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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/07/2025, n. 3530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3530 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
n. 8377/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore - dr. Matteo Del Vesco - giudice - dr. Vincenzo Ciliberti - giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento in epigrafe indicato promosso con ricorso depositato in data 20.10.2022 da
, Parte_1 con l'Avv. Tommaso Tonetto, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, Controparte_1 con l'Avv. Paola Grosini e con l'Avv. Marina Vianello, giusta procura in atti;
-convenuta- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia In punto: divorzio contenzioso/cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte d.d.
9.07.2025 e verbale d'udienza del 10.07.2025 Conclusioni del P.M. d.d. 1.03.2023: “confermarsi in via definitiva i provvedimenti già assunti in via provvisoria” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Castrignano del Capo (LE), in data 28.09.2002, con atto regolarmente trascritto nei registri di stato civile -atti di matrimonio- del Comune di Venezia al N. 21, P. 2, S. B, Uff. 3, Anno 2002. Dal matrimonio sono nate due figlie, , nata l'[...], e , nata il [...], entrambe Per_1 Per_2 maggiorenni attualmente non economicamente autosufficienti. Le parti, dopo essere comparse in data 24.03.2009 dinanzi al Presidente f.f., si sono separate giudizialmente come da sentenza n. 1681/2014 pubbl. il 4.08.2014 di questo Tribunale. La parte ricorrente ha poi introdotto il presente giudizio dichiarando che la separazione è proseguita ininterrotta per tutto il periodo. La parte convenuta, costituendosi in giudizio, non ha contestato la sussistenza dei presupposti per la pronuncia del divorzio. Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 10.07.2025, celebrata dinanzi al Giudice, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni divorzili come trascritte nelle note congiunte depositate in vista dell'udienza e richiamate nel verbale della medesima udienza e hanno chiesto e ottenuto di precisare congiuntamente le conclusioni in conformità al loro accordo. pagina 1 di 2 Preso atto dell'accordo sulle condizioni divorzili e delle conclusioni congiuntamente presentate dalle parti, il Giudice ha assegnato nella medesima udienza la causa a sentenza, riservandosi di riferire in camera di consiglio al Collegio per la decisione. Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione consensuale. Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione. Poiché la domanda congiunta non si pone in contrasto alla legge, indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi tra le parti, e non si pone in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, essa non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge. In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
-Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in Castrignano del Capo (LE) in data 28.09.2002 e trascritto nei registri di stato civile -atti di
[...] matrimonio- del Comune di Venezia al N. 21, P. 2, S. B, Uff. 3, Anno 2002;
-Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
-Ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza del 10.07.2025e qui di seguito integralmente riprodotte:
“Nel merito: a) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto il 28.9.2002 dai sig.ri e Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emanando provvedimento nel Registro di Atto di
[...]
Matrimonio del Comune di Castrignano del Capo (LE); b) assegnarsi alla signora la casa familiare sita in Marcon (VE), via Napoli n.11 affinchè vi Controparte_1 Per_ abiti con le figlie e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
Per_1 Per_ c) disporsi che il sig. contribuisca al mantenimento ordinario indiretto delle figlie e maggiorenni Parte_1 Per_1 ma non economicamente autosufficienti mediante la corresponsione alla madre, sig.ra , entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese, di un assegno pari ad €500,00 (€250,00 per ciascuna figlia) oltre rivalutazione annuale ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al tribunale;
d) disporsi che gli assegni unici familiari spettino al 100% alla madre sig.ra presso la quale le Controparte_1 figlie sono prevalentemente collocate secondo l'accordo raggiunto tra i genitori Spese di lite compensate tra le parti.”.
-Compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore - dr. Matteo Del Vesco - giudice - dr. Vincenzo Ciliberti - giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento in epigrafe indicato promosso con ricorso depositato in data 20.10.2022 da
, Parte_1 con l'Avv. Tommaso Tonetto, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, Controparte_1 con l'Avv. Paola Grosini e con l'Avv. Marina Vianello, giusta procura in atti;
-convenuta- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia In punto: divorzio contenzioso/cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte d.d.
9.07.2025 e verbale d'udienza del 10.07.2025 Conclusioni del P.M. d.d. 1.03.2023: “confermarsi in via definitiva i provvedimenti già assunti in via provvisoria” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Castrignano del Capo (LE), in data 28.09.2002, con atto regolarmente trascritto nei registri di stato civile -atti di matrimonio- del Comune di Venezia al N. 21, P. 2, S. B, Uff. 3, Anno 2002. Dal matrimonio sono nate due figlie, , nata l'[...], e , nata il [...], entrambe Per_1 Per_2 maggiorenni attualmente non economicamente autosufficienti. Le parti, dopo essere comparse in data 24.03.2009 dinanzi al Presidente f.f., si sono separate giudizialmente come da sentenza n. 1681/2014 pubbl. il 4.08.2014 di questo Tribunale. La parte ricorrente ha poi introdotto il presente giudizio dichiarando che la separazione è proseguita ininterrotta per tutto il periodo. La parte convenuta, costituendosi in giudizio, non ha contestato la sussistenza dei presupposti per la pronuncia del divorzio. Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 10.07.2025, celebrata dinanzi al Giudice, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni divorzili come trascritte nelle note congiunte depositate in vista dell'udienza e richiamate nel verbale della medesima udienza e hanno chiesto e ottenuto di precisare congiuntamente le conclusioni in conformità al loro accordo. pagina 1 di 2 Preso atto dell'accordo sulle condizioni divorzili e delle conclusioni congiuntamente presentate dalle parti, il Giudice ha assegnato nella medesima udienza la causa a sentenza, riservandosi di riferire in camera di consiglio al Collegio per la decisione. Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione consensuale. Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione. Poiché la domanda congiunta non si pone in contrasto alla legge, indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi tra le parti, e non si pone in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, essa non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge. In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
-Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in Castrignano del Capo (LE) in data 28.09.2002 e trascritto nei registri di stato civile -atti di
[...] matrimonio- del Comune di Venezia al N. 21, P. 2, S. B, Uff. 3, Anno 2002;
-Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
-Ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza del 10.07.2025e qui di seguito integralmente riprodotte:
“Nel merito: a) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto il 28.9.2002 dai sig.ri e Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emanando provvedimento nel Registro di Atto di
[...]
Matrimonio del Comune di Castrignano del Capo (LE); b) assegnarsi alla signora la casa familiare sita in Marcon (VE), via Napoli n.11 affinchè vi Controparte_1 Per_ abiti con le figlie e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
Per_1 Per_ c) disporsi che il sig. contribuisca al mantenimento ordinario indiretto delle figlie e maggiorenni Parte_1 Per_1 ma non economicamente autosufficienti mediante la corresponsione alla madre, sig.ra , entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese, di un assegno pari ad €500,00 (€250,00 per ciascuna figlia) oltre rivalutazione annuale ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al tribunale;
d) disporsi che gli assegni unici familiari spettino al 100% alla madre sig.ra presso la quale le Controparte_1 figlie sono prevalentemente collocate secondo l'accordo raggiunto tra i genitori Spese di lite compensate tra le parti.”.
-Compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
pagina 2 di 2