Versione
20 gennaio 1957
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13 agosto 1967
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1 dicembre 1973
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15 maggio 1997
15 maggio 1997
Art. 23.
Cessa il diritto alla pensione:
a) per la vedova e per le figlie, quando contraggano matrimonio; ((7)) b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidita';
c) per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di eta' previsti dal punto 2) del precedente articolo o sia venuto meno lo stato di inabilita' o, se in eta' superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito.
Qualora i genitori siano titolari di pensione diretta stabilita per legge o regolamento, salvo che si tratti di pensione di guerra, il cumulo della pensione a carico del Fondo con quella goduta per altro titolo non puo' superare l'ammontare della pensione gia' goduta dal dante causa o che sarebbe a lui spettata. Nel caso che il cumulo risulti superiore al predetto ammontare, la pensione a carico del Fondo e' ridotta fino a concorrenza dell'ammontare stesso.
Alla vedova, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta una indennita' pari a due annualita' della pensione stessa.
--------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 6 maggio 1997 n. 118 (in G.U. 1a s.s. 14.05.1997 n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 23, lettera a), della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), limitatamente alle parole "e per le figlie"."
Cessa il diritto alla pensione:
a) per la vedova e per le figlie, quando contraggano matrimonio; ((7)) b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidita';
c) per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di eta' previsti dal punto 2) del precedente articolo o sia venuto meno lo stato di inabilita' o, se in eta' superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito.
Qualora i genitori siano titolari di pensione diretta stabilita per legge o regolamento, salvo che si tratti di pensione di guerra, il cumulo della pensione a carico del Fondo con quella goduta per altro titolo non puo' superare l'ammontare della pensione gia' goduta dal dante causa o che sarebbe a lui spettata. Nel caso che il cumulo risulti superiore al predetto ammontare, la pensione a carico del Fondo e' ridotta fino a concorrenza dell'ammontare stesso.
Alla vedova, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta una indennita' pari a due annualita' della pensione stessa.
--------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 6 maggio 1997 n. 118 (in G.U. 1a s.s. 14.05.1997 n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 23, lettera a), della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), limitatamente alle parole "e per le figlie"."
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 06/05/1997, n. 118Provvedimento: N. 118 SENTENZA 5-6 MAGGIO 1997 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI; ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, lettera a), della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), come modificato dall'art. 8 …Leggi di più...
- illegittimita' costituzionale parziale.·
- violazione dell'art. 3 cost.·
- cessazione del diritto per le figlie che contraggano matrimonio·
- diverso trattamento riservato, nella medesima situazione, ai figli maschi·
- sent. 118/97. previdenza e assistenza sociale·
- pensione di riversibilita'