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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13655 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7729/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. GIUSEPPE DI SALVO – Presidente dr. ALFREDO LANDI – Giudice dr. TOMMASO MARTUCCI – Giudice relatore
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 7729/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 5/6/2025 e promosso da:
, C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, C.F. , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 residenti in [...]
(C.F. e P.IVA ) Parte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 tutti rappresentati e difesi, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione, dal Prof. Avv. Vincenzo Ussani d'Escobar, (C.F. ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo avvocato sito in Roma, Via Pieve di
Cadore n. 30, villino 56/58
OPPONENTI contro già giusta delibera dell'Assemblea straordinaria con verbale CP_1 CP_2
a rogito del Notaio dott. di Roma in data 5/3/2019, rep. n. 14941, racc. n. Persona_1
10098, iscritto presso il registro Imprese di Verona il 25/06/2019 con protocollo di deposito n.
62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019, società di diritto italiano con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7,
1 capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, codice fiscale e registrazione al
Registro delle Imprese di Verona n. P.IVA in proprio e quale P.IVA_3 P.IVA_4 mandataria per la gestione del credito, giusta procura rilasciata dalla sig.ra , nella Parte_4 sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante, autenticata in data 3 dicembre 2018 dal Notaio Dott.ssa di AN, rep. n. 61592 racc. n. 11920 registrata a AN Persona_2 in data 4 dicembre 2018 al n. 54385 serie 1T della on Controparte_3 sede legale in Roma, Lungotevere Flaminio n. 18, capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. , in P.IVA_5 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Piselli
(C.F. ), in forza di procura generale alle liti per atto a rogito del notaio C.F._4 dott. di Verona del 12 luglio 2016 rep. n. 73166 racc. n. 22172 depositata Persona_3 telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale dei Parioli n. 74 società unipersonale a responsabilità limitata, con sede legale in Controparte_4
Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di €. 10.000,00 (euro diecimila) codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di VI - BE , ai P.IVA_6 sensi della legge 130/1999 iscritta al n. 35449.8 dell'elenco delle società veicolo istituito presso la , rappresentata da con sede in AN, Bastioni di CP_5 Controparte_6
Porta Nuova n. 19, capitale sociale euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di AN-ON-RI-
LO 10311000961, iscritta al R.E.A. di AN al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art.115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di AN Cat. 13D - Div.
P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10.12.2020, in persona del procuratore , in virtù di Controparte_7 procura conferita dall'Amministratore Delegato di con atto del Notaio Controparte_6 [...]
di AN dell'8 marzo 2022 (rep.
8.698 e racc. 5.041), rappresentata e difesa dall'avv. Per_4
TO AR, (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_5 studio sito in Roma, Viale di Villa Grazioli 15, per delega depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
(C.F./P.IVA e Reg. Controparte_8
Imprese di AN ON RI LO , corrente in AN, Via Puccini n. 3, P.IVA_7
R.E.A. – iscritta al n. 47 dell'Albo delle SGR – Sezione Gestori di FIA di cui all'art. 35 P.IVA_8 comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, capitale sociale deliberato pari a € 4.812,306,00 di
2 cui sottoscritto e versato € 4.365.058,00, che agisce per conto ed in qualità di gestore del FIA
Italiano Riservato istituito in forma chiusa denominato “Fondo Perugino”, che investe in crediti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e, del D.M. n. 30 del 5 marzo 2015, e conferitario, in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4
L. n. 130 del 30/4/1999, stipulato in data 22/12/2017, dei crediti di Controparte_9
(già ), come da
[...] Controparte_10 avviso di cessione dei crediti non performing pro soluto e in blocco, pubblicata in G.U., Parte
Seconda n. 3 del 09.01.2018, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, dall'Avv. Roberto
Pietro Sidoti del Foro di AN, (C.F. ) C.F._6
OPPOSTE
CONCLUSIONI: per l'opponente: “dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva n. R.G.E. 1087/2019 innanzi al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 164 bis disp. Att. c.p.c. e in ogni caso, per l'effetto, revocare le vendite senza incanto del lotto 1 e del lotto 2 e tutti gli atti ivi presupposti;
accertare e dichiarare la nullità delle clausole dei contratti di fideiussione derogatorie dell'art. 1957 c.c. e/o la scadenza del contratto di fideiussione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1956 e 1957 c.c.; accertare e dichiarare la nullità / invalidità / annullamento di tutti i titoli esecutivi (e tutti gli atti ad essi successivi) posti in esecuzione dalle controparti e alla base del procedimento di esecuzione Trib. Roma R.G.E. 1087/2019 e derivanti dai citati contratti di fideiussione, ed in particolare di:
- Decreto Ingiuntivo n. 6018/2016 emesso dal Tribunale di Roma in favore di Controparte_11
- Decreto Ingiuntivo n.1810/2014 emesso dal Tribunale di Velletri in favor
[...]
CP_12 ntivo n. 2535/2014 emesso dal Tribunale di Roma in favore di Controparte_13
[...] tti gli atti conseguenti, tra cui tutti quelli della procedura esecutiva Trib. Roma R.G.E. 1087/2019; Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
per “'Voglia l'Ecc.mo Tribunale Adito, reiectis adversis: Controparte_1 in
- dichiarare inammissibile, improponibile l'azione e le relative domande ed eccezioni svolte nei confronti della in proprio per carenza di legittimazione passiva per tutti i motivi CP_1 dedotti nella co uzione e risposta ed in questa sede;
- dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed irritualità di tutte le domande attrici e le eccezioni proposte nei confronti di per difetto di titolarità passiva del Controparte_3 rapporto controverso ed in quanto ittimazione passiva a contraddire sulle domande ed eccezioni ex adverso proposte, per tutti i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta ed in questa sede;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie ed eccezioni, previa declaratoria del rapporto di litispendenza riguardo a giudizi definiti e pendenti (opposizione a decreto ingiuntivo concluso;
opposizione all'esecuzione originaria – dott.ssa
, non riassunta, opposizione distributiva dott. non riassunta e definita con Per_5 CP_14 ne finale e giudizio pendente nella medesi Giudice dott. Martucci rgn 34974/2022 per i medesimi motivi ed eccezioni) per pregiudizialità con le domande formulate da controparte, comunque tutte inammissibili nei confronti della società cessionaria;
3 - in via ulteriormente subordinata, rigettare le domande ed eccezioni sollevate ex adverso poiché inammissibili, infondate, prescritte e, comunque, radicalmente prive di ogni ragionevole fondamento giuridico. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”
per rappresentata da : “Salvo ampliare ed illustrare, si Controparte_4 Controparte_6 chie unale voglia: a) dichiarare la litispendenza tra il presente giudizio e quello preventivamente adito ed attualmente pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma R.G. 2370/2019 e, per l'effetto, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo;
b) dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità o il rigetto dell'opposizione, nonché delle domande ed istanze formulate dagli attori-opponenti in quanto assolutamente infondate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
per “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: Controparte_15 IN E/O PREGIUDIZIALE 1) accertata la nullità, ex artt. 163-bis e 164 cpc, dell'atto di citazione avversario, in ragione del mancato rispetto dei termini a comparire, fissare una nuova udienza di comparizione parti nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis cpc, con salvezza di ogni diritto. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
1) Respingere integralmente le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e diritto;
2) Accertare e dichiarare la temerarietà della lite introdotta dagli odierni attori e, per l'effetto, condannare gli stessi ex art 96 cpc al risarcimento del danno, da quantificarsi secondo equità. Con vittoria di spese e compensi di lite”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 1/2/2023 e la Parte_1 Parte_2 Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, convenivano in giudizio avanti
[...] all'intestato Tribunale le società , e in CP_4 CP_1 Controparte_15 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, proponendo opposizione nella fase di merito ex art. 618 c.p.c. alle ordinanze di vendita dei lotti pignorati emesse dal giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva N.R.G.E. 1087/2019, con cui le società CP_4
e avevano sottoposto a pignoramento beni immobili
[...] CP_1 Controparte_16 di sua proprietà siti in Roma, Via Bruxelles n. 79, piano terra, int. 2 e n. 77/A, piano sottosuolo dell'edificio situato al numero civico 79 della stessa via, chiedendo dichiararsi l'estinzione dell'esecuzione ex art. 164-bis disp. att. c.p.c., nonché la nullità dei titoli esecutivi posti a fondamento della procedura esecutiva per effetto della nullità delle fideiussioni prestate da e con la previsione della deroga all'art. 1957 c.c. e con Parte_1 Parte_2 conseguente estinzione delle garanzie ex artt. 1956 e 1957 c.c., previa riunione del presente fascicolo alla causa connessa iscritta al N.R.G. 34974/2022.
4 Gli opponenti, premesso che il valore dei due lotti sopra descritti era stato stimato in misura pari, rispettivamente, ad € 677.831,29 e ad € 485.313,48, rappresentava che il 13/1/2022 il primo lotto era stato aggiudicato, al terzo esperimento di vendita, al prezzo di € 396.000,00, inadeguato ed inidoneo a soddisfare gli interessi dei creditori, quindi ricorrevano i presupposti per l'estinzione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c., come denunziato con l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., respinta in fase cautelare con ordinanza del 13/1/2022, avverso la quale era stata proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. con ricorso dichiarato, tuttavia, inammissibile in fase sommaria con ordinanza del 16/3/2022, quindi era stato aggiudicato anche il secondo lotto al quarto esperimento di vendita, al prezzo di € 186.240,00.
Gli attori deducevano, altresì, l'invalidità delle fideiussioni in oggetto per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, con particolare riferimento alla deroga all'art. 1957 c.c., quindi eccepivano la decadenza della controparte dalla facoltà di escutere le garanzie, nonché la loro estinzione ex art. 1956 c.c., avendo la banca continuato ad erogare credito alla Controparte_17 debitrice principale, nonostante il suo stato di sofferenza. Chiedevano, infine, la riunione della presente causa a quella portante N.R.G. 34974/2022 pendente avanti all'intestato Tribunale, avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione N.R.G.E. 1087/2019 nella fase di merito.
2. Con comparsa del 21/3/2023 si costituiva in giudizio la tramite la Controparte_18 mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo: Controparte_6
- il difetto di legittimazione attiva della evidenziando che l'esecuzione Parte_3
N.R.G.E. 1087/2019 era stata proposta nei soli confronti di e;
Pt_1 Pt_2
- l'inammissibilità delle avverse doglianze, in quanto costituivano motivi di opposizione che avrebbero dovuto essere proposti entro il termine di cui all'art. 615, co. II c.p.c., ossia entro la data in cui era stata disposta la vendita;
- la litispendenza con il procedimento N.R.G. 2370/2019 pendente avanti alla Corte d'Appello di
Roma avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 17871/2018 definitiva del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2535/2014;
- l'estraneità ai fatti di causa della e della che non avevano prestato Pt_5 Parte_3 garanzia per le obbligazioni assunte dalla Controparte_17
- l'infondatezza nel merito della dedotta nullità per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 con riferimento alle fideiussioni specifiche.
Con comparsa del 23/3/2023 si costituiva in giudizio la in proprio e quale CP_1 mandataria della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
5 eccependo, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione perché privo dei requisiti previsti dall'art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c., nonché l'inammissibilità dell'avversa azione per effetto della litispendenza ex art. 39 c.p.c. rispetto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo definito con sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 4572/2020.
La eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine all'avversa CP_1 opposizione, deducendo di aver agito in sede esecutiva quale mandataria di
[...]
succeduta nei crediti controversi alla giusta contratto del Controparte_3 Controparte_11
14/11/2018.
In subordine, l'opponente chiedeva il rigetto dell'opposizione, essendo stata proposta in sede endoesecutiva avverso un decreto emesso inaudita altera parte non impugnabile con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. ed essendo state sollevate censure inibite in ragione dello stato dell'esecuzione. La eccepiva, inoltre, che le questioni sollevate dagli opponenti CP_1 ex artt. 1956 e 1957 c.c. erano già state rigettate dal Tribunale Ordinario di Roma con sentenza n.
4572/2020 e che comunque non erano mai state sollevate in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c. ed erano, quindi, precluse in questa sede.
Con comparsa del 23/3/2023 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_15 legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione avversario per il mancato rispetto del termine a comparire. Nel merito, la suddetta convenuta deduceva l'infondatezza dell'opposizione, in quanto fondata su motivi già proposti, tardivamente sollevati e, comunque, privi di pregio, che erano stati oggetto di pregressi accertamenti giudiziali.
3. Esperiti gli incombenti preliminari e concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. gli attori eccepivano la carenza di legittimazione delle convenute ad agire in executivis in proprio danno, in mancanza di prova della loro qualità di cessionarie del credito posto a fondamento della procedura esecutiva ed all'udienza del 5/6/2025, sostituita dallo scambio di note scritte, il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..
Con la memoria depositata il 24/9/2025 la in proprio e quale mandataria della CP_1
eccepiva che la comparsa conclusionale e la memoria di replica Controparte_3 erano state depositate dalla controparte oltre il termine di cui all'art. 190 c.p.c. vigente ratione temporis, vertendosi in materia di opposizione all'esecuzione.
***
6 4. E' infondata l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla CP_1
in proprio e quale mandataria della per genericità ed
[...] Controparte_3 indeterminatezza delle domande.
La nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. civ. n. 11751 del 15/5/2013): in particolare, la nullità dell'atto di citazione si produce, a norma dell'art. 164, comma IV c.p.c., solo quando, considerato l'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, possa dirsi che il petitum sia del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure che manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, in modo tale da non consentire al convenuto l'approntamento di una precisa linea di difesa, questa essendo l'esigenza che l'art. 164 c.p.c. mira a soddisfare (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 8077 del 22/5/2012; Cass. civ. n. 21644 del 14/10/2014). La suddetta ipotesi è da escludere nel caso di specie, in cui gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni delle domande proposte dalla parte attrice sono state chiaramente esposte, avuto riguardo all'esposizione in fatto ed in diritto ed alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio.
E' parimenti infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto del termine a comparire sollevata dalla Controparte_19 avuto riguardo alla dimidiazione dei termini prevista dal capoverso dell'art. 618 c.p.c.
in proprio e quale mandataria della eccepisce la Controparte_20 Controparte_3 tardività della iscrizione a ruolo del presente giudizio, deducendo che, avendo l'opponente concesso i termini a comparire dimidiati, avrebbe dovuto iscrivere la causa a ruolo nel termine di cinque giorni dalla notifica dell'atto di citazione.
L'eccezione è infondata. L'atto di citazione è stato notificato alle convenute in data 1/2/2023 e il deposito telematico dell'atto è avvenuto il 6/2/2023, h. 16:36, non rilevando in contrario che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta il successivo 10/2/2023, trattandosi di un atto della cancelleria, su cui la parte non aveva alcun potere di intervento.
Deve, inoltre, dichiararsi l'inammissibilità in quanto tardivo del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica da parte degli opponenti e di Controparte_21 con riferimento all'opposizione all'esecuzione, trattandosi di procedimento non soggetto
[...] alla sospensione feriale dei termini ex art. 3 della L. n. 742/1969. Al contrario, le suddette memorie conclusive sono ammissibili in quanto tempestivamente depositate in relazione alla domanda autonoma proposta dagli opponenti di nullità parziale delle fideiussioni. Giova al
7 riguardo richiamare l'orientamento prevalente della giurisprudenza, secondo cui, in caso di cumulo di un'altra domanda con un'opposizione esecutiva, occorre distinguere tra il caso in cui la domanda "ordinaria" (di regola, soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione tanto da costituire un presupposto per la decisione di quest'ultima - ipotesi in cui permangono immutate le esigenze di speditezza fondamento dell'esenzione dalla sospensione feriale dei termini processuali ex art. 3 della l. n.
742 del 1969 - e il caso in cui la domanda "ordinaria" è formulata in via autonoma ed alternativa rispetto all'esito dell'opposizione, ipotesi in cui le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l'esito dell'opposizione esecutiva non comporti l'effettivo esame della domanda “ordinaria” (Cass. civ. n. 5058 del 26/02/2025).
Nella specie, la domanda di nullità parziale delle fideiussioni non è soltanto finalizzata all'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, ma mira anche a neutralizzare le clausole nn.
2, 6 e 8 delle relative condizioni generali anche in vista di future escussioni da parte della creditrice per eventuali future obbligazioni della debitrice principale.
5. Eccezioni di litispendenza.
La espone che, con decreto ingiuntivo n. 2535/2014, N.R.G. 1653/2014, Controparte_4 emesso il 28/1/2014, il Tribunale Ordinario di Roma ha ingiunto alla debitrice Controparte_17 principale, nonché a e , in qualità di fideiussori, di pagare, in Parte_1 Parte_6 solido tra loro, in favore dell' dante causa di la Controparte_13 Controparte_4 somma di € 3.415.290,48, oltre ad interessi e spese del procedimento. Avverso il predetto provvedimento monitorio, ha proposto opposizione avanti al Tribunale Parte_1
Ordinario di Roma (R.G. 18761/2014), svolgendo contestazioni anche in ordine alle fideiussioni.
Il giudizio di opposizione è stato definito con sentenza n. 17871/2018, posta dalla CP_4
a base del pignoramento controverso, che è stata impugnata avanti alla Corte di Appello di
[...]
