Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3106/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 03/01/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è chiamata la causa
TRA
- Parte_1
- ATTRICE -
E
- Controparte_1
- CONVENUTA -
Hanno depositato note scritte:
Per , l'Avv. RAPOLLA FELICE che conclude per l'accoglimento Parte_1
della domanda;
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 3106/2017 R.G., lette le conclusioni della parte e la discussione cartolare, decide la controversia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3106/2017 r.g.a.c.
TRA
r.g.a.c. Pag. 1 Parte_2
Potenza alla Via Domenico Di Giura n.5, presso lo studio dell'Avv. RAPOLLA FELICE da cui è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione,
-ATTRICE-
E
, c.f. ; Controparte_1 C.F._2
-CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: domanda di reintegra nel possesso;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha citato in giudizio la sorella al fine di sentir Parte_1 Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni “Accertare e dichiarare l'abuso nel godimento dei beni ereditati da parte del coerede e per l'effetto condannare parte convenuta a reintegrare nel possesso della quota ereditaria di spettanza, la parte attrice;
Condannare parte convenuta a voler ripristinare lo stato dei luoghi e a lasciare libero l'immobile occupato in violazione di legge”
A tal fine deduceva che:
- in data 17.12.2016 decedeva in Potenza la sig.ra Persona_1
lasciando a sé superstiti i figli e;
Parte_1 Controparte_1
- queste ultime hanno ereditato la quota dei 4/6 dell'appartamento ubicato alla Via Torino
n.54, Foglio 46 particella 547 sub 22, consistenza 6,5 vani, Cat. A3, classe A5 di cui erano anch'esse proprietarie, rispettivamente, della quota di 1/6, in ragione della successione del padre deceduto in Potenza in data 29.0.1990; Persona_2
- , dopo la morte della propria madre, senza alcun consenso dell'altra Controparte_1
erede, si è trasferita nell'alloggio della de cuius, unitamente al proprio nucleo familiare, previa esecuzione di lavori di posa in opera di parquet, sostituzione della camera da letto e di mobilio in altra camera;
- che nessun effetto hanno sortito le diffide inviate alla convenuta in data 14.03.2017 e in data 25.07.2017.
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La causa, dichiarata la contumacia della convenuta, non comparsa nemmeno a rendere l'interrogatorio formale deferitole nonostante la regolarità dell'avviso ex art. 291 cod. proc. civ., è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
****
L'attrice ha agito in giudizio chiedendo la reintegrazione nel possesso “della quota ereditaria di sua spettanza”, richiamando l'art. 1168 cod. civ. che, come noto, disciplina l'azione di reintegrazione del possesso nonché l'art. 460 cod. civ. che attribuisce al chiamato all'eredità il potere di proporre azioni possessorie a tutela dei beni ereditari a prescindere dalla materiale apprensione degli stessi, nonché l'art. 1146 cod. civ. che disciplina il fenomeno della successione nel possesso.
L'azione va qualificata, dunque, quale azione di reintegra nel possesso ex art. 1168 cod. civ. sebbene il giudizio sia stato introdotto con citazione e non con ricorso ex art. 703 cod. proc. civ.
Com'è noto il procedimento possessorio è caratterizzato, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n.80/2005, da una struttura bifasica eventuale: alla prima fase sommaria destinata a concludersi con ordinanza reclamabile, segue, in via solamente eventuale, il giudizio di merito.
Ebbene, a parere della scrivente, non può escludersi che la parte asseritamente spogliata nel possesso, possa agire direttamente con la domanda di merito possessorio, rinunciando alla, più celere, fase sommaria, al fine di ottenere una pronuncia idonea ad acquisire efficacia di giudicato, interpretazione, invero, non preclusa dalla scarna disciplina dettata dal legislatore in materia di procedimenti possessori, eventualmente proponendo, contestualmente, domanda petitoria di rivendicazione.
Invero, il divieto di proporre giudizio petitorio, previsto dall'art. 705 cod. proc. civ., riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio, trovando la propria ratio nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello ius possidendi.
Ne consegue che l'attore in possessorio, diversamente dal convenuto, può, anche in pendenza del medesimo giudizio possessorio, proporre autonoma azione petitoria,
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dovendosi interpretare tale proposizione come finalizzata ad un rafforzamento della tutela giuridica, e non già come rinuncia all'azione possessoria.
Sebbene la giurisprudenza maggioritaria escludi che la domanda petitoria possa essere avanzata nello stesso giudizio possessorio, introducendo la domanda petitoria una causa petendi ed un petitum completamente diversi, dal che deriva l'inammissibilità della stessa se proposta dall'attore nella fase di merito del procedimento possessorio, la quale costituisce mera prosecuzione della fase sommaria (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24236 del 2022), nella fattispecie in esame l'attrice ha agito instaurando, direttamente, un giudizio a cognizione piena, rinunciando alla fase interdittale propria del solo procedimento possessorio, per cui, sembrerebbe ammissibile il cumulo della tutela possessoria e di quella petitoria in un unico giudizio di merito autonomamente introdotto, svincolato dalla fase sommaria tipica del solo procedimento possessorio.
Tanto premesso, la domanda non può essere accolta.
Invero, la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimazione all'esercizio delle azioni possessorie anche al chiamato nei confronti di altro chiamato all'eredità, posto che il chiamato subentra al de cuius nel possesso dei beni ereditari senza la necessità di materiale apprensione, come si desume dall'art. 460 c.c. che lo abilita, anche prima dell'accettazione, alla proposizione delle azioni possessorie a tutela degli stessi, così come l'erede, ex art. 1146 c.c., vi succede con effetto dall'apertura della successione.
Ne consegue che, nell'uno e nell'altro caso, instauratasi una situazione di compossesso sui beni ereditari, qualora uno dei coeredi (o dei chiamati) impedisca agli altri di partecipare al godimento di un cespite, tale comportamento - che manifesta una pretesa possessoria esclusiva sul bene - va considerato atto di spoglio sanzionabile con l'azione di reintegrazione. (in termini, Cass. civ., Sez. II, 28/01/2005, n. 1741 (rv. 578774).
Nel caso di specie, tuttavia, l'attrice si è limitata a dolersi del comportamento della sorella che, alla morte della madre, si sarebbe trasferita nell'appartamento di quest'ultima insieme al proprio nucleo familiare, senza nemmeno dedurre
l'esistenza di uno spoglio sostanziatosi in condotte volte ad escluderla dal contestuale compossesso del bene ereditario.
Pertanto, l'assenza – già in termini deduttivi – di uno spoglio avente i caratteri di cui all'art. 1168 cod. civ. non può che condurre al rigetto della domanda avanzata.
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Anche le circostanze capitolate per l'interrogatorio formale della convenuta mirano esclusivamente a provare che quest'ultima si sia trasferita nell'immobile oggetto di causa senza “l'autorizzazione” dell'attrice e non anche l'esistenza di condotte volte ad impedire a quest'ultima il compossesso del bene ereditario.
Peraltro, l'attrice non ha nemmeno provato la propria qualità di chiamata all'eredità in quanto figlia della defunta , non avendo allegato alcun Persona_1
documento attestante la veridicità di quanto asseritamente dedotto (rammendandosi che la prova della qualità di erede, ovvero di chiamato all'eredità, incombe su chi agisce in giudizio e che la contumacia non può integrare la non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ.).
La domanda andrebbe rigettata anche se la si volesse qualificare in termini di rivendica ovvero si ritenesse che quest'ultima (come sopra chiarito) sia stata avanzata contestualmente alla domanda di reintegra del possesso, allorché è stato chiesto il rilascio del bene ed il ripristino dello stato dei luoghi, non essendo stata affatto provata la proprietà del bene (che, com'è noto, richiede l'assolvimento della cosiddetta probatio diabolica in capo all'attore in rivendicazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande avanzate dall'attrice Parte_1
2) nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Potenza, il 03/01/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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