Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/06/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 2633/2019 R.G., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. R. Brugaletta)
contro
Parte_1
(contumace), avente ad oggetto: Controparte_1 retribuzione;
rilevato che la ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze della società con le mansioni e l'orario lavorativo precisati in Controparte_1 ricorso, afferma di avere maturato un credito del complessivo importo di € 16.378,37 (o dell'altro ammontare ritenuto di giustizia), chiedendo la condanna dell'ex datrice di lavoro a corrisponderle quanto dovutole;
che la società convenuta è rimasta contumace;
che durante il giudizio è stato dichiarato il fallimento di detta società, con conseguente interruzione del giudizio;
che parte ricorrente ha riassunto il giudizio nei confronti della curatela fallimentare dinanzi al medesimo giudice del lavoro previamente adito;
che, la convenuto ha omesso di costituirsi in Controparte_2 giudizio, sicchè della stessa va dichiarata la contumacia;
che, con riferimento all'ambito della competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dalla L. Fall., articolo 24, e dal Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 13, costituiscono ormai ius receptum i principi diffusamente chiariti da Cass. n. 14975/2020, che in questa sede è opportuno richiamare testualmente: “... in materia di procedure concorsuali la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dalla L. Fall., articolo 24, e dal Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 13, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche con riferimento a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della
5.3. Con specifico riferimento alle controversie di lavoro il discrimen tra le sfere di cognizione del giudice del lavoro e del giudice fallimentare e' stato individuato nelle rispettive speciali prerogative: del primo, quale giudice del rapporto e del secondo, quale giudice del concorso (Cass. Cass. 30/03/2018, n. 7990; Cass. 16/10/ 2017, n. 24363). In definitiva, per quanto riguarda i rapporti di lavoro occorre distinguere fra le azioni promosse dal dipendente all'unico scopo di conseguire la soddisfazione di una pretesa meramente economica, dalle azioni finalizzate ad ottenere una pronuncia di mero accertamento o costitutive (ad es. l'accertamento della nullita' o l'annullamento del licenziamento). Cio' in considerazione della particolarita' della disciplina lavoristica che e' diretta ad una finalita' di tutela del lavoro che, per il suo specifico contenuto e per il suo rilievo costituzionale, prevale sulle pur importanti finalita' alle quali e' diretta la disciplina del fallimento. Nel primo caso, infatti, viene in rilievo la strumentalita' dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito laddove nel secondo caso viene in rilievo un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno della impresa sia in funzione di una possibile ripresa dell'attivita', sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (Cass. 16/10/2017 n. 24363, in motivazione;
Cass. 3/2/2017, n. 2975, Cass. 29/9/2016 n. 19308, Cass. 29/3/2011 n. 7129).”; che, alla luce di tale impostazione, il ricorso va dichiarato improcedibile in quanto le formulate domande tendono esclusivamente al soddisfacimento di una pretesa economica e sono pertanto riconducibili all'ambito della cognizione del giudice della procedura concorsuale;
le domande attrici (proposte al fine di ottenere il pagamento di vari emolumenti) non attengono infatti ad alcun profilo relativo allo status del lavoratore, sì da doversi concludere che il relativo accoglimento risulti destinato a ripercuotersi direttamente sul riassetto delle componenti patrimoniali accertate nell'ambito della procedura concorsuale;
che nulla va disposto sulle spese processuali, stante la contumacia della AT convenuta in giudizio;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara improcedibile il ricorso;
nulla dispone sulle spese processuali.
Ragusa, 5 giugno 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)