Roma, N.R.G. 2370/2019; nel corso del giudizio di appello, ha depositato Parte_1 un'istanza con cui ha sollevato la questione della nullità parziale della fideiussione su cui si controverte e la decadenza della creditrice dalla sua escussione per effetto del mancato rispetto del termine ex art. 1957 c.c.. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 2648 del 30/04/2025, ha respinto l'appello. La espone, inoltre, che le suddette domande sono state Controparte_4 nuovamente proposte dagli odierni attori nel giudizio ex art. 618 c.p.c., iscritto al N.R.G.
34974/2022, pendente avanti al Tribunale Ordinario di Roma.
8 Orbene, le diverse domande introdotte dagli odierni opponenti avanti al Tribunale Ordinario di
Roma non potevano dare luogo a litispendenza, perché incardinate davanti al medesimo ufficio giudiziario (cfr. Cass. civ. n. 9510 del 21/04/2010; Cass. civ. n. 21761 del 23/09/2013). Inoltre, la litispendenza non può realizzarsi, a seconda dell'evento della lite, solo perché, non operata la riunione, una delle cause penda in appello, potendo essere dichiarata, invece, qualora «la medesima causa venga introdotta davanti a giudici diversi» e una risulti pendente in sede d'impugnazione (Cass. civ. sez. u. n. 27846 del 12/12/2013). In tali casi, non essendo l'omessa riunione ragione d'invalidità sarà dunque opponibile il giudicato prima intervenuto ovvero, qualora non dedotto o rilevato, opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l'utilizzo dell'art. 337, secondo comma, c.p.c..
Sono, dunque, prive di pregio le eccezioni di litispendenza sollevate dalla e Controparte_4 dalla quale mandataria della in mancanza di prova CP_1 Controparte_3 del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2648 del 30/04/2025, che ha rigettato il gravame proposto avverso la sentenza n. 17871/2018 del Tribunale Ordinario di Roma, l'azione attorea non è, inoltre, paralizzata, in parte qua, dal giudicato esterno.
Alla luce dei principi sopra esposti in ordine ai limiti all'applicabilità dell'art. 39 c.p.c. in caso di procedimenti pendenti avanti allo stesso ufficio, anche in gradi diversi di giudizio, è infondata l'eccezione di litispendenza sollevata dalla quale mandataria della CP_1 [...]
con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo definito con Controparte_3 sentenza n. 4572/2020 del Tribunale Ordinario di Roma, l'appello avverso la quale è stato dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. con ordinanza della Corte d'Appello di Roma n.
510 del 25/1/2022.
E' fondata, invece, l'eccezione, da qualificarsi come di giudicato, sollevata dalla
[...]
limitatamente al rapporto processuale tra la suddetta Controparte_19 convenuta e il Il credito vantato dalla Pt_1 Controparte_19
è, infatti, fondato sul decreto ingiuntivo n. 1810/14 emesso dal Tribunale Ordinario di
[...]
Velletri, confermato dallo stesso Tribunale a seguito di opposizione proposta da Parte_1
e dagli eredi di con sentenza n. 1731/2019, confermata a sua volta,
[...] Parte_6 all'esito dell'impugnazione proposta dal dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. Pt_1
5943/2022. Il ricorso per cassazione proposto avverso detta sentenza è stato, inoltre, dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte con ordinanza n. 2010 del 28/1/2025.
9 Viene, dunque, in rilievo il principio di diritto, condiviso dall'adito giudicante, secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (cfr. Cass. civ. n. 22465 del 24/09/2018: la S.C. ha ritenuto preclusa dal giudicato, formatosi a seguito dell'estinzione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca in relazione al saldo passivo di un conto corrente, la successiva domanda, proposta dal correntista, tesa ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall'istituto di credito in forza di clausole negoziali invalide).
6. E' fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della la quale, non Parte_3 essendo debitrice esecutata, non è legittimata a proporre opposizione ex art. 615 e ss. c.p.c..
E' parimenti meritevole di accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Controparte_1
Invero, per effetto della cessione risalente al 14/11/2018, di cui è stato pubblicato l'avviso in
Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 143 dell'11/12/2018, l è Controparte_3 succeduta a titolo particolare nei rapporti giuridici attivi di cui era titolare l' e la Controparte_11
già è stata autorizzata a compiere “tutti gli atti, adempimenti e CP_1 CP_2 formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero crediti” in favore della in virtù di Controparte_3 procura autenticata il 3/12/2018 dal notaio di AN, rep. n. 61592, racc. n. Persona_2
11920 ed è intervenuta nel giudizio di opposizione e nella procedura esecutiva promossa davanti al Tribunale Ordinario di Roma, N.R.G.E. 1087/2019, quale procuratrice della
[...]
quindi è priva della legittimazione passiva a resistere in proprio nel presente Controparte_3 giudizio.
7. Relativamente alle altre società opposte, i motivi di opposizione all'esecuzione, afferenti alla nullità ed all'inefficacia delle fideiussioni prestate dagli opponenti, sono inammissibili in questa sede, considerato che la procedura esecutiva è stata intrapresa in base a titoli giudiziali, rispetto ai quali, in sede esecutiva e nelle relative opposizioni, possono essere fatti valere soltanto motivi sopravvenuti. Sono parimenti inammissibili, per le ragioni sopra esposte, le contestazioni, sollevate dagli opponenti, inerenti alla titolarità dei crediti controversi in capo alle odierne opposte.
10 Giova al riguardo richiamare la giurisprudenza prevalente, secondo cui non si possono proporre in sede di opposizione all'esecuzione i motivi di doglianza sulla fondatezza del titolo esecutivo e sulla sussistenza dei presupposti della sua formazione. Il Giudice adito ex art. 615 c.p.c. non può, infatti, effettuare alcun controllo nel merito del provvedimento giurisdizionale che costituisce titolo esecutivo, potendo conoscere i soli fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo, atteso che, in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, non potendosi addurre altri vizi del provvedimento, né le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto (cfr. Cass. civ. n. 1935 del 25/2/1994; n. 3277 del 18/02/2015).
Non vale in contrario richiamare la sentenza della Corte di giustizia dell'U.E. del 17/5/2022 pronunciata su rinvio pregiudiziale nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19, secondo cui
“L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”.
Trattasi, invero, di un principio di diritto che, in quanto contrastante con il sistema nazionale di efficacia del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto con riguardo al dedotto e deducibile sotteso all'ingiunzione, non può che essere considerato di natura eccezionale, quindi di stretta applicazione nell'ambito della disciplina in materia di tutela consumeristica.
Invero, la Corte di giustizia ha enunciato il principio di diritto sopra richiamato con riferimento specifico alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nel contesto normativo, volto alla tutela del consumatore, di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5/4/1993 e, con riferimento al diritto interno, al D.Lgs. n. 206/2005, che a norma dell'art. 7 della L. n. 229/2003, ha recepito la direttiva 93/2013.
11 Il massimo organo di giustizia dell'U.E. ha ritenuto, quindi, incompatibile con la disciplina consumeristica eurounitaria e nazionale l'interpretazione della legge interna che preclude al giudice (dell'esecuzione) di rilevare la invalidità delle clausole abusive, a tutela del consumatore, in caso di decreto ingiuntivo non opposto, qualora il giudice del monitorio non abbia sollevato la questione della conformità delle clausole contrattuali alla disciplina consumeristica.
La Corte di cassazione, alla luce dei principi di diritto sopra citati, ha predicato che, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto).
Il giudice dell'esecuzione è, altresì, tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c. (cfr. Cass. civ.
s.u. n. 9479 del 06/04/2023).
I principi di diritto sopra menzionati non sono, tuttavia, applicabili al caso di specie, in cui i decreti ingiuntivi n. 1810/2014 emesso dal Tribunale Ordinario di Viterbo, N.R.G. 5228/2014, n.
2535/2014 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, N.R.G. 1653/2014 e n. 6018/2016 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, N.R.G. 15409/2016, su cui si fonda l'esecuzione forzata nel corso della quale è stata proposta la presente opposizione, sono stati opposti e le relative opposizioni sono state rigettate in tutto o in parte con sentenza del Tribunale Ordinario di
Velletri n. 1731/2019 del 9/10/2019, confermata dalla Corte d'Appello, relativamente al decreto ingiuntivo n. 2535/2014, con sentenza n. 17871/2018 del Tribunale Ordinario di Roma, con cui,
12 previa revoca del decreto ingiuntivo n. 2535/2014, e gli eredi di Parte_1 Pt_6
sono stati condannati al pagamento in favore della controparte e con sentenza del
[...]
Tribunale Ordinario di Roma n. 4572 del 2/3/2020, con cui, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 6018/2016, gli odierni opponenti sono stati condannati al pagamento in favore dell' CP_11 della somma di € 6.720.443,61. Non vengono, dunque, in rilievo i principi sopra esposti
[...] predicati dalla Corte di giustizia e dalla Corte di cassazione, poiché il sindacato sulla legittimità e sull'efficacia delle fideiussioni prestate da ed è stato effettuato Parte_1 Parte_2 nei giudizi intrapresi dall'odierna parte opponente ex art. 645 c.p.c..
Ne consegue la carenza di legittimazione attiva della ed il rigetto Parte_3 dell'opposizione proposta da e avverso le società Parte_1 Parte_2 CP_4
costituitasi tramite la mandataria e
[...] Controparte_6 Controparte_15
8. e la chiedono, altresì, accertarsi e dichiararsi Parte_1 Parte_2 Parte_3
“la nullità delle clausole dei contratti di fideiussione derogatorie dell'art. 1957 c.c.”.
La domanda è infondata.
L'unica fideiussione versata in atti, peraltro da è quella inserita nel contratto Controparte_4 denominato “Finanziamento regolato in conto corrente” stipulato tra la quale Controparte_17 soggetto finanziato, la Sedicibanca S.p.A. quale mutuante, nonché e Parte_1 Pt_6
quali fideiussori, per atto a rogito notaio dell'11/9/2008, rep. n.
[...] Persona_6
105318, racc. n. 8039, con cui la ha consentito all'accensione di ipoteca per € Controparte_17
6.000.000,00 sui beni ivi descritti, a garanzia di un affidamento in conto corrente di €
3.000.000,00. Ebbene, in quel contratto e hanno prestato Parte_1 Parte_6 fideiussione specifica a garanzia del rapporto ivi menzionato e regolato.
La questione posta dalla parte attrice, afferente all'applicabilità alla “fideiussione specifica”, ossia prestata a garanzia di una determinata obbligazione, della nullità parziale per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza, soprattutto a seguito del citato arresto delle Sezioni unite della
Suprema Corte con cui è stata predicata la nullità parziale dei “contratti a valle” dell'intesa illecita di cui al provvedimento della n. 55/2005, quindi la relativa soluzione CP_5 postula un'approfondita analisi degli orientamenti in materia.
Invero, l'indirizzo attualmente prevalente in giurisprudenza non ritiene sussumibili le fideiussioni specifiche nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005, che ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali afferenti alla fideiussione
13 omnibus, da intendersi come l'operazione con cui il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale.
L'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è pertanto con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la ha ritenuto che le CP_5 clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del
13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. ON n. 375 del 18/2/2022).
Il contrario orientamento minoritario valorizza, invece, in via esclusiva l'elemento oggettivo della corrispondenza delle clausole contrattuali allo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e sottoposto alla , che lo ha ritenuto parzialmente invalido limitatamente CP_5 agli artt. 2, 6 e 8, in quanto applicati in modo uniforme, per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, ritenendo applicabile la sanzione della nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, anche alle fideiussioni specifiche (cfr. Trib. Prato 16/1/2021; Trib, Matera 6/7/2020).
Ritiene il collegio, conformemente all'indirizzo ermeneutico prevalente in giurisprudenza, non sussumibili le fideiussioni specifiche tra i contratti a valle dell'intesa illecita sanzionata dalla
. Ed invero, dal citato provvedimento della n. 55/2005 emerge che CP_5 CP_5
l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, quale ricorre nella fattispecie.
Deve, quindi, ritenersi che l'accertamento della sull'esistenza di un'intesa illecita CP_5 sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie. L'organo di vigilanza ha, invero, valutato l'essenza ontologica e
14 funzionale della fideiussione omnibus ed ha compiuto una satisfattiva valutazione dell'effetto distorsivo della concorrenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 del relativo schema predisposto dall'ABI nel 2002 e nel 2003, alla luce della completa valutazione delle pattuizioni ivi previste.
Ne consegue che il contratto a valle di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a sezioni unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, sia la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica.
Si richiama al riguardo un recente arresto della Suprema Corte, formatosi in materia di contratto autonomo di garanzia, la cui ratio decidendi è estensibile alla fattispecie in esame, secondo cui il provvedimento n. 55 del 2005 della concerne le sole fideiussioni omnibus, CP_5 pertanto, in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus, chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non ad altri negozi (cfr. Cass. civ. n. 26847 del 16/10/2024; Cass. civ. n.
19401 del 15/7/2024: con quest'ultima pronuncia la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile la quaestio nullitatis della fideiussione per violazione della disciplina in materia di antitrust per motivi di rito, ha tuttavia va rimarcato che la fideiussione sottoposta al suo esame era una
“Fideiussione specifica” della n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia CP_5 qualificabile come omnibus e non “omnibus”, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento).
Corrobora l'orientamento prevalente in giurisprudenza contrario all'estensione della nullità parziale delle fideiussioni omnibus per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 una recente pronunzia della Suprema Corte, che, intervenendo ex professo sulla questione, ha escluso tale estensibilità per due ordini di ragioni: la prima poggia sulla considerazione che l'adozione delle clausole contestate per una serie indefinita e futura di rapporti, come avviene nella fideiussione omnibus, ha effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, in coerenza con gli assetti della materia stabiliti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui le singole deroghe previste dallo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie.
15 La seconda ragione si lega alla richiamata giurisprudenza della Suprema Corte ed, in particolare, alla considerazione ancora sviluppata nel provvedimento di al punto 78, in ragione CP_5 della quale l'illiceità, per come argomentata dalla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 41994/2021, delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che, essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”. In buona sostanza ciò che giustifica l'espunzione delle clausole “incriminate” dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato dalla si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad CP_5 esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate.
Siffatta lettura restrittiva della portata del provvedimento della è supportata CP_5 dall'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, di attuazione della direttiva 104/2014/UE cd. “private enforcement”, nel quale, nel dare seguito ad un principio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento anticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, si precisa, con significative ricadute interpretative appunto in funzione di un'applicazione circoscritta degli effetti sanzionatori, che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove” (cfr. Cass. civ. n. 21841 del
2/8/2024).
Il mero dato oggettivo della corrispondenza delle clausole contestate, previste nella fideiussione specifica prestata dall'odierna parte attrice, non è, dunque, idoneo a provare l'esistenza di un'intesa illecita a monte, di cui la stipulazione del contratto a valle costituisca attuazione.
In assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) della L. n. 287/1990, relativa alla formulazione uniforme delle fideiussioni specifiche, l'onere probatorio relativo all'esistenza di un'intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della prestazione della
16 fideiussione grava sulla parte che ha dedotto la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
Invero, la domanda attorea ha introdotto un giudizio stand alone, in cui la parte attrice non può giovarsi, come nelle follow on actions, dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, in mancanza di un simile accertamento, gravando, dunque, sulla parte attrice l'onere di allegazione e prova degli elementi costitutivi della fattispecie, tra cui la prova dell'esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione della fideiussione (cfr. Trib. AN n. 3111/2024).
Il citato orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte in un recente arresto, secondo cui provvedimento della è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, CP_5 non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce (cfr. Cass. civ. n. 1170 del 17/01/2025).
Ed ancora, osserva la Suprema Corte che il provvedimento della n. 55/2005 è CP_5 riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
Cass. civ. n. 1851 del
25/01/2025).
Ne consegue il rigetto della domanda di nullità parziale della suddetta fideiussione, mentre non vi è prova di altre fideiussioni prestate dagli attori a garanzia di debiti della Controparte_17 verso le convenute.
Nondimeno, avuto riguardo alle questioni trattate, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96
c.p.c., quindi la domanda risarcitoria proposta dalla deve essere respinta. Controparte_15
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
17 Visti gli artt. 618 e 275 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 1/2/2023 da e in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2 Parte_3 tempore, avverso le società , rappresentata dalla CP_4 Controparte_6 CP_1
in proprio e quale mandataria della e in
[...] Controparte_3 Controparte_15 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, contrariis reiectis:
DICHIARA la carenza di legittimazione attiva della Parte_3
DICHIARA la carenza di legittimazione passiva della in proprio;
CP_1
RIGETTA l'opposizione all'esecuzione e le altre domande proposte da e Parte_1 [...] avverso le società , rappresentata dalla Pt_2 CP_4 Controparte_6 CP_1 quale mandataria della e Controparte_3 Controparte_15
RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dalla Controparte_15
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti, che liquida, quanto alla in proprio e quale mandataria della CP_1
in € 15.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese CP_3 Controparte_3 generali ed agli accessori di legge, quanto alla , costituitasi tramite la mandataria CP_4
in € 15.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali Controparte_6 ed agli accessori di legge e, quanto alla in € 15.000,00 per compenso Controparte_15 professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1°/10/2025.
Il Presidente dr. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore dr. Tommaso Martucci
18
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. GIUSEPPE DI SALVO – Presidente dr. ALFREDO LANDI – Giudice dr. TOMMASO MARTUCCI – Giudice relatore
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 7729/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 5/6/2025 e promosso da:
, C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, C.F. , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 residenti in [...]
(C.F. e P.IVA ) Parte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 tutti rappresentati e difesi, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione, dal Prof. Avv. Vincenzo Ussani d'Escobar, (C.F. ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo avvocato sito in Roma, Via Pieve di
Cadore n. 30, villino 56/58
OPPONENTI contro già giusta delibera dell'Assemblea straordinaria con verbale CP_1 CP_2
a rogito del Notaio dott. di Roma in data 5/3/2019, rep. n. 14941, racc. n. Persona_1
10098, iscritto presso il registro Imprese di Verona il 25/06/2019 con protocollo di deposito n.
62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019, società di diritto italiano con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7,
1 capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, codice fiscale e registrazione al
Registro delle Imprese di Verona n. P.IVA in proprio e quale P.IVA_3 P.IVA_4 mandataria per la gestione del credito, giusta procura rilasciata dalla sig.ra , nella Parte_4 sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante, autenticata in data 3 dicembre 2018 dal Notaio Dott.ssa di AN, rep. n. 61592 racc. n. 11920 registrata a AN Persona_2 in data 4 dicembre 2018 al n. 54385 serie 1T della on Controparte_3 sede legale in Roma, Lungotevere Flaminio n. 18, capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. , in P.IVA_5 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Piselli
(C.F. ), in forza di procura generale alle liti per atto a rogito del notaio C.F._4 dott. di Verona del 12 luglio 2016 rep. n. 73166 racc. n. 22172 depositata Persona_3 telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale dei Parioli n. 74 società unipersonale a responsabilità limitata, con sede legale in Controparte_4
Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di €. 10.000,00 (euro diecimila) codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di VI - BE , ai P.IVA_6 sensi della legge 130/1999 iscritta al n. 35449.8 dell'elenco delle società veicolo istituito presso la , rappresentata da con sede in AN, Bastioni di CP_5 Controparte_6
Porta Nuova n. 19, capitale sociale euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di AN-ON-RI-
LO 10311000961, iscritta al R.E.A. di AN al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art.115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di AN Cat. 13D - Div.
P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10.12.2020, in persona del procuratore , in virtù di Controparte_7 procura conferita dall'Amministratore Delegato di con atto del Notaio Controparte_6 [...]
di AN dell'8 marzo 2022 (rep.
8.698 e racc. 5.041), rappresentata e difesa dall'avv. Per_4
TO AR, (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_5 studio sito in Roma, Viale di Villa Grazioli 15, per delega depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
(C.F./P.IVA e Reg. Controparte_8
Imprese di AN ON RI LO , corrente in AN, Via Puccini n. 3, P.IVA_7
R.E.A. – iscritta al n. 47 dell'Albo delle SGR – Sezione Gestori di FIA di cui all'art. 35 P.IVA_8 comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, capitale sociale deliberato pari a € 4.812,306,00 di
2 cui sottoscritto e versato € 4.365.058,00, che agisce per conto ed in qualità di gestore del FIA
Italiano Riservato istituito in forma chiusa denominato “Fondo Perugino”, che investe in crediti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e, del D.M. n. 30 del 5 marzo 2015, e conferitario, in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4
L. n. 130 del 30/4/1999, stipulato in data 22/12/2017, dei crediti di Controparte_9
(già ), come da
[...] Controparte_10 avviso di cessione dei crediti non performing pro soluto e in blocco, pubblicata in G.U., Parte
Seconda n. 3 del 09.01.2018, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, dall'Avv. Roberto
Pietro Sidoti del Foro di AN, (C.F. ) C.F._6
OPPOSTE
CONCLUSIONI: per l'opponente: “dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva n. R.G.E. 1087/2019 innanzi al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 164 bis disp. Att. c.p.c. e in ogni caso, per l'effetto, revocare le vendite senza incanto del lotto 1 e del lotto 2 e tutti gli atti ivi presupposti;
accertare e dichiarare la nullità delle clausole dei contratti di fideiussione derogatorie dell'art. 1957 c.c. e/o la scadenza del contratto di fideiussione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1956 e 1957 c.c.; accertare e dichiarare la nullità / invalidità / annullamento di tutti i titoli esecutivi (e tutti gli atti ad essi successivi) posti in esecuzione dalle controparti e alla base del procedimento di esecuzione Trib. Roma R.G.E. 1087/2019 e derivanti dai citati contratti di fideiussione, ed in particolare di:
- Decreto Ingiuntivo n. 6018/2016 emesso dal Tribunale di Roma in favore di Controparte_11
- Decreto Ingiuntivo n.1810/2014 emesso dal Tribunale di Velletri in favor
[...]
CP_12 ntivo n. 2535/2014 emesso dal Tribunale di Roma in favore di Controparte_13
[...] tti gli atti conseguenti, tra cui tutti quelli della procedura esecutiva Trib. Roma R.G.E. 1087/2019; Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
per “'Voglia l'Ecc.mo Tribunale Adito, reiectis adversis: Controparte_1 in
- dichiarare inammissibile, improponibile l'azione e le relative domande ed eccezioni svolte nei confronti della in proprio per carenza di legittimazione passiva per tutti i motivi CP_1 dedotti nella co uzione e risposta ed in questa sede;
- dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed irritualità di tutte le domande attrici e le eccezioni proposte nei confronti di per difetto di titolarità passiva del Controparte_3 rapporto controverso ed in quanto ittimazione passiva a contraddire sulle domande ed eccezioni ex adverso proposte, per tutti i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta ed in questa sede;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie ed eccezioni, previa declaratoria del rapporto di litispendenza riguardo a giudizi definiti e pendenti (opposizione a decreto ingiuntivo concluso;
opposizione all'esecuzione originaria – dott.ssa
, non riassunta, opposizione distributiva dott. non riassunta e definita con Per_5 CP_14 ne finale e giudizio pendente nella medesi Giudice dott. Martucci rgn 34974/2022 per i medesimi motivi ed eccezioni) per pregiudizialità con le domande formulate da controparte, comunque tutte inammissibili nei confronti della società cessionaria;
3 - in via ulteriormente subordinata, rigettare le domande ed eccezioni sollevate ex adverso poiché inammissibili, infondate, prescritte e, comunque, radicalmente prive di ogni ragionevole fondamento giuridico. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”
per rappresentata da : “Salvo ampliare ed illustrare, si Controparte_4 Controparte_6 chie unale voglia: a) dichiarare la litispendenza tra il presente giudizio e quello preventivamente adito ed attualmente pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma R.G. 2370/2019 e, per l'effetto, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo;
b) dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità o il rigetto dell'opposizione, nonché delle domande ed istanze formulate dagli attori-opponenti in quanto assolutamente infondate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
per “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: Controparte_15 IN E/O PREGIUDIZIALE 1) accertata la nullità, ex artt. 163-bis e 164 cpc, dell'atto di citazione avversario, in ragione del mancato rispetto dei termini a comparire, fissare una nuova udienza di comparizione parti nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis cpc, con salvezza di ogni diritto. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
1) Respingere integralmente le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e diritto;
2) Accertare e dichiarare la temerarietà della lite introdotta dagli odierni attori e, per l'effetto, condannare gli stessi ex art 96 cpc al risarcimento del danno, da quantificarsi secondo equità. Con vittoria di spese e compensi di lite”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 1/2/2023 e la Parte_1 Parte_2 Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, convenivano in giudizio avanti
[...] all'intestato Tribunale le società , e in CP_4 CP_1 Controparte_15 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, proponendo opposizione nella fase di merito ex art. 618 c.p.c. alle ordinanze di vendita dei lotti pignorati emesse dal giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva N.R.G.E. 1087/2019, con cui le società CP_4
e avevano sottoposto a pignoramento beni immobili
[...] CP_1 Controparte_16 di sua proprietà siti in Roma, Via Bruxelles n. 79, piano terra, int. 2 e n. 77/A, piano sottosuolo dell'edificio situato al numero civico 79 della stessa via, chiedendo dichiararsi l'estinzione dell'esecuzione ex art. 164-bis disp. att. c.p.c., nonché la nullità dei titoli esecutivi posti a fondamento della procedura esecutiva per effetto della nullità delle fideiussioni prestate da e con la previsione della deroga all'art. 1957 c.c. e con Parte_1 Parte_2 conseguente estinzione delle garanzie ex artt. 1956 e 1957 c.c., previa riunione del presente fascicolo alla causa connessa iscritta al N.R.G. 34974/2022.
