Articolo 23 della Legge 4 dicembre 1956, n. 1450
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20 gennaio 1957
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13 agosto 1967
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1 dicembre 1973
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15 maggio 1997
Art. 23.
Cessa il diritto alla pensione:
a) per la vedova e per le figlie, quando contraggano matrimonio; ((7)) b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidita';
c) per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di eta' previsti dal punto 2) del precedente articolo o sia venuto meno lo stato di inabilita' o, se in eta' superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito.
Qualora i genitori siano titolari di pensione diretta stabilita per legge o regolamento, salvo che si tratti di pensione di guerra, il cumulo della pensione a carico del Fondo con quella goduta per altro titolo non puo' superare l'ammontare della pensione gia' goduta dal dante causa o che sarebbe a lui spettata. Nel caso che il cumulo risulti superiore al predetto ammontare, la pensione a carico del Fondo e' ridotta fino a concorrenza dell'ammontare stesso.
Alla vedova, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta una indennita' pari a due annualita' della pensione stessa.
--------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 6 maggio 1997 n. 118 (in G.U. 1a s.s. 14.05.1997 n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 23, lettera a), della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), limitatamente alle parole "e per le figlie"."
Entrata in vigore il 15 maggio 1997
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