Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00186/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00610/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 610 del 2025, proposto da
AL HI, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Giulia Bettati e presso il proprio difensore elettivamente domiciliata in Parma, via Carducci n. 3, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 395/2024 in data 28 novembre 2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 15 aprile 2026 il dott. LO SO e udito, per la ricorrente, il difensore come specificato nel verbale;
Considerato che la ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione in parte qua alla sentenza n. 395/2024 in data 28 novembre 2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile;
che, in particolare, con tale pronuncia – provvedendo anche sulla domanda giudiziale proposta dalla sig.ra AL HI – ne è stato accertato il diritto a “… ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici come indicati in parte motiva, per l’importo di € 500,00 annui …” (ovvero per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024) ed è stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a “… mettere a disposizione del docente detta carta (o strumento equipollente) per poterne fruire nel prosieguo e nel rispetto dei vincoli di legge …”;
che l’interessata assume rimasta ineseguita la decisione, malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 24 luglio 2025) della Cancelleria del Tribunale di Piacenza;
che non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
che alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, dichiarato dal difensore della ricorrente che nelle more del giudizio è stato versato dall’Amministrazione quanto dovuto, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento in parte qua al giudicato del giudice ordinario da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi in giudizio, emergeva la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;
che, in effetti, risultava anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 8 gennaio 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it ’, quale domicilio digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito idoneo allo scopo (v., ex multis , TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24 luglio 2025 n. 2432; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 luglio 2025 n. 1209; TAR Umbria 3 aprile 2025 n. 370; TAR Calabria, Reggio Calabria, 24 settembre 2024 n. 586; TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, 12 agosto 2024 n. 2432; TAR Veneto, Sez. IV, 30 gennaio 2024 n. 169);
che, tuttavia, all’udienza camerale del 15 aprile 2026 è emersa la sopraggiunta estinzione della pretesa della ricorrente, e ciò in ragione dell’avvenuto pagamento del dovuto, il che comporta naturalmente la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza virtuale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (nella misura indicata in dispositivo), essendosi provveduto solo dopo l’instaurazione del presente giudizio al versamento di quanto spettante alla ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 700,00 (settecento/00) oltre agli accessori di legge e alla refusione del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO SO, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO SO |
IL SEGRETARIO