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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 16/12/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 423/2024
…Segue da verbale di udienza del 16 dicembre 2025
Il Giudice,
All'esito della camera di consiglio, alle ore 16.30,
Dato atto che nessuno si e' trattenuto per ascoltare, da lettura contestuale del dispositivo e della sentenza di seguito allegati che costituiscono parte integrante del presente verbale.
Campobasso 16 dicembre 2025
Il G. O.
ME RA R.G. n. 423/2024 …Segue da verbale di udienza del 16 dicembre 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa ME
RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 423 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, fissata per la discussione e contestuale decisione con lettura del dispositivo alla odierna udienza del 16 dicembre 2025 promossa da:
P. IV , in persona del legale rappresentante p.t.,con sede Controparte_1 P.IVA_1 in 86100 Campobasso alla C.da Lupara n. 29 rappresentata e difesa dall‟avv.
[...]
, con questi elettivamente domiciliata in 86100 Campobasso alla Via de‟ Ferrari n. Parte_1
34-
Intimante-Opposta
CONTRO
, P. IV , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in 86100 Campobasso alla CP_3
Via Campania n. 209/A, rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano CAPUANO -C.f.
- ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in 86100 CAMPOBASSO, C.F._1 alla Via Trento n. 16 ;
Intimata / Opponente
Concisa esposizione in fatto ed in diritto della decisione.
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13,
“la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”
Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, notificata in data
22.1.2024 , la società intimava all' lo sfratto per morosità dagli Controparte_1 Parte_2 immobili commerciali occupati dall' chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni… - dichiarare risolto il contratto di locazione strumentale del 18 novembre 2013 (rinnovatosi automaticamente per ulteriori sei anni), per grave inadempimento della conduttrice e, quindi, convalidare
l'intimato sfratto, con provvedimento immediatamente esecutivo e con fissazione a breve della data di rilascio degli immobili;
- emettere ordinanza non impugnabile ed immediatamente esecutiva di rilascio degli stessi immobili locati, se l'intimata non oppone eccezioni fondate su prova scritta, ex art. 665 c.p.c., fissando la data dell'esecuzione; - condannare l'intimata al pagamento delle spese e competenze di giudizio…”
A sostegno della propria domanda, deduceva il mancato pagamento dei Controparte_1 canoni di locazione da gennaio 2023 ad ottobre 2023, per un totale di € 15.770,00; che a fronte di un acconto versato in data 19 ottobre 2023 di € 1.5700,00, la suddetta società chiedeva ed otteneva ingiunzione di pagamento per l'importo complessivo, al netto degli acconti versati, di € 15.365,00.
Inoltre, l' deduceva il mancato pagamento dei canoni di locazione da novembre e CP_1 dicembre 2023, oltre che gennaio 2024 per ulteriori € 4.731,00.
Si costituiva in giudizio la societa' intimata, con comparsa ritualmente depositata, datata
05.03.2024, proponendo opposizione e rassegnava le seguenti testuali conclusioni: “…nel merito, rigettare l'intimazione di sfratto per morosità notificata all
[...]
il 22.1.2024 per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, disporre il Controparte_2 mutamento del rito ai sensi dell'art 667 c.p.c., all'esito del quale rigettare la domanda dell CP_1
- accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665 c.p.c. ostativi all'ordinanza di
[...] convalida di sfratto;
- con vittoria di spese e competenze della procedura…”
Con ordinanza emessa il 12 marzo 2024, resa ex art. 665 cpc, veniva disposto il rilascio provvisorio dell'immobile in favore del locatore con riserva delle eccezioni del conduttore , veniva disposto il mutamento del rito, ordinata la procedura di mediazione obbligatoria e fissata l'udienza di discussione con termine per il deposito delle memorie integrative.
Le parti provvedevano a depositare le rispettive memorie integrative nei termini assegnati e, rigettate per inammissibilita' le richieste istruttorie di prova orale articolate e verificato l'assolvimento della condizione di procedibilita'(Cfr. deposito verbale di mediazione negativo), la causa veniva rinviata alla data odierna per la discussione e decisione della stessa.
Nel verbale odierno l'opponente ha dichiarato espressamente la propria rinuncia ai motivi di opposizione, difettando il relativo interesse alla decisione sul punto, all'esito dell'avvenuto rilascio dell'immobile oggetto di locazione nel luglio 2024.
Parte intimante, dal canto suo, ha accettato la rinuncia ai motivi di opposizione confermando l'avvenuto rilascio dell'immobile locato.
L'avvenuta rinuncia ai motivi di opposizione esonera l'estensore della presente dall'esame degli stessi.
La materia del contendere, in relazione e limitatamente alla domanda di rilascio dell'immobile, risulta effettivamente quindi cessata alla luce dell'intervenuto rilascio da parte del convenuto dell'immobile oggetto di locazione come risulta provato dalla documentazione prodotta (Cfr. documento n.19 produzione parte intimante/opposta) e dalle stesse dichiarazioni delle parti.
Ed infatti, come noto, al di la' delle richieste formulate dalle parti, la cessazione della materia del contendere è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e viene attestata con sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.(Cfr. ordinanza n. 20182 della Corte di Cassazione, VI Sezione civile, pubblicata in data 31 luglio 2018).
Nessun dubbio sussiste in ordine alla rilevabilita' ex officio limitatamente alla domanda di rilascio ed alla correlativa pronuncia della cessazione della materia del contendere venendo meno l'interesse delle parti di cui all'art. 100 cpc. Atteso che la pronuncia di cessazione della materia “ deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venire meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza”, posto che essa non costituisce “una vera e propria domanda essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso”( cfr. Cass. 24.01.2020 n.1625)
Difatti, l'interesse ad agire è condizione o presupposto processuale dell'azione, ossia è un requisito per l'esame del merito della domanda e, pertanto, deve sussistere quando il giudice emette il provvedimento decisorio. In mancanza, detto provvedimento sarà viziato e tale difetto sarà rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (cfr. Cass., n. 5593/1999, richiamata da
Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019). Ove, nel corso del giudizio, sopravvengano fatti che determinano il venir meno dell'interesse innanzi indicato quindi del contrasto tra le parti, potrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere” (Cass., n.
26299/2018, richiamata da Cass. civ., n. 14546/2019) e, quindi, «La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto» (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale
Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019).
All'esito del presente giudizio residua:
i) Confermare l'ordinanza di rilascio emessa il 12.03.2024
ii) Dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio essendo intervenuta la riconsegna degli immobili locati da parte del conduttore nel mese di luglio 2024;
iii) Atteso il “grave inadempimento” del conduttore Dichiarare la intervenuta risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa , tra l' , con il sig. Parte_2 CP_3
e la ,regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate
[...] Controparte_4 di Campobasso al n.279/3T/2013, per i locali riportati presso l'Ufficio del Territorio di
Campobasso al foglio n° 61, p.lla n°646, sub 199, Cat. D/6, con canone di locazione di €
17.400,00 annuali, pari ad € 1.450,00 mensili (Cfr All. 5 produzione di parte opposta); iv) Compensare integralmente le spese del giudizio in considerazione della intervenuta rinuncia ai motivi di opposizione e della accettazione da parte dell'opposta e quindi in considerazione del contegno processuale tenuto dalle parti.
In merito all'inadempimento contrattuale del conduttore, considerato l'acclarato e non contestato mancato pagamento di numerosi canoni locatizi, siffatta situazione integra il “grave inadempimento” idoneo a giustificare la risoluzione del contratto di locazione.
Ed infatti, la regola secondo cui l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione alla situazione oggettiva;
in applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, come nel caso in esame, pur in presenza di difformità o vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perchè tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore. Ed infatti la S.C. chiamata a pronunciarsi sul punto ha ribadito il principio gia' espresso in precedenza:«In tema di locazione il conduttore non può astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel casi in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti (nella specie, la Corte ha escluso la legittimità della condotta del conduttore, che aveva sospeso il pagamento del canone locatore per aver il locatore celato la copertura in amianto del fabbricato nonché per non aver posto in essere gli interventi necessari a far cessare le infiltrazioni di acqua piovana)» (Cassazione civile, sentenza del 29 gennaio 2013 n. 2099).
A quanto innanzi si aggiunga che lo stesso contratto stipulato tra le parti prevedeva all'art. 6 che
“il pagamento dei canoni non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni da parte della conduttrice, qualunque sia il titolo e non potrà far valere alcuna azione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute” (Cfr. contratto di locazione art. 6 All. n.5 produzione opposta).
Era onere di parte opponente-ricorrente dimostrare la sussistenza di un fatto estintivo e/o modificativo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533) dal momento che la parte conduttrice non ha contestato il fatto oggettivo del mancato versamento del canone né di aver ricevuto in consegna il bene locato, ma ha a sua volta eccepito l'inadempimento del locatore risultato non provato.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di rilascio dell'immobile per effetto della intervenuta rinuncia dell'opponente ai motivi di opposizione;
Conferma l'ordinanza di rilascio emessa il 12.03.2024;
Atteso il “grave inadempimento” del conduttore Dichiara la intervenuta risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa , tra l' , con il sig. e Parte_2 CP_3 la regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Campobasso al Controparte_4
n.279/3T/2013, per i locali riportati presso l'Ufficio del Territorio di Campobasso al foglio n° 61,
p.lla n°646, sub 199, Cat. D/6, con canone di locazione di € 17.400,00 annuali, pari ad € 1.450,00 mensili (Cfr All. 5 produzione di parte opposta)
Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Campobasso il 16 dicembre 2025.
Il G. O.
ME RA
…Segue da verbale di udienza del 16 dicembre 2025
Il Giudice,
All'esito della camera di consiglio, alle ore 16.30,
Dato atto che nessuno si e' trattenuto per ascoltare, da lettura contestuale del dispositivo e della sentenza di seguito allegati che costituiscono parte integrante del presente verbale.
Campobasso 16 dicembre 2025
Il G. O.
ME RA R.G. n. 423/2024 …Segue da verbale di udienza del 16 dicembre 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa ME
RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 423 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, fissata per la discussione e contestuale decisione con lettura del dispositivo alla odierna udienza del 16 dicembre 2025 promossa da:
P. IV , in persona del legale rappresentante p.t.,con sede Controparte_1 P.IVA_1 in 86100 Campobasso alla C.da Lupara n. 29 rappresentata e difesa dall‟avv.
[...]
, con questi elettivamente domiciliata in 86100 Campobasso alla Via de‟ Ferrari n. Parte_1
34-
Intimante-Opposta
CONTRO
, P. IV , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in 86100 Campobasso alla CP_3
Via Campania n. 209/A, rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano CAPUANO -C.f.
- ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in 86100 CAMPOBASSO, C.F._1 alla Via Trento n. 16 ;
Intimata / Opponente
Concisa esposizione in fatto ed in diritto della decisione.
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13,
“la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”
Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, notificata in data
22.1.2024 , la società intimava all' lo sfratto per morosità dagli Controparte_1 Parte_2 immobili commerciali occupati dall' chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni… - dichiarare risolto il contratto di locazione strumentale del 18 novembre 2013 (rinnovatosi automaticamente per ulteriori sei anni), per grave inadempimento della conduttrice e, quindi, convalidare
l'intimato sfratto, con provvedimento immediatamente esecutivo e con fissazione a breve della data di rilascio degli immobili;
- emettere ordinanza non impugnabile ed immediatamente esecutiva di rilascio degli stessi immobili locati, se l'intimata non oppone eccezioni fondate su prova scritta, ex art. 665 c.p.c., fissando la data dell'esecuzione; - condannare l'intimata al pagamento delle spese e competenze di giudizio…”
A sostegno della propria domanda, deduceva il mancato pagamento dei Controparte_1 canoni di locazione da gennaio 2023 ad ottobre 2023, per un totale di € 15.770,00; che a fronte di un acconto versato in data 19 ottobre 2023 di € 1.5700,00, la suddetta società chiedeva ed otteneva ingiunzione di pagamento per l'importo complessivo, al netto degli acconti versati, di € 15.365,00.
Inoltre, l' deduceva il mancato pagamento dei canoni di locazione da novembre e CP_1 dicembre 2023, oltre che gennaio 2024 per ulteriori € 4.731,00.
Si costituiva in giudizio la societa' intimata, con comparsa ritualmente depositata, datata
05.03.2024, proponendo opposizione e rassegnava le seguenti testuali conclusioni: “…nel merito, rigettare l'intimazione di sfratto per morosità notificata all
[...]
il 22.1.2024 per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, disporre il Controparte_2 mutamento del rito ai sensi dell'art 667 c.p.c., all'esito del quale rigettare la domanda dell CP_1
- accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665 c.p.c. ostativi all'ordinanza di
[...] convalida di sfratto;
- con vittoria di spese e competenze della procedura…”
Con ordinanza emessa il 12 marzo 2024, resa ex art. 665 cpc, veniva disposto il rilascio provvisorio dell'immobile in favore del locatore con riserva delle eccezioni del conduttore , veniva disposto il mutamento del rito, ordinata la procedura di mediazione obbligatoria e fissata l'udienza di discussione con termine per il deposito delle memorie integrative.
Le parti provvedevano a depositare le rispettive memorie integrative nei termini assegnati e, rigettate per inammissibilita' le richieste istruttorie di prova orale articolate e verificato l'assolvimento della condizione di procedibilita'(Cfr. deposito verbale di mediazione negativo), la causa veniva rinviata alla data odierna per la discussione e decisione della stessa.
Nel verbale odierno l'opponente ha dichiarato espressamente la propria rinuncia ai motivi di opposizione, difettando il relativo interesse alla decisione sul punto, all'esito dell'avvenuto rilascio dell'immobile oggetto di locazione nel luglio 2024.
Parte intimante, dal canto suo, ha accettato la rinuncia ai motivi di opposizione confermando l'avvenuto rilascio dell'immobile locato.
L'avvenuta rinuncia ai motivi di opposizione esonera l'estensore della presente dall'esame degli stessi.
La materia del contendere, in relazione e limitatamente alla domanda di rilascio dell'immobile, risulta effettivamente quindi cessata alla luce dell'intervenuto rilascio da parte del convenuto dell'immobile oggetto di locazione come risulta provato dalla documentazione prodotta (Cfr. documento n.19 produzione parte intimante/opposta) e dalle stesse dichiarazioni delle parti.
Ed infatti, come noto, al di la' delle richieste formulate dalle parti, la cessazione della materia del contendere è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e viene attestata con sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.(Cfr. ordinanza n. 20182 della Corte di Cassazione, VI Sezione civile, pubblicata in data 31 luglio 2018).
Nessun dubbio sussiste in ordine alla rilevabilita' ex officio limitatamente alla domanda di rilascio ed alla correlativa pronuncia della cessazione della materia del contendere venendo meno l'interesse delle parti di cui all'art. 100 cpc. Atteso che la pronuncia di cessazione della materia “ deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venire meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza”, posto che essa non costituisce “una vera e propria domanda essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso”( cfr. Cass. 24.01.2020 n.1625)
Difatti, l'interesse ad agire è condizione o presupposto processuale dell'azione, ossia è un requisito per l'esame del merito della domanda e, pertanto, deve sussistere quando il giudice emette il provvedimento decisorio. In mancanza, detto provvedimento sarà viziato e tale difetto sarà rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (cfr. Cass., n. 5593/1999, richiamata da
Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019). Ove, nel corso del giudizio, sopravvengano fatti che determinano il venir meno dell'interesse innanzi indicato quindi del contrasto tra le parti, potrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere” (Cass., n.
26299/2018, richiamata da Cass. civ., n. 14546/2019) e, quindi, «La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto» (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale
Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019).
All'esito del presente giudizio residua:
i) Confermare l'ordinanza di rilascio emessa il 12.03.2024
ii) Dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio essendo intervenuta la riconsegna degli immobili locati da parte del conduttore nel mese di luglio 2024;
iii) Atteso il “grave inadempimento” del conduttore Dichiarare la intervenuta risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa , tra l' , con il sig. Parte_2 CP_3
e la ,regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate
[...] Controparte_4 di Campobasso al n.279/3T/2013, per i locali riportati presso l'Ufficio del Territorio di
Campobasso al foglio n° 61, p.lla n°646, sub 199, Cat. D/6, con canone di locazione di €
17.400,00 annuali, pari ad € 1.450,00 mensili (Cfr All. 5 produzione di parte opposta); iv) Compensare integralmente le spese del giudizio in considerazione della intervenuta rinuncia ai motivi di opposizione e della accettazione da parte dell'opposta e quindi in considerazione del contegno processuale tenuto dalle parti.
In merito all'inadempimento contrattuale del conduttore, considerato l'acclarato e non contestato mancato pagamento di numerosi canoni locatizi, siffatta situazione integra il “grave inadempimento” idoneo a giustificare la risoluzione del contratto di locazione.
Ed infatti, la regola secondo cui l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione alla situazione oggettiva;
in applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, come nel caso in esame, pur in presenza di difformità o vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perchè tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore. Ed infatti la S.C. chiamata a pronunciarsi sul punto ha ribadito il principio gia' espresso in precedenza:«In tema di locazione il conduttore non può astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel casi in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti (nella specie, la Corte ha escluso la legittimità della condotta del conduttore, che aveva sospeso il pagamento del canone locatore per aver il locatore celato la copertura in amianto del fabbricato nonché per non aver posto in essere gli interventi necessari a far cessare le infiltrazioni di acqua piovana)» (Cassazione civile, sentenza del 29 gennaio 2013 n. 2099).
A quanto innanzi si aggiunga che lo stesso contratto stipulato tra le parti prevedeva all'art. 6 che
“il pagamento dei canoni non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni da parte della conduttrice, qualunque sia il titolo e non potrà far valere alcuna azione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute” (Cfr. contratto di locazione art. 6 All. n.5 produzione opposta).
Era onere di parte opponente-ricorrente dimostrare la sussistenza di un fatto estintivo e/o modificativo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533) dal momento che la parte conduttrice non ha contestato il fatto oggettivo del mancato versamento del canone né di aver ricevuto in consegna il bene locato, ma ha a sua volta eccepito l'inadempimento del locatore risultato non provato.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di rilascio dell'immobile per effetto della intervenuta rinuncia dell'opponente ai motivi di opposizione;
Conferma l'ordinanza di rilascio emessa il 12.03.2024;
Atteso il “grave inadempimento” del conduttore Dichiara la intervenuta risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa , tra l' , con il sig. e Parte_2 CP_3 la regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Campobasso al Controparte_4
n.279/3T/2013, per i locali riportati presso l'Ufficio del Territorio di Campobasso al foglio n° 61,
p.lla n°646, sub 199, Cat. D/6, con canone di locazione di € 17.400,00 annuali, pari ad € 1.450,00 mensili (Cfr All. 5 produzione di parte opposta)
Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Campobasso il 16 dicembre 2025.
Il G. O.
ME RA