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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 18/04/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 1008/2024
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta da: dott. Carmelo Blatti ………………………………Presidente dott.ssa Daria Orlando…………………………....Consigliere dott.ssa Daniela Urbani ……..…………………….Consigliere est. dott. Maria Ancione …………………………… Esperta dott. Giuseppe Crisafulli ……….…………………..Esperto ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1008/24 RG V.G. instaurato con
APPELLO avverso la sentenza n. 68/2024 del Tribunale per i minorenni di Messina, emessa in data 15 luglio 2024, avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti in limitazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 333 c.c. a tutela della minore di e nata a Persona_1 Persona_2 Parte_1
LO P.G. il 20 settembre 2013, CF: in atto ospite presso C.F._1 la Casa della Fanciulla via Regina Margherita n. 22 LO P.G.; Curatore speciale anche con fuznzioni di assistenza legale: Avv. Concetta Miasi;
proposto da
nato a [...] il [...] e Persona_2 Parte_1
, nata a [...] P.G. (ME) il 9 novembre 1989, entrambi elettivamente
[...] domiciliati presso lo studio dell'avvocato Antonino Aloisio del Foro di LO P.G., che li rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto.
APPELLANTI nei confronti del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina
CONVENUTO
e del CURATORE SPECIALE della minore, avv. CONCETTA MIASI
CONVENUTO
Con sentenza n. 68/2024 emessa in data 15.07.2024, su ricorso a tutela della minore depositato dal Pubblico Ministero, il Tribunale per i minorenni di Messina statuiva in limitazione della responsabilità genitoriale di e Persona_2 Parte_1 l'affido eterofamiliare della minore incaricando il
[...] Persona_1 servizio sociale del Comune di LO PG di avviare, di concerto con il Centro Affidi del comune di Messina, le attività necessarie alla individuazione di un nucleo familiare idoneo e disponibile all'affido della minore e di procedere, una volta individuato detto nucleo, alle attività propedeutiche all'affido medesimo (conoscenza e frequentazione del nucleo), mantenendo il contestuale rapporto di frequentazione con i genitori quale già in atto, procedendo, all'esito, a darne comunicazione, ai fini della adozione dei provvedimenti attuativi ex art. 473bis.38 c.p.c., nonché di proseguire le attività già predisposte a beneficio della minore da parte del servizio NPIA e di proseguire gli interventi già attivati a beneficio dei genitori di concerto con il CF, ai fini di una progettualità finalizzata al recupero delle competenze parentali. Il ricorso del PM ed il conseguente intervento del Tribunale dei Minori originava dalla condizione di elevata fragilità del nucleo familiare, resa evidente dal ricovero ospedaliero di in regime di TSO, in data 22.08.2023, a seguito Parte_1 di uno stato di agitazione protrattosi per tre giorni. In occasione dell'intervento, gli operatori del servizio sociale trovavano la bambina in stato confusionale e refrattaria a rimanere a casa con il padre e la nonna materna in quanto, da quanto riferito alla minore dalla madre, il padre e la nonna materna sarebbero stati dei demoni dai quali proteggersi indossando un crocifisso. Si provvedeva pertanto, in accordo con il padre, a collocarla presso una comunità per minori. I servizi rilevavano una condizione di trascuratezza a livello domestico, ma altresì rispetto alla stessa minore dal punto di vista dell'igiene e della cura della persona, oltre ad una condizione di preoccupante alterazione psico-fisica, atteso che la bambina, impaurita e preoccupata, aveva riferito agli operatori che il padre era diventato un demone dopo un incidente e che egli trasformava in demoni le persone che toccava, ivi compresa la nonna, nonché raccontato che “noi (io e la mamma) siamo scappate perché c'era uno zombie che ci voleva uccidere e io avevo paura”. Con decreto emesso in data 19.09.2023 il collegio confermava il decreto monocratico urgente, evidenziando le aggiornate risultanze della relazione trasmessa dal servizio sociale in data 12.09.2023, ove si rappresentava di non aver potuto stabilire un efficace contatto con la madre in quanto, successivamente alle dimissioni ospedaliere (con diagnosi di “sindrome psicotica e sindrome ansiosa con spunti fobico-ossessivi”), la donna si trovava in uno stato di abulia, ed altresì l'indisponibilità della minore ad incontrare il padre, confermando inoltre la mancanza di risorse utili ad un affido alternativo all'inserimento in comunità. In tale provvedimento di conferma, il Tribunale dei Minori evidenziava la nuova domanda formulata dal curatore speciale nei confronti del padre ai sensi dell'art.330 c.c. (nella memoria di costituzione dell'11.09.2023), riservandone la valutazione all'esito del contraddittorio con il resistente. Nelle more, si dava conferma ai provvedimenti già assunti, con incarico al servizio sociale affidatario di regolamentare la relazione tra la minore ed i familiari, subordinatamente alla volontà della bambina e salva la sussistenza di situazioni di pregiudizio atte a giustificarne l'interruzione, dando incarico al servizio di proseguire nell'espletamento dei mandati già conferiti, di concerto con i servizi competenti (CF, DSM e NPIA). si costituiva in giudizio depositando comparsa nella quale, Persona_2 premessa la disponibilità a collaborare con tutti i servizi preposti per il miglior esito degli interventi attivati a beneficio della minore, chiedeva il rigetto delle domande di limitazione/decadenza responsabilità genitoriale formulate nei suoi confronti. Con nota prot. n. 0171978/23 del 10.11.2023 il CF forniva indicazioni sulle competenze parentali e, premettendo di aver potuto effettuare una valutazione molto parziale della attese le condizioni psicologiche della donna, evidenziava Parte_1 una situazione di possibile crisi di coppia (“(la accenna ai litigi col padre, Parte_1 ridimensionandoli, anche se afferma che uno dei motivi di tensione tra il sig. Per_2
e la figlia sia l'idea della bambina che il vero padre sia un'altra persona, un uomo, conosciuto tramite social, con cui la signora ammette di aver intrattenuto Parte_1 per un periodo una relazione virtuale. Tale circostanza, che viene accennata dalla donna solo su nostra richiesta di chiarimenti, farebbe pensare ad una crisi del rapporto con il compagno, che però viene negata, raccontando ella di una relazione assolutamente serena, sia prima che dopo il suo allontanamento con la bambina”); rappresentava altresì che, pur avendo ammesso entrambi i genitori le ideazioni allucinatorie pregresse della non ne era stata tuttavia fornita una Parte_1 motivazione quanto all'origine, concludendo che “la situazione è certamente molto delicata e gli eventi in cui è stato coinvolto il nucleo poco chiari” e che per tale ragione dovevano ritenersi insussistenti le condizioni per un valido esercizio delle competenze parentali da parte dei due genitori (“la signora pur risultando empatica e Parte_1 in grado di legami affettivi significativi, presente al momento una condizione psicofisica troppo compromessa per potersi occupare in maniera efficace della figlia (…). Il signor è apparso molto poco consapevole della gravità della Per_2 situazione, troppo occupato a sminuire la portata degli eventi, poco empatico e emotivamente distaccato”). Con nota prot. n. 0187812/23 del 05.12.2023 il DSM di LO PG riferiva in ordine alla valutazione psichiatrica operata nei confronti di Persona_2 che, pur avendo escluso alterazioni psicopatologiche, dava atto di una collaborazione solo formale atteso che vi era una scarsa consapevolezza associata a diffidenza. La relazione riportava inoltre il riferito dell'uomo in ordine all'abitudine della
[...] di “effettuare riti di magia e propiziatori, intessendo una rete di clienti, Pt_1 mediante i social network;
tali pratiche, da sempre caratteristiche della signora e inquadrabili nel contesto socio-culturale della stessa, nel periodo precedente il ricovero si sarebbero intensificati”. Con ulteriore nota del 05.12.2023 il DSM di LO PG riferiva anche in ordine alla valutazione psichiatrica operata nei confronti di , da cui Parte_1 era emerso “sospetto disturbo psicotico” risalente al settembre 2020, con successiva presa in carico (anche farmacologica) fino al gennaio 2022, riportando il successivo ricovero in TSO avvenuto dal 22.08 al 04.09 del 2023 a seguito di “scompenso psicotico con ideazione delirante a carattere mistico” e della dimissione con diagnosi
“Psicosi NAS”. In merito alle condizioni della donna, si dava conto della ripresa dei controlli e della terapia farmacologica da parte della stessa ma anche della necessità di rinviarne la valutazione, stante la condizione di rallentamento psicomotorio in quel momento ravvisabile. Con nota prot. n. 0063115 sempre del 05.12.2023, il servizio sociale faceva pervenire un aggiornamento in ordine alle condizioni della minore e del nucleo. Il servizio riferiva della tendenza del a “normalizzare la situazione in cui si trova il Per_2 proprio nucleo familiare in quanto a suo dire questa sarebbe stata causata, esclusivamente, dal periodo di sbandamento vissuto dalla compagna, caratterizzato da riti magici e da contatti telematici che l'avrebbero portata a non assumere più la terapia farmacologica”, associata alla convinzione l'intervenuto superamento di Pt_2 ogni difficoltà con conseguente prossimo rientro a casa della figlia. In ordine alla
[...]
si confermava la presenza di un soggetto terzo conosciuto dalla donna in rete, Pt_1 con il quale la stessa avrebbe avuto una relazione virtuale che avrebbe desiderato tradurre in realtà interrompendo la relazione con il , evidenziando che ad un Per_2 iniziale atteggiamento aperto e collaborativo si era sostituita nel tempo una tendenza al sospetto ed alla polemica con affermazioni circa l'armonia presente nei rapporti con il compagno, suffragata dalla volontà di sposarsi. L'assistente sociale riferiva altresì di non aver potuto interloquire con la nonna materna convivente, stante l'assoluta indisponibilità della donna di avere contatti con i servizi e, persino, con la nipote, e di aver constatato il buon inserimento della minore in comunità e i miglioramenti conseguiti sul piano personale rilevando, quanto ai rapporti con i genitori, che dopo un iniziale rifiuto ad incontrare il padre aveva Per_1 accettato gli incontri, pur ribadendo costantemente la propria volontà di non fare rientro a casa anche di fronte alle richieste fatte in tal senso dai genitori, i quali continuavano a prospettarle la ricostituzione dell'unità familiare anche con possibili nuove gravidanze (a dispetto dello stato di salute e della terapia farmacologica assunta dalla
. Parte_1
Dalle risultanze della relazione spazio-neutro, allegata a tale relazione, emergeva la necessità della di essere guidata nella relazione con la figlia (anche se Parte_1 con un miglioramento osservato nel tempo) e le reiterate richieste fatte alla bambina in ordine al rientro a casa, rientro che veniva però sempre rifiutato dalla minore, la quale
“riguardo la relazione con il padre D. appare interagire con lui in maniera distaccata. Non mostra particolare vicinanza emotiva nei suoi confronti e raramente propone delle attività o delle interazioni comunicative…sembra che la relazione con il padre si attivi in presenza dei doni ma, prima che il padre glieli porge, la relazione appare carente di contenuti comunicativi”. Emergeva, altresì, che “la minore ha mostrato scarso interesse verso la relazione con i genitori. Non ha mai espresso disappunto riguardo la fine degli incontri, salutando ed andando via con tranquillità ed estrema naturalezza. Solo di recente ha manifestato un maggiore coinvolgimento, in particolare verso la madre, divenendo più disponibile al dialogo e alle manifestazioni d'affetto…abbracciandola e baciandola, azioni fino a quel momento assenti o suggerite dagli operatori presenti al momento dei saluti. La stessa vicinanza non si è mai manifestata nei confronti del padre”. Con nota prot. n. 1437 del 05.12.2023 riferiva anche il servizio NPIA, evidenziando un atteggiamento da parte della minore di rifiuto della figura paterna (“ è stata Per_1 in grado di tradurre immediatamente la rappresentazione di “demone” data al padre, spiegando il perché: riferisce che il padre la picchiava a causa della coetanea vicina di casa (non voleva che giocasse con la bimba); che picchiava sua nonna, e, quando era più piccola, picchiava la madre…”” lui non mi piace;
è come il suo stesso padre, cattivo, che portava una pistola in tasca, e che lo ha abbandonato”. Afferma poi che il suo vero padre è un altro uomo (che nomina), lo stesso di cui le ha parlato sua madre;
lo stesso che lei e sua madre stavano provando a raggiungere la sera che sono andate via insieme”) e, più in generale, di rifiuto verso la dimensione familiare di origine (“la piccola sente di non voler far parte di un nucleo in cui non si riconosce, né di poter vivere dentro un progetto familiare in cui il padre, per sollecitare il suo rientro, progetta un matrimonio con la madre e la nascita di un futuro fratellino. EN non dice il perché ma è sicura di non voler più vivere le sue giornate dentro questo nucleo”), emerso anche dalle parole dette dalla bambina al clinico “lui (il padre) sta sperando che tu mi riporti da lui. Io là non ci andrò mai più, e tu glielo devi dire chiaro e tondo”. Si evidenziava, inoltre, la condizione di serenità della minore nella dimensione comunitaria attuale, una base sicura in grado di fornire validi rapporti affettivi, relazionali e di cura. In data 12.12.2023 aveva luogo l'udienza di merito con comparizione di entrambi i genitori, i quali deducevano il superamento della pregressa situazione di difficoltà del nucleo – anche quale conseguenza della terapia farmacologica assunta con regolarità dalla - negando vere e proprie situazioni problematiche sia nella gestione Parte_1 personale e scolastica della minore sia nella relazione di coppia ( “il mio Parte_1 rapporto con il signor è sempre stato buono, siamo insieme da oltre 13 anni Per_2
e mi ha sempre trattato bene. Il mio compagno va d'accordo anche con mia madre. Anche ha un buon rapporto con il padre, sono sempre andati d'accordo, anzi Per_1 capita a volte che parla più con suo padre che con me”; : “fino a Per_1 Per_2 quando è stata collocata in comunità il mio rapporto con lei è sempre stato Per_1 ottimo, siamo sempre stati molto legati, quasi come se fossimo fratello e sorella e non padre e figlia”). L'ascolto della minore avveniva il 06.02.2024, ed in quella sede non era in Per_1 grado di riferire attività svolte, dopo il rientro da scuola, presso la casa dei genitori, confermando che i rapporti tra i genitori non erano armoniosi ed affermando di avere assistito ad episodi di aggressività verbale da parte del padre soprattutto nei confronti della nonna, nonché ribadendo di voler incontrare i genitori ma di non avere intenzione di lasciare la comunità. Con nota del 10.05.2024 prot. 90650/24, il DSM di LO PG ha riferito in merito all'attuale stato di compenso psicopatologico di Parte_1 evidenziando una regressione del pregresso stato di rallentamento psicomotorio ed un miglioramento delle capacità di gestione del quotidiano. Con nota del 14.05.2024 prot. n. 92759/24 il servizio NPIA ha dato atto del bisogno della minore di un riferimento familiare sano ed idoneo garantirne un percorso di crescita sereno, roilevando in proposito che tale bisogno era evincivile dallo stesso riferito della piccola che, a seguito di alcune “rimodulazioni relazionali” nella vita della comunità, aveva attivato un desiderio oscillante tra il tornare a casa e la proiezione ad avere una nuova famiglia. Con nota del 17 maggio 2024 il servizio sociale evidenziava che “ circa il suo Per_1 futuro appare ambivalente;
difatti ha manifestato, in più occasioni e in contesti diversi, la volontà di rientrare presso la propria abitazione, soggiungendo però anche di voler mantenere la propria collocazione in comunità o, come sta accadendo ad altre minori presenti in struttura (probabile il richiamo alle “rimodulazioni relazionali” nella vita della comunità di cui alla relazione del servizio NPIA), poter “avere una nuova famiglia”, rappresentando l' opportunità di un affido eterofamiliare della minore, peraltro già di fatto evocato anche dal servizio NPIA. La relazione di aggiornamento spazio-neutro del 17.05.2024 ha indicato la figura materna come più valida, dal punto di vista empatico ed affettivo nonché educativo, rispetto alla figura paterna, ma comunque poco attiva e poco propositiva in quanto ancora bisognosa di un supporto esterno, riportando la volontà manifestata liberamente dalla minore di far rientro a casa ed al riguardo esprimendo “forti perplessità rispetto alla capacità dei genitori di affrontare in maniera adeguata le criticità tipiche della fase evolutiva che, da qui a breve, si troverà a vivere”. Per_1
In sede di comparizione all'udienza del 21.05.2024, entrambi i genitori hanno rivendicato di aver seguito tutte le indicazioni dei servizi e di aver recuperato la propria condizione personale - nonché di salute per quel che concerne la stante la Parte_1 regolarità della terapia assunta -, ed hanno chiesto il rientro della minore evidenziando la volontà della bambina in tal senso. La nonna materna, ha escluso CP_1 profili di criticità nel nucleo e nel suo rapporto con il genero ed ha riferito di aver sempre collaborato nell'accudimento della minore. All'esito, risultando la causa matura per la decisione, è stato emesso decreto ex artt. 473bis.28 e 127ter c.p.c., ai fini del contraddittorio conclusivo scritto: il PM ha concluso per la declaratoria di decadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità parentale, con affido eterofamiliare della minore, il difensore dei genitori ha fatto riferimento agli evidenti miglioramenti caratteriali degli stessi, all'atteggiamento collaborativo verso i servizi ed alla costante presenza e attenzione nei rapporti con la figlia, e ha chiesto pertanto il rigetto della domanda ex art. 330 c.c., con revoca del collocamento della minore e rientro presso l'abitazione familiare, salvo in subordine l'affido alla nonna materna o il mantenimento del collocamento in struttura ai sensi dell'art. 333 c.c., mentre il curatore speciale della minore ha chiesto la sospensione di entrambi i genitori dalla responsabilità parentale con mandato al servizio sociale per l'avvio di un percorso di affido eterofamiliare. Tanto premesso, va osservato che con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure ha ritenuto non sussistenti le condizioni per dare corso ad una pronuncia ai sensi dell'art. 330 c.c., evidenziando che l'attività istruttoria svolta ha comprovato la condizione di crisi in cui il nucleo versava al momento dell'intervento ma, altresì, la piena partecipazione dei genitori a tutti gli interventi predisposti dai servizi interessati e la loro collaboratività avuto riguardo ai percorsi attivati e rilevando, inoltre, l'assenza di condotte di maltrattamento durante la convivenza con i genitori tali da integrare la grave violazione dei doveri parentali che giustifica l'adozione del provvedimento ablativo ex art. 330 c.c.. In particolare il Giudice di primo grado ha ritenuto essere stati accertati: l'esistenza di un contesto socio-familiare gravemente deprivato, connotato anche da una certa emarginazione socio-ambientale esterna, in cui la minore è stata cresciuta in una situazione di accudimento carente e di sostanziale povertà di stimoli (significativo quanto riportato nel PEI redatto dalla comunità: “la minore arriva presso la struttura in condizione di svantaggio dal punto di vista igienico, magra, con idee assolutamente confuse, farfugliando discorsi di assoluto degrado…la minore parla inizialmente di demoni, sapeva che la madre facesse la magia nera chiusa in bagno con la candela…arriva in comunità con una lunga collana di rosario al collo, che era una sorta di amuleto protettivo che le ha affidato la madre…la sua igiene è assolutamente carente, presentava le orecchie, il collo, i gomiti molto sporchi…non è adeguata innanzi allo sviluppo delle autonomia, non sa lavarsi i denti, anzi definisce che non li ha mai lavati…in questo tempo ha mangiato tantissimo senza chiedersi cosa Per_1 fosse, aveva letteralmente fame, almeno per i tre pasti principali e non solo”); dei miglioramenti conseguiti nel tempo dalla bambina, con il recupero delle gravi lacune scolastiche riscontrate anche grazie all'impegno dalla stessa profuso, la scoperta della socialità e delle attività di relazione (“favorevole il tempo trascorso in comunità; la minore si è rilassata, ha ripreso l'alimentazione, un percorso di vita regolare, veglia/notte, alimentazione corretta, studio, ottimizzazione della giornata, tra scuola, studio, attività organizzata e del tempo libero. Ha scoperto il mondo della socializzazione attraverso l'oratorio, una realtà sconosciuta alla minore, scopre il valore del confronto e dell'amicizia (…) non aveva mai sperimentato le cose Per_1 semplici, come mangiare la pizza fuori, andare al teatro, al cinema, uscire fuori dal contesto del quartiere. D. non aveva una vita sociale, non sa cosa significa giocare con gli altri bambini, partecipare a feste di compleanno…realtà che piano piano sta sperimentando e vive”) ed il miglioramento delle abilità personali e dell'autostima; una relazione affettiva valida con la madre (“Negli incontri protetti…mostra un ottimo rapporto con la mamma, affettuosa, attende la visita, anche se l'impatto con la madre è inizialmente freddo, poi inizia a relazionarsi con affetto”) ed un miglioramento della relazione con il padre (in questi ultimi mesi ha riallacciato il rapporto con il padre ed è meno schiva”), ancorché in presenza di una povertà comunicativa (“non riescono genitori e figli ad avere un dialogo che vada oltre cosa hai mangiato, cosa stai facendo”). Ciò posto, il Tribunale dei Minori ha rittenuto che le gravi lacune riscontrate nel percorso evolutivo e di crescita della minore, anteriormente al suo inserimento in struttura, risultino ascrivibili alle forti limitazioni nell'espletamento delle competenze parentali da parte dei genitori, ed ha evidenziato che tutte la abilità successivamente acquisite o sviluppate dalla bambina, la crescita sotto il profilo individuale e sociale, il recupero delle lacune scolastiche e la scoperta della socialità sono tappe essenziali del suo percorso evolutivo che i genitori non sono stati in grado di assicurarle e che la piccola ha finalmente potuto sperimentare in un contesto socio-ambientale adeguato e ricco di stimoli ed opportunità. Pertanto, pur essendo presente il legame affettivo, soprattutto con la madre, il Giudice di primo grado ha attribuito rilievo alla prognosi in ordine al percorso di crescita della minore nel contesto familiare di provenienza, concludendo per la concreta possibilità che il reinserimento nel contesto familiare vanifichi i miglioramenti conseguiti e conduca ad una grave e pregiudizievole regressione della minore.
***** Avverso la detta sentenza hanno proposto appello i genitori della minore, deducendo manifesta illogicità della sentenza e violazione del'art. 333 c.p., atteso che una errata ricostruzione dei fatti sarebbe stata operata dal primo giudice in ordine alla condotta dell'odierna appellante ed alle condizioni della minore. Si evidenzia, al riguardo, che le note relazionali dei Servizi Sociali hanno datto atto di evidenti miglioramenti dei genitori, ed in particolare la relazione aggiornamento dello
Spazio-Neutro del 16 maggio 2024, laddove si è riferito della volontà della bambina di poter tornare a casa anche per una parte della giornata e poi rientrare in comunità. Si osserva che le condizioni psico-patologiche della sono migliorate, per Parte_1 come emerge dalla relazione del DS del 20 maggio 2024, sicchè la madre sarebbe ad oggi totalmente compensata e la sitiuazione di difficoltà della famiglia sarebbe venuta meno. Il provvedimento impugnato sarebbe quindi stato adottato in violazione ed in contrasto con quello che è l'interesse della minore Per_1
Si deduce che anche il padre della minore oggi tiene un comportamento di cooperazione apprezzabile, prendendosi cura ad ogni incontro della bambina, e che egli ha ristrutturato una cameretta nella speranza che la minore possa tornare a casa. Sarebbe, in definitiva, venuta meno la situazione di mancanza temporanea di un ambiente familiare idoneo alla minore. Alla luce di quanto sopra, con l'appello si chiede: in via principale dichiarare il collocamento delle minore presso l'abitazione dei genitori seppur continuando, ove ritenuto opportuno, il percorso di sostegno in collaborazione con i Servizi Sociali;
in via subordinata, disporre il collocamento della minore presso la nonna materna, sita in LO P.G. via Garibaldi n. 788 P.T., disponendo incontri dei geniotri con la minore ed i servizi sociali, ed in ulteriore subordine collocare la minore presso la comunità “Casa della Fanciulla”, disponendo che possa tornare a casa dei genitori nei week-end.
***** Si è costituito in giudizio il curatore speciale della minore, Avv. Concetta Miasi, chiedendo il rigetto dell'appello così come proposto e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi come per legge essendo la minore ammessa al patrocinio a spese dello stato. Si deduce che correttamente il Tribunale di prime cure ha valutato corrispondente all'interesse della minore la misura dell'affido eterofamiliare che, per sua natura, ha carattere transitorio e soprattutto interviene a sostegno delle famiglie per come espressamente previsto dalla legge 183/84.
******************************************** Con ordinanza depositata in data 9 dicembre 2024, la Corte ha disposto l'acquisizione di una relazione aggiornamento spazio neutro con specifica indicazione:
1. di ulteriori eventuali miglioramenti riscontrati da parte dei genitori e delle concrete possibilità di integrale recupero delle capacità genitoriali,
2. dei tempi ragionevolmente necessari per assicurare da parte dei genitori un integrale recupero delle capacità genitoriali,
3. delle condizioni attuali di vita della minore, specificando se la stessa sia stata già collocata presso la famiglia affidataria, se richiede ancora di trascorrere del tempo a casa con la famiglia naturale, nonché gli esiti degli incontri con i genitori. All'odierna udienza, viste le conclusioni delle parti, la Corte ha così deciso.
L'appello va rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va confermata. Dalla relazione della Comunità in cui si trova in atto , trasmessa in data 29 Per_1 gennaio 2025, emerge che in atto la minore (inserita in comunità dal 22 agosto 2023 ed in attesa di una possibile famiglia capace di accoglierla) è serena, frequenta la prima media con profitto avendo recuperato le carenza nello studio ed ha mostrato un veloce adattamento alla comunità, in cui è a proprio agio anche se non ha ancora sviluppato il senso dell'igiene e dell'autonomia. La minore ha una scarsa stima di sé stessa ed ha paura a tirar fuori le proprie capacità. La relazione con i genitori, al momento monitorata dai servizi, evidenzia un valido rapporto affettivo con la madre, verso la quale è protettiva, anche se ha chiaro che in famiglia nessuno si prendeva Per_1 cura di lei, una scarsa considerazione nei confronti della nonna e un rapporto meno stretto con il padre, il quale tutte le volte che la chiama al telefono le ricorda che la madre potrebbe stare meglio se lei tornasse a casa, le parla della nuova stanzetta rosa che le sta preparando e le chiede cosa vulle portato tra gomme, caramelle, vari ninnoli e buste sorprese, incalzandola con una serie di domande e così facendole una serie di pressioni ingiustificate. ha inoltre una buona gestione dello spazio e del tempo, Per_1 ama fare puzzle, fare teatro, fare il laboratorio creativo e quello di cucina, anche se non riesce ancora a confrontarsi bene con i coetanei, tendendo a manipolare la persona più debole nel gruppo. Anche con gli adulti la minore si intrattiene in discussioni, si racconta e condivide punti di vista ed ha bisogno di punti di riferimento costanti. Il percorso di recupero è stato quindi straordinario, perché ha ripreso la sua Per_1 vita, e si sente attenzionata, curata e seguita, ed ha delle prospettive perché si sta interrogando seriamemte su ciò che vorrebbe fare da grande. Il progetto educativo si propone ancora diversi obiettivi, tra cui diminuire lo stato ansiogeno della minore ed aiutarla a capire le proprie emozioni, ad avere più cura della propria persona e ad allenare il senso di responsabilità. I mesi vissuti in comunità hanno quindi profondamento migliorato le condizioni di vita di , la quale in atto è collaborativa, lucida e sta vivendo un momento di Per_1 ritrovata serenità, cercando di conquistare a piccoli passi una propria autonomia.
, prima dell'ingresso in comunità, non aveva mia sperimentato semplici cose Per_1 come magiare una pizza fuori, andare a teatro, al cinema;
la minore non aveva una vita sociale, non sapeva cosa fosse giocare con altri bambini e partecipare a feste di compleanno. Sebbene negli incontri protetti con i genitori presso il Comune di LO P.G.la minore mostri un ottimo rapporto con la mamma, anche l'impatto iniziale con quest'ultima viene descritto sempre freddo, mentre durante le chiamate telefoniche con i genitori non solo non vi è un dialogo che vada oltre “cosa hai mangiato, cosa stai facendo” ma mostra anche un atteggiamento infantile, chiudendo le chiamate Per_1 senza particolare interesse;
malgrado negli ultimi mesi abbia riallacciato un rapporto con il padre e sia meno schiva, viene evidenziato che il è prevaricante Per_2 nei confronti della figlia e spesso utilizza un lingiaggio “estorsivo” ( durante la recita di Natale approfittando del fatto che fosse nella capanna senza la presenza Per_1 dell'operatore ha fatto più volte pressione alla minore dicendole che doveva dire all'asisstente sociale che voleva tornare a acasa e che lì non stava bene e che se l'avesse fatto le avrebbe comprato l'iphone 14 altrimenti non le avrebbe acquistato niente, precisandole anche che sua madre stava male e che se fosse tornata a casa non sarerre stata più male, v. in atti relazione di aggiornamento della Comunità). Orbene, appare evidente che tali atteggiamenti di pressione del , non fanno Per_2 altro che confondere e disorientare la minore, la quale alterna paura del ritorno a casa come se fosse un salto nel buio a curiosità;il , inoltre, spesso dice alla figlia Per_2 di non raccontare “dei loro fatti”e per tale motivo la minore si è chiusa a riccio e non ha voluto più confrontarsi serenamente anche con la psicologa, essendo evidente la paura di contrariare in qualche modo il padre. Dalla relazione del Consultorio Familiare del 5 febbraio 2025 emerge che il percorso con la coppia genitoriale, avviato nel mese di settembre 2024, è stato caratterizzato da puntualità agli incontri ma da scarsa consapevolezza degli obiettivi proposti. Si specifica che la pur seguendo il percorso di cure psichiatriche e Parte_1 assumendo la terapia farmacologica prescrittale, durante i colloqui mostra segni di rallentamento psicomotorio, sembra poco spontanea nell'espressione e nei movimenti e non assume iniziativa nel dialogo, limitandosi a rispondere con brevi frasi e solo se sollecitata, mentre il appare diffidente, polemico e critico nei conftonti Per_2 dei Servizi Sociali, tende a minimizzare le problematiche del nucleo familiare e nel descrivere la quotidianità fa emergere le difficoltrà della moglie a mantenere ritmi giornalieri regolari ed il bisogno della stessa di un supporto costante. Da ultimo, dalla relazione datata 7 febbraio 2025 dei servizi sociali del Comune di LO P.G. emerge, oltre al fatto che è stata avanzata richiesta di collaborazione per procedura di affido, anche che le operatrici che hanno continuato a seguire gli incontri di Spazio Neutro, avviati in data 24 ottobre 2023 presso i locali comunali per un'ora a settimana, hanno rappresentato che a tali incontri, dal mese di agosto 2024, è stata spesso presente anche la nonna materna, la quale tuttavia si è limitata a pochi scambi comunicativi con la nipote, e che nonostante l'impegno assunto dai genitori di e le recenti affermazioni della minore di volere far rientro presso la famiglia Per_1
d'origine i due coniugi, allo stato, “non appaiono pienamente in grado di far fronte a quanto necessario per l'accompagnamento alla crescita della figlia”, confermando quanto già sopra evidenziato dalla relazioni del Consultorio Familiare e della
Comunità. Alla luce delle superiori risultanze, ritiene questa Corte che anche l'indagine suppletiva svolta in questo grado del giudizio abbia confermato le gravi carenze dei genitori di
. Per_1
Le condizioni del nucleo familiare, in atti, non sono così significativamente mutate da revocare in dubbio la valutazione prognostica già effettuata in primo grado. Pur avendo la ipreso il trattamento farmacologico ella è stata vista, in occasione degli Parte_1 incontri Spazio Neutro, comn segni di rallentamento psicomotorio e poco comunicativa, e le condizioni permanenti di fragilità della stessa non consentono allo stato di ritenerla adeguatamente capace di gestire la minore, pur avendo nei confrotni della figlia un sincero affetto. Non può, inoltre, non evidenziarsi che a prescindere dalla fase di compenso/scompenso della madre, gli altri componenti del nucleo familiare, ossia il padre di e la nonna materna non sono stati in passato in grado di Per_1 espletare funzioni accuditive suppletive e, in base all'atteggiamento dagli stessi tenuto in occasione dei suddetti incontri sopra già evidenziato, non possono ritenersi allo stato in grado di esercitarle. Le relazioni acquisite da questa Corte non permettono di prevedere in tempi brevi il recupero delle competenze parentali, non avendo nessuno dei servizi interessati rassegnato valutazioni positive sul punto. Entrambi i genitori non hanno mostrato consapevolezza in ordine alle criticità riscontrate, né per ciò che riguarda la relazione di coppia (entrambi hanno reiteratamente negato la conflittualità emergente) né per ciò che riguarda le proprie competenze genitoriali (entrambi si sono descritti come capaci e pienamente accudenti rispetto alla figlia), e tale scarsa consapevolezza limita fortemente il percorso progettuale di recupero delle competenze parentali “mancando processi di riflessione e motivazione verso un cambiamento”. Correttamente il Tribunale dei Minori ha, quindi, ritenuto sussistenti le condizioni per l'adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 333 c.c. ed altresì valutato che, allo stato, il provvedimento più idoneo ad assicurare alla minore un adeguato e armonioso percorso evolutivo sia quello dell'affido eterofamiliare. Ritiene infatti questa Corte che, alla luce delle emergenze in atti, debba ravvisarsi nella minore proprio l'esigenza di un contesto relazionale altro rispetto alla comunità, pur senza pregiudizio della relazione con i genitori. In tal senso va inteso, quindi, il desiderio da ultimo palesato da di far rientro a casa, desiderio certamente Per_1 indotto dall'esperienza vissuta da altri minori ospiti della comunitò e che si traduce nell'esigenza di avere un contesto familiare. Non può infatti non tenersi conto anche del fatto che la minore in precedenza aveva chiesto espressamente di non rientrare a casa. Occorre per la minore un riferimento familiare sano, che allo stato non può essere costituito dal nucleo familiare biologico, in quanto bisognoso della prosecuzione del percorso intrapreso. Il supporto di una famiglia affidataria, che garantisca il mantenimento dei rapporti affettivi con la famiglia di origine, nelle more di una maggiore consapevolezza della propria situazione da parte della coppia genitoriale, deve ritenersi allo stato la situazione più ottimale per , ferma restando la Per_1 necessità della prosecuzione di un percorso a tutela dell'intero nucleo familiare supportando la relazione all'interno di uno spazio protetto. L'affido eterofamiliare della minore non costituisce pertanto una sanzione ai genitori, bensì una grande opportunità di crescita della bambina, nell'attesa del rafforzamento della famiglia di origine. Alla luce delle superiori considerazioni, non può che confermarsi integralmente la sentenza impugnata. Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali sostenute dal curatore della minore, che si liquidano in complessivi € 1.168,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendo la distrazione in favore dell'erario, essendo tale parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Conferma la sentenza del Tribunale per i minorenni di Messina emessa in data 15 luglio 2024, appellata da e che condanna Persona_2 Parte_1 al pagamento delle spese processuali sostenute dal curatore della minore, Avv. Concetta Miasi, che si liquidano in complessivi € 1.168,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'erario. Così deciso in Messina, in esito alla camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Daniela Urbani dott. Carmelo Blatti
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta da: dott. Carmelo Blatti ………………………………Presidente dott.ssa Daria Orlando…………………………....Consigliere dott.ssa Daniela Urbani ……..…………………….Consigliere est. dott. Maria Ancione …………………………… Esperta dott. Giuseppe Crisafulli ……….…………………..Esperto ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1008/24 RG V.G. instaurato con
APPELLO avverso la sentenza n. 68/2024 del Tribunale per i minorenni di Messina, emessa in data 15 luglio 2024, avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti in limitazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 333 c.c. a tutela della minore di e nata a Persona_1 Persona_2 Parte_1
LO P.G. il 20 settembre 2013, CF: in atto ospite presso C.F._1 la Casa della Fanciulla via Regina Margherita n. 22 LO P.G.; Curatore speciale anche con fuznzioni di assistenza legale: Avv. Concetta Miasi;
proposto da
nato a [...] il [...] e Persona_2 Parte_1
, nata a [...] P.G. (ME) il 9 novembre 1989, entrambi elettivamente
[...] domiciliati presso lo studio dell'avvocato Antonino Aloisio del Foro di LO P.G., che li rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto.
APPELLANTI nei confronti del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina
CONVENUTO
e del CURATORE SPECIALE della minore, avv. CONCETTA MIASI
CONVENUTO
Con sentenza n. 68/2024 emessa in data 15.07.2024, su ricorso a tutela della minore depositato dal Pubblico Ministero, il Tribunale per i minorenni di Messina statuiva in limitazione della responsabilità genitoriale di e Persona_2 Parte_1 l'affido eterofamiliare della minore incaricando il
[...] Persona_1 servizio sociale del Comune di LO PG di avviare, di concerto con il Centro Affidi del comune di Messina, le attività necessarie alla individuazione di un nucleo familiare idoneo e disponibile all'affido della minore e di procedere, una volta individuato detto nucleo, alle attività propedeutiche all'affido medesimo (conoscenza e frequentazione del nucleo), mantenendo il contestuale rapporto di frequentazione con i genitori quale già in atto, procedendo, all'esito, a darne comunicazione, ai fini della adozione dei provvedimenti attuativi ex art. 473bis.38 c.p.c., nonché di proseguire le attività già predisposte a beneficio della minore da parte del servizio NPIA e di proseguire gli interventi già attivati a beneficio dei genitori di concerto con il CF, ai fini di una progettualità finalizzata al recupero delle competenze parentali. Il ricorso del PM ed il conseguente intervento del Tribunale dei Minori originava dalla condizione di elevata fragilità del nucleo familiare, resa evidente dal ricovero ospedaliero di in regime di TSO, in data 22.08.2023, a seguito Parte_1 di uno stato di agitazione protrattosi per tre giorni. In occasione dell'intervento, gli operatori del servizio sociale trovavano la bambina in stato confusionale e refrattaria a rimanere a casa con il padre e la nonna materna in quanto, da quanto riferito alla minore dalla madre, il padre e la nonna materna sarebbero stati dei demoni dai quali proteggersi indossando un crocifisso. Si provvedeva pertanto, in accordo con il padre, a collocarla presso una comunità per minori. I servizi rilevavano una condizione di trascuratezza a livello domestico, ma altresì rispetto alla stessa minore dal punto di vista dell'igiene e della cura della persona, oltre ad una condizione di preoccupante alterazione psico-fisica, atteso che la bambina, impaurita e preoccupata, aveva riferito agli operatori che il padre era diventato un demone dopo un incidente e che egli trasformava in demoni le persone che toccava, ivi compresa la nonna, nonché raccontato che “noi (io e la mamma) siamo scappate perché c'era uno zombie che ci voleva uccidere e io avevo paura”. Con decreto emesso in data 19.09.2023 il collegio confermava il decreto monocratico urgente, evidenziando le aggiornate risultanze della relazione trasmessa dal servizio sociale in data 12.09.2023, ove si rappresentava di non aver potuto stabilire un efficace contatto con la madre in quanto, successivamente alle dimissioni ospedaliere (con diagnosi di “sindrome psicotica e sindrome ansiosa con spunti fobico-ossessivi”), la donna si trovava in uno stato di abulia, ed altresì l'indisponibilità della minore ad incontrare il padre, confermando inoltre la mancanza di risorse utili ad un affido alternativo all'inserimento in comunità. In tale provvedimento di conferma, il Tribunale dei Minori evidenziava la nuova domanda formulata dal curatore speciale nei confronti del padre ai sensi dell'art.330 c.c. (nella memoria di costituzione dell'11.09.2023), riservandone la valutazione all'esito del contraddittorio con il resistente. Nelle more, si dava conferma ai provvedimenti già assunti, con incarico al servizio sociale affidatario di regolamentare la relazione tra la minore ed i familiari, subordinatamente alla volontà della bambina e salva la sussistenza di situazioni di pregiudizio atte a giustificarne l'interruzione, dando incarico al servizio di proseguire nell'espletamento dei mandati già conferiti, di concerto con i servizi competenti (CF, DSM e NPIA). si costituiva in giudizio depositando comparsa nella quale, Persona_2 premessa la disponibilità a collaborare con tutti i servizi preposti per il miglior esito degli interventi attivati a beneficio della minore, chiedeva il rigetto delle domande di limitazione/decadenza responsabilità genitoriale formulate nei suoi confronti. Con nota prot. n. 0171978/23 del 10.11.2023 il CF forniva indicazioni sulle competenze parentali e, premettendo di aver potuto effettuare una valutazione molto parziale della attese le condizioni psicologiche della donna, evidenziava Parte_1 una situazione di possibile crisi di coppia (“(la accenna ai litigi col padre, Parte_1 ridimensionandoli, anche se afferma che uno dei motivi di tensione tra il sig. Per_2
e la figlia sia l'idea della bambina che il vero padre sia un'altra persona, un uomo, conosciuto tramite social, con cui la signora ammette di aver intrattenuto Parte_1 per un periodo una relazione virtuale. Tale circostanza, che viene accennata dalla donna solo su nostra richiesta di chiarimenti, farebbe pensare ad una crisi del rapporto con il compagno, che però viene negata, raccontando ella di una relazione assolutamente serena, sia prima che dopo il suo allontanamento con la bambina”); rappresentava altresì che, pur avendo ammesso entrambi i genitori le ideazioni allucinatorie pregresse della non ne era stata tuttavia fornita una Parte_1 motivazione quanto all'origine, concludendo che “la situazione è certamente molto delicata e gli eventi in cui è stato coinvolto il nucleo poco chiari” e che per tale ragione dovevano ritenersi insussistenti le condizioni per un valido esercizio delle competenze parentali da parte dei due genitori (“la signora pur risultando empatica e Parte_1 in grado di legami affettivi significativi, presente al momento una condizione psicofisica troppo compromessa per potersi occupare in maniera efficace della figlia (…). Il signor è apparso molto poco consapevole della gravità della Per_2 situazione, troppo occupato a sminuire la portata degli eventi, poco empatico e emotivamente distaccato”). Con nota prot. n. 0187812/23 del 05.12.2023 il DSM di LO PG riferiva in ordine alla valutazione psichiatrica operata nei confronti di Persona_2 che, pur avendo escluso alterazioni psicopatologiche, dava atto di una collaborazione solo formale atteso che vi era una scarsa consapevolezza associata a diffidenza. La relazione riportava inoltre il riferito dell'uomo in ordine all'abitudine della
[...] di “effettuare riti di magia e propiziatori, intessendo una rete di clienti, Pt_1 mediante i social network;
tali pratiche, da sempre caratteristiche della signora e inquadrabili nel contesto socio-culturale della stessa, nel periodo precedente il ricovero si sarebbero intensificati”. Con ulteriore nota del 05.12.2023 il DSM di LO PG riferiva anche in ordine alla valutazione psichiatrica operata nei confronti di , da cui Parte_1 era emerso “sospetto disturbo psicotico” risalente al settembre 2020, con successiva presa in carico (anche farmacologica) fino al gennaio 2022, riportando il successivo ricovero in TSO avvenuto dal 22.08 al 04.09 del 2023 a seguito di “scompenso psicotico con ideazione delirante a carattere mistico” e della dimissione con diagnosi
“Psicosi NAS”. In merito alle condizioni della donna, si dava conto della ripresa dei controlli e della terapia farmacologica da parte della stessa ma anche della necessità di rinviarne la valutazione, stante la condizione di rallentamento psicomotorio in quel momento ravvisabile. Con nota prot. n. 0063115 sempre del 05.12.2023, il servizio sociale faceva pervenire un aggiornamento in ordine alle condizioni della minore e del nucleo. Il servizio riferiva della tendenza del a “normalizzare la situazione in cui si trova il Per_2 proprio nucleo familiare in quanto a suo dire questa sarebbe stata causata, esclusivamente, dal periodo di sbandamento vissuto dalla compagna, caratterizzato da riti magici e da contatti telematici che l'avrebbero portata a non assumere più la terapia farmacologica”, associata alla convinzione l'intervenuto superamento di Pt_2 ogni difficoltà con conseguente prossimo rientro a casa della figlia. In ordine alla
[...]
si confermava la presenza di un soggetto terzo conosciuto dalla donna in rete, Pt_1 con il quale la stessa avrebbe avuto una relazione virtuale che avrebbe desiderato tradurre in realtà interrompendo la relazione con il , evidenziando che ad un Per_2 iniziale atteggiamento aperto e collaborativo si era sostituita nel tempo una tendenza al sospetto ed alla polemica con affermazioni circa l'armonia presente nei rapporti con il compagno, suffragata dalla volontà di sposarsi. L'assistente sociale riferiva altresì di non aver potuto interloquire con la nonna materna convivente, stante l'assoluta indisponibilità della donna di avere contatti con i servizi e, persino, con la nipote, e di aver constatato il buon inserimento della minore in comunità e i miglioramenti conseguiti sul piano personale rilevando, quanto ai rapporti con i genitori, che dopo un iniziale rifiuto ad incontrare il padre aveva Per_1 accettato gli incontri, pur ribadendo costantemente la propria volontà di non fare rientro a casa anche di fronte alle richieste fatte in tal senso dai genitori, i quali continuavano a prospettarle la ricostituzione dell'unità familiare anche con possibili nuove gravidanze (a dispetto dello stato di salute e della terapia farmacologica assunta dalla
. Parte_1
Dalle risultanze della relazione spazio-neutro, allegata a tale relazione, emergeva la necessità della di essere guidata nella relazione con la figlia (anche se Parte_1 con un miglioramento osservato nel tempo) e le reiterate richieste fatte alla bambina in ordine al rientro a casa, rientro che veniva però sempre rifiutato dalla minore, la quale
“riguardo la relazione con il padre D. appare interagire con lui in maniera distaccata. Non mostra particolare vicinanza emotiva nei suoi confronti e raramente propone delle attività o delle interazioni comunicative…sembra che la relazione con il padre si attivi in presenza dei doni ma, prima che il padre glieli porge, la relazione appare carente di contenuti comunicativi”. Emergeva, altresì, che “la minore ha mostrato scarso interesse verso la relazione con i genitori. Non ha mai espresso disappunto riguardo la fine degli incontri, salutando ed andando via con tranquillità ed estrema naturalezza. Solo di recente ha manifestato un maggiore coinvolgimento, in particolare verso la madre, divenendo più disponibile al dialogo e alle manifestazioni d'affetto…abbracciandola e baciandola, azioni fino a quel momento assenti o suggerite dagli operatori presenti al momento dei saluti. La stessa vicinanza non si è mai manifestata nei confronti del padre”. Con nota prot. n. 1437 del 05.12.2023 riferiva anche il servizio NPIA, evidenziando un atteggiamento da parte della minore di rifiuto della figura paterna (“ è stata Per_1 in grado di tradurre immediatamente la rappresentazione di “demone” data al padre, spiegando il perché: riferisce che il padre la picchiava a causa della coetanea vicina di casa (non voleva che giocasse con la bimba); che picchiava sua nonna, e, quando era più piccola, picchiava la madre…”” lui non mi piace;
è come il suo stesso padre, cattivo, che portava una pistola in tasca, e che lo ha abbandonato”. Afferma poi che il suo vero padre è un altro uomo (che nomina), lo stesso di cui le ha parlato sua madre;
lo stesso che lei e sua madre stavano provando a raggiungere la sera che sono andate via insieme”) e, più in generale, di rifiuto verso la dimensione familiare di origine (“la piccola sente di non voler far parte di un nucleo in cui non si riconosce, né di poter vivere dentro un progetto familiare in cui il padre, per sollecitare il suo rientro, progetta un matrimonio con la madre e la nascita di un futuro fratellino. EN non dice il perché ma è sicura di non voler più vivere le sue giornate dentro questo nucleo”), emerso anche dalle parole dette dalla bambina al clinico “lui (il padre) sta sperando che tu mi riporti da lui. Io là non ci andrò mai più, e tu glielo devi dire chiaro e tondo”. Si evidenziava, inoltre, la condizione di serenità della minore nella dimensione comunitaria attuale, una base sicura in grado di fornire validi rapporti affettivi, relazionali e di cura. In data 12.12.2023 aveva luogo l'udienza di merito con comparizione di entrambi i genitori, i quali deducevano il superamento della pregressa situazione di difficoltà del nucleo – anche quale conseguenza della terapia farmacologica assunta con regolarità dalla - negando vere e proprie situazioni problematiche sia nella gestione Parte_1 personale e scolastica della minore sia nella relazione di coppia ( “il mio Parte_1 rapporto con il signor è sempre stato buono, siamo insieme da oltre 13 anni Per_2
e mi ha sempre trattato bene. Il mio compagno va d'accordo anche con mia madre. Anche ha un buon rapporto con il padre, sono sempre andati d'accordo, anzi Per_1 capita a volte che parla più con suo padre che con me”; : “fino a Per_1 Per_2 quando è stata collocata in comunità il mio rapporto con lei è sempre stato Per_1 ottimo, siamo sempre stati molto legati, quasi come se fossimo fratello e sorella e non padre e figlia”). L'ascolto della minore avveniva il 06.02.2024, ed in quella sede non era in Per_1 grado di riferire attività svolte, dopo il rientro da scuola, presso la casa dei genitori, confermando che i rapporti tra i genitori non erano armoniosi ed affermando di avere assistito ad episodi di aggressività verbale da parte del padre soprattutto nei confronti della nonna, nonché ribadendo di voler incontrare i genitori ma di non avere intenzione di lasciare la comunità. Con nota del 10.05.2024 prot. 90650/24, il DSM di LO PG ha riferito in merito all'attuale stato di compenso psicopatologico di Parte_1 evidenziando una regressione del pregresso stato di rallentamento psicomotorio ed un miglioramento delle capacità di gestione del quotidiano. Con nota del 14.05.2024 prot. n. 92759/24 il servizio NPIA ha dato atto del bisogno della minore di un riferimento familiare sano ed idoneo garantirne un percorso di crescita sereno, roilevando in proposito che tale bisogno era evincivile dallo stesso riferito della piccola che, a seguito di alcune “rimodulazioni relazionali” nella vita della comunità, aveva attivato un desiderio oscillante tra il tornare a casa e la proiezione ad avere una nuova famiglia. Con nota del 17 maggio 2024 il servizio sociale evidenziava che “ circa il suo Per_1 futuro appare ambivalente;
difatti ha manifestato, in più occasioni e in contesti diversi, la volontà di rientrare presso la propria abitazione, soggiungendo però anche di voler mantenere la propria collocazione in comunità o, come sta accadendo ad altre minori presenti in struttura (probabile il richiamo alle “rimodulazioni relazionali” nella vita della comunità di cui alla relazione del servizio NPIA), poter “avere una nuova famiglia”, rappresentando l' opportunità di un affido eterofamiliare della minore, peraltro già di fatto evocato anche dal servizio NPIA. La relazione di aggiornamento spazio-neutro del 17.05.2024 ha indicato la figura materna come più valida, dal punto di vista empatico ed affettivo nonché educativo, rispetto alla figura paterna, ma comunque poco attiva e poco propositiva in quanto ancora bisognosa di un supporto esterno, riportando la volontà manifestata liberamente dalla minore di far rientro a casa ed al riguardo esprimendo “forti perplessità rispetto alla capacità dei genitori di affrontare in maniera adeguata le criticità tipiche della fase evolutiva che, da qui a breve, si troverà a vivere”. Per_1
In sede di comparizione all'udienza del 21.05.2024, entrambi i genitori hanno rivendicato di aver seguito tutte le indicazioni dei servizi e di aver recuperato la propria condizione personale - nonché di salute per quel che concerne la stante la Parte_1 regolarità della terapia assunta -, ed hanno chiesto il rientro della minore evidenziando la volontà della bambina in tal senso. La nonna materna, ha escluso CP_1 profili di criticità nel nucleo e nel suo rapporto con il genero ed ha riferito di aver sempre collaborato nell'accudimento della minore. All'esito, risultando la causa matura per la decisione, è stato emesso decreto ex artt. 473bis.28 e 127ter c.p.c., ai fini del contraddittorio conclusivo scritto: il PM ha concluso per la declaratoria di decadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità parentale, con affido eterofamiliare della minore, il difensore dei genitori ha fatto riferimento agli evidenti miglioramenti caratteriali degli stessi, all'atteggiamento collaborativo verso i servizi ed alla costante presenza e attenzione nei rapporti con la figlia, e ha chiesto pertanto il rigetto della domanda ex art. 330 c.c., con revoca del collocamento della minore e rientro presso l'abitazione familiare, salvo in subordine l'affido alla nonna materna o il mantenimento del collocamento in struttura ai sensi dell'art. 333 c.c., mentre il curatore speciale della minore ha chiesto la sospensione di entrambi i genitori dalla responsabilità parentale con mandato al servizio sociale per l'avvio di un percorso di affido eterofamiliare. Tanto premesso, va osservato che con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure ha ritenuto non sussistenti le condizioni per dare corso ad una pronuncia ai sensi dell'art. 330 c.c., evidenziando che l'attività istruttoria svolta ha comprovato la condizione di crisi in cui il nucleo versava al momento dell'intervento ma, altresì, la piena partecipazione dei genitori a tutti gli interventi predisposti dai servizi interessati e la loro collaboratività avuto riguardo ai percorsi attivati e rilevando, inoltre, l'assenza di condotte di maltrattamento durante la convivenza con i genitori tali da integrare la grave violazione dei doveri parentali che giustifica l'adozione del provvedimento ablativo ex art. 330 c.c.. In particolare il Giudice di primo grado ha ritenuto essere stati accertati: l'esistenza di un contesto socio-familiare gravemente deprivato, connotato anche da una certa emarginazione socio-ambientale esterna, in cui la minore è stata cresciuta in una situazione di accudimento carente e di sostanziale povertà di stimoli (significativo quanto riportato nel PEI redatto dalla comunità: “la minore arriva presso la struttura in condizione di svantaggio dal punto di vista igienico, magra, con idee assolutamente confuse, farfugliando discorsi di assoluto degrado…la minore parla inizialmente di demoni, sapeva che la madre facesse la magia nera chiusa in bagno con la candela…arriva in comunità con una lunga collana di rosario al collo, che era una sorta di amuleto protettivo che le ha affidato la madre…la sua igiene è assolutamente carente, presentava le orecchie, il collo, i gomiti molto sporchi…non è adeguata innanzi allo sviluppo delle autonomia, non sa lavarsi i denti, anzi definisce che non li ha mai lavati…in questo tempo ha mangiato tantissimo senza chiedersi cosa Per_1 fosse, aveva letteralmente fame, almeno per i tre pasti principali e non solo”); dei miglioramenti conseguiti nel tempo dalla bambina, con il recupero delle gravi lacune scolastiche riscontrate anche grazie all'impegno dalla stessa profuso, la scoperta della socialità e delle attività di relazione (“favorevole il tempo trascorso in comunità; la minore si è rilassata, ha ripreso l'alimentazione, un percorso di vita regolare, veglia/notte, alimentazione corretta, studio, ottimizzazione della giornata, tra scuola, studio, attività organizzata e del tempo libero. Ha scoperto il mondo della socializzazione attraverso l'oratorio, una realtà sconosciuta alla minore, scopre il valore del confronto e dell'amicizia (…) non aveva mai sperimentato le cose Per_1 semplici, come mangiare la pizza fuori, andare al teatro, al cinema, uscire fuori dal contesto del quartiere. D. non aveva una vita sociale, non sa cosa significa giocare con gli altri bambini, partecipare a feste di compleanno…realtà che piano piano sta sperimentando e vive”) ed il miglioramento delle abilità personali e dell'autostima; una relazione affettiva valida con la madre (“Negli incontri protetti…mostra un ottimo rapporto con la mamma, affettuosa, attende la visita, anche se l'impatto con la madre è inizialmente freddo, poi inizia a relazionarsi con affetto”) ed un miglioramento della relazione con il padre (in questi ultimi mesi ha riallacciato il rapporto con il padre ed è meno schiva”), ancorché in presenza di una povertà comunicativa (“non riescono genitori e figli ad avere un dialogo che vada oltre cosa hai mangiato, cosa stai facendo”). Ciò posto, il Tribunale dei Minori ha rittenuto che le gravi lacune riscontrate nel percorso evolutivo e di crescita della minore, anteriormente al suo inserimento in struttura, risultino ascrivibili alle forti limitazioni nell'espletamento delle competenze parentali da parte dei genitori, ed ha evidenziato che tutte la abilità successivamente acquisite o sviluppate dalla bambina, la crescita sotto il profilo individuale e sociale, il recupero delle lacune scolastiche e la scoperta della socialità sono tappe essenziali del suo percorso evolutivo che i genitori non sono stati in grado di assicurarle e che la piccola ha finalmente potuto sperimentare in un contesto socio-ambientale adeguato e ricco di stimoli ed opportunità. Pertanto, pur essendo presente il legame affettivo, soprattutto con la madre, il Giudice di primo grado ha attribuito rilievo alla prognosi in ordine al percorso di crescita della minore nel contesto familiare di provenienza, concludendo per la concreta possibilità che il reinserimento nel contesto familiare vanifichi i miglioramenti conseguiti e conduca ad una grave e pregiudizievole regressione della minore.
***** Avverso la detta sentenza hanno proposto appello i genitori della minore, deducendo manifesta illogicità della sentenza e violazione del'art. 333 c.p., atteso che una errata ricostruzione dei fatti sarebbe stata operata dal primo giudice in ordine alla condotta dell'odierna appellante ed alle condizioni della minore. Si evidenzia, al riguardo, che le note relazionali dei Servizi Sociali hanno datto atto di evidenti miglioramenti dei genitori, ed in particolare la relazione aggiornamento dello
Spazio-Neutro del 16 maggio 2024, laddove si è riferito della volontà della bambina di poter tornare a casa anche per una parte della giornata e poi rientrare in comunità. Si osserva che le condizioni psico-patologiche della sono migliorate, per Parte_1 come emerge dalla relazione del DS del 20 maggio 2024, sicchè la madre sarebbe ad oggi totalmente compensata e la sitiuazione di difficoltà della famiglia sarebbe venuta meno. Il provvedimento impugnato sarebbe quindi stato adottato in violazione ed in contrasto con quello che è l'interesse della minore Per_1
Si deduce che anche il padre della minore oggi tiene un comportamento di cooperazione apprezzabile, prendendosi cura ad ogni incontro della bambina, e che egli ha ristrutturato una cameretta nella speranza che la minore possa tornare a casa. Sarebbe, in definitiva, venuta meno la situazione di mancanza temporanea di un ambiente familiare idoneo alla minore. Alla luce di quanto sopra, con l'appello si chiede: in via principale dichiarare il collocamento delle minore presso l'abitazione dei genitori seppur continuando, ove ritenuto opportuno, il percorso di sostegno in collaborazione con i Servizi Sociali;
in via subordinata, disporre il collocamento della minore presso la nonna materna, sita in LO P.G. via Garibaldi n. 788 P.T., disponendo incontri dei geniotri con la minore ed i servizi sociali, ed in ulteriore subordine collocare la minore presso la comunità “Casa della Fanciulla”, disponendo che possa tornare a casa dei genitori nei week-end.
***** Si è costituito in giudizio il curatore speciale della minore, Avv. Concetta Miasi, chiedendo il rigetto dell'appello così come proposto e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi come per legge essendo la minore ammessa al patrocinio a spese dello stato. Si deduce che correttamente il Tribunale di prime cure ha valutato corrispondente all'interesse della minore la misura dell'affido eterofamiliare che, per sua natura, ha carattere transitorio e soprattutto interviene a sostegno delle famiglie per come espressamente previsto dalla legge 183/84.
******************************************** Con ordinanza depositata in data 9 dicembre 2024, la Corte ha disposto l'acquisizione di una relazione aggiornamento spazio neutro con specifica indicazione:
1. di ulteriori eventuali miglioramenti riscontrati da parte dei genitori e delle concrete possibilità di integrale recupero delle capacità genitoriali,
2. dei tempi ragionevolmente necessari per assicurare da parte dei genitori un integrale recupero delle capacità genitoriali,
3. delle condizioni attuali di vita della minore, specificando se la stessa sia stata già collocata presso la famiglia affidataria, se richiede ancora di trascorrere del tempo a casa con la famiglia naturale, nonché gli esiti degli incontri con i genitori. All'odierna udienza, viste le conclusioni delle parti, la Corte ha così deciso.
L'appello va rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va confermata. Dalla relazione della Comunità in cui si trova in atto , trasmessa in data 29 Per_1 gennaio 2025, emerge che in atto la minore (inserita in comunità dal 22 agosto 2023 ed in attesa di una possibile famiglia capace di accoglierla) è serena, frequenta la prima media con profitto avendo recuperato le carenza nello studio ed ha mostrato un veloce adattamento alla comunità, in cui è a proprio agio anche se non ha ancora sviluppato il senso dell'igiene e dell'autonomia. La minore ha una scarsa stima di sé stessa ed ha paura a tirar fuori le proprie capacità. La relazione con i genitori, al momento monitorata dai servizi, evidenzia un valido rapporto affettivo con la madre, verso la quale è protettiva, anche se ha chiaro che in famiglia nessuno si prendeva Per_1 cura di lei, una scarsa considerazione nei confronti della nonna e un rapporto meno stretto con il padre, il quale tutte le volte che la chiama al telefono le ricorda che la madre potrebbe stare meglio se lei tornasse a casa, le parla della nuova stanzetta rosa che le sta preparando e le chiede cosa vulle portato tra gomme, caramelle, vari ninnoli e buste sorprese, incalzandola con una serie di domande e così facendole una serie di pressioni ingiustificate. ha inoltre una buona gestione dello spazio e del tempo, Per_1 ama fare puzzle, fare teatro, fare il laboratorio creativo e quello di cucina, anche se non riesce ancora a confrontarsi bene con i coetanei, tendendo a manipolare la persona più debole nel gruppo. Anche con gli adulti la minore si intrattiene in discussioni, si racconta e condivide punti di vista ed ha bisogno di punti di riferimento costanti. Il percorso di recupero è stato quindi straordinario, perché ha ripreso la sua Per_1 vita, e si sente attenzionata, curata e seguita, ed ha delle prospettive perché si sta interrogando seriamemte su ciò che vorrebbe fare da grande. Il progetto educativo si propone ancora diversi obiettivi, tra cui diminuire lo stato ansiogeno della minore ed aiutarla a capire le proprie emozioni, ad avere più cura della propria persona e ad allenare il senso di responsabilità. I mesi vissuti in comunità hanno quindi profondamento migliorato le condizioni di vita di , la quale in atto è collaborativa, lucida e sta vivendo un momento di Per_1 ritrovata serenità, cercando di conquistare a piccoli passi una propria autonomia.
, prima dell'ingresso in comunità, non aveva mia sperimentato semplici cose Per_1 come magiare una pizza fuori, andare a teatro, al cinema;
la minore non aveva una vita sociale, non sapeva cosa fosse giocare con altri bambini e partecipare a feste di compleanno. Sebbene negli incontri protetti con i genitori presso il Comune di LO P.G.la minore mostri un ottimo rapporto con la mamma, anche l'impatto iniziale con quest'ultima viene descritto sempre freddo, mentre durante le chiamate telefoniche con i genitori non solo non vi è un dialogo che vada oltre “cosa hai mangiato, cosa stai facendo” ma mostra anche un atteggiamento infantile, chiudendo le chiamate Per_1 senza particolare interesse;
malgrado negli ultimi mesi abbia riallacciato un rapporto con il padre e sia meno schiva, viene evidenziato che il è prevaricante Per_2 nei confronti della figlia e spesso utilizza un lingiaggio “estorsivo” ( durante la recita di Natale approfittando del fatto che fosse nella capanna senza la presenza Per_1 dell'operatore ha fatto più volte pressione alla minore dicendole che doveva dire all'asisstente sociale che voleva tornare a acasa e che lì non stava bene e che se l'avesse fatto le avrebbe comprato l'iphone 14 altrimenti non le avrebbe acquistato niente, precisandole anche che sua madre stava male e che se fosse tornata a casa non sarerre stata più male, v. in atti relazione di aggiornamento della Comunità). Orbene, appare evidente che tali atteggiamenti di pressione del , non fanno Per_2 altro che confondere e disorientare la minore, la quale alterna paura del ritorno a casa come se fosse un salto nel buio a curiosità;il , inoltre, spesso dice alla figlia Per_2 di non raccontare “dei loro fatti”e per tale motivo la minore si è chiusa a riccio e non ha voluto più confrontarsi serenamente anche con la psicologa, essendo evidente la paura di contrariare in qualche modo il padre. Dalla relazione del Consultorio Familiare del 5 febbraio 2025 emerge che il percorso con la coppia genitoriale, avviato nel mese di settembre 2024, è stato caratterizzato da puntualità agli incontri ma da scarsa consapevolezza degli obiettivi proposti. Si specifica che la pur seguendo il percorso di cure psichiatriche e Parte_1 assumendo la terapia farmacologica prescrittale, durante i colloqui mostra segni di rallentamento psicomotorio, sembra poco spontanea nell'espressione e nei movimenti e non assume iniziativa nel dialogo, limitandosi a rispondere con brevi frasi e solo se sollecitata, mentre il appare diffidente, polemico e critico nei conftonti Per_2 dei Servizi Sociali, tende a minimizzare le problematiche del nucleo familiare e nel descrivere la quotidianità fa emergere le difficoltrà della moglie a mantenere ritmi giornalieri regolari ed il bisogno della stessa di un supporto costante. Da ultimo, dalla relazione datata 7 febbraio 2025 dei servizi sociali del Comune di LO P.G. emerge, oltre al fatto che è stata avanzata richiesta di collaborazione per procedura di affido, anche che le operatrici che hanno continuato a seguire gli incontri di Spazio Neutro, avviati in data 24 ottobre 2023 presso i locali comunali per un'ora a settimana, hanno rappresentato che a tali incontri, dal mese di agosto 2024, è stata spesso presente anche la nonna materna, la quale tuttavia si è limitata a pochi scambi comunicativi con la nipote, e che nonostante l'impegno assunto dai genitori di e le recenti affermazioni della minore di volere far rientro presso la famiglia Per_1
d'origine i due coniugi, allo stato, “non appaiono pienamente in grado di far fronte a quanto necessario per l'accompagnamento alla crescita della figlia”, confermando quanto già sopra evidenziato dalla relazioni del Consultorio Familiare e della
Comunità. Alla luce delle superiori risultanze, ritiene questa Corte che anche l'indagine suppletiva svolta in questo grado del giudizio abbia confermato le gravi carenze dei genitori di
. Per_1
Le condizioni del nucleo familiare, in atti, non sono così significativamente mutate da revocare in dubbio la valutazione prognostica già effettuata in primo grado. Pur avendo la ipreso il trattamento farmacologico ella è stata vista, in occasione degli Parte_1 incontri Spazio Neutro, comn segni di rallentamento psicomotorio e poco comunicativa, e le condizioni permanenti di fragilità della stessa non consentono allo stato di ritenerla adeguatamente capace di gestire la minore, pur avendo nei confrotni della figlia un sincero affetto. Non può, inoltre, non evidenziarsi che a prescindere dalla fase di compenso/scompenso della madre, gli altri componenti del nucleo familiare, ossia il padre di e la nonna materna non sono stati in passato in grado di Per_1 espletare funzioni accuditive suppletive e, in base all'atteggiamento dagli stessi tenuto in occasione dei suddetti incontri sopra già evidenziato, non possono ritenersi allo stato in grado di esercitarle. Le relazioni acquisite da questa Corte non permettono di prevedere in tempi brevi il recupero delle competenze parentali, non avendo nessuno dei servizi interessati rassegnato valutazioni positive sul punto. Entrambi i genitori non hanno mostrato consapevolezza in ordine alle criticità riscontrate, né per ciò che riguarda la relazione di coppia (entrambi hanno reiteratamente negato la conflittualità emergente) né per ciò che riguarda le proprie competenze genitoriali (entrambi si sono descritti come capaci e pienamente accudenti rispetto alla figlia), e tale scarsa consapevolezza limita fortemente il percorso progettuale di recupero delle competenze parentali “mancando processi di riflessione e motivazione verso un cambiamento”. Correttamente il Tribunale dei Minori ha, quindi, ritenuto sussistenti le condizioni per l'adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 333 c.c. ed altresì valutato che, allo stato, il provvedimento più idoneo ad assicurare alla minore un adeguato e armonioso percorso evolutivo sia quello dell'affido eterofamiliare. Ritiene infatti questa Corte che, alla luce delle emergenze in atti, debba ravvisarsi nella minore proprio l'esigenza di un contesto relazionale altro rispetto alla comunità, pur senza pregiudizio della relazione con i genitori. In tal senso va inteso, quindi, il desiderio da ultimo palesato da di far rientro a casa, desiderio certamente Per_1 indotto dall'esperienza vissuta da altri minori ospiti della comunitò e che si traduce nell'esigenza di avere un contesto familiare. Non può infatti non tenersi conto anche del fatto che la minore in precedenza aveva chiesto espressamente di non rientrare a casa. Occorre per la minore un riferimento familiare sano, che allo stato non può essere costituito dal nucleo familiare biologico, in quanto bisognoso della prosecuzione del percorso intrapreso. Il supporto di una famiglia affidataria, che garantisca il mantenimento dei rapporti affettivi con la famiglia di origine, nelle more di una maggiore consapevolezza della propria situazione da parte della coppia genitoriale, deve ritenersi allo stato la situazione più ottimale per , ferma restando la Per_1 necessità della prosecuzione di un percorso a tutela dell'intero nucleo familiare supportando la relazione all'interno di uno spazio protetto. L'affido eterofamiliare della minore non costituisce pertanto una sanzione ai genitori, bensì una grande opportunità di crescita della bambina, nell'attesa del rafforzamento della famiglia di origine. Alla luce delle superiori considerazioni, non può che confermarsi integralmente la sentenza impugnata. Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali sostenute dal curatore della minore, che si liquidano in complessivi € 1.168,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendo la distrazione in favore dell'erario, essendo tale parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Conferma la sentenza del Tribunale per i minorenni di Messina emessa in data 15 luglio 2024, appellata da e che condanna Persona_2 Parte_1 al pagamento delle spese processuali sostenute dal curatore della minore, Avv. Concetta Miasi, che si liquidano in complessivi € 1.168,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'erario. Così deciso in Messina, in esito alla camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Daniela Urbani dott. Carmelo Blatti