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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 09/07/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1962/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento proposto su ricorso depositato in data 16.05.2025
1) Parte_1 nato a [...] il [...] C.F. C.F._1 con l'Avv. Filippo Ciconte Barbara Falvo con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Filippo Ciconte sito in Fermo, alla via XXV Aprile n. 4; e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] C.F. C.F._2 con l'Avv. Letizia Astorri presso lo studio della quale ha eletto domicilio sito in Fermo, via Lattanzio Firmiano n. 26; i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Fermo il 22.06.2019 – trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Fermo Anno 2019, N. 36, Parte II, Serie A, Ufficio 1.
con la figlia nata il [...] Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto e ciascuno libero di portare la propria residenza ove ritenga opportuno. 2) Disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore della IG.ra e della figlia Parte_2 minore in quanto l'immobile in cui si è svolta la vita familiare è di proprietà della Persona_1
IG.ra , madre della IG.ra Persona_2 Parte_2
3) il marito, il IG. si impegna a trasferire la propria residenza presso altro domicilio Parte_1 pagina 1 di 4 in seguito all'omologa della separazione, avendo lo stesso già lasciato la casa coniugale a far data del 17 Dicembre 2024.
4) Ciascun coniuge provvederà materialmente al proprio mantenimento, senza, dunque, che alcuno possa vantare nei confronti dell'altro il diritto alla corresponsione dell'assegno di cui all'art. 156 c.c., né, anto meno diritti reali o personali, di natura restitutoria, risarcitoria e/o indennitaria relativamente ai rapporti personali e/o patrimoniali tra gli stessi già intercorsi alla data odierna.
5) Disporre l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo il regime Persona_1 dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso l'abitazione sita in Fermo (FM), alla Via Raffaele Lucchi n. 2, quale dimora stabile della minore stessa.
6) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia in maniera separata sulle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
7) La IG.ra avrà facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire la propria residenza Parte_2
e quella della figlia , previo congruo preavviso da dare al IG. . Persona_1 Per_1
8) I coniugi concordano il seguente PIANO GENITORIALE 1. Quanto al regime di visita, gli incontri padre-figlia sono stabiliti secondo il seguente calendario:
– il padre potrà vedere la figlia a settimane alterne, il fine settimana seguendo due ipotesi: a) Il padre potrà tenere con sé la figlia dalle ore 17.30 circa della giornata del venerdì andandola a prendere all'uscita del corso di danza riportando la bambina alla madre nella giornata della domenica alle ore 21:00 circa dopo aver fatto cena con il padre. b) Qualora gli venisse assegnato il turno lavorativo pomeridiano, potrà tenere con sé la figlia dalle ore 10:00 circa della giornata di sabato, riportando la bambina alla madre nella giornata della domenica alle ore 21:00 circa dopo aver fatto cena con il padre. Le eventuali variazioni di orario dovranno sempre essere concordate con la madre con un preavviso di 24 ore al fine di rispettare gli eventuali impegni della IG.ra e Parte_2 della minore qualora vi fossero. c) Il padre potrà, inoltre, vedere la figlia in incontri infrasettimanali ½ volte, potenzialmente il Martedì ed il Giovedì seguendo tali modalità:
1- DURANTE L'ANNO SCOLASTICO il padre potrà tenere con sé la figlia all'uscita della scuola alle ore 16:00 circa riportandola alla madre alle ore 21:00 circa dopo aver fatto cena con il padre.
2- DOPO LA CONCLUSIONE DELL'ANNO SCOLASTICO il padre potrà tenere con sé la figlia dalle ore 16:00 circa riportandola alla madre alle ore 22:00 circa dopo aver fatto cena con il padre. Le eventuali variazioni di giorni ed orari relativi agli incontri padre-figlia infrasettimanali dovranno sempre essere concordate con la madre con un preavviso di 24 ore al fine di rispettare gli eventuali impegni della IG.ra e della minore qualora vi fossero. Parte_2 pagina 2 di 4 A) Per quanto concerne le feste comandate, LE VACANZE DI Natale e la Santa Pasqua, la IG.ra ed il IG. si accordano al fine di tenere la minore in maniera Parte_2 Parte_1 alternata così di poter permettere alla figlia di trascorrere le feste del Natale e della Santa Pasqua ad anni alterni una volta con il padre ed una volta con la madre. Si concorda:
- per quanto riguarda le feste del Santo Natale la figlia minore trascorrerà i giorni 24, 25 e 26 dicembre ed il 31 dicembre, dell'01 e del 06 gennaio, ad anni alterni una volta con il padre una volta con la madre.
- per quanto riguarda le festività della Santa Pasqua i genitori concordano che la figlia minore trascorrerà il giorno della Santa Pasqua ed il giorno della Pasquetta una volta con il padre ed una volta con la madre ad anni alterni. B) Per quanto riguarda le vacanze estive, il IG. avrà facoltà di trascorrere con la Parte_1 figlia almeno 7 (sette) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto del calendario delle ferie estive del padre, delle esigenze lavorative della IG.ra e degli eventuali impegni estivi della minore, qualora vi fossero. Parte_2
Qualora il padre o la madre decidano di trascorrere dei periodi di vacanza con la figlia dovranno reciprocamente darne congruo preavviso all'altro genitore, indicando la località di destinazione e l'indirizzo preciso in cui si trova la località di vacanza ed i recapiti telefonici della medesima, nonché le date di partenza e di ritorno. C) La minore frequenta attualmente: la scuola dell'infanzia di Fermo con orario Persona_3 scolastico ore 8-16, le persone delegate ad accompagnare la figlia a scuola sono la nonna materna IG.ra ed i genitori stessi. Persona_2
D) Indicano quale sport praticato dalla minore : Danza e Nuoto con orari di allenamento: Per_1 mercoledì dalle 17:45 alle 18:45 (Nuoto) e venerdì dalle ore 17:30 (danza) E) Precisano che la minore frequenta il centro estivo nel mese di Luglio. F) Rappresentano che la pediatra che attualmente segue la minore è: la dott.ssa , con Testimone_1 studio sito in Fermo alla Via Pompeiana n. 41. G) Concordano nel far frequentare alla bambina le lezioni di CATECHISMO.
9) Il IG. dovrà corrispondere a titolo di concorso spese per il mantenimento Parte_1 ordinario della figlia, la somma di € 250,00 da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con periodicità annuale a far data del deposito del presente ricorso.
10) IL IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% (cinquanta Parte_1 Parte_2 per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia, dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Si rimanda comunque, per la gestione delle spese straordinarie, al Protocollo siglato il 10.07.2024 in Ancona attualmente vigente presso il Tribunale di Fermo.
11) I genitori dovranno impegnarsi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si dovranno impegnare, inoltre a a tutelare la figura materna e paterna, pagina 3 di 4 evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
12) Entrambi i genitori danno sin da ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
13) l'Assegno Unico, attualmente percepito interamente dalla IG.ra , verrà Parte_3 suddiviso come per legge al 50% tra i genitori con possibilità di presentare la domanda ciascuno per la sua quota pari al 50%; nel caso in cui la domanda sia stata presentata da uno solo dei due genitori( come nel caso di specie dalla madre), il genitore che l'ha presentata e che andrà a percepire l'intera somma dell'Assegno Unico, si impegna sin da ora a rimborsare il 50% dell'importo percepito all'altro coniuge entro e non oltre sette giorni dall'accredito della somma”. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Fermo in data 22.06.2019;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 03.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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