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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 08/07/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 909 /2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice dott.ssa Raffaela Chirco, all'esito dell'udienza del giorno
28.05.2025, tenutasi ex art. 128 e 281 sexies c.p.c. con deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., come disposto con precedente provvedimento, dà atto che sono pervenute le note di udienza delle parti ritualmente depositate
P.Q.M
.
Dopo la lettura delle note di udienza, pone la causa in decisione e provvede come da sentenza di seguito pronunciata e pubblicata mediante deposito telematico
Il Giudice
Dott.ssa Raffaela Chirco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Raffaela
Chirco, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 909 del Ruolo Generale del 2022
TRA in persona dei legali Parte_1
rappresentanti pro tempore, nonché e , tutti Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Giacomo Messina ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Trapani, nella via degli Iris n.1
Opponenti
Contro
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Guarnotta ed elettivamente domiciliata in
Trapani, nella via Virgilio n. 11, giusta procura in atti
Opposta
Avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 207/2022, emesso dal Tribunale di Trapani il 24.03.2022, nell'ambito del procedimento n. R.G. 196/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società opponente, nonché e n.q. di Parte_2 Parte_4 fideiussori, premettendo di aver sottoscritto, con contratto di CP_1
finanziamento scorte n. 120114, concesso in data 14/18 marzo del 2013,
2 nonché contratto di finanziamento per il credito di esercizio n. 120119 concesso in pari data, hanno spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 207/2022, emesso dal Tribunale di Trapani il 24.03.2022, nell'ambito del procedimento n. R.G. 196/2022, con il quale è stato loro ingiunto, nella spiegata qualità, in solido fino alla concorrenza delle somme di € 30.897,00 e 30.500,00, il pagamento della somma di euro 38.975,48 in dipendenza del saldo debitore del contratto di finanziamento scorte n.
1201114, oltre interessi e spese della procedura monitoria, nonché della somma di € 37.918,61, in virtù del saldo debitore del contratto di finanziamento per il credito di esercizio n. 120119, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Al fine di suffragare la spiegata opposizione, parte opponente ha dedotto la nullità del contratto di finanziamento scorte n. 120114 per l'indeterminatezza del piano di rimborso, in quanto detto negozio non specificherebbe né il
T.A.N., né l'importo della rata da corrispondere, né la periodicità degli emolumenti, in violazione, oltre che degli artt. 1418 e 1346 c.c., anche degli artt. 116 e 117 T.U.B. .
Gli opponenti hanno, inoltre, eccepito la nullità del contratto di finanziamento per il credito d'esercizio n. 120119, per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., nonché del contratto di finanziamento scorte n. 120114 per mancata indicazione dell'I.S.C. .
Dalle paventate nullità dei negozi principali, gli opponenti hanno dedotto quella delle fideiussioni, stante il rapporto di accessorietà che le lega ai menzionati contratti. Nondimeno, qualora non si ravvisassero ipotesi di nullità dei contratti sottoscritti con i fideiubenti hanno chiesto accertarsi CP_1
l'intervenuta prescrizione del diritto di credito di parte opposta ex art. 1957
c.c.
Costituendosi in giudizio ha preliminarmente eccepito che CP_1
l'opposizione sarebbe stata spiegata esclusivamente dalla società
[...]
e non anche da e Parte_1 Parte_2
3 personalmente, sicché le relative eccezioni, afferenti alle Parte_4
fideiussioni prestate, dovrebbero ritenersi tardive. Parimenti in via preliminare, la società opposta ha dedotto l'inesistenza di idonea procura rilasciata dalla società opponente al proprio procuratore.
Pertanto, la società opposta, ha dedotto la fondatezza del diritto di credito fatto valere in sede monitoria e – di contro – l'infondatezza delle eccezioni tecnico- contabili svolte dagli opponenti.
All'udienza del 14.09.2022, è stato rilevato il difetto della procura rilasciata dalla società opponente al proprio legale, con assegnazione di un termine perentorio di giorni 30 per la sanatoria di detto vizio. Giusta deposito telematico del 26.09.2022, la società opponente ha provveduto al rilascio di nuova procura alle liti al proprio legale, così sanando, nel termine perentorio concesso, il vizio rilevato.
La causa, dopo l'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., è stata istruita documentalmente e rinviata, con ordinanza del 02.05.2025, all'udienza scritta del 28.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusive sino a cinque giorni prima e per note ex art. 127 ter c.p.c fino al giorno dell'udienza.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, e tenuto conto che l'eccezione preliminare spiegata da parte opposta relativa al difetto di procura rilasciata dalla società opponente al proprio procuratore è già stata vagliata e risolta, occorre esaminare l'ulteriore eccezione preliminare svolta da afferente alla circostanza che soltanto la società CP_1 [...]
avrebbe spiegato tempestivamente Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 207/22, e non anche i fideiubenti, legali rappresentanti della suddetta società.
Orbene, sul punto, dall'atto di citazione in opposizione, si evince che il e il hanno spiegato opposizione non solo quali legali Pt_2 Pt_4
4 rappresentanti della ma Parte_1
anche in proprio, sicché l'eccezione preliminare spiegata dall'opposta deve essere rigettata.
Ciò posto, passando al merito della questione, mette conto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (cfr. Cass. n. 13001/2006).
Pertanto, occorre verificare se la pretesa creditoria vantata con il ricorso per decreto ingiuntivo sia stata adeguatamente provata.
Sul punto, va evidenziato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2002). Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
Nel caso di specie, la sussistenza e l'entità del credito vantato da CP_1 nonché la qualità di debitrice di parte opponente, risulta provata dalla produzione documentale allegata al fascicolo di parte opposta, e in particolare:
- Contratto di finanziamento scorte n.120114 di originari € 30.987,00, concesso in data 14/18.03.2013 ; - Certificazione di credito del 05.10.2021; -
Contratto di finanziamento per il credito di esercizio n.120119 di originari €
30.500,00 concesso in data 14/18.03.2013; - Certificazione di credito del
05.10.2021; -Racc. a.r. di diffida ad adempiere del 05.07.2021; - Visura
5 camerale della società del 27.01.2022. Parte opposta ha, altresì, depositato le distinte che attestano l'avvenuta erogazione delle somme alla società che aveva richiesto l'accesso al credito previsto dalle leggi regionali n. 32/2000 e n. 9/2009, nonché le fideiussioni prestate dal e dal . Pt_2 Pt_4
E', dunque, provata, nonché incontestata, l'avvenuta sottoscrizione dei finanziamenti in questione, mediante scambio di domanda di finanziamento e successiva erogazione delle somme finanziate, come da normativa regionale richiamata, anche a prescindere dalla inapplicabilità della normativa del
T.U.B. richiamata dall'opponente alla C.R.I.A.S. in ragione della peculiare natura giuridica dell'ente e della peculiarità dello schema contrattuale sotteso ai rapporti di finanziamento da cui origina il credito oggetto di causa.
Di contro, parte opponente, al fine di confutare la fondatezza del diritto di credito fatto valere da ha eccepito, in merito ai contratti di CP_1
finanziamento scorte e di finanziamento del credito, la nullità degli stessi, per mancata indicazione dell'I.S.C., per applicazione di clausole vessatorie e per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, posta la mancata indicazione del
T.A.N., dell'ammontare e del numero delle rate da corrispondere.
Nondimeno, la legge regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane
( , istituita con l. reg. Sic. 27 dicembre 1954 n. 50, ha lo scopo di CP_1 favorire mediante finanziamento pubblico lo sviluppo delle imprese predette, per questo rivestendo la natura di ente pubblico economico, con operazioni di finanziamento in cui vengono praticati tassi d'interesse inferiori a quelli di mercato, effettuate non utilizzando il fondo di dotazione, che è il patrimonio della , ma attingendo al fondo di rotazione, ossia alla massa patrimoniale CP_1 postale a disposizione dalle leggi regionali e destinata alla concessione dei finanziamenti pubblici.
I tassi corrispettivi e gli interessi di mora sono, infatti, regolati dalle predette fonti normative e dai bandi emessi sulla base delle stesse;
dunque, sono pienamente conoscibili e conosciuti dai richiedenti.
6 Il tasso di interessi agevolato applicato si rileva dall'art. 16 lett. c) della stessa legge regionale n. 32/2000, laddove si precisa che: “Per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è pari al 40 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a).
Tale tasso è ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se i richiedenti siano società cooperative, associazioni di produttori ovvero giovani imprenditori”. La citata legge alla lettera a) stabilisce che “il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della C.R.I.A.S. è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Comunità europea, maggiorato di due punti”.
Per come si evince da quanto appena esposto il tasso degli interessi corrispettivi appare assolutamente determinabile.
Anche la misura degli interessi moratori risulta determinabile ed espressamente indicata nelle domande di finanziamento ove è previsto che
“nel caso di ritardato pagamento di ciascuna rata il tasso di morosità previsto sarà pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti dalla scadenza all'effettivo soddisfo”.
Del tutto incongrue rispetto alla fattispecie di finanziamento in esame sono poi le contestazioni in ordine alla mancata indicazione in contratto del T.A.N.
e dell'I.S.C. in ragione dell'inapplicabilità al caso concreto della normativa
T.U.B., relativa al credito al consumo.
Prive di pregio appaiono, parimenti, le contestazioni in ordine alla sussistenza di clausole vessatorie nei contratti sottoscritti dalla società opponente. Ed invero, come più volte sottolineato dalla Suprema Corte, “le clausole contrattuali di un contratto tra professionista e consumatore, redatte in modo
7 non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate vessatorie (nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia europea), se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile” (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 23655/2021).
Nel caso di specie, dal tenore letterale delle clausole sottoscritte dai legali rappresentanti della società opponente, che non implicano uno squilibrio tra diritti e doveri delle parti negoziali, fa propendere per la loro legittimità.
Passando, ora, alle questioni spiegate dagli opponenti n.q. di fideiussori, deve osservarsi, che la fideiussione è un contratto tipico disciplinato nel nostro ordinamento dall'art. 1936 c.c., secondo il quale il fideiussore è “colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza”. La caratteristica principale della fideiussione è l'inscindibile collegamento che sussiste tra l'obbligazione principale e quella del garante come disciplinato dagli artt. 1944 e 1945 c.c. che prevedono rispettivamente la solidarietà dell'obbligazione tra debitore principale e garante e la possibilità per il fideiussore di “opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità”.
Il contratto autonomo di garanzia, invece, è un contratto atipico nel quale, al contrario della fideiussione, non vi è alcun vincolo di accessorietà tra l'obbligazione principale e la garanzia stessa.
Dunque, mentre nella fideiussione l'obbligazione del fideiussore e quella del debitore principale sono strettamente connesse tra di loro, nel contratto autonomo di garanzia, l'obbligazione assunta dal garante è completamente autonoma rispetto a quella principale.
Secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sentenza n. 3947/2010, con riferimento alla distinzione in generale fra
8 fideiussione e garanzia autonoma, hanno chiarito che per qualificare la garanzia come autonoma sia sufficiente la clausola «a prima richiesta»
o, alternativamente e disgiuntamente, quella «senza eccezioni», con la conseguenza che le due clausole sono, quindi, assimilabili e interscambiabili.
Ciò non sta ovviamente a significare che tutte le fideiussioni contenenti la clausola “a prima richiesta” siano da considerare contratti autonomi di garanzia, dovendosi poi analizzare, nello specifico, tutte le altre clausole contenute all'interno del contratto fideiussorio, al fine di valutare la concreta volontà delle parti.
Orbene, applicando questo principio al caso di specie, deve osservarsi che il e il si sono contrattualmente obbligati a garantire Pt_2 Pt_4
accessoriamente i finanziamenti concessi dalla prestando CP_1 garanzia fideiussoria solidale e indivisibile con rinunzia al beneficio del termine e della preventiva escussione ai sensi dell'art. 1944 c.c., per l'importo di € 30.987,00.
E' del tutto evidente che, ancorché l'impegno negoziale assunto rechi il nomen iuris di “fideiussione”, quello sottoscritto dagli opponenti è un contratto autonomo di garanzia, in quanto il contratto contiene esclusivamente la previsione della rinunzia al beneficio del termine e della preventiva escussione ex art. 1944 c.c.
Dalla qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia discende l'inapplicabilità, al caso di specie, della previsione di cui all'art. 1957 c.c., con consequenziale rigetto dell'eccezione di prescrizione proposta dai fideiubenti.
In definitiva, l'opposizione spiegata deve essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 207/2022, emesso dal Tribunale di Trapani il
24.03.2022, nell'ambito del procedimento n. R.G. 196/2022, va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, sulla scorta dei parametri minimi indicati dal D.M. 147/22, in relazione al valore della controversia, in € 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
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P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione spiegata da Parte_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...]
nonché e e, per l'effetto, conferma il Parte_2 Parte_3 decreto ingiuntivo n. 207/2022, emesso dal Tribunale di Trapani il
24.03.2022, nell'ambito del procedimento n. R.G. 196/2022.
- Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Trapani, 08/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaela Chirco
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