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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/08/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 204/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio- cessazione
degli effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MARIA DE CARLO come Parte_1
da mandato in atti;
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVETORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/01/2025 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio il 30/10/1998 a Taranto (TA) con , che dalla loro unione Controparte_1
erano nate le figlie sposata ed economicamente indipendente, , ed Per_1 Per_2
nata il [...] e che il Tribunale di Taranto aveva pronunciato la loro separazione personale con sentenza non definitiva sullo status n. 282/2022 del 03.02.2022, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio,
essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more,
intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
La ricorrente, chiedeva che fossero confermate le condizioni stabilite in sede di separazione con sentenza definitiva del 28/02/2023 n.448/2023 che prevedeva: l'affido esclusivo della figlia alla madre, rinviando ai Servizi Sociali competenti per Per_2
territorio di determinare le modalità ed i tempi per l'esercizio del diritto paterno, da esercitarsi in forma protetta ed in spazio neutro;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
la previsione a carico del dell'obbligo di concorrere al CP_1
mantenimento della figlia minore versando alla un un assegno di Pt_1
mantenimento di euro 250,00 mensili oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale.
Notificato ritualmente il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
Nominato il Giudice istruttore, all'udienza del 28/05/2025 il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza non definitiva sullo status n. 282/2022 pronunciata dal Tribunale di Taranto in data 03.02.2022.
2 È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale
nella procedura di separazione, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 l.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così
come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più
ricostituirsi.
Passando all'esame del merito, con riguardo all'esercizio della responsabilità genitoriale,
tenuto conto della circostanza che la figlia nata il [...] nelle more è Per_2
divenuta maggiorenne e ritenuto che non vi sono elementi per ritenere raggiunta altresì
l'indipendenza economica da parte di quest'ultima, il Collegio ritiene, in assenza di ogni tipo di attività istruttoria, di confermare le statuizioni previste in sede di separazione in ordine alle questioni inerenti il mantenimento di confermando l'obbligo a Per_2
carico del di concorrere al suo mantenimento attraverso il versamento della CP_1
somma mesile di euro 250,00 con scadenza anticipata il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale.
La casa coniugale resta assegnata alla che la continuerà ad abitare Pt_1
congiuntamente alla figlia.
Occorre infine osservare che il convenuto, rimanendo contumace, nulla ha inteso dedurre in ordine alle avverse istanze.
3 Le spese del giudizio, infine, vanno opportunamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso presentato in data 17/01/2025 da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1 DICHIARA. lo scioglimento del matrimonio civile contratto il giorno 30/10/1998 nel
Comune di Taranto da , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], trascritto negli atti Controparte_1
dello stato civile del Comune di Taranto, atto n. 36 parte 1, anno 1998 - Ufficio 5;
2 ASSEGNA alla ricorrente la casa coniugale sita in Taranto, alla via Mazzini, n.241 con tutti gli arredi;
3 PONE a carico del l'obbligo di corrispondere alla la somma CP_1 Pt_1
mensile di euro 250,00 per il mantenimento della figlia con scadenza Per_2
anticipata il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale;
4. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
5. COMPENSA fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 31/07/2025
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola
4
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 204/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio- cessazione
degli effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MARIA DE CARLO come Parte_1
da mandato in atti;
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVETORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/01/2025 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio il 30/10/1998 a Taranto (TA) con , che dalla loro unione Controparte_1
erano nate le figlie sposata ed economicamente indipendente, , ed Per_1 Per_2
nata il [...] e che il Tribunale di Taranto aveva pronunciato la loro separazione personale con sentenza non definitiva sullo status n. 282/2022 del 03.02.2022, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio,
essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more,
intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
La ricorrente, chiedeva che fossero confermate le condizioni stabilite in sede di separazione con sentenza definitiva del 28/02/2023 n.448/2023 che prevedeva: l'affido esclusivo della figlia alla madre, rinviando ai Servizi Sociali competenti per Per_2
territorio di determinare le modalità ed i tempi per l'esercizio del diritto paterno, da esercitarsi in forma protetta ed in spazio neutro;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
la previsione a carico del dell'obbligo di concorrere al CP_1
mantenimento della figlia minore versando alla un un assegno di Pt_1
mantenimento di euro 250,00 mensili oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale.
Notificato ritualmente il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
Nominato il Giudice istruttore, all'udienza del 28/05/2025 il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza non definitiva sullo status n. 282/2022 pronunciata dal Tribunale di Taranto in data 03.02.2022.
2 È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale
nella procedura di separazione, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 l.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così
come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più
ricostituirsi.
Passando all'esame del merito, con riguardo all'esercizio della responsabilità genitoriale,
tenuto conto della circostanza che la figlia nata il [...] nelle more è Per_2
divenuta maggiorenne e ritenuto che non vi sono elementi per ritenere raggiunta altresì
l'indipendenza economica da parte di quest'ultima, il Collegio ritiene, in assenza di ogni tipo di attività istruttoria, di confermare le statuizioni previste in sede di separazione in ordine alle questioni inerenti il mantenimento di confermando l'obbligo a Per_2
carico del di concorrere al suo mantenimento attraverso il versamento della CP_1
somma mesile di euro 250,00 con scadenza anticipata il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale.
La casa coniugale resta assegnata alla che la continuerà ad abitare Pt_1
congiuntamente alla figlia.
Occorre infine osservare che il convenuto, rimanendo contumace, nulla ha inteso dedurre in ordine alle avverse istanze.
3 Le spese del giudizio, infine, vanno opportunamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso presentato in data 17/01/2025 da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1 DICHIARA. lo scioglimento del matrimonio civile contratto il giorno 30/10/1998 nel
Comune di Taranto da , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], trascritto negli atti Controparte_1
dello stato civile del Comune di Taranto, atto n. 36 parte 1, anno 1998 - Ufficio 5;
2 ASSEGNA alla ricorrente la casa coniugale sita in Taranto, alla via Mazzini, n.241 con tutti gli arredi;
3 PONE a carico del l'obbligo di corrispondere alla la somma CP_1 Pt_1
mensile di euro 250,00 per il mantenimento della figlia con scadenza Per_2
anticipata il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale;
4. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
5. COMPENSA fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 31/07/2025
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola
4
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