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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 9407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9407 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII SEZIONE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa AO Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 14739 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
UC EX ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Silvio Pellico n.
10, giusta procura in atti
- opponente - E
Partita IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Coppola sito in Roma, Piazzale degli Eroi n. 16, giusta procura in atti
- opposta -
OGGETTO: Mutuo – Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Si precisa che il presente procedimento è pervenuto a questo giudice dopo una precedente assegnazione in data 17.05.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA roponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 18326/2020 emesso Parte_1 dal Tribunale di Roma in data 16.11.2020 nella causa NRG n. 50276/2020, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di €. 44.510,21, Controparte_1 oltre interessi legali e spese della procedura. Risulta pacifico nel presente giudizio che le parti stipulavano un contratto di apertura linea di credito (n. 4301522468034831 del 09/09/2014) e due contratti di finanziamento (n.
58046589 del 13.12.2017 da rimborsare in n. 120 rate mensili di € 438,00 per un totale di €
52.834,00 e n. 58917162 del 15.05.2018 da rimborsare in n. 84 rate mensili di € 89,80 per un totale di € 7.739,20).
Nella prospettazione della ricorrente il provvedimento monitorio si era reso necessario sia per il mancato pagamento di alcune rate mensili di rimborso relative ai suddetti contratti, sia delle somme dovute per gli acquisti effettuati con la carta di credito, per un totale di euro
44.510,21, oltre interessi legali e spese.
L'opponente, a sostegno della richiesta di revoca del decreto, eccepiva:
1. l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo effettuata presso l'abitazione dell'anziano padre affetto da patologie neurologiche;
2. l'inefficacia delle missive relative alla decadenza dal beneficio del termine ed alla intimazione di immediato pagamento inviate dalla opposta, per i medesimi motivi di cui al punto 1.; 3. l'inidoneità della documentazione prodotta nel fascicolo monitorio dalla ricorrente a supporto della pretesa creditoria.
L'opposta, nel costituirsi in giudizio, contestando integralmente l'avversa prospettazione in fatto e in diritto, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.
Il giudice primo assegnatario del fascicolo, dopo aver concesso la provvisoria esecutività del decreto opposto, assegnava termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria e rinviava la causa ad altra udienza.
Con ordinanza del 19.10.2022, il medesimo giudice rinviava la causa per precisazione delle conclusioni, stato in cui la causa perveniva a questo giudice che, spirati i termini per la redazione di conclusionali e repliche, la tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Preliminarmente, l'azione è procedibile in quanto la mediazione obbligatoria è stata esperita nei termini disposti dal giudice, con esito negativo per mancata partecipazione dell'opponente.
Ciò premesso va poi osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione di attore sostanziale, mentre parte opponente, nella veste di convenuto sostanziale, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o allegando fatti estintivi o modificativi del diritto stesso. Il creditore, allora, in qualità di attore sostanziale, è gravato dall'onere probatorio circa i fatti che costituiscono il fondamento della propria pretesa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., avvalendosi degli ordinari mezzi previsti dalla legge, mentre parte opponente, che assume la posizione di convenuto sostanziale, ha l'onere di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea (cfr. ex plurimis Cass. Civ., Sez. III, 30/03/2010, n. 7624).
Nel caso in esame il non ha assolto all'onere probatorio suddetto, non provando Pt_1
l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa attorea.
L'eccezione di irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, di cui l'opponente assume di aver avuto conoscenza per pura casualità, non può essere accolta.
È lo stesso opponente, invero, che a pagina 2 del proprio atto di citazione (cfr. pag. 2), riconosce che: “la materiale conoscenza dell'atto qui opposto comporta, ovviamente, la non opponibilità della eventuale irregolarità della notifica…”.
L'effettiva conoscenza dell'atto monitorio e la stessa notifica nei termini dell'atto di citazione in opposizione, priva di pregio l'eccezione di irregolarità nella notifica formulata.
A ciò si aggiunga che ha notificato il decreto ingiuntivo presso l'effettiva CP_1 residenza del he, a quella data, coincideva con quella del proprio padre Pt_1 Per_1
come da certificato storico di famiglia depositato da parte opposta (cfr. doc. 1 note
[...] trattazione scritta udienza 19.10.2022); è rimasta, al contrario, priva di prova la circostanza dedotta dall'opponente circa la incapacità di intendere e di volere del di lui padre che, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., ha ritirato l'atto.
Parimenti e per le stesse ragioni va rigettata l'eccezione di inefficacia delle missive inviate ai fini della decadenza dal beneficio del termine.
Va poi dato atto, che per consolidata giurisprudenza, ai fini della esigibilità, ai sensi dell'art. 1186 c.c., della prestazione - anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore – non occorre una preventiva messa in mora del debitore, potendo a tal fine bastare il ricorso per ingiunzione quale implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma, salva la possibilità per il debitore (in sede di opposizione, nel caso di decreto ingiuntivo) di far valere le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza (da ultimo, Cass., I sez., del 24.09.2020, n. 20042/2020).
La decadenza, pertanto, si verifica anche solo con la sola corretta notifica del decreto ingiuntivo, senza che sia necessaria una distinta e preventiva comunicazione stragiudiziale.
Poiché nel caso de quo il decreto ingiuntivo è stato regolarmente notificato, a nulla rileva l'eccezione dell'opponente per mancata ricezione o conoscenza delle missive relative alla decadenza dal beneficio del termine. Parte opposta ha, poi, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, provato la sussistenza del proprio credito.
Trattandosi di un'obbligazione pecuniaria sorta da contratto, infatti, la prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria è rappresentata esclusivamente dal contratto di finanziamento, allegato dall'opposta (cfr doc. 1 comparsa di costituzione e risposta).
IU nello specifico ha depositato il contratto di carta di credito, i contratti CP_1 di finanziamento personale n. 58046589 e n. 58917162 e le relative lettere di accettazione, nonché, ai fini della prova sul quantum, l'estratto conto del contratto di carta di credito e i piani di ammortamento e gli estratti conto dei due prestiti personali.
Tanto basta per il rigetto dell'opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo le tabelle vigenti, per le sole fasi del giudizio effettivamente svolte e nei minimi perla semplicità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da ogni altra istanza disattesa o Parte_1 assorbita:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 18326/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 16.11.2020 e pubblicato in data 20.11.2020 nella causa NRG
n. 50276/2020;
-condanna lla refusione, in favore di elle Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 2500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% e IVA e CPA se dovute
Così deciso in Roma il giorno 23 giugno 2025.
Il GOT
AO Giardina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII SEZIONE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa AO Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 14739 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
UC EX ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Silvio Pellico n.
10, giusta procura in atti
- opponente - E
Partita IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Coppola sito in Roma, Piazzale degli Eroi n. 16, giusta procura in atti
- opposta -
OGGETTO: Mutuo – Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Si precisa che il presente procedimento è pervenuto a questo giudice dopo una precedente assegnazione in data 17.05.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA roponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 18326/2020 emesso Parte_1 dal Tribunale di Roma in data 16.11.2020 nella causa NRG n. 50276/2020, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di €. 44.510,21, Controparte_1 oltre interessi legali e spese della procedura. Risulta pacifico nel presente giudizio che le parti stipulavano un contratto di apertura linea di credito (n. 4301522468034831 del 09/09/2014) e due contratti di finanziamento (n.
58046589 del 13.12.2017 da rimborsare in n. 120 rate mensili di € 438,00 per un totale di €
52.834,00 e n. 58917162 del 15.05.2018 da rimborsare in n. 84 rate mensili di € 89,80 per un totale di € 7.739,20).
Nella prospettazione della ricorrente il provvedimento monitorio si era reso necessario sia per il mancato pagamento di alcune rate mensili di rimborso relative ai suddetti contratti, sia delle somme dovute per gli acquisti effettuati con la carta di credito, per un totale di euro
44.510,21, oltre interessi legali e spese.
L'opponente, a sostegno della richiesta di revoca del decreto, eccepiva:
1. l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo effettuata presso l'abitazione dell'anziano padre affetto da patologie neurologiche;
2. l'inefficacia delle missive relative alla decadenza dal beneficio del termine ed alla intimazione di immediato pagamento inviate dalla opposta, per i medesimi motivi di cui al punto 1.; 3. l'inidoneità della documentazione prodotta nel fascicolo monitorio dalla ricorrente a supporto della pretesa creditoria.
L'opposta, nel costituirsi in giudizio, contestando integralmente l'avversa prospettazione in fatto e in diritto, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.
Il giudice primo assegnatario del fascicolo, dopo aver concesso la provvisoria esecutività del decreto opposto, assegnava termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria e rinviava la causa ad altra udienza.
Con ordinanza del 19.10.2022, il medesimo giudice rinviava la causa per precisazione delle conclusioni, stato in cui la causa perveniva a questo giudice che, spirati i termini per la redazione di conclusionali e repliche, la tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Preliminarmente, l'azione è procedibile in quanto la mediazione obbligatoria è stata esperita nei termini disposti dal giudice, con esito negativo per mancata partecipazione dell'opponente.
Ciò premesso va poi osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione di attore sostanziale, mentre parte opponente, nella veste di convenuto sostanziale, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o allegando fatti estintivi o modificativi del diritto stesso. Il creditore, allora, in qualità di attore sostanziale, è gravato dall'onere probatorio circa i fatti che costituiscono il fondamento della propria pretesa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., avvalendosi degli ordinari mezzi previsti dalla legge, mentre parte opponente, che assume la posizione di convenuto sostanziale, ha l'onere di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea (cfr. ex plurimis Cass. Civ., Sez. III, 30/03/2010, n. 7624).
Nel caso in esame il non ha assolto all'onere probatorio suddetto, non provando Pt_1
l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa attorea.
L'eccezione di irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, di cui l'opponente assume di aver avuto conoscenza per pura casualità, non può essere accolta.
È lo stesso opponente, invero, che a pagina 2 del proprio atto di citazione (cfr. pag. 2), riconosce che: “la materiale conoscenza dell'atto qui opposto comporta, ovviamente, la non opponibilità della eventuale irregolarità della notifica…”.
L'effettiva conoscenza dell'atto monitorio e la stessa notifica nei termini dell'atto di citazione in opposizione, priva di pregio l'eccezione di irregolarità nella notifica formulata.
A ciò si aggiunga che ha notificato il decreto ingiuntivo presso l'effettiva CP_1 residenza del he, a quella data, coincideva con quella del proprio padre Pt_1 Per_1
come da certificato storico di famiglia depositato da parte opposta (cfr. doc. 1 note
[...] trattazione scritta udienza 19.10.2022); è rimasta, al contrario, priva di prova la circostanza dedotta dall'opponente circa la incapacità di intendere e di volere del di lui padre che, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., ha ritirato l'atto.
Parimenti e per le stesse ragioni va rigettata l'eccezione di inefficacia delle missive inviate ai fini della decadenza dal beneficio del termine.
Va poi dato atto, che per consolidata giurisprudenza, ai fini della esigibilità, ai sensi dell'art. 1186 c.c., della prestazione - anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore – non occorre una preventiva messa in mora del debitore, potendo a tal fine bastare il ricorso per ingiunzione quale implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma, salva la possibilità per il debitore (in sede di opposizione, nel caso di decreto ingiuntivo) di far valere le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza (da ultimo, Cass., I sez., del 24.09.2020, n. 20042/2020).
La decadenza, pertanto, si verifica anche solo con la sola corretta notifica del decreto ingiuntivo, senza che sia necessaria una distinta e preventiva comunicazione stragiudiziale.
Poiché nel caso de quo il decreto ingiuntivo è stato regolarmente notificato, a nulla rileva l'eccezione dell'opponente per mancata ricezione o conoscenza delle missive relative alla decadenza dal beneficio del termine. Parte opposta ha, poi, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, provato la sussistenza del proprio credito.
Trattandosi di un'obbligazione pecuniaria sorta da contratto, infatti, la prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria è rappresentata esclusivamente dal contratto di finanziamento, allegato dall'opposta (cfr doc. 1 comparsa di costituzione e risposta).
IU nello specifico ha depositato il contratto di carta di credito, i contratti CP_1 di finanziamento personale n. 58046589 e n. 58917162 e le relative lettere di accettazione, nonché, ai fini della prova sul quantum, l'estratto conto del contratto di carta di credito e i piani di ammortamento e gli estratti conto dei due prestiti personali.
Tanto basta per il rigetto dell'opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo le tabelle vigenti, per le sole fasi del giudizio effettivamente svolte e nei minimi perla semplicità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da ogni altra istanza disattesa o Parte_1 assorbita:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 18326/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 16.11.2020 e pubblicato in data 20.11.2020 nella causa NRG
n. 50276/2020;
-condanna lla refusione, in favore di elle Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 2500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% e IVA e CPA se dovute
Così deciso in Roma il giorno 23 giugno 2025.
Il GOT
AO Giardina