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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/06/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I Civile
In persona del Giudice unico, dott.ssa Paola Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 388/2024 del Ruolo Generale introdotto con atto di citazione depositato in data 18.01.2024
PROMOSSO DA
(C.F. ),residente in [...], Cervarese Parte_1 CodiceFiscale_1
Santa Croce 35030 – PD, ( ) residente in [...] C.F._2
Fossona n. 50, Cervarese Santa Croce 35030 – PD, CP_1
( ) residente in [...], Veggiano 35030 – PD, rappresentati e C.F._3
difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giovanni Daniele Toffanin (C.F.
[...]
e Laura Massaro (C.F. ) del Foro di Rovigo, giusta C.F._4 CodiceFiscale_5
procura inserita nel fascicolo telematico, elettivamente domiciliati presso lo Studio dei propri procuratori
Attori opponenti
CONTRO
Avv.ti ZAMBUSI ANGELO (C.F. ) e MICHELI PAMELA (C.F. CodiceFiscale_6
), rappresentati e difesi dall'Avv. Margherita Tommasi, del foro di CodiceFiscale_7
pagina 1 di 10 Padova, elettivamente domiciliati presso lo studio del proprio difensore giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuti opposti
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni degli attori come da foglio di PC depositato in data 14.03.2025:
“In via principale: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare
l'inefficacia/nullità del precetto notificato ai SInori , E Parte_2 Parte_1
in data 6.12.2023 e 20.12.2023 accertando che i convenuti non hanno CP_1
diritto a procedere ad esecuzione nei confronti degli odierni opponenti. In ogni caso: operare il
ricalcolo degli interessi quantificati in precetto a far data dalla domanda giudiziale ex art 15
d.lgs 150/11. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa o, in via meramente subordinata,
con compensazione delle spese di lite.”
Conclusioni dei convenuti come da foglio di PC depositato in data 14.03.2025:
“In via principale e nel merito: Rigettare e/o respingere le domande tutte formulate dagli attori
opponenti in quanto inammissibili, infondate sia dal punto di vista fattuale che giuridico per tutti
i motivi ampiamente illustrati in narrativa e, per l'effetto, confermare la fondatezza, correttezza,
validità ed efficacia del precetto, così come notificato. Con espressa riserva di instaurare con
separata azione giudiziaria, come per legge, azione revocatoria ai sensi e per gli effetti dell'art.
2901 c.c. in ordine al conferimento come sopra effettuato dai SI.ri Parte_1 CP_1
e a favore della società con
[...] Parte_2 Controparte_2
pagina 2 di 10 atto pubblico in data 10 novembre 2021 a ministero Notaio Dott. di Monselice Persona_1
(PD), atto Rep. n. 164.842, Racc. 37.410. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed
onorari, oltre accessori di legge, chiedendone l'aumento del 30% ai sensi e per gli effetti del
D.M. 8 marzo n. 37, art. 4, co.
1-bis D.M. 55/2014 come modificato (“il compenso determinato
tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del
30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche
informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse
consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la
navigazione all'interno dell'atto”).”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 18.01.2024 i sig.ri , e Pt_2 Pt_1 CP_1
proponevano opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso il precetto notificato loro tra il 6 e il 20 dicembre 2023 dagli Avv.ti Angelo Zambusi e Pamela Micheli con cui veniva intimato il pagamento di € 127.519,38, somma liquidata con Ordinanza ex art. 14 D.lgs 150/2011,
resa dal Tribunale di Padova in data 23.09.2023, per crediti inerenti prestazioni professionali da questi svolti in favore del defunto sig. di cui gli opponenti sono eredi. Persona_2
Contestavano sia l'an del diritto a procedere in via esecutiva, sia il quantum della pretesa,
deducendo quanto segue.
Affermavano, in primo luogo, di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario e che,
pertanto, non poteva essere intrapresa un'esecuzione forzata nei loro confronti per debiti pagina 3 di 10 ereditari, nemmeno in relazione ai beni loro pervenuti in forza della successione, senza la previa liquidazione degli stessi ai sensi degli artt. 499 e ss. cc. Producevano sub doc. 3 copia dell'atto di accettazione beneficiata.
Contestavano in ogni caso il calcolo degli interessi operato dai creditori nell'atto di precetto,
affermando che il dispositivo dell'ordinanza costituente titolo esecutivo li vedeva condannati al pagamento di € 56.262,00 in favore dell'Avv. Micheli, e di € 18.400,00 in favore dell'Avv.
Zambusi, il tutto oltre accessori di legge e “interessi al tasso ex art. 1284, quarto comma, c.c.
con decorrenza dalla data della domanda”, mentre nel precetto tale tasso veniva applicato a far data dalla messa in mora stragiudiziale, ossia il 27.03.2019 per l'Avv. Zambusi, e il 02.01.2019
per l'Avv. Micheli.
I convenuti opposti si costituivano in data 13.03.2024 e chiedevano il rigetto dell'opposizione contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, e in particolare eccependo, quanto al primo motivo di opposizione, che dovevano ritenersi infondate le doglianze in punto di an del diritto a procedere in executivis, dal momento che gli opponenti, pur avendo fatto dichiarazione di accettare l'eredità del sig. con beneficio d'inventario, non avevano fornito Persona_2
prova dell'effettiva redazione dell'inventario, decadendo così dal beneficio e divenendo eredi puri e semplici. Rilevano inoltre che gli opponenti non avevano provveduto alla liquidazione del patrimonio ereditario ed erano comunque decaduti dal beneficio poiché avevano disposto dei beni ereditari conferendoli nella società agricola in data Controparte_2
10.11.2021 (doc. 4), senza previa autorizzazione del giudice. Gli opposti deducevano che tale pagina 4 di 10 atto dispositivo aveva danneggiato le ragioni dei creditori, ragione per cui formulavano riserva di agire in revocatoria.
Contestavano inoltre la fondatezza anche del secondo motivo di opposizione, in quanto la messa in mora stragiudiziale era atto idoneo a far decorrere gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4
cc, dovendosi ritenere superato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tali interessi maturano solo con la pronuncia giudiziale che liquida la somma dovuta, di talché essi andavano computati sin dall'interpellatio effettuato dall'Avv. Micheli in data 02.01.2019 e dall'Avv.
Zambusi in data 27.03.2019 (docc. 6 e 7).
Nella prima memoria 171ter cpc i convenuti davano atto che l'erede SI.ra Persona_3
e per essa, attualmente minorenne, la madre, legale rappresentante esercente la responsabilità
genitoriale, SI.ra , non aveva presentato opposizione né al titolo né Persona_4
al precetto notificati e che, pertanto, il titolo era divenuto definitivo nei confronti della medesima.
Nella seconda memoria rilevavano che gli attori, non avendo depositato la prima memoria, non avevano contestato tempestivamente quanto da essi dedotto nella comparsa di costituzione e risposta e che pertanto i fatti ivi indicati dovevano ritenersi non contestati in applicazione di quanto stabilito dall'art. 115 cpc.
Parte attrice depositava terza memoria ex art 171ter cpc, in cui dava atto che nelle more i creditori avevano instaurato l'esecuzione e insisteva per l'accoglimento del motivo di opposizione con cui era stato contestato il calcolo degli interessi intimati in precetto.
La causa è stata istruita solo documentalmente.
pagina 5 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata nei termini e nei limiti di seguito esposti.
1) Infondato è il primo motivo di opposizione, con cui gli opponenti affermano la nullità/inefficacia del precetto in ragione del fatto che essi hanno accettato l'eredità del de cuius
con beneficio d'inventario, ragione per cui non potrebbero essere sottoposti a esecuzione forzata,
se non previa liquidazione dei beni ereditari ai sensi degli artt. 499 e ss. cc.
Parte creditrice ha evidenziato che gli opponenti, pur avendo dichiarato nelle forme di cui all'art. 484 cc di accettare l'eredità con beneficio d'inventario, non hanno provveduto alla redazione dello stesso entro i termini di legge, né hanno effettuato la liquidazione dei beni e ha altresì
dedotto che gli opponenti hanno disposto dei beni senza previa autorizzazione giudiziale,
dovendosi quindi considerare eredi puri e semplici.
Gli opponenti, su cui incombe l'onere di provare la qualità di eredi “con beneficio di inventario”,
non hanno allegato (né tantomeno provato) di aver redatto l'inventario (e di averlo fatto nei termini di cui all'art 485 o 487 cc) e, inoltre, non hanno svolto alcuna replica né alcuna contestazione con riferimento ai fatti dedotti in sede di costituzione dai creditori;
ragione per cui,
anche in forza del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc, deve ritenersi appurata la mancata redazione dell'inventario ed il compimento degli atti dispositivi sui beni indicati dagli opposti, ovvero il loro conferimento nella società agricola Controparte_2
in data 10.11.2021 senza previa autorizzazione del giudice. Va peraltro osservato che
[...]
il conferimento dei beni ereditati emerge direttamente dal corredo documentale offerto dagli opposti i quali hanno prodotto, sub doc. 4, l'atto pubblico con cui sono stati conferiti nella società pagina 6 di 10 beni immobili pervenuti agli attori per successione del Controparte_2
sig. Si legge a pag. 5 del documento citato che “La parte conferente signori Persona_2
e garantisce la piena proprietà e Parte_1 CP_1 Parte_2
libera disponibilità degli immobili oggetto del presente atto per essere ad essi pervenuti per
successione legittima di il 13 aprile 2020, dichiarazione di Persona_5
successione Vol. 88888 n. 177376 dell'anno 2021 presentata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Territoriale di Padova - il 13 aprile 2021 e registrata presso il medesimo Ufficio il 12 maggio
2021, trascritta a Vicenza il 13 maggio 2021 ai n.ri 10713/7659.”
Gli odierni convenuti, pertanto, hanno diritto ad agire in executivis nei confronti degli eredi per i debiti del de cuius senza limitazione alcuna.
2) Fondato, invece, è il secondo motivo d'opposizione, relativo al calcolo degli interessi operato nel precetto.
Gli attori deducono che i creditori hanno intimato il pagamento degli interessi nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc facendoli decorrere dalla messa in mora stragiudiziale anziché dalla domanda, come al contrario stabilito nel dispositivo dell'ordinanza Cron. n. 5710/2023 e Rep. n.
3472/2023 emessa dal Tribunale di Padova che costituisce il titolo esecutivo azionato in precetto
(“interessi al tasso ex art. 1284, quarto comma, c.c. con decorrenza dalla data della domanda”).
Osserva il giudice che anche tale doglianza va qualificata quale motivo di opposizione ex art 615
comma 1 cpc, in quanto viene contestato il quantum delle somme precettate.
Ciò premesso, deve rilevarsi come sia pacifico e incontestato che nel precetto gli interessi moratori vengono calcolati facendoli decorrere dall'interpellatio, cioè dall'invio della lettera di pagina 7 di 10 diffida di pagamento del 27.03.2019 (per l'avv. Zambusi) nonché dall'invio della lettera di diffida di pagamento del 02.01.2019 (per l'avv. Micheli), fino alla data di redazione del precetto,
04.12.2023.
È inoltre documentale che il titolo azionato in precetto ha disposto, per quanto più rileva, la condanna al pagamento di € 56.262,00 in favore dell'Avv. Micheli, e di € 18.400,00 in favore dell'Avv. Zambusi, il tutto oltre accessori di legge ed “altresì per entrambi gli importi interessi
al tasso ex art. 1284, quarto comma, c.c. con decorrenza dalla data della domanda”.
Orbene, ritiene il giudice che nel caso di specie non possano sorgere dubbi sulla portata del titolo,
dato che il termine “domanda” non può interpretarsi che nel senso di proposizione di “domanda giudiziale”. Va anche osservato che a fronte della chiarezza del titolo esecutivo, non è consentito al giudice dell'opposizione a precetto modificarne la portata, laddove ogni eventuale contestazione sulla decorrenza degli interessi ivi stabilita non può essere conosciuta dallo scrivente giudice ma deve semmai essere oggetto di impugnazione del titolo.
Gli interessi vanno quindi ricalcolati tenendo conto di quanto stabilito nel titolo e il precetto deve ritenersi nullo per la parte eccedente quanto dovuto in base all'ordinanza del Tribunale di Padova
Cron. n. 5710/2023 e Rep. n. 3472/2023. Va infatti ricordato che l'atto di precetto non perde efficacia quando il giudice accerti che le somme effettivamente dovute siano inferiori a quelle richieste, dovendosi in tali casi pronunciare l'inefficacia solo parziale del precetto per l'eccedenza della somma intimata rispetto a quella dovuta. Ha infatti precisato la Cassazione che
“in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso
pagina 8 di 10 portata non lo travolge per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque
valida l'intimazione per la parte dovuta” (Cassazione civile sez. III, 05/11/2020, n.24704).
Quanto ai vizi dell'atto di precetto, osserva il giudice che:
(i) con riferimento alla posizione dell'avv Zambusi, a fronte di un capitale indicato in precetto di € 19.090 vengono quantificati interessi per € 7.732,51 calcolati dal
27.03.2019 al 04.12.2023 in luogo del minor importo di € 1.660,83 effettivamente spettante facendo decorrere gli interessi dalla data della proposizione del ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011, ossia dal 27.02.2023;
(ii) con riferimento alla posizione dell'avv Micheli, a fronte di un capitale indicato in precetto in € 64.701,30 vengono quantificati interessi per € 27.398,77 calcolati dal
2.1.2019 al 04.12.2023 in luogo del minor importo di € 5.629,01 effettivamente spettante facendoli decorrere dalla data della proposizione del ricorso ex art. 14 d.lgs.
150/2011, ossia dal 27.02.2023.
Sommando allora gli interessi correttamente calcolati con le restanti voci di cui al precetto, lo stessa va ritenuto nullo per l'importo eccedente € 99.677,94.
Le spese vengono liquidate secondo il principio della soccombenza a carico degli opposti,
applicando i parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
in accoglimento del secondo motivo di opposizione dichiara la nullità del precetto opposto pagina 9 di 10 per la somma eccedente € 99.677,94
condanna l'avv Angelo Zambusi e l'avv Pamela Micheli, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite agli opponenti sigg. , e che si Parte_2 Parte_1 CP_1
liquidano complessivamente in € 14.103 oltre 15% spese generali, accessori di legge.
Si comunichi.
Padova, 10.06.2025
Il Giudice
Paola Rossi
pagina 10 di 10
Sezione I Civile
In persona del Giudice unico, dott.ssa Paola Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 388/2024 del Ruolo Generale introdotto con atto di citazione depositato in data 18.01.2024
PROMOSSO DA
(C.F. ),residente in [...], Cervarese Parte_1 CodiceFiscale_1
Santa Croce 35030 – PD, ( ) residente in [...] C.F._2
Fossona n. 50, Cervarese Santa Croce 35030 – PD, CP_1
( ) residente in [...], Veggiano 35030 – PD, rappresentati e C.F._3
difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giovanni Daniele Toffanin (C.F.
[...]
e Laura Massaro (C.F. ) del Foro di Rovigo, giusta C.F._4 CodiceFiscale_5
procura inserita nel fascicolo telematico, elettivamente domiciliati presso lo Studio dei propri procuratori
Attori opponenti
CONTRO
Avv.ti ZAMBUSI ANGELO (C.F. ) e MICHELI PAMELA (C.F. CodiceFiscale_6
), rappresentati e difesi dall'Avv. Margherita Tommasi, del foro di CodiceFiscale_7
pagina 1 di 10 Padova, elettivamente domiciliati presso lo studio del proprio difensore giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuti opposti
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni degli attori come da foglio di PC depositato in data 14.03.2025:
“In via principale: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare
l'inefficacia/nullità del precetto notificato ai SInori , E Parte_2 Parte_1
in data 6.12.2023 e 20.12.2023 accertando che i convenuti non hanno CP_1
diritto a procedere ad esecuzione nei confronti degli odierni opponenti. In ogni caso: operare il
ricalcolo degli interessi quantificati in precetto a far data dalla domanda giudiziale ex art 15
d.lgs 150/11. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa o, in via meramente subordinata,
con compensazione delle spese di lite.”
Conclusioni dei convenuti come da foglio di PC depositato in data 14.03.2025:
“In via principale e nel merito: Rigettare e/o respingere le domande tutte formulate dagli attori
opponenti in quanto inammissibili, infondate sia dal punto di vista fattuale che giuridico per tutti
i motivi ampiamente illustrati in narrativa e, per l'effetto, confermare la fondatezza, correttezza,
validità ed efficacia del precetto, così come notificato. Con espressa riserva di instaurare con
separata azione giudiziaria, come per legge, azione revocatoria ai sensi e per gli effetti dell'art.
2901 c.c. in ordine al conferimento come sopra effettuato dai SI.ri Parte_1 CP_1
e a favore della società con
[...] Parte_2 Controparte_2
pagina 2 di 10 atto pubblico in data 10 novembre 2021 a ministero Notaio Dott. di Monselice Persona_1
(PD), atto Rep. n. 164.842, Racc. 37.410. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed
onorari, oltre accessori di legge, chiedendone l'aumento del 30% ai sensi e per gli effetti del
D.M. 8 marzo n. 37, art. 4, co.
1-bis D.M. 55/2014 come modificato (“il compenso determinato
tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del
30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche
informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse
consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la
navigazione all'interno dell'atto”).”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 18.01.2024 i sig.ri , e Pt_2 Pt_1 CP_1
proponevano opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso il precetto notificato loro tra il 6 e il 20 dicembre 2023 dagli Avv.ti Angelo Zambusi e Pamela Micheli con cui veniva intimato il pagamento di € 127.519,38, somma liquidata con Ordinanza ex art. 14 D.lgs 150/2011,
resa dal Tribunale di Padova in data 23.09.2023, per crediti inerenti prestazioni professionali da questi svolti in favore del defunto sig. di cui gli opponenti sono eredi. Persona_2
Contestavano sia l'an del diritto a procedere in via esecutiva, sia il quantum della pretesa,
deducendo quanto segue.
Affermavano, in primo luogo, di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario e che,
pertanto, non poteva essere intrapresa un'esecuzione forzata nei loro confronti per debiti pagina 3 di 10 ereditari, nemmeno in relazione ai beni loro pervenuti in forza della successione, senza la previa liquidazione degli stessi ai sensi degli artt. 499 e ss. cc. Producevano sub doc. 3 copia dell'atto di accettazione beneficiata.
Contestavano in ogni caso il calcolo degli interessi operato dai creditori nell'atto di precetto,
affermando che il dispositivo dell'ordinanza costituente titolo esecutivo li vedeva condannati al pagamento di € 56.262,00 in favore dell'Avv. Micheli, e di € 18.400,00 in favore dell'Avv.
Zambusi, il tutto oltre accessori di legge e “interessi al tasso ex art. 1284, quarto comma, c.c.
con decorrenza dalla data della domanda”, mentre nel precetto tale tasso veniva applicato a far data dalla messa in mora stragiudiziale, ossia il 27.03.2019 per l'Avv. Zambusi, e il 02.01.2019
per l'Avv. Micheli.
I convenuti opposti si costituivano in data 13.03.2024 e chiedevano il rigetto dell'opposizione contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, e in particolare eccependo, quanto al primo motivo di opposizione, che dovevano ritenersi infondate le doglianze in punto di an del diritto a procedere in executivis, dal momento che gli opponenti, pur avendo fatto dichiarazione di accettare l'eredità del sig. con beneficio d'inventario, non avevano fornito Persona_2
prova dell'effettiva redazione dell'inventario, decadendo così dal beneficio e divenendo eredi puri e semplici. Rilevano inoltre che gli opponenti non avevano provveduto alla liquidazione del patrimonio ereditario ed erano comunque decaduti dal beneficio poiché avevano disposto dei beni ereditari conferendoli nella società agricola in data Controparte_2
10.11.2021 (doc. 4), senza previa autorizzazione del giudice. Gli opposti deducevano che tale pagina 4 di 10 atto dispositivo aveva danneggiato le ragioni dei creditori, ragione per cui formulavano riserva di agire in revocatoria.
Contestavano inoltre la fondatezza anche del secondo motivo di opposizione, in quanto la messa in mora stragiudiziale era atto idoneo a far decorrere gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4
cc, dovendosi ritenere superato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tali interessi maturano solo con la pronuncia giudiziale che liquida la somma dovuta, di talché essi andavano computati sin dall'interpellatio effettuato dall'Avv. Micheli in data 02.01.2019 e dall'Avv.
Zambusi in data 27.03.2019 (docc. 6 e 7).
Nella prima memoria 171ter cpc i convenuti davano atto che l'erede SI.ra Persona_3
e per essa, attualmente minorenne, la madre, legale rappresentante esercente la responsabilità
genitoriale, SI.ra , non aveva presentato opposizione né al titolo né Persona_4
al precetto notificati e che, pertanto, il titolo era divenuto definitivo nei confronti della medesima.
Nella seconda memoria rilevavano che gli attori, non avendo depositato la prima memoria, non avevano contestato tempestivamente quanto da essi dedotto nella comparsa di costituzione e risposta e che pertanto i fatti ivi indicati dovevano ritenersi non contestati in applicazione di quanto stabilito dall'art. 115 cpc.
Parte attrice depositava terza memoria ex art 171ter cpc, in cui dava atto che nelle more i creditori avevano instaurato l'esecuzione e insisteva per l'accoglimento del motivo di opposizione con cui era stato contestato il calcolo degli interessi intimati in precetto.
La causa è stata istruita solo documentalmente.
pagina 5 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata nei termini e nei limiti di seguito esposti.
1) Infondato è il primo motivo di opposizione, con cui gli opponenti affermano la nullità/inefficacia del precetto in ragione del fatto che essi hanno accettato l'eredità del de cuius
con beneficio d'inventario, ragione per cui non potrebbero essere sottoposti a esecuzione forzata,
se non previa liquidazione dei beni ereditari ai sensi degli artt. 499 e ss. cc.
Parte creditrice ha evidenziato che gli opponenti, pur avendo dichiarato nelle forme di cui all'art. 484 cc di accettare l'eredità con beneficio d'inventario, non hanno provveduto alla redazione dello stesso entro i termini di legge, né hanno effettuato la liquidazione dei beni e ha altresì
dedotto che gli opponenti hanno disposto dei beni senza previa autorizzazione giudiziale,
dovendosi quindi considerare eredi puri e semplici.
Gli opponenti, su cui incombe l'onere di provare la qualità di eredi “con beneficio di inventario”,
non hanno allegato (né tantomeno provato) di aver redatto l'inventario (e di averlo fatto nei termini di cui all'art 485 o 487 cc) e, inoltre, non hanno svolto alcuna replica né alcuna contestazione con riferimento ai fatti dedotti in sede di costituzione dai creditori;
ragione per cui,
anche in forza del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc, deve ritenersi appurata la mancata redazione dell'inventario ed il compimento degli atti dispositivi sui beni indicati dagli opposti, ovvero il loro conferimento nella società agricola Controparte_2
in data 10.11.2021 senza previa autorizzazione del giudice. Va peraltro osservato che
[...]
il conferimento dei beni ereditati emerge direttamente dal corredo documentale offerto dagli opposti i quali hanno prodotto, sub doc. 4, l'atto pubblico con cui sono stati conferiti nella società pagina 6 di 10 beni immobili pervenuti agli attori per successione del Controparte_2
sig. Si legge a pag. 5 del documento citato che “La parte conferente signori Persona_2
e garantisce la piena proprietà e Parte_1 CP_1 Parte_2
libera disponibilità degli immobili oggetto del presente atto per essere ad essi pervenuti per
successione legittima di il 13 aprile 2020, dichiarazione di Persona_5
successione Vol. 88888 n. 177376 dell'anno 2021 presentata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Territoriale di Padova - il 13 aprile 2021 e registrata presso il medesimo Ufficio il 12 maggio
2021, trascritta a Vicenza il 13 maggio 2021 ai n.ri 10713/7659.”
Gli odierni convenuti, pertanto, hanno diritto ad agire in executivis nei confronti degli eredi per i debiti del de cuius senza limitazione alcuna.
2) Fondato, invece, è il secondo motivo d'opposizione, relativo al calcolo degli interessi operato nel precetto.
Gli attori deducono che i creditori hanno intimato il pagamento degli interessi nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc facendoli decorrere dalla messa in mora stragiudiziale anziché dalla domanda, come al contrario stabilito nel dispositivo dell'ordinanza Cron. n. 5710/2023 e Rep. n.
3472/2023 emessa dal Tribunale di Padova che costituisce il titolo esecutivo azionato in precetto
(“interessi al tasso ex art. 1284, quarto comma, c.c. con decorrenza dalla data della domanda”).
Osserva il giudice che anche tale doglianza va qualificata quale motivo di opposizione ex art 615
comma 1 cpc, in quanto viene contestato il quantum delle somme precettate.
Ciò premesso, deve rilevarsi come sia pacifico e incontestato che nel precetto gli interessi moratori vengono calcolati facendoli decorrere dall'interpellatio, cioè dall'invio della lettera di pagina 7 di 10 diffida di pagamento del 27.03.2019 (per l'avv. Zambusi) nonché dall'invio della lettera di diffida di pagamento del 02.01.2019 (per l'avv. Micheli), fino alla data di redazione del precetto,
04.12.2023.
È inoltre documentale che il titolo azionato in precetto ha disposto, per quanto più rileva, la condanna al pagamento di € 56.262,00 in favore dell'Avv. Micheli, e di € 18.400,00 in favore dell'Avv. Zambusi, il tutto oltre accessori di legge ed “altresì per entrambi gli importi interessi
al tasso ex art. 1284, quarto comma, c.c. con decorrenza dalla data della domanda”.
Orbene, ritiene il giudice che nel caso di specie non possano sorgere dubbi sulla portata del titolo,
dato che il termine “domanda” non può interpretarsi che nel senso di proposizione di “domanda giudiziale”. Va anche osservato che a fronte della chiarezza del titolo esecutivo, non è consentito al giudice dell'opposizione a precetto modificarne la portata, laddove ogni eventuale contestazione sulla decorrenza degli interessi ivi stabilita non può essere conosciuta dallo scrivente giudice ma deve semmai essere oggetto di impugnazione del titolo.
Gli interessi vanno quindi ricalcolati tenendo conto di quanto stabilito nel titolo e il precetto deve ritenersi nullo per la parte eccedente quanto dovuto in base all'ordinanza del Tribunale di Padova
Cron. n. 5710/2023 e Rep. n. 3472/2023. Va infatti ricordato che l'atto di precetto non perde efficacia quando il giudice accerti che le somme effettivamente dovute siano inferiori a quelle richieste, dovendosi in tali casi pronunciare l'inefficacia solo parziale del precetto per l'eccedenza della somma intimata rispetto a quella dovuta. Ha infatti precisato la Cassazione che
“in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso
pagina 8 di 10 portata non lo travolge per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque
valida l'intimazione per la parte dovuta” (Cassazione civile sez. III, 05/11/2020, n.24704).
Quanto ai vizi dell'atto di precetto, osserva il giudice che:
(i) con riferimento alla posizione dell'avv Zambusi, a fronte di un capitale indicato in precetto di € 19.090 vengono quantificati interessi per € 7.732,51 calcolati dal
27.03.2019 al 04.12.2023 in luogo del minor importo di € 1.660,83 effettivamente spettante facendo decorrere gli interessi dalla data della proposizione del ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011, ossia dal 27.02.2023;
(ii) con riferimento alla posizione dell'avv Micheli, a fronte di un capitale indicato in precetto in € 64.701,30 vengono quantificati interessi per € 27.398,77 calcolati dal
2.1.2019 al 04.12.2023 in luogo del minor importo di € 5.629,01 effettivamente spettante facendoli decorrere dalla data della proposizione del ricorso ex art. 14 d.lgs.
150/2011, ossia dal 27.02.2023.
Sommando allora gli interessi correttamente calcolati con le restanti voci di cui al precetto, lo stessa va ritenuto nullo per l'importo eccedente € 99.677,94.
Le spese vengono liquidate secondo il principio della soccombenza a carico degli opposti,
applicando i parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
in accoglimento del secondo motivo di opposizione dichiara la nullità del precetto opposto pagina 9 di 10 per la somma eccedente € 99.677,94
condanna l'avv Angelo Zambusi e l'avv Pamela Micheli, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite agli opponenti sigg. , e che si Parte_2 Parte_1 CP_1
liquidano complessivamente in € 14.103 oltre 15% spese generali, accessori di legge.
Si comunichi.
Padova, 10.06.2025
Il Giudice
Paola Rossi
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