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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 06/10/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1169/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1169 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima promossa da
, c.f. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
, c.f. nata il [...] a [...], entrambi elettivamente domiciliati Pt_2 C.F._2 in Cagliari alla Via Cavaro n. 23, presso lo studio dell'Avv. Antonio Gaia, c.f. , C.F._3 che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti a margine della comparsa in riassunzione ex art. 354 cpc. e 125 disp. att. parte attrice contro
(nota , c.f. , nata a [...] il [...] e CP_1 CP_2 C.F._4 [...]
(noto ), c.f. , nato a [...] il [...], entrambi CP_3 CP_4 C.F._5 elettivamente domiciliati in Cagliari alla Piazza Giovanni XXIII n.27, presso lo studio dell'Avv. Oscar
Repetto, c.f. , che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce C.F._6 alla comparsa di costituzione e risposta
, c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_5 C.F._7 domiciliati in Nuoro alla via Monsignor Cogoni n. 2, presso lo studio dell'Avv. Gian Michele Canìo,
c.f. , che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto C.F._8
1 di comparsa di costituzione e risposta
, c.f. nata a [...] il18.11.1951, , c.f. CP_6 C.F._9 CP_7
nato a [...] il.9.2.1943, , c.f. C.F._10 Controparte_8 C.F._11 nata a [...] il 15.2.1945, , c.f. , nato a [...] il Controparte_9 C.F._12
22.3.1959, , c.f. , nato a [...] il Controparte_10 C.F._13
7.5.1943, , c.f. , nata a [...] il Controparte_11 C.F._14
31.3.1945, , c.f. , nata a [...] il Controparte_12 C.F._15
31.3.1945, , c.f. , nata a [...] il 16.5.1952, CP_13 C.F._16
, c.f. , nato a [...] il [...] rappresentati e Controparte_14 C.F._17 difesi dall'avv. Giovanni Cristian Melius in virtù di procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione e risposte e domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del proprio difensore (PEC: . Email_1
, c.f. nato a [...] il [...] e CP_15 C.F._18 CP_16
, c.f. , nata a [...], l'[...], entrambi elettivamente
[...] C.F._19 domiciliati in Nuoro, vico Jean Paul Sartre n.4, presso lo studio dell'Avv. Caterina Zoroddu, c.f.
, che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa C.F._20 di costituzione e risposta
parte convenuta
e contro
, nata a [...] il [...], ivi residente nella via Martin Luther Controparte_17
King n. 67, , nata a [...] il [...], ivi residente nella via Controparte_18
RO n. 1 , nata a [...] il [...] ivi residente Controparte_19 nella via Nazionale n. 2 altri convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice (modificate nella comparsa conclusionale e confermate nell'udienza del 23.1.2025):
In via principale: a) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del testamento olografo di cui all'espositiva che precede e per l'effetto dichiarare inefficaci le disposizioni ivi contenute, dichiarare indegna a succedere la sig. con ogni conseguenza di legge;
b) Conseguentemente Parte_3 dichiarare che l'asse ereditario del de cuius sia attribuito in virtù di successione Persona_1 legittima agli eredi legittimi, con esclusione di quelli eventualmente dichiarati indegni;
c) In ogni caso con vittoria di spese e compensi dei gradi del giudizio oltre gli accessori di legge.
2 Nell'interesse della parte convenuta e (rassegnate nella comparsa di CP_1 CP_3 costituzione e risposta e confermate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.1.2025):
In via preliminare - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire degli attori in relazione alla domanda dagli stessi proposta in via principale sub b) con conseguente declaratoria di inammissibilità della stessa;
- dichiarare inammissibile la domanda proposta, in via subordinata, sub d), con la comparsa in riassunzione, per i motivi di cui alla superiore espositiva;
Nel merito - rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, siccome infondate in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Nell'interesse della parte convenuta (rassegnate nella comparsa di costituzione CP_20
e risposta e confermate all'udienza del 23.1.2025):
-Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del testamento olografo di cui all'espositiva che precede e per l'effetto dichiarare inefficaci le disposizioni ivi contenute, con ogni conseguenza di legge;
-In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Nell'interesse della parte convenuta , , , CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, , ,
[...] Controparte_10 Controparte_11 Controparte_21
, (rassegnate nella comparsa di costituzione e Controparte_12 Controparte_14 risposta e confermate all'udienza del 23.1.2025):
-Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del testamento olografo testamento olografo del
17/11/2009 attribuito al de cuius e per l'effetto dichiarare inefficaci le disposizioni Persona_1 ivi contenute, con ogni conseguenza di legge. -Dichiarare che l'asse ereditario del de cuius
[...] sia attribuito in virtù di successione legittima. -In ogni caso con vittoria di spese e compensi Per_1 del presente giudizio.
Nell'interesse della parte convenuta e (rassegnate nella CP_15 Controparte_16 comparsa di costituzione e risposta e come confermate all'udienza del 23.1.2025):
1.accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del testamento olografo apparentemente riconducibile a datato 17.11.2009, pubblicato dal Notaio il Persona_1 Persona_2
13.01.2010, all.B Racc.772, e per l'effetto dichiarare inefficace le disposizioni ivi contenute;
2. dichiarare che l'asse ereditario del de cuius si attribuito per successione necessaria Persona_1 agli eredi legittimi;
3. condannare , e a restituire Parte_3 CP_3 Controparte_5 all'eredità gli immobili finora detenuti senza titolo;
4. con vittori di spese, diritti e onorari del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con comparsa in riassunzione ex artt. 354 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., e Parte_1
hanno provveduto alla riassunzione della causa davanti al Tribunale di Nuoro. Parte_2
3 Gli attori hanno rappresentato che la sentenza n. 298/2021 della Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Nuoro n. 548/2018 per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i parenti di quarto grado di
[...]
(deceduto a Nuoro il 26.11.2009), rimettendo la causa davanti al Tribunale di Nuoro a norma Per_1 dell'art. 354 c.p.c.
La sentenza del Tribunale di Nuoro n. 548/2018 è stata emessa all'esito del procedimento n. 242/2011, incardinato da (deceduto in data 18.3.2014), e Persona_3 Parte_1 [...] nei confronti di , e per ottenere la declaratoria di Pt_2 CP_22 Parte_3 Controparte_5 nullità o di annullamento del testamento olografo di (del 17/11/2009, pubblicato in Persona_1 data 13/01/2010 dal notaio dott.ssa , allegato B racc. n. 772), l'accertamento Persona_2 dell'indegnità a succedere di e la dichiarazione dell'apertura della successione di CP_1
secondo le norme della successione legittima. Persona_1
Nel predetto procedimento di primo grado, gli attori hanno sostenuto che il testamento olografo, con cui il aveva disposto unicamente in favore di , e Per_1 CP_1 Controparte_5 CP_22 fosse nullo perché non autografo, come confermato dalla perizia calligrafica di un proprio incaricato,
e che -in ogni caso- il testatore non avrebbe potuto validamente disporre per testamento, essendo affetto da una patologia tale da escludere la capacità di intendere e volere. Inoltre, sempre secondo gli attori, , la cui condotta integrerebbe l'ipotesi di cui all'art. 463, n. 4) c.c., avrebbe CP_1 esercitato una influenza tale sul de cuius tale da ingenerare nello stesso lo stato di soggezione e suggestione psicofisica che lo avrebbe determinato a sottoscrivere il testamento oggetto di causa, con conseguente annullabilità del testamento per dolo. CP_ CP_ La ed il si sono costituiti, in primo grado, chiedendo il rigetto delle domande attoree, mentre il ha aderito alla domanda degli attori. La causa era stata istruita documentalmente, mediante CP_5 prova per testi e, all'esito, veniva disposta ctu grafologica. Rifiutata la proposta conciliativa formulata al Tribunale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 548/2018, pubblicata il 22.10.2018, veniva dichiarato nullo il testamento impugnato, veniva dichiarata aperta la successione del e veniva Per_1
CP_ rigettata la domanda d'indegnità a succedere della . CP_ CP_ La e il hanno proposto appello contro la suddetta sentenza, eccependo, tra l'altro,
l'incompletezza del contraddittorio.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con la sentenza n. 298/2021, pubblicata il 07.09/2021, ha dichiarato nulla la sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i parenti in quarto grado di rimettendo la causa davanti al Persona_1
Tribunale di Nuoro ex art. 354 c.p.c.
Gli odierni attori hanno, quindi, riassunto tempestivamente la causa davanti al «primo giudice»,
4 insistendo nelle domande già svolte in primo grado e chiedendo, in via principale, l'accertamento della nullità o dell'annullabilità del testamento olografo del , la dichiarazione di indegnità a Per_1 succedere di e l'accertamento della devoluzione dell'asse ereditario del defunto Parte_3 Per_1
agli eredi legittimi, con esclusione di quelli dichiarati indegni. In via subordinata, gli attori
[...] hanno avanzato domanda di petizione d'eredità e domanda di risarcimento del danno ex artt. 88 e 96 CP_ CP_ c.p.c. deducendo il comportamento processualmente scorretto dei convenuti e
Gli attori, oltre ad allegare gli stessi fatti affermati con l'atto di citazione originario (interamente riportato nel atto di riassunzione) e a ripercorrere le vicende delle precedenti fasi del giudizio, hanno domandato il risarcimento del danno nei confronti dei soli e , allegando che i CP_22 Parte_3 convenuti avevano l'onere di eccepire in primo grado il difetto del litisconsorzio necessario e hanno, quindi, affermato la scorrettezza, valutabile ex artt. 88, 92 e 96 c.p.c., del comportamento processuale dei convenuti che solo in vista dell'appello hanno eccepito, contro la sentenza per loro sfavorevole, il difetto d'integrità del litisconsorzio necessario. Il danno patito è stato quantificato nella somma di €
20.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il g. 11.1.2022, si sono costituiti in giudizio
[...]
e , i quali hanno contestato la ricostruzione fattuale offerta dagli attori, hanno CP_1 CP_3 eccepito la carenza di legittimazione attiva degli stessi in quanto non qualificabili come legittimari rispetto alla successione di hanno eccepito il mancato assolvimento dell'onere della Persona_1 prova in relazione ai fatti allegati e hanno eccepito, altresì, l'infondatezza della domanda sub c)
(Condannare i convenuti a restituire all'eredità gli immobili e tutti i beni mobili attualmente detenuti senza titolo) e l'inammissibilità della domanda subordinata sub d), con la quale gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti e al risarcimento dei danni da comportamento Parte_3 CP_22 processuale scorretto, eccependo il carattere nuovo della domanda, il fatto che sulla questione fosse intervenuto il giudicato interno per mancanza di impugnazione del capo della sentenza d'appello sulle spese di lite ed eccependo, altresì, il difetto di prova in ordine alla mala fede di essi convenuti e il difetto di prova in ordine all'an e al quantum del danno-conseguenza.
I convenuti hanno chiesto, in via preliminare, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire degli attori in relazione alla domanda in via principale sub b) e di dichiarare inammissibile la domanda proposta, in via subordinata, sub d) e, nel merito, hanno chiesto il rigetto di tutte le domande attoree.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.3.2022, si è costituito in giudizio
[...]
, il quale, richiamando tutte le proprie difese, ha affermato la non autografia del testamento CP_5 olografo del e che e GA tennero condotte, nell'ultimo periodo di vita Per_1 CP_1 CP_3 del , tali da condizionarlo psicologicamente e da isolarlo dai parenti e dal Per_1 Controparte_23
5 . CP_5
Con riguardo alla ctu svolta nel primo grado di giudizio, il ha argomentato in ordine alla CP_5 correttezza dell'accertamento tecnico e ha insistito per la conferma della ctu e la declaratoria della nullità del testamento olografo del . Per_1
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il g. 11.3.2022, si sono costituiti in giudizio
[...]
, , , , , CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
, e , i quali hanno Controparte_11 Controparte_21 Controparte_12 Controparte_14 dichiarato di accettare lo stato della causa, nonché gli atti compiuti senza la loro partecipazione, di aderire alla ctu già espletata e hanno chiesto che la causa venisse decisa in conformità a quanto statuito dalla sentenza n. 548/2018 del Tribunale di Nuoro. I convenuti originariamente pretermessi hanno, quindi, chiesto, in adesione alle domande attoree, di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del testamento olografo del 17/11/2009 attribuito al de cuius e di dichiarare che Persona_1
l'asse ereditario del de cuius sia attribuito in virtù di successione legittima.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il g. 14.3.2022, si sono costituiti in giudizio
[...]
e contestando la ricostruzione dei fatti ed ogni deduzione e conclusione CP_15 Controparte_16 di e aderendo alla ctu già svolta in prime cure e affermando il carattere CP_1 CP_3 esaustivo dell'istruttoria svolta in primo grado. I convenuti, originariamente pretermessi, hanno, quindi, concluso chiedendo di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del testamento olografo apparentemente riconducibile a , di dichiarare che l'asse ereditario del de cuius Persona_1 debba essere attribuito secondo le norme della successione legittima e chiedendo, Persona_1 altresì, la condanna di e , a restituire all'eredità gli Parte_3 CP_3 Controparte_5 immobili finora detenuti senza titolo.
6. Con le note trattazione scritta per la prima udienza del 15.3.2022, gli attori hanno replicato alle CP_ CP_ eccezione processuali dei convenuti e hanno, altresì, argomentato in ordine alla correttezza della ctu svolta in prime cure e hanno precisato che la domanda risarcitoria ex artt. 88 e 96 c.p.c. può essere sempre proposta non costituendo una vera e propria domanda riconvenzionale.
All'esito della prima udienza, svoltasi in trattazione scritta, è stata dichiarata la contumacia di
E ed Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19 CP_24
è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 15.12.2022 le parti hanno confermato le rispettive difese e conclusioni, poi ribadite all'udienza del 23.1.2024, all'esito della quale la causa è stata tenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Le parti hanno, quindi, rassegnato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
La causa è stata, tuttavia, rimessa sul ruolo istruttorio per acquisire i fascicoli d'ufficio dei seguenti
6 procedimenti: Trib. Nuoro RG n. 242/2011 e Corte d'Appello di Cagliari Sez. dist. di Sassari RG n.
165/2019.
È stata fissata nuova udienza per la precisazione delle conclusioni e le parti hanno precisato le conclusioni come in atti, senza chiedere nuovi termini ex art. 190 c.p.c.
5. Nell'ambito di questo giudizio il contraddittorio risulta integro perché sono convenuti in giudizio sia i destinatari delle disposizioni testamentarie sia tutti coloro che sarebbero chiamati all'eredità di laddove il testamento fosse dichiarato nullo (Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 28043 Persona_1 del 05/10/2023, massimata: «in caso di impugnazione del testamento correlata alla falsità del medesimo, rivestono la qualità di litisconsorti necessari non solo tutti coloro che, una volta appurata la nullità dello stesso, potrebbero vantare diritti sulla successione in qualità di eredi legittimi, ma anche tutti i beneficiari delle disposizioni a titolo universale o particolare contenute nella scheda testamentaria, non essendo concepibile che, all'esito dello stesso processo, un testamento possa essere ritenuto valido (o invalido) nei confronti dell'erede istituito e invalido (o valido) nei confronti del legatario.)»
Partecipano al presente giudizio, infatti, i beneficiari delle disposizioni testamentarie , CP_1
e . CP_3 Controparte_5
Partecipano altresì al presente giudizio e in qualità di attori, Parte_2 Parte_1 cugini del de cuius e, quindi, parenti di quarto grado.
Sono stati, altresì, convenuti in giudizio gli altri parenti, in vita, entro il quarto grado di Per_1
: dal lato paterno,
[...] Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19
(sorelle del;
,
[...] Persona_3 Controparte_10 Controparte_12
,
[...] Controparte_11 Controparte_16 CP_13 Controparte_14
; dal lato materno, , (TE e SO di Controparte_9 CP_7 Controparte_8 [...]
; e (TE e SO di;
Pt_2 CP_15 CP_6 Parte_1 CP_24
(SO di ). Sul punto, si veda l'albero genealogico prodotto dai convenuti in grado CP_1
d'appello e i certificati di famiglia e di morte pure prodotti dai convenuti in grado d'appello.
Si sono costituiti in giudizio tutti i parenti di quarto grado convenuti tranne , Controparte_17
e che sono state dichiarate Controparte_18 Controparte_19 CP_24 contumaci in quanto regolarmente notificate e no costituite in giudizio.
6. Sempre sul piano piano processuale, occorre premettere che il presente giudizio costituisce continuazione del giudizio di primo grado e del grado d'appello.
Tale affermazione trova giustificazione nella stessa lettera dell'art. 354 c.p.c. La disposizione in esame
7 prevede che il giudice d'appello, il quale riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio con soggetti che non hanno partecipato al giudizio, «pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice». Dunque, è la stessa causa ad essere rimessa al primo giudice. Sulla scorta di questa norma processuale, peraltro coerente con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 987 del 2014) ha avuto modo di chiarire che è inammissibile la «domanda nuova [che] venga proposta in primo grado dopo che il giudice di appello, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., ne abbia disposto la rimessione al primo giudice, atteso che in tal caso l'atto di riassunzione, pur spiegando una funzione introduttiva, non è equiparabile all'atto di citazione, in quanto interviene in un procedimento già in precedenza instaurato (Cass. 6 febbraio 2007, n. 2562; nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, v. Cass.23 maggio 2013, n. 12719)».
Tenendo presente, quindi, che il presente giudizio costituisce continuazione del giudizio originario, nelle sue fasi di primo grado e d'appello, occorre, più in generale, ritenere che siano maturate per le parti originarie del giudizio le preclusioni assertive ed istruttorie, salvo quanto eventualmente necessario per difendersi dalle domande o dalle questioni ex novo eventualmente introdotte dai convenuti originariamente pretermessi.
7. I convenuti originari e hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva CP_1 CP_3 degli attori in quanto chiesto, con la domanda promossa in via principale sub b), «che l'asse ereditario sia attribuito in virtù di successione necessaria agli eredi legittimi». Siccome gli attori non possono essere qualificati come legittimari, essi non hanno la legittimazione attiva necessaria per chiedere che l'eredità del sia devoluta in base alle norme che regolano la c.d. successione necessaria. Per_1
L'eccezione è infondata.
Nel corso della causa, gli attori hanno chiarito (cfr. note di trattazione scritta per la prima udienza e comparsa conclusionale) che la domanda deve essere interpretata nel senso che l'eredità del Per_1 dev'essere attribuita secondo le norme della successione legittima.
Alla luce dei chiarimenti offerti dagli attori, non v'è dubbio che la domanda debba essere interpretata come domanda di accertamento della devoluzione dell'eredità del de cuius secondo le norme relative alla successione legittima.
Essendo gli attori cugini del de cuius e, quindi, parenti entro il quarto grado ed essendo altresì pacifico che non vi siano altri parenti in vita di grado più vicino, deve ritenersi che gli attori siano dotati di legittimazione attiva rispetto alla domanda sub b), in quanto conseguenza della domanda sub a) con la quale hanno chiesto l'accertamento della nullità o della annullabilità del testamento olografo del
. Per_1
8. La domanda volta all'accertamento dell'indegnità a succedere di dev'essere rigettata. CP_1
8 Gli attori hanno allegato la sussistenza «di raggiri ed artifizi da parte di due degli eredi testamentari, gli odierni convenuti, i quali, con la loro condotta, hanno generato una vera e propria situazione di captazione (captatio benevolentiae) nei confronti del de cuius inducendolo (qualora Persona_1 il testamento risultasse interamente olografo e quindi autentico) a scrivere e/o sottoscrivere il contenuto del testamento oggetto della presente impugnazione» e hanno altresì affermato che «i forti sospetti di captazione, in particolare da parte della sig.ra , trovano riscontro nel fatto che Parte_3 la stessa ha esercitato, nell'ultimo periodo, una forte pressione psicologica sul ed Persona_1 ha posto in essere comportamenti diretti ad isolarlo progressivamente dagli altri congiunti, impedendo finanche il loro ingresso nell'abitazione del ». Per_1
e hanno contestato la circostanza. CP_1 CP_15
Il convenuto non ha chiesto la dichiarazione d'indegnità a succedere di Controparte_5 CP_1
ma ha confermato i fatti allegati dagli attori.
[...]
I convenuti originariamente pretermessi nulla hanno dedotto sui comportamenti di e non CP_1
CP_ hanno aderito alla domanda di accertamento dell'indegnità a succedere della .
Gli attori non hanno reiterato le istanze istruttorie costituende avanzate in primo grado in ordine alla CP_ prova dei comportamenti della .
I capitoli per prova testimoniale e per interrogatorio formale indicati dagli originari attori e dal nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. sono, peraltro, irrilevanti ai fini CP_5
CP_ dell'accertamento delle condotte della poiché, laddove anche fossero provati, non sono idonei a CP_ fondare presunzioni gravi, precise e concordanti in ordine al fatto che la abbia indotto, con dolo, il a fare testamento. Per_1
Le testimonianze assunte in primo grado, in ogni caso, non comprovano «l'esistenza degli allegati raggiri o delle captazioni di benevolenza che sarebbero stati posti in essere dalla convenuta», come condivisibilmente ritenuto dal Collegio che si è espresso in prime cure.
Ad ogni modo, il fatto di aver indotto, con dolo, il a fare testamento è superato Per_1 dall'accertamento della non autografia del testamento olografo del (cfr. infra) sicché il Per_1 Per_1 non può essere stato indotto, mediante artifizi e raggiri, a redigere un testamento che, poi, egli non ha materialmente scritto.
Il materiale probatorio raccolto in primo grado, in conclusione, non è sufficiente a dimostrare che abbia, con dolo o violenza, indotto «a fare, revocare o mutare il CP_1 Persona_1 testamento».
9. e originari attori, hanno insistito sulla domanda di Parte_1 Parte_2 accertamento della nullità del testamento olografo di per difetto del requisito Persona_1 dell'autografia del testamento (cfr. par. 4 dell'originario atto di citazione, poi confluito nell'atto di
9 riassunzione).
Gli attori hanno richiamato la ctu grafologica svolta nel giudizio di prime cure, specificando che le scritture di comparazione possono essere reperite dal Ctu essendo relative a fatti secondari e argomentando in ordine al fatto che le critiche alla ctu non sono idonee a revocare in dubbio i risultati cui è giunta la Consulente di prime cure.
Pure ha argomentato in ordine alla correttezza della ctu grafologica svolta nel Controparte_5 giudizio di prime cure per accertare l'autografia del testamento olografo del . Per_1
I convenuti originariamente pretermessi, che si sono costituiti nel presente giudizio, hanno tutti fatto propria la ctu svolta in sede di prime cure e vi hanno aderito.
I convenuti e invece, hanno contestato i risultati cui è pervenuto il Ctu, CP_1 CP_3 richiamandosi alle osservazioni del proprio Ctp, senza, tuttavia, richiedere espressamente il rinnovo della ctu medesima nel presente giudizio.
9.1. Il testamento olografo per cui è causa è datato 17.11.2009.
È pacifico che il de cuius, in data 26.10.2009, era stato sottoposto ad un primo ricovero, con dimissioni in data 12.11.2009 e che, successivamente, in data 20.11.2009, era stato sottoposto ad un secondo ricovero, conclusosi in data 26/11/2009, con il decesso.
Dunque, il avrebbe redatto il testamento a nei giorni compresi fra i due ricoveri. Va Per_1 Per_4 altresì rilevato che, al momento del decesso, il aveva sessantuno anni ed era affetto da Per_1 numerose patologie, tra cui una patologia tumorale allo stadio terminale (cfr. documento di dimissione presente nella cartella clinica del primo ricovero).
Il testamento olografo, regolarmente pubblicato dal notaio , si trova in copia agli atti del Per_2 giudizio di prime cure e si compone di una pagina compilata per undici righe ed è stato pubblicato circa due mesi dopo il decesso del . Per_1
Il precedente Giudice istruttore ha chiesto al Ctu di rispondere al seguente quesito: «dica il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa e il testamento olografo attribuito a , Persona_1 acquisite se necessario le scritture di comparazione presso terzi che indicherà avvalendosi dei poteri di cui all'art. 194 c.p.c., effettuato ogni altro accertamento che riterrà opportuno, se la detta scheda testamentaria sia stata redatta di pugno da o meno;
con espressa indicazione di Persona_1 consultare il testamento in originale ed autorizzazione, ove ritenuto necessario dal C.T.U., a ricevere la consegna di detto testamento da parte del depositario cui si ordina la consegna dell'originale».
All'udienza del 23.2.2016, in occasione del conferimento dell'incarico peritale, le parti hanno espressamente concordato di considerare come scritture di comparazione anche la firma depositata in
Banca e le firme apposte dal sugli assegni del 30.10.2009 e del 23.11.2009. Si noti che in Per_1 quell'occasione le parti non fecero menzione delle firme apposte dal sui moduli del consenso Per_1
10 informato.
Di conseguenza, il precedente Giudice istruttore integrò il quesito peritale ammettendo le seguenti scritture di comparazione: «il Giudice dispone che il CTU utilizzi quali documenti di comparazione i documenti di cui ai nn. 1 [patente di guida in originale del de cuius risalente al 1992], 3 [Permesso provvisorio di circolazione del 2005] e 4 [Certificato medico per rinnovo della patente del 2005] del presente verbale oltre alle sottoscrizioni apposte sugli assegni di cui ai nn. 8 e 9 del presente verbale che avrà cura di recuperare in originale in uno con la sottoscrizione depositata in Banca.»
La relazione peritale è stata sottoposta a critica sotto diversi profili dalla Ctp dei convenuti, Avv. Paola
Meloni. CP_ CP_ Le critiche rilevanti che si leggono nella ctp dei convenuti e reiterate dalla loro difesa sia in primo grado sia in grado d'appello sia nell'ambito di questo giudizio sono le seguenti:
- la Ctu si contraddice laddove afferma che “non è competenza del grafologo l'analisi degli Per_5 aspetti clinici e sanitari” e, poi, formula le seguenti valutazioni: “firme alterate dalla malattia”,
“quadro clinico complesso”, “contesto grafomotorio compromesso o degenerato”;
- la ctu utilizza il metodo calligrafico che risulta, oggi, meno riconosciuto del metodo grafologico peritale giudiziario. Inoltre, il Ctp afferma di aver utilizzato strumentazione e riproduzioni di qualità superiore rispetto a quelli utilizzati dal Ctu.
- la ctu è inattendibile e incompleta perché non prende in considerazione le sottoscrizioni apposte sui moduli di consenso informato a fini di comparazione;
- la ctu è inattendibile laddove considera “tonica” la firma sull'assegno del 23.11.2009, apposta dal quando ormai era allettato e sotto drenaggio;
Per_1
- la ctu è incompleta perché non analizza le corrispondenze tra le comparative utilizzate e il cosiddetto olografo.
In primo luogo, occorre osservare che la Ctu ha correttamente utilizzato, ai fini della Per_5 comparazione, le scritture di comparazione ammesse dal Giudice all'udienza del 23.2.2016: in tale occasione, peraltro, le parti hanno espressamente concordato l'utilizzo delle firme sugli assegni quali scritture di comparazione.
Sul tema delle scritture di comparazione, sono necessarie due precisazioni.
Da una parte, il fatto che il Giudice di prime cure abbia ammesso come scritture di comparazione documenti prodotti dalle parti oltre lo scadere delle preclusioni istruttorie non determina alcun vizio della relazione peritale (Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 21903 del 21/07/2023, massimata: «il consulente tecnico d'ufficio può acquisire, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, "ivi" compresi quelli dalle stesse non prodotti,
a condizione che non concernano i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle
11 eccezioni (a meno che, in tale ultimo caso, non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio). (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva escluso potesse integrare causa di nullità di una c.t.u. volta ad accertare la natura apocrifa di un testamento olografo la circostanza che il consulente avesse utilizzato, quali scritture di comparazione, anche documenti non prodotti dalle parti)»).
Dall'altra, la circostanza che la Ctu non abbia utilizzato le firme del che compaiono Per_5 Per_1 sui moduli del consenso informato non indebolisce affatto la relazione peritale.
Le firme che compaiono sui moduli del consenso informato presenti nella cartella clinica e risalenti al g.
3.11.2009 e al g. 11.11.2009 non costituiscono, infatti, scritture di comparazione ammesse dal CP_ CP_ Giudice istruttore (né erano state diligentemente indicate dai convenuti e prima di dare avvio alle operazioni peritali).
Bisogna notare, inoltre, che entrambi i moduli per il consenso informato non recano la firma del medico che ha recepito la dichiarazione del sicché i suddetti moduli non sono, in concreto, Per_1 degli atti pubblici perché manca l'identificazione e la sottoscrizione del pubblico ufficiale che attesta ciò che è avvenuto in sua presenza (cfr. allegati alla seconda memoria del fascicolo di primo grado CP_ CP_ dei convenuti e ). Di conseguenza, non coglie nel segno la critica della Ctp Meloni secondo cui le firme apposte sui moduli del consenso informato, in quanto firme accertate per atto pubblico, sarebbero più attendibili delle firme che compaiono sugli assegni.
In definitiva, non è la ctu ad essere inficiata dal fatto che non tiene conto delle firme sui moduli per il consenso informato ma è la ctp dei convenuti a perdere di attendibilità laddove fonda le proprie valutazioni anche su delle firme, su fotocopia, che non sono state ammesse come scritture di comparazione e che non possono essere considerate in senso tecnico degli atti pubblici.
Non coglie nemmeno nel segno la critica in ordine al metodo calligrafico utilizzato dal Ctu poiché la dott.ssa ha spiegato di aver utilizzato il metodo analitico comparativo su base grafologica (pp. Per_5
8-9 e pp. 72-73 della relazione peritale).
Venendo alle critiche relative al mancato esame delle cartelle sanitarie del , si evidenza che Per_1
CP_ dall'esame delle cartelle medesime (cfr. produzioni in primo grado degli attori e dei convenuti e CP_
non si evincono fatti che possano manifestamente incidere sulle capacità grafiche del Per_1 tali da imporre al perito, da profano, di confrontarsi con il dato medico (si pensi, ad esempio, alla perdita dell'uso di una mano oppure alla presenza di una situazione medica tale da render chiara l'impossibilità di scrivere alcunché). Sul punto si segnala, peraltro, che nemmeno la Ctp Meloni deduce dalla situazione sanitaria del fatti di particolare rilievo ai fini dell'accertamento Per_1 grafologico se non il fatto che il 23.11.2009, data della sottoscrizione di uno dei due assegni che costituiscono scrittura di comparazione, il paziente si presentava “modicamente agitato e soporoso”,
12 presumendo da ciò che la firma sull'assegno non poteva essere più tonica della scrittura che compare sulla scheda testamentaria, datata 17.11.2009.
Venendo alle questioni più squisitamente grafologiche, si rileva, in primo luogo, che la Ctu ha Per_5 esaminato gli originali e delle scritture comparative e del testamento olografo (Cass. civ., Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 3603 del 08/02/2024, massimata: «il giudizio di verificazione di un testamento olografo deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull'originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione;
tuttavia, una volta verificati sul documento originale i dati che l'ausiliario reputi essenziali per l'accertamento dell'autenticità della grafia, il prosieguo delle operazioni può svolgersi su eventuali copie o scansioni»), escludendo la presenza di manomissioni della scheda testamentaria
(p. 7 della relazione peritale), ha considerato le scritture comparative ammesse dal precedente Giudice istruttore, le quali abbracciano un ampio lasso di tempo, e ha condotto un'analisi comparativa approfondita, rigorosa, priva di contraddizioni logiche e supportata da un ampio apparato iconografico.
In secondo luogo, si rileva la Ctp Meloni ha condotto la propria critica alla bozza di relazione peritale senza confrontarsi con gli elementi differenziali evidenziati dalla Ctu (pp. 61-67) ma, mutando Per_5
l'oggetto della discussione impostato dalla Ctu ha individuato alcuni elementi di somiglianza Per_5 fra le scritture comparative (in cui erroneamente ha considerato le firme apposte sui moduli del consenso informato, esaminati, peraltro, in fotocopia) e la scheda testamentaria, senza una critica sufficiente agli elementi di differenza valorizzati, invece, dalla Ctu (cfr. anche pp. 75-81 della Per_5 relazione peritale).
È evidente, inoltre, che gli elementi differenziali considerati dalla Ctu sono elementi di Per_5 rilevanza grafologica quali il ritmo e la velocità, la continuità, la tenuta della scrittura sul rigo di base, la formazione de nesso “eppe” del nome, la formazione della lettera -G maiuscola del nome e la formazione degli ovali.
In terzo luogo, la Ctu ha risposto alla critica della Ctp Meloni secondo cui «le diversità che Per_5 sono oggettivamente riscontrabili sono in realtà spiegabili facendo riferimento a situazioni contingenti – quali la postura ed il piano d'appoggio – che il C.T.U. non ha minimamente preso in considerazione nella sua analisi non avendo letto le cartelle cliniche agli atti», osservando che nel testamento non vi sono quegli elementi grafici che caratterizzano le firme comparative e che vi sarebbero dovuti essere, a maggior ragione, se il avesse scritto il testamento su un supporto Per_1 comodo, come ipotizza la Ctp Meloni.
In quarto luogo, la Ctp Meloni ha evidenziato la contraddittorietà della valutazione del Ctu secondo cui vi sarebbe un gesto più tonico, rispetto al testamento, nella firma del secondo assegno, in data
13 23.11.2009, quando ormai il era alle cure palliative. Il Ctu ha risposto evidenziando che, con Per_1 riguardo alla firma sull'assegno del 23.11.2009, era stata messa in evidenza la sofferenza del gesto grafico (pp. 44-46 della relazione peritale), ritenuto, comunque, più spontaneo rispetto al gesto grafico della firma presente nel testamento olografo.
In conclusione, a parere di questo Tribunale risulta maggiormente convincente la relazione peritale poiché le differenze fra firme di comparazione e la scheda testamentaria (con particolare riguardo alla firma in calce alla scheda testamentaria) risultano qualitativamente meglio apprezzabili, anche dal profano, rispetto agli elementi grafici ricorrenti rilevati dal Ctp Meloni. D'altra parte, la critica del
Ctp Meloni è falsata dall'aver utilizzato, in fotocopia, quali scritture di comparazione, scritture non ammesse dal Giudice istruttore e che non costituiscono, comunque, atti pubblici.
Si osserva, infine, che la nullità del testamento olografo è data anche dalla sola mancanza dell'autografia della sottoscrizione (Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 18616 del 27/07/2017, massimata: «in tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 c.c. distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento, onde l'accertata apocrifia della sottoscrizione esclude in radice la riconducibilità dell'atto di ultima volontà al testatore») e, sul punto, le differenze illustrate dalla Ctu comparando la firma sul testamento con le firme sui due assegni del 2009, Per_5 risultano macroscopiche.
In definitiva, si ritiene valida e condivisibile la conclusione del Ctu secondo cui: «la scheda testamentaria e la relativa firma, per quanto motivato al paragrafo precedente, non risulta essere stata redatta di pugno dal sig. in ogni sua parte». Persona_1
9.2. Quanto alla prova testimoniale, già si è detto che essa non avrebbe dovuto essere ammessa in quanto i capitoli di prova sono irrilevanti perché inidonei a provare, da una parte, gli artifizi e i raggiri CP_ della e, dall'altra, che il abbia redatto di proprio pugno la scheda testamentaria. Per_1
Vagliando, tuttavia, secondo il principio di acquisizione, le testimonianze acquisite al processo di primo grado, si possono ritener provati i seguenti fatti.
È provato che avesse accudito il nell'ultimo periodo di vita, è provato che il CP_1 Per_1
avesse un rapporto di amicizia con ed è altresì provato che egli avesse, in Per_1 CP_3 precedenza, espresso la propria volontà di lasciare tutti i propri beni al figlioccio . Controparte_5
Si tratta, tuttavia, di risultanze probatorie troppo generiche per poter superare le risultanze della ctu.
Del pari, non si ritiene che le dichiarazioni dei testimoni indicate dai convenuti e CP_1 CP_3
14 CP_ a pp.
6-7 della comparsa conclusionale siano idonee a mettere in discussione le conclusioni cui
è giunta la Ctu perché il fatto che il potesse aver ragioni, secondo il comune sentire, Per_5 Per_1 per beneficiare nel testamento , e è una circostanza che CP_1 CP_3 Controparte_5 non basta a revocare in dubbio l'accertamento in ordine alla non autografia del testamento olografo. CP_ D'altra parte, i convenuti e sulle risposte date dai testi sul capitolo 7 di parte CP_25 attrice:
Il teste , padre di , ha confermato il fatto, riferendo che il Testimone_1 Controparte_5
, marito di , commentò che il de cuius voleva lasciare tutto al figlioccio, Per_2 Parte_4
, ma che non ne aveva avuto il tempo (verb. ud. 28.6.2012). Il teste Controparte_5 Testimone_1 appare credibile poiché ha dichiarato anche fatti che non sono del tutto favorevoli alla linea difensiva CP_ del figlio, parte in causa (tra cui la conferma che la accudisse il nell'ultimo periodo di Per_1 vita). La circostanza è, peraltro, confermata anche dalla teste madre di Testimone_2 CP_5
, che era presente nell'occasione (verb. ud. 28.6.2012).
[...]
Si tratta, anche in questo caso, di un fatto che non autorizza agevoli presunzioni ma che dimostra l'interessamento di , subito dopo il decesso del , in ordine alla presenza di CP_1 Per_1 eventuali lasciti testamentari da parte del de cuius.
9.3. In definitiva, il testamento olografo apparentemente redatto da , datato Persona_1
17.11.2009 e pubblicato dal Notaio il 13.1.2010, all. B. racc. 772 non è stato Persona_2 scritto integralmente di pugno dal testatore e, quindi, manca del requisito dell'autografia previsto, per il testamento olografo e la sua sottoscrizione, dagli artt. 602 e 606 c.c. Di conseguenza, dev'essere accertata e dichiarata la nullità del predetto testamento olografo.
10. Dichiarata la nullità del testamento apparentemente redatto da , datato Persona_1
17.11.2009 e pubblicato dal Notaio il 13.1.2010, all. B. racc. 772, è necessario Persona_2 dichiarare che l'eredità del de cuius dev'essere devoluta secondo le norme della successione legittima,
a far data dal 26.11.2009.
L'accertamento della nullità del testamento produce, infatti, effetti sin dalla data di apertura della successione di , avvenuta in Nuoro in data 26.11.2009. Persona_1
11. In sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica, gli attori hanno rinunciato alle
15 domande, già promosse in via meramente subordinata, e cioè la domanda di petizione d'eredità sub c)
e la domanda di risarcimento del danno sub d) ex artt. 88 e 96 c.p.c.
Il carattere inequivoco della rinuncia si evince dal carattere subordinato delle domande sub c) e d), dal fatto che nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica non si argomenti per l'accoglimento di tali domande, che non vengono nemmeno riprodotte in calce gli atti conclusionali.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.1.2025, successiva alla rimessione della causa in istruttoria, del resto, gli attori hanno confermato i propri precedenti atti, compresi quelli conclusionali, che sono stati, quindi, confermati, tanto che le parti non hanno chiesto nuovi termini ex art. 190 c.p.c.
La rinuncia delle domande proposte in via subordinata non determina soccombenza virtuale perché sono state accolte le domande promosse in via principale.
12. È tardiva la domanda riconvenzionale di petizione d'eredità promossa sub. 3) da e CP_15
poiché i convenuti si sono costituiti il giorno prima (14.3.2022) della prima Controparte_16 udienza e sono, quindi, decaduti dal diritto di promuovere domande riconvenzionali.
Tale domanda era adesiva rispetto alla domanda di petizione d'eredità avanzata dagli attori ma questi hanno rinunciato a tale domanda, peraltro proposta in via subordinata, sicché la domanda riconvenzionale risulta, in ogni caso, tardiva e, quindi, inammissibile per violazione dell'art. 167 c.p.c.
13. Le spese di lite debbono essere disciplinante tenendo separati i diversi rapporti processuali e valutando la soccombenza in seno a ciascuno di essi.
Nel rapporto processuale fra gli attori e i convenuti e le spese debbono CP_1 CP_3 essere compensate per 1/3, in quanto v'è soccombenza degli attori sulla domanda di accertamento dell'indegnità a succedere di , e i restanti 2/3 debbono essere posti a carico dei convenuti CP_1
CP_ CP_
e
Pertanto, ritenuto indeterminabile il valore della lite, applicate le tabelle relative ai giudizi innanzi al
Tribunale, ritenuto che si siano svolte tutte le fasi del giudizio, ritenuto di dover applicare i medi tariffari ridotti del 50% in ragione dei criteri di cui all'art. 4 del DM 55/2014, per tutte le fasi del giudizio, in quanto le attività defensionali svolte sono, per la maggior parte, rielaborazioni dei precedenti scritti difensivi, si liquida, in favore di e , la somma Parte_1 Parte_2 di € 2.539, 33 oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, per onorari d'avvocato e, sempre al netto della compensazione, € 363,3 per esborsi documentati.
Nel rapporto processuale fra , che ha aderito alle domande attoree senza aderire Controparte_5 alla domanda di accertamento dell'indegnità a succedere, e i convenuti e CP_1 CP_3
CP_ CP_ v'è totale soccombenza dei convenuti e e debbono essere liquidati in favore del , in CP_5 applicazione dei criteri di liquidazione sopra indicati, € 3.809,00, oltre 15% per spese generali, Cpa e
Iva, se dovuta, per onorari d'avvocato.
16 Nel rapporto processuale fra , , , , CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
, , Controparte_10 Controparte_11 Controparte_21 Controparte_12
, che hanno aderito alle domande attoree senza aderire alla domanda di
[...] Controparte_14 accertamento dell'indegnità a succedere, e i convenuti e v'è totale CP_1 CP_3 soccombenza di questi ultimi e debbono essere liquidati, in favore dei convenuti che hanno aderito alle domande attoree senza aderire alla domanda di accertamento dell'indegnità a succedere, tenuto conto del carattere non complesso dell'attività processuale svolta, € 3.809,00, oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, per onorari d'avvocato.
Nel rapporto fra e e i convenuti e v'è CP_15 Controparte_16 CP_1 CP_3 soccombenza dei primi rispetto alla domanda riconvenzionale di petizione d'eredità mentre
[...]
e risultano vincitori in relazione all'adesione alle domande attoree, le CP_15 Controparte_16 spese di lite debbono essere quindi compensate per 1/3 e va liquidata, in favore di e CP_15
in applicazione dei criteri sopra indicati, la somma di € 2.539, 33 oltre 15% per Controparte_16 spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, per onorari d'avvocato.
In nessuno dei rapporti processuali si è ritenuto di disporre l'aumento del compenso per l'assistenza di una pluralità di parti ex art. 4, co. 2, DM 55/2014 perché l'attività defensionale è stata identica per ciascuno dei soggetti assistiti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta la domanda di accertamento dell'indegnità a succedere di;
CP_1
2. accerta e dichiara la nullità del testamento olografo apparentemente redatto da Per_1
, datato 17.11.2009 e pubblicato dal Notaio il 13.1.2010, all. B.
[...] Persona_2 racc. 772;
3. dichiara aperta la successione legittima del de cuius , deceduto in Nuoro il Persona_1
26.11.2009;
4. dichiara inammissibile la domanda di petizione d'eredità promossa da e CP_15
Controparte_16
5. condanna e a pagare a e la CP_1 CP_3 Parte_1 Parte_2 somma di € 2.539,33, oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, per onorari d'avvocato e, sempre al netto della compensazione, € 363,3 per esborsi documentati.
6. condanna e a pagare ad la somma di € 3.809,00, CP_1 CP_3 Controparte_5 oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, per onorari d'avvocato.
7. condanna e a pagare a , CP_1 CP_3 CP_6 CP_7 [...]
, , , , CP_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
17 la somma di € 3.809,00, Controparte_21 Controparte_12 Controparte_14 oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, per onorari d'avvocato.
8. condanna e a pagare a e la CP_1 CP_3 CP_15 Controparte_16 somma di € 2.539,33, oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, per onorari d'avvocato.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Cosimo Gabbani dott.ssa Tiziana Longu
18
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1169 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima promossa da
, c.f. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
, c.f. nata il [...] a [...], entrambi elettivamente domiciliati Pt_2 C.F._2 in Cagliari alla Via Cavaro n. 23, presso lo studio dell'Avv. Antonio Gaia, c.f. , C.F._3 che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti a margine della comparsa in riassunzione ex art. 354 cpc. e 125 disp. att. parte attrice contro
(nota , c.f. , nata a [...] il [...] e CP_1 CP_2 C.F._4 [...]
(noto ), c.f. , nato a [...] il [...], entrambi CP_3 CP_4 C.F._5 elettivamente domiciliati in Cagliari alla Piazza Giovanni XXIII n.27, presso lo studio dell'Avv. Oscar
Repetto, c.f. , che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce C.F._6 alla comparsa di costituzione e risposta
, c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_5 C.F._7 domiciliati in Nuoro alla via Monsignor Cogoni n. 2, presso lo studio dell'Avv. Gian Michele Canìo,
c.f. , che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto C.F._8
1 di comparsa di costituzione e risposta
, c.f. nata a [...] il18.11.1951, , c.f. CP_6 C.F._9 CP_7
nato a [...] il.9.2.1943, , c.f. C.F._10 Controparte_8 C.F._11 nata a [...] il 15.2.1945, , c.f. , nato a [...] il Controparte_9 C.F._12
22.3.1959, , c.f. , nato a [...] il Controparte_10 C.F._13
7.5.1943, , c.f. , nata a [...] il Controparte_11 C.F._14
31.3.1945, , c.f. , nata a [...] il Controparte_12 C.F._15
31.3.1945, , c.f. , nata a [...] il 16.5.1952, CP_13 C.F._16
, c.f. , nato a [...] il [...] rappresentati e Controparte_14 C.F._17 difesi dall'avv. Giovanni Cristian Melius in virtù di procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione e risposte e domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del proprio difensore (PEC: . Email_1
, c.f. nato a [...] il [...] e CP_15 C.F._18 CP_16
, c.f. , nata a [...], l'[...], entrambi elettivamente
[...] C.F._19 domiciliati in Nuoro, vico Jean Paul Sartre n.4, presso lo studio dell'Avv. Caterina Zoroddu, c.f.
, che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa C.F._20 di costituzione e risposta
parte convenuta
e contro
, nata a [...] il [...], ivi residente nella via Martin Luther Controparte_17
King n. 67, , nata a [...] il [...], ivi residente nella via Controparte_18
RO n. 1 , nata a [...] il [...] ivi residente Controparte_19 nella via Nazionale n. 2 altri convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice (modificate nella comparsa conclusionale e confermate nell'udienza del 23.1.2025):
In via principale: a) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del testamento olografo di cui all'espositiva che precede e per l'effetto dichiarare inefficaci le disposizioni ivi contenute, dichiarare indegna a succedere la sig. con ogni conseguenza di legge;
b) Conseguentemente Parte_3 dichiarare che l'asse ereditario del de cuius sia attribuito in virtù di successione Persona_1 legittima agli eredi legittimi, con esclusione di quelli eventualmente dichiarati indegni;
c) In ogni caso con vittoria di spese e compensi dei gradi del giudizio oltre gli accessori di legge.
2 Nell'interesse della parte convenuta e (rassegnate nella comparsa di CP_1 CP_3 costituzione e risposta e confermate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.1.2025):
In via preliminare - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire degli attori in relazione alla domanda dagli stessi proposta in via principale sub b) con conseguente declaratoria di inammissibilità della stessa;
- dichiarare inammissibile la domanda proposta, in via subordinata, sub d), con la comparsa in riassunzione, per i motivi di cui alla superiore espositiva;
Nel merito - rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, siccome infondate in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Nell'interesse della parte convenuta (rassegnate nella comparsa di costituzione CP_20
e risposta e confermate all'udienza del 23.1.2025):
-Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del testamento olografo di cui all'espositiva che precede e per l'effetto dichiarare inefficaci le disposizioni ivi contenute, con ogni conseguenza di legge;
-In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Nell'interesse della parte convenuta , , , CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, , ,
[...] Controparte_10 Controparte_11 Controparte_21
, (rassegnate nella comparsa di costituzione e Controparte_12 Controparte_14 risposta e confermate all'udienza del 23.1.2025):
-Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del testamento olografo testamento olografo del
17/11/2009 attribuito al de cuius e per l'effetto dichiarare inefficaci le disposizioni Persona_1 ivi contenute, con ogni conseguenza di legge. -Dichiarare che l'asse ereditario del de cuius
[...] sia attribuito in virtù di successione legittima. -In ogni caso con vittoria di spese e compensi Per_1 del presente giudizio.
Nell'interesse della parte convenuta e (rassegnate nella CP_15 Controparte_16 comparsa di costituzione e risposta e come confermate all'udienza del 23.1.2025):
1.accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del testamento olografo apparentemente riconducibile a datato 17.11.2009, pubblicato dal Notaio il Persona_1 Persona_2
13.01.2010, all.B Racc.772, e per l'effetto dichiarare inefficace le disposizioni ivi contenute;
2. dichiarare che l'asse ereditario del de cuius si attribuito per successione necessaria Persona_1 agli eredi legittimi;
3. condannare , e a restituire Parte_3 CP_3 Controparte_5 all'eredità gli immobili finora detenuti senza titolo;
4. con vittori di spese, diritti e onorari del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con comparsa in riassunzione ex artt. 354 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., e Parte_1
hanno provveduto alla riassunzione della causa davanti al Tribunale di Nuoro. Parte_2
3 Gli attori hanno rappresentato che la sentenza n. 298/2021 della Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Nuoro n. 548/2018 per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i parenti di quarto grado di
[...]
(deceduto a Nuoro il 26.11.2009), rimettendo la causa davanti al Tribunale di Nuoro a norma Per_1 dell'art. 354 c.p.c.
La sentenza del Tribunale di Nuoro n. 548/2018 è stata emessa all'esito del procedimento n. 242/2011, incardinato da (deceduto in data 18.3.2014), e Persona_3 Parte_1 [...] nei confronti di , e per ottenere la declaratoria di Pt_2 CP_22 Parte_3 Controparte_5 nullità o di annullamento del testamento olografo di (del 17/11/2009, pubblicato in Persona_1 data 13/01/2010 dal notaio dott.ssa , allegato B racc. n. 772), l'accertamento Persona_2 dell'indegnità a succedere di e la dichiarazione dell'apertura della successione di CP_1
secondo le norme della successione legittima. Persona_1
Nel predetto procedimento di primo grado, gli attori hanno sostenuto che il testamento olografo, con cui il aveva disposto unicamente in favore di , e Per_1 CP_1 Controparte_5 CP_22 fosse nullo perché non autografo, come confermato dalla perizia calligrafica di un proprio incaricato,
e che -in ogni caso- il testatore non avrebbe potuto validamente disporre per testamento, essendo affetto da una patologia tale da escludere la capacità di intendere e volere. Inoltre, sempre secondo gli attori, , la cui condotta integrerebbe l'ipotesi di cui all'art. 463, n. 4) c.c., avrebbe CP_1 esercitato una influenza tale sul de cuius tale da ingenerare nello stesso lo stato di soggezione e suggestione psicofisica che lo avrebbe determinato a sottoscrivere il testamento oggetto di causa, con conseguente annullabilità del testamento per dolo. CP_ CP_ La ed il si sono costituiti, in primo grado, chiedendo il rigetto delle domande attoree, mentre il ha aderito alla domanda degli attori. La causa era stata istruita documentalmente, mediante CP_5 prova per testi e, all'esito, veniva disposta ctu grafologica. Rifiutata la proposta conciliativa formulata al Tribunale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 548/2018, pubblicata il 22.10.2018, veniva dichiarato nullo il testamento impugnato, veniva dichiarata aperta la successione del e veniva Per_1
CP_ rigettata la domanda d'indegnità a succedere della . CP_ CP_ La e il hanno proposto appello contro la suddetta sentenza, eccependo, tra l'altro,
l'incompletezza del contraddittorio.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con la sentenza n. 298/2021, pubblicata il 07.09/2021, ha dichiarato nulla la sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i parenti in quarto grado di rimettendo la causa davanti al Persona_1
Tribunale di Nuoro ex art. 354 c.p.c.
Gli odierni attori hanno, quindi, riassunto tempestivamente la causa davanti al «primo giudice»,
4 insistendo nelle domande già svolte in primo grado e chiedendo, in via principale, l'accertamento della nullità o dell'annullabilità del testamento olografo del , la dichiarazione di indegnità a Per_1 succedere di e l'accertamento della devoluzione dell'asse ereditario del defunto Parte_3 Per_1
agli eredi legittimi, con esclusione di quelli dichiarati indegni. In via subordinata, gli attori
[...] hanno avanzato domanda di petizione d'eredità e domanda di risarcimento del danno ex artt. 88 e 96 CP_ CP_ c.p.c. deducendo il comportamento processualmente scorretto dei convenuti e
Gli attori, oltre ad allegare gli stessi fatti affermati con l'atto di citazione originario (interamente riportato nel atto di riassunzione) e a ripercorrere le vicende delle precedenti fasi del giudizio, hanno domandato il risarcimento del danno nei confronti dei soli e , allegando che i CP_22 Parte_3 convenuti avevano l'onere di eccepire in primo grado il difetto del litisconsorzio necessario e hanno, quindi, affermato la scorrettezza, valutabile ex artt. 88, 92 e 96 c.p.c., del comportamento processuale dei convenuti che solo in vista dell'appello hanno eccepito, contro la sentenza per loro sfavorevole, il difetto d'integrità del litisconsorzio necessario. Il danno patito è stato quantificato nella somma di €
20.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il g. 11.1.2022, si sono costituiti in giudizio
[...]
e , i quali hanno contestato la ricostruzione fattuale offerta dagli attori, hanno CP_1 CP_3 eccepito la carenza di legittimazione attiva degli stessi in quanto non qualificabili come legittimari rispetto alla successione di hanno eccepito il mancato assolvimento dell'onere della Persona_1 prova in relazione ai fatti allegati e hanno eccepito, altresì, l'infondatezza della domanda sub c)
(Condannare i convenuti a restituire all'eredità gli immobili e tutti i beni mobili attualmente detenuti senza titolo) e l'inammissibilità della domanda subordinata sub d), con la quale gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti e al risarcimento dei danni da comportamento Parte_3 CP_22 processuale scorretto, eccependo il carattere nuovo della domanda, il fatto che sulla questione fosse intervenuto il giudicato interno per mancanza di impugnazione del capo della sentenza d'appello sulle spese di lite ed eccependo, altresì, il difetto di prova in ordine alla mala fede di essi convenuti e il difetto di prova in ordine all'an e al quantum del danno-conseguenza.
I convenuti hanno chiesto, in via preliminare, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire degli attori in relazione alla domanda in via principale sub b) e di dichiarare inammissibile la domanda proposta, in via subordinata, sub d) e, nel merito, hanno chiesto il rigetto di tutte le domande attoree.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.3.2022, si è costituito in giudizio
[...]
, il quale, richiamando tutte le proprie difese, ha affermato la non autografia del testamento CP_5 olografo del e che e GA tennero condotte, nell'ultimo periodo di vita Per_1 CP_1 CP_3 del , tali da condizionarlo psicologicamente e da isolarlo dai parenti e dal Per_1 Controparte_23
5 . CP_5
Con riguardo alla ctu svolta nel primo grado di giudizio, il ha argomentato in ordine alla CP_5 correttezza dell'accertamento tecnico e ha insistito per la conferma della ctu e la declaratoria della nullità del testamento olografo del . Per_1
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il g. 11.3.2022, si sono costituiti in giudizio
[...]
, , , , , CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
, e , i quali hanno Controparte_11 Controparte_21 Controparte_12 Controparte_14 dichiarato di accettare lo stato della causa, nonché gli atti compiuti senza la loro partecipazione, di aderire alla ctu già espletata e hanno chiesto che la causa venisse decisa in conformità a quanto statuito dalla sentenza n. 548/2018 del Tribunale di Nuoro. I convenuti originariamente pretermessi hanno, quindi, chiesto, in adesione alle domande attoree, di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del testamento olografo del 17/11/2009 attribuito al de cuius e di dichiarare che Persona_1
l'asse ereditario del de cuius sia attribuito in virtù di successione legittima.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il g. 14.3.2022, si sono costituiti in giudizio
[...]
e contestando la ricostruzione dei fatti ed ogni deduzione e conclusione CP_15 Controparte_16 di e aderendo alla ctu già svolta in prime cure e affermando il carattere CP_1 CP_3 esaustivo dell'istruttoria svolta in primo grado. I convenuti, originariamente pretermessi, hanno, quindi, concluso chiedendo di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del testamento olografo apparentemente riconducibile a , di dichiarare che l'asse ereditario del de cuius Persona_1 debba essere attribuito secondo le norme della successione legittima e chiedendo, Persona_1 altresì, la condanna di e , a restituire all'eredità gli Parte_3 CP_3 Controparte_5 immobili finora detenuti senza titolo.
6. Con le note trattazione scritta per la prima udienza del 15.3.2022, gli attori hanno replicato alle CP_ CP_ eccezione processuali dei convenuti e hanno, altresì, argomentato in ordine alla correttezza della ctu svolta in prime cure e hanno precisato che la domanda risarcitoria ex artt. 88 e 96 c.p.c. può essere sempre proposta non costituendo una vera e propria domanda riconvenzionale.
All'esito della prima udienza, svoltasi in trattazione scritta, è stata dichiarata la contumacia di
E ed Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19 CP_24
è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 15.12.2022 le parti hanno confermato le rispettive difese e conclusioni, poi ribadite all'udienza del 23.1.2024, all'esito della quale la causa è stata tenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Le parti hanno, quindi, rassegnato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
La causa è stata, tuttavia, rimessa sul ruolo istruttorio per acquisire i fascicoli d'ufficio dei seguenti
6 procedimenti: Trib. Nuoro RG n. 242/2011 e Corte d'Appello di Cagliari Sez. dist. di Sassari RG n.
165/2019.
È stata fissata nuova udienza per la precisazione delle conclusioni e le parti hanno precisato le conclusioni come in atti, senza chiedere nuovi termini ex art. 190 c.p.c.
5. Nell'ambito di questo giudizio il contraddittorio risulta integro perché sono convenuti in giudizio sia i destinatari delle disposizioni testamentarie sia tutti coloro che sarebbero chiamati all'eredità di laddove il testamento fosse dichiarato nullo (Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 28043 Persona_1 del 05/10/2023, massimata: «in caso di impugnazione del testamento correlata alla falsità del medesimo, rivestono la qualità di litisconsorti necessari non solo tutti coloro che, una volta appurata la nullità dello stesso, potrebbero vantare diritti sulla successione in qualità di eredi legittimi, ma anche tutti i beneficiari delle disposizioni a titolo universale o particolare contenute nella scheda testamentaria, non essendo concepibile che, all'esito dello stesso processo, un testamento possa essere ritenuto valido (o invalido) nei confronti dell'erede istituito e invalido (o valido) nei confronti del legatario.)»
Partecipano al presente giudizio, infatti, i beneficiari delle disposizioni testamentarie , CP_1
e . CP_3 Controparte_5
Partecipano altresì al presente giudizio e in qualità di attori, Parte_2 Parte_1 cugini del de cuius e, quindi, parenti di quarto grado.
Sono stati, altresì, convenuti in giudizio gli altri parenti, in vita, entro il quarto grado di Per_1
: dal lato paterno,
[...] Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19
(sorelle del;
,
[...] Persona_3 Controparte_10 Controparte_12
,
[...] Controparte_11 Controparte_16 CP_13 Controparte_14
; dal lato materno, , (TE e SO di Controparte_9 CP_7 Controparte_8 [...]
; e (TE e SO di;
Pt_2 CP_15 CP_6 Parte_1 CP_24
(SO di ). Sul punto, si veda l'albero genealogico prodotto dai convenuti in grado CP_1
d'appello e i certificati di famiglia e di morte pure prodotti dai convenuti in grado d'appello.
Si sono costituiti in giudizio tutti i parenti di quarto grado convenuti tranne , Controparte_17
e che sono state dichiarate Controparte_18 Controparte_19 CP_24 contumaci in quanto regolarmente notificate e no costituite in giudizio.
6. Sempre sul piano piano processuale, occorre premettere che il presente giudizio costituisce continuazione del giudizio di primo grado e del grado d'appello.
Tale affermazione trova giustificazione nella stessa lettera dell'art. 354 c.p.c. La disposizione in esame
7 prevede che il giudice d'appello, il quale riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio con soggetti che non hanno partecipato al giudizio, «pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice». Dunque, è la stessa causa ad essere rimessa al primo giudice. Sulla scorta di questa norma processuale, peraltro coerente con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 987 del 2014) ha avuto modo di chiarire che è inammissibile la «domanda nuova [che] venga proposta in primo grado dopo che il giudice di appello, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., ne abbia disposto la rimessione al primo giudice, atteso che in tal caso l'atto di riassunzione, pur spiegando una funzione introduttiva, non è equiparabile all'atto di citazione, in quanto interviene in un procedimento già in precedenza instaurato (Cass. 6 febbraio 2007, n. 2562; nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, v. Cass.23 maggio 2013, n. 12719)».
Tenendo presente, quindi, che il presente giudizio costituisce continuazione del giudizio originario, nelle sue fasi di primo grado e d'appello, occorre, più in generale, ritenere che siano maturate per le parti originarie del giudizio le preclusioni assertive ed istruttorie, salvo quanto eventualmente necessario per difendersi dalle domande o dalle questioni ex novo eventualmente introdotte dai convenuti originariamente pretermessi.
7. I convenuti originari e hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva CP_1 CP_3 degli attori in quanto chiesto, con la domanda promossa in via principale sub b), «che l'asse ereditario sia attribuito in virtù di successione necessaria agli eredi legittimi». Siccome gli attori non possono essere qualificati come legittimari, essi non hanno la legittimazione attiva necessaria per chiedere che l'eredità del sia devoluta in base alle norme che regolano la c.d. successione necessaria. Per_1
L'eccezione è infondata.
Nel corso della causa, gli attori hanno chiarito (cfr. note di trattazione scritta per la prima udienza e comparsa conclusionale) che la domanda deve essere interpretata nel senso che l'eredità del Per_1 dev'essere attribuita secondo le norme della successione legittima.
Alla luce dei chiarimenti offerti dagli attori, non v'è dubbio che la domanda debba essere interpretata come domanda di accertamento della devoluzione dell'eredità del de cuius secondo le norme relative alla successione legittima.
Essendo gli attori cugini del de cuius e, quindi, parenti entro il quarto grado ed essendo altresì pacifico che non vi siano altri parenti in vita di grado più vicino, deve ritenersi che gli attori siano dotati di legittimazione attiva rispetto alla domanda sub b), in quanto conseguenza della domanda sub a) con la quale hanno chiesto l'accertamento della nullità o della annullabilità del testamento olografo del
. Per_1
8. La domanda volta all'accertamento dell'indegnità a succedere di dev'essere rigettata. CP_1
8 Gli attori hanno allegato la sussistenza «di raggiri ed artifizi da parte di due degli eredi testamentari, gli odierni convenuti, i quali, con la loro condotta, hanno generato una vera e propria situazione di captazione (captatio benevolentiae) nei confronti del de cuius inducendolo (qualora Persona_1 il testamento risultasse interamente olografo e quindi autentico) a scrivere e/o sottoscrivere il contenuto del testamento oggetto della presente impugnazione» e hanno altresì affermato che «i forti sospetti di captazione, in particolare da parte della sig.ra , trovano riscontro nel fatto che Parte_3 la stessa ha esercitato, nell'ultimo periodo, una forte pressione psicologica sul ed Persona_1 ha posto in essere comportamenti diretti ad isolarlo progressivamente dagli altri congiunti, impedendo finanche il loro ingresso nell'abitazione del ». Per_1
e hanno contestato la circostanza. CP_1 CP_15
Il convenuto non ha chiesto la dichiarazione d'indegnità a succedere di Controparte_5 CP_1
ma ha confermato i fatti allegati dagli attori.
[...]
I convenuti originariamente pretermessi nulla hanno dedotto sui comportamenti di e non CP_1
CP_ hanno aderito alla domanda di accertamento dell'indegnità a succedere della .
Gli attori non hanno reiterato le istanze istruttorie costituende avanzate in primo grado in ordine alla CP_ prova dei comportamenti della .
I capitoli per prova testimoniale e per interrogatorio formale indicati dagli originari attori e dal nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. sono, peraltro, irrilevanti ai fini CP_5
CP_ dell'accertamento delle condotte della poiché, laddove anche fossero provati, non sono idonei a CP_ fondare presunzioni gravi, precise e concordanti in ordine al fatto che la abbia indotto, con dolo, il a fare testamento. Per_1
Le testimonianze assunte in primo grado, in ogni caso, non comprovano «l'esistenza degli allegati raggiri o delle captazioni di benevolenza che sarebbero stati posti in essere dalla convenuta», come condivisibilmente ritenuto dal Collegio che si è espresso in prime cure.
Ad ogni modo, il fatto di aver indotto, con dolo, il a fare testamento è superato Per_1 dall'accertamento della non autografia del testamento olografo del (cfr. infra) sicché il Per_1 Per_1 non può essere stato indotto, mediante artifizi e raggiri, a redigere un testamento che, poi, egli non ha materialmente scritto.
Il materiale probatorio raccolto in primo grado, in conclusione, non è sufficiente a dimostrare che abbia, con dolo o violenza, indotto «a fare, revocare o mutare il CP_1 Persona_1 testamento».
9. e originari attori, hanno insistito sulla domanda di Parte_1 Parte_2 accertamento della nullità del testamento olografo di per difetto del requisito Persona_1 dell'autografia del testamento (cfr. par. 4 dell'originario atto di citazione, poi confluito nell'atto di
9 riassunzione).
Gli attori hanno richiamato la ctu grafologica svolta nel giudizio di prime cure, specificando che le scritture di comparazione possono essere reperite dal Ctu essendo relative a fatti secondari e argomentando in ordine al fatto che le critiche alla ctu non sono idonee a revocare in dubbio i risultati cui è giunta la Consulente di prime cure.
Pure ha argomentato in ordine alla correttezza della ctu grafologica svolta nel Controparte_5 giudizio di prime cure per accertare l'autografia del testamento olografo del . Per_1
I convenuti originariamente pretermessi, che si sono costituiti nel presente giudizio, hanno tutti fatto propria la ctu svolta in sede di prime cure e vi hanno aderito.
I convenuti e invece, hanno contestato i risultati cui è pervenuto il Ctu, CP_1 CP_3 richiamandosi alle osservazioni del proprio Ctp, senza, tuttavia, richiedere espressamente il rinnovo della ctu medesima nel presente giudizio.
9.1. Il testamento olografo per cui è causa è datato 17.11.2009.
È pacifico che il de cuius, in data 26.10.2009, era stato sottoposto ad un primo ricovero, con dimissioni in data 12.11.2009 e che, successivamente, in data 20.11.2009, era stato sottoposto ad un secondo ricovero, conclusosi in data 26/11/2009, con il decesso.
Dunque, il avrebbe redatto il testamento a nei giorni compresi fra i due ricoveri. Va Per_1 Per_4 altresì rilevato che, al momento del decesso, il aveva sessantuno anni ed era affetto da Per_1 numerose patologie, tra cui una patologia tumorale allo stadio terminale (cfr. documento di dimissione presente nella cartella clinica del primo ricovero).
Il testamento olografo, regolarmente pubblicato dal notaio , si trova in copia agli atti del Per_2 giudizio di prime cure e si compone di una pagina compilata per undici righe ed è stato pubblicato circa due mesi dopo il decesso del . Per_1
Il precedente Giudice istruttore ha chiesto al Ctu di rispondere al seguente quesito: «dica il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa e il testamento olografo attribuito a , Persona_1 acquisite se necessario le scritture di comparazione presso terzi che indicherà avvalendosi dei poteri di cui all'art. 194 c.p.c., effettuato ogni altro accertamento che riterrà opportuno, se la detta scheda testamentaria sia stata redatta di pugno da o meno;
con espressa indicazione di Persona_1 consultare il testamento in originale ed autorizzazione, ove ritenuto necessario dal C.T.U., a ricevere la consegna di detto testamento da parte del depositario cui si ordina la consegna dell'originale».
All'udienza del 23.2.2016, in occasione del conferimento dell'incarico peritale, le parti hanno espressamente concordato di considerare come scritture di comparazione anche la firma depositata in
Banca e le firme apposte dal sugli assegni del 30.10.2009 e del 23.11.2009. Si noti che in Per_1 quell'occasione le parti non fecero menzione delle firme apposte dal sui moduli del consenso Per_1
10 informato.
Di conseguenza, il precedente Giudice istruttore integrò il quesito peritale ammettendo le seguenti scritture di comparazione: «il Giudice dispone che il CTU utilizzi quali documenti di comparazione i documenti di cui ai nn. 1 [patente di guida in originale del de cuius risalente al 1992], 3 [Permesso provvisorio di circolazione del 2005] e 4 [Certificato medico per rinnovo della patente del 2005] del presente verbale oltre alle sottoscrizioni apposte sugli assegni di cui ai nn. 8 e 9 del presente verbale che avrà cura di recuperare in originale in uno con la sottoscrizione depositata in Banca.»
La relazione peritale è stata sottoposta a critica sotto diversi profili dalla Ctp dei convenuti, Avv. Paola
Meloni. CP_ CP_ Le critiche rilevanti che si leggono nella ctp dei convenuti e reiterate dalla loro difesa sia in primo grado sia in grado d'appello sia nell'ambito di questo giudizio sono le seguenti:
- la Ctu si contraddice laddove afferma che “non è competenza del grafologo l'analisi degli Per_5 aspetti clinici e sanitari” e, poi, formula le seguenti valutazioni: “firme alterate dalla malattia”,
“quadro clinico complesso”, “contesto grafomotorio compromesso o degenerato”;
- la ctu utilizza il metodo calligrafico che risulta, oggi, meno riconosciuto del metodo grafologico peritale giudiziario. Inoltre, il Ctp afferma di aver utilizzato strumentazione e riproduzioni di qualità superiore rispetto a quelli utilizzati dal Ctu.
- la ctu è inattendibile e incompleta perché non prende in considerazione le sottoscrizioni apposte sui moduli di consenso informato a fini di comparazione;
- la ctu è inattendibile laddove considera “tonica” la firma sull'assegno del 23.11.2009, apposta dal quando ormai era allettato e sotto drenaggio;
Per_1
- la ctu è incompleta perché non analizza le corrispondenze tra le comparative utilizzate e il cosiddetto olografo.
In primo luogo, occorre osservare che la Ctu ha correttamente utilizzato, ai fini della Per_5 comparazione, le scritture di comparazione ammesse dal Giudice all'udienza del 23.2.2016: in tale occasione, peraltro, le parti hanno espressamente concordato l'utilizzo delle firme sugli assegni quali scritture di comparazione.
Sul tema delle scritture di comparazione, sono necessarie due precisazioni.
Da una parte, il fatto che il Giudice di prime cure abbia ammesso come scritture di comparazione documenti prodotti dalle parti oltre lo scadere delle preclusioni istruttorie non determina alcun vizio della relazione peritale (Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 21903 del 21/07/2023, massimata: «il consulente tecnico d'ufficio può acquisire, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, "ivi" compresi quelli dalle stesse non prodotti,
a condizione che non concernano i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle
11 eccezioni (a meno che, in tale ultimo caso, non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio). (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva escluso potesse integrare causa di nullità di una c.t.u. volta ad accertare la natura apocrifa di un testamento olografo la circostanza che il consulente avesse utilizzato, quali scritture di comparazione, anche documenti non prodotti dalle parti)»).
Dall'altra, la circostanza che la Ctu non abbia utilizzato le firme del che compaiono Per_5 Per_1 sui moduli del consenso informato non indebolisce affatto la relazione peritale.
Le firme che compaiono sui moduli del consenso informato presenti nella cartella clinica e risalenti al g.
3.11.2009 e al g. 11.11.2009 non costituiscono, infatti, scritture di comparazione ammesse dal CP_ CP_ Giudice istruttore (né erano state diligentemente indicate dai convenuti e prima di dare avvio alle operazioni peritali).
Bisogna notare, inoltre, che entrambi i moduli per il consenso informato non recano la firma del medico che ha recepito la dichiarazione del sicché i suddetti moduli non sono, in concreto, Per_1 degli atti pubblici perché manca l'identificazione e la sottoscrizione del pubblico ufficiale che attesta ciò che è avvenuto in sua presenza (cfr. allegati alla seconda memoria del fascicolo di primo grado CP_ CP_ dei convenuti e ). Di conseguenza, non coglie nel segno la critica della Ctp Meloni secondo cui le firme apposte sui moduli del consenso informato, in quanto firme accertate per atto pubblico, sarebbero più attendibili delle firme che compaiono sugli assegni.
In definitiva, non è la ctu ad essere inficiata dal fatto che non tiene conto delle firme sui moduli per il consenso informato ma è la ctp dei convenuti a perdere di attendibilità laddove fonda le proprie valutazioni anche su delle firme, su fotocopia, che non sono state ammesse come scritture di comparazione e che non possono essere considerate in senso tecnico degli atti pubblici.
Non coglie nemmeno nel segno la critica in ordine al metodo calligrafico utilizzato dal Ctu poiché la dott.ssa ha spiegato di aver utilizzato il metodo analitico comparativo su base grafologica (pp. Per_5
8-9 e pp. 72-73 della relazione peritale).
Venendo alle critiche relative al mancato esame delle cartelle sanitarie del , si evidenza che Per_1
CP_ dall'esame delle cartelle medesime (cfr. produzioni in primo grado degli attori e dei convenuti e CP_
non si evincono fatti che possano manifestamente incidere sulle capacità grafiche del Per_1 tali da imporre al perito, da profano, di confrontarsi con il dato medico (si pensi, ad esempio, alla perdita dell'uso di una mano oppure alla presenza di una situazione medica tale da render chiara l'impossibilità di scrivere alcunché). Sul punto si segnala, peraltro, che nemmeno la Ctp Meloni deduce dalla situazione sanitaria del fatti di particolare rilievo ai fini dell'accertamento Per_1 grafologico se non il fatto che il 23.11.2009, data della sottoscrizione di uno dei due assegni che costituiscono scrittura di comparazione, il paziente si presentava “modicamente agitato e soporoso”,
12 presumendo da ciò che la firma sull'assegno non poteva essere più tonica della scrittura che compare sulla scheda testamentaria, datata 17.11.2009.
Venendo alle questioni più squisitamente grafologiche, si rileva, in primo luogo, che la Ctu ha Per_5 esaminato gli originali e delle scritture comparative e del testamento olografo (Cass. civ., Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 3603 del 08/02/2024, massimata: «il giudizio di verificazione di un testamento olografo deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull'originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione;
tuttavia, una volta verificati sul documento originale i dati che l'ausiliario reputi essenziali per l'accertamento dell'autenticità della grafia, il prosieguo delle operazioni può svolgersi su eventuali copie o scansioni»), escludendo la presenza di manomissioni della scheda testamentaria
(p. 7 della relazione peritale), ha considerato le scritture comparative ammesse dal precedente Giudice istruttore, le quali abbracciano un ampio lasso di tempo, e ha condotto un'analisi comparativa approfondita, rigorosa, priva di contraddizioni logiche e supportata da un ampio apparato iconografico.
In secondo luogo, si rileva la Ctp Meloni ha condotto la propria critica alla bozza di relazione peritale senza confrontarsi con gli elementi differenziali evidenziati dalla Ctu (pp. 61-67) ma, mutando Per_5
l'oggetto della discussione impostato dalla Ctu ha individuato alcuni elementi di somiglianza Per_5 fra le scritture comparative (in cui erroneamente ha considerato le firme apposte sui moduli del consenso informato, esaminati, peraltro, in fotocopia) e la scheda testamentaria, senza una critica sufficiente agli elementi di differenza valorizzati, invece, dalla Ctu (cfr. anche pp. 75-81 della Per_5 relazione peritale).
È evidente, inoltre, che gli elementi differenziali considerati dalla Ctu sono elementi di Per_5 rilevanza grafologica quali il ritmo e la velocità, la continuità, la tenuta della scrittura sul rigo di base, la formazione de nesso “eppe” del nome, la formazione della lettera -G maiuscola del nome e la formazione degli ovali.
In terzo luogo, la Ctu ha risposto alla critica della Ctp Meloni secondo cui «le diversità che Per_5 sono oggettivamente riscontrabili sono in realtà spiegabili facendo riferimento a situazioni contingenti – quali la postura ed il piano d'appoggio – che il C.T.U. non ha minimamente preso in considerazione nella sua analisi non avendo letto le cartelle cliniche agli atti», osservando che nel testamento non vi sono quegli elementi grafici che caratterizzano le firme comparative e che vi sarebbero dovuti essere, a maggior ragione, se il avesse scritto il testamento su un supporto Per_1 comodo, come ipotizza la Ctp Meloni.
In quarto luogo, la Ctp Meloni ha evidenziato la contraddittorietà della valutazione del Ctu secondo cui vi sarebbe un gesto più tonico, rispetto al testamento, nella firma del secondo assegno, in data
13 23.11.2009, quando ormai il era alle cure palliative. Il Ctu ha risposto evidenziando che, con Per_1 riguardo alla firma sull'assegno del 23.11.2009, era stata messa in evidenza la sofferenza del gesto grafico (pp. 44-46 della relazione peritale), ritenuto, comunque, più spontaneo rispetto al gesto grafico della firma presente nel testamento olografo.
In conclusione, a parere di questo Tribunale risulta maggiormente convincente la relazione peritale poiché le differenze fra firme di comparazione e la scheda testamentaria (con particolare riguardo alla firma in calce alla scheda testamentaria) risultano qualitativamente meglio apprezzabili, anche dal profano, rispetto agli elementi grafici ricorrenti rilevati dal Ctp Meloni. D'altra parte, la critica del
Ctp Meloni è falsata dall'aver utilizzato, in fotocopia, quali scritture di comparazione, scritture non ammesse dal Giudice istruttore e che non costituiscono, comunque, atti pubblici.
Si osserva, infine, che la nullità del testamento olografo è data anche dalla sola mancanza dell'autografia della sottoscrizione (Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 18616 del 27/07/2017, massimata: «in tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 c.c. distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento, onde l'accertata apocrifia della sottoscrizione esclude in radice la riconducibilità dell'atto di ultima volontà al testatore») e, sul punto, le differenze illustrate dalla Ctu comparando la firma sul testamento con le firme sui due assegni del 2009, Per_5 risultano macroscopiche.
In definitiva, si ritiene valida e condivisibile la conclusione del Ctu secondo cui: «la scheda testamentaria e la relativa firma, per quanto motivato al paragrafo precedente, non risulta essere stata redatta di pugno dal sig. in ogni sua parte». Persona_1
9.2. Quanto alla prova testimoniale, già si è detto che essa non avrebbe dovuto essere ammessa in quanto i capitoli di prova sono irrilevanti perché inidonei a provare, da una parte, gli artifizi e i raggiri CP_ della e, dall'altra, che il abbia redatto di proprio pugno la scheda testamentaria. Per_1
Vagliando, tuttavia, secondo il principio di acquisizione, le testimonianze acquisite al processo di primo grado, si possono ritener provati i seguenti fatti.
È provato che avesse accudito il nell'ultimo periodo di vita, è provato che il CP_1 Per_1
avesse un rapporto di amicizia con ed è altresì provato che egli avesse, in Per_1 CP_3 precedenza, espresso la propria volontà di lasciare tutti i propri beni al figlioccio . Controparte_5
Si tratta, tuttavia, di risultanze probatorie troppo generiche per poter superare le risultanze della ctu.
Del pari, non si ritiene che le dichiarazioni dei testimoni indicate dai convenuti e CP_1 CP_3
14 CP_ a pp.
6-7 della comparsa conclusionale siano idonee a mettere in discussione le conclusioni cui
è giunta la Ctu perché il fatto che il potesse aver ragioni, secondo il comune sentire, Per_5 Per_1 per beneficiare nel testamento , e è una circostanza che CP_1 CP_3 Controparte_5 non basta a revocare in dubbio l'accertamento in ordine alla non autografia del testamento olografo. CP_ D'altra parte, i convenuti e sulle risposte date dai testi sul capitolo 7 di parte CP_25 attrice:
Il teste , padre di , ha confermato il fatto, riferendo che il Testimone_1 Controparte_5
, marito di , commentò che il de cuius voleva lasciare tutto al figlioccio, Per_2 Parte_4
, ma che non ne aveva avuto il tempo (verb. ud. 28.6.2012). Il teste Controparte_5 Testimone_1 appare credibile poiché ha dichiarato anche fatti che non sono del tutto favorevoli alla linea difensiva CP_ del figlio, parte in causa (tra cui la conferma che la accudisse il nell'ultimo periodo di Per_1 vita). La circostanza è, peraltro, confermata anche dalla teste madre di Testimone_2 CP_5
, che era presente nell'occasione (verb. ud. 28.6.2012).
[...]
Si tratta, anche in questo caso, di un fatto che non autorizza agevoli presunzioni ma che dimostra l'interessamento di , subito dopo il decesso del , in ordine alla presenza di CP_1 Per_1 eventuali lasciti testamentari da parte del de cuius.
9.3. In definitiva, il testamento olografo apparentemente redatto da , datato Persona_1
17.11.2009 e pubblicato dal Notaio il 13.1.2010, all. B. racc. 772 non è stato Persona_2 scritto integralmente di pugno dal testatore e, quindi, manca del requisito dell'autografia previsto, per il testamento olografo e la sua sottoscrizione, dagli artt. 602 e 606 c.c. Di conseguenza, dev'essere accertata e dichiarata la nullità del predetto testamento olografo.
10. Dichiarata la nullità del testamento apparentemente redatto da , datato Persona_1
17.11.2009 e pubblicato dal Notaio il 13.1.2010, all. B. racc. 772, è necessario Persona_2 dichiarare che l'eredità del de cuius dev'essere devoluta secondo le norme della successione legittima,
a far data dal 26.11.2009.
L'accertamento della nullità del testamento produce, infatti, effetti sin dalla data di apertura della successione di , avvenuta in Nuoro in data 26.11.2009. Persona_1
11. In sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica, gli attori hanno rinunciato alle
15 domande, già promosse in via meramente subordinata, e cioè la domanda di petizione d'eredità sub c)
e la domanda di risarcimento del danno sub d) ex artt. 88 e 96 c.p.c.
Il carattere inequivoco della rinuncia si evince dal carattere subordinato delle domande sub c) e d), dal fatto che nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica non si argomenti per l'accoglimento di tali domande, che non vengono nemmeno riprodotte in calce gli atti conclusionali.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.1.2025, successiva alla rimessione della causa in istruttoria, del resto, gli attori hanno confermato i propri precedenti atti, compresi quelli conclusionali, che sono stati, quindi, confermati, tanto che le parti non hanno chiesto nuovi termini ex art. 190 c.p.c.
La rinuncia delle domande proposte in via subordinata non determina soccombenza virtuale perché sono state accolte le domande promosse in via principale.
12. È tardiva la domanda riconvenzionale di petizione d'eredità promossa sub. 3) da e CP_15
poiché i convenuti si sono costituiti il giorno prima (14.3.2022) della prima Controparte_16 udienza e sono, quindi, decaduti dal diritto di promuovere domande riconvenzionali.
Tale domanda era adesiva rispetto alla domanda di petizione d'eredità avanzata dagli attori ma questi hanno rinunciato a tale domanda, peraltro proposta in via subordinata, sicché la domanda riconvenzionale risulta, in ogni caso, tardiva e, quindi, inammissibile per violazione dell'art. 167 c.p.c.
13. Le spese di lite debbono essere disciplinante tenendo separati i diversi rapporti processuali e valutando la soccombenza in seno a ciascuno di essi.
Nel rapporto processuale fra gli attori e i convenuti e le spese debbono CP_1 CP_3 essere compensate per 1/3, in quanto v'è soccombenza degli attori sulla domanda di accertamento dell'indegnità a succedere di , e i restanti 2/3 debbono essere posti a carico dei convenuti CP_1
CP_ CP_
e
Pertanto, ritenuto indeterminabile il valore della lite, applicate le tabelle relative ai giudizi innanzi al
Tribunale, ritenuto che si siano svolte tutte le fasi del giudizio, ritenuto di dover applicare i medi tariffari ridotti del 50% in ragione dei criteri di cui all'art. 4 del DM 55/2014, per tutte le fasi del giudizio, in quanto le attività defensionali svolte sono, per la maggior parte, rielaborazioni dei precedenti scritti difensivi, si liquida, in favore di e , la somma Parte_1 Parte_2 di € 2.539, 33 oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, per onorari d'avvocato e, sempre al netto della compensazione, € 363,3 per esborsi documentati.
Nel rapporto processuale fra , che ha aderito alle domande attoree senza aderire Controparte_5 alla domanda di accertamento dell'indegnità a succedere, e i convenuti e CP_1 CP_3
CP_ CP_ v'è totale soccombenza dei convenuti e e debbono essere liquidati in favore del , in CP_5 applicazione dei criteri di liquidazione sopra indicati, € 3.809,00, oltre 15% per spese generali, Cpa e
Iva, se dovuta, per onorari d'avvocato.
16 Nel rapporto processuale fra , , , , CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
, , Controparte_10 Controparte_11 Controparte_21 Controparte_12
, che hanno aderito alle domande attoree senza aderire alla domanda di
[...] Controparte_14 accertamento dell'indegnità a succedere, e i convenuti e v'è totale CP_1 CP_3 soccombenza di questi ultimi e debbono essere liquidati, in favore dei convenuti che hanno aderito alle domande attoree senza aderire alla domanda di accertamento dell'indegnità a succedere, tenuto conto del carattere non complesso dell'attività processuale svolta, € 3.809,00, oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, per onorari d'avvocato.
Nel rapporto fra e e i convenuti e v'è CP_15 Controparte_16 CP_1 CP_3 soccombenza dei primi rispetto alla domanda riconvenzionale di petizione d'eredità mentre
[...]
e risultano vincitori in relazione all'adesione alle domande attoree, le CP_15 Controparte_16 spese di lite debbono essere quindi compensate per 1/3 e va liquidata, in favore di e CP_15
in applicazione dei criteri sopra indicati, la somma di € 2.539, 33 oltre 15% per Controparte_16 spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, per onorari d'avvocato.
In nessuno dei rapporti processuali si è ritenuto di disporre l'aumento del compenso per l'assistenza di una pluralità di parti ex art. 4, co. 2, DM 55/2014 perché l'attività defensionale è stata identica per ciascuno dei soggetti assistiti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta la domanda di accertamento dell'indegnità a succedere di;
CP_1
2. accerta e dichiara la nullità del testamento olografo apparentemente redatto da Per_1
, datato 17.11.2009 e pubblicato dal Notaio il 13.1.2010, all. B.
[...] Persona_2 racc. 772;
3. dichiara aperta la successione legittima del de cuius , deceduto in Nuoro il Persona_1
26.11.2009;
4. dichiara inammissibile la domanda di petizione d'eredità promossa da e CP_15
Controparte_16
5. condanna e a pagare a e la CP_1 CP_3 Parte_1 Parte_2 somma di € 2.539,33, oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, per onorari d'avvocato e, sempre al netto della compensazione, € 363,3 per esborsi documentati.
6. condanna e a pagare ad la somma di € 3.809,00, CP_1 CP_3 Controparte_5 oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, per onorari d'avvocato.
7. condanna e a pagare a , CP_1 CP_3 CP_6 CP_7 [...]
, , , , CP_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
17 la somma di € 3.809,00, Controparte_21 Controparte_12 Controparte_14 oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, per onorari d'avvocato.
8. condanna e a pagare a e la CP_1 CP_3 CP_15 Controparte_16 somma di € 2.539,33, oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, per onorari d'avvocato.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Cosimo Gabbani dott.ssa Tiziana Longu
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