Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 4145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4145 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04145/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08186/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8186 del 2025, proposto da
SA AF, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Immordino in Palermo, via Libertà n. 171;
contro
Csm - Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AO DO, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Cecchetti, Vittorio Triggiani e AT Cutrera, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini 12;
per l'annullamento
- della delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del 14/05/2025, nella parte in cui ha conferito al Dott. AO DO l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna (Fasc. n. 8/CO/2024);
- ove necessario e per quanto di ragione, della proposta “A”, formulata in favore del Dott. AO DO dalla V Commissione del C.S.M. nella seduta del 14/05/2025, come approvata, con emendamenti (formali), dal Plenum nella medesima seduta del 15/05/2025;
- del decreto del Ministro della Giustizia che ha fatto propria la delibera del Plenum sopra impugnata;
- del provvedimento con il quale il controinteressato è stato immesso in servizio quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AO DO, del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. ER UG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la dott.ssa SA AF, magistrato ordinario, ha impugnato la delibera del 14 maggio 2025 del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura che ha nominato il dott. AO DO quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.
2. – Nella delibera impugnata, il CSM, dopo aver analizzato e comparato tra loro i percorsi professionali dei candidati, ha ritenuto che il dott. DO fosse il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell’incarico in esame.
Con particolare riferimento alla comparazione tra il profilo di quest’ultimo e quello della ricorrente, il CSM ha ritenuto in estrema sintesi:
- che i percorsi professionali dei due candidati fossero equivalenti sul piano dei quattro indicatori specifici di cui all’art. 18 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria e, in particolare, che fossero equivalenti anche sul piano delle esperienze direttive e semidirettive maturate (lett. a) dell’art. 18);
- che il profilo del dott. DO fosse prevalente, in considerazione del parametro residuo di cui all’art. 32, lett. b, del Testo Unico, che valorizza le esperienze maturate nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall’articolo 51, comma 3 bis, c.p.p.;
- che gli indicatori generali vantati dai due candidati non offrissero elementi idonei a sovvertire la prevalenza del dott. DO come supra riconosciuta.
3. – A sostegno del ricorso, la dott.ssa AF ha formulato un unico, articolato motivo di censura in cui ha dedotto la “ violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 25, 26, 29 e 32 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (Circolare n. P. P-14858-2015 del 28/07/2015 - Delibera C.S.M. del 28/07/2015 e ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 12, del d.lgs. n. 160 del 2006. Violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.). Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica. Travisamento dei fatti. Contraddittorietà. Illogicità manifesta. Difetto di istruttoria e di motivazione ”.
3.1. – Un primo ordine di censure è stato incentrato sul giudizio di equivalenza espresso dal CSM tra il percorso professionale della ricorrente e quello del magistrato nominato in relazione al parametro attitudinale specifico delle esperienze direttive e semidirettive (art. 18, lett. a), del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria).
Il CSM avrebbe illegittimamente ritenuto equivalenti le due esperienze, sebbene il dott. DO, durante la sua carriera, abbia svolto solamente funzioni semidirettive (di Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Palermo) per circa 7 anni, senza però ricoprire incarichi direttivi, e la ricorrente per contro abbia ricoperto:
a) sia funzioni direttive (di Procuratore della Repubblica di Patti) per 8 anni e 2 mesi: dal 26/10/2009 al 21/12/2017;
b) sia funzioni semidirettive (di Procuratore Aggiunto presso la Procura di ES) per circa 6 anni e 7 mesi presso una Procura Distrettuale (di grandi dimensioni): dal 22/12/2017 alla data della vacanza del posto a concorso;
c) e persino funzioni direttive in una Procura Distrettuale di grandi dimensioni, quale Procuratore della Repubblica di ES f.f. per oltre 1 anno e 4 mesi, peraltro in assenza del dirigente amministrativo dell’ufficio e dell’altro Aggiunto (dei quali ha pure assunto le funzioni), coordinando tutti gli affari di competenza della D.D.A.
La ricorrente vanterebbe, dunque, un’esperienza direttiva e semidirettiva requirente per complessivi 14 anni e 9 mesi, che sarebbe prevalente sul piano degli indicatori specifici rispetto a quella del dott. DO (limitata ad una esperienza semidirettiva per un periodo di 7 anni presso a Procura di Palermo).
L’illegittima equiparazione tra i due percorsi professionali sarebbe stata determinata, in particolar modo, dall’omessa valutazione dell’incarico direttivo ricoperto dalla ricorrente, per 1 anno e 4 mesi, di Procuratore della Repubblica di ES f.f., cioè presso un Procura Distrettuale di grandi dimensioni.
Il CSM avrebbe, così, comparato tra loro solamente l’incarico semidirettivo del dott. DO con quello semidirettivo e direttivo presso la Procura di Patti della ricorrente, senza considerare anche l’incarico direttivo di fatto della Procura di ES.
In ogni caso – aggiunge la ricorrente – i 9 anni e 6 mesi di incarichi direttivi (8 anni e due mesi, come Procuratore di Patti, più 1 anno e 4 mesi come Procuratore di ES f.f., contro nessun incarico direttivo ricoperto dal dott. DO) non avrebbero potuto essere ragionevolmente equiparati a 7 anni di esperienza semidirettiva presso una Procura di grandi dimensioni, anche considerato che analoga esperienza semidirettiva di quasi 7 anni è pure all’attivo della dott.ssa AF, quale Procuratore Aggiunto di ES (pure di grandi dimensioni) e con il ruolo di Procuratore Vicario.
Il CSM avrebbe, inoltre, sottovalutato l’esperienza direttiva presso la Procura di Patti per via delle sue ridotte dimensioni, quando invece l’avvenuto esercizio, nella pienezza della qualifica, delle funzioni direttive, stante l’oggettiva maggior ampiezza, rilevanza e responsabilità rispetto a quelle semidirettive, non avrebbe potuto ragionevolmente risultare tout court ininfluente e privo di specifico apprezzamento.
Peraltro, non sarebbe stata considerata nemmeno l’attività della ricorrente di responsabile dell’Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica, riguardante anche l’attività di redazione dei calendari mensili delle attività di tutto l’ufficio (udienze, turni, supplenze), turni feriali e festivi, etc., mentre, al contrario, molto esaltata sarebbe stata l’analoga attività del dott. DO.
Anche la motivazione fornita dal CSM a sostegno della prevalenza riconosciuta al curriculum del dott. DO sarebbe stata sommaria, perché ha unicamente riferimento alle piccole dimensioni della Procura di Patti e, per contrapposto, alla generica “complessità della deleghe organizzative” sperimentate dal nominato.
In forza del combinato disposto degli artt. 29 e 18 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, tuttavia, avrebbero “speciale rilievo” i “concreti risultati ottenuti” nello “svolgimento, in atto o pregresso, di funzioni direttive o semidirettive” e non certo le dimensioni dell’ufficio o, per altro verso, la generica “complessità della deleghe organizzative”.
Mancherebbe, in sostanza, quella motivazione rafforzata, espressa sugli elementi richiesti dall’art. 18 del Testo Unico, che la giurisprudenza richiede al fine di capovolgere la preminenza di un incarico direttivo rispetto ad uno semidirettivo che è fissata dalla legge.
3.2. – Un secondo ordine di censure è incentrato sul giudizio di prevalenza del dott. DO, rispetto alla ricorrente, in relazione al parametro di cui all’art. 32, comma 1, lett. b), del Testo Unico.
Al riguardo, il CSM avrebbe sostanzialmente ignorato la corposa esperienza della ricorrente in DA, la sua esperienza nei reati contro la P.A. e l’ambiente, la sua esperienza di collegamento investigativo con la DNA e con l’EPPO (Procura Europea) da delegata dal Procuratore, prima, e da Procuratore f.f., nella cui veste avrebbe espletato la reggenza di tutto l’Ufficio, quindi coordinando anche l’intera DA di ES durante 1 anno e 4 mesi (dal 14 ottobre 2022 al 27 febbraio 2024).
Il dott. DO, per contro, non avrebbe mai retto la DA di Palermo, bensì gli sarebbe stato solamente delegato il coordinamento nel corso dei nove mesi di reggenza della Procura da parte della dott.ssa Sabella.
L’esperienza di direzione della DA della ricorrente sarebbe quindi maggiore di quella di coordinamento del nominato.
Non sarebbe, inoltre, rinvenibile nella delibera alcuna informazione sulla “rilevanza dei procedimenti trattati” in tale ambito dalla ricorrente.
Ne sarebbe derivato un apodittico giudizio di prevalenza non sorretto da alcun elemento concreto istruttorio.
In ogni caso, conclude la ricorrente, anche a voler ammettere la ritenuta prevalenza del dott. DO con riferimento all’art. 32 del Testo Unico, il giudizio finale risulterebbe comunque illegittimo per via dell’impossibile (e, a monte, illegittimo) giudizio di equivalenza espresso sull’indicatore di cui alla lett. a) dell’art. 18, il quale ha “speciale rilievo”, rispetto invece alle esperienze descritte nell’art. 32 che hanno soltanto rilievo aggiuntivo (“assumono rilievo inoltre”) e non “speciale”.
Dunque, le esperienze professionali di cui all’art. 32 sono espressamente e palesemente recessive rispetto all’indicatore previsto dall’art. 18, lett. a).
4. – Si sono costituiti in giudizio il CSM e il dott. DO per chiedere il rigetto del ricorso.
5. – All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
6. – Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato.
7. – Prima di analizzare le singole censure, il Collegio ritiene opportuno sottolineare l’oggettiva peculiarità della procedura di nomina di cui è causa – già evidenziata dagli stessi membri del CSM nel corso del dibattito in Plenum – rappresentata dal fatto che per essa hanno presentato domanda ben venti magistrati, tutti con trascorsi professionali di eccellenza, alcuni dei quali anche già ricoprenti funzioni direttive requirenti presso altri Tribunali.
Nell’individuare il candidato più idoneo a ricoprire un incarico così ambito e delicato, il CSM si è trovato, quindi, a compiere una scelta tra candidati tutti aventi un elevatissimo profilo professionale e, nell’esercizio del suo ampio e riservato margine di apprezzamento, ha deliberato a maggioranza di nominare il dott. DO.
Tale scelta è certamente sindacabile avanti a questo Giudice ma, come noto, solamente per profili di manifesta irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione.
Resta, invece, preclusa al sindacato giurisdizionale la valutazione del merito della scelta operata dal CSM.
8. – Considerati, dunque, i limiti del giudizio riservato a questo Collegio, deve ritenersi che la delibera di nomina del dott. DO, pur potendo eventualmente apparire opinabile, resista tuttavia alle censure mosse dalla ricorrente, non risultando viziata né da difetto di istruttoria e di motivazione, né da manifesta irragionevolezza o illogicità, né in particolare da violazione delle previsioni del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria.
I due motivi di ricorso, dunque, che verranno di seguito analizzati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
9. – Il Collegio ritiene, anzitutto, che non siano ravvisabili le omissioni e le lacune valutative censurate dalla ricorrente, il cui percorso professionale è stato compiutamente ricostruito e analizzato nella delibera qui impugnata.
9.1. – In primo luogo, l’esperienza di Procuratore della Repubblica facente funzioni e di Vicario presso il Tribunale di ES, maturata dalla ricorrente per un anno e quattro mesi, è stata puntualmente considerata dal CSM a fini valutativi.
Tale esperienza, infatti, è stata citata:
i) dapprima, nella parte di delibera dedicata alla descrizione del parametro del “merito”, ove si legge che “ È stata Procuratore f.f. dall’ottobre 2022. Dal 29.2.2024 esercita altresì le funzioni di “vicario ” (pag. 295);
ii) poi, nell’analisi del parametro attitudinale specifico di cui alla lett. a) dell’art. 18 del Testo Unico, ove si legge che: “ In data 19 aprile 2022 è stata nominata Procuratore Vicario e dal 15 ottobre 2022, per oltre un anno, ha svolto le funzioni di Procuratore Capo f.f. Infine, dopo l’insediamento del nuovo dirigente (delibera consiliare del 7.2.2024), dal 29.2.2024, esercita le funzioni di “vicario ” (pag. 296);
iii) e, infine, nella parte dedicata alla comparazione con il profilo del dott. DO, ove è stata menzionata nell’inciso: “(di poi anche quale FF per un ulteriore anno circa) ” (pag. 300).
Tale ultimo inciso, per quanto sintetico, si riferisce proprio alla reggenza di fatto della Procura di ES, e non certamente a quella di Patti, che la ricorrente ha diretto quale facente funzioni per soli due mesi dopo esserne stata Procuratore per otto anni.
Alla luce dell’inequivoco tenore della delibera non è, quindi, condivisibile la doglianza della ricorrente secondo cui il CSM avrebbe del tutto pretermesso, a fini comparativi, la circostanza che la medesima è stata Procuratore di ES f.f. e vicario.
9.2. – Sempre dall’analisi della delibera si evince che il CSM ha considerato i risultati conseguiti dalla ricorrente quale Procuratore di Patti, avendo riportato in delibera anche uno stralcio della Relazione ministeriale ( cfr . pag. 295), così come l’attività di responsabile dell’Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica, riguardante l’attività di redazione dei calendari mensili delle attività di tutto l’ufficio (udienze, turni, supplenze), turni feriali e festivi.
A pag. 296 della delibera infatti, nell’apprezzare il valore a fini attitudinali dell’esperienza semidirettiva maturata dalla ricorrente, vengono citate le sue plurime attività di collaborazione con il Procuratore, tra le quali proprio “ la responsabilità della predisposizione ed approvazione di tutti i servizi esterni e di udienza relativi ai magistrati togati ed onorari, inclusi i relativi calendari; - redige i prospetti feriali (estivi e natalizi) dei magistrati della Procura Ordinaria ”.
Tale attività, dunque, presa in esame per il dott. DO, è stata considerata anche per la ricorrente.
9.3. – Ampio spazio nella delibera è stato poi riservato alla descrizione dell’attività della ricorrente presso la DA ( cfr . pagg. 297, 298 e 299); attività poi richiamata sinteticamente anche nella parte dedicata alla comparazione dei profili, ove si menziona “ l’esperienza seppur assai pregnante ma più settoriale maturata dalla dott.ssa AF in materia di D.D.A (quale sostituto presso la Direzione Distrettuale Antimafia di ES per oltre 15 anni e delegata alla DA ma nell’esercizio di funzioni semidirettive) ” (pag. 301).
Non è stata affatto omessa nemmeno la sua esperienza di collegamento investigativo con la DNA (“ Ciò ha comportato una proficua attività di coordinamento con i magistrati di quegli uffici, spesso sotto le direttive del Procuratore Nazionale Antimafia ”; “ Continuo, poi, è stato il collegamento con il magistrato della Procura Nazionale Antimafia incaricato del coordinamento delle indagini nel distretto ”: pag. 298 della delibera).
9.4. – Contrariamente a quanto censurato, il CSM ha valutato la rilevanza dei procedimenti trattati dalla dott.ssa AF ai sensi del parametro di cui all’art. 32, lett. b), del Testo Unico: si rinvia sul punto all’ultimo capoverso della pag. 298 e ai passaggi seguenti.
10. – Passando alle censure concernenti il merito della valutazione di complessiva prevalenza riconosciuta al profilo del dott. DO, giova premettere che la presente procedura è disciplinata dal Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria adottato dal CSM nella seduta del 28 luglio 2015 (Circolare consiliare P-14858-2015).
L’art. 18 del Testo Unico individua, relativamente al conferimento di funzioni direttive requirenti di un ufficio di primo grado di grandi dimensioni, come quello in esame, quattro indicatori specifici di attitudine direttiva:
a) lo svolgimento, in atto o pregresso, di funzioni direttive o semidirettive;
b) le capacità relazionali dimostrate dall’aspirante all’interno dell’ufficio;
c) le capacità relazionali dimostrate dall’aspirante nei rapporti esterni, funzionali al buon andamento dell’ufficio, nonché alla trasparenza, all’efficienza e all’accessibilità del servizio;
d) la specifica formazione dell’aspirante dirigente nelle scienze dell’organizzazione e nelle competenze dirigenziali maturata, anche su base volontaria, presso organismi di riconosciuto rilievo scientifico.
Nell’effettuare il giudizio comparativo tra i profili professionali dei vari aspiranti, viene, inoltre, in rilievo l’art. 29 del Testo Unico, il quale prevede che abbiano “speciale rilievo” gli indicatori di cui all’articolo 18 sopra richiamato e, nell’ambito di questi, in particolare le esperienze di cui alla lettera a) del medesimo articolo, ossia lo svolgimento, in atto o pregresso, di funzioni direttive o semidirettive.
Infine, trattandosi di un ufficio di Procuratore della Repubblica di una Procura distrettuale, viene in rilievo anche l’art. 32, lett. b), del Testo Unico, il quale prevede che, nella comparazione, debba essere attribuita rilevanza alle esperienze maturate nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall’articolo 51, comma 3 bis, c.p.p., desunte concretamente dalla rilevanza dei procedimenti trattati e dalla durata dell’attività inquirente e requirente.
11. – Ciò premesso, può essere analizzato il principale profilo di censura dedotto dalla ricorrente, incentrato sul fatto che il CSM non avrebbe potuto attribuire prevalenza al profilo professionale del dott. DO, in quanto:
- sia quest’ultimo che la ricorrente hanno ricoperto funzioni semidirettive presso una Procura distrettuale (rispettivamente a Palermo e a ES) per un lasso temporale simile (7 anni);
- ma solamente la ricorrente ha ricoperto - in aggiunta - anche funzioni direttive, prima presso la Procura della Repubblica di Patti per otto anni, poi presso la Procura di ES, quale facente funzioni, per un anno e quattro mesi.
Di conseguenza, la ricorrente avrebbe dovuto essere riconosciuta prevalente per il parametro attitudinale specifico di cui all’art. 18, lett. a) del Testo Unico, che valorizza le esperienze direttive e semidirettive dei candidati.
Tale prevalenza avrebbe dovuto, poi, essere ritenuta più pregnante, nella valutazione complessiva, anche rispetto ad un’ipotetica prevalenza – comunque contestata – del dott. DO sul piano dell’indicatore di cui all’art. 32, lett. b) del Testo Unico, che valorizza in via aggiuntiva le esperienze maturate nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati di cui all’art. 51, comma 3, c.p.p.
12.1. – La censura non è fondata.
12.2. – Il Collegio richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo il quale l’avvenuto svolgimento di pregressi incarichi direttivi non può assurgere a criterio preferenziale astratto per attribuire, sic et simpliciter, la prevalenza, ai fini del conferimento di un incarico direttivo, di un candidato che ha già svolto funzioni direttive rispetto ad un altro che ha svolto solamente quelle semidirettive ( cfr . Cons. Stato, Sez. V, 14 maggio 2020 n. 3047).
Se così fosse, infatti, resterebbe precluso l’accesso ad incarichi direttivi a magistrati che non hanno mai svolto prima tali funzioni, ponendo in disparte la valorizzazione delle capacità di organizzazione del lavoro e di direzione comunque desumibili dalle funzioni esercitate che, invece, il Testo Unico indica tra gli elementi attitudinali specifici, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a).
Quest’ultima previsione si fonda, infatti, sul principio della piena raffrontabilità delle funzioni direttive con quelle semidirettive, pur nella considerazione della loro oggettiva differenza ( cfr . Cons. Stato, Sez. VII, 21 novembre 2023, n. 9973).
Una differenza che – si precisa per inciso – non è stata affatto negata dalla delibera impugnata in questo giudizio.
È ben possibile, dunque, che il CSM attribuisca preferenza al candidato che ha svolto funzioni semidirettive rispetto al candidato che ha ricoperto un incarico direttivo, purché tale scelta sia motivata, dando puntualmente conto delle ragioni di preferenza del primo rispetto al secondo, assolvendo ad un onere di motivazione, per così dire, “rafforzata”.
Più in dettaglio, il citato orientamento giurisprudenziale precisa che, laddove un candidato possa in concreto vantare degli indicatori specifici più significativi (funzioni direttive) rispetto ad un altro candidato (che vanta solo funzioni semidirettive), lo “speciale rilievo”, che a tale indicatore deve essere attribuito ai sensi degli artt. 18 e 29 del Testo Unico, implica che non se ne possa pretermettere la valutazione e il peso, ma non significa che esso debba contrassegnare l’automatica prevalenza di quel candidato su altri candidati.
Ciò che è richiesto all’organo di autogoverno, dunque, è di articolare una particolare e adeguata motivazione nell’attribuire preferenza per il candidato che sia in possesso di indicatori specifici meno significativi, al fine di evidenziare e giustificare, attraverso il puntuale esame curriculare, la maggiore “attitudine generale” o il particolare “merito” del candidato prescelto.
Invero, gli indicatori specifici sono criteri “settoriali”, perché rilevano ai fini della valutazione specifica dell’attitudine direttiva, ma essi non esauriscono l’intera figura professionale del magistrato, la quale va, piuttosto, ricostruita nella sua complessità, tenendo conto degli indicatori generali e del “merito” ( cfr . Cons. Stato, Sez. V, 7 gennaio 2020, n. 71).
12.3. – Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, il descritto onere di motivazione “rafforzata” è stato adeguatamente assolto dal CSM.
L’organo di autogoverno, infatti, ha dapprima analizzato la specifica esperienza maturata dal nominato quale Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per oltre sette anni, evidenziando in particolare le tre rilevanti deleghe che gli sono state conferite nell’esercizio di tale incarico e che hanno reso così significativa la sua esperienza semidirettiva, ossia:
a) la delega per la gestione e responsabilità dell’intero settore delle intercettazioni;
b) la delega per la gestione e responsabilità di tutti i servizi esterni e di udienza innanzi al Tribunale di Palermo, nonché all’intero distretto per i processi di cui all’art. 51, comma 3 bis , quater e quinquies c.p.p., inclusa la redazione dei relativi calendari;
c) il coordinamento del Gruppo di lavoro DA che si occupa delle indagini per delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso relative ai territori ricompresi nelle province di Agrigento e Trapani e, dal gennaio 2022, il coordinamento unico della DA (territori ricompresi nelle province di Agrigento e Trapani e territori ricompresi nella provincia e nella città di Palermo), il cui organico consta di 23 magistrati.
Di questi tre incarichi il CSM ha valutato le concrete mansioni adempiute e ha valorizzato i risultati conseguiti, uniti ai lusinghieri apprezzamenti ricevuti.
Un’analoga disamina è stata, poi, svolta dal CSM anche con riferimento alle funzioni semidirettive e direttive ricoperte dalla ricorrente, compresa la sua esperienza presso la DA di ES.
Infine, nel comparare i profili dei due candidati qui in esame l’organo di autogoverno ha affermato testualmente:
- che “ I profili dei candidati possono essere considerati equivalenti sul piano degli indicatori di cui all’art. 18, lett. a), b), c), d) T.U. ”;
- che “ In particolare, con riferimento all’indicatore di cui all’art. 18, lett. a), T.U.: entrambi i candidati, infatti, hanno svolto funzioni semidirettive (il dott. DO quale Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Palermo; la dott.ssa AF presso la Procura della Repubblica di ES) per un arco temporale praticamente equivalente, ancorché solo il dott. Guida ha sperimentato tali funzioni in un Ufficio distrettuale omologo per dimensioni e contesti rispetto al posto messo a concorso, con i ragguardevoli risultati dianzi illustrati nei rispettivi percorsi professionali ”;
- che “ Né vale a sovvertire tale giudizio di complessiva equivalenza tra i profili dei candidati dianzi tratteggiati la circostanza che la sola dott.ssa AF abbia sperimentato funzioni di Procuratore della Repubblica di Patti (di poi anche quale FF per un ulteriore anno circa), tenuto conto appunto della dimensione dell’Ufficio dalla medesima diretto (composto oltre che dal Procuratore, da 5 sostituti e 7 vice procuratori onorari), ancorché coi i brillanti risultati evidenziati, in guisa che l’esperienza ancorché semidirettiva del dott. DO, in uno con la complessità della deleghe organizzative dal medesimo sperimentate, consentono di ritenere il suo profilo maggiormente idoneo e funzionale rispetto al posto messo a concorso ”;
- che “ Il profilo del dott. DO prevale, poi, con riferimento all’art. 32 lett. B T.U.: egli è stato designato quale coordinatore del Gruppo di lavoro DA che si occupa delle indagini per delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso relative ai territori ricompresi nelle province di Agrigento e Trapani, e dal gennaio 2022, è divenuto coordinatore unico della DA (territori ricompresi nelle province di Agrigento e Trapani e territori ricompresi nella provincia e nella città di Palermo), il cui organico consta di 23 magistrati (come riferisce nella propria autorelazione il dott. DO), per le indagini di criminalità organizzata di stampo mafioso; si tratta di esperienze caratterizzate da profili di estensione e articolazione tali da superare l’esperienza seppur assai pregnante ma più settoriale maturata dalla dott.ssa AF in materia di D.D.A (quale sostituto presso la Direzione Distrettuale Antimafia di ES per oltre 15 anni e delegata alla DA ma nell’esercizio di funzioni semidirettive) e da assumere speciale rilievo ex art. 32, 2° comma, T.U. così giustificando un giudizio di prevalenza in suo favore ”;
- che, in conclusione, “In relazione all’attitudine specifica, pertanto, a fronte dell’affermata equivalenza in relazione a 4 di essi (art. 18, lett. b; art. 18, lett. c; art. 18 lett. d), il dott. DO prevale indiscutibilmente in relazione al residuo parametro di cui alla all’art. 32 cit.”.
