TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7124/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata in data [...] a [...] (c.f.: Parte_1
, C.F._1
e
nato in data [...] a [...] (c.f.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Fiorenza BERTI MAESTRAMI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna, Via San Felice, n. 123
***** Oggetto del processo: << cessazione effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10 aprile 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 3 giugno 2024. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 30 aprile 2017. Dall'unione non sono nati figli. Dopo che le parti hanno depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione del 3 settembre 2024, il 4 settembre 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio.
pagina 1 di 3 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. All'udienza del 10 aprile 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo a far tempo dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 settembre 2024 e sono quindi decorsi i termini di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 13 giungo e il 6 settembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese processuali debbono essere poste in capo al signor Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...] nata il [...] a [...], e nato il Parte_1 Parte_2
18 settembre 1978 a Bologna, unitisi in matrimonio il 30 aprile 2017 a Bologna, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 34 P. 2 S. A anno 2017; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
pagina 2 di 3 1) prende atto che il signor e la signora continueranno a Parte_2 Parte_1 vivere nelle rispettive abitazioni, dove hanno fissato la residenza e che entrambi dichiarano di aver rimosso i loro effetti personali dalla casa dove risiede l'altro;
2) prende atto che i ricorrenti dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni in comunione e più genericamente di tutti i loro beni, nonché di non aver più nessuna pretesa da avanzare al riguardo;
3) prende atto che le parti hanno dichiarato che ogni altro rapporto coniugale è stato regolato fra gli istanti. D) Come da concorde richiesta delle parti, pone le spese processuali in capo al signor
Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 16 aprile 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata in data [...] a [...] (c.f.: Parte_1
, C.F._1
e
nato in data [...] a [...] (c.f.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Fiorenza BERTI MAESTRAMI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna, Via San Felice, n. 123
***** Oggetto del processo: << cessazione effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10 aprile 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 3 giugno 2024. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 30 aprile 2017. Dall'unione non sono nati figli. Dopo che le parti hanno depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione del 3 settembre 2024, il 4 settembre 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio.
pagina 1 di 3 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. All'udienza del 10 aprile 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo a far tempo dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 settembre 2024 e sono quindi decorsi i termini di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 13 giungo e il 6 settembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese processuali debbono essere poste in capo al signor Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...] nata il [...] a [...], e nato il Parte_1 Parte_2
18 settembre 1978 a Bologna, unitisi in matrimonio il 30 aprile 2017 a Bologna, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 34 P. 2 S. A anno 2017; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
pagina 2 di 3 1) prende atto che il signor e la signora continueranno a Parte_2 Parte_1 vivere nelle rispettive abitazioni, dove hanno fissato la residenza e che entrambi dichiarano di aver rimosso i loro effetti personali dalla casa dove risiede l'altro;
2) prende atto che i ricorrenti dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni in comunione e più genericamente di tutti i loro beni, nonché di non aver più nessuna pretesa da avanzare al riguardo;
3) prende atto che le parti hanno dichiarato che ogni altro rapporto coniugale è stato regolato fra gli istanti. D) Come da concorde richiesta delle parti, pone le spese processuali in capo al signor
Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 16 aprile 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3