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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 5385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5385 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa AN RU, nella causa iscritta al n. 14987/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. GIUSTOLISI FABRIZIO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 9/12/2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di euro 8.318,31, oltre accessori come per legge;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.696,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.10.2024 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio e, premesso di aver lavorato alle sue Controparte_1 dipendenze dal 1.3.2024 al 31.7.2024 come operatore socio sanitario, livello IV del CCNL
Istituzioni socioassistenziali UNEBA lamentava di non aver percepito lo stipendio di aprile, maggio, giugno e luglio 2024, né l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, né la maggiorazione per il lavoro straordinario svolto, né i ratei di 13^ e 14^, né l'indennità sostitutiva del preavviso ed il TFR. Chiedeva di « dire e dichiarare le domande di cui al presente ricorso proponibili, procedibili ed ammissibili e, nel merito, accoglierle con qualsivoglia statuizione perché fondate in fatto ed in diritto ed assistite dai relativi presupposti e da prove idonee;
dire e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno sin dal 15.01.2022 al 31.07.2024 con inquadramento al IV livello del CCNL Istituzioni socioassistenziali UNEBA;
dire e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento di quanto maturato a titolo di retribuzioni di aprile, maggio, giugno a luglio 2024, dei ratei tredicesima mensilità 2024 e quattordicesima, di indennità sostituiva del preavviso, di lavoro straordinario svolto dall'1.04.2024 l 31.07.2024 e di TFR maturato al 31.12.2023; condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento dei superiori titoli pari ad una somma complessiva lorda di €. 12.807,27, o a quella maggiore
o minore somma che sarà ritenuta dovuta, anche a seguito di disponenda CTU contabile;
dire e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento di quanto maturato a titolo di lavoro ordinario notturno e domenicale/festivo, di indennità sostitutiva delle ferie non godute nel corso del rapporto lavorativo e rol e di
TFR maturato dall'1.01.2024 al 31.07.2024, oltre accessori e rivalutazione. condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento dei superiori titoli per la cui quantificazione si chiede sin d'ora disporsi CTU contabile, oltre accessori e rivalutazione.», col favore delle spese di lite.
La convenuta, benché ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio e pertanto se ne dichiara la contumacia.
All'udienza del 4.12.2025 la ricorrente ha chiesto di “limitare la domanda agli importi delle buste paga del periodo aprile-luglio 2024 di cui alla cu 2025 pari ad euro 8.318,31 lordi.”.
La causa, istruita documentalmente, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
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Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione in atti, in particolare dai prospetti paga del periodo aprile- luglio 2024 e dalla Certificazione Unica 2025, risulta che spetta al ricorrente la somma lorda di euro 8.318,31, oltre accessori come per legge.
La convenuta, non essendosi costituita in giudizio, non ha dimostrato di aver corrisposto le superiori somme, ragion per cui il ricorso va accolto nei superiori termini. In ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 9/12/2025
La Giudice del Lavoro
AN RU