Articolo 36 della Legge 16 maggio 1978, n. 196
Articolo 35Articolo 37
Versione
7 giugno 1978
Art. 36.
Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:
1) ai rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale;
2) alla sanita' aerea e di frontiera, ivi comprese le misure quarantenarie;
3) alla ricerca e sperimentazione scientifica di rilevanza nazionale svolte da appositi istituti in ordine all'origine, evoluzione, prevenzione e cura delle malattie;
4) agli aspetti sanitari della prevenzione degli infortuni sul lavoro;
5) alle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura o agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione;
6) alla produzione, commercio, vendita e pubblicita' dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, specialita' medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi medicochirurgici e prodotti assimilati;
7) alla coltivazione, produzione, impiego, commercio all'ingrosso, importazione, esportazione e transito, acquisto, detenzione o somministrazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicoattive e loro derivati;
8) alla produzione e commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia; agli aspetti igienico sanitari della produzione, commercio di sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati o succedanei; dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; dei mangimi, integratori ed additivi nella alimentazione degli animali;
9) al riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle acque minerali ed al rilascio delle autorizzazioni per la loro utilizzazione a scopo sanitario e relativa pubblicita' sanitaria;
10) alla produzione ed impiego pacifico dell'energia nucleare;
11) alle professioni sanitarie ed agli esami di idoneita' per l'esercizio della professione medica negli ospedali; alle professioni sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie; agli ordini ed ai collegi professionali;
12) alla determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliare e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; alla determinazione delle materie fondamentali di insegnamento.
Restano ferme le leggi dello Stato sul riscontro diagnostico, sull'ammissibilita' del prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico e sull'ammissibilita' del trapianto di organi e tessuti da persone viventi.
Entrata in vigore il 7 giugno 1978
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