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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 6168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6168 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro e previdenza
La dott.ssa Elisa Tomassi, in funzione del Giudice del Lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 11.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 19356/2021 R.G. Lavoro
TRA Parte_1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto
Maria Cirillo e Francesco Cirillo, elettivamente domiciliata come in atti in Napoli via
Benedetto Cariteo n.8.
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del procuratore, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Marco Marazza e Domenico De Feo, elettivamente domiciliata come in atti presso lo studio dell'avv. Mario De Mathia in Napoli, Via G. Martucci n. 56
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato il 30.11.2021 il ricorrente affermava di lavorare come ingegnere dal 1987 presso l'Informatica Campania del gruppo IRI Finisiel, e di occuparsi della progettazione e dello sviluppo dei sistemi informatici;
di essere stato trasferito alle dipendenze della società resistente dal 1° gennaio 2017, a seguito della fusione della e di essere stato inquadrato al Controparte_2
7° livello del CCNL di categoria, ovvero come "Professional di Elevata Specializzazione"; di essere stato poi assegnato, da aprile 2014 a dicembre 2016, ad un progetto, cd. SDA, con il compito di gestire il rilascio automatico del software di tutto il gruppo CP_1 e di avere continuato a lavorare per questo progetto anche
, dopo il transito in CP_1 ; di essere stato sollevato dal suo incarico nel progetto SDA
a febbraio 2017, quando aveva partecipato a un corso di formazione al cui termine era stato assegnato al settore Security Engineer, occupandosi pertanto di monitoraggio delle reti dei clienti esterni a _1 per prevenire o mitigare eventuali attacchi informatici provenienti dal web, ruolo questo che definiva marginale, esecutivo, privo di qualunque professionalità, organizzato in turnistica H24, stressante fisicamente anche per l'età anagrafica.
Precisava inoltre che la propria attività principale era quella di riportare periodicamente gli eventi segnalati dall'applicativo RSA generante degli alert delle reti dei clienti, e di occuparsi della segnalazione di attacchi informatici;
che dal luglio 2019 nell'ambito del Parte_2 le attività, pur cambiate, erano restate di basso livello;
che per analoga situazione il suo collega Controparte_3 si era visto accertare da questo
Tribunale con sentenza n. 2560 del 2020 la violazione dell'art. 2103 c.c. e del potere di ius variandi datoriale.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: "1) Accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui alla premessa, la illegittimità della condotta posta in essere dalla Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t. e, per l'effetto, condannarla: a) ad assegnare al sig. Parte_1 mansioni corrispondenti al livello inquadramentale rivestito, il 7° del CCNL di categoria;
b) a risarcire al ricorrente il danno professionale non patrimoniale nella misura specificata in premessa di € 2.366,98 mensili netti per ogni mese a far data da marzo 2018 e sino al deposito del presente ricorso ovvero per quella diversa data e somma che reputerà di giustizia il giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui alla premessa, la illegittimità del distacco comminato al ricorrente a far data dal 01.07.2021 presso la CP_4 in persona del legale rapp.t e, per l'effetto, ordinarne alla Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t. la revoca;
3) Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari". La società resistente Controparte_1 nel contestare tutto quanto affermato dal ricorrente, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente stesso aveva ricostruito la vicenda lavorativa dalla sua assunzione avvenuta nel dicembre 1987, periodo antecedente alla fusione delle società e, pertanto non rilevante ai fini del presente giudizio;
l'indeterminatezza del petitum e della causa petendi, non essendo determinati cosi come previsto dall'art.414 c.p.c.; inoltre, evidenziava come a tutti i lavoratori subordinati, anche se assunti antecedentemente al
2015, andava applicato il nuovo art. 2103 c.c.; eccepiva inoltre la mancanza di un interesse attuale e concreto del ricorrente ad agire in giudizio in relazione al distacco, essendo lo stesso cessato in data 31 dicembre 2021; l'omessa allegazione e la prova degli elementi costitutivi posti a sostegno della domanda in ordine alla asserita dequalificazione e alla richiesta risarcitoria in ordine ai danni asseritamente patiti;
inoltre, evidenziava come le mansioni affidate al ricorrente erano riconducibili al VII livello del CCNL di categoria e potevano semmai aver comportato una “diversità di mansioni comunque omogenee”, ma non implicante le mansioni ed il ruolo precedentemente ricoperto.
Tutto ciò premesso, la resistente concludeva chiedendo di: a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e, comunque, la nullità del ricorso introduttivo del presente giudizio per tutto quanto dedotto nella presente memoria difensiva;
b) sempre in via preliminare dichiarare la carenza di interesse ad agire con riferimento al distacco del ricorrente presso CP_4; c) nel merito, rigettare il ricorso perché comunque infondato in fatto ed in diritto;
d) condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio".
Tentata inutilmente la conciliazione, sentiti i testi, in esito alla udienza indicata in epigrafe, sostituita dalle note ritualmente depositate, questo Giudice emetteva la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
La domanda è in parte fondata.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 414 cpc;
ritiene questo giudice che il ricorso sia completo di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari e sufficienti per consentire tanto al giudicante quanto alla parte convenuta la compiuta comprensione del petitum e della causa petendi e, con specifico riferimento alla convenuta, altresì l'espletamento di una idonea difesa anche nel merito, cosa che del resto è avvenuta.
Risulta invece fondata l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente con riferimento alla declaratoria di illegittimità del distacco presso la società
CP_4, posto che - pacificamente - per come riferito dallo stesso ricorrente, il distacco stesso è cessato a far data dal 1° febbraio 2022, quando il ricorrente è stato ricollocato presso la funzione NW.O.IM.IO.O della società convenuta, ove svolge mansioni di monitoraggio dell'efficienza della rete e per la supervisione degli allarmi, nell'ambito della funzione "KPI Interni”, che appaiono corrispondere al sesto livello del CCNL di categoria. Ne consegue che, essendosi il ricorrente limitato a richiedere la declaratoria di illegittimità del distacco e la reintegra nelle mansioni precedentemente svolte presso la convenuta, tale domanda non appare suffragata dalla necessaria condizione dell'azione prevista dall'art. 100 c.p.c., essendo di fatto avvenuta. Tanto si traduce nella declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla specifica domanda in esame.
Venendo alla domanda avente a oggetto il demansionamento, la stessa è in parte fondata.
In punto di diritto va premesso che, come noto, l'art. 2103 c.c. configura un vero e proprio obbligo del datore di lavoro di consentire al lavoratore lo svolgimento delle sue mansioni e quindi un correlativo diritto del lavoratore ad espletarle, in quanto trova la sua ragion d'essere nella tutela dell'interesse del lavoratore alla conservazione del proprio patrimonio professionale e all'accrescimento e allo sviluppo di questo patrimonio attraverso l'esercizio della attività lavorativa stessa. L'esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro è, dunque, ammesso in relazione alle esigenze organizzative dell'azienda a condizione che siano rispettate sia l'equivalenza delle nuove mansioni rispetto alle precedenti sia la tutela del patrimonio professionale del lavoratore. La violazione di tali principi comporta la responsabilità del datore di lavoro per il danno che il lavoratore abbia subito e che lo stesso deve allegare e dimostrare, mentre non è da sola sufficiente a configurare una fattispecie di mobbing che richiede, invece, una reiterazione di comportamenti nei confronti del lavoratore tali da provocare nello stesso uno stato di disagio psicologico e l'insorgere di malattie.
Quanto al demansionamento, si configura soltanto quando le nuove funzioni da svolgere sono decisamente dequalificanti (Cass. Sez. lav., 18.2.2008 n. 4000); d'altra parte, "l'equivalenza o meno delle mansioni deve essere valutata dal giudice anche nel caso in cui le mansioni di provenienza non siano state affidate ad altro dipendente ma si siano esaurite, con la conseguenza che anche in tale evenienza può aversi demansionamento, in violazione dell'art. 2103 cod. civ., ove le nuove mansioni affidate al lavoratore siano inferiori a quelle proprie della qualifica o alle ultime svolte dal lavoratore "(Cass., n. 1575 del 26.1.2010).
Inoltre, è stato affermato che "In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale che asseritamente ne deriva non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di
-
inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo;
mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale
(da intendere come ogni pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno) va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno"
(sent. n. 29832 del 19/12/2008; ord. n. 2122 del 24 gennaio 2023).
Tale pregiudizio non si pone, in altri termini, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c., del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (v. Cass.
26 gennaio 2015 n. 1327; Cass. n. 29047 del 05/12/2017; Cass. n. 9901 del
20/04/2018). Il giudice può, invero, desumere l'esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e il cui onere incombe pur sempre sul lavoratore, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, determinandone l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (cfr., ex plurimis Cass. n. 21 del 03/01/2019;
Cass. n. 25743 del 15/10/2018; Cass. n. 22930 del 10/11/2015; Cass. 19 settembre
2014, n. 19778; Cass. 26 febbraio 2009 n. 4652; Cass. 26 novembre 2008 n. 28274;
Cass. Sez. Un. 24 marzo 2006 n. 6572).
Così pure, "allorquando da parte di un lavoratore sia allegata - purché in maniera puntuale, attraverso la indicazione delle mansioni assegnategli- una dequalificazione o venga dedotto un demansionamento riconducibili ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., e' su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o, comunque, in base al principio generale risultante dall'art. 1218 c.c., da un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile ( v. Cass., 3.3.2016 n. 4211 e Cass., 19.10.2018, n.
26477).
Inoltre, è stato affermato che “In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale che asseritamente ne deriva non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di
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inadempimento datoriale non può prescindere da una specifica allegazione, nel
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ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo;
mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale
(da intendere come ogni pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno) va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno"
(sent. n. 29832 del 19/12/2008; Cass. 20890 del 2009; ord. n. 2122 del 24 gennaio
2023).
Sotto il profilo patrimoniale, viene in rilievo il danno da impoverimento dalla capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore saper fare, che possono pregiudicarne la posizione professionale sia all'interno dell'azienda, anche sotto il profilo della perdita di chances di carriera, sia all'esterno, rendendolo meno appetibile sul mercato del lavoro.
La violazione dell'art. 2103 c.c. può pregiudicare quel complesso di capacità e di attitudini definibile con il termine di professionalità, che di certo bene economicamente valutabile, posto che rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro (V., tra le altre, Cass., 12.6.2015, n.
12253 e precedenti conformi ivi richiamati).
L'inadempimento in parola è, inoltre, in grado di provocare più lesioni di interessi personali, anche ulteriori rispetto alla salute, la cui risarcibilità è assicurata dall'art. 2059 c.c., nell'interpretazione costituzionalmente orientata offertane dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte (sentenze 26972,26973,26974 e 26975 dell'11.11.2008), la quale consente di affermare che pure nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali, ogni qualvolta il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali;
ciò può verificarsi, oltre che per volontà delle parti e del concreto assetto negoziale dalle medesime delineato, anche quando l'inserimento di siffatti interessi nel rapporto sia opera della legge in forza dell'integrazione eteronoma degli effetti del contratto, che ne finalizza la causa alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, come appunto nel caso del contratto di lavoro attraverso il disposto dell'art. 2087 c.c., da considerare ipotesi di risarcimento dei danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista. (v., Cass., n
26972,26973,26974 e 26975 del 2011, cit e già in precedenza Cass., Sez. un.,
24.3.2006, n.65729).
"Il presidio di interessi inerenti alla persona del lavoratore, già tutelati dall'art. 2087 C.C., ad opera della Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela. Con la conseguenza che la loro lesione è suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell'integrità psicofisica (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2,4,32 Cost.), come avviene nel caso di pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvono nella compromissione delle aspettative di sviluppo delle personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa" (v. Cass., n. 26972/2011, cit).
Va, poi, sottolineato che le condotte del datore di lavoro inadempienti al disposto degli artt. 2013 e 2087 c.c. possono comunque essere fonte di danni non patrimoniali risarcibili anche qualora non diano luogo ad una lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore, ma ledano altri diritti tutelati da tali disposizioni o comunque aventi rilievo costituzionale, come ad es. la dignità personale, l'immagine professionale, l'onore e la reputazione.
Ove si verifichi tale ipotesi, deve ammettersi il risarcimento tanto del danno morale che dei pregiudizi di tipo esistenziale, qualora la lesione presenti carattere di gravità, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e il danno non sia futile, vale a dire non consista in meri disagi o fastidi, in quanto ogni ipotesi di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale soggiace, nell'an e nel quantum, al criterio della tolleranza, che opera su due fronti: quello che attiene al momento del danno ingiusto o cd. danno evento e quello che attiene al cd. danno conseguenza, ossia alla perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato ( v. Cass., 8.2.2019, n. 3720 e precedenti conformi ivi richiamati).
Tale conclusione risulta ribadita dalla Cassazione, secondo cui "il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria" (v.
Cass., 27.3.2018 n.7513, Ord., e Cass., 13.4.2018 n. 9196, Ord.).
Essa risulta, poi, del tutto coerente sia con la visione bipolare del danno non patrimoniale, ormai recepita dal prevalente orientamento della Suprema Corte, secondo cui il danno morale costituisce voce autonoma di danno, distinto dal danno biologico o dinamico - relazionale, che va sempre autonomamente apprezzato e liquidato, così nell'ambito del sistema r.c. auto e r.c. sanitaria come nella responsabilità civile ordinaria, in quanto il giudice "deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto quanto quello dinamico relazionale, destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto" (v. Cass., 31.1.2019 n.
13770 e precedenti conformi ivi richiamati); sia con il progressivo ampliamento del perimetro del danno morale, che non coincide più con il solo danno morale soggettivo ma si configura "come risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana" (v. Cass.,
16.2.2012, n. 2228), sicché esso può essere valutato sia come "patema d'animo" (e cioè come sofferenza interiore o perturbamento psichico, dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), sia in termini di pregiudizio arrecato alla dignità
o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost., in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, recepita nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 190 ( v. Cass., 23.1.2014, n. 1361;
Cass., n. 2228/2012 e Cass., 10.3.2010 n. 5770). Tutti i pregiudizi che possono discendere dall'astratta potenzialità lesiva dall'assegnazione a mansioni inferiori da parte del datore di lavoro devono essere specificamente allegati e provati dal lavoratore, atteso che dall'inadempimento datoriale non deriva automaticamente l'esistenza di un danno, il quale non può essere ritenuto sussistente solo in ragione della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo, essendo il danno risarcibile sempre un danno - conseguenza, che non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, ciò valendo anche nel caso di lesione di diritti inviolabili della persona, come tale costituzionalmente garantiti ( v. Cass., Sez. un., n. 6572/2006; Cass., 19.3.2013 n.
6797).
Tanto premesso in linea generale, nella fattispecie che occupa è stata raggiunta la dimostrazione dell'esistenza di un danno da demansionamento nel periodo che occupa.
In particolare, quanto alla declaratoria contrattuale di formale inquadramento, l'art. 23 del CCNL Telecomunicazioni così definisce il livello di inquadramento attribuito al ricorrente, ossia il 7:
-Appartengono a questo livello: le lavoratrici/tori che svolgono funzioni direttive 66
inerenti la realizzazione di risultati produttivi complessi che richiedono autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa nell'ambito del processo di competenza, nonché la responsabilizzazione primaria sui risultati attesi. Tali funzioni sono esercitate attraverso la conduzione e il controllo di rilevanti unità organizzative, ovvero fornendo contributi professionali a carattere progettuale-innovativo di particolare complessità ed alta specializzazione”. In particolare, il profilo di riferimento del ricorrente è quello di Professional di Elevata
Specializzazione riservato a:
"Lavoratrice/tore che, per l'elevato grado di specializzazione raggiunto, è preposto alla definizione di importanti progetti relativi al settore di appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto di altre funzioni aziendali, la fattibilità tecnica ed economica e garantendo l'impostazione, la sperimentazione e la realizzazione dei progetti stessi. È altresì proprio del profilo lo svolgimento di attività di consulenza integrata nei confronti delle altre strutture aziendali ".
Di contro, i profili professionali inferiori il 3 o il 4 cui il ricorrente collega le concrete attività svolte contemplano, rispettivamente, il Tecnico Supervisione
Controllo, che "esegue prove e misure finalizzate alla diagnosi/localizzazione dei disservizi, assicurando le azioni atte alla risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate. Tali attività richiedono, per il loro espletamento, un'efficacia realizzativa basata sulla capacità di applicazione di metodologie operative anche di tipo evoluto ed innovativo, nonché la conoscenza delle interrelazioni funzionali esistenti nell'ambito del processo operativo di appartenenza ovvero il Tecnico Specialista di
Supervisione e Controllo, riservato a: "Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti di contenuto specialistico e/o di supporto professionale che richiedono la conoscenza approfondita delle tecnologie presenti nell'ambiente organizzativo d'appartenenza, esprimendo piena autonomia operativa nella gestione dei sistemi di supervisione e controllo utilizzati. "
Pertanto, risulta evidente la distanza fra le attività menzionate nelle rispettive declaratorie e, quindi, fra quella che si concreta nello svolgimento di compiti tecnici piuttosto semplici, con una certa autonomia, caratterizzati dallo svolgimento di attività operative di media complessità, rispetto a quella del livello di inquadramento che, sul presupposto di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, riguarda, invece, lo svolgimento di funzioni direttive inerenti attività complesse, che comportano non solo autonomia ma anche facoltà di decisione, implicando anche la guida e il controllo di settori operativi ovvero funzioni specialistiche che rechino all'azienda un contributo professionale autonomo e innovativo.
Orbene, va premesso che il ricorrente, sentito in sede di libero interrogatorio ha riferito che la propria assegnazione alle mansioni indicate in ricorso si è protratta fino al
31.12.21, data in cui è venuto a cessare anche il distacco presso la società CP_4 ; che da allora egli ha cambiato del tutto settore, lavorando nell'ambito della rete di telecomunicazioni presso la sede precedente, occupandosi di monitorare il funzionamento della rete stessa, con verifiche periodiche sia per la rete fissa che per quella mobile.
Quanto all'istruttoria svolta, i testi indotti da parte ricorrente hanno riferito quanto segue.
CO NI:
Lavoro dal 2009 per la _1 con mansioni di programmatore fino a dicembre 2008, quando lavoravo per altra azienda essendo transitato alla CP_1 poi dal gennaio
,
2009 mi sono specializzato nella realizzazione e manutenzione delle pagine web e in particolare del sito internet e di quello intranet dell'azienda; sono diplomato con licenzia liceale e inquadrato dalla convenuta al livello VII, ciò dal 2010. La mia sede è a Napoli al Centro direzionale. Conosco il ricorrente fin dall'assunzione nella precedente azienda presso cui lavoravamo.
Egli è ingegnere;
per anni non abbiamo lavorato a stretto contatto ma su progetti e clienti diversi per cui posso riferire quanto ai compiti del ricorrente a partire dal febbraio 2017, quando insieme iniziammo a frequentare il corso sulla gestione delle reti internet della durata di nove mesi;
in quel periodo frequentammo solo il corso, eravamo in tutto circa in 30 dipendenti.
Finito il corso, a marzo 2018 venimmo entrambi assegnati all' Parte_3 2
un gruppo di lavoro composto da tutti coloro che avevano frequentato il corso. Era un'attività che la convenuta da allora internalizzò posto che in precedenza era gestita da una società esterna.
Tale ufficio si occupa di sicurezza informatica, con monitoraggio delle reti dei clienti di grandi dimensioni tipo Banca d'Italia, FFSS, Cassa depositi e prestiti etc;
è un ufficio che per la convenuta ha poche sedi in Italia, anche se in ciascun ufficio si svolge comunque su tutto il territorio nazionale. Lavoravo nella stessa stanza con il ricorrente, in realtà si trattava di un open space e tutti e trenta eravamo lì.
Il monitoraggio avveniva su turni H24 in altra stanza con dei maxi schermi;
tali turni erano a rotazione;
il ricorrente così come me si occupava di alcuni clienti tra cui non vi erano le FFSS.
Io e il ricorrente rivestiamo lo stesso livello contrattuale.
Io ho lavorato presso tale ufficio fino a luglio 2022, poi sono stato assegnato ad altro settore avendo l'azienda ceduto l'attività a una consociata;
il ricorrente vi ha lavorato fino al 31.12.2021 non so il motivo ma fu una scelta societaria;
non so esattamente ora di cosa si occupi.
Io e il ricorrente effettuavamo le stesse mansioni. Osservavamo un orario dalle 8.00 alle 16,38 dal lunedi al venerdi cd orario base; inoltre due volte alla settimana ciascuno di noi doveva osservare al posto di tale orario un turno presso la stanza di cui ho detto, sempre insieme ad altri colleghi, in orario variabile anche notturno.
Durante l'orario base il ricorrente della gestione dei bollettini di sicurezza;
si trattava di un elenco di vulnerabilità dei sistemi hardware e software generali che giungeva periodicamente, una volta alla settimana circa, da un'azienda che si occupa solo di questo;
il ricorrente doveva confrontare tale elenco con i sistemi telematici in dotazione ai clienti affidatici e se vi era una coincidenza di vulnerabilità tra le segnalazioni e i modelli informatici in uso ai clienti, egli doveva avvisare in autonomia con mail il cliente spedendo detta mail ai preposti aziendali per la sicurezza. Inoltre doveva avvisare con altra mail il nostro gruppo dei tecnici informatiCi con varie sedi, specie a Roma, circa queste vulnerabilità e detto gruppo doveva risolverle.
So che il ricorrente si occupava di tanto in quanto ne parlavamo all'interno del gruppo di lavoro. Le mail che il ricorrente inviava ai clienti aventi a oggetto le eventuali vulnerabilità erano spedite per conoscenza anche a noi come ufficio.
Ricordo in media circa cinque mail all'anno, in quanto laddove il controllo non registrasse le coincidenze, il ricorrente non spediva alcuna mail. Mi è capitato di vedere qualche segnalazioni di vulnerabilità che recavano elementi letterari all'interno e non numerici per quanto ricordo;
vi erano indicati i software vulnerabili e le aziende che li producevano in modo che il ricorrente doveva verificare se fossero in uso ai nostri clienti.
Nell'ultimo periodo il ricorrente doveva controllare un foglio excell in cui era inserito un elenco di scuole che erano nostri nuovi clienti che dovevano essere messi protezione;
egli doveva controllare la correttezza dei dati trasmessi dalle scuole ( indirizzo, anagrafica, codice di identificazione come trasmesso dalla scuola etc, anche in tal caso non vi erano dati numerici o comunque informatici); tale compito era in aggiunta a quello precedente.
Vedevo il ricorrente ogni giorno, come tutti i colleghi.
Ricordo che egli come un poco tutti noi di quell'ufficio non era soddisfatto delle mansioni che erano un poco da "passacarte". Presso la IC Soft ricordo che il ricorrente, prima del 2009, aveva progettato dei software informatici per clienti pubblici e privati. Non ho mai avanzato causa contro la convenuta.,
Nella stanza ove svolgevamo i turni H24 si doveva osservare il maxi schermo, oltre a dover lavorare alla propria postazione;
sul maxi schermo era installata una piattaforma detta ARbor che consentiva di monitorare in tempo reale le reti dei clienti sotto contratto.
Se vi era un attacco hacker di tipo CP_5 questo emergeva subito da Pt 4 che generava un alarm visivo che a sua volta generava una mail che dovevamo mandare noi al cliente.
Scattato l'allarme, la nostra condotta dipendeva dal tipo di contratto con il cliente: o era previsto il cliente che ci chiamasse con mail o al telefono per dirci di attivare la Divertion, che è il sistema di sicurezza;
a questo punto si chiamava per telefono e via mail il SOC interno di Roma chiedendo l'attivazione della Divertion per il cliente, cosa che faceva il Soc. Quest'ultimo ci rispondeva dicendo che aveva attivato e mandandoci un grafico dell'andamento del traffico, mail che inoltravamo al cliente.
Nell'altro caso a seconda del contratto dovevamo noi chiamare il cliente che ci Part autorizzava ad allertare il e la procedura era stessa. Per altri attacchi diversi da CP_5 dovevamo consultare i nostri monitor e la piattaforma RSA;
anche in tal caso vi era un alert ma dovevamo segnalare il problema a un altro gruppo di lavoro interno, con sede a Milano;
dovevamo poi tramite applicazione SMS generare un report che aveva caselle precostituite e dovevamo inserire i dati del cliente e il tipo di attacco, che copiavamo e incollavamo dalla mail che ci era giunta dalla piattaforma RSA. Il report veniva poi inviato al cliente via mail.
Una volta segnalato il tutto a Milano con apertura di un ticket interno che assegnava il lavoro al detto gruppo (control room) quest'ultimo effettuava la messa in sicurezza e pensavano loro a chiudere il ticket, per cui noi non avevamo altri contatti con il cliente Capitavano turni tranquilli e altri meno, non si può fare una generalizzazione.
IS AO: dal 1996, proveniente da altra azienda del Sono dipendente del gruppo CP_1 gruppo Finsiel.
Attualmente lavoro nel service management dal 1.11.2020 ; in precedenza, ho lavorato presso il SOC, dal gennaio 2017 e ancora prima ero presso la funzione SDA, dal 2014 fino al dicembre 2016.
Sono inquadrato nel VII livello, quale ingegnere. Ho promosso causa presso questo Ufficio contro la convenuta, per demansionamento, definita con sentenza del decorso giugno. Conosco il ricorrente da moltissimi anni, in quanto anch'egli proveniente dal gruppo
Finsiel, dalla fine degli anni 80. Part L'ho ritrovato in SDA e nel a partire dal 2014.
Io presso SDA, che è un grosso prodotto con lo scopo di aggiornare il software aziendale e di effettuare il passaggio in esercizio automatico dei nuovi software e di aggiornamenti degli stessi;
io e il Pt_1 lavoravamo nello stesso gruppo di sette otto persone e svolgevamo i medesimi compiti;
lavoravamo tutti e otto nello stesso locale, ognuno con una propria postazione informatica;
vi era un continuo confrontarsi tra me e il ricorrente e anche con gli altri, anche con consulenti esterni informatici della società Serena Software che ha sviluppato il macroprodotto SDA. Sia io che il ricorrente ci recavamo presso le varie funzioni aziendali per verificare come si stesse svolgendo il passaggio in esercizio di tutto i software che gestiva l'azienda, che sono centinaia, a seconda delle singole funzioni assegnate al personale.
Giravamo per la sede aziendale;
il capogruppo OM EA, non sono certo sia ingegnere, che era inquadrato o nel VII livello o quale quadro, organizzava gli incontri e a volte presiedeva;
ci recavamo quindi presso i singoli lavoratori da visitare;
non mi è mai capitato di andare con il ricorrente;
i lavoratori esponevano le modalità operative del passaggio in esercizio, il più delle volte essendo stato il software gestionale (non SDA) installato già da consulenti esterni manualmente;
presso di loro quindi noi installavamo il prodotto SDA con le opportune personalizzazioni a seconda dell'attività onde far sì che il prodotto gestionale installato manualmente da quel momento in poi si sarebbe aggiornato in maniera automatica, non essendo più necessario che il singolo utente operasse manualmente gli aggiornamenti stessi. Si spiegava anche lo scopo della installazione di SDA;
ogni operazione durava da un minimo di una settimana a un intero mese per ciascuna funzione, anche perché dopo si facevano delle prove.
L'installazione non avveniva sui singoli pc degli utenti, detti clients, ma sulla macchina centrale, per cui operavamo materialmente all'interno del nostro ufficio;
le visite presso i singoli operatori erano però necessarie preliminarmente per comprendere tutto il funzionamento sia del software e delle sue installazione che delle modalità con cui i singoli consulenti ovvero addetti alle installazioni manuali avrebbero dovuto operare.
Sdia io che il ricorrente appartenevamo al settore della convenuta Controparte_6
[...] che si componeva di molti dipendenti.
Il riferimento al concetto di mercato di cui al punto 12 del ricorso è individuato a mio parere nel mercato interno, vale a dire che di fatto faceva consulenza informatica perla convenuta, necessari per portare a termine la propria attività .
Ad esempio doveva valutare appena veniva sottoposta l'intenzione di acquistare un prodotto nuovo da parte della convenuta, se tale prodotto fosse utile alla CP_1 stessa per le proprie attività, ad esempio venne acquistato il sistema SAP, all'incirca del 2004/2005 e venne verificata l'utilità da un gruppo. Parte
Non so di cosa si sia occupato il ricorrente dal 2008 al 2014, nulla so del progetto´
[...]
Non conosco l'applicativo Protocollo Posta, né l'applicazione Radon. Anche il ricorrente come me progettava soluzioni software e provvedeva anche al relativo collaudo, dapprima interno e poi con l'utente che era sempre un dipendente telecom.
Il prodotto SDA era un macroprodotto, già esistente, per cui quello che veniva progettato era l'adeguamento dello stesso software alle necessità dell'ufficio che ne doveva di volta in volta fruire. Sia io che il ricorrente avevamo iniziato a lavorare nell'ambito SDA prima ancora di transitare in _1 , quando lavoravamo per IT Telecom che era società a parte del و gruppo, fin dal 2014. Nel 2017 la venne assorbita ma l'attività rimase la stessa anzi con questo passaggio venimmo inseriti nel SOC, che doveva occuparsi della gestione della sicurezza informatica, vale a dire sventare attacchi informatici che potevano colpire la rete Tim
e i relativi clienti;
frequentammo un corso di nove mesi, nel corso del quale ci vennero date molte nozioni di tipo teorico. Cominciammo tanto io quanto il ricorrente (eravamo un gruppo di circa 35 persone ad avere seguito il corso) a lavorare nel concreto a marzo 2018. Operavamo nello stesso locale.
Osservavamo turni di otto ore H24, in un locale ove eravamo in 3 circa a coprire il turno di notte e circa 8/10 a coprire i turni diurni;
vi erano 2 maxi schermi, quando vi era una minaccia a uno dei clienti ( in genere aziende, banche etc) sugli schermi appariva un segnale, con un messaggio di colore diverso, con segnale di pericolo m i pare rosso;
in contemporanea giungeva un mail sul pc di ognuno di noi che descriveva l'attacco quanto alla tipologia e ai pc attaccati con indicazione degli IP minacciati.
Noi dovevamo preparare un documento, su una sorta di prestampato informatico su cui dovevamo barrare dei campi inserendo i valori recuperati dalla mail ricevuta;
tale documento veniva inviato al cliente per informarlo via mail. In copia alla mail mandavamo la stessa anche all'Ufficio SOC interno di Roma, che valutava se e come intervenire per ovviare all'attacco.
La situazione creata veniva lasciata aperta circa 7/8 ore a mail già inviata;
poi, sempre su un precompilato si redigeva il documento finale in cui si dava atto che in mancanza di ulteriori messaggi il tentativo di attacco non era andato a buon fine;
la mail relativa veniva inviata sempre al cliente e all'ufficio di Roma.
Quando vi era una minaccia più seria, quella di Pt 7 si avvisava comunque il cliente e il SOC interno;
il nostro lavoro era lo stesso anche non andava compilato il primo documento e la posizione rimaneva aperta più assegnato. A novembre 2020 sono entrato nel service management e mi pare che il ricorrente ancora operasse su tale servizio.
Dopo di allora non abbiamo più lavorato a contatto, per cui nulla posso riferire quanto alle vicende lavorative del ricorrente in tale periodo, visto che lavoro in un ufficio del tutto diverso.
Vi erano vari applicativi che usavano nel corso dei turni tra cui quello SMS.. Il documento precompilato era un report che si scaricava che recava tutto pieno tranne alcuni campi vuoti. Parte
Il settore Market security è il anzi quest'ultimo rientra nel primo. Quando non vi erano allarmi mi pare che il ricorrente lavorasse ai bollettini, che era un servizio reso ad alcune grandi società; giungevano mail dal servizio interno di verifica della vulnerabilità di una determinata rete del cliente che aveva chiesto tale servizio aggiuntivo;
occorreva pertanto verificare la vulnerabilità della rete a un nuovo virus informatico conosciuto;
nei bollettini si illustrava la tipologia di attacco, la versione del sistema operativo del cliente che era sufficiente a proteggere il cliente da quel virus;
il Pt_1 doveva recepire queste informazioni e avvisare il cliente con mail delle soluzioni che poteva approntare per aggiornare il sistema rispetto a quei virus.
Non so esattamente come il ricorrente procedesse, le informazioni ai clienti venivano date solo se era necessario avvisare che aveva una debolezza nel proprio sistema operativo quanto alla parte finalizzata alla protezione da quel tipo di attacco.
I testi indotti dalla convenuta hanno, a loro volta, riferito:
Parte_8
Sono dipendente __1 dal 1990; mi occupo di post vendite da aprile 2022; prima ho lavorato nel SOC di TIM dal 2012 circa al 2022; sono inquadrato nel VII livello, sono un informatico.
Non ho mai proposto causa contro la convenuta. Con il ricorrente ho lavorato nello stesso settore anche se in stanze diverse dal 2017 all'aprile 2022.
Ci vedevamo più o meno tutti i giorni e se avevamo necessità di un confronto l'uno con l'altro ci vedevamo altrimenti ci mandavamo mail. Part Io presso il coordinavo tutto il gruppo di circa 36 persone che si occupavamo di sicurezza logica.
Si trattava di persone che avevano seguito un corso di formazione di circa 8 mesi;
il ricorrente iniziò a lavorare dal gennaio 2018 in affiancamento a quelli che erano allora dei consulenti esterni.
L'attività del Soc mercato prima era esterna e Tim volle internalizzarla, per cui furono selezionate risorse da IT, non so con quale sistema;
si arrivò così alle 36 persone, che vennero divise in gruppo di I livello e di II, che avrebbe dovuto gestire problematiche particolari e supporto al I livello. Il CP_7 nella sua parte logica curava le offerte di sicurezza da attacchi ai propri clienti;
si curava il servizio di security monitoring.
Le persone del II livello inizialmente non avrebbero dovuto svolgere tale attività ma vi era la necessità di avere un servizio H24, con le persone del I livello non si riusciva, erano in tutto circa 17, per cui ci si allargò anche al II livello. Fatto il corso, vcsulla carta i lavoratori inseriti nel II livello avrebbero dovuto avere maggiori conoscenze, l'inserimento di un lavoratore nell'uno o nell'altro livello venne effettuato dall'ufficio del personale, mi pare che al II livello furono inseriti i VII livelli mentre al primo i VI livelli e qualche V. Vennero effettuati gruppi notturni di tre persone, anche per sabato, domenica e festivi, in cui un dipendente del VII livello e due del VI.
Da marzo del 2018 partì tale servizio così organizzato in quanto andarono via i consulenti esterni;
pertanto il ricorrente iniziò tale lavoro fino all'agosto mi pare 2019, quando i lavoratori del II livello vennero esonerati da tali turni.
Non conosco la funzione Integration testing, non ho mai lavorato in IT. L'attività svolta dal ricorrente dal marzo 2018 era detta Logical Operations, anzi il gruppo era detto in tal modo e io lo coordinavo. Non partecipavo ai turni H24; chi vi partecipava alternava giorni di orario base ( 8,00/16.,32) a quelli in cui era inserito nei turni di otto ore.
Il ricorrente quando svolgeva attività di turnazione era sempre in un gruppo da tre. IN H24 egli nel periodo sopra indicato si è occupato solo di assurance, vale a dire security monitoring e _CP_5_
Un certo attacco informatico, potenziale, viene segnalato all'operatore, tramite una mail. Ogni operatore doveva presidiare la casella del gruppo dove le applicazioni trasferivano gli allarmi;
dopo doveva leggere la mail, capire di quale attaccante si trattasse, verso quale cliente, tutto scritto nella mail.
Per trovare altri dettagli per analizzare l'attacco e redigere il report si doveva spostare sull'applicazione dedicata a quel servizio, in tutto erano circa tre, da lì prendeva le informazioni che necessitavano per redigere il report;
alcuni report necessitavano solo che si riempissero dei campi con le informazioni nel senso erano già generati dalle applicazioni, come forma;
in altri casi doveva essere l'operatore a creare il report secondo una struttura comunque già prefissata. Parte Erano circa 50/60 i clienti che facevano uso di tale servizio, altri una 50ina di e altrettanti per OS protection.
Erano tre tipologie di servizi e quindi tre tipologie di contratti e di operatività da parte nostra.
OC CO:
Sono dipendente _1 dal 2016 (ottobre), dopo essere passato da varie consociate, avendo iniziato con Telesoft.
Ho conosciuto il ricorrente a maggio 2016, quando eravamo entrambi dipendenti della Telecom Italia information tecnology srl.
Io svolgevo per tale ultima società mansioni di un funzionario inquadrato al livello 7Qe tale livello ho mantenuto anche presso CP_1
•
incorporazione. Passammo entrambi a ottobre con CP_8
A maggio 2016 io ero il responsabile del settore collaudi;
sono laureato in matematica, vi era l'amministratore delegato e il responsabile del settore sopra di me. In tale settore lavorava anche il ricorrente, occupandosi del trasferimento delle applicazioni informatiche (software) dagli ambienti di sviluppo e collaudo verso gli ambienti di esercizio;
ciò veniva fatto per applicazioni i cui utenti erano altri uffici di _1
Non lavoravo a stretto contatto con il ricorrente;
il settore collaudo aveva circa 240 dipendenti e io avevo a mio riporto sei responsabili dei singoli sottosettori;
il ricorrente era incardinato in uno di tali settori, il cui responsabile era il quadro dr. Per_1 per cui riferendo dei IO miei contatti con il ricorrente erano intermediati dal Per_1
Per_1 ; non avevo occasione compiti predetti riferisco quanto dettomi all'epoca dal di recarmi presso la stanza di lavoro del ricorrente né mi sovvengono circostanze significative in cui egli mi abbia direttamente contattato. Una volta passati in _1 abbiamo continuato di fatto a svolgere le stesse mansioni anche negli stessi ambienti.
Ciò fino alla fine gennaio 2017. Ci venne inviata dalla direzione a fine 2016 la previsione di domanda di servizi informatici per il 2017; rilevai - visto che ci era stato chiesto di verificare la coerenza dell'organico che quest'ultimo era sovradimensionato rispetto alla domanda prevista;
la direzione avviò quindi una politica di ribilanciamento degli organici, per cui la funzione di job center individuò in altro settore un eccesso di domanda rispetto all'organico, per cui venne individuata la possibilità di trasferire risorse verso detto settore (SOC) che si occupava della sicurezza informatica per i clienti esterni.
Individuai circa 30 persone ( 27 su Napoli) da poter trasferire, tra queste vi era il ricorrente;
le caratteristiche per il trasferimento erano quelle di avere progetti in chiusura, che avevano un calo molto significativo della domanda o addirittura chiuso come nel caso del ricorrente ( il progetto che seguiva era lo SDA, mi pare, Software delivery automation, era chiuso in quanto l'azienda aveva deciso di non investire in quanto troppo oneroso).
Inoltre le persone dovevano mostrare di avere attitudini ad acquisire competenze nuove essendo previsto un percorso formativo in ingresso. Part
Ho perso poi le tracce del lavoro del ricorrente dopo il suo passaggio al settore avvenuto il 31.1.17.
Non ricordo esattamente quando venne chiuso il progetto Sda ma non ci furono di certo ulteriori finanziamenti di _1 per il 2017 per cui venne chiuso il tutto ma non rinnovare le attività. Venne chiuso comunque nel corso dei primi mesi del 2017, credo entro il febbraio .,
Non ricordo quando fosse partito detto progetto, era già attivo a maggio 2016 e il ricorrente già se ne occupava, per quanto ricordo. Vi era stata una fase pilota superata anche con successo ma furono valutati i costi per l'adozione massiva, su tutte le applicazioni software o buona parte delle stesse, di tale tecnologia che vennero ritenuti dalla direzione eccessivi.
Del progetto non si era occupato solo il ricorrente ma anche altri, non ricordo quanti.
Orbene, sulla base di quanto riferito dai testi, credibili tutti per la rispettiva coerenza e il carattere dettagliato, completo, coerente e puntuale delle deposizioni, è risultato confermato l'assunto attoreo, dovendosi ritenere accertato che le mansioni assegnate al ricorrente a decorrere dal marzo 2018, sino al deposito del ricorso (30.11.21), per come richiesto, risalendo al 1.2.2022 la ricollocazione presso la funzione
NW.O.IM.IO.O della convenuta, non abbiano avuto corrispondenza con l'inquadramento dallo stesso rivestito (7° livello), né con quello immediatamente inferiore.
In particolare, non si ravvisa nelle mansioni descritte dai testi nessuna attività che comporti la sussistenza di funzioni direttive finalizzate alla realizzazione di risultati produttivi complessi né l'autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa nell'ambito del processo di competenza, con conseguente responsabilizzazione primaria sui risultati attesi.
Né tampoco sono ravvisabili nelle mansioni svolte in tale arco temporale dal ricorrente e come descritte ampiamente dai testi la conduzione e il controllo di rilevanti unità
organizzative, ovvero la fornitura di contributi professionali a carattere progettuale- innovativo di particolare complessità ed alta specializzazione.
D'altra parte, neppure emerge la necessità di una elevata e consolidata preparazione e particolare capacità professionale con guida e controllo di settori operativi, ovvero con esplicazione di funzioni specialistiche dal contributo professionale autonomo e innovativo;
neppure si ravvisano attività di supporto al cliente nella scelta di soluzioni implementative IT per poi seguirlo nelle fasi di attuazione dell'intero progetto o soluzione, anche attraverso una forte interazione con altre funzioni e attività, tutte attività proprie del 6 livello.
Infatti, l'attività descritta e svolta dal ricorrente è consistita, sostanzialmente,
nell'aprire un ticket a seguito di un alert, sulla base di una procedura standard e senza possibilità di analisi tecnica e di risoluzione dell'alert, nell'avvisare via mail il settore competente e/o avvisare il cliente (per ragioni contrattuali), nell' estrarre i dati forniti dal sistema informatico che monitora l'alert. In pratica, l'attività è stata di mero monitoraggio degli alert segnalati dal sistema che sono stati solo smistati ai reparti competenti, senza alcun potere di intervento, analisi, gestione dell'anomalia, coordinamento delle attività e del personale da parte del ricorrente.
Si è trattato, in buona sostanza di mansioni consistenti nell'acquisizione di taluni dati e nel loro inserimento nel sistema, secondo procedure predefinite, con unico spazio di autonomia rappresentato dalla individuazione della veridicità dell'allarme.
Trattasi, pertanto, di attività sicuramente inquadrabili in livelli inferiori rispetto a quello elevato - nel quale parte ricorrente è inquadrato ed era inquadrato nel periodo che occupa, che nulla hanno a che vedere con quelle espletate fino al momento della sua assegnazione al settore in questione;
tali attività ben possono rientrare in quelle proprie del quarto livello, profilo di “Tecnico Specialista di Supervisione e Controllo", al quale, come si è visto, appartengono "Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti di contenuto specialistico e/o di supporto professionale che richiedono la conoscenza approfondita delle tecnologie presenti nell'ambiente organizzativo d'appartenenza, esprimendo piena autonomia operativa nella gestione dei sistemi di supervisione e controllo utilizzati."
È', quindi, da escludere che tali attività rientrino nel 7° livello.
Dal confronto con le mansioni svolte dal ricorrente a decorrere dal marzo 2018 e il livello posseduto emerge, pertanto, che devono ritenersi provati il lamentato demansionamento e la dequalificazione dal 7° al 4° livello.
Nessun ragionevole dubbio, quindi, residua quanto alla natura semplice delle mansioni assegnate al ricorrente e all'avvenuta dequalificazione, anche considerando le modifiche normative intervenute in tema di ius variandi, essendogli state assegnate attività non appartenenti al livello di inquadramento, pur volendo prescindere dal raffronto implicito nel concetto giurisprudenziale, ormai superato in ragione della modifica legislativa, di equivalenza.
Pertanto, non può dubitarsi del fatto che a decorrere dal marzo del 2018 la società abbia assegnato il ricorrente a mansioni sicuramente non rapportabili al contenuto della declaratoria professionale formalmente attribuitagli, con evidente demansionamento, dovendo ritenersi, inoltre, che tale condotta di demansionamento si sia protratta anche negli anni successivi al 2018, sino alla introduzione del presente giudizio (novembre
2021) per come dedotto.
Come noto, la novella dettata dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 è intervenuta sul testo dell'art. 2103 c.c., rimuovendo qualunque riferimento al concetto di equivalenza di mansioni.
Il testo riformato dell'art. 2103, al comma 1, stabilisce che "il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte" e al secondo comma: "2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purchè rientranti nella medesima categoria legale"
Ai sensi del nuovo art. 2103 c.c. è quindi oramai legittimo lo spostamento del lavoratore a mansioni che appartengono allo stesso livello di inquadramento cui appartenevano quelle svolte in precedenza dallo stesso dipendente, non essendo necessario che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza acquisita dal dipendente nello svolgimento delle precedenti.
L'elemento di rottura con il passato sta nel mancato riferimento al requisito dell'equivalenza tra le ultime mansioni svolte e quelle di nuova assegnazione, attribuendosi la facoltà al datore di lavoro di modificare unilateralmente le mansioni alla sola condizione che le nuove siano riconducibili allo stesso livello di inquadramento e categoria legale.
In questa nuova ottica, se il mutamento di mansioni assegnate non determina variazione di livello e categoria alla stregua del CCNL applicato, non è riscontrabile alcun limite nell'assegnazione di nuove mansioni a eccezione del rispetto del principio generale di non discriminazione. Il sistema di classificazione del personale, indicato nel contratto collettivo applicato dal datore di lavoro assume così un ruolo primario, poiché costituisce l'unico parametro di riferimento per valutare la legittimità del provvedimento di modifica delle mansioni, per cui di conseguenza il giudice deve necessariamente limitare la propria valutazione alla verifica che il mutamento resti all'interno dello stesso livello e categoria, senza operare alcuna valutazione di
“equivalenza” (cfr. Tribunale di Milano, sez. Lavoro, Sentenza del 21/07/2017, n.
2137).
Orbene, anche alla luce dell'indirizzo ermeneutico innanzi tracciato, deve rilevarsi che a cagione delle mansioni assegnate al ricorrente a partire dal marzo 2018 costui è stato di fatto demansionato. Nella fattispecie, come visto, risulta accertato il verificarsi della condotta di demansionamento posta in essere dalla convenuta, a decorrere dal marzo 2018 sino alla introduzione del presente giudizio (novembre 2021).
Non rileva che le precedenti mansioni siano state espletate dal Pt_1 nel periodo dall'assunzione fino al 31.12.16 presso altra società, la quale è stata poi denominata trattandosi pacificamente di ramo aziendaleControparte_2 della stessa convenuta, con attività pertanto strettamente connessa, per oggetto e per logistica, a quella della convenuta stessa, la quale, del resto, non ha mai messo in discussione il livello contrattuale di appartenenza.
Risulta infatti provato sia dalla documentazione in atti che dall'istruttoria svolta che il ricorrente operasse in precedenza nel sopra citato settore di servizi ( progetto DOT
NET) che richiedeva la conoscenza di determinati know how e l'aggiornamento delle tecnologie, occupandosi di progettazione, sviluppo e manutenzione evolutiva di applicazioni web per il gruppo CP_1 , per passare poi al progetto cd. SDA,
finalizzato a gestire tutto il rilascio automatico del software del gruppo CP_1
,
fungendo da interfaccia di altri settori come lo sviluppo ed ingegneria;
che in tale settore, prima della collocazione nel settore SOC, si era occupato di progettazione delle soluzioni informatiche e sviluppo, in collaborazione con le strutture di Collaudo ed Esercizio, continuando a operarvi anche dopo il transito presso la convenuta.
Le mansioni, invece, assegnategli da marzo 2018, aventi carattere operativo e standardizzato, per come accertato, risultano prive di autonomia e discrezionalità dei poteri.
Deve ritenersi pertanto che l'adibizione a tali mansioni ha comportato certamente un impoverimento del bagaglio professionale del ricorrente.
In ordine alla quantificazione, va precisato che la liquidazione deve avvenire in via equitativa, secondo parametri che consentano una valutazione che sia adeguata e proporzionata e il completo ristoro del pregiudizio effettivamente subito, ma evitando duplicazione risarcitorie, attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
(v, Cass. 7.3.2016, n. 4379; Cass. 20.4.2016, n. 7766; Cass., n.7513/2018, cit). La Suprema Corte ha evidenziato che "è ammissibile la risarcibilità di plurime voci di danno non patrimoniale, purché allegate e provate nella loro specificità, risolvendosi in una ragionevole mediazione tra l'esigenza di non moltiplicare in via automatica le voci risarcitorie in presenza di lesioni all'integrità psico-fisica della persona con tratti unitari suscettibili di essere globalmente considerati, e quella di valutare l'incidenza dell'atto lesivo su aspetti particolari che attengono alla personalità del "cittadino - lavoratore", protetti non solo dalle fonti costituzionali interne, ma anche da quelle internazionali e comunitarie, incombendo tuttavia sul lavoratore la prova che un particolare e specifico aspetto della sua personalità ed integrità morale, anche dal punto di vista professionale, non sia stato già risarcito a titolo di danno morale" (v.
Cass.,. 15.1.2016, n. 583).
Applicando i principi anzidetti al caso di specie, rileva il Tribunale che ricorrono una serie di concordanti elementi di fatto atti a far presumere la sussistenza di un danno da demansionamento, di natura patrimoniale, che ha superato la soglia della normale tollerabilità.
Essi sono rappresentati: a) dalla durata della dequalificazione, che è in essere fin dal marzo 2018 al novembre 2021; b) dalla gravità della stessa, atteso che le mansioni cui
è stato adibito il ricorrente nel periodo dedotto in giudizio sono state di ben tre livelli al di sotto delle mansioni proprie dell'inquadramento attribuitogli, di natura eminentemente esecutiva ed espletate secondo metodi di lavoro e procedure definite;
c) dalla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa.
Alla stregua di tali elementi, può ritenersi, secondo un criterio eziologico di normalità sociale, il progressivo impoverimento del bagaglio di conoscenze e di esperienze del ricorrente e la compromissione della sua professionalità.
Ai fini della liquidazione del danno in parola, ben può adottarsi, quale parametro, la retribuzione percepita dal ricorrente, atteso che elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicché essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 36 Cost.) anche del contenuto professionale della prestazione, di modo che l'entità della retribuzione ben può, dunque, essere assunta, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro dei pregiudizi da dequalificazione professionale (v. Cass., 12.6.2015, n.12253 e precedenti conformi ivi richiamati).
Conclusivamente, ad avviso del giudicante, può ritenersi raggiunta un'ampia prova presuntiva del danno professionale sofferto dal ricorrente che si ritiene equo quantificare nella misura del 50% ( in luogo del richiesto 70%) della retribuzione globale di fatto (pari a € 3.381,40 mensili, come in ricorso dedotto e non specificamente contestato dalla convenuta, cfr. busta paga in atti), vale a dire € 1.690,7 lorde mensili dal 1.3.2018 al 30.11.21 (data di deposito del ricorso).
Il credito in parola deve essere rivalutato secondo indici ISTAT e maggiorato di interessi al saggio legale dalla data di deposito del ricorso al saldo.
Le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda, vanno compensate in ragione della metà.
La residua metà, liquidata come in dispositivo tenuto conto dei parametri per la determinazione in sede giudiziaria dei compensi di cui al D.M. n. 147/2022 nonché del valore della controversia, è a carico della convenuta, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda avente a oggetto la illegittimità del distacco comminato al ricorrente a far data dal 01.07.2021 presso la CP_4 e l'ordine di reintegrare il lavoratore presso la propria organizzazione aziendale in mansioni corrispondenti al livello inquadramentale rivestito;
Parte_1in parziale accoglimento, per il resto, della domanda proposta da nei confronti di condanna la detta società al pagamento in favore Controparte_1
del ricorrente di una somma pari ad € 1.690,7 lorde mensili - corrispondente al 50% della retribuzione mensile globale di fatto - per il periodo dal 1.3.2018 al 30.11.21, a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal deposito del ricorso al saldo;
dichiara compensato il pagamento delle spese di lite per metà; condanna Controparte_1
[...] alla rifusione della restante metà delle spese, metà che liquida in € 4250,00, oltre spese generali e oltre IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si comunichi.
Napoli, 11.9.25
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Elisa Tomassi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro e previdenza
La dott.ssa Elisa Tomassi, in funzione del Giudice del Lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 11.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 19356/2021 R.G. Lavoro
TRA Parte_1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto
Maria Cirillo e Francesco Cirillo, elettivamente domiciliata come in atti in Napoli via
Benedetto Cariteo n.8.
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del procuratore, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Marco Marazza e Domenico De Feo, elettivamente domiciliata come in atti presso lo studio dell'avv. Mario De Mathia in Napoli, Via G. Martucci n. 56
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato il 30.11.2021 il ricorrente affermava di lavorare come ingegnere dal 1987 presso l'Informatica Campania del gruppo IRI Finisiel, e di occuparsi della progettazione e dello sviluppo dei sistemi informatici;
di essere stato trasferito alle dipendenze della società resistente dal 1° gennaio 2017, a seguito della fusione della e di essere stato inquadrato al Controparte_2
7° livello del CCNL di categoria, ovvero come "Professional di Elevata Specializzazione"; di essere stato poi assegnato, da aprile 2014 a dicembre 2016, ad un progetto, cd. SDA, con il compito di gestire il rilascio automatico del software di tutto il gruppo CP_1 e di avere continuato a lavorare per questo progetto anche
, dopo il transito in CP_1 ; di essere stato sollevato dal suo incarico nel progetto SDA
a febbraio 2017, quando aveva partecipato a un corso di formazione al cui termine era stato assegnato al settore Security Engineer, occupandosi pertanto di monitoraggio delle reti dei clienti esterni a _1 per prevenire o mitigare eventuali attacchi informatici provenienti dal web, ruolo questo che definiva marginale, esecutivo, privo di qualunque professionalità, organizzato in turnistica H24, stressante fisicamente anche per l'età anagrafica.
Precisava inoltre che la propria attività principale era quella di riportare periodicamente gli eventi segnalati dall'applicativo RSA generante degli alert delle reti dei clienti, e di occuparsi della segnalazione di attacchi informatici;
che dal luglio 2019 nell'ambito del Parte_2 le attività, pur cambiate, erano restate di basso livello;
che per analoga situazione il suo collega Controparte_3 si era visto accertare da questo
Tribunale con sentenza n. 2560 del 2020 la violazione dell'art. 2103 c.c. e del potere di ius variandi datoriale.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: "1) Accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui alla premessa, la illegittimità della condotta posta in essere dalla Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t. e, per l'effetto, condannarla: a) ad assegnare al sig. Parte_1 mansioni corrispondenti al livello inquadramentale rivestito, il 7° del CCNL di categoria;
b) a risarcire al ricorrente il danno professionale non patrimoniale nella misura specificata in premessa di € 2.366,98 mensili netti per ogni mese a far data da marzo 2018 e sino al deposito del presente ricorso ovvero per quella diversa data e somma che reputerà di giustizia il giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui alla premessa, la illegittimità del distacco comminato al ricorrente a far data dal 01.07.2021 presso la CP_4 in persona del legale rapp.t e, per l'effetto, ordinarne alla Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t. la revoca;
3) Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari". La società resistente Controparte_1 nel contestare tutto quanto affermato dal ricorrente, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente stesso aveva ricostruito la vicenda lavorativa dalla sua assunzione avvenuta nel dicembre 1987, periodo antecedente alla fusione delle società e, pertanto non rilevante ai fini del presente giudizio;
l'indeterminatezza del petitum e della causa petendi, non essendo determinati cosi come previsto dall'art.414 c.p.c.; inoltre, evidenziava come a tutti i lavoratori subordinati, anche se assunti antecedentemente al
2015, andava applicato il nuovo art. 2103 c.c.; eccepiva inoltre la mancanza di un interesse attuale e concreto del ricorrente ad agire in giudizio in relazione al distacco, essendo lo stesso cessato in data 31 dicembre 2021; l'omessa allegazione e la prova degli elementi costitutivi posti a sostegno della domanda in ordine alla asserita dequalificazione e alla richiesta risarcitoria in ordine ai danni asseritamente patiti;
inoltre, evidenziava come le mansioni affidate al ricorrente erano riconducibili al VII livello del CCNL di categoria e potevano semmai aver comportato una “diversità di mansioni comunque omogenee”, ma non implicante le mansioni ed il ruolo precedentemente ricoperto.
Tutto ciò premesso, la resistente concludeva chiedendo di: a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e, comunque, la nullità del ricorso introduttivo del presente giudizio per tutto quanto dedotto nella presente memoria difensiva;
b) sempre in via preliminare dichiarare la carenza di interesse ad agire con riferimento al distacco del ricorrente presso CP_4; c) nel merito, rigettare il ricorso perché comunque infondato in fatto ed in diritto;
d) condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio".
Tentata inutilmente la conciliazione, sentiti i testi, in esito alla udienza indicata in epigrafe, sostituita dalle note ritualmente depositate, questo Giudice emetteva la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
La domanda è in parte fondata.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 414 cpc;
ritiene questo giudice che il ricorso sia completo di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari e sufficienti per consentire tanto al giudicante quanto alla parte convenuta la compiuta comprensione del petitum e della causa petendi e, con specifico riferimento alla convenuta, altresì l'espletamento di una idonea difesa anche nel merito, cosa che del resto è avvenuta.
Risulta invece fondata l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente con riferimento alla declaratoria di illegittimità del distacco presso la società
CP_4, posto che - pacificamente - per come riferito dallo stesso ricorrente, il distacco stesso è cessato a far data dal 1° febbraio 2022, quando il ricorrente è stato ricollocato presso la funzione NW.O.IM.IO.O della società convenuta, ove svolge mansioni di monitoraggio dell'efficienza della rete e per la supervisione degli allarmi, nell'ambito della funzione "KPI Interni”, che appaiono corrispondere al sesto livello del CCNL di categoria. Ne consegue che, essendosi il ricorrente limitato a richiedere la declaratoria di illegittimità del distacco e la reintegra nelle mansioni precedentemente svolte presso la convenuta, tale domanda non appare suffragata dalla necessaria condizione dell'azione prevista dall'art. 100 c.p.c., essendo di fatto avvenuta. Tanto si traduce nella declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla specifica domanda in esame.
Venendo alla domanda avente a oggetto il demansionamento, la stessa è in parte fondata.
In punto di diritto va premesso che, come noto, l'art. 2103 c.c. configura un vero e proprio obbligo del datore di lavoro di consentire al lavoratore lo svolgimento delle sue mansioni e quindi un correlativo diritto del lavoratore ad espletarle, in quanto trova la sua ragion d'essere nella tutela dell'interesse del lavoratore alla conservazione del proprio patrimonio professionale e all'accrescimento e allo sviluppo di questo patrimonio attraverso l'esercizio della attività lavorativa stessa. L'esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro è, dunque, ammesso in relazione alle esigenze organizzative dell'azienda a condizione che siano rispettate sia l'equivalenza delle nuove mansioni rispetto alle precedenti sia la tutela del patrimonio professionale del lavoratore. La violazione di tali principi comporta la responsabilità del datore di lavoro per il danno che il lavoratore abbia subito e che lo stesso deve allegare e dimostrare, mentre non è da sola sufficiente a configurare una fattispecie di mobbing che richiede, invece, una reiterazione di comportamenti nei confronti del lavoratore tali da provocare nello stesso uno stato di disagio psicologico e l'insorgere di malattie.
Quanto al demansionamento, si configura soltanto quando le nuove funzioni da svolgere sono decisamente dequalificanti (Cass. Sez. lav., 18.2.2008 n. 4000); d'altra parte, "l'equivalenza o meno delle mansioni deve essere valutata dal giudice anche nel caso in cui le mansioni di provenienza non siano state affidate ad altro dipendente ma si siano esaurite, con la conseguenza che anche in tale evenienza può aversi demansionamento, in violazione dell'art. 2103 cod. civ., ove le nuove mansioni affidate al lavoratore siano inferiori a quelle proprie della qualifica o alle ultime svolte dal lavoratore "(Cass., n. 1575 del 26.1.2010).
Inoltre, è stato affermato che "In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale che asseritamente ne deriva non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di
-
inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo;
mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale
(da intendere come ogni pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno) va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno"
(sent. n. 29832 del 19/12/2008; ord. n. 2122 del 24 gennaio 2023).
Tale pregiudizio non si pone, in altri termini, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c., del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (v. Cass.
26 gennaio 2015 n. 1327; Cass. n. 29047 del 05/12/2017; Cass. n. 9901 del
20/04/2018). Il giudice può, invero, desumere l'esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e il cui onere incombe pur sempre sul lavoratore, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, determinandone l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (cfr., ex plurimis Cass. n. 21 del 03/01/2019;
Cass. n. 25743 del 15/10/2018; Cass. n. 22930 del 10/11/2015; Cass. 19 settembre
2014, n. 19778; Cass. 26 febbraio 2009 n. 4652; Cass. 26 novembre 2008 n. 28274;
Cass. Sez. Un. 24 marzo 2006 n. 6572).
Così pure, "allorquando da parte di un lavoratore sia allegata - purché in maniera puntuale, attraverso la indicazione delle mansioni assegnategli- una dequalificazione o venga dedotto un demansionamento riconducibili ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., e' su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o, comunque, in base al principio generale risultante dall'art. 1218 c.c., da un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile ( v. Cass., 3.3.2016 n. 4211 e Cass., 19.10.2018, n.
26477).
Inoltre, è stato affermato che “In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale che asseritamente ne deriva non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di
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inadempimento datoriale non può prescindere da una specifica allegazione, nel
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ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo;
mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale
(da intendere come ogni pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno) va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno"
(sent. n. 29832 del 19/12/2008; Cass. 20890 del 2009; ord. n. 2122 del 24 gennaio
2023).
Sotto il profilo patrimoniale, viene in rilievo il danno da impoverimento dalla capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore saper fare, che possono pregiudicarne la posizione professionale sia all'interno dell'azienda, anche sotto il profilo della perdita di chances di carriera, sia all'esterno, rendendolo meno appetibile sul mercato del lavoro.
La violazione dell'art. 2103 c.c. può pregiudicare quel complesso di capacità e di attitudini definibile con il termine di professionalità, che di certo bene economicamente valutabile, posto che rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro (V., tra le altre, Cass., 12.6.2015, n.
12253 e precedenti conformi ivi richiamati).
L'inadempimento in parola è, inoltre, in grado di provocare più lesioni di interessi personali, anche ulteriori rispetto alla salute, la cui risarcibilità è assicurata dall'art. 2059 c.c., nell'interpretazione costituzionalmente orientata offertane dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte (sentenze 26972,26973,26974 e 26975 dell'11.11.2008), la quale consente di affermare che pure nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali, ogni qualvolta il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali;
ciò può verificarsi, oltre che per volontà delle parti e del concreto assetto negoziale dalle medesime delineato, anche quando l'inserimento di siffatti interessi nel rapporto sia opera della legge in forza dell'integrazione eteronoma degli effetti del contratto, che ne finalizza la causa alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, come appunto nel caso del contratto di lavoro attraverso il disposto dell'art. 2087 c.c., da considerare ipotesi di risarcimento dei danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista. (v., Cass., n
26972,26973,26974 e 26975 del 2011, cit e già in precedenza Cass., Sez. un.,
24.3.2006, n.65729).
"Il presidio di interessi inerenti alla persona del lavoratore, già tutelati dall'art. 2087 C.C., ad opera della Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela. Con la conseguenza che la loro lesione è suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell'integrità psicofisica (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2,4,32 Cost.), come avviene nel caso di pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvono nella compromissione delle aspettative di sviluppo delle personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa" (v. Cass., n. 26972/2011, cit).
Va, poi, sottolineato che le condotte del datore di lavoro inadempienti al disposto degli artt. 2013 e 2087 c.c. possono comunque essere fonte di danni non patrimoniali risarcibili anche qualora non diano luogo ad una lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore, ma ledano altri diritti tutelati da tali disposizioni o comunque aventi rilievo costituzionale, come ad es. la dignità personale, l'immagine professionale, l'onore e la reputazione.
Ove si verifichi tale ipotesi, deve ammettersi il risarcimento tanto del danno morale che dei pregiudizi di tipo esistenziale, qualora la lesione presenti carattere di gravità, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e il danno non sia futile, vale a dire non consista in meri disagi o fastidi, in quanto ogni ipotesi di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale soggiace, nell'an e nel quantum, al criterio della tolleranza, che opera su due fronti: quello che attiene al momento del danno ingiusto o cd. danno evento e quello che attiene al cd. danno conseguenza, ossia alla perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato ( v. Cass., 8.2.2019, n. 3720 e precedenti conformi ivi richiamati).
Tale conclusione risulta ribadita dalla Cassazione, secondo cui "il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria" (v.
Cass., 27.3.2018 n.7513, Ord., e Cass., 13.4.2018 n. 9196, Ord.).
Essa risulta, poi, del tutto coerente sia con la visione bipolare del danno non patrimoniale, ormai recepita dal prevalente orientamento della Suprema Corte, secondo cui il danno morale costituisce voce autonoma di danno, distinto dal danno biologico o dinamico - relazionale, che va sempre autonomamente apprezzato e liquidato, così nell'ambito del sistema r.c. auto e r.c. sanitaria come nella responsabilità civile ordinaria, in quanto il giudice "deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto quanto quello dinamico relazionale, destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto" (v. Cass., 31.1.2019 n.
13770 e precedenti conformi ivi richiamati); sia con il progressivo ampliamento del perimetro del danno morale, che non coincide più con il solo danno morale soggettivo ma si configura "come risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana" (v. Cass.,
16.2.2012, n. 2228), sicché esso può essere valutato sia come "patema d'animo" (e cioè come sofferenza interiore o perturbamento psichico, dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), sia in termini di pregiudizio arrecato alla dignità
o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost., in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, recepita nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 190 ( v. Cass., 23.1.2014, n. 1361;
Cass., n. 2228/2012 e Cass., 10.3.2010 n. 5770). Tutti i pregiudizi che possono discendere dall'astratta potenzialità lesiva dall'assegnazione a mansioni inferiori da parte del datore di lavoro devono essere specificamente allegati e provati dal lavoratore, atteso che dall'inadempimento datoriale non deriva automaticamente l'esistenza di un danno, il quale non può essere ritenuto sussistente solo in ragione della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo, essendo il danno risarcibile sempre un danno - conseguenza, che non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, ciò valendo anche nel caso di lesione di diritti inviolabili della persona, come tale costituzionalmente garantiti ( v. Cass., Sez. un., n. 6572/2006; Cass., 19.3.2013 n.
6797).
Tanto premesso in linea generale, nella fattispecie che occupa è stata raggiunta la dimostrazione dell'esistenza di un danno da demansionamento nel periodo che occupa.
In particolare, quanto alla declaratoria contrattuale di formale inquadramento, l'art. 23 del CCNL Telecomunicazioni così definisce il livello di inquadramento attribuito al ricorrente, ossia il 7:
-Appartengono a questo livello: le lavoratrici/tori che svolgono funzioni direttive 66
inerenti la realizzazione di risultati produttivi complessi che richiedono autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa nell'ambito del processo di competenza, nonché la responsabilizzazione primaria sui risultati attesi. Tali funzioni sono esercitate attraverso la conduzione e il controllo di rilevanti unità organizzative, ovvero fornendo contributi professionali a carattere progettuale-innovativo di particolare complessità ed alta specializzazione”. In particolare, il profilo di riferimento del ricorrente è quello di Professional di Elevata
Specializzazione riservato a:
"Lavoratrice/tore che, per l'elevato grado di specializzazione raggiunto, è preposto alla definizione di importanti progetti relativi al settore di appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto di altre funzioni aziendali, la fattibilità tecnica ed economica e garantendo l'impostazione, la sperimentazione e la realizzazione dei progetti stessi. È altresì proprio del profilo lo svolgimento di attività di consulenza integrata nei confronti delle altre strutture aziendali ".
Di contro, i profili professionali inferiori il 3 o il 4 cui il ricorrente collega le concrete attività svolte contemplano, rispettivamente, il Tecnico Supervisione
Controllo, che "esegue prove e misure finalizzate alla diagnosi/localizzazione dei disservizi, assicurando le azioni atte alla risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate. Tali attività richiedono, per il loro espletamento, un'efficacia realizzativa basata sulla capacità di applicazione di metodologie operative anche di tipo evoluto ed innovativo, nonché la conoscenza delle interrelazioni funzionali esistenti nell'ambito del processo operativo di appartenenza ovvero il Tecnico Specialista di
Supervisione e Controllo, riservato a: "Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti di contenuto specialistico e/o di supporto professionale che richiedono la conoscenza approfondita delle tecnologie presenti nell'ambiente organizzativo d'appartenenza, esprimendo piena autonomia operativa nella gestione dei sistemi di supervisione e controllo utilizzati. "
Pertanto, risulta evidente la distanza fra le attività menzionate nelle rispettive declaratorie e, quindi, fra quella che si concreta nello svolgimento di compiti tecnici piuttosto semplici, con una certa autonomia, caratterizzati dallo svolgimento di attività operative di media complessità, rispetto a quella del livello di inquadramento che, sul presupposto di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, riguarda, invece, lo svolgimento di funzioni direttive inerenti attività complesse, che comportano non solo autonomia ma anche facoltà di decisione, implicando anche la guida e il controllo di settori operativi ovvero funzioni specialistiche che rechino all'azienda un contributo professionale autonomo e innovativo.
Orbene, va premesso che il ricorrente, sentito in sede di libero interrogatorio ha riferito che la propria assegnazione alle mansioni indicate in ricorso si è protratta fino al
31.12.21, data in cui è venuto a cessare anche il distacco presso la società CP_4 ; che da allora egli ha cambiato del tutto settore, lavorando nell'ambito della rete di telecomunicazioni presso la sede precedente, occupandosi di monitorare il funzionamento della rete stessa, con verifiche periodiche sia per la rete fissa che per quella mobile.
Quanto all'istruttoria svolta, i testi indotti da parte ricorrente hanno riferito quanto segue.
CO NI:
Lavoro dal 2009 per la _1 con mansioni di programmatore fino a dicembre 2008, quando lavoravo per altra azienda essendo transitato alla CP_1 poi dal gennaio
,
2009 mi sono specializzato nella realizzazione e manutenzione delle pagine web e in particolare del sito internet e di quello intranet dell'azienda; sono diplomato con licenzia liceale e inquadrato dalla convenuta al livello VII, ciò dal 2010. La mia sede è a Napoli al Centro direzionale. Conosco il ricorrente fin dall'assunzione nella precedente azienda presso cui lavoravamo.
Egli è ingegnere;
per anni non abbiamo lavorato a stretto contatto ma su progetti e clienti diversi per cui posso riferire quanto ai compiti del ricorrente a partire dal febbraio 2017, quando insieme iniziammo a frequentare il corso sulla gestione delle reti internet della durata di nove mesi;
in quel periodo frequentammo solo il corso, eravamo in tutto circa in 30 dipendenti.
Finito il corso, a marzo 2018 venimmo entrambi assegnati all' Parte_3 2
un gruppo di lavoro composto da tutti coloro che avevano frequentato il corso. Era un'attività che la convenuta da allora internalizzò posto che in precedenza era gestita da una società esterna.
Tale ufficio si occupa di sicurezza informatica, con monitoraggio delle reti dei clienti di grandi dimensioni tipo Banca d'Italia, FFSS, Cassa depositi e prestiti etc;
è un ufficio che per la convenuta ha poche sedi in Italia, anche se in ciascun ufficio si svolge comunque su tutto il territorio nazionale. Lavoravo nella stessa stanza con il ricorrente, in realtà si trattava di un open space e tutti e trenta eravamo lì.
Il monitoraggio avveniva su turni H24 in altra stanza con dei maxi schermi;
tali turni erano a rotazione;
il ricorrente così come me si occupava di alcuni clienti tra cui non vi erano le FFSS.
Io e il ricorrente rivestiamo lo stesso livello contrattuale.
Io ho lavorato presso tale ufficio fino a luglio 2022, poi sono stato assegnato ad altro settore avendo l'azienda ceduto l'attività a una consociata;
il ricorrente vi ha lavorato fino al 31.12.2021 non so il motivo ma fu una scelta societaria;
non so esattamente ora di cosa si occupi.
Io e il ricorrente effettuavamo le stesse mansioni. Osservavamo un orario dalle 8.00 alle 16,38 dal lunedi al venerdi cd orario base; inoltre due volte alla settimana ciascuno di noi doveva osservare al posto di tale orario un turno presso la stanza di cui ho detto, sempre insieme ad altri colleghi, in orario variabile anche notturno.
Durante l'orario base il ricorrente della gestione dei bollettini di sicurezza;
si trattava di un elenco di vulnerabilità dei sistemi hardware e software generali che giungeva periodicamente, una volta alla settimana circa, da un'azienda che si occupa solo di questo;
il ricorrente doveva confrontare tale elenco con i sistemi telematici in dotazione ai clienti affidatici e se vi era una coincidenza di vulnerabilità tra le segnalazioni e i modelli informatici in uso ai clienti, egli doveva avvisare in autonomia con mail il cliente spedendo detta mail ai preposti aziendali per la sicurezza. Inoltre doveva avvisare con altra mail il nostro gruppo dei tecnici informatiCi con varie sedi, specie a Roma, circa queste vulnerabilità e detto gruppo doveva risolverle.
So che il ricorrente si occupava di tanto in quanto ne parlavamo all'interno del gruppo di lavoro. Le mail che il ricorrente inviava ai clienti aventi a oggetto le eventuali vulnerabilità erano spedite per conoscenza anche a noi come ufficio.
Ricordo in media circa cinque mail all'anno, in quanto laddove il controllo non registrasse le coincidenze, il ricorrente non spediva alcuna mail. Mi è capitato di vedere qualche segnalazioni di vulnerabilità che recavano elementi letterari all'interno e non numerici per quanto ricordo;
vi erano indicati i software vulnerabili e le aziende che li producevano in modo che il ricorrente doveva verificare se fossero in uso ai nostri clienti.
Nell'ultimo periodo il ricorrente doveva controllare un foglio excell in cui era inserito un elenco di scuole che erano nostri nuovi clienti che dovevano essere messi protezione;
egli doveva controllare la correttezza dei dati trasmessi dalle scuole ( indirizzo, anagrafica, codice di identificazione come trasmesso dalla scuola etc, anche in tal caso non vi erano dati numerici o comunque informatici); tale compito era in aggiunta a quello precedente.
Vedevo il ricorrente ogni giorno, come tutti i colleghi.
Ricordo che egli come un poco tutti noi di quell'ufficio non era soddisfatto delle mansioni che erano un poco da "passacarte". Presso la IC Soft ricordo che il ricorrente, prima del 2009, aveva progettato dei software informatici per clienti pubblici e privati. Non ho mai avanzato causa contro la convenuta.,
Nella stanza ove svolgevamo i turni H24 si doveva osservare il maxi schermo, oltre a dover lavorare alla propria postazione;
sul maxi schermo era installata una piattaforma detta ARbor che consentiva di monitorare in tempo reale le reti dei clienti sotto contratto.
Se vi era un attacco hacker di tipo CP_5 questo emergeva subito da Pt 4 che generava un alarm visivo che a sua volta generava una mail che dovevamo mandare noi al cliente.
Scattato l'allarme, la nostra condotta dipendeva dal tipo di contratto con il cliente: o era previsto il cliente che ci chiamasse con mail o al telefono per dirci di attivare la Divertion, che è il sistema di sicurezza;
a questo punto si chiamava per telefono e via mail il SOC interno di Roma chiedendo l'attivazione della Divertion per il cliente, cosa che faceva il Soc. Quest'ultimo ci rispondeva dicendo che aveva attivato e mandandoci un grafico dell'andamento del traffico, mail che inoltravamo al cliente.
Nell'altro caso a seconda del contratto dovevamo noi chiamare il cliente che ci Part autorizzava ad allertare il e la procedura era stessa. Per altri attacchi diversi da CP_5 dovevamo consultare i nostri monitor e la piattaforma RSA;
anche in tal caso vi era un alert ma dovevamo segnalare il problema a un altro gruppo di lavoro interno, con sede a Milano;
dovevamo poi tramite applicazione SMS generare un report che aveva caselle precostituite e dovevamo inserire i dati del cliente e il tipo di attacco, che copiavamo e incollavamo dalla mail che ci era giunta dalla piattaforma RSA. Il report veniva poi inviato al cliente via mail.
Una volta segnalato il tutto a Milano con apertura di un ticket interno che assegnava il lavoro al detto gruppo (control room) quest'ultimo effettuava la messa in sicurezza e pensavano loro a chiudere il ticket, per cui noi non avevamo altri contatti con il cliente Capitavano turni tranquilli e altri meno, non si può fare una generalizzazione.
IS AO: dal 1996, proveniente da altra azienda del Sono dipendente del gruppo CP_1 gruppo Finsiel.
Attualmente lavoro nel service management dal 1.11.2020 ; in precedenza, ho lavorato presso il SOC, dal gennaio 2017 e ancora prima ero presso la funzione SDA, dal 2014 fino al dicembre 2016.
Sono inquadrato nel VII livello, quale ingegnere. Ho promosso causa presso questo Ufficio contro la convenuta, per demansionamento, definita con sentenza del decorso giugno. Conosco il ricorrente da moltissimi anni, in quanto anch'egli proveniente dal gruppo
Finsiel, dalla fine degli anni 80. Part L'ho ritrovato in SDA e nel a partire dal 2014.
Io presso SDA, che è un grosso prodotto con lo scopo di aggiornare il software aziendale e di effettuare il passaggio in esercizio automatico dei nuovi software e di aggiornamenti degli stessi;
io e il Pt_1 lavoravamo nello stesso gruppo di sette otto persone e svolgevamo i medesimi compiti;
lavoravamo tutti e otto nello stesso locale, ognuno con una propria postazione informatica;
vi era un continuo confrontarsi tra me e il ricorrente e anche con gli altri, anche con consulenti esterni informatici della società Serena Software che ha sviluppato il macroprodotto SDA. Sia io che il ricorrente ci recavamo presso le varie funzioni aziendali per verificare come si stesse svolgendo il passaggio in esercizio di tutto i software che gestiva l'azienda, che sono centinaia, a seconda delle singole funzioni assegnate al personale.
Giravamo per la sede aziendale;
il capogruppo OM EA, non sono certo sia ingegnere, che era inquadrato o nel VII livello o quale quadro, organizzava gli incontri e a volte presiedeva;
ci recavamo quindi presso i singoli lavoratori da visitare;
non mi è mai capitato di andare con il ricorrente;
i lavoratori esponevano le modalità operative del passaggio in esercizio, il più delle volte essendo stato il software gestionale (non SDA) installato già da consulenti esterni manualmente;
presso di loro quindi noi installavamo il prodotto SDA con le opportune personalizzazioni a seconda dell'attività onde far sì che il prodotto gestionale installato manualmente da quel momento in poi si sarebbe aggiornato in maniera automatica, non essendo più necessario che il singolo utente operasse manualmente gli aggiornamenti stessi. Si spiegava anche lo scopo della installazione di SDA;
ogni operazione durava da un minimo di una settimana a un intero mese per ciascuna funzione, anche perché dopo si facevano delle prove.
L'installazione non avveniva sui singoli pc degli utenti, detti clients, ma sulla macchina centrale, per cui operavamo materialmente all'interno del nostro ufficio;
le visite presso i singoli operatori erano però necessarie preliminarmente per comprendere tutto il funzionamento sia del software e delle sue installazione che delle modalità con cui i singoli consulenti ovvero addetti alle installazioni manuali avrebbero dovuto operare.
Sdia io che il ricorrente appartenevamo al settore della convenuta Controparte_6
[...] che si componeva di molti dipendenti.
Il riferimento al concetto di mercato di cui al punto 12 del ricorso è individuato a mio parere nel mercato interno, vale a dire che di fatto faceva consulenza informatica perla convenuta, necessari per portare a termine la propria attività .
Ad esempio doveva valutare appena veniva sottoposta l'intenzione di acquistare un prodotto nuovo da parte della convenuta, se tale prodotto fosse utile alla CP_1 stessa per le proprie attività, ad esempio venne acquistato il sistema SAP, all'incirca del 2004/2005 e venne verificata l'utilità da un gruppo. Parte
Non so di cosa si sia occupato il ricorrente dal 2008 al 2014, nulla so del progetto´
[...]
Non conosco l'applicativo Protocollo Posta, né l'applicazione Radon. Anche il ricorrente come me progettava soluzioni software e provvedeva anche al relativo collaudo, dapprima interno e poi con l'utente che era sempre un dipendente telecom.
Il prodotto SDA era un macroprodotto, già esistente, per cui quello che veniva progettato era l'adeguamento dello stesso software alle necessità dell'ufficio che ne doveva di volta in volta fruire. Sia io che il ricorrente avevamo iniziato a lavorare nell'ambito SDA prima ancora di transitare in _1 , quando lavoravamo per IT Telecom che era società a parte del و gruppo, fin dal 2014. Nel 2017 la venne assorbita ma l'attività rimase la stessa anzi con questo passaggio venimmo inseriti nel SOC, che doveva occuparsi della gestione della sicurezza informatica, vale a dire sventare attacchi informatici che potevano colpire la rete Tim
e i relativi clienti;
frequentammo un corso di nove mesi, nel corso del quale ci vennero date molte nozioni di tipo teorico. Cominciammo tanto io quanto il ricorrente (eravamo un gruppo di circa 35 persone ad avere seguito il corso) a lavorare nel concreto a marzo 2018. Operavamo nello stesso locale.
Osservavamo turni di otto ore H24, in un locale ove eravamo in 3 circa a coprire il turno di notte e circa 8/10 a coprire i turni diurni;
vi erano 2 maxi schermi, quando vi era una minaccia a uno dei clienti ( in genere aziende, banche etc) sugli schermi appariva un segnale, con un messaggio di colore diverso, con segnale di pericolo m i pare rosso;
in contemporanea giungeva un mail sul pc di ognuno di noi che descriveva l'attacco quanto alla tipologia e ai pc attaccati con indicazione degli IP minacciati.
Noi dovevamo preparare un documento, su una sorta di prestampato informatico su cui dovevamo barrare dei campi inserendo i valori recuperati dalla mail ricevuta;
tale documento veniva inviato al cliente per informarlo via mail. In copia alla mail mandavamo la stessa anche all'Ufficio SOC interno di Roma, che valutava se e come intervenire per ovviare all'attacco.
La situazione creata veniva lasciata aperta circa 7/8 ore a mail già inviata;
poi, sempre su un precompilato si redigeva il documento finale in cui si dava atto che in mancanza di ulteriori messaggi il tentativo di attacco non era andato a buon fine;
la mail relativa veniva inviata sempre al cliente e all'ufficio di Roma.
Quando vi era una minaccia più seria, quella di Pt 7 si avvisava comunque il cliente e il SOC interno;
il nostro lavoro era lo stesso anche non andava compilato il primo documento e la posizione rimaneva aperta più assegnato. A novembre 2020 sono entrato nel service management e mi pare che il ricorrente ancora operasse su tale servizio.
Dopo di allora non abbiamo più lavorato a contatto, per cui nulla posso riferire quanto alle vicende lavorative del ricorrente in tale periodo, visto che lavoro in un ufficio del tutto diverso.
Vi erano vari applicativi che usavano nel corso dei turni tra cui quello SMS.. Il documento precompilato era un report che si scaricava che recava tutto pieno tranne alcuni campi vuoti. Parte
Il settore Market security è il anzi quest'ultimo rientra nel primo. Quando non vi erano allarmi mi pare che il ricorrente lavorasse ai bollettini, che era un servizio reso ad alcune grandi società; giungevano mail dal servizio interno di verifica della vulnerabilità di una determinata rete del cliente che aveva chiesto tale servizio aggiuntivo;
occorreva pertanto verificare la vulnerabilità della rete a un nuovo virus informatico conosciuto;
nei bollettini si illustrava la tipologia di attacco, la versione del sistema operativo del cliente che era sufficiente a proteggere il cliente da quel virus;
il Pt_1 doveva recepire queste informazioni e avvisare il cliente con mail delle soluzioni che poteva approntare per aggiornare il sistema rispetto a quei virus.
Non so esattamente come il ricorrente procedesse, le informazioni ai clienti venivano date solo se era necessario avvisare che aveva una debolezza nel proprio sistema operativo quanto alla parte finalizzata alla protezione da quel tipo di attacco.
I testi indotti dalla convenuta hanno, a loro volta, riferito:
Parte_8
Sono dipendente __1 dal 1990; mi occupo di post vendite da aprile 2022; prima ho lavorato nel SOC di TIM dal 2012 circa al 2022; sono inquadrato nel VII livello, sono un informatico.
Non ho mai proposto causa contro la convenuta. Con il ricorrente ho lavorato nello stesso settore anche se in stanze diverse dal 2017 all'aprile 2022.
Ci vedevamo più o meno tutti i giorni e se avevamo necessità di un confronto l'uno con l'altro ci vedevamo altrimenti ci mandavamo mail. Part Io presso il coordinavo tutto il gruppo di circa 36 persone che si occupavamo di sicurezza logica.
Si trattava di persone che avevano seguito un corso di formazione di circa 8 mesi;
il ricorrente iniziò a lavorare dal gennaio 2018 in affiancamento a quelli che erano allora dei consulenti esterni.
L'attività del Soc mercato prima era esterna e Tim volle internalizzarla, per cui furono selezionate risorse da IT, non so con quale sistema;
si arrivò così alle 36 persone, che vennero divise in gruppo di I livello e di II, che avrebbe dovuto gestire problematiche particolari e supporto al I livello. Il CP_7 nella sua parte logica curava le offerte di sicurezza da attacchi ai propri clienti;
si curava il servizio di security monitoring.
Le persone del II livello inizialmente non avrebbero dovuto svolgere tale attività ma vi era la necessità di avere un servizio H24, con le persone del I livello non si riusciva, erano in tutto circa 17, per cui ci si allargò anche al II livello. Fatto il corso, vcsulla carta i lavoratori inseriti nel II livello avrebbero dovuto avere maggiori conoscenze, l'inserimento di un lavoratore nell'uno o nell'altro livello venne effettuato dall'ufficio del personale, mi pare che al II livello furono inseriti i VII livelli mentre al primo i VI livelli e qualche V. Vennero effettuati gruppi notturni di tre persone, anche per sabato, domenica e festivi, in cui un dipendente del VII livello e due del VI.
Da marzo del 2018 partì tale servizio così organizzato in quanto andarono via i consulenti esterni;
pertanto il ricorrente iniziò tale lavoro fino all'agosto mi pare 2019, quando i lavoratori del II livello vennero esonerati da tali turni.
Non conosco la funzione Integration testing, non ho mai lavorato in IT. L'attività svolta dal ricorrente dal marzo 2018 era detta Logical Operations, anzi il gruppo era detto in tal modo e io lo coordinavo. Non partecipavo ai turni H24; chi vi partecipava alternava giorni di orario base ( 8,00/16.,32) a quelli in cui era inserito nei turni di otto ore.
Il ricorrente quando svolgeva attività di turnazione era sempre in un gruppo da tre. IN H24 egli nel periodo sopra indicato si è occupato solo di assurance, vale a dire security monitoring e _CP_5_
Un certo attacco informatico, potenziale, viene segnalato all'operatore, tramite una mail. Ogni operatore doveva presidiare la casella del gruppo dove le applicazioni trasferivano gli allarmi;
dopo doveva leggere la mail, capire di quale attaccante si trattasse, verso quale cliente, tutto scritto nella mail.
Per trovare altri dettagli per analizzare l'attacco e redigere il report si doveva spostare sull'applicazione dedicata a quel servizio, in tutto erano circa tre, da lì prendeva le informazioni che necessitavano per redigere il report;
alcuni report necessitavano solo che si riempissero dei campi con le informazioni nel senso erano già generati dalle applicazioni, come forma;
in altri casi doveva essere l'operatore a creare il report secondo una struttura comunque già prefissata. Parte Erano circa 50/60 i clienti che facevano uso di tale servizio, altri una 50ina di e altrettanti per OS protection.
Erano tre tipologie di servizi e quindi tre tipologie di contratti e di operatività da parte nostra.
OC CO:
Sono dipendente _1 dal 2016 (ottobre), dopo essere passato da varie consociate, avendo iniziato con Telesoft.
Ho conosciuto il ricorrente a maggio 2016, quando eravamo entrambi dipendenti della Telecom Italia information tecnology srl.
Io svolgevo per tale ultima società mansioni di un funzionario inquadrato al livello 7Qe tale livello ho mantenuto anche presso CP_1
•
incorporazione. Passammo entrambi a ottobre con CP_8
A maggio 2016 io ero il responsabile del settore collaudi;
sono laureato in matematica, vi era l'amministratore delegato e il responsabile del settore sopra di me. In tale settore lavorava anche il ricorrente, occupandosi del trasferimento delle applicazioni informatiche (software) dagli ambienti di sviluppo e collaudo verso gli ambienti di esercizio;
ciò veniva fatto per applicazioni i cui utenti erano altri uffici di _1
Non lavoravo a stretto contatto con il ricorrente;
il settore collaudo aveva circa 240 dipendenti e io avevo a mio riporto sei responsabili dei singoli sottosettori;
il ricorrente era incardinato in uno di tali settori, il cui responsabile era il quadro dr. Per_1 per cui riferendo dei IO miei contatti con il ricorrente erano intermediati dal Per_1
Per_1 ; non avevo occasione compiti predetti riferisco quanto dettomi all'epoca dal di recarmi presso la stanza di lavoro del ricorrente né mi sovvengono circostanze significative in cui egli mi abbia direttamente contattato. Una volta passati in _1 abbiamo continuato di fatto a svolgere le stesse mansioni anche negli stessi ambienti.
Ciò fino alla fine gennaio 2017. Ci venne inviata dalla direzione a fine 2016 la previsione di domanda di servizi informatici per il 2017; rilevai - visto che ci era stato chiesto di verificare la coerenza dell'organico che quest'ultimo era sovradimensionato rispetto alla domanda prevista;
la direzione avviò quindi una politica di ribilanciamento degli organici, per cui la funzione di job center individuò in altro settore un eccesso di domanda rispetto all'organico, per cui venne individuata la possibilità di trasferire risorse verso detto settore (SOC) che si occupava della sicurezza informatica per i clienti esterni.
Individuai circa 30 persone ( 27 su Napoli) da poter trasferire, tra queste vi era il ricorrente;
le caratteristiche per il trasferimento erano quelle di avere progetti in chiusura, che avevano un calo molto significativo della domanda o addirittura chiuso come nel caso del ricorrente ( il progetto che seguiva era lo SDA, mi pare, Software delivery automation, era chiuso in quanto l'azienda aveva deciso di non investire in quanto troppo oneroso).
Inoltre le persone dovevano mostrare di avere attitudini ad acquisire competenze nuove essendo previsto un percorso formativo in ingresso. Part
Ho perso poi le tracce del lavoro del ricorrente dopo il suo passaggio al settore avvenuto il 31.1.17.
