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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4773 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28986 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE nei confronti di
Controparte_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggi, 11/06/2025, ad ore 12,30 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri sono comparsi: per l'avv. SARA DE GIORGIO Parte_1 per , l'avv. BIANCHI LUCA Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
Il Giudice
Invita le parti alla discussione orale della causa e, all'esito, ad ore 15 dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata
N. RG 28986 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GO Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28986 / 2024 r.g. promossa da:
, , con l'avv. SVERZELLATI GIOVANNA Parte_1 C.F._1
DE GIORGIO SARA MARIA ( ) VIA F. SFORZA, 14 20122 MILANO;
ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, , con l'avv. BIANCHI LUCA ed elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da fogli depositati telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 23.7.2024 la sig.ra (sig.ra o Parte_1 Parte_1
Opponente) ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 7337/2024 del 24.5.2024 col quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto all'opponente di pagare a favore di Controparte_1
o Opposta) la somma di €19.677,38, oltre interessi e spese di procedura, dovutale a
[...] CP_1
titolo di saldo della fornitura di arredi di cui al contratto concluso fra le parti in data 27.10.2022.
L'Opponente contestava la fondatezza della domanda monitoria, a causa dell'inadempimento di alle proprie obbligazioni, non avendo l'Opposta completato la fornitura e posa degli CP_1
arredi nei tempi concordati, e presentando i mobili forniti vizi e difetti. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto e, in via riconvenzionale, la condanna dell'Opposta al risarcimento dei danni causati dal ritardo nella consegna, delle spese per il ripristino o rifacimento dei mobili rovinati o montati in modo incorretto. Con comparsa di costituzione depositata in data 6.11.2024, si costituiva in giudizio CP_1
respingendo tutte le allegazioni avversarie, ritenute infondate in fatto e in diritto. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, per il quale chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c.
Nel corso del giudizio, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, successivamente, non essendo state ammesse le prove costituende dedotte dalle parti, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'Opponente precisava le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto opposto. In via riconvenzionale, previo accertamento della responsabilità ex art. 1667 c.p.c. di condannare la stessa al pagamento a proprio favore CP_1 della somma di € 16.008,58, o la diversa somma accertata in corso di causa;
oltre alla condanna di per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. CP_1
In via subordinata, l'Opponente chiedeva, previo accertamento delle difformità e vizi dell'opera realizzata da la proporzionale diminuzione del prezzo e la condanna dell'Opposta al CP_1
risarcimento del danno.
L'Opposta concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, o, in ogni caso, la condanna dell'Opponente al pagamento del diverso importo accertato in corso di causa, anche in via equitativa.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Occorre preliminarmente precisare che il contratto de quo deve essere qualificato come contratto di fornitura e vendita di arredi con posa, mentre non è corretta la qualificazione di parte opponente quale “appalto”, posto che nel contratto in questione appare prevalente l'aspetto della fornitura dei mobili rispetto all'installazione degli stessi, da considerarsi complementare (cfr. Cass. Civ. n.
5935/2018, Cass. Civ. n. 12199/1997), e per la quale, peraltro, nel contratto non era previsto un corrispettivo. Ne consegue, pertanto, l'applicabilità della disciplina relativa alla vendita, e non quella dell'appalto.
Deve altresì specificarsi che, trattandosi di un contratto concluso fra una impresa e un consumatore
(essendo la fornitura destinata all'arredo dell'abitazione dell'Opponente), deve applicarsi la disciplina prevista dal vigente Codice del consumo.
In questo contesto, la Opponente lamenta il ritardo nel completamento della fornitura e posa degli arredi ordinati, nonché la presenza di vizi e difetti negli stessi, mentre non risulta contestata la fornitura integrale di quanto acquistato.
Entrando nel merito, deve rilevarsi che i difetti lamentati non appaiono tali da impedire il godimento dei beni forniti, circostanza che, ai sensi dell'art. 135 bis del Codice del consumo, avrebbe giustificato la domanda di risoluzione del contratto, giustificando, invece, ex art. 135 quater, la richiesta di riduzione del prezzo, in quanto i vizi lamentati (e provati dalla documentazione fotografica prodotta in atti), appaiono di modesta entità e non pregiudicano il godimento del bene (v. Cass. Civ. n. 104567/2020), a nulla rilevando a tal fine la cd “perizia di parte” prodotta dall'Opponente, trattandosi di documento di parte non formatosi in contraddittorio fra le parti, dal quale, tuttavia, si può evincere la fornitura di tutti gli elementi di cui al contratto.
In assenza di ulteriori elementi, ritiene questo giudice di poter effettuare una valutazione equitativa del minor valore degli arredi forniti e posati da nella misura di un terzo dell'importo CP_1 portato nella fattura a saldo azionata monitoriamente, pari a 19.677,30, e pertanto pari a € 6.559,1, così residuando l'importo di € 13.118,2 da pagarsi da parte dell'Opponente a favore dell'Opposta.
Quanto al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'Opponente, la domanda deve essere rigettata, non essendo stata fornita prova né della sussistenza degli stessi, né del loro effettivo valore.
Le istanze istruttorie per prova orale richieste dalle parti appaiono inammissibili, in quanto attinenti a circostanze irrilevanti ai fini della decisione o aventi ad oggetto valutazioni non demandabili ai testi, ovvero circostanze documentate, o non contestate, mentre la richiesta di CTU appare inammissibile in quanto a carattere meramente esplorativo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/14, tenuto conto del valore di causa (con riferimento al “decisum” e non al “disputatum”, cfr.
Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014), in base allo scaglione corrispondente al credito riconosciuto all'opposta,
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione, dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 7337/2024 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano in data 24.5.2024;
- condanna al pagamento a favore di dell'importo di Parte_1 Controparte_2
13.118,2 (oltre IVA) e interessi dalla data della sentenza al saldo effettivo;
- condanna alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite, liquidate Parte_1 in € 2.540, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, l'11/06/2025
Il GO
(Micaela Magri)
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE nei confronti di
Controparte_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggi, 11/06/2025, ad ore 12,30 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri sono comparsi: per l'avv. SARA DE GIORGIO Parte_1 per , l'avv. BIANCHI LUCA Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
Il Giudice
Invita le parti alla discussione orale della causa e, all'esito, ad ore 15 dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata
N. RG 28986 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GO Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28986 / 2024 r.g. promossa da:
, , con l'avv. SVERZELLATI GIOVANNA Parte_1 C.F._1
DE GIORGIO SARA MARIA ( ) VIA F. SFORZA, 14 20122 MILANO;
ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, , con l'avv. BIANCHI LUCA ed elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da fogli depositati telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 23.7.2024 la sig.ra (sig.ra o Parte_1 Parte_1
Opponente) ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 7337/2024 del 24.5.2024 col quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto all'opponente di pagare a favore di Controparte_1
o Opposta) la somma di €19.677,38, oltre interessi e spese di procedura, dovutale a
[...] CP_1
titolo di saldo della fornitura di arredi di cui al contratto concluso fra le parti in data 27.10.2022.
L'Opponente contestava la fondatezza della domanda monitoria, a causa dell'inadempimento di alle proprie obbligazioni, non avendo l'Opposta completato la fornitura e posa degli CP_1
arredi nei tempi concordati, e presentando i mobili forniti vizi e difetti. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto e, in via riconvenzionale, la condanna dell'Opposta al risarcimento dei danni causati dal ritardo nella consegna, delle spese per il ripristino o rifacimento dei mobili rovinati o montati in modo incorretto. Con comparsa di costituzione depositata in data 6.11.2024, si costituiva in giudizio CP_1
respingendo tutte le allegazioni avversarie, ritenute infondate in fatto e in diritto. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, per il quale chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c.
Nel corso del giudizio, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, successivamente, non essendo state ammesse le prove costituende dedotte dalle parti, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'Opponente precisava le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto opposto. In via riconvenzionale, previo accertamento della responsabilità ex art. 1667 c.p.c. di condannare la stessa al pagamento a proprio favore CP_1 della somma di € 16.008,58, o la diversa somma accertata in corso di causa;
oltre alla condanna di per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. CP_1
In via subordinata, l'Opponente chiedeva, previo accertamento delle difformità e vizi dell'opera realizzata da la proporzionale diminuzione del prezzo e la condanna dell'Opposta al CP_1
risarcimento del danno.
L'Opposta concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, o, in ogni caso, la condanna dell'Opponente al pagamento del diverso importo accertato in corso di causa, anche in via equitativa.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Occorre preliminarmente precisare che il contratto de quo deve essere qualificato come contratto di fornitura e vendita di arredi con posa, mentre non è corretta la qualificazione di parte opponente quale “appalto”, posto che nel contratto in questione appare prevalente l'aspetto della fornitura dei mobili rispetto all'installazione degli stessi, da considerarsi complementare (cfr. Cass. Civ. n.
5935/2018, Cass. Civ. n. 12199/1997), e per la quale, peraltro, nel contratto non era previsto un corrispettivo. Ne consegue, pertanto, l'applicabilità della disciplina relativa alla vendita, e non quella dell'appalto.
Deve altresì specificarsi che, trattandosi di un contratto concluso fra una impresa e un consumatore
(essendo la fornitura destinata all'arredo dell'abitazione dell'Opponente), deve applicarsi la disciplina prevista dal vigente Codice del consumo.
In questo contesto, la Opponente lamenta il ritardo nel completamento della fornitura e posa degli arredi ordinati, nonché la presenza di vizi e difetti negli stessi, mentre non risulta contestata la fornitura integrale di quanto acquistato.
Entrando nel merito, deve rilevarsi che i difetti lamentati non appaiono tali da impedire il godimento dei beni forniti, circostanza che, ai sensi dell'art. 135 bis del Codice del consumo, avrebbe giustificato la domanda di risoluzione del contratto, giustificando, invece, ex art. 135 quater, la richiesta di riduzione del prezzo, in quanto i vizi lamentati (e provati dalla documentazione fotografica prodotta in atti), appaiono di modesta entità e non pregiudicano il godimento del bene (v. Cass. Civ. n. 104567/2020), a nulla rilevando a tal fine la cd “perizia di parte” prodotta dall'Opponente, trattandosi di documento di parte non formatosi in contraddittorio fra le parti, dal quale, tuttavia, si può evincere la fornitura di tutti gli elementi di cui al contratto.
In assenza di ulteriori elementi, ritiene questo giudice di poter effettuare una valutazione equitativa del minor valore degli arredi forniti e posati da nella misura di un terzo dell'importo CP_1 portato nella fattura a saldo azionata monitoriamente, pari a 19.677,30, e pertanto pari a € 6.559,1, così residuando l'importo di € 13.118,2 da pagarsi da parte dell'Opponente a favore dell'Opposta.
Quanto al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'Opponente, la domanda deve essere rigettata, non essendo stata fornita prova né della sussistenza degli stessi, né del loro effettivo valore.
Le istanze istruttorie per prova orale richieste dalle parti appaiono inammissibili, in quanto attinenti a circostanze irrilevanti ai fini della decisione o aventi ad oggetto valutazioni non demandabili ai testi, ovvero circostanze documentate, o non contestate, mentre la richiesta di CTU appare inammissibile in quanto a carattere meramente esplorativo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/14, tenuto conto del valore di causa (con riferimento al “decisum” e non al “disputatum”, cfr.
Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014), in base allo scaglione corrispondente al credito riconosciuto all'opposta,
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione, dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 7337/2024 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano in data 24.5.2024;
- condanna al pagamento a favore di dell'importo di Parte_1 Controparte_2
13.118,2 (oltre IVA) e interessi dalla data della sentenza al saldo effettivo;
- condanna alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite, liquidate Parte_1 in € 2.540, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, l'11/06/2025
Il GO
(Micaela Magri)