Nello svolgere tale articolata motivazione quindi, il CSM ha pienamente assolto all’onere di argomentazione “rafforzata” richiesto dalla giurisprudenza sopra citata, in quanto (i) si è puntualmente confrontato con la circostanza che solo la ricorrente aveva ricoperto le funzioni direttive e, al contempo, (ii) ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto che il candidato in possesso del “solo” incarico semidirettivo dovesse prevalere per ricoprire lo specifico incarico a concorso.
13. – Ad avviso del Collegio inoltre, siffatta motivazione non può essere tacciata di manifesta irragionevolezza o illogicità.
13.1. – In primo luogo, la riconosciuta equivalenza dei due candidati sul piano del parametro di cui all’art. 18, lett. a) del Testo Unico non è palesemente irragionevole, se si considera che il dott. DO, pur non avendo ricoperto funzioni direttive come la ricorrente, ha comunque esercitato, nell’esercizio delle funzioni semidirettive, tre rilevantissime deleghe di natura organizzativa che hanno arricchito il suo bagaglio esperenziale, consentendogli di acquisire competenze sicuramente spendili nel futuro esercizio delle funzioni direttive presso la Procura di Bologna.
Le deleghe conferite al nominato, infatti, attenevano a settori nevralgici dell’organizzazione e delle attività proprie di una Procura, quali il settore delle intercettazioni, quello dei servizi esterni e d’udienza, nonché quello di coordinamento della DA nei territori di tre città come Agrigento, Trapani e Palermo.
I risultati, poi, che sono stati ottenuti dal nominato nell’esercizio delle stesse sono stati ritenuti eccezionali dal CSM.
Tra questi risultati è sufficiente richiamare:
- il contributo alla creazione ex novo dell’archivio digitale ex d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 con tutte le connesse direttive e circolari nonché i gruppi di lavoro per il relativo funzionamento;
- l’organizzazione e il coordinamento per plurimi anni di tutti gli impegni quotidiani dei 61 sostituti procuratori del distretto di Palermo (in organico), anche durante il periodo del COVID, avanti ai Tribunali di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Agrigento, Marsala e Sciacca;
- nonché, nell’ambito della DA, la conduzione di talune delle indagini più rilevanti dell’ultimo ventennio della procura di Palermo, tra le quali quelle finalizzate alla cattura del latitante AT ES NA e all’individuazione dei suoi fiancheggiatori, nonché quelle relative alla c.d. “Trattativa Stato-Mafia”.
A fronte di simili eccellenti risultati, conseguiti nell’esercizio delle deleghe connesse alle funzioni semidirettive del nominato, non è manifestamente irragionevole che queste ultime siano state ritenute equivalenti, in termini attitudinali, alle due esperienze direttive maturate dalla ricorrente, le quali sono state pur sempre esercitate:
- l’una, per un tempo prolungato ma presso una Procura di piccole dimensioni e, quindi, connotata da aspetti organizzativi di minore complessità, quale la Procura di Patti;
- l’altra, per un tempo decisamente inferiore (1 anno e 4 mesi) presso la Procura di ES.
In altri termini, la latitudine delle attività esercitate dal dott. DO nella funzione semidirettiva e nell’esecuzione delle tre deleghe citate, unitamente ai risultati ottenuti, attesta la presenza, in capo al medesimo, di indiscutibili attitudini alla gestione di uffici complessi, al pari di quelle dimostrate dalla ricorrente nella direzione delle Procure di Patti e di ES, nonché nella funzione semidirettiva presso quest’ultima Procura.
Da ciò consegue la non manifesta irragionevolezza di un giudizio di equivalenza dei due candidati sul piano delle esperienze direttive e semidirettive maturate nel corso della carriera.
13.2. – Per completezza di analisi si evidenzia, con riguardo al valore da attribuire, ai fini del giudizio attitudinale, agli incarichi di collaborazione del magistrato, che la giurisprudenza amministrativa ha già chiarito come gli stessi possono essere valorizzati quale elemento integrativo dell’indicatore specifico di cui all’art. 18 lett. a), al fine di comprovare una maggiore attitudine all’incarico direttivo di un candidato rispetto ad un altro candidato che abbia esercitato le vere e proprie funzioni direttive ( cfr ., in questo senso, Cons. Stato, Sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1350).
Laddove si tratti, infatti, di valutare determinate “attitudini” del delegato, va riguardata la paternità (non formale) ma sostanziale dei risultati dallo stesso conseguiti nell’esercizio della delega, non potendosi non tener conto del fatto che i risultati, quantunque nell’esercizio di funzioni delegate, siano stati effettivamente ottenuti grazie alla spendita delle competenze del delegato ( cfr ., sempre Cons. Stato, n. 1350 del 2023 cit.).
Nel caso di specie, gli incarichi ricoperti dal nominato hanno consentito allo stesso di svolgere proprio taluni degli adempimenti tipici della funzione direttiva, facendone emergere una concreta attitudine allo svolgimento della funzione apicale in un ufficio dalle caratteristiche dimensionali e funzionali proprie di quello cui appartiene il posto a messo a concorso.
13.3. – In secondo luogo, nemmeno il giudizio di prevalenza del nominato sul piano del parametro valutativo di cui all’art. 32, lett. b), del Testo Unico risulta manifestamente irragionevole.
Si consideri, infatti, che il CSM ha valorizzato la straordinaria rilevanza dei procedimenti trattati dal dott. DO in relazione ai reati indicati dall’articolo 51, comma 3 bis, c.p.p., così come richiesto dall’art. 32 in esame, qualificandoli come “ talune delle indagini più rilevanti condotte nell’ultimo ventennio dalla Procura di Palermo in ordine al fenomeno mafioso ed ai suoi rapporti con settori dell’economia e della politica ”.
E una simile valorizzazione appare giustificata, atteso che si è trattato delle indagini finalizzate alla cattura del latitante AT ES NA e a quelle relative alla c.d. “Trattativa Stato-Mafia”.
Risultati di analogo, straordinario rilievo non si rinvengono nel pur eccellente percorso professionale della ricorrente.
Il CSM ha, poi, considerato la complessità ed estensione dell’attività di coordinamento della DA posta in essere dal dott. DO, che come detto ha avuto ad oggetto le aree delle province di Palermo, Trapani e Agrigento, le quali per estensione e numero di magistrati addetti superano quelle della DA di ES diretta dalla ricorrente.
Questi due elementi, considerati congiuntamente, appaiono sufficienti a rendere il giudizio di prevalenza del dott. DO non palesemente irragionevole.
13.4 – Da ultimo, si evidenzia che una volta ritenuti non irragionevoli i giudizi (i) di equivalenza dei due candidati sul piano del parametro attitudinale specifico di cui all’art. 18, lett. a) del Testo Unico e (ii) di prevalenza del dott. DO sul piano del criterio di cui all’art. 32, lett. b) del Testo Unico, risulta coerente che il dott. DO sia stato ritenuto nel complesso prevalente rispetto alla ricorrente.
Sebbene, infatti, il Testo Unico attribuisca una valenza selettiva differente al parametro di cui all’art. 32 rispetto a quella del parametro di cui all’art. 18, lett. a) del Testo Unico, non c’è dubbio che se vi è prevalenza sul primo parametro ed equivalenza sul secondo, sia ragionevole che prevalga nel complesso colui che è prevalente nel primo.
14. – In conclusione, alla luce di tutto quanto osservato, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
15. – La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE PO, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
ER UG, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER UG | BE PO |
IL SEGRETARIO