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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/12/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. n. R.G. 2804/2025
Il giorno 16/12/2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. SCIARRONE PAOLA, la quale impugna e contesta il dedotto avversario, riportandosi al ricorso e alle note di trattazione e insiste nell'accoglimento. L'Avv. Scarrone, fa presente che nel ricorso c'è istanza di gratuito patrocinio;
Per l' parte resistente, l'avv.Marco Gagliostro per delega dell'avv. CP_1
IS IT AS MA, il quale venga trattenuta a sentenza, si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa GE IA OT, all'udienza del 16 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2804 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Paola Sciarrone ( , giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente
E
in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rita
Pisanu, ( ), in forza di procura generale alle liti in data C.F._3
22.03.2024, a rogito del notaio in Fiumicino, in atti Persona_1
resistente oggetto: ripetizione d'indebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 settembre 2025, il ricorrente in epigrafe esponeva che con missiva del 14 novembre 2024 l' comunicava quanto CP_1
segue: “Gentile Signore, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 21.2.2014 al 31.12.2014, un pagamento non dovuto sulla prestazione mobilità n. 2014/440214 per un importo complessivo di € 7.140,11 per la seguente motivazione: E'stata corrisposta indennità di mobilità in deroga non spettante in quanto la domanda 2014 è stata presentata in anticipo”.
A sostegno della propria pretesa deduceva che in data 14.11.2024 l
[...]
di Reggio Calabria, notificava al ricorrente i Controparte_3
provvedimenti di accertamento somme indebitamente percepite suddetti, per le motivazioni ivi indicate;
che avverso i provvedimenti de quo veniva proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale di Reggio CP_1
Calabria, inoltrato tramite patronato i Polistena, come da ricevuta del CP_4
20.1.2025 n. 2783945 n. protocollo 6700.20/01/2025.0032116, versate in CP_1
atti; che nelle more perveniva il sollecito suddetto che veniva contestato mediante pec indirizzata alla di Reggio Calabria, Controparte_3
con la quale si faceva presente che era in itinere il procedimento amministrativo attivato mediante ricorso;
che, in data 16 giugno 2025 veniva notificato il provvedimento di definizione del ricorso amministrativo suddetto, deciso con delibera n. 2524187 del 29.5.2025, che decideva il rigetto del ricorso
Rilevava l'illegittimità della richiesta restitutoria ed eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell' in merito alla contestazione sollevata, in quanto CP_1
le somme effettivamente erogate erano di competenza della Regione Calabria
e/o del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sosteneva la decadenza dell' dalla pretesa restitutoria, effettuata oltre i termini di cui all'art. 13 CP_5
comma 2 della L.412/91, avendo chiesto l'istituto, con missiva del 2024 la restituzione di somme risalenti all'anno 2014.
Ancora, eccepiva l'insussistenza ed infondatezza dell'indebito contestato CP_1
sotto il profilo fattuale. Si richiamava, infine alla normativa vigente in materia di ripetibilità degli indebiti previdenziali in caso di somme percepite in buona fede.
Adiva, quindi, il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro al fine di sentire:
Accogliere il ricorso con conseguente annullamento e/o revoca dei provvedimenti impugnati da ritenersi affetti da illegittimità, alla luce dei motivi di diritto suddetti da ritenersi integralmente riportati e trascritti, dichiarando la non ripetibilità delle somme contestate e ritenute indebite nonchè intimando e diffidando l' a non procedere con il recupero del CP_1
credito e chiedendo sin d'ora la restituzione di quanto è già stato trattenuto o verrà eventualmente trattenuto, oltre interessi legali dalle singole trattenute e fino all'effettivo soddisfo, nelle more della definizione del contenzioso;
-
Conseguentemente, dichiarare estinta l'obbligazione per irripetibilità delle somme, impossibilità sopravvenuta della prestazione e/o comunque la inesigibilità della stessa, per tutti i motivi di ricorso;
- Vittoria di spese e competenze difensive.
Si costituiva in giudizio l' che, esponeva che l'indebito per cui è causa CP_1
riguarda somme indebitamente percepite su prestazione di mobilità prestazione mobilità n. per il periodo dal 21.2.2014 al 31.12.2014 NumeroDi_1
Precisava che l'indebito per cui è causa era stato accertato a seguito di domanda di mobilità presentata il 18/02/2014, anticipatamente alla scadenza della prestazione ASPI (20/02/2014). Le note di debito sono state inviate entro il termine di prescrizione ordinaria decennale dalla data del pagamento”. “Si evidenzia, altresì, che: - a seguito di domanda amministrativa, l'Istituto provvedeva ad erogare al sig. l'indennità di mobilità, Parte_1
relativa al periodo compreso tra il 21/02/2014 ed il 31/12/2014. . Continua la difesa dell'istituto rappresentando che l'indebito in questione, era stato quantificato nella misura complessiva di € 7.338,81 (€ 7.140,11 30/10/25, indebito MOBILITA' N. 14412630 + € 198,70 indebito ANF N. 19412753 ALL.
3) e accertato sulla prestazione di mobilità n. dal settore NumeroDi_1
amministrativo; l'indebito era stato accertato poiché la domanda era stata presentata antecedentemente alla scadenza della prestazione ASPI e la possibilità di presentare la domanda di mobilità anticipatamente rispetto alla scadenza dell'ammortizzatore ordinario era prevista solo per le domande di competenza 2013. Allegava le comunicazioni con relative ricevute di ricevimento susseguitesi nel corso degli anni e dalle quali si evince l'interruzione della prescrizione e documentava i pagamenti effettuati. Quindi concludeva” NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE respingere il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Spese come per legge”.
All'odierna udienza sentite le parti la causa veniva decisa.
Il ricorso non è fondato.
In subiecta materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Ed invero, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046). Tuttavia, la stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel provvedimento CP_1
amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, ilcui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”.
La giurisprudenza di legittimità, peraltro anche a Sezioni Unite, ha infatti affermato che:“Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (cfr. Cass. civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046). Il suddetto principio può trovare applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare necessario controllo sulla sua correttezza
(Cass. sez. lav. n. 198/2011); in difetto di tali presupposti, non scatta l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito. Dal tenore di tale sentenza si evince che – in alternativa - per far scattare l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in capo all'accipiens è sufficiente che l' costituendosi in giudizio, fornisca CP_1 argomenti idonei a consentire la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero, così adempiendo l'onere di contestazione previsto dall'art. 416 c.p.c. in capo alla parte convenuta.
Nel caso che ci occupa, l' nel provvedimento opposto, ha chiaramente CP_1
indicato chela richiesta ripetitoria nasce da un pagamento indebito dell'indennità di mobilità, specificando il periodo di erogazione e l'importo richiesto.
L' costituendosi in giudizio ha fornito ulteriori, completi, argomenti di CP_1 valutazione.
Parte ricorrente, invece in ricorso si è limitata ad eccepire l'illegittimità del provvedimento dell' sulla scorta della comunicazione dell'Istituto, che CP_1
aveva affermato che la domanda di mobilità in deroga 2014 era stata presentata in anticipo”; senza contestare nel merito le deduzioni del resistente.
Ciò premesso si osserva: il ricorrente agisce per ottenere l'accertamento della non debenza dell'importo richiesto, a titolo di ripetizione di indebito, generato dall'ingiusta liquidazione dell'indennità di mobilità in deroga, nel periodo intercorrente fra il 21/02/2014 ed il 31/12/2014.
L'indennità di mobilità in deroga, non più concessa, in ragione della sua abolizione, dall'1.1.2017, era rivolta ai lavoratori licenziati, in possesso di precisi requisiti, che avessero presentato apposita domanda entro 68 giorni dall'avvenuto licenziamento. L'Accordo istituzionale, avvenuto il 10.04.2013, fra la Regione Calabria e le Sigle Sindacali, al fine di regolamentare la mobilità in deroga per il 2013, ha espressamente previsto che: “Nell'anno 2013, oltre alla mobilità in deroga, a seguito di licenziamento successivo al 1° gennaio 2013, sono previsti i seguenti ammortizzatori sociali: trattamenti di mobilità ordinaria di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223; disoccupazione ordinaria;
trattamento previsto dall'artt. 2 comma 1 della legge 28 giugno 2012,
n. 92, denominato PI (trattamento di Assicurazione Sociale per l'impiego); trattamento previsto dall'art. 2, comma 20, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, denominato Mini PI(trattamento di Assicurazione Sociale per l'impiego); oltre che da sussidi eventualmente previsti in determinati settori di attività. In totale assenza di detti ammortizzatori è previsto il ricorso alla mobilità in deroga per un periodo massimo di quattro mesi (sino alla durata del presente
Accordo fissata al 30 aprile 2013). È, inoltre, previsto il ricorso alla mobilità in deroga anche per i lavoratori che cessano di usufruire dei sostegni ordinari nel periodo gennaio – aprile 2013 e comunque sino alla durata del presente
Accordo 30 aprile 2013. Resta ferma la possibilità di prevedere ulteriori periodi di autorizzazione nel corso del 2013 a seguito delle assegnazioni da parte del
Governo nazionale o regionale di ulteriori risorse e comunque, in tal caso, nell'arco temporale 1°gennaio – 31 dicembre 2013.
I percettori destinatari del trattamento di mobilità in deroga per l'anno 2013, a decorrere dal 1 gennaio, devono essere lavoratori (residenti in [...]) dipendenti, soci di cooperative con contratto di lavoro subordinato, somministrati, contrattualizzati a tempo determinato e apprendisti, il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi causa, tranne che per dimissioni non riconducibili a giusta causa, che hanno reso la dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi del Dlgs 181/2000 e che abbiano maturato un'anzianità aziendale di 12 mesi, dei quali almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività ed infortuni e permessi L.104/92. Nel caso di lavoratori somministrati si computano i periodi, anche se non continuativi, presso uno o più agenzie per il lavoro. […] Laddove nell'accordo del 10 Aprile 2013 è indicato il termine di
68 giorni dalla data del licenziamento per la presentazione delle istanze di mobilità in deroga è da intendersi 68 giorni dalla data di licenziamento dalla cessazione dell'intervento di ammortizzatore sociale ordinario”.
A disciplinare la concessione dell'indennità di mobilità in deroga per l'anno
2014,intervenne l'Accordo Istituzionale sottoscritto tra la Regione Calabria e le
Parti Sociali il 7.05.2015 che, emesso dopo il Decreto Interministeriale, n. 83473 entrato in vigore il 4 agosto 2014, regolamentava la materia conformemente alle disposizioni nazionali, aggiungendo che “I nuovi criteri, così come previsto dall'art. 6, primo comma, del Decreto Interministeriale (Disposizioni transitorie), decorreranno dal 4 agosto 2014.
Sono fatte salve tutte le istanze utilmente presentate per il periodo 1° gennaio
– 3 agosto 2014, ai quali verranno applicati i criteri di accesso ed utilizzo di cui all'Accordo Istituzionale Regionale del 10 aprile 2013 e ss.mm.ii.”.
Sulla base di quanto appena detto, premettendo che la domanda dell ricorrente al fine di specie soggiace alla disciplina transitoria (D.I. n. 83473 del 1° agosto
2014), a cui si applicano i criteri di accesso alla prestazione delineati dall'Accordo Istituzionale del 10.04.2013.
Pertanto, poiché il ricorrente al momento della richiesta dell'indennità di mobilità in deroga, stava beneficiando della prestazione PI (erogata fino all'8 aprile 2014), non avrebbe potuto vedersi accogliere l'istanza della seconda prestazione, a cui avrebbe dovuto fare ricorso solo successivamente alla cessazione dell'ammortizzatore ordinario.
Il mancato ossequio, da parte della ricorrente, ai termini per richiedere l'accesso al beneficio sperato, ha condotto l'Ente previdenziale a rivisitare il proprio operato, e a chiedere la restituzione dell'importo erogato. Per quanto attiene all'eccezione di irripetibilità dell'indebito, in ragione dell'assenza di qualsiasi forma di dolo da imputare alla ricorrente nella ricezione della prestazione, occorre segnalare che l'indennità di mobilità in deroga è una prestazione che non ha natura assistenziale, bensì previdenziale, essendo destinata non già alla genericità dei cittadini, ma ai lavoratori licenziati e a cui è esclusa la possibilità di accedere alle ordinarie prestazioni previdenziali in sostegno al reddito.
Pertanto, la disciplina applicabile è quella della ripetibilità ordinaria che non risente della buona fede dell'accipiens, se non ai fini della maturazione degli interessi. In questo senso, la sentenza n. 31373/2019 della Suprema Corte, in virtù della quale: «Il trattamento di mobilità è di certo trattamento previdenziale ma non pensionistico, con connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale volta al sostegno economico di chi si trova in stato di bisogno
(v., fra le altre, Cass. n. 3824 del 2011; Cass. n. 27674 del 2011 e i precedenti ivi citati) e tanto basterebbe per escludere la fattispecie all'esame della Corte dall'alveo di applicabilità del citato articolo 52 della legge n. 88 del 1989,volto a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico. Peraltro, alla possibilità di adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989 osta la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n.
28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011).
Per tali motivi il ricorso non può essere accolto.
Le spese di giudizio vanno compensate, risultando in atti istanza di gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente contro così provvede: CP_1
rigetta il ricorso;
compensa le spese di giudizio.
Palmi lì, 16 dicembre 2025
IL GOP
Dott.ssa GE IA OT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. n. R.G. 2804/2025
Il giorno 16/12/2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. SCIARRONE PAOLA, la quale impugna e contesta il dedotto avversario, riportandosi al ricorso e alle note di trattazione e insiste nell'accoglimento. L'Avv. Scarrone, fa presente che nel ricorso c'è istanza di gratuito patrocinio;
Per l' parte resistente, l'avv.Marco Gagliostro per delega dell'avv. CP_1
IS IT AS MA, il quale venga trattenuta a sentenza, si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa GE IA OT, all'udienza del 16 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2804 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Paola Sciarrone ( , giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente
E
in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rita
Pisanu, ( ), in forza di procura generale alle liti in data C.F._3
22.03.2024, a rogito del notaio in Fiumicino, in atti Persona_1
resistente oggetto: ripetizione d'indebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 settembre 2025, il ricorrente in epigrafe esponeva che con missiva del 14 novembre 2024 l' comunicava quanto CP_1
segue: “Gentile Signore, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 21.2.2014 al 31.12.2014, un pagamento non dovuto sulla prestazione mobilità n. 2014/440214 per un importo complessivo di € 7.140,11 per la seguente motivazione: E'stata corrisposta indennità di mobilità in deroga non spettante in quanto la domanda 2014 è stata presentata in anticipo”.
A sostegno della propria pretesa deduceva che in data 14.11.2024 l
[...]
di Reggio Calabria, notificava al ricorrente i Controparte_3
provvedimenti di accertamento somme indebitamente percepite suddetti, per le motivazioni ivi indicate;
che avverso i provvedimenti de quo veniva proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale di Reggio CP_1
Calabria, inoltrato tramite patronato i Polistena, come da ricevuta del CP_4
20.1.2025 n. 2783945 n. protocollo 6700.20/01/2025.0032116, versate in CP_1
atti; che nelle more perveniva il sollecito suddetto che veniva contestato mediante pec indirizzata alla di Reggio Calabria, Controparte_3
con la quale si faceva presente che era in itinere il procedimento amministrativo attivato mediante ricorso;
che, in data 16 giugno 2025 veniva notificato il provvedimento di definizione del ricorso amministrativo suddetto, deciso con delibera n. 2524187 del 29.5.2025, che decideva il rigetto del ricorso
Rilevava l'illegittimità della richiesta restitutoria ed eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell' in merito alla contestazione sollevata, in quanto CP_1
le somme effettivamente erogate erano di competenza della Regione Calabria
e/o del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sosteneva la decadenza dell' dalla pretesa restitutoria, effettuata oltre i termini di cui all'art. 13 CP_5
comma 2 della L.412/91, avendo chiesto l'istituto, con missiva del 2024 la restituzione di somme risalenti all'anno 2014.
Ancora, eccepiva l'insussistenza ed infondatezza dell'indebito contestato CP_1
sotto il profilo fattuale. Si richiamava, infine alla normativa vigente in materia di ripetibilità degli indebiti previdenziali in caso di somme percepite in buona fede.
Adiva, quindi, il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro al fine di sentire:
Accogliere il ricorso con conseguente annullamento e/o revoca dei provvedimenti impugnati da ritenersi affetti da illegittimità, alla luce dei motivi di diritto suddetti da ritenersi integralmente riportati e trascritti, dichiarando la non ripetibilità delle somme contestate e ritenute indebite nonchè intimando e diffidando l' a non procedere con il recupero del CP_1
credito e chiedendo sin d'ora la restituzione di quanto è già stato trattenuto o verrà eventualmente trattenuto, oltre interessi legali dalle singole trattenute e fino all'effettivo soddisfo, nelle more della definizione del contenzioso;
-
Conseguentemente, dichiarare estinta l'obbligazione per irripetibilità delle somme, impossibilità sopravvenuta della prestazione e/o comunque la inesigibilità della stessa, per tutti i motivi di ricorso;
- Vittoria di spese e competenze difensive.
Si costituiva in giudizio l' che, esponeva che l'indebito per cui è causa CP_1
riguarda somme indebitamente percepite su prestazione di mobilità prestazione mobilità n. per il periodo dal 21.2.2014 al 31.12.2014 NumeroDi_1
Precisava che l'indebito per cui è causa era stato accertato a seguito di domanda di mobilità presentata il 18/02/2014, anticipatamente alla scadenza della prestazione ASPI (20/02/2014). Le note di debito sono state inviate entro il termine di prescrizione ordinaria decennale dalla data del pagamento”. “Si evidenzia, altresì, che: - a seguito di domanda amministrativa, l'Istituto provvedeva ad erogare al sig. l'indennità di mobilità, Parte_1
relativa al periodo compreso tra il 21/02/2014 ed il 31/12/2014. . Continua la difesa dell'istituto rappresentando che l'indebito in questione, era stato quantificato nella misura complessiva di € 7.338,81 (€ 7.140,11 30/10/25, indebito MOBILITA' N. 14412630 + € 198,70 indebito ANF N. 19412753 ALL.
3) e accertato sulla prestazione di mobilità n. dal settore NumeroDi_1
amministrativo; l'indebito era stato accertato poiché la domanda era stata presentata antecedentemente alla scadenza della prestazione ASPI e la possibilità di presentare la domanda di mobilità anticipatamente rispetto alla scadenza dell'ammortizzatore ordinario era prevista solo per le domande di competenza 2013. Allegava le comunicazioni con relative ricevute di ricevimento susseguitesi nel corso degli anni e dalle quali si evince l'interruzione della prescrizione e documentava i pagamenti effettuati. Quindi concludeva” NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE respingere il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Spese come per legge”.
All'odierna udienza sentite le parti la causa veniva decisa.
Il ricorso non è fondato.
In subiecta materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Ed invero, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046). Tuttavia, la stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel provvedimento CP_1
amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, ilcui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”.
La giurisprudenza di legittimità, peraltro anche a Sezioni Unite, ha infatti affermato che:“Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (cfr. Cass. civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046). Il suddetto principio può trovare applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare necessario controllo sulla sua correttezza
(Cass. sez. lav. n. 198/2011); in difetto di tali presupposti, non scatta l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito. Dal tenore di tale sentenza si evince che – in alternativa - per far scattare l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in capo all'accipiens è sufficiente che l' costituendosi in giudizio, fornisca CP_1 argomenti idonei a consentire la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero, così adempiendo l'onere di contestazione previsto dall'art. 416 c.p.c. in capo alla parte convenuta.
Nel caso che ci occupa, l' nel provvedimento opposto, ha chiaramente CP_1
indicato chela richiesta ripetitoria nasce da un pagamento indebito dell'indennità di mobilità, specificando il periodo di erogazione e l'importo richiesto.
L' costituendosi in giudizio ha fornito ulteriori, completi, argomenti di CP_1 valutazione.
Parte ricorrente, invece in ricorso si è limitata ad eccepire l'illegittimità del provvedimento dell' sulla scorta della comunicazione dell'Istituto, che CP_1
aveva affermato che la domanda di mobilità in deroga 2014 era stata presentata in anticipo”; senza contestare nel merito le deduzioni del resistente.
Ciò premesso si osserva: il ricorrente agisce per ottenere l'accertamento della non debenza dell'importo richiesto, a titolo di ripetizione di indebito, generato dall'ingiusta liquidazione dell'indennità di mobilità in deroga, nel periodo intercorrente fra il 21/02/2014 ed il 31/12/2014.
L'indennità di mobilità in deroga, non più concessa, in ragione della sua abolizione, dall'1.1.2017, era rivolta ai lavoratori licenziati, in possesso di precisi requisiti, che avessero presentato apposita domanda entro 68 giorni dall'avvenuto licenziamento. L'Accordo istituzionale, avvenuto il 10.04.2013, fra la Regione Calabria e le Sigle Sindacali, al fine di regolamentare la mobilità in deroga per il 2013, ha espressamente previsto che: “Nell'anno 2013, oltre alla mobilità in deroga, a seguito di licenziamento successivo al 1° gennaio 2013, sono previsti i seguenti ammortizzatori sociali: trattamenti di mobilità ordinaria di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223; disoccupazione ordinaria;
trattamento previsto dall'artt. 2 comma 1 della legge 28 giugno 2012,
n. 92, denominato PI (trattamento di Assicurazione Sociale per l'impiego); trattamento previsto dall'art. 2, comma 20, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, denominato Mini PI(trattamento di Assicurazione Sociale per l'impiego); oltre che da sussidi eventualmente previsti in determinati settori di attività. In totale assenza di detti ammortizzatori è previsto il ricorso alla mobilità in deroga per un periodo massimo di quattro mesi (sino alla durata del presente
Accordo fissata al 30 aprile 2013). È, inoltre, previsto il ricorso alla mobilità in deroga anche per i lavoratori che cessano di usufruire dei sostegni ordinari nel periodo gennaio – aprile 2013 e comunque sino alla durata del presente
Accordo 30 aprile 2013. Resta ferma la possibilità di prevedere ulteriori periodi di autorizzazione nel corso del 2013 a seguito delle assegnazioni da parte del
Governo nazionale o regionale di ulteriori risorse e comunque, in tal caso, nell'arco temporale 1°gennaio – 31 dicembre 2013.
