CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
AM ON PI AR, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1012/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini Pal Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240026551908000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Il difensore dell'Agenzia resistente chiede dichiararsi la Cessata Materia del Contendere con rinuncia alle spese di lite come da documenti in atti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ha presentato ricorso impugnando la cartella di pagamento n. 04720240026551908, riguardante l'esito del controllo automatizzato, ai sensi dell'art.36 bis del dPR
600/1973, sul Modello 770 per l'anno di imposta 2020.
La contribuente ha presentato dichiarazione integrativa in data 29.10.2021 e l'Ufficio territoriale di Sora ha effettuato le operazioni conseguenziali di riliquidazione.
A seguito di ciò è stato emesso provvedimento di sgravio parziale comunicato alla società che ha presentato atto di rinuncia al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara il processo estinto per rinuncia e compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
AM ON PI AR, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1012/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini Pal Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240026551908000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Il difensore dell'Agenzia resistente chiede dichiararsi la Cessata Materia del Contendere con rinuncia alle spese di lite come da documenti in atti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ha presentato ricorso impugnando la cartella di pagamento n. 04720240026551908, riguardante l'esito del controllo automatizzato, ai sensi dell'art.36 bis del dPR
600/1973, sul Modello 770 per l'anno di imposta 2020.
La contribuente ha presentato dichiarazione integrativa in data 29.10.2021 e l'Ufficio territoriale di Sora ha effettuato le operazioni conseguenziali di riliquidazione.
A seguito di ciò è stato emesso provvedimento di sgravio parziale comunicato alla società che ha presentato atto di rinuncia al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara il processo estinto per rinuncia e compensa le spese.