Articolo 1 della Legge 1 marzo 1958, n. 142
Articolo 2
Versione
16 marzo 1958
Art. 1.
Al personale di ruolo gia' appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana, iscritto ai sensi dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 , negli appositi quadri speciali, cui, per effetto dell' art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 , si applicano le disposizioni sul conglobamento totale del trattamento economico dei dipendenti statali, sono attribuiti, a decorrere dal 1 luglio 1956, gli aumenti periodici di stipendio con i criteri e nelle misure di cui all'art. 1 del suddetto decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19 .
Qualora l'ammontare netto dello stipendio, paga o retribuzione derivante dalla prima applicazione del presente articolo risulti inferiore a quello netto spettante al 30 giugno 1956, per stipendio, paga o retribuzione e per indennita' di funzione o assegno perequativo, la differenza e' conservata a titolo di assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione a qualsiasi titolo.
Entrata in vigore il 16 marzo 1958