Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1266
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Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notificazione avviso di intimazione

    La Corte ha ritenuto che le cartelle prodromiche fossero state correttamente notificate e che l'impugnazione dell'intimazione fosse tardiva.

  • Rigettato
    Nullità/infondatezza pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che le cartelle prodromiche fossero state correttamente notificate e che l'impugnazione dell'intimazione fosse tardiva.

  • Rigettato
    Omessa notificazione cartelle prodromiche

    La Corte ha ritenuto che le cartelle prodromiche fossero state correttamente notificate e che l'impugnazione dell'intimazione fosse tardiva.

  • Rigettato
    Decadenza/prescrizione azione di riscossione e pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che le cartelle prodromiche fossero state correttamente notificate e che l'impugnazione dell'intimazione fosse tardiva, escludendo quindi la decadenza/prescrizione.

  • Accolto
    Ammissibilità produzione documentale in appello

    La Corte ha ritenuto ammissibile la produzione documentale in appello, richiamando la giurisprudenza della Cassazione in materia di art. 58 D.lgs. n. 546/1992 e art. 345 c.p.c.

  • Accolto
    Legittimità atto di intimazione

    La Corte ha ritenuto provata la corretta notifica delle cartelle prodromiche e la tardività dell'impugnazione dell'intimazione, dichiarando la legittimità dell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1266
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1266
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo