Decreto cautelare 26 settembre 2024
Ordinanza cautelare 28 ottobre 2024
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 12/06/2025, n. 4435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4435 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 04435/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04497/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4497 del 2024, proposto da
Istituto “-OMISSIS- -OMISSIS-”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione:
- del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Campania, Direzione Generale, n. 48233 del 9/08/2024, con cui è stata disposta la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l’a.s. 2024/2025 all’Istituzione scolastica denominata “-OMISSIS- -OMISSIS-”, per i seguenti indirizzi:
• Istituto Tecnico - Settore Tecnologia - Indirizzo Meccanica, Meccatronica e Energia – c.m. NATF6F5005;
• Liceo delle Scienze Umane – c.m. NAPMGU500T;
• Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – c.m. NATD9Z5006;
- della presupposta nota, prot. n. AOODRCA n. 34380 del 13.06.2024, della Direzione Generale dell’USR Campania, recante preavviso di revoca della parità scolastica;
- del piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica disposto dal Ministero per l’a.s. 2023/2024;
- della presupposta relazione ispettiva con esito negativo, redatta del dirigente tecnico incaricato, assunta al prot. AOODRCA n. 24921 del 30 aprile 2024;
- di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, al predetto e al mancato riconoscimento della parità scolastica di cui sopra;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- l’Istituto ricorrente impugnava, unitamente agli atti connessi, in epigrafe meglio specificati, il Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Campania, Direzione Generale, n. 48233 del 9 agosto 2024, con cui era stata disposta la revoca del suo status di scuola paritaria, con decorrenza dall’a.s. 2024/2025;
- a sostegno del gravame, il ricorrente adduceva l’insussistenza, sotto vari profili, dei presupposti per l’adozione del provvedimento;
- con D.P. n. 1874 del 26 settembre 2024 era accolta l’istanza di tutela cautelare monocratica;
-si costituiva in giudizio l’Amministrazione scolastica, successivamente depositando memoria e documenti;
- con ordinanza n. 2141 del 28 ottobre 2024, questo Tribunale respingeva l’istanza cautelare. non confermando il decreto monocratico del 26 settembre, osservando, in particolare, che, tra le irregolarità accertate dall’Ufficio, da valutarsi anche complessivamente e non in maniera parcellizzata, vi erano comunque annoverati aspetti cruciali concernenti, non solo la sede ma anche la didattica ed il sostanziale funzionamento del servizio erogato (cfr. Cons. Stato, Sez., VII, 5 luglio 2023, n. 6561), che non consentono di ritenere, prima facie, verosimilmente fondati i motivi di ricorso (tra cui, a titolo meramente esemplificativo: mancata copertura delle ore di insegnamento da parte di personale docente; significativa assenza di alunni in sede; plurime irregolarità nella gestione e tenuta della documentazione amministrativa); anche quanto all’evoluzione procedimentale, la stessa produzione documentale versata in giudizio conferma la complessa attività istruttoria svolta dai funzionari preposti, che non si era limitata alle diverse visite ispettive in loco, ma ha comportato l’esame e la valutazione della documentazione, ivi compresa quella prodotta in sede di osservazioni endoprocedimentali,
- con ordinanza n. 4508/2024 il Consiglio di Stato, adito in sede di appello cautelare, riformava la decisione, invitando l’Istituto scolastico a portare a termine, con sollecitudine, la riorganizzazione del proprio apparato, e l’Amministrazione procedente a “rivalutare l’attuale organizzazione [dell’Istituto] appellante, quale risultante dagli aggiornamenti e dagli adeguamenti approntati dopo la notifica del provvedimento impugnato, entro un termine congruo, e comunque non superiore a due mesi, onde decidere se confermare e/o rivedere la precedente determinazione negativa espressa nei confronti del ricorrente istituto”, precisando comunque che “l’eventuale conferma del provvedimento di revoca della paritarietà potrà avere effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in corso, ai sensi dell’art. 5.10 del D.M. n.83/2008, ossia per l’anno scolastico 2025-2026, atteso che l’istituto sta operando in regime di paritarietà per l’anno in corso, del quale è quasi decorso il primo trimestre”;
- il 18 aprile 2025, l’Istituto ricorrente depositava memoria, rappresentando che “L’anno scolastico si sta avviando a conclusione e la scuola cesserà il proprio funzionamento il prossimo 31 agosto 2025, come da comunicazione inoltrata all’USR Campania e come ha preso espressamente atto l’USR Campania con nota prot. n. 23215 del 24/03/2025;
chiedeva, per l’effetto, di voler fare espressamente salvi gli effetti della ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 4508/2024 e, dunque, dichiarare la cessata materia del contendere limitatamente agli effetti del ricorso per il corrente anno scolastico [2024/2025] e la sopravvenuta carenza di interesse agli effetti del ricorso per gli anni scolastici successivi”;
- all’udienza pubblica del 28 maggio 2025, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione;
Rilevato che:
- con il decreto n. 23215 del 24/03/25, depositato dal Ministero dell’Istruzione in data 14 maggio 2025, l’Ufficio scolastico Regionale, preso atto rinuncia allo status giuridico di scuola paritaria dell’Istituto ricorrente, assunta al prot. AOODRCA 22644 del 21 marzo 2025, con decorrenza dall’1 settembre 2025, ha decretato la cessazione della parità scolastica a decorrere dalla medesima data ai sensi dell’art.5, comma 10, lett. a D.M.10 ottobre 2008, n. 83;
- il tenore di tale provvedimento – che espressamente richiama, in premessa, l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4508/ 2024, nella parte in cui dispone che “l’eventuale conferma del provvedimento di revoca [in esito a riesame] della paritarietà potrà avere effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo, […] ossia per l’anno 2025-2026, in modo da consentire all’istituto di portare a termine l’anno scolastico in corso, atteso che l’istituto sta operando in regime di paritarietà per l’anno in corso, del quale è quasi decorso il primo trimestre”, oltre a dare atto della cessazione dello status giuridico di scuola paritaria a decorrere dall’ a.s. 2025/2026, reca anche l’implicito riconoscimento, successivo alla sospensione degli atti impugnati e per tutta la durata dell’ a.s. 2024/2025 e sino alla sua conclusione, del regime di parità scolastica, con superamento, per rinnovate valutazioni in fatto ed in diritto, dell’odierno oggetto del contendere;
Rilevato per l’effetto che:
- va dichiarata l’improcedibilità del ricorso, non più sorretto da interesse ex art. 100 c.p.c., non potendosi peraltro dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente all’ a.s. 2024/2025, giacché il rilievo di cui all’ordinanza n. 4504/ 2024 del Consiglio di Stato sopra richiamato, non è tuttavia di portata tale, da travolgere il provvedimento di revoca gravato, che, per quanto rilevato nell’ordinanza cautelare della Sezione, resisterebbe alle doglianze di parte ricorrente;
la circostanza inoltre – evidenziata sia da parte ricorrente che dal Ministero resistente – secondo cui “l’eventuale conferma del provvedimento di revoca della parità potrà avere effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo, ossia per l’anno 2025/26” era relativa ad un atto di conferma eventuale, che il Ministero avrebbe dovuto adottare all’esito del processo di riorganizzazione, né effetti di cessazione della materia del contendere che presuppongono la piena soddisfazione dell’interesse ritenuto leso possono derivare da provvedimenti giurisdizionali di natura cautelare;
Considerato tuttavia che la dichiarazione del ricorrente può essere interpretata come sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del presente giudizio e che tale conclusione in rito deriva, in ogni caso, anche dall’atto sopravvenuto adottato dal Ministero –depositato in data 14 maggio 2025 e non impugnato– con il quel si prende atto della continuità dello svolgimento dell’attività scolastica per l’anno in corso e che incidendo sul medesimo rapporto in controversia è di per sé sufficiente a dichiarare improcedibile il ricorso;
- stante l’estrema peculiarità della vicenda sottesa, vadano compensate integralmente tra le parti in causa le spese di lite, con espressa statuizione di irripetibilità di quanto versato a titolo di contributo unificato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Spese compensate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.