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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 03/04/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
Nella persona del Consigliere delegato con decreto del 14.10.2024, dott.ssa Flavia Strazzanti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 323/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia vertente
TRA
l'avv. Davide Lo Giudice (CF. ), rappresentato e difeso ed dall'avv. C.F._1
Cristina Sgammeglia presso lo studio della quale a Canicattì in Viale Regina Elena n. 60, è, elettivamente domiciliato
Opponente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
Opposto
CONCLUSIONI
In data 22/02/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni, articolate da parte opponente, “si insiste in ricorso per l'accoglimento dello stesso. Con vittoria di spese e compensi del cautelare da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha proposto opposizione avverso il decreto di pagamento con cui la Corte d'Appello di Caltanissetta, accogliendo l'istanza ex art. 82 D.P.R.
115/2002 da lui avanzata per l'attività di difensore svolta in favore di ammesso al CP_2
patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di cassazione n. 18429/2021 R.G., liquidava un compenso €. 1.025,50 oltre rimborso forfetario spese del 15%, Iva e Cpa.
La Corte d'Appello, premessa l'applicazione del d.m. 55/14, per essersi l'attività difensiva completata sotto la sua vigenza, riteneva il giudizio di valore indeterminato e di bassa complessità e riteneva di non liquidare la fase decisionale, tenuto conto che la causa veniva decisa con ordinanza in sede
1 camerale e che non risultava il deposito di memorie conclusive;
conclusivamente la Corte liquidava i compensi per il giudizio di legittimità secondo valori minimi.
Con l'opposizione proposta, affidata ad un solo motivo, il ricorrente deduce che la causa nella quale egli ha prestato la propria attività e per la quale gli è stato liquidato il compenso, «in virtù dell'argomento non è per nulla da considerarsi di complessità bassa, tenuto conto che la colpa medica è una materia che ha subito nel corso del tempo cambiamenti e riforme (codice Rocco, Legge
Balduzzi e Legge Genti-Bianco) fino ad arrivare ad oggi, con le sue mille sfaccettature tra colpa, dolo, colpa lieve, negligenza, imperizia ecc.»; si duole inoltre che non gli sia stata liquidata la fase decisoria sebbene egli abbia proceduto al deposito di comparse conclusionali, allegate insieme all'opposizione.
**********
A norma dell'articolo 84 del Dpr n. 115 del 2002, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170, disciplinata dall'art. 15 del d.lgs.150/2011, che prescrive oggi la forma del rito semplificato di cognizione.
Premessa la tempestività del ricorso e la mancata costituzione del , malgrado Controparte_1
la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti,
l'opposizione proposta dall'avv. Davide Lo Giudice va disattesa per quanto concerne il parametro di valutazione adottato nel provvedimento impugnato.
Il ricorrente si limita a generici richiami sulla complessità della materia della responsabilità medica, senza specificare quali questioni egli abbia affrontato con il ricorso per cassazione e per quali profili l'attività difensiva resa implicasse uno studio impegnativo o un'attività complicata.
Invero, il ricorso di legittimità proposto dall'avv. Lo Giudice, nell'interesse del suo assistito, è stato respinto con ordinanza, a seguito di trattazione camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; in particolare il primo motivo di ricorso, è stato dichiarato inammissibile perché fondato sull'assunto errato che il giudice avesse dichiarato inammissibile il gravame proposto sul punto ed in quanto restava incensurata la valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice di secondo grado;
il secondo morivo di ricorso è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato in quanto privo di specificità e comunque privo di deduzioni in ordine alla lesione del diritto all'autodeterminazione, lamentata in relazione alla supposta violazione della disciplina in tema di consenso informato.
Alla luce dell'attività concretamente svolta, dell'esito della lite e della mancanza di specifiche allegazioni in ordine alla pretesa complessità della lite, deve ritenersi congrua la liquidazione del compenso in base ai parametri previsti per le cause di valore indeterminato di bassa complessità
2 ovvero i parametri previsti per le cause di valore compreso tra €. 26.000,00 ed €. 52.000,00 con la riduzione del 50%.
Premesso che parte opponente non contesta l'applicazione del d.m. 55/14 nella versione antecedente al d.m. 147/2022 a cui la Corte ha inteso motivatamente fare riferimento (art. 6 d.m. 147/2022), il testo originario dell'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014, stabilisce che le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00.
Il parametro applicato nel decreto impugnato è dunque conforme alla norma e la riduzione del 50%
è congrua alla luce delle osservazioni svolte e legittima ai sensi dell'art. 4 co. 1 che stabilisce che i valori medi possono essere diminuiti non oltre il 50 per cento.
L'opposizione è dunque, in tale parte, infondata.
Deve invece ritenersi fondata nella parte in cui lamenta la mancata liquidazione della fase decisoria.
Il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio non è atto di impugnazione e il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, senza fare rigorosa applicazione delle regole sull'onere della prova, come peraltro confermato dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 che attribuisce al giudice il potere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione
(cfr. Cassazione civile sez. II, 19/08/2021 n. 23133).
E, poiché parte opponente ha depositato con l'opposizione, nel presente giudizio, le memorie difensive prodotte nel giudizio di legittimità, a prescindere dal loro deposito anche con l'istanza volta alla liquidazione del compenso, deve tenersi in conto anche di esse e procedersi alla liquidazione della fase decisionale.
Consegue che al compenso già liquidato, comprensivo di € 1.113,00 per la fase di studio e di € 938,00 per la fase introduttiva, deve aggiungersi l'importo di €. 575,00 per la fase decisoria, determinato secondo i medesimi parametri applicati nel decreto impugnato e ritenuti, per quanto sopra osservato, congrui.
Tenuto conto che l'art. 130 D.P.R. 115/2002 statuisce la riduzione della metà degli importi spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, l'importo spettante all'istante è complessivamente pari a €. 1.313,00, oltre accessori;
il decreto impugnato, che ha liquidato la somma complessiva di €. 1.025,50, oltre accessori, va dunque riformato.
Atteso l'accoglimento parziale dell'opposizione, che ha dato luogo al riconoscimento di un incremento esiguo del compenso complessivo, le spese vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
3 accoglie l'opposizione e, in riforma del decreto opposto, liquida a favore dell'avv. Davide Lo Giudice per l'attività di difensore svolta in favore di ammesso al patrocinio a spese dello CP_2
Stato, nel procedimento di cassazione n. 18429/2021 R.G., la somma di 1.313,00 euro oltre IVA e
CPA e spese generali;
compensa le spese di lite del presente giudizio.
Il Consigliere
Dott.ssa Flavia Strazzanti
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