TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11316/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Settima Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 11316/2024, promosso da:
nato a [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Matteo ROVATTI;
APPELLANTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
APPELLATO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato in fatto
1. Con ricorso tempestivamente depositato il 23.9.2024 e ritualmente notificato alla controparte, Pt_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 504/2024 emessa dal Giudice di Pace di in data
[...] CP_1
15.5.2024, depositata il 22.5.2024 e pubblicata il 2.9.2024 nella causa n. 1473/2024 R.G.
Tale sentenza aveva respinto il suo ricorso in opposizione al provvedimento n. M_IT PR_BSSPC 00000150 02/01/2024 Area III, emesso il 2.1.2024, con il quale la gli aveva Controparte_1 revocato ogni titolo abilitativo alla guida, quale sanzione amministrativa accessoria della violazione dell'art. 128, comma 2, c.d.s., da lui commessa il 7.11.2023 a Montichiari (BS) in via Brescia (mentre si trovava alla guida del veicolo Mercedes targato DD184BA) e accertata con il verbale di accertamento di infrazione n. V/79U/2023 del 16.11.2023, redatto a suo carico da personale della Polizia Locale di Montichiari (BS).
Stando al tenore di tale verbale di accertamento, infatti, si era posto alla guida in costanza Parte_1 di pregresso provvedimento di revisione della patente per l'accertamento della sussistenza dei requisiti psicofisici di idoneità, provvedimento al quale non aveva ottemperato.
Con un primo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata là dove avrebbe Pt_1 erroneamente ritenuto che il provvedimento di revisione della Motorizzazione civile di Brescia fosse stato notificato regolarmente all'interessato.
Pag. 1 di 7 Con un secondo motivo, l'appellante ha contestato il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado, nel quale il Giudice di Pace ha asserito che il ricorrente avrebbe effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria sottesa all'ordinanza-ingiunzione.
Con un ulteriore motivo, lamenta l'omesso accertamento, da parte del Giudice di primo grado, Pt_1 del vizio di violazione di legge che affliggerebbe il provvedimento amministrativo opposto, siccome non adeguatamente motivato ed emesso senza la previa acquisizione e valutazione degli atti presupposti.
Infine, con un quarto e ultimo motivo, l'appellante ha contestato l'omesso riconoscimento in suo favore dell'esimente della buona fede.
In fatto, la difesa dell'appellante ha rappresentato che il suo assistito – destinatario di un provvedimento di revisione della patente di guida emesso dalla Motorizzazione civile di il 19.12.2018 (prot. n. CP_1
8116-2018) per l'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisici a séguito di un episodio di infarto miocardico – non avrebbe avuto contezza di tale provvedimento (e del conseguente obbligo di presentarsi alla Commissione patenti per la prescritta visita) fino al 7.11.2023, data in cui era stato fermato per un controllo dalla Polizia Locale di Montichiari (BS). La notifica del provvedimento, infatti, non sarebbe stata regolare. La dimostrazione di ciò e dell'assenza di mala fede dell'appellante discenderebbe dal fatto che egli, una volta conosciuto il citato provvedimento, si sarebbe immediatamente recato presso la Commissione patenti per sottoporsi alla visita medica (ottenendo in data 2.1.2024 l'abilitazione alla guida), nella convinzione che ciò sarebbe bastato a scongiurare l'irrogazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, ha chiesto l'integrale riforma della sentenza Parte_1 impugnata, con conseguente annullamento del provvedimento prefettizio oggetto di opposizione;
il tutto con vittoria di spese.
2. In data 14.2.2025, la di si è costituita in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura CP_1 CP_1
Distrettuale dello Stato, contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e compensi.
In particolare, ha ritenuto tutti i motivi di appello infondati, in quanto la mancata tempestiva impugnazione, da parte di del verbale di accertamento della Polizia Locale di Montichiari (BS) Pt_1 avrebbe reso definitivo l'accertamento della violazione amministrativa e l'inflizione della sanzione principale, con conseguente vincolo per la a irrogare anche la sanzione accessoria. Controparte_1
Secondo parte appellata, il carattere vincolato dell'agire dell'amministrazione destituirebbe, peraltro, di fondamento le doglianze della controparte in ordine a supposti vizi di motivazione e/o di istruttoria del provvedimento opposto.
Irrilevante sarebbe anche il tema dell'avvenuto pagamento o meno della sanzione principale, trattandosi di circostanza ininfluente rispetto all'inoppugnabilità della sanzione principale.
L'amministrazione ha, inoltre, contestato la sussistenza dell'esimente della buona fede invocata dall'appellante, non avendo egli dimostrato di essere incorso in un errore inevitabile sulle norme del codice della strada che prevedono i termini decadenziali per impugnare.
La ha, infine e in ogni caso, sostenuto la regolarità del procedimento di notificazione del CP_1 provvedimento di revisione della patente per l'accertamento dei requisiti di idoneità emesso dalla Motorizzazione civile di , in quanto perfezionatosi per compiuta giacenza. CP_1
3. All'udienza del 20.3.2025, il procuratore di parte appellante ha insistito per l'accoglimento dell'appello, invocando in particolare la buona fede del suo assistito, riportandosi all'atto di
Pag. 2 di 7 impugnazione. L'Avvocatura dello Stato, per parte appellata, ha a sua volta ribadito le argomentazioni svolte nella comparsa di costituzione, chiedendo il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Il Giudice ha dato, quindi, lettura del dispositivo della presente sentenza.
Ritenuto in diritto
1. I motivi di appello sono tutti manifestamente infondati. L'impugnazione merita, pertanto, di essere respinta.
Come correttamente valutato dal Giudice di Pace nella sentenza gravata, l'ordinanza di revoca di ogni titolo abilitativo alla guida emessa dalla Prefettura di il 2.1.2024 – in relazione alla violazione CP_1 dell'art. 128, comma 2, c.d.s., commessa da il 7.11.2023 e accertata con verbale di Parte_1 accertamento del 16.11.2023, redatto da personale della Polizia Locale di Montichiari (BS) – appare, infatti, del tutto immune da censure.
2. Va premesso che il fatto storico, accertato in un verbale facente fede fino a querela di falso, è pacifico: in data 7.11.2023, alle ore 12.50, lungo la via Brescia di Montichiari (BS), una pattuglia della Polizia Locale fermava il veicolo Mercedes targato DD184BA e condotto da , soggetto che Parte_1 gli agenti accertavano essere destinatario del provvedimento prot. n. 8116-2018 della Motorizzazione civile di , con il quale gli era stata ordinata la verifica dei requisiti psicofisici per la conduzione di CP_1 veicoli a motore su segnalazione dell' del 6.9.2017 (a séguito di un episodio di infarto Parte_2 miocardico).
A tale provvedimento, che risultava a lui regolarmente notificato per compiuta giacenza (circostanza, come si vedrà, contestata dalla difesa dell'appellante), egli non aveva ottemperato, ragione per la quale gli operanti accertavano a suo carico la violazione dell'art. 128, comma 2, c.d.s. (con il citato verbale di accertamento di infrazione n. V/79U/2023 del 16.11.2023), illecito amministrativo punito con una sanzione pecuniaria variabile tra 168,00 e 672,00 euro, nonché con la sanzione accessoria (vincolata) della revoca di ogni titolo abilitativo alla guida ai sensi dell'art. 219 c.d.s.
Per tale motivo, una volta notiziata dal Comando procedente dell'avvenuta (pacifica) notifica del verbale di accertamento (mai opposto né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale), la CP_1
– organo competente all'irrogazione della predetta sanzione – emetteva l'ordinanza di revoca
[...] oggetto del presente giudizio.
3. Ciò premesso in punto di fatto, , nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva Parte_1 contestato la legittimità del provvedimento prefettizio di irrogazione della sanzione accessoria, deducendo l'asserita violazione degli artt. 201 c.d.s., 21-bis l. 7 agosto 1990, n. 241, 149 c.p.c. e 8 l. 20 novembre 1982, n. 890, dal momento che il provvedimento di revisione della patente emesso dalla Motorizzazione civile non sarebbe stato regolarmente a lui notificato, con conseguente invalidità di tutti gli atti successivi.
Il Giudice di Pace, nella sentenza gravata, ha respinto l'opposizione di sulla base Parte_1 essenzialmente di due argomenti:
- la ritenuta regolarità del procedimento di notifica all'interessato del provvedimento con il quale la Motorizzazione civile aveva disposto la revisione della sua patente di guida per l'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisici (essendosi la notifica correttamente perfezionata per compiuta giacenza);
- l'omessa tempestiva impugnazione (vuoi in sede amministrativa vuoi in sede giurisdizionale) del verbale con il quale è stata accertata a carico del ricorrente la violazione dell'art. 128, comma 2, c.d.s. ed
Pag. 3 di 7 è stata irrogata la sanzione principale.
Tale verbale, una volta decorsi inutilmente i termini per presentare opposizione in sede amministrativa o giurisdizionale, avrebbe difatti pienamente dispiegato i suoi effetti, rendendo doverosa e vincolata l'applicazione all'interessato della sanzione accessoria della revoca di ogni titolo abilitativo alla guida.
4. Ritiene il Giudice di appello che il secondo argomento – pienamente condivisibile – assuma rilievo decisivo e assorbente nel decretare la complessiva infondatezza delle pretese del ricorrente.
I motivi di doglianza sollevati con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado avrebbero, infatti, potuto essere fatti valere soltanto in sede di opposizione alla sanzione principale e non anche in sede di impugnazione della sola sanzione accessoria, una volta che la prima ha definitivamente consolidato i propri effetti.
Si noti, peraltro, che nel caso di specie è pacifica tra le parti la regolare notifica a del verbale Parte_1 di accertamento della violazione dell'art. 128, comma 2, c.d.s., avvenuta lo stesso 16.11.2023 (data di formazione dell'atto) a mani dell'interessato ad opera della Polizia Locale di Rezzato (BS), come attestato nella relazione di notifica prodotta dall'amministrazione nel giudizio di primo grado sub all. 3 del suo fascicolo di parte. L'appellante è stato, dunque, reso edotto del contenuto dell'atto sanzionatorio adottato nei suoi confronti (corredato dei relativi avvisi in ordine ai mezzi di impugnazione esperibili) e posto nelle condizioni di presentare opposizione.
L'intenzione dell'appellante di far valere (solo) profili di illegittimità dell'atto presupposto costituito dal verbale di accertamento della violazione ex art. 128, comma 2, c.d.s. e di irrogazione della sanzione principale (e non già vizi dell'ordinanza prefettizia impugnata) emerge expressis verbis dal tenore del ricorso in appello, là dove si legge quanto segue: «il ricorrente non ha impugnato il verbale presupposto, ne ha solo evidenziato la sua illegittimità. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza per far valere i vizi di tale provvedimento, ovvero la violazione di legge, il vizio di istruttoria e l'eccesso di potere, rubricati all'unico motivo di ricorso».
Si tratta, però, di una pretesa pacificamente inammissibile, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale – proprio in tema di opposizione alle sanzioni amministrative – ha affermato che «il potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi riguarda solo quegli atti imperativi che costituiscono il presupposto della sanzione, fondando la soggezione del privato ad obblighi, positivi o negativi, per la cui inosservanza è comminata la sanzione, e non può, invece, trovare applicazione con riferimento agli atti amministrativi direttamente irrogativi della sanzione, quale un'ordinanza-ingiunzione emessa ex legge n. 689 del 1981, nei cui confronti è ammessa, invece, l'opposizione di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981, unico mezzo attraverso il quale gli interessati possono ottenere l'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria» (cfr., in particolare, Cass., sez. I, 29 maggio 2009, n. 12679).
Un provvedimento di natura sanzionatoria non autonomamente impugnato e, quindi, definitivo non può, dunque, essere disapplicato – in quanto contenente statuizioni illegittime – nel giudizio avente ad oggetto altro provvedimento di cui esso costituisca atto presupposto (cfr. sempre Cass., sent. n. 12679/2009).
5. Ciò premesso e passando ad esaminare partitamente i singoli motivi di appello, si osserva quanto segue.
5.1. Deve essere respinto, proprio per le ragioni già anticipate, la prima doglianza, con la quale l'appellante – reiterando l'eccezione già sollevata in primo grado – contesta la regolarità del procedimento di notifica all'interessato del provvedimento della Motorizzazione civile che aveva disposto la revisione della sua patente per l'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisici.
A prescindere da qualsiasi valutazione nel merito, l'eventuale vizio di notifica – ove sussistente –
Pag. 4 di 7 avrebbe potuto essere eccepito solo in sede di opposizione (in sede amministrativa o giurisdizionale) al verbale di accertamento e di irrogazione della sanzione principale.
Una volta divenuto definitivo – in quanto non autonomamente impugnato – l'atto presupposto con cui è stata inflitta la sanzione amministrativa principale, esso non può essere oggetto di disapplicazione da parte del Giudice ordinario (ai sensi dell'art. 2 l. 25 marzo 1865, n. 2248, all. E) in sede di opposizione al provvedimento applicativo della sanzione accessoria che ad esso consegue ex lege senza margini di discrezionalità per l'amministrazione.
5.2. Il secondo motivo di appello – con cui censura l'error in iudicando in cui sarebbe incorso il Pt_1
Giudice di primo grado là dove avrebbe dato atto dell'avvenuto pagamento della sanzione principale – non è idoneo a scalfire le statuizioni della sentenza gravata, risolvendosi nella contestazione del contenuto di un obiter dictum della pronuncia giudiziale, il quale non ha in alcun modo influito, per la sua stessa natura, sull'esito del procedimento.
Come correttamente argomentato dall'amministrazione, la legittimità della sanzione accessoria della revoca di ogni titolo abilitativo alla guida si fonda sull'irrogazione della sanzione principale e sulla sua sopravvenuta inoppugnabilità, non già sull'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria inflitta.
Pure tale motivo di appello – per vero, al limite dell'ammissibilità – deve essere, pertanto, rigettato.
5.3. Il terzo motivo, con cui l'appellante censura l'omessa motivazione del provvedimento prefettizio impugnato e la mancata attivazione dei suoi asseriti doveri “istruttori”, è anch'esso ictu oculi infondato e merita, pertanto, di essere respinto.
L'atto amministrativo, avendo natura vincolata, contiene del tutto correttamente un mero (e pertinente) richiamo all'unico suo presupposto, ovverosia l'avvenuta irrogazione della sanzione principale con verbale di accertamento redatto il 16.11.2023 dalla Polizia Locale di Montichiari (BS), atto al cui contenuto la Prefettura si è richiamata con motivazione per relationem (consentita dalla giurisprudenza di legittimità: v. Cass., sez. VI, 30 luglio 2020, n. 16316).
Null'altro era richiesto.
Quanto all'attività istruttoria genericamente evocata dall'appellante e asseritamente omessa da parte dell'autorità amministrativa, essa era del tutto superflua al fine dell'adozione di un atto vincolato avente quale unico presupposto l'accertamento della violazione;
ancóra una volta, essa avrebbe avuto, viceversa, un senso e un'utilità nell'àmbito del procedimento amministrativo conclusosi con il provvedimento di irrogazione della sanzione principale, non impugnato però – lo si ripete – dall'odierno appellante.
5.4. Manifestamente infondato è, infine, anche il motivo di doglianza fondato sull'asserita buona fede dell'appellante.
Ove per buona fede si intenda l'assenza di colpa o comunque la scusabilità della condotta tenuta dall'appellante ponendosi alla guida senza essersi sottoposto alla prescritta visita (in questo senso sembra di poter leggersi il riferimento, contenuto nel ricorso in appello, all'art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689, norma che disciplina la colpevolezza con riferimento agli illeciti amministrativi, prevedendo la punibilità degli stessi per dolo o per colpa), non possono che valere le considerazioni già esposte in sede di esame del primo motivo di impugnazione: l'esimente della buona fede – così intesa – avrebbe dovuto essere invocata in sede di opposizione al verbale di accertamento della violazione amministrativa, con il quale è stata irrogata la sanzione principale. Lo stesso dicasi, ovviamente, nel caso in cui per buona fede si intenda il positivo e incolpevole convincimento, in capo al suo autore, della liceità dalla violazione commessa, trattandosi di un'ipotesi di esimente soggettiva che, nell'attribuire
Pag. 5 di 7 eccezionale rilevanza (a determinate condizioni: v. Cass., sez. II, 19 giugno 2020, n. 11977) all'errore sul precetto, esclude la colpevolezza del fatto. Ove così intepretata, in ogni caso, l'esimente della buona fede avrebbe dovuto essere invocata già nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con conseguente inammissibilità del motivo di appello qui esaminato.
Se, come sembra di capire dal tenore dell'atto di appello, il riferimento alla buona fede serve, invece, ad invocare la scusabilità dell'errore in cui sarebbe incorso omettendo di impugnare nel termine Pt_1 previsto il verbale di accertamento (per far valere, ad es., il vizio di notifica del provvedimento di revisione della Motorizzazione civile), il motivo di appello è manifestamente infondato nel merito.
Il verbale di accertamento della violazione amministrativa e di irrogazione della sanzione principale conteneva un chiaro ed esplicito riferimento, in calce, ai mezzi di impugnazione esperibili e ai termini decadenziali previsti, sicché è stato posto nelle condizioni di conoscere in modo completo e Pt_1 accurato tutti gli strumenti utilizzabili per contestare la sussistenza dell'illecito contestatogli e tutte le conseguenze previste dalla legge in caso di mancata opposizione nei termini previsti.
In tal quadro, eventuali rassicurazioni da parte dei verbalizzanti circa il fatto che sarebbe bastato, per evitare la revoca della patente di guida, presentarsi senza ritardo presso la Commissione patenti per la prescritta visita – rassicurazioni, peraltro, oggetto di una mera allegazione difensiva e in alcun modo provate dall'appellante – mai avrebbero potuto fondare un legittimo affidamento dell'interessato sull'inutilità dell'impugnazione del verbale.
Di ciò, del resto, si è mostrato del tutto consapevole, non avendo proceduto a impugnare Parte_1 neppure tardivamente il verbale di accertamento. In tale sede, ove davvero fosse incorso nella decadenza dal termine per una causa a lui non imputabile, egli avrebbe potuto formulare contestuale istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.
Anche il quarto motivo d'appello è, pertanto, da respingere.
6. Dalla manifesta infondatezza di tutti i motivi di appello discendono il rigetto dell'impugnazione e l'integrale conferma della sentenza gravata.
7. L'appellante è soccombente totale e formale, con la conseguenza che deve essere condannato (in assenza di ragioni di compensazione integrale o parziale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.) al pagamento, in favore dell'amministrazione appellata, delle spese del grado (art. 91, comma 1, c.p.c.), che debbono essere liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
È liquidato il compenso per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività di assunzione probatoria. Le somme liquidate per ciascuna fase (875,00 euro per la fase di studio;
625,00 euro per la fase introduttiva;
1.500,00 euro per la fase decisionale) sono lievemente superiori ai parametri minimi, alla luce della pluralità dei motivi di appello su cui l'amministrazione ha dovuto articolare le proprie difese. Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma complessiva di euro 3.000,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Sussistono, infine, i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in ragione dell'integrale rigetto dell'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello,
Pag. 6 di 7 definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: visti gli artt. 437, 438 c.p.c. e 7 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 504/2024 emessa dal Giudice di Pace di in data 15.5.2024, depositata il 22.5.2024 e pubblicata il 2.9.2024 nella causa n. 1473/2024 R.G.; CP_1 visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del grado, che liquida in euro 3.000,00, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge;
visto l'art. 1, comma 17, l. 29 dicembre 2012, n. 228, dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Brescia, il 20 marzo 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
Pag. 7 di 7