Articolo 9 della Legge 5 aprile 1985, n. 135
Articolo 8Articolo 10
Versione
4 maggio 1985
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Versione
25 febbraio 1994
Art. 9. (( 1. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle precedenti leggi in materia e' concessa in base ai seguenti criteri e nell'ordine:
a) reimpiego degli indennizzi;
b) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;
c) data del verificarsi delle perdite;
d) gravi infermita' o menomazioni;
e) priorita' inversa rispetto all'entita' dell'indennizzo.
2. Al fine di far valere il diritto alla precedenza di cui al comma 1, gli interessati presentano apposita domanda, corredata della specifica documentazione, al Ministero del tesoro ))
Entrata in vigore il 25 febbraio 1994
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