4 Gli opponenti, premesso che il valore dei due lotti sopra descritti era stato stimato in misura pari, rispettivamente, ad € 677.831,29 e ad € 485.313,48, rappresentava che il 13/1/2022 il primo lotto era stato aggiudicato, al terzo esperimento di vendita, al prezzo di € 396.000,00, inadeguato ed inidoneo a soddisfare gli interessi dei creditori, quindi ricorrevano i presupposti per l'estinzione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c., come denunziato con l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., respinta in fase cautelare con ordinanza del 13/1/2022, avverso la quale era stata proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. con ricorso dichiarato, tuttavia, inammissibile in fase sommaria con ordinanza del 16/3/2022, quindi era stato aggiudicato anche il secondo lotto al quarto esperimento di vendita, al prezzo di € 186.240,00.
Gli attori deducevano, altresì, l'invalidità delle fideiussioni in oggetto per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, con particolare riferimento alla deroga all'art. 1957 c.c., quindi eccepivano la decadenza della controparte dalla facoltà di escutere le garanzie, nonché la loro estinzione ex art. 1956 c.c., avendo la banca continuato ad erogare credito alla Controparte_17 debitrice principale, nonostante il suo stato di sofferenza. Chiedevano, infine, la riunione della presente causa a quella portante N.R.G. 34974/2022 pendente avanti all'intestato Tribunale, avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione N.R.G.E. 1087/2019 nella fase di merito.
2. Con comparsa del 21/3/2023 si costituiva in giudizio la tramite la Controparte_18 mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo: Controparte_6
- il difetto di legittimazione attiva della evidenziando che l'esecuzione Parte_3
N.R.G.E. 1087/2019 era stata proposta nei soli confronti di e;
Pt_1 Pt_2
- l'inammissibilità delle avverse doglianze, in quanto costituivano motivi di opposizione che avrebbero dovuto essere proposti entro il termine di cui all'art. 615, co. II c.p.c., ossia entro la data in cui era stata disposta la vendita;
- la litispendenza con il procedimento N.R.G. 2370/2019 pendente avanti alla Corte d'Appello di
Roma avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 17871/2018 definitiva del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2535/2014;
- l'estraneità ai fatti di causa della e della che non avevano prestato Pt_5 Parte_3 garanzia per le obbligazioni assunte dalla Controparte_17
- l'infondatezza nel merito della dedotta nullità per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 con riferimento alle fideiussioni specifiche.
Con comparsa del 23/3/2023 si costituiva in giudizio la in proprio e quale CP_1 mandataria della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
5 eccependo, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione perché privo dei requisiti previsti dall'art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c., nonché l'inammissibilità dell'avversa azione per effetto della litispendenza ex art. 39 c.p.c. rispetto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo definito con sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 4572/2020.
La eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine all'avversa CP_1 opposizione, deducendo di aver agito in sede esecutiva quale mandataria di
[...]
succeduta nei crediti controversi alla giusta contratto del Controparte_3 Controparte_11
14/11/2018.
In subordine, l'opponente chiedeva il rigetto dell'opposizione, essendo stata proposta in sede endoesecutiva avverso un decreto emesso inaudita altera parte non impugnabile con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. ed essendo state sollevate censure inibite in ragione dello stato dell'esecuzione. La eccepiva, inoltre, che le questioni sollevate dagli opponenti CP_1 ex artt. 1956 e 1957 c.c. erano già state rigettate dal Tribunale Ordinario di Roma con sentenza n.
4572/2020 e che comunque non erano mai state sollevate in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c. ed erano, quindi, precluse in questa sede.
Con comparsa del 23/3/2023 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_15 legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione avversario per il mancato rispetto del termine a comparire. Nel merito, la suddetta convenuta deduceva l'infondatezza dell'opposizione, in quanto fondata su motivi già proposti, tardivamente sollevati e, comunque, privi di pregio, che erano stati oggetto di pregressi accertamenti giudiziali.
3. Esperiti gli incombenti preliminari e concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. gli attori eccepivano la carenza di legittimazione delle convenute ad agire in executivis in proprio danno, in mancanza di prova della loro qualità di cessionarie del credito posto a fondamento della procedura esecutiva ed all'udienza del 5/6/2025, sostituita dallo scambio di note scritte, il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..
Con la memoria depositata il 24/9/2025 la in proprio e quale mandataria della CP_1
eccepiva che la comparsa conclusionale e la memoria di replica Controparte_3 erano state depositate dalla controparte oltre il termine di cui all'art. 190 c.p.c. vigente ratione temporis, vertendosi in materia di opposizione all'esecuzione.
***
6 4. E' infondata l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla CP_1
in proprio e quale mandataria della per genericità ed
[...] Controparte_3 indeterminatezza delle domande.
La nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. civ. n. 11751 del 15/5/2013): in particolare, la nullità dell'atto di citazione si produce, a norma dell'art. 164, comma IV c.p.c., solo quando, considerato l'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, possa dirsi che il petitum sia del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure che manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, in modo tale da non consentire al convenuto l'approntamento di una precisa linea di difesa, questa essendo l'esigenza che l'art. 164 c.p.c. mira a soddisfare (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 8077 del 22/5/2012; Cass. civ. n. 21644 del 14/10/2014). La suddetta ipotesi è da escludere nel caso di specie, in cui gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni delle domande proposte dalla parte attrice sono state chiaramente esposte, avuto riguardo all'esposizione in fatto ed in diritto ed alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio.
E' parimenti infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto del termine a comparire sollevata dalla Controparte_19 avuto riguardo alla dimidiazione dei termini prevista dal capoverso dell'art. 618 c.p.c.
in proprio e quale mandataria della eccepisce la Controparte_20 Controparte_3 tardività della iscrizione a ruolo del presente giudizio, deducendo che, avendo l'opponente concesso i termini a comparire dimidiati, avrebbe dovuto iscrivere la causa a ruolo nel termine di cinque giorni dalla notifica dell'atto di citazione.
L'eccezione è infondata. L'atto di citazione è stato notificato alle convenute in data 1/2/2023 e il deposito telematico dell'atto è avvenuto il 6/2/2023, h. 16:36, non rilevando in contrario che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta il successivo 10/2/2023, trattandosi di un atto della cancelleria, su cui la parte non aveva alcun potere di intervento.
Deve, inoltre, dichiararsi l'inammissibilità in quanto tardivo del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica da parte degli opponenti e di Controparte_21 con riferimento all'opposizione all'esecuzione, trattandosi di procedimento non soggetto
[...] alla sospensione feriale dei termini ex art. 3 della L. n. 742/1969. Al contrario, le suddette memorie conclusive sono ammissibili in quanto tempestivamente depositate in relazione alla domanda autonoma proposta dagli opponenti di nullità parziale delle fideiussioni. Giova al
7 riguardo richiamare l'orientamento prevalente della giurisprudenza, secondo cui, in caso di cumulo di un'altra domanda con un'opposizione esecutiva, occorre distinguere tra il caso in cui la domanda "ordinaria" (di regola, soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione tanto da costituire un presupposto per la decisione di quest'ultima - ipotesi in cui permangono immutate le esigenze di speditezza fondamento dell'esenzione dalla sospensione feriale dei termini processuali ex art. 3 della l. n.
742 del 1969 - e il caso in cui la domanda "ordinaria" è formulata in via autonoma ed alternativa rispetto all'esito dell'opposizione, ipotesi in cui le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l'esito dell'opposizione esecutiva non comporti l'effettivo esame della domanda “ordinaria” (Cass. civ. n. 5058 del 26/02/2025).
Nella specie, la domanda di nullità parziale delle fideiussioni non è soltanto finalizzata all'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, ma mira anche a neutralizzare le clausole nn.
2, 6 e 8 delle relative condizioni generali anche in vista di future escussioni da parte della creditrice per eventuali future obbligazioni della debitrice principale.
5. Eccezioni di litispendenza.
La espone che, con decreto ingiuntivo n. 2535/2014, N.R.G. 1653/2014, Controparte_4 emesso il 28/1/2014, il Tribunale Ordinario di Roma ha ingiunto alla debitrice Controparte_17 principale, nonché a e , in qualità di fideiussori, di pagare, in Parte_1 Parte_6 solido tra loro, in favore dell' dante causa di la Controparte_13 Controparte_4 somma di € 3.415.290,48, oltre ad interessi e spese del procedimento. Avverso il predetto provvedimento monitorio, ha proposto opposizione avanti al Tribunale Parte_1
Ordinario di Roma (R.G. 18761/2014), svolgendo contestazioni anche in ordine alle fideiussioni.
Il giudizio di opposizione è stato definito con sentenza n. 17871/2018, posta dalla CP_4
a base del pignoramento controverso, che è stata impugnata avanti alla Corte di Appello di
[...]
Roma, N.R.G. 2370/2019; nel corso del giudizio di appello, ha depositato Parte_1 un'istanza con cui ha sollevato la questione della nullità parziale della fideiussione su cui si controverte e la decadenza della creditrice dalla sua escussione per effetto del mancato rispetto del termine ex art. 1957 c.c.. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 2648 del 30/04/2025, ha respinto l'appello. La espone, inoltre, che le suddette domande sono state Controparte_4 nuovamente proposte dagli odierni attori nel giudizio ex art. 618 c.p.c., iscritto al N.R.G.
34974/2022, pendente avanti al Tribunale Ordinario di Roma.
8 Orbene, le diverse domande introdotte dagli odierni opponenti avanti al Tribunale Ordinario di
Roma non potevano dare luogo a litispendenza, perché incardinate davanti al medesimo ufficio giudiziario (cfr. Cass. civ. n. 9510 del 21/04/2010; Cass. civ. n. 21761 del 23/09/2013). Inoltre, la litispendenza non può realizzarsi, a seconda dell'evento della lite, solo perché, non operata la riunione, una delle cause penda in appello, potendo essere dichiarata, invece, qualora «la medesima causa venga introdotta davanti a giudici diversi» e una risulti pendente in sede d'impugnazione (Cass. civ. sez. u. n. 27846 del 12/12/2013). In tali casi, non essendo l'omessa riunione ragione d'invalidità sarà dunque opponibile il giudicato prima intervenuto ovvero, qualora non dedotto o rilevato, opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l'utilizzo dell'art. 337, secondo comma, c.p.c..
Sono, dunque, prive di pregio le eccezioni di litispendenza sollevate dalla e Controparte_4 dalla quale mandataria della in mancanza di prova CP_1 Controparte_3 del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2648 del 30/04/2025, che ha rigettato il gravame proposto avverso la sentenza n. 17871/2018 del Tribunale Ordinario di Roma, l'azione attorea non è, inoltre, paralizzata, in parte qua, dal giudicato esterno.
Alla luce dei principi sopra esposti in ordine ai limiti all'applicabilità dell'art. 39 c.p.c. in caso di procedimenti pendenti avanti allo stesso ufficio, anche in gradi diversi di giudizio, è infondata l'eccezione di litispendenza sollevata dalla quale mandataria della CP_1 [...]
con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo definito con Controparte_3 sentenza n. 4572/2020 del Tribunale Ordinario di Roma, l'appello avverso la quale è stato dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. con ordinanza della Corte d'Appello di Roma n.
510 del 25/1/2022.
E' fondata, invece, l'eccezione, da qualificarsi come di giudicato, sollevata dalla
[...]
limitatamente al rapporto processuale tra la suddetta Controparte_19 convenuta e il Il credito vantato dalla Pt_1 Controparte_19
è, infatti, fondato sul decreto ingiuntivo n. 1810/14 emesso dal Tribunale Ordinario di
[...]
Velletri, confermato dallo stesso Tribunale a seguito di opposizione proposta da Parte_1
e dagli eredi di con sentenza n. 1731/2019, confermata a sua volta,
[...] Parte_6 all'esito dell'impugnazione proposta dal dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. Pt_1
5943/2022. Il ricorso per cassazione proposto avverso detta sentenza è stato, inoltre, dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte con ordinanza n. 2010 del 28/1/2025.
9 Viene, dunque, in rilievo il principio di diritto, condiviso dall'adito giudicante, secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (cfr. Cass. civ. n. 22465 del 24/09/2018: la S.C. ha ritenuto preclusa dal giudicato, formatosi a seguito dell'estinzione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca in relazione al saldo passivo di un conto corrente, la successiva domanda, proposta dal correntista, tesa ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall'istituto di credito in forza di clausole negoziali invalide).
6. E' fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della la quale, non Parte_3 essendo debitrice esecutata, non è legittimata a proporre opposizione ex art. 615 e ss. c.p.c..
E' parimenti meritevole di accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Controparte_1
Invero, per effetto della cessione risalente al 14/11/2018, di cui è stato pubblicato l'avviso in
Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 143 dell'11/12/2018, l è Controparte_3 succeduta a titolo particolare nei rapporti giuridici attivi di cui era titolare l' e la Controparte_11
già è stata autorizzata a compiere “tutti gli atti, adempimenti e CP_1 CP_2 formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero crediti” in favore della in virtù di Controparte_3 procura autenticata il 3/12/2018 dal notaio di AN, rep. n. 61592, racc. n. Persona_2
11920 ed è intervenuta nel giudizio di opposizione e nella procedura esecutiva promossa davanti al Tribunale Ordinario di Roma, N.R.G.E. 1087/2019, quale procuratrice della
[...]
quindi è priva della legittimazione passiva a resistere in proprio nel presente Controparte_3 giudizio.
7. Relativamente alle altre società opposte, i motivi di opposizione all'esecuzione, afferenti alla nullità ed all'inefficacia delle fideiussioni prestate dagli opponenti, sono inammissibili in questa sede, considerato che la procedura esecutiva è stata intrapresa in base a titoli giudiziali, rispetto ai quali, in sede esecutiva e nelle relative opposizioni, possono essere fatti valere soltanto motivi sopravvenuti. Sono parimenti inammissibili, per le ragioni sopra esposte, le contestazioni, sollevate dagli opponenti, inerenti alla titolarità dei crediti controversi in capo alle odierne opposte.
10 Giova al riguardo richiamare la giurisprudenza prevalente, secondo cui non si possono proporre in sede di opposizione all'esecuzione i motivi di doglianza sulla fondatezza del titolo esecutivo e sulla sussistenza dei presupposti della sua formazione. Il Giudice adito ex art. 615 c.p.c. non può, infatti, effettuare alcun controllo nel merito del provvedimento giurisdizionale che costituisce titolo esecutivo, potendo conoscere i soli fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo, atteso che, in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, non potendosi addurre altri vizi del provvedimento, né le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto (cfr. Cass. civ. n. 1935 del 25/2/1994; n. 3277 del 18/02/2015).
Non vale in contrario richiamare la sentenza della Corte di giustizia dell'U.E. del 17/5/2022 pronunciata su rinvio pregiudiziale nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19, secondo cui
“L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”.
Trattasi, invero, di un principio di diritto che, in quanto contrastante con il sistema nazionale di efficacia del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto con riguardo al dedotto e deducibile sotteso all'ingiunzione, non può che essere considerato di natura eccezionale, quindi di stretta applicazione nell'ambito della disciplina in materia di tutela consumeristica.
Invero, la Corte di giustizia ha enunciato il principio di diritto sopra richiamato con riferimento specifico alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nel contesto normativo, volto alla tutela del consumatore, di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5/4/1993 e, con riferimento al diritto interno, al D.Lgs. n. 206/2005, che a norma dell'art. 7 della L. n. 229/2003, ha recepito la direttiva 93/2013.
11 Il massimo organo di giustizia dell'U.E. ha ritenuto, quindi, incompatibile con la disciplina consumeristica eurounitaria e nazionale l'interpretazione della legge interna che preclude al giudice (dell'esecuzione) di rilevare la invalidità delle clausole abusive, a tutela del consumatore, in caso di decreto ingiuntivo non opposto, qualora il giudice del monitorio non abbia sollevato la questione della conformità delle clausole contrattuali alla disciplina consumeristica.
La Corte di cassazione, alla luce dei principi di diritto sopra citati, ha predicato che, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto).
Il giudice dell'esecuzione è, altresì, tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c. (cfr. Cass. civ.
s.u. n. 9479 del 06/04/2023).
I principi di diritto sopra menzionati non sono, tuttavia, applicabili al caso di specie, in cui i decreti ingiuntivi n. 1810/2014 emesso dal Tribunale Ordinario di Viterbo, N.R.G. 5228/2014, n.
2535/2014 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, N.R.G. 1653/2014 e n. 6018/2016 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, N.R.G. 15409/2016, su cui si fonda l'esecuzione forzata nel corso della quale è stata proposta la presente opposizione, sono stati opposti e le relative opposizioni sono state rigettate in tutto o in parte con sentenza del Tribunale Ordinario di
Velletri n. 1731/2019 del 9/10/2019, confermata dalla Corte d'Appello, relativamente al decreto ingiuntivo n. 2535/2014, con sentenza n. 17871/2018 del Tribunale Ordinario di Roma, con cui,
12 previa revoca del decreto ingiuntivo n. 2535/2014, e gli eredi di Parte_1 Pt_6
sono stati condannati al pagamento in favore della controparte e con sentenza del
[...]
Tribunale Ordinario di Roma n. 4572 del 2/3/2020, con cui, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 6018/2016, gli odierni opponenti sono stati condannati al pagamento in favore dell' CP_11 della somma di € 6.720.443,61. Non vengono, dunque, in rilievo i principi sopra esposti
[...] predicati dalla Corte di giustizia e dalla Corte di cassazione, poiché il sindacato sulla legittimità e sull'efficacia delle fideiussioni prestate da ed è stato effettuato Parte_1 Parte_2 nei giudizi intrapresi dall'odierna parte opponente ex art. 645 c.p.c..
Ne consegue la carenza di legittimazione attiva della ed il rigetto Parte_3 dell'opposizione proposta da e avverso le società Parte_1 Parte_2 CP_4
costituitasi tramite la mandataria e
[...] Controparte_6 Controparte_15
8. e la chiedono, altresì, accertarsi e dichiararsi Parte_1 Parte_2 Parte_3
“la nullità delle clausole dei contratti di fideiussione derogatorie dell'art. 1957 c.c.”.
La domanda è infondata.
L'unica fideiussione versata in atti, peraltro da è quella inserita nel contratto Controparte_4 denominato “Finanziamento regolato in conto corrente” stipulato tra la quale Controparte_17 soggetto finanziato, la Sedicibanca S.p.A. quale mutuante, nonché e Parte_1 Pt_6
quali fideiussori, per atto a rogito notaio dell'11/9/2008, rep. n.
[...] Persona_6
105318, racc. n. 8039, con cui la ha consentito all'accensione di ipoteca per € Controparte_17
6.000.000,00 sui beni ivi descritti, a garanzia di un affidamento in conto corrente di €
3.000.000,00. Ebbene, in quel contratto e hanno prestato Parte_1 Parte_6 fideiussione specifica a garanzia del rapporto ivi menzionato e regolato.
La questione posta dalla parte attrice, afferente all'applicabilità alla “fideiussione specifica”, ossia prestata a garanzia di una determinata obbligazione, della nullità parziale per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza, soprattutto a seguito del citato arresto delle Sezioni unite della
Suprema Corte con cui è stata predicata la nullità parziale dei “contratti a valle” dell'intesa illecita di cui al provvedimento della n. 55/2005, quindi la relativa soluzione CP_5 postula un'approfondita analisi degli orientamenti in materia.
Invero, l'indirizzo attualmente prevalente in giurisprudenza non ritiene sussumibili le fideiussioni specifiche nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005, che ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali afferenti alla fideiussione
13 omnibus, da intendersi come l'operazione con cui il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale.
L'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è pertanto con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la ha ritenuto che le CP_5 clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del
13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. ON n. 375 del 18/2/2022).
Il contrario orientamento minoritario valorizza, invece, in via esclusiva l'elemento oggettivo della corrispondenza delle clausole contrattuali allo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e sottoposto alla , che lo ha ritenuto parzialmente invalido limitatamente CP_5 agli artt. 2, 6 e 8, in quanto applicati in modo uniforme, per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, ritenendo applicabile la sanzione della nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, anche alle fideiussioni specifiche (cfr. Trib. Prato 16/1/2021; Trib, Matera 6/7/2020).
Ritiene il collegio, conformemente all'indirizzo ermeneutico prevalente in giurisprudenza, non sussumibili le fideiussioni specifiche tra i contratti a valle dell'intesa illecita sanzionata dalla
. Ed invero, dal citato provvedimento della n. 55/2005 emerge che CP_5 CP_5
l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, quale ricorre nella fattispecie.
Deve, quindi, ritenersi che l'accertamento della sull'esistenza di un'intesa illecita CP_5 sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie. L'organo di vigilanza ha, invero, valutato l'essenza ontologica e
14 funzionale della fideiussione omnibus ed ha compiuto una satisfattiva valutazione dell'effetto distorsivo della concorrenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 del relativo schema predisposto dall'ABI nel 2002 e nel 2003, alla luce della completa valutazione delle pattuizioni ivi previste.
Ne consegue che il contratto a valle di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a sezioni unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, sia la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica.
Si richiama al riguardo un recente arresto della Suprema Corte, formatosi in materia di contratto autonomo di garanzia, la cui ratio decidendi è estensibile alla fattispecie in esame, secondo cui il provvedimento n. 55 del 2005 della concerne le sole fideiussioni omnibus, CP_5 pertanto, in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus, chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non ad altri negozi (cfr. Cass. civ. n. 26847 del 16/10/2024; Cass. civ. n.
19401 del 15/7/2024: con quest'ultima pronuncia la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile la quaestio nullitatis della fideiussione per violazione della disciplina in materia di antitrust per motivi di rito, ha tuttavia va rimarcato che la fideiussione sottoposta al suo esame era una
“Fideiussione specifica” della n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia CP_5 qualificabile come omnibus e non “omnibus”, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento).
Corrobora l'orientamento prevalente in giurisprudenza contrario all'estensione della nullità parziale delle fideiussioni omnibus per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 una recente pronunzia della Suprema Corte, che, intervenendo ex professo sulla questione, ha escluso tale estensibilità per due ordini di ragioni: la prima poggia sulla considerazione che l'adozione delle clausole contestate per una serie indefinita e futura di rapporti, come avviene nella fideiussione omnibus, ha effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, in coerenza con gli assetti della materia stabiliti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui le singole deroghe previste dallo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie.
15 La seconda ragione si lega alla richiamata giurisprudenza della Suprema Corte ed, in particolare, alla considerazione ancora sviluppata nel provvedimento di al punto 78, in ragione CP_5 della quale l'illiceità, per come argomentata dalla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 41994/2021, delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che, essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”. In buona sostanza ciò che giustifica l'espunzione delle clausole “incriminate” dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato dalla si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad CP_5 esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate.
Siffatta lettura restrittiva della portata del provvedimento della è supportata CP_5 dall'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, di attuazione della direttiva 104/2014/UE cd. “private enforcement”, nel quale, nel dare seguito ad un principio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento anticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, si precisa, con significative ricadute interpretative appunto in funzione di un'applicazione circoscritta degli effetti sanzionatori, che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove” (cfr. Cass. civ. n. 21841 del
2/8/2024).
Il mero dato oggettivo della corrispondenza delle clausole contestate, previste nella fideiussione specifica prestata dall'odierna parte attrice, non è, dunque, idoneo a provare l'esistenza di un'intesa illecita a monte, di cui la stipulazione del contratto a valle costituisca attuazione.
In assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) della L. n. 287/1990, relativa alla formulazione uniforme delle fideiussioni specifiche, l'onere probatorio relativo all'esistenza di un'intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della prestazione della
16 fideiussione grava sulla parte che ha dedotto la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
Invero, la domanda attorea ha introdotto un giudizio stand alone, in cui la parte attrice non può giovarsi, come nelle follow on actions, dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, in mancanza di un simile accertamento, gravando, dunque, sulla parte attrice l'onere di allegazione e prova degli elementi costitutivi della fattispecie, tra cui la prova dell'esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione della fideiussione (cfr. Trib. AN n. 3111/2024).
Il citato orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte in un recente arresto, secondo cui provvedimento della è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, CP_5 non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce (cfr. Cass. civ. n. 1170 del 17/01/2025).
Ed ancora, osserva la Suprema Corte che il provvedimento della n. 55/2005 è CP_5 riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
Cass. civ. n. 1851 del
25/01/2025).
Ne consegue il rigetto della domanda di nullità parziale della suddetta fideiussione, mentre non vi è prova di altre fideiussioni prestate dagli attori a garanzia di debiti della Controparte_17 verso le convenute.
Nondimeno, avuto riguardo alle questioni trattate, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96
c.p.c., quindi la domanda risarcitoria proposta dalla deve essere respinta. Controparte_15
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
17 Visti gli artt. 618 e 275 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 1/2/2023 da e in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2 Parte_3 tempore, avverso le società , rappresentata dalla CP_4 Controparte_6 CP_1
in proprio e quale mandataria della e in
[...] Controparte_3 Controparte_15 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, contrariis reiectis:
DICHIARA la carenza di legittimazione attiva della Parte_3
DICHIARA la carenza di legittimazione passiva della in proprio;
CP_1
RIGETTA l'opposizione all'esecuzione e le altre domande proposte da e Parte_1 [...] avverso le società , rappresentata dalla Pt_2 CP_4 Controparte_6 CP_1 quale mandataria della e Controparte_3 Controparte_15
RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dalla Controparte_15
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti, che liquida, quanto alla in proprio e quale mandataria della CP_1
in € 15.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese CP_3 Controparte_3 generali ed agli accessori di legge, quanto alla , costituitasi tramite la mandataria CP_4
in € 15.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali Controparte_6 ed agli accessori di legge e, quanto alla in € 15.000,00 per compenso Controparte_15 professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1°/10/2025.
Il Presidente dr. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore dr. Tommaso Martucci
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