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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/07/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 646/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Manzotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 646/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBUTI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BARBUTI FRANCESCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONFORTI ANDREA , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in BORGO GARIMBERTI 6 43121 presso il difensore avv. CP_1
CONFORTI ANDREA
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGHI Controparte_2 P.IVA_2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA TOSCHI 10 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. RIGHI ALESSANDRO
TERZO CHIAMATO
Svolgimento del processo
Come da atti di causa e relativi verbali d'udienza.
Motivi della decisione
Preliminarmente in rito va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt 132 c.p.c. e 118 disp. Att c.pc. ad opera della Legge 69/2009 e pertanto la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
La controversia ha per oggetto la richiesta di risarcimento dei danni- quantificata in €. 24.129,92 - avanzata dal Sig. con atto di citazione del 1.02.2023 nei confronti del Parte_1 CP_1
assumend re rimasto vittima di un incidente stradale con la propri
[...]
pagina 1 di 8 Volvo Tg. GG 423 TD in data 31.03.2022 alle ore 23,15 circa, in presso la rotonda posta tra Via CP_1 Burla e Via Venezia, ascrivibile a responsabilità del m o ex art 2051 e/o 2043 c.c. CP_1
L'Attore esponeva di aver urtato con la propria autovettura l'isola spartitraffico in cemento -che precede la rotonda sulla quale terminava la sua corsa dopo aver perso aderenza con il suolo- spartitraffico non visibile e non adeguatamente segnalato, a causa della folta vegetazione che avrebbe coperto il cartello di avviso della rotatoria , all'intersezione tra via Burla e Via Venezia, asserendo la totale mancanza di illuminazione pubblica e privata impedendone così la visibilità e sostenendo la responsabilità del in quanto proprietario e custode della rete stradale ex art. 2051 cc. CP_1
Espone l'Attore che, a seguito dell'urto, la vettura riportava ingenti danni quantificati in €.24.129,92 come da preventivo della danni che inducevano poi il medesimo a demolire il Parte_2 proprio autoveicolo.
Evidenzia l'Attore che nei giorni successivi il avrebbe rispristinato il sistema di illuminazione CP_1 pubblica nonché procedeva a tagliare l'erba nte sul luogo del sinistro che nascondeva la segnaletica e che sulla stessa rotatoria si sarebbe verificato analogo sinistro, in data 1.04.2022, a causa del mancato funzionamento dell'illuminazione pubblica.
Conclusioni Parte Attrice
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis, previa le declaratorie del caso e di legge e previa, se ritenuto necessario, la rimessione della causa in istruttoria mediante l'ammissione dei mezzi istruttori di cui alla memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 (prova per testi – a prova e controprova- del titolare e/o incaricato della , del sig. del sig. Parte_3 Persona_1 e della sig.ra a ex art. 43 c.c., Persona_2 Persona_3 utte esposte in abilita' del e/o della terza chiamata Controparte_1
condannare le predette, rispettivame indaco pro tempore e del Controparte_2 e pro tempore, in via esclusiva e/o solidale e/o alternativa o come meglio, al pagamento, in favore del sig. della complessiva somma di € 24.129,92 o in quella Parte_1 diversa somma maggiore e a' ritenuta di giustizia, somma da determinarsi, occorrendo, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi legali dal di' del dovuto al saldo. Vittoria di spese, compenso, oltre spese forf., IVA e CPA di legge”. Si chiede termine per il deposito di memorie conclusionali e di replica, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove proposte dalle controparti…”
Si costituiva il con comparsa di costituzione e risposta nella quale contestava tutto Controparte_1 quanto eccepit roparte, sia nell'an che nel quantum, sostenendo che l'Attore è da ritenersi l'unico responsabile dell'evento dannoso, che non sussistono i presupposti costituiti dal nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e deducendo che non erano pervenute segnalazioni in merito ad eventuali anomalie di funzionamento dell'illuminazione. Allega ancora di avere esternalizzato la gestione degli impianti di illuminazione affidandola alla Parte_4 che avrebbe assunto obblighi di manleva nei confronti dell'Ente rispetto
[...] torie per il servizio appaltato, chiedendone pertanto la chiamata in causa.
Conclusioni Parte Convenuta
"Contrariis reiectis, dato atto della chiamata in causa di (C.F. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempo udice P.IVA_2 bunale di Parma così pronunciare: in via principale: - dichiarare l'estromissione dal giudizio del per carenza di legittimazione passiva;
in via subordinata: - respingersi Controparte_1 tutte le dom nei confronti del in quanto infondate Parte_1 Controparte_1 in fatto e in diritto, non prov ine, eccessive;
in subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dall'attore nei confronti del
, condannare (C.F. in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
o tempore (VI mpieri 15, a pagare direttamente all'attore quanto dovuto a parte attrice dal e, in ogni caso, a tenere Controparte_1 manlevato il medesimo da ogni prete e per le spese di causa, Controparte_1 anche in via di regress ione dei rispettivi apporti causali nella determinazione del
pagina 2 di 8 danno. In ogni caso - con vittoria di spese e competenze del giudizio, da liquidare secondo le tariffe forensi vigenti, oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.".
Si costituiva la Terza chiamata con comparsa di costituzione e risposta Controparte_3 con la quale contestava sia nell' attoree ritenendo il Sig l'unico Parte_1 responsabile del sinistro occorsogli rilevando che il contratto di gestione d anti di illuminazione cittadini non rende comunque la Società custode della rete stradale che rimane sempre in capo al Deduce altresì la mancanza di prova da parte dell'Attore del nesso causale tra res e CP_1 danno.
Conclusioni Terza Chiamata
“Piaccia al Tribunale di Parma, contrariis reiectis, RESPINGERE le domande formulate in via principale e in via subordinata dal nei confronti di siccome infondate Parte_5 Controparte_2 in fatto e in diritto. RESPINGER ttorea, siccom ento in fatto e in diritto. Si chiede che la causa sia assegnata in decisione. In via istruttoria nel caso denegato e non creduto di rimessione in trattazione, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1. “Vero che ha predisposto un servizio di segnalazione con operatore fisico (non “robotico”) Controparte_2 ope re su ventiquattro, per raccogliere segnalazioni di guasto provenienti dagli utenti”. “Vero che ha realizzato un sistema di “telecontrollo da quadro” il quale ha Controparte_2 il seguente funzio più punti luce si spengono, lo spegnimento viene rilevato sul quadro elettrico che invia una segnalazione sul portale di servizio;
3. “Vero che in seguito a ciò parte automaticamente una segnalazione di guasto via e-mail al responsabile del servizio, al capocantiere dell'appalto e all'impresa che in quel determinato arco temporale è reperibile per interventi urgenti”. 4. “Vero che la sera del 31/3/2022 non vi sono state segnalazioni relative alla via Burla, come dimostra il tabulato contenente l'estrazione delle segnalazioni pervenute dal 22/3 al 2/4/2022 che Le si mostra (doc. 2)”: 5. “Vero che nessun intervento di riparazione è stato effettuato da Controparte_2 nei giorni successivi all'incidente sull'impianto in questione, che risultava funzionant
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle Parti, e dopo la concessione dei termini di cui all'Art.183 VI comma cpc , ritenuta sufficientemente matura, veniva poi trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'Art. 190 cpc
***************
Ad avviso del Giudicante la domanda attorea è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Parte Attrice ha fondato la propria domanda sull'Art. 2051 c.c. per cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia , salvo che provi il caso fortuito “ e/o sull'Art. 2043 c.c per cui” Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”
La responsabilità per i danni da cosa in custodia di cui all'Art. 2051 c.c. si fonda sulla presunzione di colpa di colui che ha un dovere giuridico di custodia sull'oggetto che ha prodotto il danno, su un rapporto oggettivo e prescinde dal carattere insidioso di questa, ossia dall'imprevedibilità e invisibilità della cosa dannosa, così il danneggiato non deve dimostrare tale carattere come invece è necessario se agisce, ai sensi dell'Art. 2043 c.c. per la generale responsabilità da fatto illecito. Ne consegue che sul danneggiato grava, a differenza che nell'ipotesi dell'Art. 2043 c.c., il solo onere di provare l'effettiva verificazione del fatto lesivo, mentre spetta al custode, per liberarsi dalla presunzione ex lege, dimostrare il caso fortuito ossia l'esistenza di un fattore estraneo alla sfera oggettiva che sia capace di pagina 3 di 8 interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e che può identificarsi anche nel fatto di un terzo o nella colpa del danneggiato.
L'art. 2051 c.c. esonera il soggetto che ha subito il nocumento dall'onere di allegare la colpa del danneggiante, ma non da quello di provare la connessione eziologica tra la cosa in custodia ed il danno. In altre parole, occorre dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza della particolare condizione del bene custodito (Cass. n.à 2075/2002).
E' utile ricordare che il tema della responsabilità della P.A. per i danni da omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche è stato oggetto di una lunga evoluzione giurisprudenziale.
L'orientamento oggi dominante ritiene la responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. di natura oggettiva , per cui il custode (nella fattispecie, l'ente gestore delle strade) non è responsabile se prova che il fatto si è verificato per caso fortuito: essa richiede solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, mentre non rileva la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Questa ricostruzione è oggi condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria, ormai concorde nel riconoscere appunto la natura oggettiva alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c..
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia
e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa e x art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (in questi Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del
2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483).
Nel solco di tale principio, la Cassazione (Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142) ha sottolineato che “il fatto integrante il "caso fortuito" e', dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res …”
La Cassazione con sentenza n.°11942/2024 ha ribadito la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e sottolineato come la stessa possa essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo. La responsabilità è quindi esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile ma al profilo causale dell'evento; il fortuito si riconduce non alla cosa in sé ma ad un elemento esterno, avente i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.
A parere del giudicante, nella fattispecie in oggetto, non è stato provato il nesso di causalità tra il denunziato sinistro e l' attitudine della cosa a produrre il danno.
pagina 4 di 8 Ritiene il giudicante che il Sig. avrebbe dovuto prestare la necessaria attenzione e la normale Parte_1 diligenza. Il comportamento colposo del danneggiato può – secondo un ordine crescente di gravità – configurare un concorso di colpa, oppure addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode.
Tanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più la responsabilità del sinistro è imputabile al comportamento imprudente del danneggiato. ( C. App. Aquila, sent. n. 852/2015 )
Va, in particolare, ricordato che, secondo principi affermati nella giurisprudenza di legittimità con riferimento alla responsabilità da custodia (ma validi anche ove il fondamento giuridico della responsabilità del danneggiante venga rinvenuto nell'art. 2043 c.c.: Cass. 20/1/2014, n. 999; ovvero nell'adempimento di una obbligazione contrattuale), il comportamento colposo del danneggiato può – secondo un ordine crescente di gravità – atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode o del soggetto inadempiente all'obbligo di manutenzione del bene. Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso (si veda, ad esempio,
Cass. 24/2/2011, n. 4476). Ed in questa prospettiva si è precisato non solo che nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 5/2/2013, n. 2660; 13/3/2013, n. 6306); ma anche che il custode di un bene destinato al pubblico uso risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze del bene stesso, “salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”, con una valutazione che tenga conto che quanto più il pericolo “è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile al custode e l'evento dannoso (Cass. 22/10/2013, n. 23919; Sentenza n. 9863/2023 del 13-04-2023)
Ora da quanto è emerso in corso di causa dalle produzioni documentali fotografiche la eventuale asserita“insidia” ben poteva essere visibile con la normale diligenza ed attenzione. La rotatoria stradale appare di grandi dimensioni, preceduta dall'esistenza di segnalazione verticale ed orizzontale e da corsie di incalanamento e da spartitraffico evidenziate in giallo. Trattasi pertanto non di un ostacolo imprevisto sulla strada ma è la strada stessa che, preceduta da apposita segnalazione, si immette nella rotonda. Si evidenzia che risultano segnalati l'inizio del centro abitato di a poca distanza dalla rotatoria;
il CP_1 preavviso di intersezione urbana rotatoria a circa 200 m dall'area di rotatoria;
il pericolo di circolazione rotatoria a 150 m con obbligo di dare precedenza- e l'obbligo di dare precedenza ai veicoli circolanti nella rotatoria apposta all'intersezione
Quand'anche poi la illuminazione del faro sul palo non fosse stato funzionante al momento del sinistro la luce dei fari dell'autovettura dell'Attore avrebbero dovuto consentigli di avvistare la rotonda per un automobilista di media attenzione, con una velocità in base alla propria visibilità ed alle condizioni del manto stradale se avesse adottato la dovuta prudenza ed accortezza , ad una velocità adeguata allo stato dei luoghi.
pagina 5 di 8 Tra l'altro si evidenzia che l'Attore è residente nella zona abitando in Via Vignali quindi relativamente vicina al luogo del sinistro e pertanto ciò porta a ritenere che il medesimo fosse a conoscenza dello stato dei luoghi.
Ora deve essere compiuto un accertamento sull'incidenza causale della condotta.
In virtù della previsione dell'art. 1227 c.c., in capo alla vittima è posto un dovere di cautela, da attuarsi mediante l'adozione di condotte idonee ad evitare il verificarsi dell'evento. La Cassazione ricorda che «la responsabilità civile per omissione si configura non solo a seguito di violazione di un preciso obbligo giuridico, ma anche per violazione delle regole di comune prudenza, che impongono il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui»
In virtù del generale principio di cui all'art. 1227 cod. civ. in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato, per costante giurisprudenza, la nozione di caso fortuito può ravvisarsi non solo al sopraggiungere di una circostanza straordinaria ed imprevedibile, bensì anche quando la mera premura, diligenza e prudenza del danneggiato avrebbe escluso il verificarsi del danno.
L'art. 1227 c.c. (concorso del fatto colposo del creditore) si applica anche in tema di responsabilità civile da cose in custodia (art. 2051 c.c.). Se il danneggiato ha contribuito con la sua colpa al verificarsi del danno, il risarcimento dovuto dal custode può essere ridotto o escluso, in base alla gravità della sua colpa e all'entità delle conseguenze derivanti. In pratica, se il danneggiato, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il danno, il risarcimento non è dovuto per quella parte di danno che poteva essere evitata.
A parere del giudicante, alla luce di quanto sopra e da quanto emerso in corso di causa si può affermare l'incidenza del fortuito quale fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa nella causazione dell'evento, mancando il nesso causale e la responsabilità a carico dell'Ente e così anche nei confronti del Terzo Chiamato. Si richiede che sia data prova dei presupposti costituiti appunto dal nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia posto che, nella fattispecie de qua ,non si può parlare di insidia o trabocchetto
Il rigetto della domanda attorea assorbe l'esame di ogni altra questione.
Stante il rigetto della domanda attorea, le spese calcolate secondo i valori medi del DM Giustizia
10.3.2014 n.55, diminuiti del 30% (stante il non elevato grado di complessità della causa) seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La giurisprudenza di legittimità evidenzia che «in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (Cass n,° 6144 del 7.03.2024)
Si evidenzia che le spese di lite anche del terzo chiamato in causa devono essere imputate all'Attore posto che la predetta chiamata si è resa necessaria sulla base della prospettazione dei fatti allegati a base della domanda di parte attrice e delle difese della parte convenuta, e non è stata frutto di un iniziativa infondata ed arbitraria avendo la medesima una logica e ragionevole connessione con tale domanda pagina 6 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)Rigetta le domande proposte da Parte Attrice Sig. nei confronti del Parte_1 CP_1
e della Terza chiamata
[...] Controparte_2
2)Condanna la soccombente a rimborsare al , in persona del suo Dirigente pro Controparte_1 tempore e alla , in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, le spese Controparte_2 di lite del presente procedimento che vengono liquidate in ragione di €. 3.500,00 per ciascuno per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. C.P.A. , come per legge
Parma, lì 7.07.2025
Il GOP Dott.ssa Patrizia Manzotti
pagina 7 di 8
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Manzotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 646/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBUTI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BARBUTI FRANCESCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONFORTI ANDREA , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in BORGO GARIMBERTI 6 43121 presso il difensore avv. CP_1
CONFORTI ANDREA
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGHI Controparte_2 P.IVA_2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA TOSCHI 10 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. RIGHI ALESSANDRO
TERZO CHIAMATO
Svolgimento del processo
Come da atti di causa e relativi verbali d'udienza.
Motivi della decisione
Preliminarmente in rito va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt 132 c.p.c. e 118 disp. Att c.pc. ad opera della Legge 69/2009 e pertanto la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
La controversia ha per oggetto la richiesta di risarcimento dei danni- quantificata in €. 24.129,92 - avanzata dal Sig. con atto di citazione del 1.02.2023 nei confronti del Parte_1 CP_1
assumend re rimasto vittima di un incidente stradale con la propri
[...]
pagina 1 di 8 Volvo Tg. GG 423 TD in data 31.03.2022 alle ore 23,15 circa, in presso la rotonda posta tra Via CP_1 Burla e Via Venezia, ascrivibile a responsabilità del m o ex art 2051 e/o 2043 c.c. CP_1
L'Attore esponeva di aver urtato con la propria autovettura l'isola spartitraffico in cemento -che precede la rotonda sulla quale terminava la sua corsa dopo aver perso aderenza con il suolo- spartitraffico non visibile e non adeguatamente segnalato, a causa della folta vegetazione che avrebbe coperto il cartello di avviso della rotatoria , all'intersezione tra via Burla e Via Venezia, asserendo la totale mancanza di illuminazione pubblica e privata impedendone così la visibilità e sostenendo la responsabilità del in quanto proprietario e custode della rete stradale ex art. 2051 cc. CP_1
Espone l'Attore che, a seguito dell'urto, la vettura riportava ingenti danni quantificati in €.24.129,92 come da preventivo della danni che inducevano poi il medesimo a demolire il Parte_2 proprio autoveicolo.
Evidenzia l'Attore che nei giorni successivi il avrebbe rispristinato il sistema di illuminazione CP_1 pubblica nonché procedeva a tagliare l'erba nte sul luogo del sinistro che nascondeva la segnaletica e che sulla stessa rotatoria si sarebbe verificato analogo sinistro, in data 1.04.2022, a causa del mancato funzionamento dell'illuminazione pubblica.
Conclusioni Parte Attrice
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis, previa le declaratorie del caso e di legge e previa, se ritenuto necessario, la rimessione della causa in istruttoria mediante l'ammissione dei mezzi istruttori di cui alla memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 (prova per testi – a prova e controprova- del titolare e/o incaricato della , del sig. del sig. Parte_3 Persona_1 e della sig.ra a ex art. 43 c.c., Persona_2 Persona_3 utte esposte in abilita' del e/o della terza chiamata Controparte_1
condannare le predette, rispettivame indaco pro tempore e del Controparte_2 e pro tempore, in via esclusiva e/o solidale e/o alternativa o come meglio, al pagamento, in favore del sig. della complessiva somma di € 24.129,92 o in quella Parte_1 diversa somma maggiore e a' ritenuta di giustizia, somma da determinarsi, occorrendo, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi legali dal di' del dovuto al saldo. Vittoria di spese, compenso, oltre spese forf., IVA e CPA di legge”. Si chiede termine per il deposito di memorie conclusionali e di replica, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove proposte dalle controparti…”
Si costituiva il con comparsa di costituzione e risposta nella quale contestava tutto Controparte_1 quanto eccepit roparte, sia nell'an che nel quantum, sostenendo che l'Attore è da ritenersi l'unico responsabile dell'evento dannoso, che non sussistono i presupposti costituiti dal nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e deducendo che non erano pervenute segnalazioni in merito ad eventuali anomalie di funzionamento dell'illuminazione. Allega ancora di avere esternalizzato la gestione degli impianti di illuminazione affidandola alla Parte_4 che avrebbe assunto obblighi di manleva nei confronti dell'Ente rispetto
[...] torie per il servizio appaltato, chiedendone pertanto la chiamata in causa.
