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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/06/2025, n. 2929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2929 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 4323/2025 R.G.
Oggi 12/06/2025 innanzi al dott. Gianluca Brol sono comparsi l'Avv. ROCCO
MARCO per parti attrici.
L'Avv. Rocco si richiama ai propri atti, insistendo nelle istanze e conclusioni formulate.
Il Giudice,
ritenuta la causa matura,
visto l'art. 281-sexies c.p.c.
ORDINA che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 4323/2025
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), col patrocinio dell'Avv. ROCCO MARCO C.F._2
ATTORI contro
(C.F. ), titolare della ditta Controparte_1 C.F._3
individuale EDILIZIA GENERALE di (P.IVA Controparte_1
, contumace P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“Accertato, per le causali di cui in narrativa, l'inadempimento di non scarsa importanza imputabile a delle obbligazioni sullo stesso Controparte_1
gravanti ed originate dal contratto d'appalto stipulato il 05/05/2022 con
[...]
e , accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione del Pt_1 Parte_2
rapporto contrattuale e per l'effetto condannare a restituire a Controparte_1
e la somma di € 57.421,30, ovvero la diversa Parte_1 Parte_2
maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, pagina 2 di 9 quale parte di corrispettivo versato (€ 79.788,50) relativa alle opere non eseguite, oltre interessi legali dal dovuto all'integrale soddisfo.
Accertata, per le causali di cui in narrativa, la realizzazione da parte di
[...]
di opere non conformi alle condizioni contrattuali e/o alle regole CP_1
dell'arte, condannare a corrispondere a e Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 31.600,00, ovvero la diversa maggiore o Controparte_2
minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, quale costo necessario per le attività necessarie per conformare le opere eseguite non regolarmente alle condizioni stabilite dal contratto ed alle regole dell'arte, oltre interessi legali dal dovuto all'integrale soddisfo.
Con il favore di spese e compensi della presente causa, oltre a spese e compensi relativi al procedimento di A.T.P. n. 10453/2024 R.G. del Tribunale di Venezia, ivi comprese competenze di C.T.U. e C.T.P. di parte ricorrente
(odierna parte attrice).
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 05/02/2025, Pt_1
e , hanno convenuto innanzi all'intestato Tribunale
[...] Parte_2 [...]
, quale titolare della ditta “Edilizia Generale”, esponendo di aver CP_1
affidato al convenuto la ristrutturazione del loro immobile sito in Robegano di
Salzano (VE) e di aver stipulato, a tal fine, un contratto di appalto in data
05/05/2022.
Gli attori hanno affermato che, nonostante il versamento di € 79.788,50, le opere non sarebbero state eseguite secondo le regole dell'arte e non sarebbero state completate. Hanno aggiunto di aver intimato diffida ad adempiere il 12/02/2024 senza positivo riscontro.
I sig.ri e al fine di determinare l'ammontare e la qualità Pt_2 Pt_1
dei lavori eseguiti dal , con ricorso dd 28/05/2024, avevano CP_1
incardinato innanzi al Tribunale di Venezia procedimento di accertamento tecnico preventivo (R.G. N. 10453/2024). pagina 3 di 9 Sulla scorta delle risultanze dell'ATP gli attori hanno chiesto accertarsi l'inadempimento del convenuto al contratto di appalto, che si sarebbe risolto ex art. 1454 c.c., condannarsi il Sig. alla restituzione degli importi CP_1
versati – previa deduzione del valore delle opere eseguite, stimato in sede di
ATP –, nonché condannarsi il medesimo convenuto al pagamento degli importi stimati necessari dal CTU per rimuovere i vizi delle opere, e – infine – al pagamento delle spese di giudizio, ivi incluse le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo.
Il giudice, in sede di verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., constatata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del convenuto.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 12/06/2025.
***
Le domande degli attori sono fondate e vanno accolte.
È documentata la stipula di un contratto di appalto “a corpo” dd.
05/05/2022 (cfr. doc. 3 attori) avente ad oggetto la ristrutturazione edilizia di un appartamento sito in Robegano di Salzano (VE) con formula tipo “chiavi in mano”, finalizzata ad ottenere il beneficio fiscale del “Bonus 50%”.
In forza di tale contratto gli attori versarono al convenuto la somma complessiva di € 79.788,50, come risulta dalle ricevute di bonifico, nonché dalla dichiarazione di scienza contenuta nel doc. 10 attoreo, sottoscritto dal convenuto.
Con successiva scrittura privata del 31/07/2023 (cfr. doc. 10) le parti individuarono quale termine per la conclusione dei lavori il 31/10/2023.
La puntualizzazione specifica dei lavori da eseguire è riportata nei computi metrici del 22/08/2022 e del 14/09/2023 che, pur non essendo stati sottoscritti dagli attori per divergenze circa indimostrati accordi verbali con il
, vennero assunti dai medesimi alla base della diffida ad adempiere CP_1
inviata all'appaltatore il 12/02/2024 (cfr. doc. 13) ed hanno costituito oggetto pagina 4 di 9 di verifica, ad iniziativa sempre dei Sig.ri e nell'ambito del Pt_2 Pt_1
procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Può, dunque, dirsi raggiunta la prova del titolo, nonché la prova del versamento, da parte degli attori, del corrispettivo dell'appalto.
Il convenuto, non costituendosi in giudizio, non ha invece fornito la prova di aver adempiuto al contratto.
D'altro canto, la CTU svolta in sede di ATP conferma che il si CP_1
è inadempiente alle obbligazioni assunte, non avendo completato le lavorazioni commissionate ed avendo egli eseguito opere viziate.
La CTU depositata nell'anzidetto procedimento – nel quale analogamente all'odierno giudizio il convenuto era rimasto contumace – ha riscontrato sia la quota dei lavori eseguiti, sia quelli inadempiuti, oltre all'ammontare delle spese per l'adozione dei correttivi necessari a rimediare ai vizi delle opere.
Il CTU ha concluso (cfr. pag. 5 CTU) che “Complessivamente,
l'Appaltatore ha eseguito lavorazioni per un importo stimato di € 22.367,20 di cui:
− per Demolizioni, € 6.639,93 derivanti da:
1. Pavimento e sottofondo, € 2.900,35
2. Muratura eseguita a mano, € 770,00
3. Rivestimenti in ceramica, € 232,20
4. Tracce eseguite a mano, € 105,01
5. Apertura vano porta con inserimento di 4 travetti in laterocemento, € 800,00
6. Movimentazione materiali di risulta, € 660,00
7. Trasporto pp.dd, € 808,50
8. Compenso per smaltimento, € 363,87
− per Ricostruzioni, € 6.041,77 derivanti da:
1. F&P casse per porta scorrevole, € 1.155,00
pagina 5 di 9 2. F&P solo profili metallici per supporto pareti in cartongesso, €
120,00
3. Conglomerato cementizio (alleggerito) con palline polistirolo,
€ 2.340,27
4. Chiusura tracce, € 82,50
5. Formazione solo impianto idrico-sanitario per 2 bagni, realizzato al 50%, € 2.344,00
− per le opere aggiuntive previste dalla CILAS, € 9.685,50 derivanti da:
1. F&P pannelli riscaldamento e tubazione, € 8.365,50
2. F&P cassetta collettori, € 495,00
3. per riscaldamento a pavimento, € 825,00 CP_3
L'importo stimato dei lavori è pari ad € 22.367,20
L'inadempimento, quindi, appare grave alla luce della discrasia tra il prezzo pagato dagli attori ed il valore delle opere effettivamente eseguite, in base alla quale si desume che la quota dei lavori effettuati è inferiore alla metà del totale, nonostante i lavori si siano protratti per oltre un anno dall'affidamento alla ditta convenuta.
D'altro canto, in sede di ATP è emerso che le lavorazioni effettuate presentano vizi, che rendono necessari interventi di correzione, per un ammontare pari ad € 31.600,00. La sussistenza dei vizi conferma che vi sia stata imperizia e negligenza da parte dell'appaltatore e corrobora la gravità dell'inadempimento.
Il CTU ha evidenziato (pag. 8 CTU ATP R.G. n. 10453/2024) la non regolare esecuzione delle seguenti opere: realizzazione di massetto alleggerito;
impianto idrico-sanitario; impianto di riscaldamento a pavimento.
Per la risoluzione delle problematiche riscontrate il tecnico ha stimato necessario: rimuovere il massetto alleggerito fino alla cappa soprastante gli pagina 6 di 9 elementi in laterizio del solaio;
rimuovere tutte le tubazioni esistenti previo lievo dei pannelli isolanti esistenti e della banda perimetrale, comprese le tubazioni di scarico;
realizzare nuovo massetto alleggerito per la copertura degli impianti;
realizzare nuovo impianto idrico sanitario.
Quanto ai costi, il CTU ha preventivato un esborso di € 29.800,00 derivante da:
- € 1.500,00 per lo smontaggio e smaltimento dell'impianto a pavimento esistente
- € 4.000,00 per la demolizione del massetto alleggerito (12 mc)
- € 2.300,00 per la realizzazione di nuovo massetto alleggerito (m2
116)
- € 3.500,00 per realizzazione di nuovo impianto scarico assistenze comprese, escluso F&P sanitari
- € 4.000,00 per realizzazione di nuovo impianto idrico assistenze comprese, escluso F&P sanitari
- € 14.500,00 per nuovo impianto di riscaldamento assistenze comprese
Il CTU ha reputato necessaria anche una spesa aggiuntiva di almeno €
1.800,00 (n. 6 porte) per adeguare i varchi delle porte interne, per un totale di €
31.600,00.
La CTU è congruamente motivata e si basa sull'ispezione diretta dei luoghi. L'Ing. ha dato conto dei criteri seguiti nell'accertamento ed ha Per_1
giustificato da un punto di vista tecnico-scientifico le conclusioni raggiunte.
L'elaborato, dunque, costituisce un adeguato riscontro probatorio per la decisione del giudizio.
Così riscontrato il grave inadempimento del convenuto, e tenuto conto della diffida ad adempiere inviata dagli attori, il cui termine è vanamente spirato, può dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1454 c.c.. Va, di conseguenza, disposta la condanna a carico del pagina 7 di 9 convenuto alla restituzione della prestazione ricevuta rimasta senza causa per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c.
In particolare, il convenuto dovrà restituire la somma di € 57.421,30 (€
79.788,50 somma versata, cui vengono sottratti € 22.367,20 pari al valore delle opere effettivamente eseguite), oltre agli interessi ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla data della risoluzione, intervenuta il 13/03/2024, ed ex art. 1284 co. 4 dal dì della domanda al saldo.
Inoltre, la va condannata al pagamento di € 31.600,00, Controparte_4
corrispondenti al costo di conformazione delle opere rispetto alle pattuizioni contrattuali ed alla regola dell'arte. L'importo deve ritenersi già attualizzato al costo attuale, stante l'epoca recente in cui è stata espletata la CTU.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, quanto al procedimento per ATP, con adozione dei valori medi dello scaglione di riferimento da €
52.001 ad € 260.000, in € 3.827 per compensi;
€ 286 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
Le spese del giudizio di merito si liquidano – con adozione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, stante il richiamo agli atti dell'ATP e la comunanza di oggetto dei giudizi;
l'assenza di fase istruttoria;
la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. in esito alla prima udienza ed a discussione orale – in €
7.052 per compensi;
€ 786 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
Non spetta la rifusione dei compensi di CTP, tenuto conto che gli attori non hanno depositato fattura con la dicitura pagato né ricevuta di bonifico, con la conseguenza che il relativo esborso non può considerarsi provato.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide: pagina 8 di 9 - ACCERTA l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato il 05/05/2022 tra gli attori e e Parte_1 Parte_2
parte convenuta , titolare della ditta Controparte_1
individuale EDILIZIA GENERALE di per Controparte_1
inadempimento del convenuto
- CONDANNA il convenuto a pagare agli attori la somma di €
57.421,30, oltre interessi ex art. 1284 co. 1 dal 13/03/2024 ed ex art. 1284 co. 4 dal dì della domanda
- CONDANNA il convenuto a pagare agli attori l'ulteriore somma di €
31.600,00
- CONDANNA il convenuto a rifondere le spese di costituzione e patrocinio sostenute dagli attori, liquidate quanto al procedimento per
ATP in € 3.827 per compensi;
€ 286 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge;
e, quanto al presente giudizio, in € 7.052 per compensi;
€ 786 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
- PONE le spese di CTU di cui al procedimento per ATP N.
10453/2024 definitivamente a carico di parte convenuta così deciso il 12/06/2025 CP_5
Il Giudice dr. Gianluca Brol
[Provvedimento redatto con la collaborazione del dr. Agatino Di Blasi,
Funzionario UPP]
pagina 9 di 9
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 4323/2025 R.G.
Oggi 12/06/2025 innanzi al dott. Gianluca Brol sono comparsi l'Avv. ROCCO
MARCO per parti attrici.
L'Avv. Rocco si richiama ai propri atti, insistendo nelle istanze e conclusioni formulate.
Il Giudice,
ritenuta la causa matura,
visto l'art. 281-sexies c.p.c.
ORDINA che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 4323/2025
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), col patrocinio dell'Avv. ROCCO MARCO C.F._2
ATTORI contro
(C.F. ), titolare della ditta Controparte_1 C.F._3
individuale EDILIZIA GENERALE di (P.IVA Controparte_1
, contumace P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“Accertato, per le causali di cui in narrativa, l'inadempimento di non scarsa importanza imputabile a delle obbligazioni sullo stesso Controparte_1
gravanti ed originate dal contratto d'appalto stipulato il 05/05/2022 con
[...]
e , accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione del Pt_1 Parte_2
rapporto contrattuale e per l'effetto condannare a restituire a Controparte_1
e la somma di € 57.421,30, ovvero la diversa Parte_1 Parte_2
maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, pagina 2 di 9 quale parte di corrispettivo versato (€ 79.788,50) relativa alle opere non eseguite, oltre interessi legali dal dovuto all'integrale soddisfo.
Accertata, per le causali di cui in narrativa, la realizzazione da parte di
[...]
di opere non conformi alle condizioni contrattuali e/o alle regole CP_1
dell'arte, condannare a corrispondere a e Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 31.600,00, ovvero la diversa maggiore o Controparte_2
minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, quale costo necessario per le attività necessarie per conformare le opere eseguite non regolarmente alle condizioni stabilite dal contratto ed alle regole dell'arte, oltre interessi legali dal dovuto all'integrale soddisfo.
Con il favore di spese e compensi della presente causa, oltre a spese e compensi relativi al procedimento di A.T.P. n. 10453/2024 R.G. del Tribunale di Venezia, ivi comprese competenze di C.T.U. e C.T.P. di parte ricorrente
(odierna parte attrice).
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 05/02/2025, Pt_1
e , hanno convenuto innanzi all'intestato Tribunale
[...] Parte_2 [...]
, quale titolare della ditta “Edilizia Generale”, esponendo di aver CP_1
affidato al convenuto la ristrutturazione del loro immobile sito in Robegano di
Salzano (VE) e di aver stipulato, a tal fine, un contratto di appalto in data
05/05/2022.
Gli attori hanno affermato che, nonostante il versamento di € 79.788,50, le opere non sarebbero state eseguite secondo le regole dell'arte e non sarebbero state completate. Hanno aggiunto di aver intimato diffida ad adempiere il 12/02/2024 senza positivo riscontro.
I sig.ri e al fine di determinare l'ammontare e la qualità Pt_2 Pt_1
dei lavori eseguiti dal , con ricorso dd 28/05/2024, avevano CP_1
incardinato innanzi al Tribunale di Venezia procedimento di accertamento tecnico preventivo (R.G. N. 10453/2024). pagina 3 di 9 Sulla scorta delle risultanze dell'ATP gli attori hanno chiesto accertarsi l'inadempimento del convenuto al contratto di appalto, che si sarebbe risolto ex art. 1454 c.c., condannarsi il Sig. alla restituzione degli importi CP_1
versati – previa deduzione del valore delle opere eseguite, stimato in sede di
ATP –, nonché condannarsi il medesimo convenuto al pagamento degli importi stimati necessari dal CTU per rimuovere i vizi delle opere, e – infine – al pagamento delle spese di giudizio, ivi incluse le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo.
Il giudice, in sede di verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., constatata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del convenuto.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 12/06/2025.
***
Le domande degli attori sono fondate e vanno accolte.
È documentata la stipula di un contratto di appalto “a corpo” dd.
05/05/2022 (cfr. doc. 3 attori) avente ad oggetto la ristrutturazione edilizia di un appartamento sito in Robegano di Salzano (VE) con formula tipo “chiavi in mano”, finalizzata ad ottenere il beneficio fiscale del “Bonus 50%”.
In forza di tale contratto gli attori versarono al convenuto la somma complessiva di € 79.788,50, come risulta dalle ricevute di bonifico, nonché dalla dichiarazione di scienza contenuta nel doc. 10 attoreo, sottoscritto dal convenuto.
