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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/11/2024, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
N° 10964/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai seguenti
Magistrati:
dott.ssa Barbara De Munari Presidente
dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel.
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento n° 10964/2024 r.g. promosso con ricorso congiunto depositato in data 23.09.2024 da
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. PIOVAN BEATRICE, come da Parte_2 mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Per i ricorrenti congiuntamente:
“RICORRONO
All'Ill.mo Presidente del Tribunale di Padova affinché letto il ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta, in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà
dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M.
per acquisirne il parere, rimetta gli atti al Collegio per
OMOLOGARE 2
con sentenza la separazione consensuale delle parti alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. Il sig. continuerà ad abitare con i genitori, nell'abitazione di proprietà Pt_2
degli stessi, sita in LA (RO);
3. La sig.ra , attualmente residente presso la madre, si trasferirà, con il figlio Pt_1
nell'immobile sito in Rovigo, acquistato in data 09.09.2024. Per_1
4. Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica dello stesso in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Firmato
5. Il figlio vivrà prevalentemente presso la casa della madre;
Per_1
6. Per quanto concerne il figlio il diritto di visita del padre sarà il più Per_1
ampio possibile, nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e del figlio stesso che, ormai adolescente, potrà stare con il padre quando vorrà; i ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di ferie natalizie,
pasquali, ponti e vacanze estive in modo tale da organizzare, al meglio, la gestione del figlio minore;
entrambi i genitori si impegnano a collaborare nel rispetto reciproco e nell'interesse del figlio.
7. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre Pt_2 Pt_1 3
il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro
500,00, cifra da rivalutarsi automaticamente di anno in anno, secondo gli indici
Istat, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
8. Le spese straordinarie, come individuate nel Protocollo del Tribunale di Padova,
da intendersi qui richiamato e trascritto, nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
9. entrambi i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, nonché carta di identità valida per l'espatrio, con riguardo al figlio minore Persona_2
***
Chiedono inoltre Che, pronunciata la sentenza di separazione, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Giudice Relatore, causa sia rimessa nel ruolo del Giudice Relatore, affinché, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti,
preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al PM per acquisirne il parere, il
Giudice Relatore rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva Voglia
PRONUNCIARE
sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e a Pt_1 Pt_2
LA (RO) in data 13/08/2015, iscritto nei Registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 4 parte I dell'anno 2015, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito dell'emananda sentenza nei registri dello Stato civile del 4
Comune di LA (RO);
2. confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori i quali Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per l' equilibrata crescita psico-fisica dello stesso in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. confermare la collocazione prevalente del figlio presso la casa della Per_1
madre;
4. confermare il diritto di visita del padre secondo l'articolazione già
condivisa in fase di separazione con la più ampia facoltà di visita del padre,
compatibilmente con gli impegni del figlio e quelli lavorativi del padre;
alla madre,
le comunicazioni dovranno essere date con congruo preavviso.
5. confermare l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 500,00 Per_1
che il sig. verserà alla sig.ra entro il 5 di ogni mese e che sarà Pt_2 Pt_1
aggiornato automaticamente al 100% dell'Istat al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
6. Confermare che le spese straordinarie, come individuate nel Protocollo del
Tribunale di Padova da intendersi qui trascritto, nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
7. Le spese di giudizio sono da intendersi compensate tra le parti;
***
Dichiarazione di valore: il presente procedimento cumulativo di separazione e divorzio sconta il pagamento del contributo in misura fissa di euro 86,00 vista 5
l'istanza cumulativa per separazione e divorzio.
***
I coniugi dichiarano espressamente di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte sia per la fase relativa alla pronuncia di separazione che per la fase di scioglimento del matrimonio e dunque dichiarano di non volersi riconciliare esonerandosi reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte dell'art. 473 bis 51, salvo espressa richiesta da parte del Tribunale.”
Per il P.M.: “Visto, si interviene, riservandosi l'esercizio delle facoltà previste dalla legge.”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile, in regime di separazione dei beni, in data 13.08.2015 a LA
(RO), trascritto nel relativo Registro, parte I, n. 4, anno 2015; dall'unione è nato il figlio in data 05.08.2010 a Padova. Per_1
La domanda di separazione personale, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle conclusioni conformi rassegnate dalle parti la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione dei coniugi.
Le condizioni concordate dai coniugi, relative alla separazione personale,
sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt, 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione 6
personale ed economica rappresentata;
pertanto, vanno omologate le rassegnate conclusioni.
Avendo le parti presentato oltre alla domanda di separazione personale anche contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e dovendosi attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve proseguire, come da separata ordinanza di rimessione in istruttoria,
riservata, dunque, all'esito dell'intero giudizio la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
matrimonio civile contratto il 13.08.2015 a LA (RO) e trascritto nel Registro
dello Stato Civile del predetto Comune al n. 4, parte I, anno 2015;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. omologa le conclusioni rassegnate relative alla separazione personale nei termini di cui in motivazione;
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
5. spese al definitivo.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai seguenti
Magistrati:
dott.ssa Barbara De Munari Presidente
dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel.
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento n° 10964/2024 r.g. promosso con ricorso congiunto depositato in data 23.09.2024 da
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. PIOVAN BEATRICE, come da Parte_2 mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Per i ricorrenti congiuntamente:
“RICORRONO
All'Ill.mo Presidente del Tribunale di Padova affinché letto il ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta, in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà
dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M.
per acquisirne il parere, rimetta gli atti al Collegio per
OMOLOGARE 2
con sentenza la separazione consensuale delle parti alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. Il sig. continuerà ad abitare con i genitori, nell'abitazione di proprietà Pt_2
degli stessi, sita in LA (RO);
3. La sig.ra , attualmente residente presso la madre, si trasferirà, con il figlio Pt_1
nell'immobile sito in Rovigo, acquistato in data 09.09.2024. Per_1
4. Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica dello stesso in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Firmato
5. Il figlio vivrà prevalentemente presso la casa della madre;
Per_1
6. Per quanto concerne il figlio il diritto di visita del padre sarà il più Per_1
ampio possibile, nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e del figlio stesso che, ormai adolescente, potrà stare con il padre quando vorrà; i ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di ferie natalizie,
pasquali, ponti e vacanze estive in modo tale da organizzare, al meglio, la gestione del figlio minore;
entrambi i genitori si impegnano a collaborare nel rispetto reciproco e nell'interesse del figlio.
7. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre Pt_2 Pt_1 3
il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro
500,00, cifra da rivalutarsi automaticamente di anno in anno, secondo gli indici
Istat, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
8. Le spese straordinarie, come individuate nel Protocollo del Tribunale di Padova,
da intendersi qui richiamato e trascritto, nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
9. entrambi i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, nonché carta di identità valida per l'espatrio, con riguardo al figlio minore Persona_2
***
Chiedono inoltre Che, pronunciata la sentenza di separazione, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Giudice Relatore, causa sia rimessa nel ruolo del Giudice Relatore, affinché, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti,
preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al PM per acquisirne il parere, il
Giudice Relatore rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva Voglia
PRONUNCIARE
sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e a Pt_1 Pt_2
LA (RO) in data 13/08/2015, iscritto nei Registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 4 parte I dell'anno 2015, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito dell'emananda sentenza nei registri dello Stato civile del 4
Comune di LA (RO);
2. confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori i quali Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per l' equilibrata crescita psico-fisica dello stesso in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. confermare la collocazione prevalente del figlio presso la casa della Per_1
madre;
4. confermare il diritto di visita del padre secondo l'articolazione già
condivisa in fase di separazione con la più ampia facoltà di visita del padre,
compatibilmente con gli impegni del figlio e quelli lavorativi del padre;
alla madre,
le comunicazioni dovranno essere date con congruo preavviso.
5. confermare l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 500,00 Per_1
che il sig. verserà alla sig.ra entro il 5 di ogni mese e che sarà Pt_2 Pt_1
aggiornato automaticamente al 100% dell'Istat al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
6. Confermare che le spese straordinarie, come individuate nel Protocollo del
Tribunale di Padova da intendersi qui trascritto, nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
7. Le spese di giudizio sono da intendersi compensate tra le parti;
***
Dichiarazione di valore: il presente procedimento cumulativo di separazione e divorzio sconta il pagamento del contributo in misura fissa di euro 86,00 vista 5
l'istanza cumulativa per separazione e divorzio.
***
I coniugi dichiarano espressamente di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte sia per la fase relativa alla pronuncia di separazione che per la fase di scioglimento del matrimonio e dunque dichiarano di non volersi riconciliare esonerandosi reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte dell'art. 473 bis 51, salvo espressa richiesta da parte del Tribunale.”
Per il P.M.: “Visto, si interviene, riservandosi l'esercizio delle facoltà previste dalla legge.”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile, in regime di separazione dei beni, in data 13.08.2015 a LA
(RO), trascritto nel relativo Registro, parte I, n. 4, anno 2015; dall'unione è nato il figlio in data 05.08.2010 a Padova. Per_1
La domanda di separazione personale, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle conclusioni conformi rassegnate dalle parti la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione dei coniugi.
Le condizioni concordate dai coniugi, relative alla separazione personale,
sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt, 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione 6
personale ed economica rappresentata;
pertanto, vanno omologate le rassegnate conclusioni.
Avendo le parti presentato oltre alla domanda di separazione personale anche contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e dovendosi attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve proseguire, come da separata ordinanza di rimessione in istruttoria,
riservata, dunque, all'esito dell'intero giudizio la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
matrimonio civile contratto il 13.08.2015 a LA (RO) e trascritto nel Registro
dello Stato Civile del predetto Comune al n. 4, parte I, anno 2015;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. omologa le conclusioni rassegnate relative alla separazione personale nei termini di cui in motivazione;
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
5. spese al definitivo.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa 7