Art. 23.
Cessa il diritto alla pensione:
a) per la vedova e per le figlie, quando contraggano matrimonio; ((7)) b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidita';
c) per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di eta' previsti dal punto 2) del precedente articolo o sia venuto meno lo stato di inabilita' o, se in eta' superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito.
Qualora i genitori siano titolari di pensione diretta stabilita per legge o regolamento, salvo che si tratti di pensione di guerra, il cumulo della pensione a carico del Fondo con quella goduta per altro titolo non puo' superare l'ammontare della pensione gia' goduta dal dante causa o che sarebbe a lui spettata. Nel caso che il cumulo risulti superiore al predetto ammontare, la pensione a carico del Fondo e' ridotta fino a concorrenza dell'ammontare stesso.
Alla vedova, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta una indennita' pari a due annualita' della pensione stessa.
--------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 6 maggio 1997 n. 118 (in G.U. 1a s.s. 14.05.1997 n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 23, lettera a), della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), limitatamente alle parole "e per le figlie"."
Cessa il diritto alla pensione:
a) per la vedova e per le figlie, quando contraggano matrimonio; ((7)) b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidita';
c) per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di eta' previsti dal punto 2) del precedente articolo o sia venuto meno lo stato di inabilita' o, se in eta' superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito.
Qualora i genitori siano titolari di pensione diretta stabilita per legge o regolamento, salvo che si tratti di pensione di guerra, il cumulo della pensione a carico del Fondo con quella goduta per altro titolo non puo' superare l'ammontare della pensione gia' goduta dal dante causa o che sarebbe a lui spettata. Nel caso che il cumulo risulti superiore al predetto ammontare, la pensione a carico del Fondo e' ridotta fino a concorrenza dell'ammontare stesso.
Alla vedova, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta una indennita' pari a due annualita' della pensione stessa.
--------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 6 maggio 1997 n. 118 (in G.U. 1a s.s. 14.05.1997 n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 23, lettera a), della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), limitatamente alle parole "e per le figlie"."