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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1266/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5412/2023 depositato il 13/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Res._1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 C/o Studio Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5921/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
13 e pubblicata il 28/09/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018759911000 RITENUTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018759911000 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018759911000 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il rappresentante dell'Ufficio insiste in atti
Resistente/Appellato: il difensore di ER aderisce al gravame dell'A.E. e ne chiede l'accoglimento; il difensore della società appellata insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate/CO di Catania emetteva intimazione di pagamento n.
29320229018759911/00 sottesa a plurime cartelle di pagamento (n. 29320160067138526000 – n.29320170013955445000 – n. 29320180012808902000) nei confronti della società “Res._1 S.r.l.”.
La società destinataria di tale ricorso proponeva appello eccependo: l'omessa notificazione dell'avviso di intimazione;
la nullità/infondatezza della pretesa tributaria;
l'omessa notificazione delle cartelle prodromiche;
ed infine, la maturata decadenza dell'azione di riscossione e la prescrizione della pretesa tributaria. Concludeva chiedendo il rigetto dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, controdeduceva alle censure esposte in ricorso, insistendo sulla bontà dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
L'Agenzia delle Entrate – CO non si costituiva in giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 5921 depositata in data 28 settembre 2023, ritenendo maturata la decadenza/prescrizione dell'imposizione tributaria, accoglieva il ricorso della contribuente compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate reiterando le contestazioni già formulate in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero, alla luce del novellato art. 58 D.lgs. n. 546/1992 “nell'ambito del processo tributario, è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c.” (Cass., sez. 5, Sentenza n. 29087/18). Tale possibilità è consentita, infatti, "anche quando non sussista l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti"
(Cassazione civile sez. trib., 21/03/2023, n. 8089). Nel caso di specie, infatti, l'allegazione documentale appare “indispensabile ai fini della decisione della causa” e, in quanto tale, ritenuta ammissibile da questa
Corte.
Nel merito, sulla scorta della produzione documentale allegata risulta che le cartelle siano state correttamente notificate e che, pertanto, l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, volta ad eccepire i vizi degli atti prodromici, è tardiva in quanto contestata ben oltre il termine dei 60 giorni dal perfezionamento della notifica della cartella secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte accoglie l'appello, riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'atto di intimazione impugnato.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro
2.000,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di Catania accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5412/2023 depositato il 13/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Res._1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 C/o Studio Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5921/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
13 e pubblicata il 28/09/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018759911000 RITENUTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018759911000 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018759911000 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il rappresentante dell'Ufficio insiste in atti
Resistente/Appellato: il difensore di ER aderisce al gravame dell'A.E. e ne chiede l'accoglimento; il difensore della società appellata insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate/CO di Catania emetteva intimazione di pagamento n.
29320229018759911/00 sottesa a plurime cartelle di pagamento (n. 29320160067138526000 – n.29320170013955445000 – n. 29320180012808902000) nei confronti della società “Res._1 S.r.l.”.
La società destinataria di tale ricorso proponeva appello eccependo: l'omessa notificazione dell'avviso di intimazione;
la nullità/infondatezza della pretesa tributaria;
l'omessa notificazione delle cartelle prodromiche;
ed infine, la maturata decadenza dell'azione di riscossione e la prescrizione della pretesa tributaria. Concludeva chiedendo il rigetto dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, controdeduceva alle censure esposte in ricorso, insistendo sulla bontà dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
L'Agenzia delle Entrate – CO non si costituiva in giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 5921 depositata in data 28 settembre 2023, ritenendo maturata la decadenza/prescrizione dell'imposizione tributaria, accoglieva il ricorso della contribuente compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate reiterando le contestazioni già formulate in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero, alla luce del novellato art. 58 D.lgs. n. 546/1992 “nell'ambito del processo tributario, è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c.” (Cass., sez. 5, Sentenza n. 29087/18). Tale possibilità è consentita, infatti, "anche quando non sussista l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti"
(Cassazione civile sez. trib., 21/03/2023, n. 8089). Nel caso di specie, infatti, l'allegazione documentale appare “indispensabile ai fini della decisione della causa” e, in quanto tale, ritenuta ammissibile da questa
Corte.
Nel merito, sulla scorta della produzione documentale allegata risulta che le cartelle siano state correttamente notificate e che, pertanto, l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, volta ad eccepire i vizi degli atti prodromici, è tardiva in quanto contestata ben oltre il termine dei 60 giorni dal perfezionamento della notifica della cartella secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte accoglie l'appello, riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'atto di intimazione impugnato.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro
2.000,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di Catania accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza.