Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4515 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 49101/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IV CIVILE
in persona del giudice monocratico dott. Pierluigi Perrotti, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con atto di citazione del
25.11.2021 di
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Scalera e dall'avv. Mario Micciché, come da procura speciale del 25.11.2021, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Milano - via
Cesare Battisti, 11
- ATTORI -
CONTRO
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Martello Panno, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.3.2022, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Pieve Emanuele - via Dei Pini, 4/1
- CONVENUTO -
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CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_1
1) accertare e dichiarare che l'immobile sito in Rozzano - via Carlo Alberto Dalla Chiesa
n. 4/A, costituito da appartamento con cantina (censito nel N.C.E.U. del comune di
Rozzano al foglio 26, mappale 367, subalterno 11, e autorimessa pertinenziale (censita nel N.C.E.U. del comune di Rozzano al foglio 26, mappale 367, subalterno 89) è, per il
60% (o per la diversa, maggiore o minore percentuale che il Tribunale dovesse accerta- re), proprietà esclusiva di e, per il restante 40% (o per la diversa, Parte_1
maggiore o minore percentuale che il Tribunale dovesse accertare), proprietà, in parti uguali, di e di e, per l'effetto, ordinare le neces- Parte_1 Controparte_1
sarie e conseguenti trascrizioni di rettifica presso i competenti registri immobiliari;
2) accertare e dichiarare che, essendo il debito di 58.000 Euro contratto nel 2008 dall'attore e dalla convenuta, al tempo coniugati, nei confronti dei genitori del primo,
e ancora dovuto per 16.155 Euro, grava nei Controparte_2 Controparte_3
confronti della convenuta per un ammontare pari alla metà per 8.077,50 Euro, oltre ad interessi, e che la stessa ne è debitrice nei confronti dell'attore;
3) accertare e dichiarare che la convenuta ha indebitamente prelevato dal patrimonio co- mune l'importo di 7.403,60 Euro e, per l'effetto, condannare la stessa a pagare all'attore l'importo di 3.701,80 Euro, oltre interessi, ai sensi dell'art. 192 c.c.; in subordine,
4) nel caso di accertamento di liberalità dell'attore a favore della convenuta, revocare le medesime ai sensi degli artt. 800 e ss. c.c., emettendo le conseguenti statuizioni in rela- zione alle quote di proprietà dell'immobile o condannando alle necessarie restituzioni;
5) con vittoria di spese e onorari.
per Controparte_1
in via preliminare pagina 2 di 9 R.G. N. 49101/2021
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità della richiesta di revocazione ex artt. 800 e ss.
c.c., avanzata in subordine dall'attore, per decorso del termine previsto a pena di deca- denza dall'art. 801 c.c. e, in ogni caso, accertare l'infondatezza della stessa;
nel merito
2) accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva dell'attore rispetto alla ri- chiesta di cui al precedente punto 2), essendo i soli genitori legittimati a chiedere il ri- conoscimento dell'ipotetico credito;
3) accertare l'infondatezza e respingere tutte le domande attoree perché infondate;
4) condannare l'attore alla refusione delle spese di lite;
in via istruttoria
5) ammettere prova per testi, indicando come testimone la convenuta e Testimone_1
sui seguenti capitoli: 1) faceva confluire sul conto cointestato con Controparte_1
le proprie risorse personali quali la quota di eredità di 43.440,20 Parte_1
Euro pervenuta alla convenuta in data 24.10.2006 in seguito alla morte della madre;
il trattamento di fine rapporto percepito nel 2004 e poi l'indennità di disoccupazione per- cepita fino al 2006; 25.000 Euro ricevuti ad aprile 2004 dalla Cooperativa De Vivien- das Area Norte di Madrid”; 2) nell'aprile 2004 si recava a Ma- Parte_1
drid con la propria auto per ritirare e portare in Italia la somma di 25.000 Euro in de- naro contanti che aveva ritirato dalla Cooperativa De Viviendas Controparte_1
Area Norte”; 3) “i genitori di nel mese di ottobre 2008 prestavano Parte_1
a e a la somma di 58.000 Euro”; 4) “i genitori Controparte_1 Parte_1
di richiedevano a la restituzione della somma Parte_1 Controparte_1 di 58.000 Euro”; 5) durante gli anni di matrimonio affermava di Parte_1 essere in realtà proprietario della casa coniugale di una quota superiore al 50%”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 25.11.2021 conveniva in giudizio Parte_1 Per_1
ed esponeva quanto segue.
[...]
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L'attore dichiarava di essere stato coniugato con la convenuta, in regime di comunione legale di beni, fino al 30.11.2015, quando il Tribunale di Milano con provvedimento emesso nell'ambito di giudizio di separazione autorizzava i coniugi a vivere separatamente.
Durante il matrimonio, con rogito del 16.1.2009, i coniugi avevano acquistato un immobile sito in Rozzano - via Dalla Chiesa n. 4/A, adibito ad abitazione principale e familiare, per un prezzo di Euro 256.665,81.
L'acquisto era avvenuto per almeno il 60% con risorse provenienti dalla vendita di un proprio bene personale, ancorché in sede di rogito tale circostanza non venisse menzionata perché ri- tenuta irrilevante, ignorando l'attore le conseguenze legali della scelta, pur non volendo attri- buire le sue risorse personali alla comunione.
In replica alle difese della convenuta, nell'ipotesi in cui la fattispecie descritta fosse stata qua- lificata come liberalità indiretta, l'attore chiedeva comunque la revocazione per ingratitudine della stessa, ai sensi degli artt. 801 e 809 c.c., ritenendo la convenuta responsabile di “grave ingiuria”, determinata dall'aver intrattenuto una relazione adulterina con un conoscente dell'attore e dall'aver accusato l'attore di gravi comportamenti, presentato denunce-querele contro il medesimo per gravi reati e determinando l'instaurazione di un procedimento penale nei suoi confronti dal quale veniva poi assolto in appello perché “il fatto non sussiste”.
Contestava che fosse decorso il termine di decadenza per la proposizione della domanda di revocazione, ritenendo necessario per la decorrenza di detto termine l'effettiva conoscenza del fatto di aver posto in essere una donazione.
Per l'acquisto del suddetto immobile, i suoi genitori avevano erogato un prestito pari a 58.000
Euro, versati tramite un bonifico su conto corrente cointestato. Il relativo debito di restituzio- ne gravava sulla comunione. La somma era stata restituita solo in parte, con un bonifico ese- guito dell'attore in data 25.5.2015 per l'importo di 41.800 Euro, e pertanto residuava un debi- to di Euro 16.200, gravante sulla convenuta per la metà.
Da ultimo, la convenuta aveva utilizzato risorse finanziarie della comunione legale per pagare i compensi al proprio difensore in occasione del giudizio di separazione, per complessivi
7.403,60, Euro e chiedeva il rimborso della metà del valore trattandosi di spesa non giustifica- ta da esigenze della famiglia.
si costituiva con comparsa depositata in data 28.3.2022. Parte_2
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La convenuta contestava la totale mancanza di fondamento delle domande svolte da Pt_3
innanzitutto rilevando che non avrebbe rilevanza l'asserito utilizzo di risorse personali
[...] per l'acquisto della casa familiare, peraltro non chiaramente precisate, in assenza di un riscon- tro esplicito nell'atto di vendita, ritenendo la fattispecie qualificabile come un'ipotesi di libe- ralità indiretta del coniuge a favore dell'altro, che risultava di conseguenza comproprietario della quota indivisa del 50%, in considerazione del regime della comunione legale.
Evidenziava la tardività della domanda di revocazione, essendo decorso il termine di un anno previsto dall'art. 802 c.c. dalla verificazione dei fatti posti a fondamento dell'istanza, risalenti al periodo tra il 2015 e il 2016. In ogni caso, negava la possibilità di qualificare i fatti allegati quali causa di ingratitudine.
Con riferimento al debito nei confronti dei genitori dell'attore, la convenuta eccepiva sia la mancanza di legittimazione attiva dell'attore, essendo i soli genitori gli unici legittimati a chiedere l'accertamento del medesimo;
sia l'inesistenza del debito stesso, poiché la somma veniva elargita dai suddetti con spirito di liberalità, senza alcuna menzione del prestito nella causale del bonifico o in altra scrittura privata, e senza alcuna successiva richiesta di restitu- zione. Parte della somma era stata restituita pretestuosamente da solo a fine Parte_1
maggio 2015, quando la convenuta informava lo stesso della volontà di separarsi, con bonifi- co recante causale “saldo prestito bon di ottobre 2008”.
Infine, la convenuta riferiva che i prelievi dal conto cointestato, in assenza di risorse proprie, venivano effettuati per il pagamento delle spese legali nella causa di separazione, peraltro in- staurata nell'interesse della famiglia ai sensi dell'art. 186 c.c., ritenendo necessario cessare la convivenza e sottrarre la figlia minore al clima di alta conflittualità esistente tra i coniugi.
Esaurita la trattazione della causa le parti precisavano le conclusioni all'udienza del
12.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
2. È pacifico in causa che l'immobile oggetto di discussione è stato acquistato dai coniugi in regime di comunione legale dei beni e che, in sede di rogito, non si è inteso escludere il bene dalla comunione, come è possibile per il caso di utilizzo di beni personali.
Nello specifico, affinché i beni immobili acquistati in costanza di comunione siano esclusi, anche pro quota, dalla comunione legale perché acquistati con il prezzo della vendita di beni personali, l'art. 179 c.c. prevede che l'utilizzo di questi ultimi e la correlata volontà di esclu-
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dere il nuovo acquisto dalla comunione legale devono risultare dal relativo atto di acquisto di cui è parte anche l'altro coniuge. In mancanza di tale presupposto, che costituisce condizione necessaria, (ex multis, Cassazione civile sez. II, 16/07/2021, n. 20336) non rileva l'origine delle risorse utilizzate e l'acquisto è considerato, per la parte in cui avviene con l'utilizzo di risorse personali, quale atto di liberalità indiretta del coniuge acquirente in favore dell'altro.
Secondo la giurisprudenza, è pacifico che “l'attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta” (v. Cassazione civile sez. III, 04/10/2018, n. 24160).
Trattandosi di acquisto effettuato in costanza di comunione legale dei beni, l'immobile in questione deve considerarsi di proprietà di entrambi i coniugi per quote indivise uguali del
50% ciascuno.
La circostanza che l'attore non volesse compiere un atto di liberalità non assume rilevanza.
Gli atti di liberalità, infatti, si configurano in presenza di un elemento oggettivo, consistente nell'arricchimento del destinatario correlato a un depauperamento del donante, e di un animus donandi, cioè lo spirito di liberalità, che costituisce la causa del negozio. Quest'ultimo va in- teso come consapevolezza dell'arricchimento arrecato al destinatario, compiuto in assenza di obblighi e altre finalità che giustifichino l'atto, e che va valutato con riferimento al momento della donazione, senza che rilevi il sopravvenuto mutamento delle circostanze di fatto (nel ca- so di specie, il venir meno dell'unione coniugale).
Come evidenziato dalla giurisprudenza, “la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'ef- fetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, e nel quale l'intenzione di donare emerge so- lo in via indiretta, dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio” (Cassazione civile sez. I,
02/07/2024, n. 18098).
Non appare controvertibile che l'intenzione dell'attore sia stata quella di beneficiare la moglie delle somme ricevute dalla vendita del bene personale, impiegandole per l'acquisto di un im- mobile che sarebbe stato adibito a casa familiare, coerentemente con la finalità di contribuire al sostentamento del menage familiare.
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La stessa menzione solo incidentale nel rogito dell'utilizzo dei beni personali, senza specifi- cazioni diverse da quelle rilevanti a fini tributari (v. doc. 2 attore), può considerarsi dimostra- zione dell'intento donativo dell'attore, che era necessariamente consapevole dell'utilizzo di beni personali per l'acquisto dell'immobile.
A fronte di tali evidenze, non è emersa né è stata dimostrata una diversa volontà dell'attore valevole a scalfire la chiara natura liberale del negozio compiuto.
Di conseguenza, data la qualificazione giuridica dell'atto, non può rilevare la circostanza che l'attore non fosse consapevole di aver compiuto una liberalità.
Per altro verso, poiché i fatti posti a fondamento della domanda di revocazione sono pacifi- camente risalenti al 2015 e al 2016 e da allora noti all'attore, la domanda di revocazione deve essere dichiarata inammissibile per il decorso del termine di decadenza previsto all'art. 802
c.c., in forza del quale l'azione deve essere proposta entro l'anno dal giorno in cui il donante ha avuto conoscenza del fatto che consente la revocazione medesima.
3. Con riferimento all'accertamento del debito della convenuta nei confronti dell'attore di
8.077,50 Euro, pari alla metà della somma ancora dovuta ai genitori dell'attore, si ritiene che l'azione sia inammissibile per difetto di legittimazione ad agire.
infatti, ha chiesto l'accertamento di un presunto debito che i coniugi Parte_1 avrebbero contratto, in costanza di matrimonio, nei confronti dei genitori dell'attore per l'acquisto dell'immobile sopra menzionato e pertanto gravante sulla comunione legale.
L'esistenza di tale debito costituisce una questione controversa. Gli unici soggetti titolari del potere di agire per l'accertamento del diritto di credito sono quindi i genitori medesimi,
[...]
e quali titolari del diritto oggetto della domanda di ac- Controparte_4 Controparte_3
certamento e, come tali, interessati a farlo accertare in giudizio. Anche nelle azioni di accer- tamento, infatti, è sempre necessaria la legittimazione ad agire, quale condizione dell'azione, intesa come coincidenza tra il soggetto che agisce e colui che nella domanda è affermato tito- lare del diritto che si fa valere.
La mancata partecipazione al giudizio degli asseriti titolari del diritto, anche per l'assenza di qualsiasi iniziativa volta all'integrazione del contraddittorio, impone quindi di dichiarare la domanda inammissibile.
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4. Con riferimento all'utilizzo del denaro appartenente alla comunione per il pagamento delle spese legali, può evidenziarsi che l'art. 186 c.c. prevede che i beni della comunione rispondo- no di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della fami- glia.
Sebbene la giurisprudenza sia solita adottare una nozione ampia del concetto di interesse fa- miliare, riconducendovi tutte le spese necessarie per soddisfare i bisogni della famiglia, non sembra possibile considerare gli oneri sostenuti per il pagamento delle spese legali sostenute da uno dei coniugi nel giudizio di separazione quali spese funzionali ai bisogni della famiglia.
L'azione giudiziaria è espressione di un diritto costituzionale che, nel caso specifico della domanda di separazione, riflette anche scelte attinenti alla sfera strettamente personale.
Il Tribunale ritiene quindi che i relativi oneri debbano gravare su chi intraprende l'azione stessa, fermo restando le possibili statuizioni sulla ripartizione delle spese a giovamento della parte che ha ragione.
In applicazione del regime legale previsto dall'art. 192 c.c., la convenuta deve pertanto rim- borsare le somme prelevate ai fini del pagamento delle spese legali alla comunione;
essendo questa ormai sciolta, il rimborso è dovuto all'attore per una misura pari alla metà del prelievo a suo tempo effettuato dalla convenuta, e quindi 3.701,80 Euro. Su tale importo sono inoltre dovuti gli interessi calcolati al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dal momento della proposizione della domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
5. Le spese di lite sono parzialmente compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza.
Visto il d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della sua media difficoltà, della ridotta complessità dell'istruttoria e, soprattutto, dell'importo effettivamente riconosciu- to all'attore all'esito del giudizio, si liquida in favore dell'attore la somma complessiva di
1.380 Euro, di cui 1.200 Euro per compenso delle prestazioni professionali forensi e 180 Euro per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e CP se e per quanto dovuti.
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epi- grafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- accerta l'utilizzo di beni della comunione da parte di per fini diversi Controparte_1 dall'adempimento delle obbligazioni previste all'art. 186 c.c. e, per l'effetto, condanna pagina 8 di 9 R.G. N. 49101/2021
al pagamento a favore di della somma di Euro Controparte_1 Parte_1
3.701,80, oltre interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. decorrenti dalla data della domanda fino al saldo effettivo, a titolo di restituzione pro quota delle somme prelevate dalla comunione per fini estranei a quelli previsti dall'art. 186 c.c.;
- respinge tutte le altre domande proposte da Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite, liquidate in complessivi 1.380,00, oltre Iva e CP se e per quanto dovuti.
Così deciso in Milano il 3 giugno 2025.
Il giudice
(dott. Pierluigi Perrotti)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del m.o.t. dott.ssa Anna Maria Calvino
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