Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 06/06/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1246/2025
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Giudice Sara Pozzetti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1246/2025
avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da: Parte_1 nata a [...] il [...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti RAGUSA ELISA CELESTE e FURLANETTO ANDREA
e
CP_1 nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dagli avv.ti SPINOSO NICOLA e MARRAZZO SIMONA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
"a) pronunciare, ai sensi dell'art.3, n. 2, lett. B), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la signora e il signor Parte_1 CP_1
,
ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore Per_1, con collocamento prevalente presso la madre, prevedendo che il padre possa trascorrere con la figlia Per_1 fine settimana alternati, a partire dal venerdì sera dalle ore 19:00 e sino alla domenica sera alle ore 18:00, ed inoltre, sarà previsto un giorno a settimana, da concordarsi previamente tra i genitori, in cui il padre potrà trascorrere con la figlia minore l'orario di cena ossia dalle ore 19:00 alle ore 23:00 con rientro entro tale orario presso la residenza materna. Le festività seguiranno la regola dell'alternanza, e le vacanze estive potranno essere trascorse per una settimana con ciascun genitore, nel mese di agosto, da concordarsi ogni anno entro il 31 maggio;
c) stabilire a carico del signor CP_1 un assegno di mantenimento in favore della figlia Per_1 pari ad euro 350,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
d) stabilire che le spese straordinarie relative alla figlia Per_1 vengano sostenute nella misura del
50% per ciascun genitore, e siano individuate nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo del
Tribunale di Asti;
e) previsione di assegno unico nella misura del 100% a favore della signora Parte_1
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
,nata a [...] il [...] e da CP_1 nato a Parte_1
TORINO (TO) il 07/11/1976, celebrato in ASTI in data 27/09/2008, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 124, Parte II, Serie A, Anno 2008, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 29/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
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