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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5763 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3795/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 10 giugno 2025 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo
Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. Vitale per delega dell'avv. PANICO FABIO;
per parte convenuta l'avv. Michela Briola, per delega dell'avv. LUSSANA CAROLINA;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori concludono riportandosi conclude riportandosi ai propri atti, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consigli;
All'esito della camera di consiglio, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3795/2020 promossa da:
c.f.: , elett.te dom.to in Napoli alla via P. Baffi n. 2 Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Panico Fabio, c.f.: dal quale è rappresentato e C.F._2 difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORE
E
P.I. in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
via Marocchesa n. 14, Mogliano Veneto (TV), quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., elett.te dom.ta in Roma, alla via Gomenizza n. 42, presso lo studio dell'avv. Carolina Lussana, c.f.: , dalla quale è rappresentata e C.F._3
difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ha convenuto in giudizio la in Parte_1 Controparte_1
persona del l.r.p.t., quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in seguito al sinistro occorsogli, in data 6.11.2018, alle ore 10.00, allorquando, aveva quasi terminato di attraversare via Generale Girolamo Calà Ulloa, in
Napoli, sulle strisce pedonali, quando veniva investito da un veicolo rimasto non identificato
(anche in seguito alla presentazione di denuncia-querela), proveniente dalla predetta strada pagina 2 di 10 dileguatosi in direzione Via Colonnello Carlo Lahalle.
A fondamento della domanda l'attore ha altresì dedotto di essere stato impattato alla gamba sinistra e che, per effetto dell'urto, rovinava al suolo riportando una “frattura gamba sinistra”, come diagnosticato dal pronto soccorso del CTO di Napoli, dove era stato trasportato, cui seguiva intervento chirurgico con postumi permanenti, per cui ha concluso nei termini sopra esposti.
Costituitasi la in persona del legale rapp.te p.t., nella predetta qualità ha Controparte_1 eccepito, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dalla richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno da inviarsi, oltre che ad essa comparente, anche alla Consap s.p.a. ai sensi dell'art. 287 del d.l.gs n.209\2005 e per aver introdotto il presente giudizio prima del decorso dei sessanta giorni dalla predetta richiesta ai sensi della richiamata disposizione, l'improcedibilità della domanda per la carenza nella richiesta di risarcimento stragiudiziale degli oneri di contenuto di cui all'148 del d. lgs. n. 209/2005,
l'inammissibilità della domanda per la mancata prova che il veicolo responsabile del sinistro rientrasse tra quelli soggetti all'obbligo dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 122, 129 e 283 del d.lgs. n. 209/2005, la nullità della domanda ex art. 163 e 164 c.p.c. per la genericità dell'esposizione dei fatti e, nel merito, l'imputabilità della verificazione del sinistro alla colpa dell'attore cui è, altresì, imputabile la mancata identificazione del veicolo rimasto ignoto, nonché, contestata, in subordine, la misura della pretesa risarcitoria, ha concluso chiedendo dichiarare, l'improcedibilità della domanda, in subordine, rigettarla ed, in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il concorso dell'attore nella produzione dell'evento e, per l'effetto, ridurre il risarcimento preteso.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione dei testi ammessi e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, medico-legale sulla persona dell'attore.
In via preliminare va disattesa la eccezione di nullità della citazione formulata dall'impresa convenuta atteso che “la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ. … presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il "petitum" sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le pagina 3 di 10 conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 25/09/2014, n.
20294), per cui, applicando i predetti principi al caso in esame, è sin troppo evidente, dalla complessiva ed organica lettura della citazione, coadiuvata dalla documentazione esibita a sostegno della stessa, che l'attore ha inteso esperire una domanda di risarcimento del danno conseguente all'impatto con un veicolo non identificato.
La dedotta nullità, peraltro, insussistente come detto nel caso in esame, risulterebbe, comunque, sanata dal comportamento processuale della convenuta che, nel prendere specifica ed analitica posizione sui fatti di causa, mostra di aver chiaramente inteso il petitum del presente giudizio
(cfr. Tribunale Bari, sez. I, 28/04/2014, n. 2112).
In ordine alla qualificazione della domanda l'attore ha esperto l'azione diretta di risarcimento del danno, di cui all'art. 283 del d. lgs. n. 209 del 2005, nei confronti di Controparte_1
come impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei
[...]
sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in quanto ha dedotto di essere stato investito dalla circolazione di un veicolo non identificato.
In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dall'impresa convenuta ai sensi dell'art. 287 del d.lgs. n. 209 del 2005 in quanto l'attore ha depositato agli atti di causa la richiesta stragiudiziale di risarcimento inviata alla Controparte_1
il 22.01.2019 ed alla Consap s.p.a. il 16.10.2019 ed ha introdotto il giudizio decorsi i
[...]
sessanta giorni dalla messa in mora ai sensi della richiamata disposizione, con atto di citazione notificato in data 11.02.2020.
Parimenti va disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dall'impresa convenuta per il mancato rispetto nella richiesta stragiudiziale di risarcimento inviata degli oneri di contenuto di cui all'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005 in quanto la richiesta stragiudiziale di risarcimento inviata alla contiene tutti gli elementi Controparte_1
necessari affinché questa potesse formulare la congrua offerta.
Venendo al merito l'intervento del Fondo di Garanzia, non incide sulle regole probatorie vigenti in caso di circolazione stradale.
A tal proposito giova premettere che in tema di circolazione stradale, l'art. 2054, comma 1, c.c. stabilisce che < danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto pagina 4 di 10 tutto il possibile per evitare il danno>>.
La norma prevede una presunzione di colpa a carico del conducente che non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la verificazione del sinistro, la ricostruzione della dinamica dello stesso con l'allegazione e la prova della condotta colpevole dell'asserito danneggiante, l'evento dannoso lamentato ed il nesso di causalità, cd. materiale, tra la condotta denunciata e l'evento lamentato;
inoltre il danneggiato deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra l'evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano
“conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
Con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del
Fondo di Garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che <
Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto>> (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 19/04/2023, n. 10540 che cita Cass. civ., Sez. III, Sent., 24/03/2016, n. 5892).
La prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'impresa designata diventa contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte.
È stato infatti affermato che < strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato,
pagina 5 di 10 l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda>>
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450).
In mancanza dell'intervento di alcuna autorità al momento del sinistro la prova del verificarsi dello stesso e della sua dinamica è stata affidata alle dichiarazioni dei testi escussi che hanno confermato il sinistro e che lo stesso si sia verificato per l'esclusiva responsabilità di un'autovettura di colore scuro non identificabile, infatti, entrambi i testi hanno dichiarato che nelle predette circostanze di luogo e di tempo, l'attore stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali, è sopraggiunta un'auto, di media grandezza, diretta verso Via Colonnello Lahalle, che ha investito l'attore urtandolo sul suo lato sinistro.
Inoltre, nella specie, è stata raggiunta la prova che il veicolo investitore non fosse identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza dato che l'attore ha depositato la denuncia-querela presentata dopo circa tre mesi dal sinistro con l'indicazione dei nominativi delle persone che hanno assistito allo stesso e che si è conclusa con una richiesta di archiviazione da parte del p.m. procedente.
Quanto alla sussistenza del danno non patrimoniale lamentato, la consulenza tecnica espletata,
a firma della dr.ssa , i cui risultati si condividono in quanto basati su un Persona_1
completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e vizi pagina 6 di 10 logici, ha accertato la compatibilità delle lesioni riscontrate al pronto soccorso con l'investimento dedotto in lite ed ha concluso che si sono tradotte in un'invalidità permanente pari al 10% (come da relazione integrativa depositata in risposta alle controdeduzioni dell'impresa convenuta) ed in 60 giorni di invalidità temporanea totale, 45 giorni di invalidità temporanea al 75% e 45 giorni di invalidità temporanea al 50%.
Quanto alla determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto, trattandosi di lesioni derivanti dalla circolazione di veicoli, con postumi permanenti superiori al 9%, la liquidazione dovrebbe avvenire alla stregua delle tabelle uniche nazionali di cui all'art. 138 del d. lgs. n. 205 del 2009.
Tuttavia solo di recente è stata data attuazione al richiamato art. 138 con l'emanazione del
Decreto Presidente della Repubblica 13/01/2025, n. 12 avente ad oggetto il “Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”, i cui parametri si applicano ai sinistri ed ai danni causati da colpa medica verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore e, quindi, ai sinistri verificatisi dal 05.03.2025 atteso che il richiamato d.p.r. è stato pubblicato nella Gazz. Uff. il 18 febbraio 2025, n. 40 ed è entrato in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Quindi, poiché il sinistro oggetto di causa è avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della richiamata tabella unica, questo giudicante ritiene che la liquidazione del danno non patrimoniale debba avvenire applicando i parametri di cui alla tabella elaborata dall'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano per il calcolo dell'equivalente monetario del danno non patrimoniale non solo perché effettivamente risulta essere la più aggiornata, ma anche perché la stessa ha recepito quel sistema di valutazione “a punti" che la giurisprudenza di legittimità ha indicato come il più idoneo a garantire non solo l'uniformità di giudizio in casi analoghi ma anche un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto.
Applicando i predetti parametri, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro,
l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente all'integrità psicofisica, comprensivo del danno biologico e dell'incremento per la sofferenza soggettiva pagina 7 di 10 patita dal danneggiato, è pari a 25.016,00 euro, mentre l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione temporanea all'integrità psicofisica è pari a 13.368,75 euro, per un totale di 38.384,75 euro.
Inoltre, considerato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
< adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.>> laddove < quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.>>
(cfr. Cass. civ. del 27/03/2018, n. 7513), nella specie, non si procederà all'aumento dell'ammontare del risarcimento a titolo di cd. personalizzazione perché i pregiudizi lamentati alla sfera personale non solo sono stati genericamente indicati, ma non possono considerarsi conseguenze peculiari e non comuni di una determinata menomazione.
All'attrice, inoltre, è dovuto il danno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma mediante in conformità al principio di equità sancito dalle sezioni unite della Corte di
Cassazione nella storica sentenza n. 1712 del 1995 secondo cui il risarcimento del danno da fatto illecito, quando non avviene in forma specifica, ma è liquidato per equivalente, cioè nel caso in cui una somma di denaro sostituisce il bene perduto o danneggiato, < comprendere sia l'equivalente del bene perduto (e, quindi, la rivalutazione monetaria della sua espressione monetaria al momento del fatto), sia l'equivalente del mancato godimento… del suo controvalore monetario, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione. …il lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma, se fosse stata pagata subito) si può liquidare sotto la forma di interessi, ad un tasso che non è necessariamente quello legale calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo>>.
Alla luce degli esposti criteri, il danno in questione può essere liquidato mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale sull'importo riconosciuto (38.384,75 euro) devalutato al momento del fatto illecito (32.337,62 euro) e via via rivalutato di anno in anno, secondo gli indici
ISTAT, fino alla presente liquidazione.
pagina 8 di 10 In definitiva la somma complessivamente dovuta a titolo di danno non patrimoniale, comprensiva del danno da ritardo (con interessi e rivalutazione secondo i criteri indicati), viene determinata in euro 42.231,77 euro.
Dal momento della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto.
In virtù del principio della soccombenza, condanna in persona del l.r.p.t., Controparte_1
al pagamento delle spese di lite ed onorari di causa del presente grado di giudizio in favore di da liquidarsi in dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del Parte_1
2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 52.001,00 e
260.000,00 euro in ordine alla fase di studio, introduttiva, istruttoria ed alla fase decisionale (il cui importo va decurtato della metà non essendo stato disposto il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ) con una riduzione del 30% per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, si pongono nei rapporti interni tra le medesime, a carico esclusivo di in persona del l.r.p.t., con il conseguente diritto di Controparte_1 Pt_1
di ripetere dalla in persona del l.r.p.t., le somme già versate, ivi
[...] Controparte_1 compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente tecnico d'ufficio in base al decreto di liquidazione del 18.07.2021.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto:
1) dichiara che il sinistro si è verificato per l'esclusiva responsabilità di un veicolo rimasto ignoto;
pagina 9 di 10 2) condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
dell'importo di 56.295,82 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre
[...]
al pagamento degli interessi legali al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettiva soddisfazione;
3) condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese di lite che si liquidano in 786,00 per spese e 8.383,90 euro per compensi,
[...] oltre spese generali (15%), IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge da attribuirsi all' avv.to Fabio Panico che si è dichiarato anticipatario;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del
18.07.2023, a carico esclusivo di in persona del l.r.p.t. Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 10/06/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 10 giugno 2025 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo
Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. Vitale per delega dell'avv. PANICO FABIO;
per parte convenuta l'avv. Michela Briola, per delega dell'avv. LUSSANA CAROLINA;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori concludono riportandosi conclude riportandosi ai propri atti, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consigli;
All'esito della camera di consiglio, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3795/2020 promossa da:
c.f.: , elett.te dom.to in Napoli alla via P. Baffi n. 2 Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Panico Fabio, c.f.: dal quale è rappresentato e C.F._2 difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORE
E
P.I. in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
via Marocchesa n. 14, Mogliano Veneto (TV), quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., elett.te dom.ta in Roma, alla via Gomenizza n. 42, presso lo studio dell'avv. Carolina Lussana, c.f.: , dalla quale è rappresentata e C.F._3
difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ha convenuto in giudizio la in Parte_1 Controparte_1
persona del l.r.p.t., quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in seguito al sinistro occorsogli, in data 6.11.2018, alle ore 10.00, allorquando, aveva quasi terminato di attraversare via Generale Girolamo Calà Ulloa, in
Napoli, sulle strisce pedonali, quando veniva investito da un veicolo rimasto non identificato
(anche in seguito alla presentazione di denuncia-querela), proveniente dalla predetta strada pagina 2 di 10 dileguatosi in direzione Via Colonnello Carlo Lahalle.
A fondamento della domanda l'attore ha altresì dedotto di essere stato impattato alla gamba sinistra e che, per effetto dell'urto, rovinava al suolo riportando una “frattura gamba sinistra”, come diagnosticato dal pronto soccorso del CTO di Napoli, dove era stato trasportato, cui seguiva intervento chirurgico con postumi permanenti, per cui ha concluso nei termini sopra esposti.
Costituitasi la in persona del legale rapp.te p.t., nella predetta qualità ha Controparte_1 eccepito, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dalla richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno da inviarsi, oltre che ad essa comparente, anche alla Consap s.p.a. ai sensi dell'art. 287 del d.l.gs n.209\2005 e per aver introdotto il presente giudizio prima del decorso dei sessanta giorni dalla predetta richiesta ai sensi della richiamata disposizione, l'improcedibilità della domanda per la carenza nella richiesta di risarcimento stragiudiziale degli oneri di contenuto di cui all'148 del d. lgs. n. 209/2005,
l'inammissibilità della domanda per la mancata prova che il veicolo responsabile del sinistro rientrasse tra quelli soggetti all'obbligo dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 122, 129 e 283 del d.lgs. n. 209/2005, la nullità della domanda ex art. 163 e 164 c.p.c. per la genericità dell'esposizione dei fatti e, nel merito, l'imputabilità della verificazione del sinistro alla colpa dell'attore cui è, altresì, imputabile la mancata identificazione del veicolo rimasto ignoto, nonché, contestata, in subordine, la misura della pretesa risarcitoria, ha concluso chiedendo dichiarare, l'improcedibilità della domanda, in subordine, rigettarla ed, in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il concorso dell'attore nella produzione dell'evento e, per l'effetto, ridurre il risarcimento preteso.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione dei testi ammessi e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, medico-legale sulla persona dell'attore.
In via preliminare va disattesa la eccezione di nullità della citazione formulata dall'impresa convenuta atteso che “la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ. … presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il "petitum" sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le pagina 3 di 10 conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 25/09/2014, n.
20294), per cui, applicando i predetti principi al caso in esame, è sin troppo evidente, dalla complessiva ed organica lettura della citazione, coadiuvata dalla documentazione esibita a sostegno della stessa, che l'attore ha inteso esperire una domanda di risarcimento del danno conseguente all'impatto con un veicolo non identificato.
La dedotta nullità, peraltro, insussistente come detto nel caso in esame, risulterebbe, comunque, sanata dal comportamento processuale della convenuta che, nel prendere specifica ed analitica posizione sui fatti di causa, mostra di aver chiaramente inteso il petitum del presente giudizio
(cfr. Tribunale Bari, sez. I, 28/04/2014, n. 2112).
In ordine alla qualificazione della domanda l'attore ha esperto l'azione diretta di risarcimento del danno, di cui all'art. 283 del d. lgs. n. 209 del 2005, nei confronti di Controparte_1
come impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei
[...]
sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in quanto ha dedotto di essere stato investito dalla circolazione di un veicolo non identificato.
In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dall'impresa convenuta ai sensi dell'art. 287 del d.lgs. n. 209 del 2005 in quanto l'attore ha depositato agli atti di causa la richiesta stragiudiziale di risarcimento inviata alla Controparte_1
il 22.01.2019 ed alla Consap s.p.a. il 16.10.2019 ed ha introdotto il giudizio decorsi i
[...]
sessanta giorni dalla messa in mora ai sensi della richiamata disposizione, con atto di citazione notificato in data 11.02.2020.
Parimenti va disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dall'impresa convenuta per il mancato rispetto nella richiesta stragiudiziale di risarcimento inviata degli oneri di contenuto di cui all'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005 in quanto la richiesta stragiudiziale di risarcimento inviata alla contiene tutti gli elementi Controparte_1
necessari affinché questa potesse formulare la congrua offerta.
Venendo al merito l'intervento del Fondo di Garanzia, non incide sulle regole probatorie vigenti in caso di circolazione stradale.
A tal proposito giova premettere che in tema di circolazione stradale, l'art. 2054, comma 1, c.c. stabilisce che < danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto pagina 4 di 10 tutto il possibile per evitare il danno>>.
La norma prevede una presunzione di colpa a carico del conducente che non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la verificazione del sinistro, la ricostruzione della dinamica dello stesso con l'allegazione e la prova della condotta colpevole dell'asserito danneggiante, l'evento dannoso lamentato ed il nesso di causalità, cd. materiale, tra la condotta denunciata e l'evento lamentato;
inoltre il danneggiato deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra l'evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano
“conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
Con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del
Fondo di Garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che <
Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto>> (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 19/04/2023, n. 10540 che cita Cass. civ., Sez. III, Sent., 24/03/2016, n. 5892).
La prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'impresa designata diventa contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte.
È stato infatti affermato che < strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato,
pagina 5 di 10 l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda>>
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450).
In mancanza dell'intervento di alcuna autorità al momento del sinistro la prova del verificarsi dello stesso e della sua dinamica è stata affidata alle dichiarazioni dei testi escussi che hanno confermato il sinistro e che lo stesso si sia verificato per l'esclusiva responsabilità di un'autovettura di colore scuro non identificabile, infatti, entrambi i testi hanno dichiarato che nelle predette circostanze di luogo e di tempo, l'attore stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali, è sopraggiunta un'auto, di media grandezza, diretta verso Via Colonnello Lahalle, che ha investito l'attore urtandolo sul suo lato sinistro.
Inoltre, nella specie, è stata raggiunta la prova che il veicolo investitore non fosse identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza dato che l'attore ha depositato la denuncia-querela presentata dopo circa tre mesi dal sinistro con l'indicazione dei nominativi delle persone che hanno assistito allo stesso e che si è conclusa con una richiesta di archiviazione da parte del p.m. procedente.
Quanto alla sussistenza del danno non patrimoniale lamentato, la consulenza tecnica espletata,
a firma della dr.ssa , i cui risultati si condividono in quanto basati su un Persona_1
completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e vizi pagina 6 di 10 logici, ha accertato la compatibilità delle lesioni riscontrate al pronto soccorso con l'investimento dedotto in lite ed ha concluso che si sono tradotte in un'invalidità permanente pari al 10% (come da relazione integrativa depositata in risposta alle controdeduzioni dell'impresa convenuta) ed in 60 giorni di invalidità temporanea totale, 45 giorni di invalidità temporanea al 75% e 45 giorni di invalidità temporanea al 50%.
Quanto alla determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto, trattandosi di lesioni derivanti dalla circolazione di veicoli, con postumi permanenti superiori al 9%, la liquidazione dovrebbe avvenire alla stregua delle tabelle uniche nazionali di cui all'art. 138 del d. lgs. n. 205 del 2009.
Tuttavia solo di recente è stata data attuazione al richiamato art. 138 con l'emanazione del
Decreto Presidente della Repubblica 13/01/2025, n. 12 avente ad oggetto il “Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”, i cui parametri si applicano ai sinistri ed ai danni causati da colpa medica verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore e, quindi, ai sinistri verificatisi dal 05.03.2025 atteso che il richiamato d.p.r. è stato pubblicato nella Gazz. Uff. il 18 febbraio 2025, n. 40 ed è entrato in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Quindi, poiché il sinistro oggetto di causa è avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della richiamata tabella unica, questo giudicante ritiene che la liquidazione del danno non patrimoniale debba avvenire applicando i parametri di cui alla tabella elaborata dall'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano per il calcolo dell'equivalente monetario del danno non patrimoniale non solo perché effettivamente risulta essere la più aggiornata, ma anche perché la stessa ha recepito quel sistema di valutazione “a punti" che la giurisprudenza di legittimità ha indicato come il più idoneo a garantire non solo l'uniformità di giudizio in casi analoghi ma anche un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto.
Applicando i predetti parametri, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro,
l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente all'integrità psicofisica, comprensivo del danno biologico e dell'incremento per la sofferenza soggettiva pagina 7 di 10 patita dal danneggiato, è pari a 25.016,00 euro, mentre l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione temporanea all'integrità psicofisica è pari a 13.368,75 euro, per un totale di 38.384,75 euro.
Inoltre, considerato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
< adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.>> laddove < quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.>>
(cfr. Cass. civ. del 27/03/2018, n. 7513), nella specie, non si procederà all'aumento dell'ammontare del risarcimento a titolo di cd. personalizzazione perché i pregiudizi lamentati alla sfera personale non solo sono stati genericamente indicati, ma non possono considerarsi conseguenze peculiari e non comuni di una determinata menomazione.
All'attrice, inoltre, è dovuto il danno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma mediante in conformità al principio di equità sancito dalle sezioni unite della Corte di
Cassazione nella storica sentenza n. 1712 del 1995 secondo cui il risarcimento del danno da fatto illecito, quando non avviene in forma specifica, ma è liquidato per equivalente, cioè nel caso in cui una somma di denaro sostituisce il bene perduto o danneggiato, < comprendere sia l'equivalente del bene perduto (e, quindi, la rivalutazione monetaria della sua espressione monetaria al momento del fatto), sia l'equivalente del mancato godimento… del suo controvalore monetario, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione. …il lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma, se fosse stata pagata subito) si può liquidare sotto la forma di interessi, ad un tasso che non è necessariamente quello legale calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo>>.
Alla luce degli esposti criteri, il danno in questione può essere liquidato mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale sull'importo riconosciuto (38.384,75 euro) devalutato al momento del fatto illecito (32.337,62 euro) e via via rivalutato di anno in anno, secondo gli indici
ISTAT, fino alla presente liquidazione.
pagina 8 di 10 In definitiva la somma complessivamente dovuta a titolo di danno non patrimoniale, comprensiva del danno da ritardo (con interessi e rivalutazione secondo i criteri indicati), viene determinata in euro 42.231,77 euro.
Dal momento della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto.
In virtù del principio della soccombenza, condanna in persona del l.r.p.t., Controparte_1
al pagamento delle spese di lite ed onorari di causa del presente grado di giudizio in favore di da liquidarsi in dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del Parte_1
2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 52.001,00 e
260.000,00 euro in ordine alla fase di studio, introduttiva, istruttoria ed alla fase decisionale (il cui importo va decurtato della metà non essendo stato disposto il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ) con una riduzione del 30% per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, si pongono nei rapporti interni tra le medesime, a carico esclusivo di in persona del l.r.p.t., con il conseguente diritto di Controparte_1 Pt_1
di ripetere dalla in persona del l.r.p.t., le somme già versate, ivi
[...] Controparte_1 compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente tecnico d'ufficio in base al decreto di liquidazione del 18.07.2021.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto:
1) dichiara che il sinistro si è verificato per l'esclusiva responsabilità di un veicolo rimasto ignoto;
pagina 9 di 10 2) condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
dell'importo di 56.295,82 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre
[...]
al pagamento degli interessi legali al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettiva soddisfazione;
3) condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese di lite che si liquidano in 786,00 per spese e 8.383,90 euro per compensi,
[...] oltre spese generali (15%), IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge da attribuirsi all' avv.to Fabio Panico che si è dichiarato anticipatario;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del
18.07.2023, a carico esclusivo di in persona del l.r.p.t. Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 10/06/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
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