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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/05/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
UDIENZA DEL 29 maggio 2025 avanti al
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 2071/24 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. L. Bava)
CONTRO
CP_1
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 127 ter c.p.c., esaminate le conclusioni delle parti, nonché
i motivi a sostegno, le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l' per sentir accertare e CP_1
dichiarare che la pensione diretta
VO001120010127511 è esente da Irpef ai sensi dell'art. 2, comma 211, l. 232/13 e per l'effetto sentirlo condannare a porre in pagamento la pensione stessa sull'importo lordo, con esclusione di trattenute fiscali.
A fondamento di tale pretesa la ricorrente, premesso di essere vedova di Persona_1
, Maresciallo dei Carabinieri ucciso
[...]
in un conflitto a fuoco con rapinatori e perciò dichiarato vittima del dovere, esponeva di essere titolare di due pensioni: la Iscr. 0010-16051092, ovvero la Pt_2
pensione pubblica privilegiata indiretta derivante dal servizio del marito e derivante dalla morte di costui e la
VO00112001012751, pensione personale diretta legata alla sua attività lavorativa da dipendente privata.
La , nel precisare che la prima Pt_1
pensione era stata dichiarata esente Irpef dall , riferiva di aver chiesto all CP_1 CP_1
di esentare dall'Irpef anche l'altra pensione, senza ottenere positivo riscontro. La ricorrente, nel contestare la legittimità del diniego opposto dall' e nel CP_1
richiamare la giurisprudenza in materia, rassegnava le sopra precisate conclusioni.
L si costituiva regolarmente in CP_1
giudizio, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a favore della Corte dei Conti e chiedendo altresì che fosse ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Nel merito, l'istituto contestava comunque la fondatezza della pretesa, ritenendo che l'esenzione Irpef sia limitata alle prestazioni che trovano giustificazione nell'evento che ha condotto al riconoscimento dello status di vittima del dovere. Concludeva per il rigetto delle domande proposte.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'esito del procedimento di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto. Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, unitamente alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Infatti, la Suprema Corte ha implicitamente affermato la giurisdizione del giudice ordinario, chiarendo altresì la non necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in quanto “le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di diritto cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (Cass. Sez.
U, 26/6/2009, n. 15031; Cass. Sez. U,
8/4/2010, n. 8312; Cass. Sez. U, 8/11/2012,
n. 19289, Cass. Sez. U, 18 aprile 2014, n.
9033)” (così, in motivazione cass., civ. ord. 4873/25).
Passando ad analizzare il merito, la questione è quella di stabilire se l'esenzione Irpef per le vittime del dovere e soggetti equiparati valga unicamente per la pensione corrisposta in ragione del suddetto status ovvero anche per ulteriori pensioni ad altro titolo percepite dal familiare.
E' noto che in materia fiscale, alcuni dei benefici sui trattamenti pensionistici previsti dalle norme in tema di vittime del terrorismo siano stati estesi dall'art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016, disposizione che, in particolare, ha esteso entrambi i benefìci fiscali di cui all'art. 2, commi 5 e 6, della l. n. 407/1998, e quelli di cui all'art. 3, comma 2, della l.
n. 206/2004, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.
Di recente la Suprema Corte, ritenendo opportuno dare continuità ad alcuni recenti arresti (Cass. 29/05/2024, nn. 15023, 15056,
15115, 15121), ha ricordato che “l'art. 1, comma 211, cit. prevede, in primo luogo,
l'estensione dei benefici ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n, 302, e all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre
2005, n. 266” e “poiché nè la l. n. 466/1980 né la l. n. 302/1990 né, infine, l'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266/2005, questi ultimi già sopra riportati, prevedono alcun trattamento pensionistico ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell'assegno vitalizio nonché altri benefici, come l'esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa., deve evidentemente ritenersi che i richiami normativi operati siano funzionali esclusivamente a delimitare l'ambito dei destinatari dell'estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati” (così, in motivazione, cass. civ. ord. 4873/25).
Pertanto, “la lettera dell'art. 1, comma
211, cit. estende i benefici, di cui si dirà, a tutti i < pensionistici>>, senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere (così, in motivazione, cass. civ. ord. 4873/25).
In questo stesso senso si era già espressa la Suprema Corte (Cass. n. 15023/24; Cass.
n. 15115/24; Cass. n. 15121/24) chiarendo che l'esenzione fiscale di cui all'art. 1 comma 211 L. n. 232/2016 costituisce un beneficio soggettivo che vale per la pensione di cui gode la persona riconosciuta vittima del dovere (o soggetto ad essa equiparato) a prescindere dalla correlazione con l'evento che ha dato luogo a tale riconoscimento.
Secondo la Corte tale interpretazione si fonda sia sul dato letterale della norma che sulla ratio legis, non potendo essere tratti argomenti di segno contrario dall'art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004, essendo
“pacifico che anche in tal caso non vi sia un riferimento, ai fini dell'esenzione, al fatto che si tratti di pensione correlata al fatto che ha dato luogo al riconoscimento dello status. Del resto il comma 1 dell'art. 3 della L. n. 206/2004, richiamato dal comma
2, nella formulazione dovuta alla novella operata dall'art. 1, commi 794 e 795, della
L. n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio
2007, prevede che "a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente".
L'aumento figurativo dell'anzianità, ulteriore e diverso beneficio rispetto all'esenzione Irpef, anche in tal caso non è relativo alla pensione maturata a seguito dell'evento lesivo. La tesi dell'ufficio non appare pertanto supportata dalla lettera delle citate disposizioni;
tale considerazione, del resto, esclude la validità del riferimento alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale le norme che prevedono agevolazioni tributarie non possano essere oggetto di interpretazione estensiva né analogica, poiché alla luce di quanto evidenziato non vengono in rilievo né l'una né l'altra” (v.
Cass. civ. n. 15023/24).
Di conseguenza, in applicazione di tali principi il ricorso deve essere accolto, dovendosi dichiarare che la pensione diretta
VO001120010127511 di cui è titolare
[...]
è esente da Irpef ai sensi dell'art. Pt_1
2, comma 211, l. 232/13, con conseguente condanna dell a porre in pagamento la CP_1 pensione stessa sull'importo lordo, con esclusione di trattenute fiscali.
Le spese di lite, tenuto conto della peculiarietà della interpretativa e della necessità di un intervento chiarificatore della Suprema Corte, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2071/24 R.G.:
1. Dichiara che la pensione diretta
VO001120010127511 di cui è titolare
è esente da Irpef ai sensi Parte_1
dell'art. 2, comma 211, l. 232/13 e per l'effetto condanna l a porre in CP_1
pagamento la pensione stessa sull'importo lordo, con esclusione di trattenute fiscali;
2. Compensa le spese di lite.
Bergamo, 29 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
UDIENZA DEL 29 maggio 2025 avanti al
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 2071/24 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. L. Bava)
CONTRO
CP_1
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 127 ter c.p.c., esaminate le conclusioni delle parti, nonché
i motivi a sostegno, le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l' per sentir accertare e CP_1
dichiarare che la pensione diretta
VO001120010127511 è esente da Irpef ai sensi dell'art. 2, comma 211, l. 232/13 e per l'effetto sentirlo condannare a porre in pagamento la pensione stessa sull'importo lordo, con esclusione di trattenute fiscali.
A fondamento di tale pretesa la ricorrente, premesso di essere vedova di Persona_1
, Maresciallo dei Carabinieri ucciso
[...]
in un conflitto a fuoco con rapinatori e perciò dichiarato vittima del dovere, esponeva di essere titolare di due pensioni: la Iscr. 0010-16051092, ovvero la Pt_2
pensione pubblica privilegiata indiretta derivante dal servizio del marito e derivante dalla morte di costui e la
VO00112001012751, pensione personale diretta legata alla sua attività lavorativa da dipendente privata.
La , nel precisare che la prima Pt_1
pensione era stata dichiarata esente Irpef dall , riferiva di aver chiesto all CP_1 CP_1
di esentare dall'Irpef anche l'altra pensione, senza ottenere positivo riscontro. La ricorrente, nel contestare la legittimità del diniego opposto dall' e nel CP_1
richiamare la giurisprudenza in materia, rassegnava le sopra precisate conclusioni.
L si costituiva regolarmente in CP_1
giudizio, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a favore della Corte dei Conti e chiedendo altresì che fosse ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Nel merito, l'istituto contestava comunque la fondatezza della pretesa, ritenendo che l'esenzione Irpef sia limitata alle prestazioni che trovano giustificazione nell'evento che ha condotto al riconoscimento dello status di vittima del dovere. Concludeva per il rigetto delle domande proposte.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'esito del procedimento di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto. Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, unitamente alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Infatti, la Suprema Corte ha implicitamente affermato la giurisdizione del giudice ordinario, chiarendo altresì la non necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in quanto “le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di diritto cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (Cass. Sez.
U, 26/6/2009, n. 15031; Cass. Sez. U,
8/4/2010, n. 8312; Cass. Sez. U, 8/11/2012,
n. 19289, Cass. Sez. U, 18 aprile 2014, n.
9033)” (così, in motivazione cass., civ. ord. 4873/25).
Passando ad analizzare il merito, la questione è quella di stabilire se l'esenzione Irpef per le vittime del dovere e soggetti equiparati valga unicamente per la pensione corrisposta in ragione del suddetto status ovvero anche per ulteriori pensioni ad altro titolo percepite dal familiare.
E' noto che in materia fiscale, alcuni dei benefici sui trattamenti pensionistici previsti dalle norme in tema di vittime del terrorismo siano stati estesi dall'art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016, disposizione che, in particolare, ha esteso entrambi i benefìci fiscali di cui all'art. 2, commi 5 e 6, della l. n. 407/1998, e quelli di cui all'art. 3, comma 2, della l.
n. 206/2004, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.
Di recente la Suprema Corte, ritenendo opportuno dare continuità ad alcuni recenti arresti (Cass. 29/05/2024, nn. 15023, 15056,
15115, 15121), ha ricordato che “l'art. 1, comma 211, cit. prevede, in primo luogo,
l'estensione dei benefici ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n, 302, e all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre
2005, n. 266” e “poiché nè la l. n. 466/1980 né la l. n. 302/1990 né, infine, l'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266/2005, questi ultimi già sopra riportati, prevedono alcun trattamento pensionistico ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell'assegno vitalizio nonché altri benefici, come l'esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa., deve evidentemente ritenersi che i richiami normativi operati siano funzionali esclusivamente a delimitare l'ambito dei destinatari dell'estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati” (così, in motivazione, cass. civ. ord. 4873/25).
Pertanto, “la lettera dell'art. 1, comma
211, cit. estende i benefici, di cui si dirà, a tutti i < pensionistici>>, senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere (così, in motivazione, cass. civ. ord. 4873/25).
In questo stesso senso si era già espressa la Suprema Corte (Cass. n. 15023/24; Cass.
n. 15115/24; Cass. n. 15121/24) chiarendo che l'esenzione fiscale di cui all'art. 1 comma 211 L. n. 232/2016 costituisce un beneficio soggettivo che vale per la pensione di cui gode la persona riconosciuta vittima del dovere (o soggetto ad essa equiparato) a prescindere dalla correlazione con l'evento che ha dato luogo a tale riconoscimento.
Secondo la Corte tale interpretazione si fonda sia sul dato letterale della norma che sulla ratio legis, non potendo essere tratti argomenti di segno contrario dall'art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004, essendo
“pacifico che anche in tal caso non vi sia un riferimento, ai fini dell'esenzione, al fatto che si tratti di pensione correlata al fatto che ha dato luogo al riconoscimento dello status. Del resto il comma 1 dell'art. 3 della L. n. 206/2004, richiamato dal comma
2, nella formulazione dovuta alla novella operata dall'art. 1, commi 794 e 795, della
L. n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio
2007, prevede che "a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente".
L'aumento figurativo dell'anzianità, ulteriore e diverso beneficio rispetto all'esenzione Irpef, anche in tal caso non è relativo alla pensione maturata a seguito dell'evento lesivo. La tesi dell'ufficio non appare pertanto supportata dalla lettera delle citate disposizioni;
tale considerazione, del resto, esclude la validità del riferimento alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale le norme che prevedono agevolazioni tributarie non possano essere oggetto di interpretazione estensiva né analogica, poiché alla luce di quanto evidenziato non vengono in rilievo né l'una né l'altra” (v.
Cass. civ. n. 15023/24).
Di conseguenza, in applicazione di tali principi il ricorso deve essere accolto, dovendosi dichiarare che la pensione diretta
VO001120010127511 di cui è titolare
[...]
è esente da Irpef ai sensi dell'art. Pt_1
2, comma 211, l. 232/13, con conseguente condanna dell a porre in pagamento la CP_1 pensione stessa sull'importo lordo, con esclusione di trattenute fiscali.
Le spese di lite, tenuto conto della peculiarietà della interpretativa e della necessità di un intervento chiarificatore della Suprema Corte, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2071/24 R.G.:
1. Dichiara che la pensione diretta
VO001120010127511 di cui è titolare
è esente da Irpef ai sensi Parte_1
dell'art. 2, comma 211, l. 232/13 e per l'effetto condanna l a porre in CP_1
pagamento la pensione stessa sull'importo lordo, con esclusione di trattenute fiscali;
2. Compensa le spese di lite.
Bergamo, 29 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini