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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/07/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE SECONDA
In persona del Dott. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 508 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA il SI. , rapp.to e difeso dall'Avv. Ilaria Cavallin, Parte_1 giusta procura in atti;
-Attore-
E la SI.ra , rapp.ta e difesa dall'Avv. Adalberto _1
Carpentieri, giusta procura in atti;
-Convenuta-
OGGETTO: azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2052 c.c.;
CONCLUSIONI: all'udienza in trattazione scritta del 08.04.2025, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi e note depositate.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, SI. Parte_1 citava in giudizio la SI.ra , al fine di chiedere che _1 fosse condannata al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito del sinistro occorso in data 29.09.2019, allorquando, secondo la prospettazione attorea, transitando in Via Pag. 1 di 9 Biancamano in direzione Sabaudia Centro – Via Litoranea, a bordo del suo scooter Aprilia Scarabeo, di colore blu, targato CK04109, giunto nelle immediate adiacenze del Forno Rapone, un cane gli tagliava la strada, finendo sotto il mezzo e facendolo rovinare a terra. Deduceva in merito che: (i) dagli accertamenti successivamente effettuati dai Carabinieri, intervenuti in loco, il cane di razza setter di colore bianco, dotato di microchip, deceduto a causa del sinistro, risultava di proprietà della SI.ra _1
nella qualità di erede del defunto padre;
(ii) veniva
[...] generalizzato un testimone, SI. , che Testimone_1 confermava la dinamica sopra rappresentata dall'odierno attore;
(iii)
a seguito di tali eventi l'istante veniva trasportato dall'ambulanza del
118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale A. Fiorini in Terracina
(LT), ove gli veniva diagnosticata la rettilinizzazione del rachide cervicale, le contusioni multiple, il trauma ginocchio sinistro, il trauma caviglia sinistra ed escoriazioni multiple, con prognosi iniziale di giorni 6 (sei) come da referto di Pronto Parte_2
Soccorso, e successiva di giorni 20 (venti) s.c.; (iv) in data
24.09.2019 veniva dichiarato guarito con postumi permanenti, per invalidità permanente del 2%; (vi) subiva, ulteriori danni materiali al veicolo ed all'abbigliamento che asseriva indossato al momento dell'evento e sosteneva spese mediche per la riabilitazione e farmaci;
(vii) nonostante la formale richiesta di danni nulla veniva corrisposto dalla SI.ra Pertanto, chiedeva condannare la _1 medesima al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attore per il sinistro avvenuto. Con vittoria di spese di lite.
Costituitosi, il convenuto pur non contestando il fatto storico riteneva non configurabile la responsabilità della convenuta in quanto, a proprio parere, l'attore oltre a non aver dedotto un attraversamento repentino dell'animale in custodia, che per il colore
(bianco) non poteva non essere percepibile, non aveva rispettato le regole indicate dalla segnaletica stradale e pertanto non vi era prova della condotta diligente alla guida, idonea a superare la presunzione legale di colpa concorrente di cui all'art. 2054 c.c..
Pag. 2 di 9 Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese di lite, come per legge.
Istruita la causa, escussi i testi ammessi e proceduto all'interpello della parte attrice, veniva disposta CTU medico legale nella persona del Dott. All'esito dell'istruttoria la causa veniva Persona_1 trattenuta in decisione con provvedimento del 09.04.2025. Le parti concludevano come da rispettivi atti e scritti difensivi depositati.
La domanda attorea è fondata e pertanto va accolta, nei temini che seguono.
Ai sensi dell'art. 2052 c.c., come è noto, il proprietario dell'animale, ovvero chi lo ha in custodia, è responsabile, dei danni che l'animale arreca a terzi, salva la possibilità di dimostrare di non versare in colpa, con l'allegazione e prova del caso fortuito.
Si osserva, che la Corte di cassazione con la sentenza n.19616/2024, è recentemente tornata ad indicare le modalità di interazione tra le ipotesi di responsabilità delineate dall'art.2052 c.c.
e dall'art. 2054 c.c., che vengono in rilievo allorquando il sinistro si verifica tra un animale domestico e un veicolo senza guida di rotaie.
È stato ribadito, che la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo (ove, come nella specie, danneggiato dall'impatto tra il veicolo stesso e l'animale) concorre, senza prevalere, sulla presunzione di responsabilità a carico del proprietario dell'animale, stabilita dall'art.2052 c.c. (cfr. Cass. n.
16550/2022, n.4373/2016, n.200/2002, n.5783/1997, n.2717/1983,
n.778/1979, n.2615/70; n.1356/1970, n.1860/1962). Con la conseguenza che: a) se uno solo dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiungere la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura (cfr. Cass. Sent. nn. 31335/2023,
18386/2023 e 16550/2022).
In primis, va accertata la titolarità passiva in capo alla convenuta.
Sul punto, la SI.ra ammetteva, già ai militari Parte_3
Pag. 3 di 9 dell'arma dei Carabinieri della Stazione di Sabaudia intervenuti sui luoghi del sinistro, come anche nel corso dell'interpello (cfr. interpello parte attrice, ud. Del 14.07.2022), di essere la proprietaria l'animale, pertanto, andrà ricondotta alla stessa la responsabilità dei danni conseguenti la condotta dell'animale.
Orbene, al fine dell'accertamento della fondatezza della domanda che si rinviene in quella di cui all'art. 2052 c.c., andranno esaminati gli elementi costitutivi che si rinvengono nella deduzione e prova dell'evento dannoso e della sua riconducibilità all'urto con l'animale.
All'esito dell'istruttoria è risultato provato che: (i) in data 29.08.2019 alle ore 00:05 circa, il SI. percorreva la via Biancamano con Pt_1 direzione Sabaudia Centro - Via Lotoranea, a bordo del suo scooter
Aprilia Scarabeo, tg. CK04109, allorquando un cane proveniente dall'attività commerciale “Forno Rapone” gli tagliava la strada;
(ii)
l'impatto provocava la caduta del motociclista;
(iii) in conseguenza del sinistro il SI. veniva trasportato dall'ambulanza del 118 Pt_1 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale A. Fiorini, a Terracina (LT) ed il veicolo dallo stesso condotto riportava danni tali da non essere più marciante;
(iv) l'attore all'esito del decorso della malattia si sottoponeva a terapie (cfr. deposizione testimoniale SI.
[...]
, il quale precisava di aver assistito all'incidente in Tes_1 quanto si trovava poco dietro il motociclo al momento dello scontro).
Sicché, risulta provata la dinamica del sinistro per come dedotta dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, in virtù del criterio di accertamento del nesso di causalità civilistico del “più probabile che non” (cfr. Cass. 16851/2019), in pari modo è dimostrato che l'evento dannoso dedotto è riconducibile all'urto con l'animale.
Sul punto, si osserva che il proprietario non ha fornito prova dell'assunta prevedibilità ed evitabilità del danno, così potendosi escludere la corresponsabilità per il sinistro, limitandosi a dedurre che il colore dell'animale non potesse non essere percepibile, senza però fornire la prova di una idonea illuminazione dello stato dei luoghi al momento dell'impatto, verificatosi, pacificamente, in orario notturno (ore 00:05, circa). Infatti, ha dedotto solo circostanze che
Pag. 4 di 9 confutano il mancato superamento della presunzione di colpa, di cui all'art. 2054 c.c., a carico del conducente del veicolo (velocità elevata), senza però fornire prova di dette circostanze.
Dunque, si ritiene non superata da parte del custode la presunzione di responsabilità, di cui all'art. 2052 c.c., sullo stesso gravante, mentre la dinamica del sinistro descritta in citazione e confermata dal teste escusso consente di ritenere esente da colpe la condotta di guida del motociclista odierno attore cfr. Cass. Sent. Civ. n.
200/92002, n. 4373/2016).
.