Con successiva scrittura privata del 31/07/2023 (cfr. doc. 10) le parti individuarono quale termine per la conclusione dei lavori il 31/10/2023.
La puntualizzazione specifica dei lavori da eseguire è riportata nei computi metrici del 22/08/2022 e del 14/09/2023 che, pur non essendo stati sottoscritti dagli attori per divergenze circa indimostrati accordi verbali con il
, vennero assunti dai medesimi alla base della diffida ad adempiere CP_1
inviata all'appaltatore il 12/02/2024 (cfr. doc. 13) ed hanno costituito oggetto pagina 4 di 9 di verifica, ad iniziativa sempre dei Sig.ri e nell'ambito del Pt_2 Pt_1
procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Può, dunque, dirsi raggiunta la prova del titolo, nonché la prova del versamento, da parte degli attori, del corrispettivo dell'appalto.
Il convenuto, non costituendosi in giudizio, non ha invece fornito la prova di aver adempiuto al contratto.
D'altro canto, la CTU svolta in sede di ATP conferma che il si CP_1
è inadempiente alle obbligazioni assunte, non avendo completato le lavorazioni commissionate ed avendo egli eseguito opere viziate.
La CTU depositata nell'anzidetto procedimento – nel quale analogamente all'odierno giudizio il convenuto era rimasto contumace – ha riscontrato sia la quota dei lavori eseguiti, sia quelli inadempiuti, oltre all'ammontare delle spese per l'adozione dei correttivi necessari a rimediare ai vizi delle opere.
Il CTU ha concluso (cfr. pag. 5 CTU) che “Complessivamente,
l'Appaltatore ha eseguito lavorazioni per un importo stimato di € 22.367,20 di cui:
− per Demolizioni, € 6.639,93 derivanti da:
1. Pavimento e sottofondo, € 2.900,35
2. Muratura eseguita a mano, € 770,00
3. Rivestimenti in ceramica, € 232,20
4. Tracce eseguite a mano, € 105,01
5. Apertura vano porta con inserimento di 4 travetti in laterocemento, € 800,00
6. Movimentazione materiali di risulta, € 660,00
7. Trasporto pp.dd, € 808,50
8. Compenso per smaltimento, € 363,87
− per Ricostruzioni, € 6.041,77 derivanti da:
1. F&P casse per porta scorrevole, € 1.155,00
pagina 5 di 9 2. F&P solo profili metallici per supporto pareti in cartongesso, €
120,00
3. Conglomerato cementizio (alleggerito) con palline polistirolo,
€ 2.340,27
4. Chiusura tracce, € 82,50
5. Formazione solo impianto idrico-sanitario per 2 bagni, realizzato al 50%, € 2.344,00
− per le opere aggiuntive previste dalla CILAS, € 9.685,50 derivanti da:
1. F&P pannelli riscaldamento e tubazione, € 8.365,50
2. F&P cassetta collettori, € 495,00
3. per riscaldamento a pavimento, € 825,00 CP_3
L'importo stimato dei lavori è pari ad € 22.367,20
L'inadempimento, quindi, appare grave alla luce della discrasia tra il prezzo pagato dagli attori ed il valore delle opere effettivamente eseguite, in base alla quale si desume che la quota dei lavori effettuati è inferiore alla metà del totale, nonostante i lavori si siano protratti per oltre un anno dall'affidamento alla ditta convenuta.
D'altro canto, in sede di ATP è emerso che le lavorazioni effettuate presentano vizi, che rendono necessari interventi di correzione, per un ammontare pari ad € 31.600,00. La sussistenza dei vizi conferma che vi sia stata imperizia e negligenza da parte dell'appaltatore e corrobora la gravità dell'inadempimento.
Il CTU ha evidenziato (pag. 8 CTU ATP R.G. n. 10453/2024) la non regolare esecuzione delle seguenti opere: realizzazione di massetto alleggerito;
impianto idrico-sanitario; impianto di riscaldamento a pavimento.
Per la risoluzione delle problematiche riscontrate il tecnico ha stimato necessario: rimuovere il massetto alleggerito fino alla cappa soprastante gli pagina 6 di 9 elementi in laterizio del solaio;
rimuovere tutte le tubazioni esistenti previo lievo dei pannelli isolanti esistenti e della banda perimetrale, comprese le tubazioni di scarico;
realizzare nuovo massetto alleggerito per la copertura degli impianti;
realizzare nuovo impianto idrico sanitario.
Quanto ai costi, il CTU ha preventivato un esborso di € 29.800,00 derivante da:
- € 1.500,00 per lo smontaggio e smaltimento dell'impianto a pavimento esistente
- € 4.000,00 per la demolizione del massetto alleggerito (12 mc)
- € 2.300,00 per la realizzazione di nuovo massetto alleggerito (m2
116)
- € 3.500,00 per realizzazione di nuovo impianto scarico assistenze comprese, escluso F&P sanitari
- € 4.000,00 per realizzazione di nuovo impianto idrico assistenze comprese, escluso F&P sanitari
- € 14.500,00 per nuovo impianto di riscaldamento assistenze comprese
Il CTU ha reputato necessaria anche una spesa aggiuntiva di almeno €
1.800,00 (n. 6 porte) per adeguare i varchi delle porte interne, per un totale di €
31.600,00.
La CTU è congruamente motivata e si basa sull'ispezione diretta dei luoghi. L'Ing. ha dato conto dei criteri seguiti nell'accertamento ed ha Per_1
giustificato da un punto di vista tecnico-scientifico le conclusioni raggiunte.
L'elaborato, dunque, costituisce un adeguato riscontro probatorio per la decisione del giudizio.
Così riscontrato il grave inadempimento del convenuto, e tenuto conto della diffida ad adempiere inviata dagli attori, il cui termine è vanamente spirato, può dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1454 c.c.. Va, di conseguenza, disposta la condanna a carico del pagina 7 di 9 convenuto alla restituzione della prestazione ricevuta rimasta senza causa per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c.
In particolare, il convenuto dovrà restituire la somma di € 57.421,30 (€
79.788,50 somma versata, cui vengono sottratti € 22.367,20 pari al valore delle opere effettivamente eseguite), oltre agli interessi ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla data della risoluzione, intervenuta il 13/03/2024, ed ex art. 1284 co. 4 dal dì della domanda al saldo.
Inoltre, la va condannata al pagamento di € 31.600,00, Controparte_4
corrispondenti al costo di conformazione delle opere rispetto alle pattuizioni contrattuali ed alla regola dell'arte. L'importo deve ritenersi già attualizzato al costo attuale, stante l'epoca recente in cui è stata espletata la CTU.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, quanto al procedimento per ATP, con adozione dei valori medi dello scaglione di riferimento da €
52.001 ad € 260.000, in € 3.827 per compensi;
€ 286 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
Le spese del giudizio di merito si liquidano – con adozione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, stante il richiamo agli atti dell'ATP e la comunanza di oggetto dei giudizi;
l'assenza di fase istruttoria;
la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. in esito alla prima udienza ed a discussione orale – in €
7.052 per compensi;
€ 786 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
Non spetta la rifusione dei compensi di CTP, tenuto conto che gli attori non hanno depositato fattura con la dicitura pagato né ricevuta di bonifico, con la conseguenza che il relativo esborso non può considerarsi provato.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide: pagina 8 di 9 - ACCERTA l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato il 05/05/2022 tra gli attori e e Parte_1 Parte_2
parte convenuta , titolare della ditta Controparte_1
individuale EDILIZIA GENERALE di per Controparte_1
inadempimento del convenuto
- CONDANNA il convenuto a pagare agli attori la somma di €
57.421,30, oltre interessi ex art. 1284 co. 1 dal 13/03/2024 ed ex art. 1284 co. 4 dal dì della domanda
- CONDANNA il convenuto a pagare agli attori l'ulteriore somma di €
31.600,00
- CONDANNA il convenuto a rifondere le spese di costituzione e patrocinio sostenute dagli attori, liquidate quanto al procedimento per
ATP in € 3.827 per compensi;
€ 286 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge;
e, quanto al presente giudizio, in € 7.052 per compensi;
€ 786 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
- PONE le spese di CTU di cui al procedimento per ATP N.
10453/2024 definitivamente a carico di parte convenuta così deciso il 12/06/2025 CP_5
Il Giudice dr. Gianluca Brol
[Provvedimento redatto con la collaborazione del dr. Agatino Di Blasi,
Funzionario UPP]
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