Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
Sentenza breve 10 febbraio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 10/02/2022, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/02/2022
N. 00242/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01636/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso r.g. n. 1636 del 2021, proposto dalla:
- Il Panda SOS s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo RTI con mandante l’Associazione di Volontariato San Pio, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Taranto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angela Maria Buccoliero e Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ eletto presso lo studio dell’Avv. Tommaso Maria Fazio, in Lecce alla piazzetta Montale 2;
nei confronti
- della Coop. Sociale Pam Service, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del verbale del 28.10.2021 del Comune di Taranto, recante l’esclusione del RTI ricorrente dalla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in “ concessione di un’area demaniale marittima con finalità turistico-ricreative allo scopo di realizzare una spiaggia libera con servizi completamente accessibile ”;
- della Determinazione Dirigenziale reg. gen. prot. n. 8481 del 18.11.2021 ( Reg. Area Prot. n. 257 del 18.11.2021 ), di presa d’atto dei verbali di gara e aggiudicazione in favore della controinteressata Coop. Sociale Pam Service;
- di tutti i verbali di gara e, in particolar modo, del verbale n. 1 del 28.10.2021 e del verbale di gara n. 2 dell’11.11.2021;
- del bando di gara e, in particolar modo, del suo art. 16 ove interpretato nel senso di consentire all’Amministrazione comunale di escludere i concorrenti per qualsiasi irregolarità formale senza la previa attivazione del sub -procedimento di soccorso istruttorio e, comunque, in ogni sua parte di interesse;
- della nota inviata con posta certificata prot. n. 0164348/2021 dell’8.11.2021;
- della d.d. n. 7012 dell’11.10.2021 di nomina della commissione giudicatrice;
- della nota prot. n. 0164348/2021 dell’8.11.2021;
- della d.d. n. 5644/2021 di avvio del bando di gara;
- di tutti gli allegati al bando di gara e, in particolar modo, dell’Allegato 1 ( Criteri di aggiudicazione ), dell’Allegato 2 ( planimetria generale ), dell’Allegato A ( domanda di partecipazione ), dell’Allegato B ( dichiarazioni sostitutive ) e dell’Allegato C ( modello di offerta economica );
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 9 febbraio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
A.- Richiamata l’ordinanza n. 21/2022 di questa Sezione, che segue: «1.- Premesso che:
- il Comune di Taranto indiceva, secondo il criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in “ concessione di un’area demaniale marittima con finalità turistico-ricreative, allo scopo di realizzare una spiaggia libera con servizi completamente accessibile ”.
- l’art. 3 del Bando (“ Natura ed entità della concessione - caratteristiche generali ”) prevedeva che “ L’area demaniale marittima destinata a finalità turistico - ricreative per l’insediamento di una SLS accessibile, come rappresentata nella planimetria allegata (Planimetria generale) e riportata nel PCC di Taranto alla Tavola progettuale B.1.3 - B.1.5 Dettaglio - San Vito, è individuata in Catasto al Fg. 208, P.lle 3 (parte) - 4007 (parte), ha una superficie complessiva di 2.541,22 ed è delimitata dalle seguenti coordinate Gauss-Boaga: (…) ”.
- alla selezione partecipavano il raggruppamento temporaneo d’imprese ricorrente ( avente la società Il Panda SOS s.r.l. quale capogruppo mandataria e l’Associazione di volontariato San Pio quale mandante ) e la Coop. Sociale Pam Service.
- l’art. 14 del Bando prevedeva che il concorrente avrebbe dovuto presentare l’offerta mediante un plico con all’interno: la busta A - documentazione amministrativa, la busta B - offerta tecnica e la busta C - offerta economica.
- quanto alla busta A, in particolare, il Bando prevedeva che la stessa contenesse, tra l’altro, “ a pena di esclusione dalla gara: (…) Modello Ministeriale D1 (in formato cartaceo, in bollo e in formato digitale). Il Modello D1 è compilato attraverso l’utilizzo dell’applicativo Do.Ri., reso disponibile dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul proprio sito Internet nella Sezione dedicata al Sistema Informativo del Demanio marittimo (SID), corredato dagli elaborati tecnici ivi indicati e dallo stralcio cartografico prodotto dal S.I.D. timbrato e firmato dal tecnico incaricato ”.
- in data 28 ottobre 2021, nel corso della prima seduta di gara, aperte le buste A, appunto relative alle documentazione amministrativa, il Comune di Taranto evidenziava, quanto alla società Il Panda SOS, come “ dall’analisi del modello D1 contenuto nella busta A, presente in forma cartacea e digitale, si evince che al quadro T, a firma del tecnico incaricato, l’area demaniale marittima richiesta in concessione ha una superficie maggiore, pari a mq 3405, rispetto a quella posta a gara per l’affidamento, pari a mq 2541,22. Inoltre, le coordinate indicate sono completamente diverse rispetto a quelle identificate nel bando, risultando, pertanto, l’area per la quale l’operatore economico partecipa alla procedura divergente nell’identificazione formale e sostanziale rispetto a quella posta a gara ”: la società veniva dunque esclusa dalla procedura “ risultando la documentazione prodotta dall’operatore economico non conforme rispetto a quanto previsto dal Bando, come verificato a seguito di istruttoria d’ufficio disposta dal Presidente che ha comprovato, mediante sovrapposizione delle aree che si allega al presente verbale, la totale difformità tra le stesse ”.
- seguivano: 1) un’istanza di autotutela della ricorrente; 2) l’approvazione, ciononostante, dei verbali di gara; 3) l’aggiudicazione provvisoria in favore della controinteressata, disposta in data 18 novembre 2021 con d.d. n. 8481/2021 - Reg. Area n. 257/2021; 4) la proposizione del presente ricorso [così articolato: a) violazione e/o falsa applicazione art. 83 d.lgs. n. 50/2016; violazione del principio della par condicio UM ; violazione e/o falsa applicazione art. 3 l. n. 241/1990; violazione e/o falsa applicazione art. 6 l. n. 241/1990; violazione e/o falsa applicazione art. 97 Cost.; violazione delle norme sul giusto procedimento; eccesso di potere sotto diversi profili; perplessità; contraddittorietà; illogicità; irragionevolezza; sviamento; ingiustizia manifesta; carenza di istruttoria; motivazione incongrua, insufficiente e/o contraddittoria; b) violazione e/o falsa applicazione art. 83 d.lgs. n. 50/2016; violazione del principio della par condicio UM ; violazione e/o falsa applicazione art. 3 l. n. 241/1990; violazione e/o falsa applicazione art. 6 l. n. 241/1990; violazione e/o falsa applicazione art. 97 Cost.; violazione delle norme sul giusto procedimento; eccesso di potere sotto diversi profili; perplessità; contraddittorietà; illogicità; irragionevolezza; sviamento; ingiustizia manifesta; carenza di istruttoria; motivazione incongrua, insufficiente e/o contraddittoria].
2.- Considerato che, con la richiamata d.d. n. 8481/2021 - Reg. Area n. 257/2021 del 18 novembre 2021, l’A.c. disponeva nei sensi che seguono: “ Premesso che: - con Determinazione Dirigenziale n. 5644/2021 veniva avviato bando di gara a procedura aperta, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 17/2015, per il rilascio di una concessione demaniale marittima inerente all’affidamento di un’area con finalità turistico-ricreative allo scopo di realizzare una spiaggia libera con servizi (…). Considerato che: - il 28/10/2021 sono state esperite dalla Commissione giudicatrice tutte le operazioni procedurali afferenti alla verifica della ammissibilità delle istanze di partecipazione pervenute (…); - all’esito delle verifiche suddette, è emerso che la società concorrente denominata ‘Il Panda SOS s.r.l.’ ha presentato in forma cartacea e digitale un modello D1 dal cui quadro ‘T’, a firma del tecnico incaricato, è apparso evidente che l’area demaniale marittima indicata era completamente diversa da quella da affidarsi con la procedura in atto, sia con riferimento alle coordinate Gauss-Boaga individuate, sia in relazione alla superficie complessiva richiesta in concessione. Pertanto, il Presidente della Commissione giudicatrice ha disposto un’istruttoria d’ufficio che, mediante la sovrapposizione planimetrica dell’area posta a gara, come desunta e perimetrata dalla Tavola progettuale B.1 - B.5 Dettaglio - San Vito del PCC di Taranto adottato e dell’area oggetto della proposta de Il Panda SOS s.r.l., ha dimostrato la totale divergenza formale e sostanziale tra le due. In conseguenza di ciò, e in ragione della non conformità della proposta a quanto disposto dal bando, la concorrente Il Panda SOS s.r.l. è stata esclusa dalla gara. Constata, invece, la regolarità formale della documentazione concernente gli allegati ‘A’, ‘B’ e il modello D1 presentati dall’altra partecipante Coop. Sociale Pam Service, quest’ultima è risultata ammessa alla procedura (…). Ritenuto che: … l’esclusione della concorrente Il Panda SOS s.r.l. è stata effettuata a norma dell’art. 16 del bando di gara (…si fa riserva, previa attenta valutazione, di escludere motivatamente dalla gara quelle offerte che presentino irregolarità e anomalie formali che pregiudichino la regolarità del procedimento…) e determinata dalla circostanza che la stessa, come palesato dal quadro ‘T’ del modello D1 di riferimento, ha elaborato la propria partecipazione con riguardo ad un’area demaniale marittima formalmente e sostanzialmente divergente per grandezza e localizzazione da quella riportata nell’adottato PCC di Taranto ed individuata dall’Amministrazione ai fini dell’affidamento tramite bando a procedura aperta. In tal caso, non si versa solo in ipotesi di carenza formale della documentazione di gara, a cui sarebbe stato possibile supplire con il soccorso istruttorio, dovendosi semmai ricorrere ad un’integrazione rectius sostituzione dell’offerta tecnica da parte della concorrente anzidetta, il che costituisce fattispecie inammissibile e non passibile di regolarizzazione ai fini dell’ammissione e/o permanenza in gara; - pertanto, stante l’avvio delle procedure di verifica come sopra descritte in capo alla Coop. Sociale Pam Service, ai sensi dell’art. 18 del bando di gara, si propone di procedere all’aggiudicazione provvisoria … in favore dell’operatore economico idoneo sottoindicato Coop. Sociale Pam Service (…).
Il Dirigente determina: 1) di prendere atto di tutto quanto espresso in narrativa (…); 2) di approvare i verbali del 28/10/2021 e dell’11/11/2021 (…); 3) di procedere all’aggiudicazione provvisoria in favore dell’operatore economico Coop. Sociale Pam Service ”.
3.- Ritenuto:
- necessario che l’A.c. intimata, nella persona del Dirigente della Direzione Demanio Marittimo, puntualizzi, mediante relazione di chiarimenti, la portata/funzione dalla stessa concretamente attribuita alla disciplina di cui agli artt. 3 e 14 del Bando: in particolare, osservato che la delimitazione dell’area oggetto della gara e della successiva concessione demaniale parrebbe rientrare in modo esclusivo - venendo in rilievo l’affidamento di un bene pubblico - nei poteri/doveri dell’Amministrazione procedente - senza che i privati abbiano, almeno in termini generali, alcuna possibilità di interferire sul punto -, si chiede al Comune di precisare se invece ricorrano specifiche ragioni per le quali l’esatta individuazione dei ‘contenuti’ della concessione debba esser rimessa, in questo caso, agli stessi concorrenti» ( T.A.R. Puglia Lecce, I, ord. n. 21 del 13 gennaio 2022 ).
B.- Considerato che, con relazione depositata il 31 gennaio u.s., il Dirigente della Direzione Demanio Marittimo e il Responsabile del procedimento esponevano quanto segue: “ si evidenzia, in primis, che proprio la richiesta del modello D1 costituisce contenuto necessario del bando a norma dell’art. 8, comma 3, L.R, n. 17/2015, che letteralmente prevede «3. La procedura di selezione del concessionario è avviata in seguito a bando pubblico che deve in ogni caso specificare: a) le modalità di presentazione della domanda, secondo le specifiche SID e la documentazione tecnica a corredo della stessa».
Orbene, le ‘specifiche SID’ sono appunto costituite dalla modulistica indicata sul portale denominato ‘Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.)’, quale strumento rituale per la gestione unitaria informatizzata dei dati relativi all’amministrazione del demanio marittimo.
Nello specifico, la compilazione del modello D1 (domanda di rilascio di concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione) costituisce un onere dell’operatore economico concorrente che, tramite tecnico abilitato e mediante l’applicativo Do.Ri. versione 7.0, deve generare il file XML e la versione cartacea del modello indispensabili all’Ufficio sia in sede di gara, ai fini di una prima verifica di regolarità formale della domanda, sia successivamente per il caricamento sul portale SID dei dati della concessione rilasciata all’aggiudicatario della procedura. Ciò non significa, ad ogni modo, che il partecipante alla selezione possa determinare o contribuire a determinare l’individuazione dell’area demaniale marittima posta a bando, che, venendo in rilievo l’affidamento di un bene pubblico, è infatti predefinita dall’Amministrazione, nel caso di specie con precipuo riferimento alle indicazioni previsionali contenute nel Piano Comunale delle Coste di Taranto adottato (Deliberazione di G.C. n. 373/2020). Al contrario, il concorrente deve e può esplicare la propria progettualità solo nell’ambito della porzione di demanio marittimo indicata dall’Amministrazione procedente, che provvederà alla valutazione del merito tecnico e dell’offerta economica sulla base di criteri di aggiudicazione predeterminati. Il modello D1 costituisce, quindi, strumento di valutazione della domanda, contenendo al proprio interno un ‘Quadro T’ (Dati Tecnici) costituito da Sezione n. 1 - Prospetto riepilogativo del rilievo planimetrico e Sezione n. 2 - Prospetto riepilogativo dell’elaborato tecnico. In particolare, il rilievo planimetrico contiene l’individuazione dei beni richiesti in concessione, ovvero specchio acqueo (SP) e/o zona demaniale marittima (ZD), con indicazione delle opere da realizzarsi (OR) o già presenti (OE), oltre ad eventuali pertinenze (PD). Il rilievo planimetrico deve dunque riportare la rappresentazione geometrica dei punti (Pi) che delimitano il perimetro del bene demaniale marittimo già individuato dalle coordinate Gauss-Boaga identificate nel bando di gara, oltre all’area di sedime delle opere suindicate. La Sezione n. 2 del ‘Quadro T’, invece, deve contenere informazioni relative ad ogni bene demaniale o opera richiesta quali, in particolare, il prefisso identificativo di ciascun oggetto (ZD, SP, OR, OE, PD), la tipologia di opera in termini di facile o difficile amovibilità in virtù di quanto disposto dalla Circolare n. 120 del 24.05.2021 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, la superficie e la volumetria eccedente la quota di +/- 2,70 m in altezza e/o in profondità rispetto al piano di campagna. Il modello D1 svolge, pertanto, funzione necessaria e propedeutica alla formulazione dell’elaborato tecnico progettuale, che costituisce il contenuto della Busta ‘B - Offerta Tecnica’, in cui devono essere rappresentate le aree coperte e scoperte oggetto della domanda di concessione su base cartografica georeferenziata in coordinate Gauss-Boaga, onde precisare, nell’ambito dell’area demaniale marittima posta a gara, l’esatta identificazione spaziale e dimensionale di ogni impianto/opera da realizzarsi o esistente nonché la relativa tipologia (facile/difficile amovibilità). Si evidenzia, inoltre, che tali elementi costituiscono dati istruttori imprescindibili al fine del rilascio della concessione e dell’esercizio dell’attività di controllo e vigilanza da parte degli Enti preposti. Pertanto, e per quanto sopra enunciato, è palese che l’indicazione nel ‘Quadro T’ del modello D1 di un’area demaniale marittima divergente rispetto a quella oggetto di gara sia per quanto concerne le coordinate Gauss-Boaga (localizzazione) sia per superficie determini, indefettibilmente, come nel caso in esame, un vizio insanabile dell’offerta tecnica, formulata erroneamente con riferimento ad elementi e parametri di cui l’operatore economico concorrente non può in alcun modo disporre ”.
C.- Osservato che « il soccorso istruttorio è un istituto di carattere generale, attuativo dell’art. 97 Cost., al fine dell’emanazione di un giusto provvedimento, idoneo a contemperare nel migliore modo tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco (Cons. Stato, II, 28 aprile 2021, n. 3432) » (Consiglio di Stato, V, 31 agosto 2021, n. 6132): più in particolare, « la giurisprudenza ha finito per considerare il c.d. soccorso istruttorio come un dovere e non come una mera facoltà (cfr. ex plurimis: Consiglio di Stato, sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6248); - l’istituto è volto a garantire la massima collaborazione possibile tra privato ed amministrazione pubblica e, nel contempo, il soddisfacimento della comune esigenza alla definizione del relativo procedimento, con il risultato che l’esclusione da una procedura amministrativa per motivi di carattere squisitamente formale è giustificata soltanto se necessario per la tutela di contrapposti valori giuridici; - se tale necessità non ricorre, è lo stesso principio di proporzionalità a rendere irragionevole l’adozione di un provvedimento negativo basato sulla mera incompletezza o erroneità dell’istanza; - mentre nei procedimenti non comparativi il soccorso istruttorio dispiega la sua massima portata applicativa, nelle procedure selettive si impone un delicato bilanciamento tra i contrapposti interessi - segnatamente: la massima partecipazione e la par condicio tra i concorrenti -, bilanciamento che la giurisprudenza ha in passato operato avvalendosi della distinzione tra regolarizzazione, generalmente ammessa, ed integrazione documentale, viceversa esclusa in quanto comportante un vulnus del principio di parità di trattamento tra i concorrenti; - sul terreno dei contratti pubblici (dove il legislatore ha da tempo dettato una disciplina specifica), il legislatore ha da ultimo considerevolmente ampliato l’ambito applicativo dell’istituto, superando le concezioni rigidamente formalistiche che incentivavano il contenzioso con effetti pregiudizievoli in termini di tempestivo ed efficiente completamento delle procedure; - all’esito di un complesso itinerario normativo, del soccorso istruttorio è ora possibile avvalersi, non soltanto per regolarizzare, ma anche per integrare la documentazione mancante, risultando il principio della par condicio circoscritto ai contenuti tecnici ed economici dell’offerta » (Consiglio di Stato, VI, 18 maggio 2020, n. 3148).
D.1 Osservato ancora, con specifico riferimento al tema dell’errore materiale e della sua eventuale sanabilità, che « come riepilogato da T.A.R. Veneto, sez. I, 29 marzo 2019 n. 395, “Si deve trattare di una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da una mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta, e che deve emergere ictu oculi, cosicché la sua eliminazione non esige alcuna attività correttiva del giudizio, che deve restare invariato, dovendosi semplicemente modificare il testo in una sua parte, per consentire di riallineare in toto l’esposizione del giudizio alla sua manifestazione (Consiglio di Stato, V, 13 ottobre 2016, n. 4237). La stazione appaltante, perciò, può attivarsi per ricercare l’effettiva volontà del concorrente soltanto in presenza di un semplice errore materiale nella formulazione dell’offerta, a condizione che tale errore sia rilevabile ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima, né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente (T.A.R. Lazio Roma, II, 21 febbraio 2018, n. 2016)” ... in buona sostanza, l’errore materiale direttamente emendabile presuppone, con la sua rilevabilità ictu oculi dal contesto dell’atto, la presenza di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (T.A.R. Sicilia Catania, I, 8 marzo 2019 n. 511) ... deve trattarsi di un errore materiale immediatamente percepibile, maturato in un contesto nel quale sia possibile ricostruire in modo inequivoco quale fosse la volontà effettiva del concorrente, in modo da elidere la possibilità che la correzione dell’errore divenga uno strumento per modificare o integrare l’offerta, e dunque per compiere un’inammissibile attività manipolativa ad opera della Commissione (T.A.R. Lazio Roma, I-bis, 28 maggio 2019 n. 6690; T.A.R. Lazio Latina, 10 dicembre 2018 n. 631, che richiama Consiglio di Stato, VI, 2 marzo 2017 n. 978) » (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, II, 3 dicembre 2020, n.800).
D.- Osservato che la difesa dell’ATI Il Panda SOS, in specie, evidenzia da un lato come il Modello D1 erroneamente trasmesso dalla ricorrente rappresentasse un atto da inserire all’interno della busta ‘A’ contenente la documentazione amministrativa, ‘soccorribile’ ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, e, dall’altro lato, come “ la relazione istruttoria depositata dalla competente Direzione del Comune di Taranto (sia) inequivocabile nel chiarire, definitivamente, che l’individuazione dell’area demaniale è ‘scolpita’ nell’atto indittivo del confronto concorrenziale, escludendosi qualsivoglia possibilità, per il concorrente, di contribuire alla sua individuazione. Dunque, il bene demaniale da affidare al concorrente aggiudicatario in esito alla procedura di gara è stato puntualmente indicato dall’Ente, attraverso le coordinate Gauss-Boaga indicate nella lex specialis ”; e come, ancora, “ il progetto tecnico delle ricorrenti risulta essere assolutamente fedele alle dimensioni superficiarie del bene demaniale che il Comune di Taranto intende affidare e, cioè, calibrato sull’area che effettivamente viene messa a gara. Si tratta di aspetto in questa sede obiettivamente non comprovabile, atteso che l’esclusione delle ricorrenti è giunta in un momento in cui le offerte tecniche non risultavano ancora essere state aperte, cosicché la sua produzione in questa sede determinerebbe, quale effetto automatico, l’integrale conoscenza della proposta progettuale delle stesse ricorrenti e con esso l’irrimediabile venir meno del noto principio di segretezza delle offerte. Ma ciò, per assurdo, non fa altro che confermare la fondatezza del rilievo, atteso che un conto è l’irregolarità formale riscontrata nella documentazione amministrativa (ed ammessa dalla Relazione istruttoria), altro è l’eventuale ammissibilità o meno della componente tecnica dell’offerta. Solo in sede di valutazione del progetto, infatti, si potrà effettivamente verificare - con gli esiti già testé pronosticati, attesa la piena rispondenza dello stesso progetto rispetto alle effettive coordinate Gauss-Boaga indicata (in maniera tassativa) dal Comune di Taranto -, se effettivamente quest’ultimo sarà stato, o meno, influenzato dall’evidente errore materiale occorso nel caso di specie, senza poter in questa sede - ovverosia in fase di ammissione -, alla luce di una mera valutazione prognostica non suffragata da evidenze documentali, ipotizzare al buio che tale effetto si sia effettivamente realizzato ”.
D.1 Osservato, inoltre, che la stessa ATI allega, senza che l’A.c. superi concretamente la circostanza, che l’errore in cui essa incorreva nella compilazione del Modello D1 non incideva in alcun modo sul contenuto dell’offerta tecnica, in quanto “ nel caso della prima sezione del quadro T, si assiste alla sola identificazione del bene demaniale oggetto di affidamento (…) dettagliatamente e puntualmente identificato dall’Amministrazione comunale (…); allo stesso modo, nel caso della seconda sezione del quadro T vengono semplicemente descritti i dati catastali del bene demaniale (codice comune, foglio di mappa e particella), la sua estensione e la descrizione con acronimo (nella specie OR [opere da realizzarsi] e ZD [zona demaniale]) del bene e di come verrà utilizzato che, come si è visto, non influisce in alcun modo sul contenuto dell’elaborato progettuale (cfr. art. 14 della lex specialis). Peraltro, analizzando la seconda sezione del Modello D1 prodotto dall’ATI ricorrente, emerge come la sezione relativa alle opere da realizzarsi (OR) ricomprenda la sola parte dell’area demaniale oggetto di affidamento non ricompresa nella maggiore superficie espressa dall’ATI in virtù del discettato errore materiale ”, e dunque, in definitiva, l’area effettivamente oggetto della selezione.
E.- Ritenuto che:
- sulla base delle circostanze indicate nella relazione del 31 gennaio 2022 e delle considerazioni appena esposte, l’errore in cui l’ATI ricorrente incorreva non risulta tale - potendo lo stesso venir emendato con un semplice richiamo alle coordinate Gauss-Boaga già indicate dall’Amministrazione negli atti di indizione della procedura - da alterare, o rendere incerti, gli effettivi contenuti dell’offerta presentata, e che pertanto la Commissione poteva e doveva attivare, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.lgs. n. 50/2016, prima di escludere la stessa ATI dalla procedura di gara, un sub -procedimento di soccorso istruttorio.
- gli atti della procedura, limitatamente all’esclusione dell’ATI ricorrente e a quelli successivi e conseguenti, debbono dunque essere annullati, con loro rinnovazione in aderenza al dictum conformativo di questa pronuncia.
- le spese di giudizio possono essere eccezionalmente compensate per la particolarità delle questioni trattate - fermo il diritto della ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1636 del 2021 indicato in epigrafe, lo accoglie, nei sensi e con gli effetti indicati in motivazione.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO