Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 1217/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1217/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3546/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 07/08/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 08/08/2023 – notificata in data 19/10/2023,
TRA
in persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Gianni Masullo ed elettivamente domiciliato in Salerno (SA), alla Via B.
Corenzio nr. 35, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv.to Giovanna Aveta ed elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Piazza S. Pietro nr. 1, presso studio difensore.
- appellata –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3546/2023 del Tribunale di Salerno –
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 55/2016 emesso dal Tribunale di Salerno
CONCLUSIONI:
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 17/11/2023 per l'appellata presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 27/11/2023, il in persona Parte_1 dell'amministratore pro-tempore, proponeva gravame avverso la sentenza n. 3546/2023 del
Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 07/08/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 08/08/2023 – notificata in data 19/10/2023, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) rigetta l'opposizione per inammissibilità; 2) per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 55/2016 che dichiara esecutivo;
3) condanna parte opponente al pagamento del compenso di avvocato in favore del procuratore di parte opposta, che liquida secondo i vigenti parametri in
€. 4.200,00, oltre spese vive, rimborso forfettario, iva se dovuta e c.p.a.”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue. Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP della Corte d'Appello di Salerno in data 29/02/2016 e iscritto a ruolo in data 10/03/2016,
R.G. n. 2528/2016, il proponeva opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
n. 55/2016 emesso dal Tribunale di Salerno, R.G. 10964/2015, in data 12/01/2016, depositato telematicamente in data 13/01/2016 e notificato al Controparte_2
in data 15/01/2016 con plico depositato presso l'ufficio postale ricevente, non
[...] ritirato e restituito al mittente al decimo giorno, nonché notificato in data 19/01/2016 al nella persona dell'amministratore in carica, a cui il Parte_1 [...]
era subentrato nel suddetto contratto di manutenzione assumendo oneri, Controparte_2 obblighi ed acquisendo i diritti conseguenti, con cui il Tribunale di Salerno ingiungeva il pagamento della somma di € 5.105,84, oltre interessi e spese di procedura quantificate in €
526,00, quale residuo corrispettivo impagato per fatture di lavori di manutenzione straordinaria eseguite presso il in forza di contratto n. SA02050 relativo Parte_1 all'impianto n. 60394. A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente eccepiva: 1)
l'assenza di prova scritta ex artt. 633 e 634 c.p.c. e dei presupposti per l'emanazione del provvedimento monitorio, 2) l'infondatezza nell'an e nel quantum delle richieste avanzate dalla e sospensione di eventuali pagamenti;
chiedeva, pertanto, di accogliere Controparte_1
pag. 2/7 l'opposizione e, per l'effetto, di accertare e dichiarare l'insussistenza di prova e dei presupposti e di revocare, annullare e/o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 15/11/2016, si costituiva in giudizio la in persona dei legali rappresentanti p.t., quale parte convenuta, Controparte_1 che, in via preliminare, eccepiva l'inesistenza/nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione e la carenza di legittimazione attiva in capo al nel Parte_1 merito chiedeva rigettarsi l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e onorari di giudizio. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
e ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria, il procedimento perveniva all'udienza del
26/09/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 3546/2023 emessa e depositata telematicamente in data 07/08/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 08/08/2023 – notificata in data 19/10/2023, il Tribunale di Salerno, in applicazione del principio della ragione più liquida, rigettava l'opposizione per tardività e per difetto di legittimazione attiva del e condannava alle spese di lite quantificate Parte_1 in € 4.200,00.
Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante, Parte_1 in persona dell'amministratore pro-tempore, censurava l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1. Violazione di legge degli artt. 645 e 155 cpc in merito alla tardività della proposta opposizione al decreto ingiuntivo n. 55/2016 reso dal Tribunale di Salerno;
2. Violazione di legge degli artt. 1131 c.c. in tema di rappresentanza processuale dell'amministratore di condominio - infondatezza della pretesa creditoria violazione dell'art. 644 c.p.c.”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “- Riformare e/o annullare la sentenza n. 3546/ 2023 emessa dal Tribunale di Salerno in data 07 agosto 2023,, G.O avv.
Gennaro Porpora, nella causa civile di primo grado iscritta al N. 2528/2016 R.G. comunicata dalla cancelleria a mezzo pec in data 08.08.2023 ,notificata in data 19.10.2023, resa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 55/2016 promosso dal con sede in Salerno alla via R. Parte_1
Cocchia 167 contro , in forza dei motivi di impugnazione innanzi indicati, ed in CP_1 riforma, revocare il D.I n. 55/2016 R.G. n. 10964/2015, emesso dal Tribunale di Salerno in data
13.01.2016, notificato in data 19.01.2016 dichiarando nulla essere dovuto a qualsivoglia titolo, dal
pag. 3/7 rappresentato alla società accertata e dichiarata l'insussistenza di prova e dei Parte_1 CP_1 presupposti di legge per agire monitoriamente, accertata e dichiarata l'insussistenza del credito azionato e comunque l'infondatezza ed illegittimità delle pretese avanzate dalla società , in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., pretesa comunque non provata nel corso del procedimento, dichiarando nulla essere dovuto a qualsivoglia titolo, dal rappresentato alla società . - Con vittoria di spese, Parte_1 CP_1 diritti ed onorari, IVA e Cassa del doppio grado di giudizio”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 22/03/2024, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante p.t., quale parte Controparte_1 appellata, che nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio. Fissata la prima udienza per il 02/05/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 03/04/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352
c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 03/04/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio
e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va accolto, per le ragioni di seguito riportate. Il Parte_1
con sede in Salerno alla via Rocco Cocchia n. 167 ha proposto opposizione avverso
[...] il decreto ingiuntivo n. 55/2016 emesso dal Tribunale di Salerno in data 13/01/2016, notificato il 19/01/2016 per euro 5.101,84, oltre interessi come richiesti, in favore di
, somma residuo credito impagato da fatture relative a lavori di manutenzione CP_1 straordinaria eseguite presso il . L'opposizione in primo grado è stata dichiarata Parte_1 inammissibile per tardività della proposizione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato il
19/01/2016 e l'opposizione notificata il 29/02/2016, oltre il quarantunesimo giorno di cui all'art. 645 cpc. Tuttavia, come correttamente osservato dall'appellante il 29/02/2016 era lunedì, ed il quarantesimo giorno è scaduto il 28/02/2016 di domenica. L'art. 155 cpc stabilisce che se il termine processuale scade in un giorno festivo è prorogato automaticamente al giorno successivo. Da questo punto di vista il motivo di appello è fondato e l'opposizione è ammissibile, ciò comporta la necessità di procedere all'esame di merito dei motivi della stessa. Il afferma di essere il soggetto Parte_1
pag. 4/7 ingiunto del pagamento di euro 5.105,84 in forza di un contratto di appalto di manutenzione con la opposta. Con l'opposizione il ha negato la sua qualità di soggetto Parte_1 debitore, per intervenuta disdetta del contratto di manutenzione, con sottoscrizione di uno nuovo in data 1/07/2010, e comunque ha contestato gli importi a debito, e l'identificazione dell'impianto oggetto di manutenzione. La appellata ha riscontrato che la notifica dell'opposizione non è andata a buon fine e non è stata rinnovata, per cui da ritenersi inesistente, e comunque ha eccepito la carenza di legittimazione non essendo il soggetto passivo della ingiunzione, rivolta nei confronti del , e per mero Controparte_2 errore notificato a mani dell'amministratore del avv.to Gianni Parte_1
Masullo. Quanto alla notifica della opposizione non andata a buon fine essa può dirsi sanata dalla costituzione della parte che ha conosciuto del giudizio, in ragione della mera nullità della stessa e non anche della sua inesistenza. La notifica è inesistente quando manca completamente dell'attività notificatoria per non essere consegnata all'ufficiale giudiziario, o per mancanza totale di consegna al destinatario, mentre è nulla quando pur essendo stata eseguita materialmente, non rispetta le formalità richieste dalla legge, ma non manca completamente l'attività di notifica, come nel caso di specie. Dunque, ritenuta la notifica nulla essa è sanata dalla costituzione della parte. (Cass. civ. sez. II n. 24329/2024) La notificazione