Pertanto, valutata la documentazione prodotta dall'attore, si ritiene conseguente al sinistro il danno costituito da quello patrimoniale
(cfr. doc. n. 3_preventivo riparazione) al veicolo e da quello non patrimoniale all'integrità fisica del conducente (cfr. doc. n.7_verbale
PS doc.nn.8-9-10-11-12_certificati medici), mentre si ritiene Pt_1 che non sia stata fornita la prova del nesso di causa tra l'evento ed il danno patrimoniale riferito al vestiario del conducente, in quanto in atti non è stata versata prova che l'attore lo indossasse al momento del sinistro.
Ciò dedotto, si procede all'esame dei danni ritenuti conseguenti al sinistro, ovvero i danni patrimoniali al motoveicolo ed i danni non patrimoniali per le lesioni subite dal conducente.
Va innanzitutto osservato che sebbene l'attore non abbia provato la proprietà o il diverso titolo legittimante la richiesta di risarcimento del danno al motoveicolo, a mezzo della produzione del certificato di proprietà, il convenuto è rimasto silente sul punto, incentrando genericamente le sue difese sulla doglianza della mancata prova del danno. Orbene, deve ritenersi non contestata la circostanza che attribuisce titolo per l'azione di risarcimento del danno al motoveicolo condotto dall'attore, in virtù del comportamento processuale delle parti, (cfr. SS.UU. Cassazione Civ., Sentenza n.
2951/2016, secondo la quale: pur essendo onere dell'attore provare la riconducibilità del diritto azionato alla sua persona, ovvero
l'effettiva titolarità attiva del diritto … può dirsi provata anche in forza
Pag. 5 di 9 del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.), e pertanto deve dirsi ammessa la titolarità dell'azione in favore dell'attore, da parte del convenuto.
Per quanto concerne il quantum debeatur, del danno patrimoniale deve prendersi in esame, come detto, quello allegato dall'attore con la produzione del preventivo del danno subito, fornito dalla S.r.l., sita in Sabaudia, per €945,03, oltre iva.
Va rilevato, sul punto, che il preventivo prodotto in originale e redatto in maniera completa, firmato e datato, è da considerarsi a tutti gli effetti un documento con un suo valore giuridico, ferma restando la necessità di ulteriori elementi di prova per la valutazione dell'ammontare del danno. Orbene, per la compatibilità del danno con l'impatto documentato, e pertanto per la corrispondenza dei costi necessari al ripristino del motoveicolo, oltre che per l'assenza di specifica contestazione del preventivo allegato, pur ritualmente prodotto sin dall'atto di citazione, può trovare ingresso, per convincimento del presente giudicante, la su detta fonte di prova del danno (cfr. Suprema Corte, Ordinanza n. 27624/2020, secondo la quale la contestazione deve, peraltro, essere specifica, come insegnato in precedenti arresti: “la individuazione dei fatti che controparte ha l'onere di contestare non può limitarsi a una generica affermazione della infondatezza della pretesa creditoria, ma deve avere a oggetto i suoi fatti costitutivi, emergenti dalle allegazioni dell'attore” (Cass. Civ. Sez. II 28 settembre 2017 n. 22701; Cass.
Civ. Sez. I 28 gennaio 2015 n. 1609; Cass. Civ. Sez. III 5 marzo
2009 n. 5356; Cass. Civ. Sez. II 13 febbraio 2008 n. 3474; Cass.
Civ. Sez. III 06 febbraio 2004 n. 2299).
In riferimento alla compatibilità tra le lesioni riportate e l'incidente, il danno riportato dall'attore appare pienamente compatibile con la dinamica dell'incidente, anche sulla scorta di quanto riferito dal CTU nominato, che a seguito di visita medica, analizzata la documentazione fotografica e medica prodotta dall'attore, ha
Pag. 6 di 9 ritenuto che la lesione accertata consistita in: “contusioni ed escoriazioni multiple con trauma del ginocchio sinistro e della caviglia sinistra, rettilineizzazione rachide cervicale”, che all'esito della prognosi si stabilizzava non causando alcuna diminuzione della capacità lavorativa specifica o generica, comportava il seguente danno biologico: invalidità permanente del 2 (due) %, invalidità temporanea di giorni 10 (dieci) al 100%, e giorni 30 (trenta) al 50%; e spese inerenti che ammontano ad euro 808,20
(ottocentootto/20).
Ritenuto che questo giudicante intende condividere e far propria la su detta valutazione medico legale, in quanto coerente con i dati oggettivi desumibili dalla documentazione medica, oltre che supportata da convincente motivazione, il danno accertato andrà liquidato con criterio equitativo sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunio, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile
(come da tabelle elaborate dal Tribunale di Milano anno 2024).
Pertanto, considerata l'età del danneggiato all'epoca del sinistro (41 anni) appare equo determinare in €1.480,36
(millequattrocentoottanta/36) il punto di danno biologico, che va moltiplicato per i 2 (due) punti di invalidità permanente accertata, così per complessivi €2.960,72 (duemilanovecentosessanta/72), a cui vanno aggiunti €1.150,00 (millecentocinquanta/00) per dieci giorni di invalidità temporanea totale (€115,00 per giorno) ed
€1.725,00 (millesettecentoventicinque/00), per trenta giorni di invalidità temporanea parziale al 50%(€57,20 per giorno), così per totale di €5.835,72 (cinquemilaottocentotrentacinque/72), oltre che riconosciuti €808,20 (ottocentootto/20) per spese mediche rimborsabili.
Pag. 7 di 9 Oltre alla sorte capitale, così come sopra complessivamente liquidata, tanto per il danno da lesioni psico-fisiche, tanto per quello al motoveicolo, competono gli interessi compensativi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con Sent. n.1712/95, come
“lucro cessante”, computabili sul valore medio del credito dal dí del fatto alla presente decisione al saggio medio annuo del 1,00%. Sul detto totale delle somme, competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione sino al saldo effettivo, ai sensi dell'art. 1282 c.c.
Nulla a titolo di danno morale non risultando in atti elementi in merito alla maggior lesione del bene costituzionalmente garantito idonee alla dimostrazione della sofferenza interiore conseguente l'accaduto, né di personalizzazione del danno, non avendo l'attrice fornito prova nella compromissione di aspetti dinamico-relazionali, ritenendosi pacifico l'orientamento giurisprudenziale che esclude la possibilità di liquidare automaticamente, ed in via equitativa, tali voci di danno, pur da ricomprendersi nell'ampia accezione di danno non patrimoniale. (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza
27/05/2019 n° 14364, per la quale: “La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” e conf. Corte di
Cassazione Ord. n.15733/2022).
Le spese di lite, come quelle per la ctu, seguono la soccombenza pertanto vanno poste integralmente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
Pag. 8 di 9 a) accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto, accertata la responsabilità della SI.ra in ordine al sinistro per Parte_3 cui è causa ai sensi dell' art 2052 c.c., condanna la SI.ra Pt_3 al pagamento, nei confronti del SI. a
[...] Parte_1 titolo di risarcimento del danno, delle seguenti somme:
- €945,03 (novecentoquarantacinque/03), oltre iva, e lucro cessante come in motivazione, per i danni materiali al motoveicolo targato
CK04109, ed interessi legali dalla data della ricevuta notifica della messa in mora, sino al soddisfo;
- €5.643,92 (seimilaseicentoquarantatre/92), oltre lucro cessante come in motivazione, a titolo di danno non patrimoniale, ed interessi legali sulla somma dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
- €808,20 (ottocentootto/20), oltre interessi legali dai singoli esborsi al saldo, per spese mediche documentate;
c) condanna la SI.ra al pagamento delle spese Parte_3 legali nei confronti del SI. che liquida in € Parte_1
2150,00, oltre oneri ed accessori come per legge;
d) pone le spese della ctu già liquidate come da separato decreto integralmente a carico della SI.ra . Parte_3
Così deciso.
Latina, 16.07.2025
Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE SECONDA
In persona del Dott. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 508 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA il SI. , rapp.to e difeso dall'Avv. Ilaria Cavallin, Parte_1 giusta procura in atti;
-Attore-
E la SI.ra , rapp.ta e difesa dall'Avv. Adalberto _1
Carpentieri, giusta procura in atti;
-Convenuta-
OGGETTO: azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2052 c.c.;
CONCLUSIONI: all'udienza in trattazione scritta del 08.04.2025, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi e note depositate.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, SI. Parte_1 citava in giudizio la SI.ra , al fine di chiedere che _1 fosse condannata al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito del sinistro occorso in data 29.09.2019, allorquando, secondo la prospettazione attorea, transitando in Via Pag. 1 di 9 Biancamano in direzione Sabaudia Centro – Via Litoranea, a bordo del suo scooter Aprilia Scarabeo, di colore blu, targato CK04109, giunto nelle immediate adiacenze del Forno Rapone, un cane gli tagliava la strada, finendo sotto il mezzo e facendolo rovinare a terra. Deduceva in merito che: (i) dagli accertamenti successivamente effettuati dai Carabinieri, intervenuti in loco, il cane di razza setter di colore bianco, dotato di microchip, deceduto a causa del sinistro, risultava di proprietà della SI.ra _1
nella qualità di erede del defunto padre;
(ii) veniva
[...] generalizzato un testimone, SI. , che Testimone_1 confermava la dinamica sopra rappresentata dall'odierno attore;
(iii)
a seguito di tali eventi l'istante veniva trasportato dall'ambulanza del
118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale A. Fiorini in Terracina
(LT), ove gli veniva diagnosticata la rettilinizzazione del rachide cervicale, le contusioni multiple, il trauma ginocchio sinistro, il trauma caviglia sinistra ed escoriazioni multiple, con prognosi iniziale di giorni 6 (sei) come da referto di Pronto Parte_2
Soccorso, e successiva di giorni 20 (venti) s.c.; (iv) in data
24.09.2019 veniva dichiarato guarito con postumi permanenti, per invalidità permanente del 2%; (vi) subiva, ulteriori danni materiali al veicolo ed all'abbigliamento che asseriva indossato al momento dell'evento e sosteneva spese mediche per la riabilitazione e farmaci;
(vii) nonostante la formale richiesta di danni nulla veniva corrisposto dalla SI.ra Pertanto, chiedeva condannare la _1 medesima al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attore per il sinistro avvenuto. Con vittoria di spese di lite.
Costituitosi, il convenuto pur non contestando il fatto storico riteneva non configurabile la responsabilità della convenuta in quanto, a proprio parere, l'attore oltre a non aver dedotto un attraversamento repentino dell'animale in custodia, che per il colore
(bianco) non poteva non essere percepibile, non aveva rispettato le regole indicate dalla segnaletica stradale e pertanto non vi era prova della condotta diligente alla guida, idonea a superare la presunzione legale di colpa concorrente di cui all'art. 2054 c.c..
Pag. 2 di 9 Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese di lite, come per legge.
Istruita la causa, escussi i testi ammessi e proceduto all'interpello della parte attrice, veniva disposta CTU medico legale nella persona del Dott. All'esito dell'istruttoria la causa veniva Persona_1 trattenuta in decisione con provvedimento del 09.04.2025. Le parti concludevano come da rispettivi atti e scritti difensivi depositati.
La domanda attorea è fondata e pertanto va accolta, nei temini che seguono.
Ai sensi dell'art. 2052 c.c., come è noto, il proprietario dell'animale, ovvero chi lo ha in custodia, è responsabile, dei danni che l'animale arreca a terzi, salva la possibilità di dimostrare di non versare in colpa, con l'allegazione e prova del caso fortuito.
Si osserva, che la Corte di cassazione con la sentenza n.19616/2024, è recentemente tornata ad indicare le modalità di interazione tra le ipotesi di responsabilità delineate dall'art.2052 c.c.
e dall'art. 2054 c.c., che vengono in rilievo allorquando il sinistro si verifica tra un animale domestico e un veicolo senza guida di rotaie.
È stato ribadito, che la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo (ove, come nella specie, danneggiato dall'impatto tra il veicolo stesso e l'animale) concorre, senza prevalere, sulla presunzione di responsabilità a carico del proprietario dell'animale, stabilita dall'art.2052 c.c. (cfr. Cass. n.
16550/2022, n.4373/2016, n.200/2002, n.5783/1997, n.2717/1983,
n.778/1979, n.2615/70; n.1356/1970, n.1860/1962). Con la conseguenza che: a) se uno solo dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiungere la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura (cfr. Cass. Sent. nn. 31335/2023,
18386/2023 e 16550/2022).
In primis, va accertata la titolarità passiva in capo alla convenuta.
Sul punto, la SI.ra ammetteva, già ai militari Parte_3
Pag. 3 di 9 dell'arma dei Carabinieri della Stazione di Sabaudia intervenuti sui luoghi del sinistro, come anche nel corso dell'interpello (cfr. interpello parte attrice, ud. Del 14.07.2022), di essere la proprietaria l'animale, pertanto, andrà ricondotta alla stessa la responsabilità dei danni conseguenti la condotta dell'animale.
Orbene, al fine dell'accertamento della fondatezza della domanda che si rinviene in quella di cui all'art. 2052 c.c., andranno esaminati gli elementi costitutivi che si rinvengono nella deduzione e prova dell'evento dannoso e della sua riconducibilità all'urto con l'animale.
All'esito dell'istruttoria è risultato provato che: (i) in data 29.08.2019 alle ore 00:05 circa, il SI. percorreva la via Biancamano con Pt_1 direzione Sabaudia Centro - Via Lotoranea, a bordo del suo scooter
Aprilia Scarabeo, tg. CK04109, allorquando un cane proveniente dall'attività commerciale “Forno Rapone” gli tagliava la strada;
(ii)
l'impatto provocava la caduta del motociclista;
(iii) in conseguenza del sinistro il SI. veniva trasportato dall'ambulanza del 118 Pt_1 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale A. Fiorini, a Terracina (LT) ed il veicolo dallo stesso condotto riportava danni tali da non essere più marciante;
(iv) l'attore all'esito del decorso della malattia si sottoponeva a terapie (cfr. deposizione testimoniale SI.
[...]
, il quale precisava di aver assistito all'incidente in Tes_1 quanto si trovava poco dietro il motociclo al momento dello scontro).
Sicché, risulta provata la dinamica del sinistro per come dedotta dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, in virtù del criterio di accertamento del nesso di causalità civilistico del “più probabile che non” (cfr. Cass. 16851/2019), in pari modo è dimostrato che l'evento dannoso dedotto è riconducibile all'urto con l'animale.
Sul punto, si osserva che il proprietario non ha fornito prova dell'assunta prevedibilità ed evitabilità del danno, così potendosi escludere la corresponsabilità per il sinistro, limitandosi a dedurre che il colore dell'animale non potesse non essere percepibile, senza però fornire la prova di una idonea illuminazione dello stato dei luoghi al momento dell'impatto, verificatosi, pacificamente, in orario notturno (ore 00:05, circa). Infatti, ha dedotto solo circostanze che
Pag. 4 di 9 confutano il mancato superamento della presunzione di colpa, di cui all'art. 2054 c.c., a carico del conducente del veicolo (velocità elevata), senza però fornire prova di dette circostanze.
Dunque, si ritiene non superata da parte del custode la presunzione di responsabilità, di cui all'art. 2052 c.c., sullo stesso gravante, mentre la dinamica del sinistro descritta in citazione e confermata dal teste escusso consente di ritenere esente da colpe la condotta di guida del motociclista odierno attore cfr. Cass. Sent. Civ. n.
200/92002, n. 4373/2016).
.
Pertanto, valutata la documentazione prodotta dall'attore, si ritiene conseguente al sinistro il danno costituito da quello patrimoniale
(cfr. doc. n. 3_preventivo riparazione) al veicolo e da quello non patrimoniale all'integrità fisica del conducente (cfr. doc. n.7_verbale
PS doc.nn.8-9-10-11-12_certificati medici), mentre si ritiene Pt_1 che non sia stata fornita la prova del nesso di causa tra l'evento ed il danno patrimoniale riferito al vestiario del conducente, in quanto in atti non è stata versata prova che l'attore lo indossasse al momento del sinistro.
Ciò dedotto, si procede all'esame dei danni ritenuti conseguenti al sinistro, ovvero i danni patrimoniali al motoveicolo ed i danni non patrimoniali per le lesioni subite dal conducente.
Va innanzitutto osservato che sebbene l'attore non abbia provato la proprietà o il diverso titolo legittimante la richiesta di risarcimento del danno al motoveicolo, a mezzo della produzione del certificato di proprietà, il convenuto è rimasto silente sul punto, incentrando genericamente le sue difese sulla doglianza della mancata prova del danno. Orbene, deve ritenersi non contestata la circostanza che attribuisce titolo per l'azione di risarcimento del danno al motoveicolo condotto dall'attore, in virtù del comportamento processuale delle parti, (cfr. SS.UU. Cassazione Civ., Sentenza n.
2951/2016, secondo la quale: pur essendo onere dell'attore provare la riconducibilità del diritto azionato alla sua persona, ovvero
l'effettiva titolarità attiva del diritto … può dirsi provata anche in forza
Pag. 5 di 9 del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.), e pertanto deve dirsi ammessa la titolarità dell'azione in favore dell'attore, da parte del convenuto.
Per quanto concerne il quantum debeatur, del danno patrimoniale deve prendersi in esame, come detto, quello allegato dall'attore con la produzione del preventivo del danno subito, fornito dalla S.r.l., sita in Sabaudia, per €945,03, oltre iva.
Va rilevato, sul punto, che il preventivo prodotto in originale e redatto in maniera completa, firmato e datato, è da considerarsi a tutti gli effetti un documento con un suo valore giuridico, ferma restando la necessità di ulteriori elementi di prova per la valutazione dell'ammontare del danno. Orbene, per la compatibilità del danno con l'impatto documentato, e pertanto per la corrispondenza dei costi necessari al ripristino del motoveicolo, oltre che per l'assenza di specifica contestazione del preventivo allegato, pur ritualmente prodotto sin dall'atto di citazione, può trovare ingresso, per convincimento del presente giudicante, la su detta fonte di prova del danno (cfr. Suprema Corte, Ordinanza n. 27624/2020, secondo la quale la contestazione deve, peraltro, essere specifica, come insegnato in precedenti arresti: “la individuazione dei fatti che controparte ha l'onere di contestare non può limitarsi a una generica affermazione della infondatezza della pretesa creditoria, ma deve avere a oggetto i suoi fatti costitutivi, emergenti dalle allegazioni dell'attore” (Cass. Civ. Sez. II 28 settembre 2017 n. 22701; Cass.
Civ. Sez. I 28 gennaio 2015 n. 1609; Cass. Civ. Sez. III 5 marzo
2009 n. 5356; Cass. Civ. Sez. II 13 febbraio 2008 n. 3474; Cass.
Civ. Sez. III 06 febbraio 2004 n. 2299).
In riferimento alla compatibilità tra le lesioni riportate e l'incidente, il danno riportato dall'attore appare pienamente compatibile con la dinamica dell'incidente, anche sulla scorta di quanto riferito dal CTU nominato, che a seguito di visita medica, analizzata la documentazione fotografica e medica prodotta dall'attore, ha
Pag. 6 di 9 ritenuto che la lesione accertata consistita in: “contusioni ed escoriazioni multiple con trauma del ginocchio sinistro e della caviglia sinistra, rettilineizzazione rachide cervicale”, che all'esito della prognosi si stabilizzava non causando alcuna diminuzione della capacità lavorativa specifica o generica, comportava il seguente danno biologico: invalidità permanente del 2 (due) %, invalidità temporanea di giorni 10 (dieci) al 100%, e giorni 30 (trenta) al 50%; e spese inerenti che ammontano ad euro 808,20
(ottocentootto/20).
Ritenuto che questo giudicante intende condividere e far propria la su detta valutazione medico legale, in quanto coerente con i dati oggettivi desumibili dalla documentazione medica, oltre che supportata da convincente motivazione, il danno accertato andrà liquidato con criterio equitativo sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunio, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile
(come da tabelle elaborate dal Tribunale di Milano anno 2024).
Pertanto, considerata l'età del danneggiato all'epoca del sinistro (41 anni) appare equo determinare in €1.480,36
(millequattrocentoottanta/36) il punto di danno biologico, che va moltiplicato per i 2 (due) punti di invalidità permanente accertata, così per complessivi €2.960,72 (duemilanovecentosessanta/72), a cui vanno aggiunti €1.150,00 (millecentocinquanta/00) per dieci giorni di invalidità temporanea totale (€115,00 per giorno) ed
€1.725,00 (millesettecentoventicinque/00), per trenta giorni di invalidità temporanea parziale al 50%(€57,20 per giorno), così per totale di €5.835,72 (cinquemilaottocentotrentacinque/72), oltre che riconosciuti €808,20 (ottocentootto/20) per spese mediche rimborsabili.
Pag. 7 di 9 Oltre alla sorte capitale, così come sopra complessivamente liquidata, tanto per il danno da lesioni psico-fisiche, tanto per quello al motoveicolo, competono gli interessi compensativi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con Sent. n.1712/95, come
“lucro cessante”, computabili sul valore medio del credito dal dí del fatto alla presente decisione al saggio medio annuo del 1,00%. Sul detto totale delle somme, competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione sino al saldo effettivo, ai sensi dell'art. 1282 c.c.
Nulla a titolo di danno morale non risultando in atti elementi in merito alla maggior lesione del bene costituzionalmente garantito idonee alla dimostrazione della sofferenza interiore conseguente l'accaduto, né di personalizzazione del danno, non avendo l'attrice fornito prova nella compromissione di aspetti dinamico-relazionali, ritenendosi pacifico l'orientamento giurisprudenziale che esclude la possibilità di liquidare automaticamente, ed in via equitativa, tali voci di danno, pur da ricomprendersi nell'ampia accezione di danno non patrimoniale. (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza
27/05/2019 n° 14364, per la quale: “La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” e conf. Corte di
Cassazione Ord. n.15733/2022).
Le spese di lite, come quelle per la ctu, seguono la soccombenza pertanto vanno poste integralmente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
Pag. 8 di 9 a) accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto, accertata la responsabilità della SI.ra in ordine al sinistro per Parte_3 cui è causa ai sensi dell' art 2052 c.c., condanna la SI.ra Pt_3 al pagamento, nei confronti del SI. a
[...] Parte_1 titolo di risarcimento del danno, delle seguenti somme:
- €945,03 (novecentoquarantacinque/03), oltre iva, e lucro cessante come in motivazione, per i danni materiali al motoveicolo targato
CK04109, ed interessi legali dalla data della ricevuta notifica della messa in mora, sino al soddisfo;
- €5.643,92 (seimilaseicentoquarantatre/92), oltre lucro cessante come in motivazione, a titolo di danno non patrimoniale, ed interessi legali sulla somma dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
- €808,20 (ottocentootto/20), oltre interessi legali dai singoli esborsi al saldo, per spese mediche documentate;
c) condanna la SI.ra al pagamento delle spese Parte_3 legali nei confronti del SI. che liquida in € Parte_1
2150,00, oltre oneri ed accessori come per legge;
d) pone le spese della ctu già liquidate come da separato decreto integralmente a carico della SI.ra . Parte_3
Così deciso.
Latina, 16.07.2025
Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli
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