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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/02/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N N. R.G. 1804/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Irene Lupo Consigliere dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1804/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI MARCHESE (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il precitato C.F._1 avvocato in Milano, Via Montevideo n. 5;
APPELLANTE
CONTRO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ENRICO Controparte_1 P.IVA_2
PENNASILICO (C. F. ), elettivamente domiciliato in Milano, Via Fontana n. C.F._2
25, presso il precitato difensore.
APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, così giudicare: 1) In via principale:- accertare la copertura della garanzia “rischio locativo” contenuta nella polizza n. 400441565 nel caso de quo, e per l'effetto, sulla base della esperita CTU in atti, condannare al risarcimento del danno in favore della dell'importo di € Controparte_1 Parte_1 16.754,20, di cui € 11.515,00 per rischio locativo, € 4.780,00 per la sostituzione del climatizzatore ed € 459,20 per le schede forno, oltre rivalutazione ed interessi moratori dal dovuto al saldo, o della diversa somma ritenuta di giustizia.
2) In subordine:- condannare al risarcimento del danno in favore della Controparte_1 Pt_1 dell'importo di € 4.780,00 per la sostituzione del climatizzatore, oltre rivalutazione ed interessi
[...] moratori dal dovuto al saldo, o della diversa somma ritenuta di giustizia.
- spese rifuse.
pagina 1 di 9 Per Controparte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa domanda, difesa, eccezione e/o istanza: rigettare l'appello avversario per le ragioni di rito e merito rappresentate in atti dall'appellata, se ritenuto, con condanna dell'appellante ex art. 96, comma 3 c.p.c. ed, in ogni caso, con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio in conformità al D.M. 55/2012 ss.mm.ii. e DM 147/2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinanzi al Tribunale di Milano Parte_1 al fine di sentire accertare l'operatività della polizza n. 400441565 sottoscritta con Controparte_1 la predetta assicurazione e, per l'effetto, condannare la medesima assicurazione al pagamento dell'indennizzo in relazione al danno subito in conseguenza dell'incendio verificatosi in data 21/7/2021, da liquidare nella misura di € 79.743,10, oltre rivalutazione e interessi moratori dal dovuto al saldo, o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Deduceva che:
- aveva stipulato con le la polizza assicurativa n. 400441565 a copertura, tra l'altro, del rischio CP_1 incendio in relazione alla propria attività di ristorazione (pizzeria) esercitata nei locali siti a Milano, in
Via Solari;
- la sezione incendio della polizza prevedeva la copertura del “rischio locativo” (per i danni ai locali condotti in locazione), delle “attrezzature ed arredamento” nonché delle “merci”;
- in data 21 luglio 2021 si verificava un incendio nei locali condotti in locazione causato dal
“malfunzionamento delle apparecchiature elettriche”, come accertato dal rapporto del Comando dei
Vigili del Fuoco, che comportava il danneggiamento dei medesimi locali e dei macchinari ivi collocati, nonché il fermo dell'attività dal 21 luglio 2021 al 9 settembre 2021;
- il sinistro veniva prontamente denunciato a che, tuttavia, offriva a titolo di indennizzo un CP_1 importo di gran lunga inferiore a quello stimato per il ripristino dei locali e dei macchinari danneggiati;
la società si vedeva, pertanto, costretta a far eseguire in economia i lavori necessari per il riavvio dell'attività commerciale e ad agire giudizialmente per l'indennizzo dei danni quantificati in complessivi € 79.743,10, di cui € 66.632,60 per danni materiali e €13.110,50 a titolo di mancato guadagno.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa eccependo l'improcedibilità dell'azione per violazione degli artt. 7.3, 7.4 e 7.6 delle condizioni generali di contratto (di seguito cgc) e nel merito l'infondatezza del gravame.
Disposta c.t.u. vertente sulla quantificazione dell'indennizzo, ritenuta infondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione sollevata da il Tribunale, con sentenza n. 360/2024, ha accolto CP_1 parzialmente la domanda attorea condannando a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo complessivo di € 15.764,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a sostenere le spese di CTU, e a rifondere all'attore le spese di lite.
In particolare il tribunale, nel premettere che la garanzia addizionale del rischio locativo opera, ai sensi dell'art.
5.1 cgc, solo “nei casi di responsabilità dell' a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 Parte_2
pagina 2 di 9 del Codice Civile”, ha ritenuto che la polizza assicurativa non coprisse i danni all'immobile locato, cui ha ricompreso quello relativo alla spesa per il climatizzatore, non essendo stata riconosciuta alcuna responsabilità in capo a tra l'altro non avendo la locataria avanzato pretese. Pt_1
Non ha riconosciuto altresì le spese per “macchine elettoniche” (pari a complessivi € 2.997,00) trattandosi di posta non ricompresa in polizza.
