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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/12/2024, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2604/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Dott. Giuseppe Campagna
Presidente
Giudice rel.
2. Dott. Elena M. A. Luppino
Giudice
3. Dott. Myriam Mulonia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2604/2021 R.G.A.C., ritenuto in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 22.05.2024, promosso
DA
(C.F: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, Via Giuseppe Reale, Tv. Amendola n. 15, presso lo studio LLavv.
Agostino Pellerone, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
Contro
(C.F: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Bianco (RC), via Cristoforo Colombo n. 190, presso lo studio LLavv. Antonio
Furfari, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- resistente-
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Reggio Calabria.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 22.05.2024 il procuratore della parte ricorrente precisava le proprie conclusioni come da foglio di pc depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO.
Con ricorso, depositato il 13.09.2021, formulava domanda di Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1 in data 24.05.2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Villa San Giovanni LLanno 2002, N. 11 P. 2 S. A.
Deduceva che i coniugi avevano fissato di comune accordo la residenza coniugale presso l'abitazione sita in Reggio Calabria, Via Romana n. 7, Catona, di proprietà della ricorrente, e che dalla loro unione, in data 23.01.2007, era nato Persona_1 il loro unico figlio. Eccepiva che il matrimonio ben presto si era rivelato infelice a causa dei comportamenti assunti dal sempre più distaccati e poco affettuosi CP_1 nei confronti della moglie;
che il marito si allontanava spesso da casa, anche per giornate intere, che si sottraeva ai doveri coniugali e che era stato trovato in possesso di indumenti intimi, non appartenenti alla Attinà, nonché di materiale pornografico di vario tipo. Deduceva, inoltre, che il marito era solito lasciare incustoditi in casa fucili e munizioni da caccia, noncurante della presenza del figlio minore e che ciò fosse estremamente pericoloso per l'incolumità del bambino. Evidenziava che il comportamento del era contrario ad una corretta gestione LLeconomia CP_1 familiare, posto che in più occasioni egli aveva prelevato delle ingenti somme di denaro dal conto corrente cointestato con la moglie, senza fornirle spiegazioni, ed aveva chiesto dei prestiti a terze persone con il solo scopo di acquistare per sé gratta e vinci.
Pag. 2 di 16 Evidenziava che a partire dal 2014 il aveva iniziato a non provvedere più ai CP_1 bisogni familiari, ad essere verbalmente violento nei suoi confronti ed a minacciarla di morte;
che nel mese di gennaio 2015 aveva abbandonato il domicilio domestico, sottraendosi completamente agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, e per tali circostanze ella si era vista costretta a sporgere una prima denuncia in data 03.01.2015 e successivamente una denuncia- querela in data
23.07.15. Deduceva che per i fatti denunciati in data 03.01.2015 il era stato CP_1 condannato dal Tribunale di Reggio Calabria, sez. penale, con sentenza n. 182/2020 depositata il 22.04.2020, per il delitto di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli), mentre in ordine alla denuncia- querela del 23.07.15 il giudizio era ancora pendente.
Eccepiva che, per tutti i motivi sopra esposti, in data 26.02.2015, ella aveva formulato una domanda di separazione giudiziale con addebito della colpa al marito e che, subito dopo il deposito del ricorso, anche il aveva avanzato una CP_1 richiesta di separazione giudiziale;
che il Presidente del Tribunale, riuniti i due procedimenti ed esperito il tentativo di conciliazione, in data 3.06.2015, aveva adottato i provvedimenti urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando il figlio minore ad entrambi i coniugi in modo condiviso con facoltà di visita del padre nei giorni e nelle ore stabilite nel provvedimento, assegnando la casa coniugale alla moglie, con facoltà per il marito di prelevare i propri effetti personali e disponendo in capo al l'obbligo di corrispondere alla moglie € 350,00, da CP_1 rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie da pagarsi al domicilio del coniuge entro il 5 di ogni mese.
Deduceva che il Tribunale di Reggio Calabria, con decreto LL1.07.2016 n. 178/16 cron. 6247, aveva omologato la separazione tra i coniugi, previa trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale in data 14.06.2016, ma che, nonostante l'omologa, il aveva continuato a sottrarsi agli obblighi di assistenza CP_1
Pag. 3 di 16 omettendo il versamento del mantenimento in favore del figlio minore e non esercitando il diritto di visita spettantegli, così mostrando un generale disinteresse nei confronti del figlio.
Rappresentava, da ultimo, di essere disoccupata, di non percepire alcun reddito, di ricevere dei rimborsi spese dall' ENOV, nella misura di € 100,00, di non essere titolare di beni registrati e di essere proprietaria del solo immobile in cui viveva con il figlio minore. Il invece, dal 2000 svolgeva regolare attività di lavoro CP_1 subordinato presso la ditta trasporti e traslochi MPM, percependo un reddito mensile di € 1.200,00 ed era aiutato economicamente dai suoi genitori, entrambi pensionati e proprietari di rilevanti beni immobili e terreni agricoli ubicati tra Rosalì
e Villa Mesa. Eccepiva poi che il tenore di vita in costanza di matrimonio era normale;
che la responsabilità del fallimento del matrimonio era addebitabile completamente al che ricorrevano, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 3 CP_1
e 4 della legge n. 898/1970 e ss. per chiedere ed ottenere la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo trascorsi i termini di legge dall'udienza di comparizione dei coniugi avvenuta il 13.11.2014 senza che vi fosse mai stata riconciliazione;
che ella aveva diritto ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale, già di sua proprietà, nell'interesse del figlio minore, nonché l'affidamento esclusivo di quest'ultimo e un assegno di mantenimento per lo stesso, che quantificava in € 400,00, tenuto conto che l'avanzare LLetà del minore (14 anni) giustificava l'aumento delle sue esigenze. Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale di Reggio Calabria, contrariis reiectis: 1) Pronunciare la sentenza parziale/non definitiva di cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio celebrato in data 24 maggio 2002 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Villa San Giovanni LLanno 2002, atto n. 11, parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Villa San Giovanni di procedere alla trascrizione LLemananda sentenza;
2) assegnare la casa coniugale alla ricorrente, sebbene già di sua proprietà, con tutti gli arredi, nell'interesse del figlio minore;
3) affidare alla madre in via esclusiva il figlio minore, con diritto per il padre di tenerlo con sé: A) nei giorni di Lunedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,30, e di
Pag. 4 di 16 Mercoledì, dalle ore 17,30 alle ore 19,30, ovvero in altri giorni da concordare preventivamente con la madre tenendo sempre conto degli impegni e della volontà del minore, nonché durante i week- ends alternativamente o il sabato o la domenica, escluso il pernottamento, dalle ore 16,00 alle ore
19,00, tenendo sempre conto degli eventuali impegni scolastici e non (palestra, attività sportiva, doposcuola, catechismo o altro) del minore, previo accordo tra i coniugi e tenendo conto della volontà del minore;
B) durante le ferie estive (giugno-luglio-agosto), per 15 giorni dalle ore 10,00 alle ore
19,00, senza pernottamento, anche non consecutivamente, periodo che verrà concordato e definito con la moglie entro il mese di maggio di ogni anno;
C) durante le feste natalizie e pasquali, alternativamente (ad esempio la Vigilia di Natale con il padre , Natale con la madre, o viceversa, la Vigilia di Capodanno con il padre ed il Capodanno con la madre, la Pasqua con il padre e la
Pasquetta con la madre, o viceversa, ecc.), previo accordo da avvenire almeno un mese prima;
D) nelle giornate di ricorrenza del compleanno e LLonomastico del minore, nelle fasce orarie concordate dai genitori durante le quali il minore potrà intrattenersi con il genitore non convivente, tenendo conto, per quanto possibile, della volontà del minore stesso;
4) disporre e mantenere a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio minore, il versamento mensile della somma di Euro 400,00 (euro quattrocento), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT,
a titolo di mantenimento ordinario, oltre al 50 % delle spese straordinarie (mediche, sportive, ricreative ecc.); 5) Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”.
Il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 01.02.2022, il Pm apponeva il visto in data 18 ottobre 2021.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio, in data 22.01.2022,
contestando la domanda della ricorrente. In particolare, Controparte_1 deduceva che la dissoluzione del nucleo familiare non era da imputare soltanto al suo comportamento, giudicato dalla ricorrente immorale, che il materiale pornografico era sempre stato celato agli occhi del minore o della moglie e che i fucili e le munizioni erano custoditi in appositi armadi. Eccepiva di non avere mai sperperato il denaro familiare per soddisfare i propri bisogni, avendo lo stesso una
Pag. 5 di 16 propria entrata economica, e che, tra i coniugi, i litigi erano ormai divenuti una costante al punto di determinare il venir meno della affectio coniugalis su cui dovrebbe fondarsi una vita di coppia. Evidenziava di non avere mai interrotto volontariamente la frequentazione con il figlio, ma che era stato indotto a farlo dai comportamenti interferenti e impedienti della moglie, che aveva ostacolato una sana e stabile relazione padre - figlio ed aveva altresì negato al bambino di crescere in maniera sana ed equilibrata. Ed infatti, negli incontri prestabiliti, il padre non era libero di gestire il proprio tempo con il minore né di portarlo con sé per una passeggiata, dovendo entrambi rimanere nel cortile della casa coniugale, sotto l'occhio vigile della madre. Deduceva che egli stesso aveva espresso la volontà di riprendere i rapporti con il minore, ormai quindicenne, essendo disponibile ad una frequentazione assidua e quotidiana, nel rispetto degli impegni del ragazzo. In tal senso si impegnava a contribuire ai bisogni del figlio nella misura di € 200,00, tenuto del proprio stato di disoccupazione e di indigenza economica in cui temporaneamente versava. Evidenziava, infatti, che solo recentemente aveva trovato un lavoro stabile e che al sostentamento del figlio, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, provvedevano i nonni paterni, i quali dal 2018 avevano una trattenuta sulla pensione di € 200,00 mensili, a titolo di mantenimento, effettuata a seguito di una procedura coattiva eseguita dalla ricorrente.
Chiedeva, infine, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“l'On.le Tribunale di Reggio
Calabria contrariis reiectius, Voglia 1- disporre l'affidamento condiviso del minore (ormai quindicenne) nelle stesse modalità riportate nell'omologa di separazione, statuendo, quale modifica alle condizioni precedentemente stabilite, la possibilità per il padre di trascorre quotidianamente del tempo con il proprio minore affinché possa essere rinsaldato quel legame affettivo che dovrebbe esistere tra padre e figlio;
2- disporre a carico del resistente il versamento mensile della somma di
200euro a titolo di mantenimento del figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie”.
Pag. 6 di 16 Il Presidente del Tribunale, all'udienza di comparizione delle parti LL01.02.2022, riservava la decisione sulle domande formulate dagli istanti e, con provvedimento del 06/02/2022, così disponeva: “1) dispone l'affido esclusivo del figlio minorenne della coppia alla madre con collocazione presso la stessa, assegnataria della casa Parte_2 coniugale;
2) faculta il padre ad incontrare il figlio previo accordo con la madre e ritenute prioritarie le esigenze anche scolastiche del figlio e la sua volontà, due volte alla settimana nelle giornate di lunedì e venerdì dalle ore 16,00 alle ore 20,00, osservando allo stato modalità di gradualità atteso che gli incontri padre - figlio non avvengono da gran tempo, modalità suscettibili di modifica in seguito previa verifica LLandamento dei contatti;
3) obbliga al versamento al Controparte_1 coniuge LLimporto mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, somma rivalutabile secondo gli indici Istat da versare entro il giorno 7 di ogni mese, oltre agli assegni familiari e al 50% delle spese straordinarie individuate come da protocollo in atto vigente presso questo Tribunale;
4) nomina G.I. la dott. Gaeta davanti a cui, previa comunicazione degli atti al P.M. per le sue richieste rinvia la causa per la comparizione e la trattazione, fissando
l'udienza del 26 maggio 2022 ore 10,00. Assegna alla ricorrente termine fino a trenta giorni prima LLindicata udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa ed al resistente termine fino a dieci giorni prima LLindicata udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt.166 e 167 primo e secondo comma c.p.c. e per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.”.
Su richiesta di differimento avanzata dalle parti, all'udienza del 26.05.2022, il Giudice
Istruttore rinviava la causa all'udienza del 01.12.2022 al fine di raggiungere un accordo. Assegnata la causa all'odierno Istruttore, essendo in corso trattative di bonario componimento e su richiesta congiunta delle parti, la causa veniva rinviata all'udienza del 12.04.2023.
Depositate le note difensive da entrambe le parti, il GI così disponeva: “esaminate le note difensive tempestivamente depositate dalle parti;
rilevato che le parti non hanno raggiunto alcun accordo;
ritenuto necessario disporre l'ascolto del minore, considerati l'età dello stesso e la
Pag. 7 di 16 materia su cui si controverte;
P.Q.M.
Fissa l'udienza del 31.05.2023, ore 10,00, stanza del
Giudice, piano IV, Torre 2, Ce.Dir., per l'ascolto del minore”.
All'udienza del 31.05.2023 il Giudice, preso atto LLassenza del minore, ritenutane l'opportunità, sottoponeva alle parti la seguente proposta conciliativa, tenuto conto delle difese espletate in giudizio e della documentazione prodotta: “Il minore viene affidato in via esclusiva alla madre, con diritto del padre di poterlo vedere e tenere con sé liberamente, compatibilmente con gli impegni del minore;
nel periodo estivo, previo accordo tra le parti, il minore starà con il padre per un periodo continuativo di 15 giorni e trascorrerà le festività con ciascun genitore in maniera alternata;
il padre dovrà corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del minore, la somma mensile di € 200,00, oltre rivalutazione
Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%,come da protocollo del Tribunale;
la casa coniugale resta assegnata alla sig.ra , che vi vive con il figlio Pt_2 minore;
spese compensate”; rinviava la causa per l'ascolto del minore e per verificare la possibilità di trasformare il rito da giudiziale a consensuale, all'udienza straordinaria del 19.06.2023.
A quest'ultima udienza, cui non compariva parte resistente, il Giudice, ascoltato il minore, disponeva che le parti depositassero la rispettiva documentazione reddituale
(quanto al le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e la CP_1 documentazione afferente eventuali rapporti finanziari, beni immobili e beni mobili registrati;
quanto alla ricorrente, l'attestazione relativa al reddito di CP_2 cittadinanza), rinviando la causa all'udienza del 18.10.2023. Depositata la chiesta documentazione dalla sola parte ricorrente, all'udienza del 18.10.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni dalla sola parte ricorrente, in data 22.05.2024, il Giudice rimetteva la causa in decisione al
Collegio, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..
*****
1. - Cessazione effetti civili del matrimonio.
Pag. 8 di 16 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
[...]
è senza dubbio fondata e merita accoglimento, non essendo ipotizzabile Parte_2 una ripresa della convivenza coniugale. Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle eloquenti risultanze istruttorie, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis su cui deve fondarsi l'unione sponsale. È, infatti, emerso in maniera inequivoca che la frattura subita dal rapporto di coniugio è tanto grave da rendere praticamente impossibile la prosecuzione di una convivenza.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa LL1.07.2016 n. 178/16 cron. 6247, con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha sancito la separazione consensuale tra i coniugi. Essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, così come previsto dall'art.3 n.2 lett. b) della L. n.898/70, modificato dalla Legge 06.05.2015 n.55, e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in data 24.05.2002, trascritto nel registro degli atti di Parte_2 Controparte_1 matrimonio del Comune di Villa San Giovanni LLanno 2002, al N. 11 p. 2 s. A.
2. - Affidamento esclusivo.
Con riferimento alla domanda di affido esclusivo del figlio , avanzata dalla Per_1 ricorrente, giova preliminarmente riportare uno stralcio LLordinanza del 6.02.2022:
“ritenuto che quanto dedotto dalla ricorrente circa il disinteresse del padre verso il figlio ed il mancato versamento della somma già disposta a titolo di contributo al mantenimento del minore, dati non contestati dal resistente, legittima, allo stato, una pronunzia di affido esclusivo”.
Orbene, risulta opportuno anzitutto richiamare la novella introdotta dal d.lgs. n. 154 del 2013, che ha portato a compimento la riforma del diritto di famiglia del 1975,
Pag. 9 di 16 cristalizzando definitivamente la centralità degli interessi del minore, i quali tendono a prevalere su ogni altro interesse contrario al suo sviluppo coerente e completo. Tra
i diversi diritti riconosciuti al minore, vi è quello ad una genitorialità piena e non dimidiata, tale che esso deve trovare una tutela tanto maggiore quanto questo corrisponda al suo miglior interesse ("best interest" secondo la formula rinvenibile nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con l. 176 del 1991
e dalla giurisprudenza della Corte EDU). Da qui deriva la scelta del legislatore di privilegiare l'affidamento condiviso dei figli minori, derogabile sulla base LLesclusivo interesse morale e materiale della prole e nei soli casi in cui esso risulti per essa pregiudizievole (ex art. 337 ter c.c.).
Ed infatti, in linea generale, ben può il Giudice del merito privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e LLambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. civ.
n. 13217 del 17.5.2021, Cass. n. 28244/19).
All'uopo occorre sottolineare che la decisione adottata dal Tribunale di disporre l'affido esclusivo (o super esclusivo dei figli minori) non ha contenuto sanzionatorio nei confronti LLuno o LLaltro genitore, quanto piuttosto protettivo dei soggetti più fragili del nucleo familiare, in accordo a quanto di recente sostenuto dalla Corte di Cassazione, che ha affermato che: “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta LLaffidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicchè il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di
Pag. 10 di 16 provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore”(Cassazione civile sez. I - 09/02/2023, n. 4056 ).
Orbene, nel caso di specie, occorre rilevare che di fatto è già intervenuta una statuizione sull'affidamento esclusivo del ragazzo, oggi diciassettenne (compirà i 18 anni tra un mese), e che la situazione tra padre e figlio da allora non si appalesa molto mutata. Ed infatti, è stato ampiamente dimostrato che il sia stato per CP_1 lo più un padre assente e che solo recentemente abbia ripreso gli incontri con il figlio, pur se in modo sporadico e scostante. Sul punto il minore ha, infatti, dichiarato: “Dopo la separazione, avvenuta quando io avevo 8 anni, mio padre inizialmente mi veniva a trovare a casa da mia mamma, per i primi due mesi, dopodichè abbiamo interrotto ogni contatto, anche telefonico, ma non so il perché. Mio padre non mi ha mai dato una spiegazione né io gliel'ho chiesta. Nel 2022 mio padre si è fatto risentire ed ha ricominciato a venirmi a trovare a casa con frequenza settimanale, in più ci vedevamo spesso allo stadio Granillo per vedere la partite della Reggina. Ultimamente, però, negli ultimi due-tre mesi mio padre l'ho visto solo una volta a casa mia e non so perché abbia nuovamente diradato gli incontri. Negli ultimi mesi non mi ha nemmeno scritto messaggi sul telefono. Io comunque non tento di contattarlo, attendo che sia lui a farlo. Per il mio compleanno, il 23.01.2023, mio padre è venuto a farmi gli auguri a casa e mi ha fatto anche un regalo, ma non è venuto la sera alla mia festa, anche se io non gli ho espressamente chiesto di venire. Alla Festa del Papà non ci siamo visti ma io gli ho fatto gli auguri per messaggio
e lui mi ha ringraziato sempre per messaggio. A Pasqua è venuto a casa e mi ha portato l'uovo di
Pasqua mentre a Natale mi ha fatto un regalo e ci siamo visti per gli auguri. Non abbiamo mai avuto l'abitudine di passare le festività assieme (pranzi e cene) e non ho contatti con i miei nonni paterni e con i miei due zii paterni e la mia zia paterna, che non vedo e non sento mai”.
Risulta di palmare evidenza, dunque, che il minore consideri la madre come il genitore “affidabile” cui rivolgersi abitualmente per i propri bisogni quotidiani e per qualsiasi necessità, mentre il padre, nonostante la recente ripresa di contatti nel 2022, non è riuscito a costruire con il figlio un rapporto stabile o quantomeno
Pag. 11 di 16 continuativo, non ha mai tenuto con sé il figlio nella propria abitazione né per una notte né per periodi continuativi tanto che il minore stesso non conosce l'attuale abitazione del padre, supponendo, senza esserne sicuro, che viva a casa dei nonni paterni. Il rapporto tra i due è rimasto piuttosto superficiale ed il padre continua a non garantire al figlio un rapporto stabile, visto che anche per mesi non si fa né vedere né sentire.
Per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono le condizioni per confermare l'affido esclusivo del minore alla madre, anche al fine di favorire l'assunzione in via diretta e immediata di tutte le decisioni inerenti il minore, in continuità con quanto già disposto da questo Tribunale in sede presidenziale, prevedendo, però, il diritto del padre di poterlo vedere e tenere con sé liberamente, compatibilmente con gli impegni del minore.
3.- Mantenimento del figlio minore.
Con riferimento agli aspetti economici della controversia, e segnatamente al contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio , occorre Per_1 evidenziare che l'onere del contributo al mantenimento dei figli minori - o maggiorenni non economicamente autosufficienti- spetta ad entrambi i genitori in ragione del combinato disposto di norme costituzionali e codicistiche (artt. 30 Cost.,
315 bis, 317 bis 337 ter co.2 e co. 4, 337 septies c.c.). In particolare, l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316 bis c.c. spetta primariamente ed integralmente ai loro genitori, in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'art. 337 ter c.c. stabilisce che, nel determinare l'assegno, il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Pag. 12 di 16 Tuttavia, non vi è in atti, ancorché richiesta espressamente dal GI, documentazione reddituale aggiornata della parte resistente (vi è solo la CU 2021 afferente ai redditi prodotti nel 2020), dalla quale sia possibile dedurre la condizione economica attuale del predetto. Risulta, invece, provato che la sia attualmente disoccupata e che Pt_2 percepisca il solo reddito di cittadinanza.
Nelle rispettive comparse conclusionali (ed in sede di pc per quanto riguarda la ricorrente) entrambe le parti concordano sull'importo di € 200,00, corrispondente alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale (accettata formalmente solo da parte ricorrente), sicchè (ritenendosi congrua la cifra indicata) il deve essere CP_1 condannato a corrispondere alla ricorrente l'importo di euro 200,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese per il contributo al mantenimento del figlio della coppia, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Calabria.
4.- Assegnazione della casa coniugale.
Con riferimento alla tematica della casa coniugale, va detto, in linea con il costante orientamento seguito sul punto da questo Ufficio e limitandosi a riportare qui gli ultimi ed eloquenti arresti giurisprudenziali di legittimità e di merito registrati in materia, che “in materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dalla della L. 1 dicembre 1970,
n.898, art. 6, comma 6, (come sostituito dalla L. 6 marzo 1987 n.74, art.11), è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e LLinteresse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto LLaffidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti (e plurimis, Cass. 7 febbraio 2018, n. 3015; Cass. 18 settembre 2013, n. 21334;
Cass. 21 gennaio 2011, n. 1491; Cass. 10 agosto 2007, n. 17643; Cass. 14 maggio 2007, n.
10994; Cass. 22 marzo 2007, n. 6979; Cass. 19 settembre 2006, n. 20256; Cass. 26 gennaio
2006, n. 1545; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309); Cass. n.24254/2018; “L'assegnazione della
Pag. 13 di 16 casa coniugale non può essere disposta qualora sia venuta meno l'esigenza di protezione della prole cui l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata (nel caso di specie le figlie della coppia vivevano da tempo ognuno per conto proprio). In ogni caso, va osservato, che l'uso e la disponibilità della casa coniugale, va disciplinato e regolato secondo le regole ordinarie di diritto civile” Trib. Siracusa
21.04.2020 n.450; “La richiesta di assegnazione della casa familiare può essere avanzata unicamente in caso di presenza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti al fine di garantire loro una continuità di vita nel medesimo ambiente e, dunque, al fine di evitare ulteriori traumi oltre a quello conseguente alla disgregazione del nucleo familiare. Di conseguenza, detta domanda va rigettata qualora dall'unione coniugale non sono nati figli e, pertanto, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda” Trib. Salerno
09.03.2020 n.908; “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt.155 c.c. , introdotto dalla legge n.54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione) Trib. Modena
07.02.2020 n.189; o ancora, “Nel comma 6 art.6, L. n.898/1970, l'affidamento della prole
è indicato come presupposto LLassegnazione della casa coniugale. Anche l'art. 337 sexies c.c. àncora l'assegnazione della casa coniugale al prioritario “interesse di figli”; di conseguenza la casa coniugale -qualora non vi siano figli conviventi ai sensi LLart.337 sexies c.c.- non può essere assegnata ad alcuna parte, dovendo seguire l'ordinario regime dominicale” Trib. Gela
15.03.2019 n.129.
Ebbene, nella vicenda processuale scrutinata, poiché il figlio della coppia è ancora diciassettenne deve essere legittimamente disposta l'assegnazione della casa coniugale alla , genitore collocatario. Pt_2
5. Spese di lite
Pag. 14 di 16 Considerato l'esito della lite che ha visto il pressochè totale accoglimento delle istanze attoree unitamente alla circostanza per cui il resistente ha in parte aderito alle pretese attoree, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, tenuto anche conto della particolarità della materia, per compensare le spese di lite quantomeno fino alla sottoposizione alle parti della proposta conciliativa, che non è stata ingiustificatamente accettata dal resistente, provocando la prosecuzione del giudizio ed un allungamento dei tempi processuali totalmente inutile, considerato che poi il giudizio si è concluso negli stessi termini della proposta. Pertanto, ai sensi LLart. 91
c. 1 c.p.c. il deve essere condannato a rifondere in favore LLRA (essendo CP_1 la parte ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato) la somma di € 2.356,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, per onorari, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e delle sole fasi istruttoria e decisionale
(secondo i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della non complessità LLattività difensiva svolta), ex DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da nei Parte_2 confronti di , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, Controparte_1 così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...] con , in data 24.05.2002, trascritto nel registro degli Parte_2 Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Villa San Giovanni LLanno 2002, atto N. 11 p. 2
s. A;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa San Giovanni di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
Pag. 15 di 16 - dispone l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, prevedendo il diritto Per_1 del padre di poterlo vedere e tenere con sé liberamente, compatibilmente con gli impegni del minore;
- onera il al pagamento in favore della ricorrente di € 200,00 mensili, CP_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, per il contributo al mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso Per_1 presso il Tribunale di Reggio Calabria;
- assegna la casa coniugale ad Parte_2
- dichiara parzialmente compensate le spese di lite e condanna il resistente a rifondere in favore LLRA la somma di € 2.356,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, per onorari.
- sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 13.12.2024
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Elena Manuela Aurora
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna
Pag. 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Dott. Giuseppe Campagna
Presidente
Giudice rel.
2. Dott. Elena M. A. Luppino
Giudice
3. Dott. Myriam Mulonia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2604/2021 R.G.A.C., ritenuto in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 22.05.2024, promosso
DA
(C.F: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, Via Giuseppe Reale, Tv. Amendola n. 15, presso lo studio LLavv.
Agostino Pellerone, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
Contro
(C.F: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Bianco (RC), via Cristoforo Colombo n. 190, presso lo studio LLavv. Antonio
Furfari, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- resistente-
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Reggio Calabria.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 22.05.2024 il procuratore della parte ricorrente precisava le proprie conclusioni come da foglio di pc depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO.
Con ricorso, depositato il 13.09.2021, formulava domanda di Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1 in data 24.05.2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Villa San Giovanni LLanno 2002, N. 11 P. 2 S. A.
Deduceva che i coniugi avevano fissato di comune accordo la residenza coniugale presso l'abitazione sita in Reggio Calabria, Via Romana n. 7, Catona, di proprietà della ricorrente, e che dalla loro unione, in data 23.01.2007, era nato Persona_1 il loro unico figlio. Eccepiva che il matrimonio ben presto si era rivelato infelice a causa dei comportamenti assunti dal sempre più distaccati e poco affettuosi CP_1 nei confronti della moglie;
che il marito si allontanava spesso da casa, anche per giornate intere, che si sottraeva ai doveri coniugali e che era stato trovato in possesso di indumenti intimi, non appartenenti alla Attinà, nonché di materiale pornografico di vario tipo. Deduceva, inoltre, che il marito era solito lasciare incustoditi in casa fucili e munizioni da caccia, noncurante della presenza del figlio minore e che ciò fosse estremamente pericoloso per l'incolumità del bambino. Evidenziava che il comportamento del era contrario ad una corretta gestione LLeconomia CP_1 familiare, posto che in più occasioni egli aveva prelevato delle ingenti somme di denaro dal conto corrente cointestato con la moglie, senza fornirle spiegazioni, ed aveva chiesto dei prestiti a terze persone con il solo scopo di acquistare per sé gratta e vinci.
Pag. 2 di 16 Evidenziava che a partire dal 2014 il aveva iniziato a non provvedere più ai CP_1 bisogni familiari, ad essere verbalmente violento nei suoi confronti ed a minacciarla di morte;
che nel mese di gennaio 2015 aveva abbandonato il domicilio domestico, sottraendosi completamente agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, e per tali circostanze ella si era vista costretta a sporgere una prima denuncia in data 03.01.2015 e successivamente una denuncia- querela in data
23.07.15. Deduceva che per i fatti denunciati in data 03.01.2015 il era stato CP_1 condannato dal Tribunale di Reggio Calabria, sez. penale, con sentenza n. 182/2020 depositata il 22.04.2020, per il delitto di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli), mentre in ordine alla denuncia- querela del 23.07.15 il giudizio era ancora pendente.
Eccepiva che, per tutti i motivi sopra esposti, in data 26.02.2015, ella aveva formulato una domanda di separazione giudiziale con addebito della colpa al marito e che, subito dopo il deposito del ricorso, anche il aveva avanzato una CP_1 richiesta di separazione giudiziale;
che il Presidente del Tribunale, riuniti i due procedimenti ed esperito il tentativo di conciliazione, in data 3.06.2015, aveva adottato i provvedimenti urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando il figlio minore ad entrambi i coniugi in modo condiviso con facoltà di visita del padre nei giorni e nelle ore stabilite nel provvedimento, assegnando la casa coniugale alla moglie, con facoltà per il marito di prelevare i propri effetti personali e disponendo in capo al l'obbligo di corrispondere alla moglie € 350,00, da CP_1 rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie da pagarsi al domicilio del coniuge entro il 5 di ogni mese.
Deduceva che il Tribunale di Reggio Calabria, con decreto LL1.07.2016 n. 178/16 cron. 6247, aveva omologato la separazione tra i coniugi, previa trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale in data 14.06.2016, ma che, nonostante l'omologa, il aveva continuato a sottrarsi agli obblighi di assistenza CP_1
Pag. 3 di 16 omettendo il versamento del mantenimento in favore del figlio minore e non esercitando il diritto di visita spettantegli, così mostrando un generale disinteresse nei confronti del figlio.
Rappresentava, da ultimo, di essere disoccupata, di non percepire alcun reddito, di ricevere dei rimborsi spese dall' ENOV, nella misura di € 100,00, di non essere titolare di beni registrati e di essere proprietaria del solo immobile in cui viveva con il figlio minore. Il invece, dal 2000 svolgeva regolare attività di lavoro CP_1 subordinato presso la ditta trasporti e traslochi MPM, percependo un reddito mensile di € 1.200,00 ed era aiutato economicamente dai suoi genitori, entrambi pensionati e proprietari di rilevanti beni immobili e terreni agricoli ubicati tra Rosalì
e Villa Mesa. Eccepiva poi che il tenore di vita in costanza di matrimonio era normale;
che la responsabilità del fallimento del matrimonio era addebitabile completamente al che ricorrevano, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 3 CP_1
e 4 della legge n. 898/1970 e ss. per chiedere ed ottenere la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo trascorsi i termini di legge dall'udienza di comparizione dei coniugi avvenuta il 13.11.2014 senza che vi fosse mai stata riconciliazione;
che ella aveva diritto ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale, già di sua proprietà, nell'interesse del figlio minore, nonché l'affidamento esclusivo di quest'ultimo e un assegno di mantenimento per lo stesso, che quantificava in € 400,00, tenuto conto che l'avanzare LLetà del minore (14 anni) giustificava l'aumento delle sue esigenze. Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale di Reggio Calabria, contrariis reiectis: 1) Pronunciare la sentenza parziale/non definitiva di cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio celebrato in data 24 maggio 2002 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Villa San Giovanni LLanno 2002, atto n. 11, parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Villa San Giovanni di procedere alla trascrizione LLemananda sentenza;
2) assegnare la casa coniugale alla ricorrente, sebbene già di sua proprietà, con tutti gli arredi, nell'interesse del figlio minore;
3) affidare alla madre in via esclusiva il figlio minore, con diritto per il padre di tenerlo con sé: A) nei giorni di Lunedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,30, e di
Pag. 4 di 16 Mercoledì, dalle ore 17,30 alle ore 19,30, ovvero in altri giorni da concordare preventivamente con la madre tenendo sempre conto degli impegni e della volontà del minore, nonché durante i week- ends alternativamente o il sabato o la domenica, escluso il pernottamento, dalle ore 16,00 alle ore
19,00, tenendo sempre conto degli eventuali impegni scolastici e non (palestra, attività sportiva, doposcuola, catechismo o altro) del minore, previo accordo tra i coniugi e tenendo conto della volontà del minore;
B) durante le ferie estive (giugno-luglio-agosto), per 15 giorni dalle ore 10,00 alle ore
19,00, senza pernottamento, anche non consecutivamente, periodo che verrà concordato e definito con la moglie entro il mese di maggio di ogni anno;
C) durante le feste natalizie e pasquali, alternativamente (ad esempio la Vigilia di Natale con il padre , Natale con la madre, o viceversa, la Vigilia di Capodanno con il padre ed il Capodanno con la madre, la Pasqua con il padre e la
Pasquetta con la madre, o viceversa, ecc.), previo accordo da avvenire almeno un mese prima;
D) nelle giornate di ricorrenza del compleanno e LLonomastico del minore, nelle fasce orarie concordate dai genitori durante le quali il minore potrà intrattenersi con il genitore non convivente, tenendo conto, per quanto possibile, della volontà del minore stesso;
4) disporre e mantenere a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio minore, il versamento mensile della somma di Euro 400,00 (euro quattrocento), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT,
a titolo di mantenimento ordinario, oltre al 50 % delle spese straordinarie (mediche, sportive, ricreative ecc.); 5) Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”.
Il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 01.02.2022, il Pm apponeva il visto in data 18 ottobre 2021.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio, in data 22.01.2022,
contestando la domanda della ricorrente. In particolare, Controparte_1 deduceva che la dissoluzione del nucleo familiare non era da imputare soltanto al suo comportamento, giudicato dalla ricorrente immorale, che il materiale pornografico era sempre stato celato agli occhi del minore o della moglie e che i fucili e le munizioni erano custoditi in appositi armadi. Eccepiva di non avere mai sperperato il denaro familiare per soddisfare i propri bisogni, avendo lo stesso una
Pag. 5 di 16 propria entrata economica, e che, tra i coniugi, i litigi erano ormai divenuti una costante al punto di determinare il venir meno della affectio coniugalis su cui dovrebbe fondarsi una vita di coppia. Evidenziava di non avere mai interrotto volontariamente la frequentazione con il figlio, ma che era stato indotto a farlo dai comportamenti interferenti e impedienti della moglie, che aveva ostacolato una sana e stabile relazione padre - figlio ed aveva altresì negato al bambino di crescere in maniera sana ed equilibrata. Ed infatti, negli incontri prestabiliti, il padre non era libero di gestire il proprio tempo con il minore né di portarlo con sé per una passeggiata, dovendo entrambi rimanere nel cortile della casa coniugale, sotto l'occhio vigile della madre. Deduceva che egli stesso aveva espresso la volontà di riprendere i rapporti con il minore, ormai quindicenne, essendo disponibile ad una frequentazione assidua e quotidiana, nel rispetto degli impegni del ragazzo. In tal senso si impegnava a contribuire ai bisogni del figlio nella misura di € 200,00, tenuto del proprio stato di disoccupazione e di indigenza economica in cui temporaneamente versava. Evidenziava, infatti, che solo recentemente aveva trovato un lavoro stabile e che al sostentamento del figlio, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, provvedevano i nonni paterni, i quali dal 2018 avevano una trattenuta sulla pensione di € 200,00 mensili, a titolo di mantenimento, effettuata a seguito di una procedura coattiva eseguita dalla ricorrente.
Chiedeva, infine, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“l'On.le Tribunale di Reggio
Calabria contrariis reiectius, Voglia 1- disporre l'affidamento condiviso del minore (ormai quindicenne) nelle stesse modalità riportate nell'omologa di separazione, statuendo, quale modifica alle condizioni precedentemente stabilite, la possibilità per il padre di trascorre quotidianamente del tempo con il proprio minore affinché possa essere rinsaldato quel legame affettivo che dovrebbe esistere tra padre e figlio;
2- disporre a carico del resistente il versamento mensile della somma di
200euro a titolo di mantenimento del figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie”.
Pag. 6 di 16 Il Presidente del Tribunale, all'udienza di comparizione delle parti LL01.02.2022, riservava la decisione sulle domande formulate dagli istanti e, con provvedimento del 06/02/2022, così disponeva: “1) dispone l'affido esclusivo del figlio minorenne della coppia alla madre con collocazione presso la stessa, assegnataria della casa Parte_2 coniugale;
2) faculta il padre ad incontrare il figlio previo accordo con la madre e ritenute prioritarie le esigenze anche scolastiche del figlio e la sua volontà, due volte alla settimana nelle giornate di lunedì e venerdì dalle ore 16,00 alle ore 20,00, osservando allo stato modalità di gradualità atteso che gli incontri padre - figlio non avvengono da gran tempo, modalità suscettibili di modifica in seguito previa verifica LLandamento dei contatti;
3) obbliga al versamento al Controparte_1 coniuge LLimporto mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, somma rivalutabile secondo gli indici Istat da versare entro il giorno 7 di ogni mese, oltre agli assegni familiari e al 50% delle spese straordinarie individuate come da protocollo in atto vigente presso questo Tribunale;
4) nomina G.I. la dott. Gaeta davanti a cui, previa comunicazione degli atti al P.M. per le sue richieste rinvia la causa per la comparizione e la trattazione, fissando
l'udienza del 26 maggio 2022 ore 10,00. Assegna alla ricorrente termine fino a trenta giorni prima LLindicata udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa ed al resistente termine fino a dieci giorni prima LLindicata udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt.166 e 167 primo e secondo comma c.p.c. e per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.”.
Su richiesta di differimento avanzata dalle parti, all'udienza del 26.05.2022, il Giudice
Istruttore rinviava la causa all'udienza del 01.12.2022 al fine di raggiungere un accordo. Assegnata la causa all'odierno Istruttore, essendo in corso trattative di bonario componimento e su richiesta congiunta delle parti, la causa veniva rinviata all'udienza del 12.04.2023.
Depositate le note difensive da entrambe le parti, il GI così disponeva: “esaminate le note difensive tempestivamente depositate dalle parti;
rilevato che le parti non hanno raggiunto alcun accordo;
ritenuto necessario disporre l'ascolto del minore, considerati l'età dello stesso e la
Pag. 7 di 16 materia su cui si controverte;
P.Q.M.
Fissa l'udienza del 31.05.2023, ore 10,00, stanza del
Giudice, piano IV, Torre 2, Ce.Dir., per l'ascolto del minore”.
All'udienza del 31.05.2023 il Giudice, preso atto LLassenza del minore, ritenutane l'opportunità, sottoponeva alle parti la seguente proposta conciliativa, tenuto conto delle difese espletate in giudizio e della documentazione prodotta: “Il minore viene affidato in via esclusiva alla madre, con diritto del padre di poterlo vedere e tenere con sé liberamente, compatibilmente con gli impegni del minore;
nel periodo estivo, previo accordo tra le parti, il minore starà con il padre per un periodo continuativo di 15 giorni e trascorrerà le festività con ciascun genitore in maniera alternata;
il padre dovrà corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del minore, la somma mensile di € 200,00, oltre rivalutazione
Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%,come da protocollo del Tribunale;
la casa coniugale resta assegnata alla sig.ra , che vi vive con il figlio Pt_2 minore;
spese compensate”; rinviava la causa per l'ascolto del minore e per verificare la possibilità di trasformare il rito da giudiziale a consensuale, all'udienza straordinaria del 19.06.2023.
A quest'ultima udienza, cui non compariva parte resistente, il Giudice, ascoltato il minore, disponeva che le parti depositassero la rispettiva documentazione reddituale
(quanto al le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e la CP_1 documentazione afferente eventuali rapporti finanziari, beni immobili e beni mobili registrati;
quanto alla ricorrente, l'attestazione relativa al reddito di CP_2 cittadinanza), rinviando la causa all'udienza del 18.10.2023. Depositata la chiesta documentazione dalla sola parte ricorrente, all'udienza del 18.10.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni dalla sola parte ricorrente, in data 22.05.2024, il Giudice rimetteva la causa in decisione al
Collegio, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..
*****
1. - Cessazione effetti civili del matrimonio.
Pag. 8 di 16 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
[...]
è senza dubbio fondata e merita accoglimento, non essendo ipotizzabile Parte_2 una ripresa della convivenza coniugale. Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle eloquenti risultanze istruttorie, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis su cui deve fondarsi l'unione sponsale. È, infatti, emerso in maniera inequivoca che la frattura subita dal rapporto di coniugio è tanto grave da rendere praticamente impossibile la prosecuzione di una convivenza.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa LL1.07.2016 n. 178/16 cron. 6247, con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha sancito la separazione consensuale tra i coniugi. Essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, così come previsto dall'art.3 n.2 lett. b) della L. n.898/70, modificato dalla Legge 06.05.2015 n.55, e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in data 24.05.2002, trascritto nel registro degli atti di Parte_2 Controparte_1 matrimonio del Comune di Villa San Giovanni LLanno 2002, al N. 11 p. 2 s. A.
2. - Affidamento esclusivo.
Con riferimento alla domanda di affido esclusivo del figlio , avanzata dalla Per_1 ricorrente, giova preliminarmente riportare uno stralcio LLordinanza del 6.02.2022:
“ritenuto che quanto dedotto dalla ricorrente circa il disinteresse del padre verso il figlio ed il mancato versamento della somma già disposta a titolo di contributo al mantenimento del minore, dati non contestati dal resistente, legittima, allo stato, una pronunzia di affido esclusivo”.
Orbene, risulta opportuno anzitutto richiamare la novella introdotta dal d.lgs. n. 154 del 2013, che ha portato a compimento la riforma del diritto di famiglia del 1975,
Pag. 9 di 16 cristalizzando definitivamente la centralità degli interessi del minore, i quali tendono a prevalere su ogni altro interesse contrario al suo sviluppo coerente e completo. Tra
i diversi diritti riconosciuti al minore, vi è quello ad una genitorialità piena e non dimidiata, tale che esso deve trovare una tutela tanto maggiore quanto questo corrisponda al suo miglior interesse ("best interest" secondo la formula rinvenibile nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con l. 176 del 1991
e dalla giurisprudenza della Corte EDU). Da qui deriva la scelta del legislatore di privilegiare l'affidamento condiviso dei figli minori, derogabile sulla base LLesclusivo interesse morale e materiale della prole e nei soli casi in cui esso risulti per essa pregiudizievole (ex art. 337 ter c.c.).
Ed infatti, in linea generale, ben può il Giudice del merito privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e LLambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. civ.
n. 13217 del 17.5.2021, Cass. n. 28244/19).
All'uopo occorre sottolineare che la decisione adottata dal Tribunale di disporre l'affido esclusivo (o super esclusivo dei figli minori) non ha contenuto sanzionatorio nei confronti LLuno o LLaltro genitore, quanto piuttosto protettivo dei soggetti più fragili del nucleo familiare, in accordo a quanto di recente sostenuto dalla Corte di Cassazione, che ha affermato che: “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta LLaffidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicchè il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di
Pag. 10 di 16 provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore”(Cassazione civile sez. I - 09/02/2023, n. 4056 ).
Orbene, nel caso di specie, occorre rilevare che di fatto è già intervenuta una statuizione sull'affidamento esclusivo del ragazzo, oggi diciassettenne (compirà i 18 anni tra un mese), e che la situazione tra padre e figlio da allora non si appalesa molto mutata. Ed infatti, è stato ampiamente dimostrato che il sia stato per CP_1 lo più un padre assente e che solo recentemente abbia ripreso gli incontri con il figlio, pur se in modo sporadico e scostante. Sul punto il minore ha, infatti, dichiarato: “Dopo la separazione, avvenuta quando io avevo 8 anni, mio padre inizialmente mi veniva a trovare a casa da mia mamma, per i primi due mesi, dopodichè abbiamo interrotto ogni contatto, anche telefonico, ma non so il perché. Mio padre non mi ha mai dato una spiegazione né io gliel'ho chiesta. Nel 2022 mio padre si è fatto risentire ed ha ricominciato a venirmi a trovare a casa con frequenza settimanale, in più ci vedevamo spesso allo stadio Granillo per vedere la partite della Reggina. Ultimamente, però, negli ultimi due-tre mesi mio padre l'ho visto solo una volta a casa mia e non so perché abbia nuovamente diradato gli incontri. Negli ultimi mesi non mi ha nemmeno scritto messaggi sul telefono. Io comunque non tento di contattarlo, attendo che sia lui a farlo. Per il mio compleanno, il 23.01.2023, mio padre è venuto a farmi gli auguri a casa e mi ha fatto anche un regalo, ma non è venuto la sera alla mia festa, anche se io non gli ho espressamente chiesto di venire. Alla Festa del Papà non ci siamo visti ma io gli ho fatto gli auguri per messaggio
e lui mi ha ringraziato sempre per messaggio. A Pasqua è venuto a casa e mi ha portato l'uovo di
Pasqua mentre a Natale mi ha fatto un regalo e ci siamo visti per gli auguri. Non abbiamo mai avuto l'abitudine di passare le festività assieme (pranzi e cene) e non ho contatti con i miei nonni paterni e con i miei due zii paterni e la mia zia paterna, che non vedo e non sento mai”.
Risulta di palmare evidenza, dunque, che il minore consideri la madre come il genitore “affidabile” cui rivolgersi abitualmente per i propri bisogni quotidiani e per qualsiasi necessità, mentre il padre, nonostante la recente ripresa di contatti nel 2022, non è riuscito a costruire con il figlio un rapporto stabile o quantomeno
Pag. 11 di 16 continuativo, non ha mai tenuto con sé il figlio nella propria abitazione né per una notte né per periodi continuativi tanto che il minore stesso non conosce l'attuale abitazione del padre, supponendo, senza esserne sicuro, che viva a casa dei nonni paterni. Il rapporto tra i due è rimasto piuttosto superficiale ed il padre continua a non garantire al figlio un rapporto stabile, visto che anche per mesi non si fa né vedere né sentire.
Per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono le condizioni per confermare l'affido esclusivo del minore alla madre, anche al fine di favorire l'assunzione in via diretta e immediata di tutte le decisioni inerenti il minore, in continuità con quanto già disposto da questo Tribunale in sede presidenziale, prevedendo, però, il diritto del padre di poterlo vedere e tenere con sé liberamente, compatibilmente con gli impegni del minore.
3.- Mantenimento del figlio minore.
Con riferimento agli aspetti economici della controversia, e segnatamente al contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio , occorre Per_1 evidenziare che l'onere del contributo al mantenimento dei figli minori - o maggiorenni non economicamente autosufficienti- spetta ad entrambi i genitori in ragione del combinato disposto di norme costituzionali e codicistiche (artt. 30 Cost.,
315 bis, 317 bis 337 ter co.2 e co. 4, 337 septies c.c.). In particolare, l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316 bis c.c. spetta primariamente ed integralmente ai loro genitori, in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'art. 337 ter c.c. stabilisce che, nel determinare l'assegno, il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Pag. 12 di 16 Tuttavia, non vi è in atti, ancorché richiesta espressamente dal GI, documentazione reddituale aggiornata della parte resistente (vi è solo la CU 2021 afferente ai redditi prodotti nel 2020), dalla quale sia possibile dedurre la condizione economica attuale del predetto. Risulta, invece, provato che la sia attualmente disoccupata e che Pt_2 percepisca il solo reddito di cittadinanza.
Nelle rispettive comparse conclusionali (ed in sede di pc per quanto riguarda la ricorrente) entrambe le parti concordano sull'importo di € 200,00, corrispondente alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale (accettata formalmente solo da parte ricorrente), sicchè (ritenendosi congrua la cifra indicata) il deve essere CP_1 condannato a corrispondere alla ricorrente l'importo di euro 200,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese per il contributo al mantenimento del figlio della coppia, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Calabria.
4.- Assegnazione della casa coniugale.
Con riferimento alla tematica della casa coniugale, va detto, in linea con il costante orientamento seguito sul punto da questo Ufficio e limitandosi a riportare qui gli ultimi ed eloquenti arresti giurisprudenziali di legittimità e di merito registrati in materia, che “in materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dalla della L. 1 dicembre 1970,
n.898, art. 6, comma 6, (come sostituito dalla L. 6 marzo 1987 n.74, art.11), è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e LLinteresse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto LLaffidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti (e plurimis, Cass. 7 febbraio 2018, n. 3015; Cass. 18 settembre 2013, n. 21334;
Cass. 21 gennaio 2011, n. 1491; Cass. 10 agosto 2007, n. 17643; Cass. 14 maggio 2007, n.
10994; Cass. 22 marzo 2007, n. 6979; Cass. 19 settembre 2006, n. 20256; Cass. 26 gennaio
2006, n. 1545; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309); Cass. n.24254/2018; “L'assegnazione della
Pag. 13 di 16 casa coniugale non può essere disposta qualora sia venuta meno l'esigenza di protezione della prole cui l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata (nel caso di specie le figlie della coppia vivevano da tempo ognuno per conto proprio). In ogni caso, va osservato, che l'uso e la disponibilità della casa coniugale, va disciplinato e regolato secondo le regole ordinarie di diritto civile” Trib. Siracusa
21.04.2020 n.450; “La richiesta di assegnazione della casa familiare può essere avanzata unicamente in caso di presenza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti al fine di garantire loro una continuità di vita nel medesimo ambiente e, dunque, al fine di evitare ulteriori traumi oltre a quello conseguente alla disgregazione del nucleo familiare. Di conseguenza, detta domanda va rigettata qualora dall'unione coniugale non sono nati figli e, pertanto, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda” Trib. Salerno
09.03.2020 n.908; “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt.155 c.c. , introdotto dalla legge n.54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione) Trib. Modena
07.02.2020 n.189; o ancora, “Nel comma 6 art.6, L. n.898/1970, l'affidamento della prole
è indicato come presupposto LLassegnazione della casa coniugale. Anche l'art. 337 sexies c.c. àncora l'assegnazione della casa coniugale al prioritario “interesse di figli”; di conseguenza la casa coniugale -qualora non vi siano figli conviventi ai sensi LLart.337 sexies c.c.- non può essere assegnata ad alcuna parte, dovendo seguire l'ordinario regime dominicale” Trib. Gela
15.03.2019 n.129.
Ebbene, nella vicenda processuale scrutinata, poiché il figlio della coppia è ancora diciassettenne deve essere legittimamente disposta l'assegnazione della casa coniugale alla , genitore collocatario. Pt_2
5. Spese di lite
Pag. 14 di 16 Considerato l'esito della lite che ha visto il pressochè totale accoglimento delle istanze attoree unitamente alla circostanza per cui il resistente ha in parte aderito alle pretese attoree, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, tenuto anche conto della particolarità della materia, per compensare le spese di lite quantomeno fino alla sottoposizione alle parti della proposta conciliativa, che non è stata ingiustificatamente accettata dal resistente, provocando la prosecuzione del giudizio ed un allungamento dei tempi processuali totalmente inutile, considerato che poi il giudizio si è concluso negli stessi termini della proposta. Pertanto, ai sensi LLart. 91
c. 1 c.p.c. il deve essere condannato a rifondere in favore LLRA (essendo CP_1 la parte ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato) la somma di € 2.356,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, per onorari, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e delle sole fasi istruttoria e decisionale
(secondo i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della non complessità LLattività difensiva svolta), ex DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da nei Parte_2 confronti di , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, Controparte_1 così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...] con , in data 24.05.2002, trascritto nel registro degli Parte_2 Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Villa San Giovanni LLanno 2002, atto N. 11 p. 2
s. A;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa San Giovanni di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
Pag. 15 di 16 - dispone l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, prevedendo il diritto Per_1 del padre di poterlo vedere e tenere con sé liberamente, compatibilmente con gli impegni del minore;
- onera il al pagamento in favore della ricorrente di € 200,00 mensili, CP_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, per il contributo al mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso Per_1 presso il Tribunale di Reggio Calabria;
- assegna la casa coniugale ad Parte_2
- dichiara parzialmente compensate le spese di lite e condanna il resistente a rifondere in favore LLRA la somma di € 2.356,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, per onorari.
- sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 13.12.2024
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Elena Manuela Aurora
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna
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