Non ricordo esattamente quando venne chiuso il progetto Sda ma non ci furono di certo ulteriori finanziamenti di _1 per il 2017 per cui venne chiuso il tutto ma non rinnovare le attività. Venne chiuso comunque nel corso dei primi mesi del 2017, credo entro il febbraio .,
Non ricordo quando fosse partito detto progetto, era già attivo a maggio 2016 e il ricorrente già se ne occupava, per quanto ricordo. Vi era stata una fase pilota superata anche con successo ma furono valutati i costi per l'adozione massiva, su tutte le applicazioni software o buona parte delle stesse, di tale tecnologia che vennero ritenuti dalla direzione eccessivi.
Del progetto non si era occupato solo il ricorrente ma anche altri, non ricordo quanti.
Orbene, sulla base di quanto riferito dai testi, credibili tutti per la rispettiva coerenza e il carattere dettagliato, completo, coerente e puntuale delle deposizioni, è risultato confermato l'assunto attoreo, dovendosi ritenere accertato che le mansioni assegnate al ricorrente a decorrere dal marzo 2018, sino al deposito del ricorso (30.11.21), per come richiesto, risalendo al 1.2.2022 la ricollocazione presso la funzione
NW.O.IM.IO.O della convenuta, non abbiano avuto corrispondenza con l'inquadramento dallo stesso rivestito (7° livello), né con quello immediatamente inferiore.
In particolare, non si ravvisa nelle mansioni descritte dai testi nessuna attività che comporti la sussistenza di funzioni direttive finalizzate alla realizzazione di risultati produttivi complessi né l'autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa nell'ambito del processo di competenza, con conseguente responsabilizzazione primaria sui risultati attesi.
Né tampoco sono ravvisabili nelle mansioni svolte in tale arco temporale dal ricorrente e come descritte ampiamente dai testi la conduzione e il controllo di rilevanti unità
organizzative, ovvero la fornitura di contributi professionali a carattere progettuale- innovativo di particolare complessità ed alta specializzazione.
D'altra parte, neppure emerge la necessità di una elevata e consolidata preparazione e particolare capacità professionale con guida e controllo di settori operativi, ovvero con esplicazione di funzioni specialistiche dal contributo professionale autonomo e innovativo;
neppure si ravvisano attività di supporto al cliente nella scelta di soluzioni implementative IT per poi seguirlo nelle fasi di attuazione dell'intero progetto o soluzione, anche attraverso una forte interazione con altre funzioni e attività, tutte attività proprie del 6 livello.
Infatti, l'attività descritta e svolta dal ricorrente è consistita, sostanzialmente,
nell'aprire un ticket a seguito di un alert, sulla base di una procedura standard e senza possibilità di analisi tecnica e di risoluzione dell'alert, nell'avvisare via mail il settore competente e/o avvisare il cliente (per ragioni contrattuali), nell' estrarre i dati forniti dal sistema informatico che monitora l'alert. In pratica, l'attività è stata di mero monitoraggio degli alert segnalati dal sistema che sono stati solo smistati ai reparti competenti, senza alcun potere di intervento, analisi, gestione dell'anomalia, coordinamento delle attività e del personale da parte del ricorrente.
Si è trattato, in buona sostanza di mansioni consistenti nell'acquisizione di taluni dati e nel loro inserimento nel sistema, secondo procedure predefinite, con unico spazio di autonomia rappresentato dalla individuazione della veridicità dell'allarme.
Trattasi, pertanto, di attività sicuramente inquadrabili in livelli inferiori rispetto a quello elevato - nel quale parte ricorrente è inquadrato ed era inquadrato nel periodo che occupa, che nulla hanno a che vedere con quelle espletate fino al momento della sua assegnazione al settore in questione;
tali attività ben possono rientrare in quelle proprie del quarto livello, profilo di “Tecnico Specialista di Supervisione e Controllo", al quale, come si è visto, appartengono "Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti di contenuto specialistico e/o di supporto professionale che richiedono la conoscenza approfondita delle tecnologie presenti nell'ambiente organizzativo d'appartenenza, esprimendo piena autonomia operativa nella gestione dei sistemi di supervisione e controllo utilizzati."
È', quindi, da escludere che tali attività rientrino nel 7° livello.
Dal confronto con le mansioni svolte dal ricorrente a decorrere dal marzo 2018 e il livello posseduto emerge, pertanto, che devono ritenersi provati il lamentato demansionamento e la dequalificazione dal 7° al 4° livello.
Nessun ragionevole dubbio, quindi, residua quanto alla natura semplice delle mansioni assegnate al ricorrente e all'avvenuta dequalificazione, anche considerando le modifiche normative intervenute in tema di ius variandi, essendogli state assegnate attività non appartenenti al livello di inquadramento, pur volendo prescindere dal raffronto implicito nel concetto giurisprudenziale, ormai superato in ragione della modifica legislativa, di equivalenza.
Pertanto, non può dubitarsi del fatto che a decorrere dal marzo del 2018 la società abbia assegnato il ricorrente a mansioni sicuramente non rapportabili al contenuto della declaratoria professionale formalmente attribuitagli, con evidente demansionamento, dovendo ritenersi, inoltre, che tale condotta di demansionamento si sia protratta anche negli anni successivi al 2018, sino alla introduzione del presente giudizio (novembre
2021) per come dedotto.
Come noto, la novella dettata dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 è intervenuta sul testo dell'art. 2103 c.c., rimuovendo qualunque riferimento al concetto di equivalenza di mansioni.
Il testo riformato dell'art. 2103, al comma 1, stabilisce che "il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte" e al secondo comma: "2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purchè rientranti nella medesima categoria legale"
Ai sensi del nuovo art. 2103 c.c. è quindi oramai legittimo lo spostamento del lavoratore a mansioni che appartengono allo stesso livello di inquadramento cui appartenevano quelle svolte in precedenza dallo stesso dipendente, non essendo necessario che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza acquisita dal dipendente nello svolgimento delle precedenti.
L'elemento di rottura con il passato sta nel mancato riferimento al requisito dell'equivalenza tra le ultime mansioni svolte e quelle di nuova assegnazione, attribuendosi la facoltà al datore di lavoro di modificare unilateralmente le mansioni alla sola condizione che le nuove siano riconducibili allo stesso livello di inquadramento e categoria legale.
In questa nuova ottica, se il mutamento di mansioni assegnate non determina variazione di livello e categoria alla stregua del CCNL applicato, non è riscontrabile alcun limite nell'assegnazione di nuove mansioni a eccezione del rispetto del principio generale di non discriminazione. Il sistema di classificazione del personale, indicato nel contratto collettivo applicato dal datore di lavoro assume così un ruolo primario, poiché costituisce l'unico parametro di riferimento per valutare la legittimità del provvedimento di modifica delle mansioni, per cui di conseguenza il giudice deve necessariamente limitare la propria valutazione alla verifica che il mutamento resti all'interno dello stesso livello e categoria, senza operare alcuna valutazione di
“equivalenza” (cfr. Tribunale di Milano, sez. Lavoro, Sentenza del 21/07/2017, n.
2137).
Orbene, anche alla luce dell'indirizzo ermeneutico innanzi tracciato, deve rilevarsi che a cagione delle mansioni assegnate al ricorrente a partire dal marzo 2018 costui è stato di fatto demansionato. Nella fattispecie, come visto, risulta accertato il verificarsi della condotta di demansionamento posta in essere dalla convenuta, a decorrere dal marzo 2018 sino alla introduzione del presente giudizio (novembre 2021).
Non rileva che le precedenti mansioni siano state espletate dal Pt_1 nel periodo dall'assunzione fino al 31.12.16 presso altra società, la quale è stata poi denominata trattandosi pacificamente di ramo aziendaleControparte_2 della stessa convenuta, con attività pertanto strettamente connessa, per oggetto e per logistica, a quella della convenuta stessa, la quale, del resto, non ha mai messo in discussione il livello contrattuale di appartenenza.
Risulta infatti provato sia dalla documentazione in atti che dall'istruttoria svolta che il ricorrente operasse in precedenza nel sopra citato settore di servizi ( progetto DOT
NET) che richiedeva la conoscenza di determinati know how e l'aggiornamento delle tecnologie, occupandosi di progettazione, sviluppo e manutenzione evolutiva di applicazioni web per il gruppo CP_1 , per passare poi al progetto cd. SDA,
finalizzato a gestire tutto il rilascio automatico del software del gruppo CP_1
,
fungendo da interfaccia di altri settori come lo sviluppo ed ingegneria;
che in tale settore, prima della collocazione nel settore SOC, si era occupato di progettazione delle soluzioni informatiche e sviluppo, in collaborazione con le strutture di Collaudo ed Esercizio, continuando a operarvi anche dopo il transito presso la convenuta.
Le mansioni, invece, assegnategli da marzo 2018, aventi carattere operativo e standardizzato, per come accertato, risultano prive di autonomia e discrezionalità dei poteri.
Deve ritenersi pertanto che l'adibizione a tali mansioni ha comportato certamente un impoverimento del bagaglio professionale del ricorrente.
In ordine alla quantificazione, va precisato che la liquidazione deve avvenire in via equitativa, secondo parametri che consentano una valutazione che sia adeguata e proporzionata e il completo ristoro del pregiudizio effettivamente subito, ma evitando duplicazione risarcitorie, attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
(v, Cass. 7.3.2016, n. 4379; Cass. 20.4.2016, n. 7766; Cass., n.7513/2018, cit). La Suprema Corte ha evidenziato che "è ammissibile la risarcibilità di plurime voci di danno non patrimoniale, purché allegate e provate nella loro specificità, risolvendosi in una ragionevole mediazione tra l'esigenza di non moltiplicare in via automatica le voci risarcitorie in presenza di lesioni all'integrità psico-fisica della persona con tratti unitari suscettibili di essere globalmente considerati, e quella di valutare l'incidenza dell'atto lesivo su aspetti particolari che attengono alla personalità del "cittadino - lavoratore", protetti non solo dalle fonti costituzionali interne, ma anche da quelle internazionali e comunitarie, incombendo tuttavia sul lavoratore la prova che un particolare e specifico aspetto della sua personalità ed integrità morale, anche dal punto di vista professionale, non sia stato già risarcito a titolo di danno morale" (v.
Cass.,. 15.1.2016, n. 583).
Applicando i principi anzidetti al caso di specie, rileva il Tribunale che ricorrono una serie di concordanti elementi di fatto atti a far presumere la sussistenza di un danno da demansionamento, di natura patrimoniale, che ha superato la soglia della normale tollerabilità.
Essi sono rappresentati: a) dalla durata della dequalificazione, che è in essere fin dal marzo 2018 al novembre 2021; b) dalla gravità della stessa, atteso che le mansioni cui
è stato adibito il ricorrente nel periodo dedotto in giudizio sono state di ben tre livelli al di sotto delle mansioni proprie dell'inquadramento attribuitogli, di natura eminentemente esecutiva ed espletate secondo metodi di lavoro e procedure definite;
c) dalla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa.
Alla stregua di tali elementi, può ritenersi, secondo un criterio eziologico di normalità sociale, il progressivo impoverimento del bagaglio di conoscenze e di esperienze del ricorrente e la compromissione della sua professionalità.
Ai fini della liquidazione del danno in parola, ben può adottarsi, quale parametro, la retribuzione percepita dal ricorrente, atteso che elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicché essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 36 Cost.) anche del contenuto professionale della prestazione, di modo che l'entità della retribuzione ben può, dunque, essere assunta, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro dei pregiudizi da dequalificazione professionale (v. Cass., 12.6.2015, n.12253 e precedenti conformi ivi richiamati).
Conclusivamente, ad avviso del giudicante, può ritenersi raggiunta un'ampia prova presuntiva del danno professionale sofferto dal ricorrente che si ritiene equo quantificare nella misura del 50% ( in luogo del richiesto 70%) della retribuzione globale di fatto (pari a € 3.381,40 mensili, come in ricorso dedotto e non specificamente contestato dalla convenuta, cfr. busta paga in atti), vale a dire € 1.690,7 lorde mensili dal 1.3.2018 al 30.11.21 (data di deposito del ricorso).
Il credito in parola deve essere rivalutato secondo indici ISTAT e maggiorato di interessi al saggio legale dalla data di deposito del ricorso al saldo.
Le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda, vanno compensate in ragione della metà.
La residua metà, liquidata come in dispositivo tenuto conto dei parametri per la determinazione in sede giudiziaria dei compensi di cui al D.M. n. 147/2022 nonché del valore della controversia, è a carico della convenuta, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda avente a oggetto la illegittimità del distacco comminato al ricorrente a far data dal 01.07.2021 presso la CP_4 e l'ordine di reintegrare il lavoratore presso la propria organizzazione aziendale in mansioni corrispondenti al livello inquadramentale rivestito;
Parte_1in parziale accoglimento, per il resto, della domanda proposta da nei confronti di condanna la detta società al pagamento in favore Controparte_1
del ricorrente di una somma pari ad € 1.690,7 lorde mensili - corrispondente al 50% della retribuzione mensile globale di fatto - per il periodo dal 1.3.2018 al 30.11.21, a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal deposito del ricorso al saldo;
dichiara compensato il pagamento delle spese di lite per metà; condanna Controparte_1
[...] alla rifusione della restante metà delle spese, metà che liquida in € 4250,00, oltre spese generali e oltre IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si comunichi.
Napoli, 11.9.25
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Elisa Tomassi