Ha quindi liquidato i danni riconducibili all'”attrezzatura arredamento”, sempre sulla scorta della espletata c.t.u., per una somma pari all'importo complessivo di € 22.520,00, ulteriormente ridotto in virtù del degrado d'uso dei beni, stimato nel 30% del relativo valore, per un totale di € 15.764,00. Tra le varie voci di danno, tuttavia il tribunale ha ritenuto che per le schede forno dovesse essere indennizzato solo l'importo richiesto dall' attrice, di € 1.200,00, in luogo del maggior importo valutato dal c.t.u. di € 1.856,00. Ha infine rigettato la richiesta di danni da lucro cessante per forzosa chiusura dell'esercizio in quanto non coperti dalla polizza.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello articolato i seguenti motivi: Parte_1
1) “ sulla operatività della garanzia per il “Rischio Locativo”: l'appellante censura la sentenza richiamando che gli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c. impongono al locatario di restituire l'immobile al legittimo proprietario nelle stesse condizioni in cui si presentava al momento della stipula del contratto di locazione sicchè la polizza da “Rischio Locativo” non sarebbe altro che una garanzia di responsabilità civile verso terzi che tutelerebbe l'inquilino rispetto a eventuali danni arrecati all'immobile a causa di evento fortuito comunque collegabile alla condotta dell'assicurato o a eventi non a lui imputabili (come un incendio). Nel caso di specie l'incendio sarebbe stato causato da un malfunzionamento elettrico di apparecchiature sotto il controllo dell'appellante, il quale sarebbe onerato della effettuazione di opere di ripristino (per: opere idrauliche;
spese di ripristino impianto elettrico;
ripristino bagno;
opere pareti in cartongesso;
tinteggiatura; rivestimenti pannelli in legno;
sopraluce e climatizzatore), essendo del tutto irrilevante la circostanza che proprietario del fabbricato non abbia formulato alcuna richiesta risarcitoria;
indipendentemente dal rischio locativo in ogni caso la sostituzione del climatizzatore non sarebbe un'opera riguardante il fabbricato, in quanto formato da elementi esterni fissati alle pareti e trasferibili in qualsiasi momento, sicchè , tale impianto deve essere inquadrato nell'ambito delle “attrezzature ed arredamento” e la relativa sostituzione deve essere indennizzata a termini di polizza nella misura di € 4.780,00 (abbattuta del 30% per il “degrado d'uso” previsto dal CTU);
2) “sul quantum risarcito per la sostituzione delle n. 2 schede forno “: il tribunale nel liquidare gli importi relativi alla attrezzatura/ arredamento avrebbe erroneamente quantificato il risarcimento nell'importo di € 1.200,00 sul presupposto che l'attrice avrebbe domandato solo tale somma, atteso che nel giudizio di primo grado aveva dichiarato di aver sostenuto inizialmente una spesa di € Parte_1
1.200,00 (come da fattura per la sostituzione delle schede forno e che, successivamente, a CP_2 fronte dell'insufficienza delle schede installate, aveva fatto eseguire una ulteriore sostituzione con due modelli più potenti, sostenendo una ulteriore spesa di € 1.856,00, oltre iva pertanto, oltre all'importo di
€ 1.200,00, oltre IVA, relativo alla prima sostituzione, l'appellante aveva chiesto il rimborso anche di € 656,00, oltre IVA, relativa alla differenza tra la spesa sostenuta per la seconda sostituzione (€ 1.856,00) pagina 3 di 9 e quanto già pagato alla per le schede forno dalla stessa fornite (pari a €1.200,00) CP_2 chiedendone il rimborso, ridotto per usura del 30% come stabilito dal CTU, per l'importo di € 459,20. Infine l'appellante nel punto indicato “del danno risarcibile” ha indicato nell'importo di euro 16.754,20 l'importo vantato sia a titolo di garanzia rischio locativo, compreso il climatizzatore, sia per la differenza dovuta per le schede forno potenziate.
Ha chiesto infine la riforma parziale della sentenza avuto riguardo, in via principale all'accertamento della operatività della polizza quanto alla garanzia “ rischio locativo”, e la conseguente condanna di al pagamento dell'importo di euro 16.754,20 oltre rivalutazione e interessi moratori, o quanto CP_1 ritenuto di giustizia, in subordine il risarcimento del danno per la sostituzione dei climatizzatori e la condanna al pagamento di euro 4.780,00 oltre rivalutazione e interessi moratori, o quanto ritenuto di giustizia.
Si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., nel CP_1 merito, l'infondatezza del gravame.
All'udienza del 31/10/2024 la causa è stata rinviata al 16/01/2025 per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.. A tale udienza, dato atto del rituale deposito delle note prescritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
0. Deve rilevarsi preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c..Sul punto deve ritenersi che con l'atto introduttivo del giudizio parte appellante ha consentito di individuare i capi della sentenza che ha inteso impugnare, svolgendo censure alla ricostruzione dei fatti, evidenziando le ricadute sulla decisione assunta in primo grado, in ultima analisi articolando l'impugnazione in termini aderenti al vaglio imposto dalla norma, in modo tale da consentire di individuare i punti controversi di cui si sollecita una diversa ricostruzione con conseguente piena estrinsecazione del principio devolutivo.
1. Nel merito, il primo motivo di appello è parzialmente fondato.
L'appellante ha concluso con la polizza “Commercio Plus” assicurandosi anche per il rischio CP_1 incendio. Dal frontespizio della polizza assicurativa risulta che per il rischio incendio sono state assicurate le seguenti somme:”RISCHIO LOCATIVO (€ 120.000,00),
(€ 60.000,00), (€ 10.000,00), (€ Controparte_3 CP_4 CP_5
2.000,00), RICORSO TERZI (€ 50.000,00) E PREMIO ANNUO EVENTI SPECIALI (€ 45,00).
Per quanto attiene al “Rischio Locativo”, l'art.
5.1 del contratto assicurativo stabilisce che: “La Società nei casi di responsabilità dell' a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, Parte_2 risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse pagina 4 di 9 previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio ai locali tenuti in locazione dall' , ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.
7.7 della Parte_2 presente Sezione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza con il criterio relativo alla partita “Fabbricati” diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante”.
La polizza contratta per rischio locativo è una garanzia di responsabilità civile verso terzi che protegge l'inquilino coprendo i costi di eventuali danni che l'immobile locato può subire, costi che l'inquilino è tenuto a sostenere nella misura in cui è obbligato a restituire al titolare l'immobile nelle medesime condizioni in cui gli è stato consegnato, come disposto dall'art 1590 c.c. L'inquilino è tenuto per il deterioramento della cosa anche in caso di incendio, ai sensi dell'art 1588 c.c., in quanto la colpa del conduttore è presunta, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l'identità, esulando l'identificazione di tale soggetto dall'attività oggetto della prova liberatoria (Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 27089 del 18/10/2024;Sez. 3, Sentenza n. 15721 del 27/07/2015).
Nel presente caso, accertato, come ritenuto dal giudice di prime cure, che l'incendio sia stato cagionato da un mal funzionamento elettrico, trattasi di evento che non può ritenersi estraneo alla sfera di controllo dell'assicurato. Tantomeno è corretto sostenere che “non è stata riconosciuta alcuna responsabilità in capo a per l'incendio occorso” in quanto , come sopra esposto, non è Pt_1 richiesto un addebito ad ancorare la responsabilità del conduttore, ma la colpa, comprensiva anche di fatti accidentali (Cass. 4799/2013; Cass. 7766/2010), in assenza di prova positiva di una causa esterna non imputabile valida a superare la presunzione.
L'appellante ha pertanto provato il fatto costitutivo della propria pretesa, avendo allegato il titolo, il verificarsi del sinistro nonché che l'incendio rientrasse nel rischio assicurato. ha altresì allegato e provato di avere subito un danno: in tal senso depone, prima ancora della Pt_1 perizia svolta dal ctu, la perizia di parte dello studio incaricato dalla stessa che ha Pt_3 CP_1 fornito una descrizione dei danni nei seguenti termini :
“L'incendio che ha interessato la macchina del caffè installata sul retro del bancone ha coinvolto il rivestimento delle pareti e si è poi propagato alla macchina del ghiaccio ed in parte al bancone refrigerato.
Il denso fumo sviluppatosi ha poi invaso i locali adiacenti, dove è installato il forno per la cottura ed i servizio posti sul retro del locale.Alla data del sopralluogo i danni erano già parzialmente stati ripristinati, tuttavia è stato possibile risalire alla reale entità dei danni, grazie alla documentazione fotografica fornita dall' ”. Parte_2
Risulta pertanto accertato che l'incendio che ha interessato i locali in cui conduceva la propria attività ha danneggiato i locali stessi nonché arredi e macchinari. Pt_1
pagina 5 di 9 In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. il danneggiato ha dimostrato che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile.
L'appellante ha allegato che “stante il mancato e dovuto risarcimento, ai fini del ripristino dei detti locali e delle dette attrezzature, l'attrice provvedeva ad effettuare in economia le opere necessarie ad un seppur parziale riavvio della propria attività commerciale. In particolare, si producono la fattura n.
5 in data 10/9/2021 dell'impresa individuale per complessivi € 34.160,00, di cui veniva CP_2 pagato un acconto di € 17.160,00 (doc. 20), rappresentativa dei lavori effettuati”
Risulta dalla perizia dello studio che “Alla data del sopralluogo i danni erano già parzialmente Pt_3 stati ripristinati, tuttavia è stato possibile risalire alla reale entità dei danni, grazie alla documentazione fotografica fornita dall'Assicurato” ( p.4 perizia studio . Pt_3
E' pertanto accertato, sia dall'esame diretto che dal materiale fotografico, in quali termini l'immobile locato e i beni ivi presenti fossero stati interessati dal danneggiamento conseguente l'incendio, tant'è che non è in ultima analisi contestato che “in occasione del sopralluogo era stato possibile accertare che erano già iniziati i lavori di ripristino dei danni. E' stato tuttavia possibile riscontrare i danni lamentati e visionare i beni dichiarati danneggiati.” ( p.9 perizia studio . Pt_3
Le avverse deduzioni di parte appellata sono piuttosto fondate sulla omessa produzione di fatture, in luogo di preventivi, e sulla dedotta circostanza che le opere di ripristino non siano state realizzate.
Trattasi di deduzioni che non sono idonee a elidere il diritto all'indennizzo spettante all'assicurato, una volta che è stato provato il danno.
In primo luogo non è contraddetto che già al momento dell'accesso del perito della compagnia l'assicurato avesse iniziato opere di ripristino dei locali danneggiati.
Di tale avvio dei lavori è dato riscontro dalla fattura n.5 del 10/9 /2021 in cui si dà atto che per i lavori di ristrutturazione dell'immobile, preventivati per l'importo di euro 34.160,00, residuava un saldo di euro 17.000,00.
Risulta poi che nella locazione è subentrata altra società, La IA s.p.a , e che ha ricevuto Pt_1 una buonuscita dal conduttore subentrante per la risoluzione anticipata del contratto di locazione (doc.
26 ter fasc.II grado ). E' pacifico che i locali sono stati ristrutturati, se non altro in parte, CP_1 sicchè la circostanza che la ditta subentrante abbia inteso liquidare un importo significativo depone a conferma del fatto che tale ditta “si è giovata delle opere di ripristino effettuate dalla (anche Pt_1 per questo ha pagato una buona uscita alla società appellante) che le hanno consentito di iniziare tempestivamente la propria attività commerciale”.
La consulenza tecnica d'ufficio ha avuto ad oggetto la quantificazione dei danni, una volta effettuata la disamina e la elisione di “ voci duplicate e/o non univocamente ascrivibili o documentabili ai danni di pagina 6 di 9 incendio, e/o non riguardano aspetti coperti dall'assicurazione in esame/ non risultano confermate dalle evidenze video/fotografiche prodotte dall'attrice.
La stima dei danni indennizzabili è stata pertanto resa, anche sulla scorta dei preventivi prodotti da
“incrociando i dati disponibili e ricavabili dagli atti, …facendo anche ricorso a criteri Pt_4 equitativi”.Trattasi di valutazione resa nel contraddittorio delle parti, scevra da criticità, idonea a quantificare l'indennizzo dovuto dall'impresa assicuratrice per i danni da “ rischio locativo”, con ciò intendendosi quanto necessario a ripristinare il bene oggetto di conduzione in locazione.
Ciò premesso la consulenzaa ha fornito una stima in ordine ai danni indennizzabili (opere idrauliche €
2.500,00; spese di ripristino impianto elettrice € 3.500,00; ripristino bagno € 2.000,00; opere pareti in cartongesso € 3.750; tinteggiatura € 3.000,00; rivestimento pannelli in legno € 1.200; sopra luce €
500,00) per un totale di euro 16.450,00, cifra da ridursi del 30% per usura, in termini tali da pervenire ad € 11.515,00.
Per quanto attiene la voce di danno relativa all'impianto di condizionamento il giudice di prime cure ha escluso tale bene riconducendolo nell'alveo, escluso dalla polizza, della voce “Fabbricati” che comprende: “Il complesso delle opere edili (escluso il solo valore dell'area) compresi i fissi e gli infissi nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici,igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme. Sono inoltre compresi: gli affreschi, le statue e le decorazioni non aventi valore artistico;
le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti;
le recinzioni nonché le quote delle parti di immobile ed impianti costituenti proprietà comune. È escluso quanto indicato sotto la definizione di “Attrezzatura – Arredamento”.
L'appellante ha dedotto che “Il climatizzatore in questione non è infatti interno quale opera muraria fissa, bensì è costituito unicamente da elementi esterni fissati alle pareti ma, comunque, trasferibili in qualsiasi momento. Esso deve quindi essere più correttamente inquadrato nella partita “attrezzature ed arredamento” risarcibile ai sensi di polizza”. In effetti gli impianti di di riscaldamento e condizionamento sono citati anche nella definizione della voce “Attrezzatura/Arredamento” che contempla: “Attrezzatura ed arredamento dell'esercizio, comprese insegne, macchine d'ufficio e registratori di cassa, nonché quant'altro di simile normalmente pertinente all'attività dichiarata. Sono comprese le “Macchine elettroniche”. Sono comprese le cose oggetto di noleggio. Sono comunque esclusi i veicoli con targa. Se i locali sono in affitto, sono compresi tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti, impianti idrici, igienico- sanitari, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti
d'allarme, aggiunti dall'Assicurato locatario”.
Nel caso di specie, pur ritenendo che l'impianto di riscaldamento/ condizionamento rientri nella voce
“Attrezzatura/Arredamento” deve prendersi atto che l'appellante non ha dimostrato che tale bene sia stato “aggiunto”.Infatti, la definizione “Attrezzatura/Arredamento” sopra richiamata include l'impianto di condizionamento qualora i locali siano in affitto a condizione, tuttavia, che tale impianto sia stato istallato dall'assicurato a sue spese, prova che non è stata fornita.
pagina 7 di 9 2. Per quanto attiene alla sostituzione delle schede forno l'attore nell'atto di citazione aveva chiesto a tale titolo il pagamento delle spese sostenute per il primo intervento, di € 1.200,00, ricompreso nella fattura n. 5/2021 emessa da (doc. 20 , nonché l'ulteriore importo di € 656,00 CP_2 Parte_1
(cfr. atto di citazione pag. 5) quale differenza tra il primo intervento e il secondo intervento di potenziamento delle schede-forno eseguito da Locati Srl per un importo complessivo di € 1.856,00, oltre IVA (cfr. doc. 21 . Parte_1
Il Tribunale ha liquidato per le schede forno l'importo di € 1.200,00 sul presupposto, erroneo, che l'attore avesse chiesto solo tale importo. Invero dall'atto di citazione risulta che aveva chiesto anche l'ulteriore importo di € 656,00 Parte_1 che, pertanto deve essere riconosciuto nei limiti di € 459,20 (in ragione della detrazione del 30% indicata dal CTU) atteso che il relativo esborso è stato documentato. Infatti sono così riconosciute all'appellante solo le spese sostenute per il secondo intervento ridotte del 30% , in applicazione delle previsioni contenute nell'art.
7.6 della polizza che, ai fini della determinazione del danno per la partita
"Attrezzatura-Arredamento", prevede che "per le cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro, si stimerà il loro valore detraendo dal “valore a nuovo” un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante".
3. Da quanto sopra esposto emerge che è da riconoscere in favore dall'appellante l'ulteriore somma di
€ 11.515,00 a titolo di rischio locativo, oltre euro 459,20 per schede forno, il tutto per un totale di euro
11.974,20 che vanno ad aggiungersi a quanto riconosciuto dal giudice di prime cure.
Gli interessi sulla somma così individuata sono dovuti come previsto in sentenza, non essendo oggetto di impugnazione.
4.Per i suesposti, motivi la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata.
E' costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 19989/ 2021¸Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259).
All'esito della lite è vittoriosa, seppure la pretesa azionata sia stata riconosciuta in termini Pt_1 minori rispetto a quanto oggetto di richiesta.
Deve essere confermata la condanna di alla rifusione delle spese di lite del primo grado in CP_1 favore di dato atto che il legale si è dichiarato antistatario per il primo grado del giudizio. Pt_1
Per il secondo grado le spese sono liquidate come da dispositivo, calibrate in relazione al decisum, con individuazione dello scaglione del valore della causa da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00. Tali spese pagina 8 di 9 devono essere poste a favore dello Stato in ragione dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato adottato in favore di in data 19.9.2024. CP_6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro in parziale riforma della sentenza del Parte_1 Controparte_1 tribunale di Milano n. 360/2024, pubblicata in data 11/01/2024, così dispone:
1.condanna a corrispondere all'appellante l'ulteriore importo di € 11.974,20, oltre Controparte_1 interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3. conferma la condanna di alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del primo grado CP_1 di giudizio come liquidate;
4. condanna al pagamento a favore dello Stato delle spese di lite liquidate in Controparte_1 favore dell'appellante per complessivi € 6.946,00, oltre a spese generali (15%), iva se dovuta, e cpa.