Conclusioni Parte Convenuta
"Contrariis reiectis, dato atto della chiamata in causa di (C.F. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempo udice P.IVA_2 bunale di Parma così pronunciare: in via principale: - dichiarare l'estromissione dal giudizio del per carenza di legittimazione passiva;
in via subordinata: - respingersi Controparte_1 tutte le dom nei confronti del in quanto infondate Parte_1 Controparte_1 in fatto e in diritto, non prov ine, eccessive;
in subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dall'attore nei confronti del
, condannare (C.F. in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
o tempore (VI mpieri 15, a pagare direttamente all'attore quanto dovuto a parte attrice dal e, in ogni caso, a tenere Controparte_1 manlevato il medesimo da ogni prete e per le spese di causa, Controparte_1 anche in via di regress ione dei rispettivi apporti causali nella determinazione del
pagina 2 di 8 danno. In ogni caso - con vittoria di spese e competenze del giudizio, da liquidare secondo le tariffe forensi vigenti, oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.".
Si costituiva la Terza chiamata con comparsa di costituzione e risposta Controparte_3 con la quale contestava sia nell' attoree ritenendo il Sig l'unico Parte_1 responsabile del sinistro occorsogli rilevando che il contratto di gestione d anti di illuminazione cittadini non rende comunque la Società custode della rete stradale che rimane sempre in capo al Deduce altresì la mancanza di prova da parte dell'Attore del nesso causale tra res e CP_1 danno.
Conclusioni Terza Chiamata
“Piaccia al Tribunale di Parma, contrariis reiectis, RESPINGERE le domande formulate in via principale e in via subordinata dal nei confronti di siccome infondate Parte_5 Controparte_2 in fatto e in diritto. RESPINGER ttorea, siccom ento in fatto e in diritto. Si chiede che la causa sia assegnata in decisione. In via istruttoria nel caso denegato e non creduto di rimessione in trattazione, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1. “Vero che ha predisposto un servizio di segnalazione con operatore fisico (non “robotico”) Controparte_2 ope re su ventiquattro, per raccogliere segnalazioni di guasto provenienti dagli utenti”. “Vero che ha realizzato un sistema di “telecontrollo da quadro” il quale ha Controparte_2 il seguente funzio più punti luce si spengono, lo spegnimento viene rilevato sul quadro elettrico che invia una segnalazione sul portale di servizio;
3. “Vero che in seguito a ciò parte automaticamente una segnalazione di guasto via e-mail al responsabile del servizio, al capocantiere dell'appalto e all'impresa che in quel determinato arco temporale è reperibile per interventi urgenti”. 4. “Vero che la sera del 31/3/2022 non vi sono state segnalazioni relative alla via Burla, come dimostra il tabulato contenente l'estrazione delle segnalazioni pervenute dal 22/3 al 2/4/2022 che Le si mostra (doc. 2)”: 5. “Vero che nessun intervento di riparazione è stato effettuato da Controparte_2 nei giorni successivi all'incidente sull'impianto in questione, che risultava funzionant
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle Parti, e dopo la concessione dei termini di cui all'Art.183 VI comma cpc , ritenuta sufficientemente matura, veniva poi trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'Art. 190 cpc
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Ad avviso del Giudicante la domanda attorea è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Parte Attrice ha fondato la propria domanda sull'Art. 2051 c.c. per cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia , salvo che provi il caso fortuito “ e/o sull'Art. 2043 c.c per cui” Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”
La responsabilità per i danni da cosa in custodia di cui all'Art. 2051 c.c. si fonda sulla presunzione di colpa di colui che ha un dovere giuridico di custodia sull'oggetto che ha prodotto il danno, su un rapporto oggettivo e prescinde dal carattere insidioso di questa, ossia dall'imprevedibilità e invisibilità della cosa dannosa, così il danneggiato non deve dimostrare tale carattere come invece è necessario se agisce, ai sensi dell'Art. 2043 c.c. per la generale responsabilità da fatto illecito. Ne consegue che sul danneggiato grava, a differenza che nell'ipotesi dell'Art. 2043 c.c., il solo onere di provare l'effettiva verificazione del fatto lesivo, mentre spetta al custode, per liberarsi dalla presunzione ex lege, dimostrare il caso fortuito ossia l'esistenza di un fattore estraneo alla sfera oggettiva che sia capace di pagina 3 di 8 interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e che può identificarsi anche nel fatto di un terzo o nella colpa del danneggiato.
L'art. 2051 c.c. esonera il soggetto che ha subito il nocumento dall'onere di allegare la colpa del danneggiante, ma non da quello di provare la connessione eziologica tra la cosa in custodia ed il danno. In altre parole, occorre dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza della particolare condizione del bene custodito (Cass. n.à 2075/2002).
E' utile ricordare che il tema della responsabilità della P.A. per i danni da omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche è stato oggetto di una lunga evoluzione giurisprudenziale.
L'orientamento oggi dominante ritiene la responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. di natura oggettiva , per cui il custode (nella fattispecie, l'ente gestore delle strade) non è responsabile se prova che il fatto si è verificato per caso fortuito: essa richiede solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, mentre non rileva la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Questa ricostruzione è oggi condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria, ormai concorde nel riconoscere appunto la natura oggettiva alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c..
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia
e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa e x art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (in questi Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del
2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483).
Nel solco di tale principio, la Cassazione (Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142) ha sottolineato che “il fatto integrante il "caso fortuito" e', dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res …”
La Cassazione con sentenza n.°11942/2024 ha ribadito la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e sottolineato come la stessa possa essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo. La responsabilità è quindi esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile ma al profilo causale dell'evento; il fortuito si riconduce non alla cosa in sé ma ad un elemento esterno, avente i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.
A parere del giudicante, nella fattispecie in oggetto, non è stato provato il nesso di causalità tra il denunziato sinistro e l' attitudine della cosa a produrre il danno.
pagina 4 di 8 Ritiene il giudicante che il Sig. avrebbe dovuto prestare la necessaria attenzione e la normale Parte_1 diligenza. Il comportamento colposo del danneggiato può – secondo un ordine crescente di gravità – configurare un concorso di colpa, oppure addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode.
Tanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più la responsabilità del sinistro è imputabile al comportamento imprudente del danneggiato. ( C. App. Aquila, sent. n. 852/2015 )
Va, in particolare, ricordato che, secondo principi affermati nella giurisprudenza di legittimità con riferimento alla responsabilità da custodia (ma validi anche ove il fondamento giuridico della responsabilità del danneggiante venga rinvenuto nell'art. 2043 c.c.: Cass. 20/1/2014, n. 999; ovvero nell'adempimento di una obbligazione contrattuale), il comportamento colposo del danneggiato può – secondo un ordine crescente di gravità – atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode o del soggetto inadempiente all'obbligo di manutenzione del bene. Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso (si veda, ad esempio,
Cass. 24/2/2011, n. 4476). Ed in questa prospettiva si è precisato non solo che nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 5/2/2013, n. 2660; 13/3/2013, n. 6306); ma anche che il custode di un bene destinato al pubblico uso risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze del bene stesso, “salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”, con una valutazione che tenga conto che quanto più il pericolo “è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile al custode e l'evento dannoso (Cass. 22/10/2013, n. 23919; Sentenza n. 9863/2023 del 13-04-2023)
Ora da quanto è emerso in corso di causa dalle produzioni documentali fotografiche la eventuale asserita“insidia” ben poteva essere visibile con la normale diligenza ed attenzione. La rotatoria stradale appare di grandi dimensioni, preceduta dall'esistenza di segnalazione verticale ed orizzontale e da corsie di incalanamento e da spartitraffico evidenziate in giallo. Trattasi pertanto non di un ostacolo imprevisto sulla strada ma è la strada stessa che, preceduta da apposita segnalazione, si immette nella rotonda. Si evidenzia che risultano segnalati l'inizio del centro abitato di a poca distanza dalla rotatoria;
il CP_1 preavviso di intersezione urbana rotatoria a circa 200 m dall'area di rotatoria;
il pericolo di circolazione rotatoria a 150 m con obbligo di dare precedenza- e l'obbligo di dare precedenza ai veicoli circolanti nella rotatoria apposta all'intersezione
Quand'anche poi la illuminazione del faro sul palo non fosse stato funzionante al momento del sinistro la luce dei fari dell'autovettura dell'Attore avrebbero dovuto consentigli di avvistare la rotonda per un automobilista di media attenzione, con una velocità in base alla propria visibilità ed alle condizioni del manto stradale se avesse adottato la dovuta prudenza ed accortezza , ad una velocità adeguata allo stato dei luoghi.
pagina 5 di 8 Tra l'altro si evidenzia che l'Attore è residente nella zona abitando in Via Vignali quindi relativamente vicina al luogo del sinistro e pertanto ciò porta a ritenere che il medesimo fosse a conoscenza dello stato dei luoghi.
Ora deve essere compiuto un accertamento sull'incidenza causale della condotta.
In virtù della previsione dell'art. 1227 c.c., in capo alla vittima è posto un dovere di cautela, da attuarsi mediante l'adozione di condotte idonee ad evitare il verificarsi dell'evento. La Cassazione ricorda che «la responsabilità civile per omissione si configura non solo a seguito di violazione di un preciso obbligo giuridico, ma anche per violazione delle regole di comune prudenza, che impongono il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui»
In virtù del generale principio di cui all'art. 1227 cod. civ. in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato, per costante giurisprudenza, la nozione di caso fortuito può ravvisarsi non solo al sopraggiungere di una circostanza straordinaria ed imprevedibile, bensì anche quando la mera premura, diligenza e prudenza del danneggiato avrebbe escluso il verificarsi del danno.
L'art. 1227 c.c. (concorso del fatto colposo del creditore) si applica anche in tema di responsabilità civile da cose in custodia (art. 2051 c.c.). Se il danneggiato ha contribuito con la sua colpa al verificarsi del danno, il risarcimento dovuto dal custode può essere ridotto o escluso, in base alla gravità della sua colpa e all'entità delle conseguenze derivanti. In pratica, se il danneggiato, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il danno, il risarcimento non è dovuto per quella parte di danno che poteva essere evitata.
A parere del giudicante, alla luce di quanto sopra e da quanto emerso in corso di causa si può affermare l'incidenza del fortuito quale fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa nella causazione dell'evento, mancando il nesso causale e la responsabilità a carico dell'Ente e così anche nei confronti del Terzo Chiamato. Si richiede che sia data prova dei presupposti costituiti appunto dal nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia posto che, nella fattispecie de qua ,non si può parlare di insidia o trabocchetto
Il rigetto della domanda attorea assorbe l'esame di ogni altra questione.
Stante il rigetto della domanda attorea, le spese calcolate secondo i valori medi del DM Giustizia
10.3.2014 n.55, diminuiti del 30% (stante il non elevato grado di complessità della causa) seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La giurisprudenza di legittimità evidenzia che «in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (Cass n,° 6144 del 7.03.2024)
Si evidenzia che le spese di lite anche del terzo chiamato in causa devono essere imputate all'Attore posto che la predetta chiamata si è resa necessaria sulla base della prospettazione dei fatti allegati a base della domanda di parte attrice e delle difese della parte convenuta, e non è stata frutto di un iniziativa infondata ed arbitraria avendo la medesima una logica e ragionevole connessione con tale domanda pagina 6 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)Rigetta le domande proposte da Parte Attrice Sig. nei confronti del Parte_1 CP_1
e della Terza chiamata
[...] Controparte_2
2)Condanna la soccombente a rimborsare al , in persona del suo Dirigente pro Controparte_1 tempore e alla , in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, le spese Controparte_2 di lite del presente procedimento che vengono liquidate in ragione di €. 3.500,00 per ciascuno per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. C.P.A. , come per legge
Parma, lì 7.07.2025
Il GOP Dott.ssa Patrizia Manzotti
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