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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari- Sezione Lavoro definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.1344/2024 pubblicata in data
12.01.2024, sul ricorso in riassunzione proposto in data 10.04.2024 da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di , così Controparte_1 provvede:
- accoglie l'appello proposto dall per quanto di ragione e, in Pt_1 parziale riforma della sentenza resa in data 18.03.2019 dal Tribunale di
Bari, condanna l' al pagamento, in favore del lavoratore e per le Pt_1 causali di cui in motivazione, delle differenze retributive maturate nel periodo dal 20.11.2011 al 06.05.2012, rigettando per il resto la domanda attorea;
- condanna l al pagamento, in favore del delle Pt_1 CP_1 spese del doppio grado del giudizio, liquidate per il primo grado in €
1.500,00 e per il giudizio di gravame in € 1.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Bari, addì 18.02.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari- Sezione Lavoro definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.1344/2024 pubblicata in data
12.01.2024, sul ricorso in riassunzione proposto in data 10.04.2024 da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di , così Controparte_1 provvede:
- accoglie l'appello proposto dall per quanto di ragione e, in Pt_1 parziale riforma della sentenza resa in data 18.03.2019 dal Tribunale di
Bari, condanna l' al pagamento, in favore del lavoratore e per le Pt_1 causali di cui in motivazione, delle differenze retributive maturate nel periodo dal 20.11.2011 al 06.05.2012, rigettando per il resto la domanda attorea;
- condanna l al pagamento, in favore del delle Pt_1 CP_1 spese del doppio grado del giudizio, liquidate per il primo grado in €
1.500,00 e per il giudizio di gravame in € 1.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Bari, addì 18.02.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli