Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/05/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8062/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al RG. n. 8062/2024 promossa congiuntamente da:
nata a [...] il giorno 5.8.1987 (CF: ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. G. Carla Valtellini, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Coccaglio
e nato a [...] il giorno 28.6.1982 (CF: ), Controparte_1 C.F._2 con l'avv. G. Carla Valtellini, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Coccaglio
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 20.03.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
30.4.2018, in Adro, trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune al n. 118 Atti di matrimonio – parte II, Serie A tra la signora ed il signor Parte_1 Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della relativa
[...]
sentenza ed a tutti i necessari incombenti.
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
3) Le figlie, entrambe minori, vengono affidate ad entrambi i genitori con la modalità dell'affido condiviso, le parti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse delle figlie, garantendo altresì un rapporto equilibrato e continuativo
I coniugi concordano che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascuna di esse. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana dei minori) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé la figlia.
I genitori convengono che le modalità di visita siano così determinate:
- Nella giornata di martedì il padre andrà a prendere le figlie a scuola alle ore 16,20 e le terrà con sé sino alla mattina successiva, allorquando le riaccompagnerà a scuola;
- le bimbe staranno con il padre a fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica alle ore 18,00. Durante i fine settimana spettanti alla madre, le figlie staranno con il padre dalla domenica alle ore 18,00 sino alla mattina successiva, quando il padre le accompagnerà a scuola;
- nella settimana ove è previsto il weekend con il padre, nella giornata di giovedì il signor andrà a prendere le figlie a scuola alle ore 16,20 e le terrà con sé sino alle ore 18,00 CP_1
allorquando accompagnerà le bimbe presso la casa materna. Tale permanenza verrà estesa sino alle ore 21 nella settimana durante la quale le bimbe trascorreranno il week end con la madre;
- durante le vacanze Natalizie le figlie trascorreranno con il padre cinque giorni anche non consecutivi, in particolare, il giorno di Natale e vigilia o di capodanno con il padre, ad anni alterni. Trascorreranno inoltre due giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, con turnazione annuale, in modo che il genitore con il quale hanno trascorso il Natale non sia anche quello con cui trascorreranno la Pasqua (con alternanza di anno in anno anche dei giorni di Pasqua e Pasquetta). Durante il periodo estivo, infine, le minori trascorreranno dieci giorni anche non consecutivi con il padre, in un periodo da concordarsi di anno in anno entro il giorno 30 maggio, tenuto conto degli impegni scolastici e delle necessità delle figlie.
Lo stesso potranno fare anche con la madre.
4) Oneri di mantenimento verso i figli ed oneri fiscali:
Entrambi i genitori saranno tenuti al mantenimento delle minori;
Al fine di realizzare il principio di proporzionalità delle spese, avuto riguardo alle esigenze delle figlie, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi i genitori ed, infine, al costo economico dei compiti domestici e di cura che sono presi in carico da ciascuno, i ricorrenti convengono che, a titolo di concorso al mantenimento dei figli il padre corrisponderà alla madre entro il giorno venti di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente acceso dalla signora la somma di € 300,00#, importo che verrà rivalutato annualmente Parte_1
secondo gli indici ISTAT, oltre a quanto previsto per il pagamento del servizio mensa per ciascuna bimba ovvero un totale di € 240,00#. Complessivamente il padre corrisponderà mensilmente un contributo agli alimenti per le figlie pari ad € 540,00# mensili.
I genitori provvederanno inoltre a suddividere le spese straordinarie al 50%, secondo Protocollo di
Intesa del Tribunale di Brescia. Le spese andranno documentate e rimborsate con bonifico bancario entro 15 giorni dalla richiesta inoltrata da colui/colei che le ha sostenute.
5)Le detrazioni fiscali relative ai figli spetteranno ai coniugi nella misura del 50% ciascuno ed i genitori manterranno i figli a proprio carico nella medesima misura del 50% ciascuno. L'assegno unico universale per i figli ed ogni beneficio fiscale in favore di essi e della genitorialità/co- CP_2
genitorialità, è da suddividersi tra i genitori in egual misura, ossia al 50%, a far data dal suo riconoscimento;
qualora uno dei genitori lo percepisca sul proprio conto corrente, avrà l'onere di versare il 50% dello stesso a mezzo bonifico bancario, entro 15 giorni dall'accredito dello stesso, ivi compresi gli arretrati eventualmente percepiti entro 15 giorni dalla sottoscrizione del ricorso. Ogni altro “bonus” o “dote” fiscale a favore delle figlie, anche relativo ad eventuali rimborsi), laddove ricevuto sarà da suddividere tra i genitori in base alla percentuale di spesa già sostenute
7) Le parti dichiarano di nulla avere più vicendevolmente a che pretendere l'una dall'altro.
8) Le parti si rilasciano reciprocamente i nullaosta per il passaporto o documento equipollente anche per entrambe le figlie;
9) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30/04/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Adro (atto n. 6, parte II, serie A, anno 2018) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 606/2024 del 17.10.2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse delle figlie minorenni economicamente non indipendenti.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e elebrato a Adro (Brescia) il 30.04.2018, trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2018, parte II, serie A, n.
6;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti