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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 9886/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.R.G. 9886/2017 promossa da:
C.F./P.IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t. rappresenta e difesi dall'Avv. Paolo Cannavale (C.F.:
) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._1
studio dello stesso sito in Santa Maria Capua Vetere alla Via Pezzella,
25;
-appellante- contro
(C.F.: ) rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso nel primo grado dall'Avv. Aurora Bruno, domiciliato ex lege in Casal di Principe alla Via Campana,12;
-appellato contumace-
E
1
Casoria (NA) 1° Vico alla Via S. Benedetto,1;
-appellata contumace-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132
c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione).
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in rinnovazione, impugnava la sentenza Parte_2
n. 1256/2017 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere nella persona del Dott. che, all'esito del primo grado, Controparte_3
aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da per CP_1
i danni da lesioni personali subiti a seguito di un sinistro stradale avvenuto in data 25/01/2014.
La sentenza di prime cure fondava la liquidazione del danno sulle conclusioni rese dal C.T.U. dott. La Compagnia Persona_1
assicuratrice, con l'unico motivo, deduceva in appello la nullità della consulenza tecnica d'ufficio in quanto affidata a un professionista non iscritto presso l'albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Santa
2 Maria Capua Vetere, foro territorialmente competente, senza l'acquisizione del prescritto parere favorevole del Presidente del
Tribunale, in violazione dell'art. 15 della Legge n. 69/2009.
Gli appellati, pur se ritualmente citati restavano contumaci.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo compiutamente delineati nell'atto di appello i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione e la modifica che si chiede.
Sempre in via preliminare va rilevato che l'appello è stato proposto da esclusivamente con riferimento Parte_2
alla validità della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale espletata in primo grado, in quanto asseritamente svolta da ausiliario non iscritto presso l'albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere e nominato in difetto del prescritto parere favorevole del Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 15 della
Legge n. 69/2009.
Tale eccezione non merita accoglimento.
Dagli atti risulta che: il CTU dott. è stato Persona_1
nominato all'udienza del 05/12/2016; l'incarico è stato conferito in data 16/01/2017; parte appellante ha nominato il proprio consulente di parte, dott. la visita medico-legale si è svolta in pieno Per_2
contraddittorio in data 26/01/2017; nessuna contestazione è stata sollevata in quella sede;
nemmeno agli atti risulta depositata alcuna eccezione formale da parte del consulente di parte dell'assicurazione;
Da una più attenta disamina del fascicolo di primo grado, si rileva che solo all'udienza del 30/03/2017 è stata formulata da parte
3 appellante richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, richiesta tuttavia priva di fondamento, non accompagnata da alcuna specifica eccezione sulla regolarità del CTU nominato, né da idonea allegazione di concrete violazioni del contraddittorio o di incompatibilità. La formulazione tardiva e generica della richiesta, priva di un preciso fondamento istruttorio, non consente di ritenere tempestivamente sollevata alcuna contestazione. In base all'art. 157
c.p.c., infatti, ogni nullità deve essere eccepita nella prima istanza o difesa successiva all'atto viziato. Come chiarito dalla giurisprudenza
(cfr. Cass. civ. 30354/2021; Cass. civ. 27890/2017; Cass. civ.
8387/2019), i vizi attinenti alla persona del CTU devono essere eccepiti immediatamente, pena decadenza e sanatoria per acquiescenza, ex art. 157 c.p.c.
La richiesta di nuova CTU formulata in quella sede, priva di contestazione puntuale circa l'asserita invalidità della consulenza già eseguita, si configura come un tentativo surrettizio di introdurre una nuova istruttoria, non potendo in alcun modo supplire all'onere di immediata e motivata eccezione. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la mancata tempestiva deduzione del vizio comporta l'implicita rinuncia a farlo valere (cfr. Cass. civ., Sez. II, 27.11.2017,
n. 27890; Cass. civ., Sez. III, 28.10.2021, n. 30354), consolidando la validità dell'atto viziato agli effetti del giudizio. Tale impostazione trova ulteriore conferma nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la richiesta di rinnovazione della CTU, in mancanza di una contestazione formale, tempestiva e fondata, non è idonea a neutralizzare l'effetto sanante della partecipazione all'istruttoria
4 tecnica senza riserve (Cass. civ., Sez. III, 14.01.2021, n. 480).
L'eventuale doglianza circa l'iscrizione del CTU ad un albo diverso avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente, ovvero all'atto del conferimento dell'incarico o comunque nella prima udienza successiva, nel caso di specie all'udienza del 16/01/2017, allorché veniva formalmente conferito l'incarico e il consulente prestava giuramento. Non risultano negli atti giudiziari, né dai verbali, specifiche eccezioni formulate in tempi utili. La prima iniziativa documentata in merito è il riscontro fornito dal Direttore
Amministrativo del Tribunale in data 29/05/2017, successivo alla pubblicazione della sentenza, da cui si evince che la richiesta di verifica dell'iscrizione del CTU era stata formulata in epoca ancora successiva, a ulteriore conferma della tardività della doglianza sollevata dalla difesa di parte appellante.
La contestazione tardiva comporta la piena utilizzabilità della consulenza tecnica acquisita, a meno che non si dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa, che nel caso di specie non risulta neppure allegato.
La CTU si è svolta regolarmente, con piena partecipazione del CTP dell'assicurazione, e nel rispetto del contraddittorio. Va ulteriormente precisato che la disposizione dell'art. 15 L. 69/2009 ha valenza ordinamentale e non comporta nullità automatica in assenza di specifico danno processuale o violazione concreta del principio del contraddittorio (cfr. Cass. civ. 20059/2018).
Risultano altresì prive di pregio le deduzioni contenute nelle conclusioni dell'appellante volte ad estendere il gravame anche agli
5 ulteriori capi della sentenza di primo grado, ormai coperti da giudicato interno per mancata impugnazione specifica. Nessuna censura è stata proposta in ordine alla dinamica del sinistro, all'accertamento della responsabilità e alla condanna solidale. Tali capi devono ritenersi intangibili alla luce del principio dell'effetto devolutivo parziale dell'appello sancito dagli artt. 342 e 346 c.p.c., secondo cui il giudice di secondo grado è vincolato a pronunciarsi esclusivamente sui punti oggetto di specifica impugnazione, con conseguente formazione del giudicato interno sugli altri.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. III, 15.03.2018, n. 6557; Cass. civ., sez. II, 12.10.2017, n. 23949), la mancata impugnazione di determinati capi della sentenza determina l'irrevocabilità di tali statuizioni, anche ove errate in diritto o in fatto.
Di conseguenza, l'appellante non può estendere le proprie doglianze in via surrettizia in sede di conclusioni, pena l'inammissibilità e la violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum.
Pertanto, non può che confermarsi integralmente la sentenza impugnata.
In merito alle spese di lite, va evidenziato che l'appellato- danneggiato, rimasto contumace nel grado di appello, non ha svolto attività difensiva, né ha sostenuto spese documentate, con la conseguenza che non può trovare applicazione il principio della soccombenza in relazione alla liquidazione delle spese processuali.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che la parte vittoriosa ma contumace non ha diritto al rimborso delle spese
6 in mancanza di effettiva attività difensiva (cfr. Cass. civ., Sez. III,
10.08.2016, n. 17321; Cass. civ., Sez. VI-3, 13.10.2014, n. 21593).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
avverso la sentenza n. 1256/2017 del Giudice di Pace di Santa
[...]
Maria Capua Vetere, così provvede:
- rigetta l'appello;
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- compensa le spese;
Lì, 29/05/2025
Il Giudice
Dott. Rita Di Salvo
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