I percettori destinatari del trattamento di mobilità in deroga per l'anno 2013, a decorrere dal 1 gennaio, devono essere lavoratori (residenti in [...]) dipendenti, soci di cooperative con contratto di lavoro subordinato, somministrati, contrattualizzati a tempo determinato e apprendisti, il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi causa, tranne che per dimissioni non riconducibili a giusta causa, che hanno reso la dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi del Dlgs 181/2000 e che abbiano maturato un'anzianità aziendale di 12 mesi, dei quali almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività ed infortuni e permessi L.104/92. Nel caso di lavoratori somministrati si computano i periodi, anche se non continuativi, presso uno o più agenzie per il lavoro. […] Laddove nell'accordo del 10 Aprile 2013 è indicato il termine di
68 giorni dalla data del licenziamento per la presentazione delle istanze di mobilità in deroga è da intendersi 68 giorni dalla data di licenziamento dalla cessazione dell'intervento di ammortizzatore sociale ordinario”.
A disciplinare la concessione dell'indennità di mobilità in deroga per l'anno
2014,intervenne l'Accordo Istituzionale sottoscritto tra la Regione Calabria e le
Parti Sociali il 7.05.2015 che, emesso dopo il Decreto Interministeriale, n. 83473 entrato in vigore il 4 agosto 2014, regolamentava la materia conformemente alle disposizioni nazionali, aggiungendo che “I nuovi criteri, così come previsto dall'art. 6, primo comma, del Decreto Interministeriale (Disposizioni transitorie), decorreranno dal 4 agosto 2014.
Sono fatte salve tutte le istanze utilmente presentate per il periodo 1° gennaio
– 3 agosto 2014, ai quali verranno applicati i criteri di accesso ed utilizzo di cui all'Accordo Istituzionale Regionale del 10 aprile 2013 e ss.mm.ii.”.
Sulla base di quanto appena detto, premettendo che la domanda dell ricorrente al fine di specie soggiace alla disciplina transitoria (D.I. n. 83473 del 1° agosto
2014), a cui si applicano i criteri di accesso alla prestazione delineati dall'Accordo Istituzionale del 10.04.2013.
Pertanto, poiché il ricorrente al momento della richiesta dell'indennità di mobilità in deroga, stava beneficiando della prestazione PI (erogata fino all'8 aprile 2014), non avrebbe potuto vedersi accogliere l'istanza della seconda prestazione, a cui avrebbe dovuto fare ricorso solo successivamente alla cessazione dell'ammortizzatore ordinario.
Il mancato ossequio, da parte della ricorrente, ai termini per richiedere l'accesso al beneficio sperato, ha condotto l'Ente previdenziale a rivisitare il proprio operato, e a chiedere la restituzione dell'importo erogato. Per quanto attiene all'eccezione di irripetibilità dell'indebito, in ragione dell'assenza di qualsiasi forma di dolo da imputare alla ricorrente nella ricezione della prestazione, occorre segnalare che l'indennità di mobilità in deroga è una prestazione che non ha natura assistenziale, bensì previdenziale, essendo destinata non già alla genericità dei cittadini, ma ai lavoratori licenziati e a cui è esclusa la possibilità di accedere alle ordinarie prestazioni previdenziali in sostegno al reddito.
Pertanto, la disciplina applicabile è quella della ripetibilità ordinaria che non risente della buona fede dell'accipiens, se non ai fini della maturazione degli interessi. In questo senso, la sentenza n. 31373/2019 della Suprema Corte, in virtù della quale: «Il trattamento di mobilità è di certo trattamento previdenziale ma non pensionistico, con connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale volta al sostegno economico di chi si trova in stato di bisogno
(v., fra le altre, Cass. n. 3824 del 2011; Cass. n. 27674 del 2011 e i precedenti ivi citati) e tanto basterebbe per escludere la fattispecie all'esame della Corte dall'alveo di applicabilità del citato articolo 52 della legge n. 88 del 1989,volto a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico. Peraltro, alla possibilità di adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989 osta la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n.
28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011).
Per tali motivi il ricorso non può essere accolto.
Le spese di giudizio vanno compensate, risultando in atti istanza di gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente contro così provvede: CP_1
rigetta il ricorso;
compensa le spese di giudizio.
Palmi lì, 16 dicembre 2025
IL GOP
Dott.ssa GE IA OT