Accoglimento
Sentenza 9 novembre 2023
Accoglimento
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/06/2025, n. 5518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5518 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 05518/2025REG.PROV.COLL.
N. 01707/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1707 del 2025, proposto da GE IM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione AN, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Imparato e Rosanna Panariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Bacoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto pro tempore, non costituita in giudizio;
per la ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 9627/2023;
Visti il ricorso per la ottemperanza e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione AN e del Comune di Bacoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Gennaro Orefice, Rosanna Panariello e Mauro Fusco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso n. 1306/2024 proposto dinanzi al TAR della AN, sede di Napoli, la s.r.l. GE IM ha agito per la ottemperanza delle sentenze del medesimo Tribunale n. 4250/2012 e n. 5629/2013 e di quella del Consiglio di Stato n. 9627/2023, oltre che per il risarcimento dei danni cagionati dall'attività amministrativa, asseritamente illegittima, posta in essere dalla Regione AN nella gestione del procedimento amministrativo ai fini della concessione demaniale prot. 338321 del 28 aprile 2011.
2.- Per meglio comprendere i fatti di causa, è necessario ripercorrere le vicende amministrative che hanno preceduto l’emanazione degli atti impugnati e di quelle che sono seguite ai pronunciamenti dell’adito TAR della AN e di questo Consiglio di Stato.
3.- La s.r.l. GE IM è proprietaria di alcuni locali commerciali adibiti ad attività di ristorazione, posti al confine con il demanio marittimo di Baia nel Comune di Bacoli e nell’anno 2011 ha presentato una domanda volta ad ottenere l’affidamento in concessione del tratto di litorale antistante i predetti locali, per una estensione di circa 2884 mq.
Essendo state presentate domande concorrenti, la Regione ha attivato la comparazione prevista dall’art. 37 cod. nav. e, con determinazione n. 517237 del 5 luglio 2012, ha selezionato l’offerta del Comune di Bacoli, recependo le valutazioni della Commissione incaricata della valutazione delle offerte, di cui al presupposto verbale datato 26 giugno 2012.
Entrambi gli atti, impugnati dalla odierna ricorrente, sono stati annullati con sentenza n. 4250 del 25 ottobre 2012 del TAR della AN.
A seguito di ricorso per ottemperanza, lo stesso Tribunale, con sentenza n. 5629 del 9 dicembre 2013, ha dichiarato l’obbligo della Regione di riattivare il procedimento, illegittimamente sospeso a causa della protratta inerzia.
A quel punto, con decreto dirigenziale n. 62 del 4 marzo 2014, la Regione ha revocato in autotutela la gara per l'affidamento in concessione dell'arenile di Baia.
Nuovamente adito per l’annullamento del suddetto decreto e per l’ottemperanza alle precedenti favorevoli sentenze n. 4250/2012 e n. 5629/2013, il TAR della AN ha tuttavia stavolta respinto, con sentenza n. 785/2017, il ricorso della odierna ricorrente, con la motivazione che è riconducibile all’ampio potere di rivalutazione dei presupposti a base dell’affidamento a privati del demanio marittimo la successiva scelta, pur di segno opposto a quest’ultima soluzione, «di permettere alla collettività il libero accesso alla spiaggia», e che nell’ambito di un rapporto in base al quale la libera balneazione costituisce la regola generale, «mentre l’uso particolare (concessione) costituisce l’eccezione», il provvedimento ex art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 non necessita di «una motivazione particolarmente intesa».
Con sentenza n. 9627 del 9 novembre 2023, il Consiglio di Stato, Sezione V, ha riformato la suddetta sentenza, di conseguenza accogliendo il ricorso e annullando l’impugnata revoca in autotutela per carenza istruttoria.
4.- La società GE IM ha quindi nuovamente adito il TAR della AN, assumendo doversi dare esecuzione alle sentenze n. 4250/2012 e n. 5629/2013 dello stesso Tribunale e di quella n. 9627/2023 del Consiglio di Stato, che, nel riformare la sentenza n. 785/2027, ha riconfermato l’obbligo di riprendere e concludere la procedura competitiva.
5.- Con ordinanza collegiale n. 1365 del 18 febbraio 2025, l’adito Tribunale ha tuttavia ritenuto che la presente controversia rientra nella competenza funzionale del Consiglio di Stato, motivando che: (i) il giudice di appello, con la prefata sentenza n. 9627/2023, ha riformato la sentenza n. 785/2027 del Tribunale, di conseguenza accogliendo il ricorso originario e annullando l’atto di autotutela impugnato; (ii) nel riformare la pronuncia, ha sì riconfermato l’obbligo già statuito dal TAR AN di riavviare la procedura, ma nel contempo dettando anche le nuove coordinate conformative dell’azione amministrativa successiva; (iii) inoltre, ha rigettato la domanda risarcitoria per assenza di prova dei pregiudizi asseritamente subiti per effetto della impugnata revoca.
6.- Dalla riassunzione di questo giudizio deriva l’odierna materia del contendere.
7.- La società GE IM ha in particolare chiesto che siano specificatamente prescritte le modalità di esecuzione delle prefate sentenze; che venga nuovamente nominato il Commissario ad acta, non essendosi finora attivato il Prefetto di Napoli; che venga fissato l’obbligo di pagamento di una somma di danaro per ogni violazione o inosservanza successiva e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della medesima sentenza; inoltre, che venga ordinato al Commissario ad acta di disporre in danno della Regione AN il rimborso delle spese e delle competenze legali del giudizio di cui alle sentenze n. 4250/12, n. 5629/13 e n. 9627/23; infine, di condannare la Regione AN e il Comune di Bacoli al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, nella quantificazione affidata a separato giudizio o determinata in questo giudizio in via equitativa.
8.- Il Comune di Bacoli ha eccepito il difetto della propria legittimazione passiva e ha chiesto di essere estromesso dal giudizio, sia per avere già provveduto ad ordinare il pagamento della propria quota di spese legali, sia in quanto esso non è destinatario né dell’obbligo di facere stabilito nelle ottemperande sentenze, né dell’azione risarcitoria avanzata nei soli confronti della Regione AN; in via subordinata e nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso per la impossibilità di concludere la procedura di evidenza pubblica avviata nel 2011, rispetto alla quale si trova in posizione di conflitto di interessi per aver presentato una manifestazione di interesse concorrente a quella della società ricorrente; in via ulteriormente subordinata, laddove il Collegio ritenesse di dover riattivare la procedura competitiva, ha chiesto di indicare il soggetto che deve a ciò provvedere e le modalità con cui la stessa dovrà essere gestita e portata a termine.
9.- La Regione AN ha concluso affinché il ricorso sia dichiarato irricevibile o improcedibile, posto che la stessa non è più titolare della funzione amministrativa afferente alla gestione del demanio, oltre a chiederne il rigetto nel merito.
10.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive.
11.- Alla udienza in camera di consiglio del 13 maggio 2025, la causa è passata in decisione sulla previa discussione delle parti.
12.- Il ricorso va accolto con riferimento alla domanda di esecuzione dei giudicati e alla nomina del Commissario ad acta, mentre va respinto in relazione alle restanti domande.
13.- Con riferimento alla domanda di esecuzione, il contenuto dei giudicati di annullamento è chiaro e non necessita di essere interpretato o specificato.
Più nel dettaglio:
(i) la sentenza n. 4250/2012 del TAR AN ha statuito: “ Considerato che, in ogni caso, anche a voler valutare come peculiare avvenimento sopravvenuto (suscettibile di modificare gli indirizzi già assunti dall’ente regionale) la richiesta concessoria del Comune di Bacoli, in quanto riferita all’intero arenile di Baia e non solo al tratto oggetto dell’avviata procedura ad evidenza pubblica, lo stesso avrebbe comunque dovuto portare, previa verifica della sussistenza di domande concorrenti, ad una nuova procedura comparativa alla stregua di criteri selettivi predeterminati nel rispetto delle indicazioni date dall’art. 37 del Codice della Navigazione, e non certo all’attribuzione di una preferenza per il soggetto interessato, fondata inammissibilmente sulla natura pubblica di questi (cfr. Cons. di Stato sez. VI, n. 6612 del 9.11.2006; T.A.R. AN-Napoli n. 8947 del 4.10.2007);
Considerato che anche alle concessioni di beni pubblici di rilevanza economica (tra le quali vanno ricomprese le concessioni demaniali marittime), devono applicarsi i principi discendenti dall’art. 81 del Trattato UE e dalle Direttive comunitarie in materia di appalti, quali quelli della loro necessaria attribuzione mediante procedure concorsuali trasparenti, non discriminatorie, nonché tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti (cfr. Cons. di Stato sez. VI, n. 5765 del 25.9.2009; Cons. di Stato sez. VI, n. 3145 del 21.5.2009; Cons. di Stato sez. VI, n. 168 del 25.1.2005; T.A.R. AN-Napoli n. 2085 del 23.4.2010; T.A.R. Abruzzo – L’Aquila n. 462 del 7.11.2009; T.A.R. AN-Napoli n. 3828 del 9.7.2009; T.A.R. Sardegna n. 193 del 17.2.2009; T.A.R. AN-Napoli n. 10326 del 31.10.2007; T.A.R. Lazio-Latina n. 610 dell’8.9.20061); senso in cui, del resto, si è mosso anche il legislatore allorché, con l’art. 1 co. 18 D.L. 194/2009, convertito in L. 25/2010, ha eliminato il cd. “diritto di insistenza” prima vigente nella materia concessoria, e ha altresì preannunciato “una revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione”);
Considerato che la necessità di perseguire nell’occasione particolari esigenze sociali avrebbe ben potuto essere soddisfatta predisponendo appositi criteri selettivi da seguire per la scelta del concessionario;
Ritenuto, in definitiva, che l’azione amministrativa della Regione AN sia stata nella specie posta in essere in violazione dei richiamati principi di parità di trattamento, di trasparenza e non discriminazione, i quali avrebbero dovuto invece orientarla, per cui, in conformità alle censure articolate da parte ricorrente, vanno annullati gli atti oggetto di impugnativa in questa sede ”.
(ii) In sede di ottemperanza, la sentenza n. 5629/2013 del medesimo Tribunale ha affermato: “ Ciò posto, l’azione di ottemperanza è fondata, in quanto la Regione AN, dopo l’intervento della sentenza n. 4250/2012, avrebbe comunque dovuto riattivare il procedimento concorsuale in precedenza bloccato dai provvedimenti oggetto di annullamento, così da riformulare il tratto di azione amministrativa rimasto eliso a seguito dell’intervento del giudice, nonché concludere il procedimento in itinere, iniziato su impulso della GE IM srl: tanto facendo applicazione dei principi nell’occasione affermati dal TAR.
Ciò, tuttavia, non è stato adempiuto, e sul punto non risulta addotta alcuna valida ragione che spieghi tale inerzia, né appare idonea a dar conto della situazione il contenuto della nota regionale prot. n. 116343 in data 15.2.2013. Tale ultimo atto costituisce infatti - per espressa qualificazione resa nel suo corpo, nonché come affermato anche in sede giudiziale dall’emittente Amministrazione regionale - una mera comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (inviata ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990), ovvero di un mero atto infraprocedimentale privo di autonoma lesività e presupponente il successivo formarsi della definitiva volontà dell’Amministrazione (da esplicitarsi in apposita determinazione). Di conseguenza, non presentando esso alcun valore provvedimentale, risulta inidoneo sia ad escludere l’inerzia dell’amministrazione (visto che quanto nello stesso espresso, in assenza di formalizzazione, presenta carattere di mera intenzione) nonché a giustificarne la giudiziale impugnazione (posto che un suo eventuale annullamento di nessuna utilità sarebbe per il ricorrente): la proposta domanda di suo annullamento risulta perciò inammissibile.
Per converso, in accoglimento della domanda ex art. 112 cpa, pure proposta in questa sede, e nel perdurare dell’inerzia della Regione AN nel porre in essere quanto richiesto alla stregua della sentenza n. 4250/2012, va fatto ordine al detto ente di attivarsi nei sensi sopra descritti, con assegnazione all’uopo di un termine di gg. 60 dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, onde provvedere compiutamente in proposito.
Altresì, per il caso del persistere dell’inadempienza, fin da ora il Tribunale nomina il Prefetto di Napoli quale Commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro funzionario in servizio presso la Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, affinché provveda, in via sostitutiva, ai necessari incombenti nell’ulteriore termine di gg. 60 ed a spese dell’Amministrazione inottemperante” .
(iii) Infine, la sentenza n. 9627/2023 del Consiglio di Stato, in riforma della sentenza n. 785/2017 del TAR AN, ha statuito: “ 1. L’appello ripropone le censure di insufficienza motivazionale, arbitrarietà e disparità di trattamento della revoca impugnata, oltre che di elusività rispetto al giudicato di annullamento e al conseguente ordine di ottemperarvi. La volontà discriminatoria dell’amministrazione regionale in danno della società ricorrente sarebbe desumibile dal fatto che nel medesimo tratto di litorale sono state rilasciate concessioni ad altri operatori, sia prima che dopo il provvedimento. Su questo presupposto si evincerebbe anche il carattere pretestuoso della motivazione incentrata sull’esigenza di riaprire l’arenile all’uso indifferenziato della collettività, la quale pertanto questa non si paleserebbe come ragione sufficiente per agire in senso contrario all’originaria scelta di valorizzazione del bene demaniale mediante affidamento a privati, in attuazione della quale l’amministrazione regionale aveva avviato l’apposita procedura comparativa cui la società ricorrente aveva partecipato.
2. Le censure così sintetizzate sono fondate. (…)
6. L’assenza di valutazioni riferite al caso di specie e il momento in cui si colloca l’intervento in autotutela non consentono di apprezzare concrete ed obiettive ragioni per non dare corso e ritirare la procedura a suo tempo avviata, e a ravvisare i sintomi di eccesso di potere dedotti dalla società nel presente giudizio. (…)
8. L’appello deve pertanto essere accolto nei termini sopra esposti. Per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado il ricorso va accolto e annullati gli atti con esso impugnati. In esecuzione della presente pronuncia la Regione AN dovrà pertanto riavviare la procedura comparativa in allora indetta, con la valutazione dell’offerta della società ricorrente e delle altre presentate in concorrenza ”.
14.- Tale essendo il contenuto dei giudicati, la domanda di ottemperanza va quindi accolta con le seguenti precisazioni, a valere quali principi e vincoli conformativi in vista del futuro esercizio dell’azione amministrativa:
(i) l’autorità amministrativa che deve ottemperare al giudicato è la Regione AN, dal momento che sia le sentenze del TAR (n. 4250/2012 e n. 5629/2023) sia quella del Consiglio di Stato (n. 9627/2023) hanno previsto tale obbligo a carico della Regione.
In proposito, non va in particolare sottaciuto che la sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata in data 9 novembre 2023, è successiva alla legge regionale 29 giugno 2021, n. 5, che ha conferito le funzioni in materia di concessioni demaniali marittime nei porti di rilievo regionale e interregionale ai Comuni nel cui territorio rientrano gli ambiti portuali interessati, legge oggi invocata dalla Regione a sostegno della perdita della titolarità della competenza amministrativa sugli arenili, e di conseguenza del venir meno della propria legittimazione passiva rispetto al comando giudiziale.
Tale difesa non è stata spesa nel ricorso n. 2791/2027, definito con la prefata sentenza n. 9627/2023 (che quindi copre il dedotto e il deducibile), con la conseguenza che l’eccezione sollevata oggi dalla Regione AN non è opponibile alle altre parti del giudizio, facendo pienamente stato fra le stesse il definitivo accertamento che il soggetto legittimato passivo rispetto all’obbligo di riavviare la procedura comparativa e di concluderla, è la Regione AN (cfr., in particolare, il punto 8 della motivazione della sentenza n. 9627/2023: “ 8. L’appello deve pertanto essere accolto nei termini sopra esposti. Per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado il ricorso va accolto e annullati gli atti con esso impugnati. In esecuzione della presente pronuncia la Regione AN dovrà pertanto riavviare la procedura comparativa in allora indetta, con la valutazione dell’offerta della società ricorrente e delle altre presentate in concorrenza ”.
Inoltre, tale conclusione è compatibile, per un verso, con l’andamento processuale del complesso e annoso contenzioso (sulla base delle succitate sentenze citate, l’unica amministrazione risultata destinataria delle condanne al facere è sempre stata la Regione AN, assumendo l’amministrazione comunale di Bacoli il ruolo di soggetto controinteressato), e per un altro verso con la posizione sostanziale del Comune di Bacoli, che legittimamente adduce a sostegno della impossibilità oggettiva di qualificarlo oggi come l’amministrazione tenuta ad eseguire il giudicato, il fatto che egli si troverebbe in una palese e insuperabile posizione di conflitto di interessi, vantando l’interesse personale, attuale e concreto ad aggiudicarsi la concessione demaniale, per avere a suo tempo proposto una manifestazione di interesse concorrente a quella della società ricorrente.
(ii) Circa le modalità e i tempi di esecuzione del giudicato, sulla base delle prefate sentenze, è fatto obbligo alla Regione AN di:
1) riattivare immediatamente e senza indugio la procedura e comunque entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, dandone tempestiva comunicazione alle parti;
2) procedere alla comparazione delle offerte e aggiudicare la gara secondo le modalità e nel rispetto dei termini di cui all’iniziale bando;
3) osservare la par condicio fra gli operatori economici, non potendo l’offerta del Comune di Bacoli prevalere sulla base della natura pubblica del soggetto offerente, dovendosi applicare nell’assegnazione della concessione i criteri oggettivi previsti dal bando, come interpretati e applicati nelle procedure di assegnazione analoghe o similari cui hanno partecipato altri operatori economici;
15.- La domanda di risarcimento del danno va invece respinta.
La sentenza n. 9627/2023 del Consiglio di Stato, Sezione V, ha accolto la domanda di annullamento del provvedimento di revoca in autotutela per difetto di istruttoria, rigettando invece per carenza di prova dei pregiudizi asseritamente subiti la domanda risarcitoria.
Non vi è quindi luogo ad ottemperare ad una statuizione di rigetto, rispetto alla quale la odierna ricorrente risulta processualmente soccombente.
La domanda non può essere accolta nemmeno ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., secondo cui “ Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, (…) azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione ”, non ricorrendo i suddetti presupposti di fatto.
Il risarcimento del danno suscettibile di essere riconosciuto in sede di ottemperanza è infatti solo quello connesso all'impossibilità o, comunque, alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato, o alla sua violazione o elusione, in quanto l'azione di ottemperanza non consente la proposizione di una qualsiasi domanda risarcitoria, tanto meno di una domanda che è stata respinta nel merito per carenza di prova dei pregiudizi asseritamente subiti per effetto della revoca illegittima.
Inoltre, nel caso all’esame è ancora possibile, anzi necessario, il riesercizio del potere a seguito del giudicato di annullamento, all’esito del quale si avrà contezza dell’aspetto concernente la effettiva spettanza del bene della vita rivendicato dalla società ricorrente.
16.- Pure infondata è la domanda concernente il pagamento delle spese legali.
Sulla base dei documenti e degli atti di causa, è infatti risultato che con determina n. 231 del 25 marzo 2013, il Comune di Bacoli ha liquidato in favore della società GE IM la somma di € 2.317,75, così come stabilito con sentenza n. 4250/2012 del TAR AN. Inoltre, con successiva determina n. 972 del 5 novembre 2015, l’Amministrazione comunale ha liquidato in favore della medesima società la somma di € 3.806,40, come disposto dalla sentenza n. 5629/13 del medesimo Tribunale.
L’amministrazione comunale ha quindi dato prova di avere adottato tutti gli atti prodromici e necessari al pagamento, mentre non rilevano in questa sede le ragioni del mancato pagamento, dovuto, come ha spiegato il Comune, al fatto che con delibera del Commissario Prefettizio n. 12 del 19 giugno 2018 è stato dichiarato il dissesto dell’ente, sicché è rimessa al creditore la scelta di attivarsi sulla base della specifica procedura prevista dall’ordinamento per il recupero dei suddetti crediti.
Dal canto suo, anche la Regione AN ha dimostrato di avere adempiuto al pagamento delle spese di lite, con D.D. n. 60 del 6 marzo 2024, corrispondendo l’importo di € 3.120,00 (corrispondente al debito fuori bilancio riconosciuto con D.G.R. n. 867/2017).
In parte qua , pertanto, il ricorso va respinto.
17.- Ancora da respingere è la domanda volta ad ottenere il pagamento di una somma di danaro per ogni violazione o inosservanza successiva e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della medesima sentenza, posto che, a seguito del giudicato di annullamento, la riedizione del potere seguirà d’ora in avanti le specifiche modalità conformative sopra indicate.
Inoltre, la ratio sollecitatoria alla base della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., appare allo stato adeguatamente soddisfatta dalla nomina del Commissario ad acta, per il caso in cui perduri l’inadempimento dell’amministrazione.
È comunque fatta salva l’eventuale riproponibilità della richiesta ove l’inottemperanza persistesse.
18.- Per le considerazioni appena esposte, è dunque nominato (rectius, riconfermato nella nomina), per il caso della persistente inottemperanza, il Commissario ad acta già individuato nella persona del Prefetto di Napoli, con facoltà di sub delega.
È utile specificare che il Commissario ad acta si insedierà con immediatezza alla scadenza del primo termine a provvedere (sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza), laddove non pervenga presso il suo Ufficio comunicazione di avvenuta adozione della determinazione assunta in esecuzione del giudicato, e porterà a termine la procedura entro il successivo termine di sessanta giorni dal suo insediamento.
19.- In definitiva, alla luce delle considerazioni appena illustrate, il ricorso va accolto con riferimento alla domanda di esecuzione del giudicato, sulla base delle modalità e dei tempi sopra indicati, oltre che in relazione alla riconferma del Prefetto di Napoli quale Commissario ad acta, mentre va respinto in relazione alle restanti domande.
20.- Le spese del giudizio sono compensate tra tutte le parti, stante la complessità delle questioni esaminate e la parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per la ottemperanza, come in epigrafe proposto:
accoglie il ricorso e ordina alla Regione AN di ottemperare nei sensi indicati in motivazione entro sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza;
per il caso di persistente inottemperanza, riconferma la nomina del Prefetto di Napoli quale Commissario ad acta della procedura, con facoltà di sub delega, al quale assegna termine di sessanta giorni per provvedere decorrenti dal giorno del suo insediamento;
respinge le restanti domande proposte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO