Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Annalisa Giusti Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ex art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 12/2023 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
- in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dagli
Avv.ti Roberta Bruni, e Parte_2 Parte_3
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso come da mandato agli atti dall'Avv. Saveria Controparte_1
Tarquini del Foro di Ascoli Piceno
APPELLATA
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Fermo, in funzione di Giudice del Lavoro, agiva Controparte_1
per il riconoscimento ex T.U. n. 1124/1965, nella percentuale di postumi ex d.lgs n. 38/2000 ritenuta di giustizia, delle malattie professionali denunciate all' come ipoacusia Pt_1
neurosensoriale bilaterale, sindrome del tunnel carpale, discopatia plurimetamerica al rachide lombare, epicondolo-troclearite cronica bilaterale ai gomiti, tendinopatia cronica alla cuffia dei rotatori e capsulite a-c spalla sinistra e tendinopatia cronica alla cuffia dei rotatori e capsulite a-c alla spalla destra, contratte a causa dell'attività lavorativa dapprima di titolare di un'impresa
Costituitosi in giudizio, l' contestava la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il Pt_1
rigetto.
Con sentenza del 17 novembre 2022 il Tribunale adito affermava il diritto del ricorrente alle prestazioni assicurative ex art.13 d.lgs.n. 38/2000 in ragione della percentuale del 20% accertata in quella sede;
condannava, quindi, l' alla relativa erogazione, nonché al pagamento delle spese Pt_1
di lite.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 13 gennaio 2023 l' ha proposto appello Pt_1 avverso la sentenza di primo grado, lamentando l'errore del Tribunale nel riconoscere l'origine professionale delle patologie denunciate, invece che la loro natura di malattie comuni a carattere cronico-degenerativo; ha censurato, in particolare, l'acritica adesione del giudicante alle errate conclusioni della ctu, non redatta secondo il criterio del rigoroso accertamento del nesso causale, almeno in termini di rilevante probabilità, in quanto il rischio da sovraccarico agli arti superiori era stato ricondotto alle più disparate attività, esercitate occasionalmente e per brevi periodi, anche molto risalenti, laddove l'estrema carenza di elementi di oggettivo riscontro avrebbe dovuto condurre ad affermare che il ricorrente fosse portatore di patologie fisiologicamente legate all'invecchiamento. L'appellante ha insistito, pertanto, affinché, in riforma dell'impugnata sentenza e previo espletamento di nuova C.T.U., venisse respinta la domanda attorea, con vittoria di spese.
ha contestato la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto. Controparte_1
Disposta ed espletata nuova CTU medico-legale, allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Ai fini della decisione, appare esauriente e persuasiva la consulenza tecnica di ufficio espletata nel presente grado, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e con gli esiti della prova testimoniale, nonché redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
Ed infatti, il ctu nominato in questa sede ha rilevato che, alla luce delle testimonianze raccolte in primo grado, è possibile riconoscere l'origine professionale delle affezioni riscontrate a carico dell'appellato, la cui attività lavorativa, continuativamente prestata per più di quarant'anni dal 1972 al 2019 nei vari settori produttivi analiticamente considerati, ha imposto per sua natura l'esecuzione ripetuta o prolungata di movimenti degli arti superiori, con sovraccarico biomeccanico ed ampio utilizzo di strumentazione comportante notevole esposizione degli arti stessi a vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio; ha evidenziato che, anche in base a quanto dichiarato dai testi escussi, si può affermare che l'appellato abbia costantemente svolto, in tutti i settori produttivi nei quali è stato impegnato, un'attività lavorativa caratterizzata giornalmente da elevata frequenza di azione, carenza di periodi di recupero e assunzione di posture incongrue;
che, dunque, pur in difetto di dati epidemiologici specifici, appare altamente probabile che il ricorrente, per svolgere le attività di competenza, movimentasse frequentemente i pezzi di calzature che produceva e il materiale per la loro produzione, utilizzando inoltre con estrema frequenza strumenti elettrici per molatura, che erano idonei a trasmettere vibrazioni anche al corpo intero e costringevano a tenere posizioni incongrue per lunghi periodi di tempo;
anche con riferimento all'esposizione a rumore durante il lavoro, ha chiarito che la carenza di elementi per una stima quantitativa dello stesso non ne impedisce il riconoscimento in termini di elevata probabilità. Pure rispetto alla mansione di necroforo/tumulatore, svolta principalmente all'esterno presso strutture cimiteriali, il ctu ha riferito che la stessa si è svolta per un periodo sufficiente a produrre danni, derivanti soprattutto da posture incongrue, da movimentazione manuale di carichi e da microclima disagevole, secondo quanto generalmente avviene per tale categoria di operatori.
Insomma, con riferimento a ciascuna delle particolari attività lavorative svolte dal ricorrente e puntualmente analizzate, il CTU ha riconosciuto le caratteristiche morbigene che determinano la sussistenza dei fattori di rischio comunemente riscontrati nei lavoratori con patologie da sovraccarico biomeccanico agli arti superiori e da esposizione a rumore, durante tutto il lasso temporale di riferimento, seppure con alcune differenze;
ha, quindi, ritenuto ampiamente idonei tali fattori a determinare l'insorgenza delle denunciate patologie muscolo-scheletriche.
Sostiene, pertanto, il ctu che gli elementi e i documenti acquisiti al processo dimostrano nel caso in esame, quantomeno secondo il criterio di elevata probabilità, l'esistenza di tutte le condizioni richieste per il riconoscimento dell'origine professionale delle patologie denunciate dall'appellato.
In ordine alla quantificazione dei postumi, le menomazioni prevalenti all'arto destro, prevedibili in un soggetto destrimane sottoposto a sovraccarico biodinamico agli arti superiori, sono state valutate globalmente - in quanto derivanti da menomazioni diversamente incidenti ma concorrenti nella riduzione della funzionalità degli arti superiori - in misura complessiva pari a 12
(dodici) punti percentuali;
ad esse si aggiungono i coesistenti danni coevi riscontrati alla colonna vertebrale in misura pari al 4% e quelli derivanti dall'ipoacusia neurosensoriale in misura pari al
5%, così che il complessivo danno biologico corrisponde ad una perdita pari a 20 (venti) punti percentuali della validità psicofisica del ricorrente.
In definitiva, anche il ctu nominato in questo grado di giudizio, in tal senso confermando le conclusioni cui era giunto il primo ctu, ha evidenziato - con argomenti dotati di intrinseca coerenza e validità, sorretti da adeguati riferimenti alla dottrina scientifica ed alle conoscenze mediche nello specifico settore, dai quali questa Corte non ha motivo di discostarsi - la sussistenza del nesso causale tra il lavoro svolto dall'appellato e la comparsa delle patologie denunciate, nella percentuale innanzi indicata.
In particolare, il consulente addita quegli specifici elementi (natura e tipologia dei movimenti, dimensioni e struttura dei carichi movimentati, durata dell'attività lavorativa, meglio descritti nell'elaborato peritale, e ricavati dalle notizie acquisite in base all'attività istruttoria svolta) che consentono di affermare l'idoneità qualitativa e quantitativa dell'esposizione, in ragione della varietà dell'impegno funzionale degli organi dell'apparato motorio del periziato.
Pertanto, le conclusioni del ctu nominato in primo grado risultano confermate dalla relazione del ctu nominato nel presente grado di giudizio, la quale viene condivisa dal Collegio, perché esaurientemente motivata.
Per le suesposte considerazioni, l'appello va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Le spese di ctu si liquidano con separato decreto.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in favore dell'appellato in complessivi euro Pt_1
3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge, con distrazione;
3) liquida le spese di ctu come da separato decreto;
4) dichiara la ricorrenza in astratto dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 7 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente