Versione
3 agosto 2017
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6 dicembre 2017
6 dicembre 2017
Art. 162-ter.
(Estinzione del reato per condotte riparatorie).
Nei casi di procedibilita' a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno puo' essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile , formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruita' della somma offerta a tale titolo.
Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato puo' chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.
Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie.
((Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis))
(277)
-------------- AGGIORNAMENTO (277)
La L. 23 giugno 2017, n. 103 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni dell' articolo 162-ter del codice penale , introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado".
(Estinzione del reato per condotte riparatorie).
Nei casi di procedibilita' a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno puo' essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile , formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruita' della somma offerta a tale titolo.
Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato puo' chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.
Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie.
((Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis))
(277)
-------------- AGGIORNAMENTO (277)
La L. 23 giugno 2017, n. 103 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni dell' articolo 162-ter del codice penale , introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado".
Commentari • 300
- 1. Condotte riparatorie e art. 162-ter c.p.: conta l’opposizione delle parti?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 19 agosto 2025 · 287.83676
[…] il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon. 1. La questione: vizio di erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 162-ter cod. pen. […] Conclusioni: in caso di condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p., la valutazione di congruità non dipende dall'opposizione delle parti o della persona offesa La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, in tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la valutazione di congruità della condotta, […]
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Giurisprudenza • 354
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 11/08/2026, n. 30790Provvedimento: […] Con il primo motivo deducono violazione di legge, lamentando che il Tribunale non abbia valutato, ai fini della decisione e della prognosi relativa all'applicazione dell'art. 162-ter cod. pen., il vaglia inviato per conto di entrambe le ricorrenti. […]Leggi di più...
- art. 616 cod. proc. pen.·
- art. 182 cod. pen.·
- precedenti penali·
- art. 309 cod. proc. pen.·
- art. 611 cod. proc. pen.·
- spese processuali·
- condotta riparatoria·
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- giurisprudenza·
- art. 162-ter cod. pen.·
- causa di non punibilità·
- tentato furto aggravato·
- art. 273 cod. proc. pen.·
- riesame·
- ricorso per cassazione