è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento essa è affetta da nullità, dunque sanabile con effetto “ex tunc” attraverso la costituzione del convenuto o attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte provveda spontaneamente o su ordine del Giudice. Nel caso di specie,
l'appellato si duole della mancata notifica all'indirizzo digitale, senza evidenziare che la notifica non andata a buon fine sia stata eseguita presso un indirizzo senza alcun collegamento sostanziale con la società, nè dandone la prova, per cui trattasi di ipotesi di nullità. Quanto alla carenza di legittimazione dell'appellante a proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo non essendo parte ingiunta, ma mero soggetto cui per errore è stato notificato il decreto ingiuntivo va osservato che il decreto ingiuntivo n. 55/2016 ingiunge al di pagare la somma di euro 5.105,84, ovvero di soggetto Controparte_2 diverso dal al cui amministratore pro tempore, tuttavia il decreto Parte_1
è stato notificato. Agli atti parte appellata ha documentato il subentro nel contratto di pag. 5/7 manutenzione del soggetto ingiunto . L'appellato parla di errore materiale Controparte_2 ravvisabile nella notifica del decreto ingiuntivo rivolta al , di Controparte_2 cui la prima avvenuta per compiuta giacenza, e la seconda rivolta all'avv.to Masullo Gianni quale amministratore del che non rende detto condominio Parte_1 soggetto ingiunto, dovendosi aver riguardo al decreto ingiuntivo. In proposito, va osservato che, in generale l'orientamento giurisprudenziale è nei termini che quando un decreto ingiuntivo è notificato a soggetto diverso dal debitore effettivo, ma che potrebbe essere considerato debitore a causa delle ambigue indicazioni contenute nel ricorso, questo è legittimato a proporre opposizione avverso l'ingiunzione giacché, non essendo più possibile la successiva esatta identificazione del soggetto destinatario della pretesa, il decreto ingiuntivo acquisterebbe autorità di giudicato nei suoi riguardi. (Cass. civ. n. 21213/2022). Cioè sussiste l'interesse non ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, quanto l'accertamento della mancanza della qualità di legittimato passivo in capo all'opponente, per evitare la formazione di un giudicato in danno, aspetto da valutarsi ex ante. Nel caso di specie, l'ambiguità in astratto era riferibile al soggetto debitore identificato nel , Controparte_2 anche in relazione alla pretesa creditoria posta alla base del decreto ingiuntivo, come contratto di manutenzione e subingresso nel rapporto debitorio, ed intestazione delle fatture, ma non corrispondente al soggetto della notifica del decreto fatta verso altro soggetto ovvero il già precedente titolare del rapporto obbligatorio in oggetto, ante Parte_1 subingresso del , da qui la potenziale incertezza sul soggetto Controparte_2 debitore. Tale aspetto ha giustificato il sorgere dell'interesse a proporre l'opposizione da parte dell'appellante, per cui l'opposizione va accolta nella misura in cui va accertata l'estraneità dell'appellante al rapporto debitorio, con conseguenza carenza di legittimazione passiva rispetto a tale pretesa creditoria. Tanto premesso, valutato l'esito complessivo del giudizio le spese sono liquidate come da dispositivo ed ai minimi in relazione al valore della controversia ed alla questione processuale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona dell'amministratore pro-tempore, nei confronti della Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 3546/2023 Controparte_1 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 07/08/2023,
pag. 6/7 pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 08/08/2023 – notificata in data 19/10/2023, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado, dichiara che l'appellante non è il soggetto passivo del decreto ingiuntivo per cui è causa;
2. condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite in euro 1.700,00 oltre iva e cnap come per legge e spese generali in relazione al primo grado, in favore di parte appettante, e in relazione al secondo grado condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.460,00 oltre iva e cnap come per legge e spese generali in favore di parte appellante.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 11/06/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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