Così deciso in Milano il 22 gennaio 2025
Il Consigliere est. Dott.ssa Roberta Nunnari
La Presidente Dott.ssa Anna Mantovani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Irene Lupo Consigliere dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1804/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI MARCHESE (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il precitato C.F._1 avvocato in Milano, Via Montevideo n. 5;
APPELLANTE
CONTRO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ENRICO Controparte_1 P.IVA_2
PENNASILICO (C. F. ), elettivamente domiciliato in Milano, Via Fontana n. C.F._2
25, presso il precitato difensore.
APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, così giudicare: 1) In via principale:- accertare la copertura della garanzia “rischio locativo” contenuta nella polizza n. 400441565 nel caso de quo, e per l'effetto, sulla base della esperita CTU in atti, condannare al risarcimento del danno in favore della dell'importo di € Controparte_1 Parte_1 16.754,20, di cui € 11.515,00 per rischio locativo, € 4.780,00 per la sostituzione del climatizzatore ed € 459,20 per le schede forno, oltre rivalutazione ed interessi moratori dal dovuto al saldo, o della diversa somma ritenuta di giustizia.
2) In subordine:- condannare al risarcimento del danno in favore della Controparte_1 Pt_1 dell'importo di € 4.780,00 per la sostituzione del climatizzatore, oltre rivalutazione ed interessi
[...] moratori dal dovuto al saldo, o della diversa somma ritenuta di giustizia.
- spese rifuse.
pagina 1 di 9 Per Controparte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa domanda, difesa, eccezione e/o istanza: rigettare l'appello avversario per le ragioni di rito e merito rappresentate in atti dall'appellata, se ritenuto, con condanna dell'appellante ex art. 96, comma 3 c.p.c. ed, in ogni caso, con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio in conformità al D.M. 55/2012 ss.mm.ii. e DM 147/2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinanzi al Tribunale di Milano Parte_1 al fine di sentire accertare l'operatività della polizza n. 400441565 sottoscritta con Controparte_1 la predetta assicurazione e, per l'effetto, condannare la medesima assicurazione al pagamento dell'indennizzo in relazione al danno subito in conseguenza dell'incendio verificatosi in data 21/7/2021, da liquidare nella misura di € 79.743,10, oltre rivalutazione e interessi moratori dal dovuto al saldo, o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Deduceva che:
- aveva stipulato con le la polizza assicurativa n. 400441565 a copertura, tra l'altro, del rischio CP_1 incendio in relazione alla propria attività di ristorazione (pizzeria) esercitata nei locali siti a Milano, in
Via Solari;
- la sezione incendio della polizza prevedeva la copertura del “rischio locativo” (per i danni ai locali condotti in locazione), delle “attrezzature ed arredamento” nonché delle “merci”;
- in data 21 luglio 2021 si verificava un incendio nei locali condotti in locazione causato dal
“malfunzionamento delle apparecchiature elettriche”, come accertato dal rapporto del Comando dei
Vigili del Fuoco, che comportava il danneggiamento dei medesimi locali e dei macchinari ivi collocati, nonché il fermo dell'attività dal 21 luglio 2021 al 9 settembre 2021;
- il sinistro veniva prontamente denunciato a che, tuttavia, offriva a titolo di indennizzo un CP_1 importo di gran lunga inferiore a quello stimato per il ripristino dei locali e dei macchinari danneggiati;
la società si vedeva, pertanto, costretta a far eseguire in economia i lavori necessari per il riavvio dell'attività commerciale e ad agire giudizialmente per l'indennizzo dei danni quantificati in complessivi € 79.743,10, di cui € 66.632,60 per danni materiali e €13.110,50 a titolo di mancato guadagno.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa eccependo l'improcedibilità dell'azione per violazione degli artt. 7.3, 7.4 e 7.6 delle condizioni generali di contratto (di seguito cgc) e nel merito l'infondatezza del gravame.
Disposta c.t.u. vertente sulla quantificazione dell'indennizzo, ritenuta infondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione sollevata da il Tribunale, con sentenza n. 360/2024, ha accolto CP_1 parzialmente la domanda attorea condannando a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo complessivo di € 15.764,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a sostenere le spese di CTU, e a rifondere all'attore le spese di lite.
In particolare il tribunale, nel premettere che la garanzia addizionale del rischio locativo opera, ai sensi dell'art.
5.1 cgc, solo “nei casi di responsabilità dell' a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 Parte_2
pagina 2 di 9 del Codice Civile”, ha ritenuto che la polizza assicurativa non coprisse i danni all'immobile locato, cui ha ricompreso quello relativo alla spesa per il climatizzatore, non essendo stata riconosciuta alcuna responsabilità in capo a tra l'altro non avendo la locataria avanzato pretese. Pt_1
Non ha riconosciuto altresì le spese per “macchine elettoniche” (pari a complessivi € 2.997,00) trattandosi di posta non ricompresa in polizza.
Ha quindi liquidato i danni riconducibili all'”attrezzatura arredamento”, sempre sulla scorta della espletata c.t.u., per una somma pari all'importo complessivo di € 22.520,00, ulteriormente ridotto in virtù del degrado d'uso dei beni, stimato nel 30% del relativo valore, per un totale di € 15.764,00. Tra le varie voci di danno, tuttavia il tribunale ha ritenuto che per le schede forno dovesse essere indennizzato solo l'importo richiesto dall' attrice, di € 1.200,00, in luogo del maggior importo valutato dal c.t.u. di € 1.856,00. Ha infine rigettato la richiesta di danni da lucro cessante per forzosa chiusura dell'esercizio in quanto non coperti dalla polizza.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello articolato i seguenti motivi: Parte_1
1) “ sulla operatività della garanzia per il “Rischio Locativo”: l'appellante censura la sentenza richiamando che gli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c. impongono al locatario di restituire l'immobile al legittimo proprietario nelle stesse condizioni in cui si presentava al momento della stipula del contratto di locazione sicchè la polizza da “Rischio Locativo” non sarebbe altro che una garanzia di responsabilità civile verso terzi che tutelerebbe l'inquilino rispetto a eventuali danni arrecati all'immobile a causa di evento fortuito comunque collegabile alla condotta dell'assicurato o a eventi non a lui imputabili (come un incendio). Nel caso di specie l'incendio sarebbe stato causato da un malfunzionamento elettrico di apparecchiature sotto il controllo dell'appellante, il quale sarebbe onerato della effettuazione di opere di ripristino (per: opere idrauliche;
spese di ripristino impianto elettrico;
ripristino bagno;
opere pareti in cartongesso;
tinteggiatura; rivestimenti pannelli in legno;
sopraluce e climatizzatore), essendo del tutto irrilevante la circostanza che proprietario del fabbricato non abbia formulato alcuna richiesta risarcitoria;
indipendentemente dal rischio locativo in ogni caso la sostituzione del climatizzatore non sarebbe un'opera riguardante il fabbricato, in quanto formato da elementi esterni fissati alle pareti e trasferibili in qualsiasi momento, sicchè , tale impianto deve essere inquadrato nell'ambito delle “attrezzature ed arredamento” e la relativa sostituzione deve essere indennizzata a termini di polizza nella misura di € 4.780,00 (abbattuta del 30% per il “degrado d'uso” previsto dal CTU);
2) “sul quantum risarcito per la sostituzione delle n. 2 schede forno “: il tribunale nel liquidare gli importi relativi alla attrezzatura/ arredamento avrebbe erroneamente quantificato il risarcimento nell'importo di € 1.200,00 sul presupposto che l'attrice avrebbe domandato solo tale somma, atteso che nel giudizio di primo grado aveva dichiarato di aver sostenuto inizialmente una spesa di € Parte_1
1.200,00 (come da fattura per la sostituzione delle schede forno e che, successivamente, a CP_2 fronte dell'insufficienza delle schede installate, aveva fatto eseguire una ulteriore sostituzione con due modelli più potenti, sostenendo una ulteriore spesa di € 1.856,00, oltre iva pertanto, oltre all'importo di
€ 1.200,00, oltre IVA, relativo alla prima sostituzione, l'appellante aveva chiesto il rimborso anche di € 656,00, oltre IVA, relativa alla differenza tra la spesa sostenuta per la seconda sostituzione (€ 1.856,00) pagina 3 di 9 e quanto già pagato alla per le schede forno dalla stessa fornite (pari a €1.200,00) CP_2 chiedendone il rimborso, ridotto per usura del 30% come stabilito dal CTU, per l'importo di € 459,20. Infine l'appellante nel punto indicato “del danno risarcibile” ha indicato nell'importo di euro 16.754,20 l'importo vantato sia a titolo di garanzia rischio locativo, compreso il climatizzatore, sia per la differenza dovuta per le schede forno potenziate.
Ha chiesto infine la riforma parziale della sentenza avuto riguardo, in via principale all'accertamento della operatività della polizza quanto alla garanzia “ rischio locativo”, e la conseguente condanna di al pagamento dell'importo di euro 16.754,20 oltre rivalutazione e interessi moratori, o quanto CP_1 ritenuto di giustizia, in subordine il risarcimento del danno per la sostituzione dei climatizzatori e la condanna al pagamento di euro 4.780,00 oltre rivalutazione e interessi moratori, o quanto ritenuto di giustizia.
Si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., nel CP_1 merito, l'infondatezza del gravame.
All'udienza del 31/10/2024 la causa è stata rinviata al 16/01/2025 per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.. A tale udienza, dato atto del rituale deposito delle note prescritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
0. Deve rilevarsi preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c..Sul punto deve ritenersi che con l'atto introduttivo del giudizio parte appellante ha consentito di individuare i capi della sentenza che ha inteso impugnare, svolgendo censure alla ricostruzione dei fatti, evidenziando le ricadute sulla decisione assunta in primo grado, in ultima analisi articolando l'impugnazione in termini aderenti al vaglio imposto dalla norma, in modo tale da consentire di individuare i punti controversi di cui si sollecita una diversa ricostruzione con conseguente piena estrinsecazione del principio devolutivo.
1. Nel merito, il primo motivo di appello è parzialmente fondato.
L'appellante ha concluso con la polizza “Commercio Plus” assicurandosi anche per il rischio CP_1 incendio. Dal frontespizio della polizza assicurativa risulta che per il rischio incendio sono state assicurate le seguenti somme:”RISCHIO LOCATIVO (€ 120.000,00),
(€ 60.000,00), (€ 10.000,00), (€ Controparte_3 CP_4 CP_5
2.000,00), RICORSO TERZI (€ 50.000,00) E PREMIO ANNUO EVENTI SPECIALI (€ 45,00).
Per quanto attiene al “Rischio Locativo”, l'art.
5.1 del contratto assicurativo stabilisce che: “La Società nei casi di responsabilità dell' a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, Parte_2 risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse pagina 4 di 9 previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio ai locali tenuti in locazione dall' , ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.
7.7 della Parte_2 presente Sezione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza con il criterio relativo alla partita “Fabbricati” diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante”.
La polizza contratta per rischio locativo è una garanzia di responsabilità civile verso terzi che protegge l'inquilino coprendo i costi di eventuali danni che l'immobile locato può subire, costi che l'inquilino è tenuto a sostenere nella misura in cui è obbligato a restituire al titolare l'immobile nelle medesime condizioni in cui gli è stato consegnato, come disposto dall'art 1590 c.c. L'inquilino è tenuto per il deterioramento della cosa anche in caso di incendio, ai sensi dell'art 1588 c.c., in quanto la colpa del conduttore è presunta, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l'identità, esulando l'identificazione di tale soggetto dall'attività oggetto della prova liberatoria (Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 27089 del 18/10/2024;Sez. 3, Sentenza n. 15721 del 27/07/2015).
Nel presente caso, accertato, come ritenuto dal giudice di prime cure, che l'incendio sia stato cagionato da un mal funzionamento elettrico, trattasi di evento che non può ritenersi estraneo alla sfera di controllo dell'assicurato. Tantomeno è corretto sostenere che “non è stata riconosciuta alcuna responsabilità in capo a per l'incendio occorso” in quanto , come sopra esposto, non è Pt_1 richiesto un addebito ad ancorare la responsabilità del conduttore, ma la colpa, comprensiva anche di fatti accidentali (Cass. 4799/2013; Cass. 7766/2010), in assenza di prova positiva di una causa esterna non imputabile valida a superare la presunzione.
L'appellante ha pertanto provato il fatto costitutivo della propria pretesa, avendo allegato il titolo, il verificarsi del sinistro nonché che l'incendio rientrasse nel rischio assicurato. ha altresì allegato e provato di avere subito un danno: in tal senso depone, prima ancora della Pt_1 perizia svolta dal ctu, la perizia di parte dello studio incaricato dalla stessa che ha Pt_3 CP_1 fornito una descrizione dei danni nei seguenti termini :
“L'incendio che ha interessato la macchina del caffè installata sul retro del bancone ha coinvolto il rivestimento delle pareti e si è poi propagato alla macchina del ghiaccio ed in parte al bancone refrigerato.
Il denso fumo sviluppatosi ha poi invaso i locali adiacenti, dove è installato il forno per la cottura ed i servizio posti sul retro del locale.Alla data del sopralluogo i danni erano già parzialmente stati ripristinati, tuttavia è stato possibile risalire alla reale entità dei danni, grazie alla documentazione fotografica fornita dall' ”. Parte_2
Risulta pertanto accertato che l'incendio che ha interessato i locali in cui conduceva la propria attività ha danneggiato i locali stessi nonché arredi e macchinari. Pt_1
pagina 5 di 9 In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. il danneggiato ha dimostrato che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile.
L'appellante ha allegato che “stante il mancato e dovuto risarcimento, ai fini del ripristino dei detti locali e delle dette attrezzature, l'attrice provvedeva ad effettuare in economia le opere necessarie ad un seppur parziale riavvio della propria attività commerciale. In particolare, si producono la fattura n.
5 in data 10/9/2021 dell'impresa individuale per complessivi € 34.160,00, di cui veniva CP_2 pagato un acconto di € 17.160,00 (doc. 20), rappresentativa dei lavori effettuati”
Risulta dalla perizia dello studio che “Alla data del sopralluogo i danni erano già parzialmente Pt_3 stati ripristinati, tuttavia è stato possibile risalire alla reale entità dei danni, grazie alla documentazione fotografica fornita dall'Assicurato” ( p.4 perizia studio . Pt_3
E' pertanto accertato, sia dall'esame diretto che dal materiale fotografico, in quali termini l'immobile locato e i beni ivi presenti fossero stati interessati dal danneggiamento conseguente l'incendio, tant'è che non è in ultima analisi contestato che “in occasione del sopralluogo era stato possibile accertare che erano già iniziati i lavori di ripristino dei danni. E' stato tuttavia possibile riscontrare i danni lamentati e visionare i beni dichiarati danneggiati.” ( p.9 perizia studio . Pt_3
Le avverse deduzioni di parte appellata sono piuttosto fondate sulla omessa produzione di fatture, in luogo di preventivi, e sulla dedotta circostanza che le opere di ripristino non siano state realizzate.
Trattasi di deduzioni che non sono idonee a elidere il diritto all'indennizzo spettante all'assicurato, una volta che è stato provato il danno.
In primo luogo non è contraddetto che già al momento dell'accesso del perito della compagnia l'assicurato avesse iniziato opere di ripristino dei locali danneggiati.
Di tale avvio dei lavori è dato riscontro dalla fattura n.5 del 10/9 /2021 in cui si dà atto che per i lavori di ristrutturazione dell'immobile, preventivati per l'importo di euro 34.160,00, residuava un saldo di euro 17.000,00.
Risulta poi che nella locazione è subentrata altra società, La IA s.p.a , e che ha ricevuto Pt_1 una buonuscita dal conduttore subentrante per la risoluzione anticipata del contratto di locazione (doc.
26 ter fasc.II grado ). E' pacifico che i locali sono stati ristrutturati, se non altro in parte, CP_1 sicchè la circostanza che la ditta subentrante abbia inteso liquidare un importo significativo depone a conferma del fatto che tale ditta “si è giovata delle opere di ripristino effettuate dalla (anche Pt_1 per questo ha pagato una buona uscita alla società appellante) che le hanno consentito di iniziare tempestivamente la propria attività commerciale”.
La consulenza tecnica d'ufficio ha avuto ad oggetto la quantificazione dei danni, una volta effettuata la disamina e la elisione di “ voci duplicate e/o non univocamente ascrivibili o documentabili ai danni di pagina 6 di 9 incendio, e/o non riguardano aspetti coperti dall'assicurazione in esame/ non risultano confermate dalle evidenze video/fotografiche prodotte dall'attrice.
La stima dei danni indennizzabili è stata pertanto resa, anche sulla scorta dei preventivi prodotti da
“incrociando i dati disponibili e ricavabili dagli atti, …facendo anche ricorso a criteri Pt_4 equitativi”.Trattasi di valutazione resa nel contraddittorio delle parti, scevra da criticità, idonea a quantificare l'indennizzo dovuto dall'impresa assicuratrice per i danni da “ rischio locativo”, con ciò intendendosi quanto necessario a ripristinare il bene oggetto di conduzione in locazione.
Ciò premesso la consulenzaa ha fornito una stima in ordine ai danni indennizzabili (opere idrauliche €
2.500,00; spese di ripristino impianto elettrice € 3.500,00; ripristino bagno € 2.000,00; opere pareti in cartongesso € 3.750; tinteggiatura € 3.000,00; rivestimento pannelli in legno € 1.200; sopra luce €
500,00) per un totale di euro 16.450,00, cifra da ridursi del 30% per usura, in termini tali da pervenire ad € 11.515,00.
Per quanto attiene la voce di danno relativa all'impianto di condizionamento il giudice di prime cure ha escluso tale bene riconducendolo nell'alveo, escluso dalla polizza, della voce “Fabbricati” che comprende: “Il complesso delle opere edili (escluso il solo valore dell'area) compresi i fissi e gli infissi nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici,igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme. Sono inoltre compresi: gli affreschi, le statue e le decorazioni non aventi valore artistico;
le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti;
le recinzioni nonché le quote delle parti di immobile ed impianti costituenti proprietà comune. È escluso quanto indicato sotto la definizione di “Attrezzatura – Arredamento”.
L'appellante ha dedotto che “Il climatizzatore in questione non è infatti interno quale opera muraria fissa, bensì è costituito unicamente da elementi esterni fissati alle pareti ma, comunque, trasferibili in qualsiasi momento. Esso deve quindi essere più correttamente inquadrato nella partita “attrezzature ed arredamento” risarcibile ai sensi di polizza”. In effetti gli impianti di di riscaldamento e condizionamento sono citati anche nella definizione della voce “Attrezzatura/Arredamento” che contempla: “Attrezzatura ed arredamento dell'esercizio, comprese insegne, macchine d'ufficio e registratori di cassa, nonché quant'altro di simile normalmente pertinente all'attività dichiarata. Sono comprese le “Macchine elettroniche”. Sono comprese le cose oggetto di noleggio. Sono comunque esclusi i veicoli con targa. Se i locali sono in affitto, sono compresi tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti, impianti idrici, igienico- sanitari, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti
d'allarme, aggiunti dall'Assicurato locatario”.
Nel caso di specie, pur ritenendo che l'impianto di riscaldamento/ condizionamento rientri nella voce
“Attrezzatura/Arredamento” deve prendersi atto che l'appellante non ha dimostrato che tale bene sia stato “aggiunto”.Infatti, la definizione “Attrezzatura/Arredamento” sopra richiamata include l'impianto di condizionamento qualora i locali siano in affitto a condizione, tuttavia, che tale impianto sia stato istallato dall'assicurato a sue spese, prova che non è stata fornita.
pagina 7 di 9 2. Per quanto attiene alla sostituzione delle schede forno l'attore nell'atto di citazione aveva chiesto a tale titolo il pagamento delle spese sostenute per il primo intervento, di € 1.200,00, ricompreso nella fattura n. 5/2021 emessa da (doc. 20 , nonché l'ulteriore importo di € 656,00 CP_2 Parte_1
(cfr. atto di citazione pag. 5) quale differenza tra il primo intervento e il secondo intervento di potenziamento delle schede-forno eseguito da Locati Srl per un importo complessivo di € 1.856,00, oltre IVA (cfr. doc. 21 . Parte_1
Il Tribunale ha liquidato per le schede forno l'importo di € 1.200,00 sul presupposto, erroneo, che l'attore avesse chiesto solo tale importo. Invero dall'atto di citazione risulta che aveva chiesto anche l'ulteriore importo di € 656,00 Parte_1 che, pertanto deve essere riconosciuto nei limiti di € 459,20 (in ragione della detrazione del 30% indicata dal CTU) atteso che il relativo esborso è stato documentato. Infatti sono così riconosciute all'appellante solo le spese sostenute per il secondo intervento ridotte del 30% , in applicazione delle previsioni contenute nell'art.
7.6 della polizza che, ai fini della determinazione del danno per la partita
"Attrezzatura-Arredamento", prevede che "per le cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro, si stimerà il loro valore detraendo dal “valore a nuovo” un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante".
3. Da quanto sopra esposto emerge che è da riconoscere in favore dall'appellante l'ulteriore somma di
€ 11.515,00 a titolo di rischio locativo, oltre euro 459,20 per schede forno, il tutto per un totale di euro
11.974,20 che vanno ad aggiungersi a quanto riconosciuto dal giudice di prime cure.
Gli interessi sulla somma così individuata sono dovuti come previsto in sentenza, non essendo oggetto di impugnazione.
4.Per i suesposti, motivi la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata.
E' costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 19989/ 2021¸Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259).
All'esito della lite è vittoriosa, seppure la pretesa azionata sia stata riconosciuta in termini Pt_1 minori rispetto a quanto oggetto di richiesta.
Deve essere confermata la condanna di alla rifusione delle spese di lite del primo grado in CP_1 favore di dato atto che il legale si è dichiarato antistatario per il primo grado del giudizio. Pt_1
Per il secondo grado le spese sono liquidate come da dispositivo, calibrate in relazione al decisum, con individuazione dello scaglione del valore della causa da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00. Tali spese pagina 8 di 9 devono essere poste a favore dello Stato in ragione dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato adottato in favore di in data 19.9.2024. CP_6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro in parziale riforma della sentenza del Parte_1 Controparte_1 tribunale di Milano n. 360/2024, pubblicata in data 11/01/2024, così dispone:
1.condanna a corrispondere all'appellante l'ulteriore importo di € 11.974,20, oltre Controparte_1 interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3. conferma la condanna di alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del primo grado CP_1 di giudizio come liquidate;
4. condanna al pagamento a favore dello Stato delle spese di lite liquidate in Controparte_1 favore dell'appellante per complessivi € 6.946,00, oltre a spese generali (15%), iva se dovuta, e cpa.
Così deciso in Milano il 22 gennaio 2025
Il Consigliere est. Dott.ssa Roberta Nunnari
La Presidente Dott.ssa Anna Mantovani
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