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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 8850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8850 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII SEZIONE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa AO Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 56180 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f./p.i. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Mula, come da procura alle liti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Agrigento, Via S. Vito n.
2 e con elezione di domicilio digitale alla pec: Email_1
- opponente - E
, C.F. – P.IVA , rappresentata Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
e difesa dagli avv.ti Gianluca MASSIMEI e Stefano PADOVANI, ed elettivamente domiciliata in Bologna, via Della Beverara 19 e con elezione di domicilio digitale alla pec
, giusta procura in atti Email_2
- opposta–
OGGETTO: Noleggio – Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Si precisa che il presente procedimento è pervenuto a questo giudice dopo una precedente assegnazione in data 19.10.2022.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato,
[...]
Contro (di seguito anche proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 7650/2022, R.G. N. 18775/22, emesso dal Tribunale di Roma in data 27.4. 2022 con il quale le era stato ingiunto di pagare a (di Controparte_1
Cont seguito anche ) la somma di € 22.810,00 oltre interessi e spese della procedura.
Il provvedimento monitorio era stato richiesto ed ottenuto dall'odierna opposta per il Contro mancato pagamento di una serie di fatture emesse nei confronti di sulla base di un contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente.
L'opponente contestava la debenza delle somme ingiunte e di qualsivoglia debito verso la Cont
.
In particolare, quanto alla fattura n. 718137 del 30/03/2016, deduceva di averla sempre contestata per non aver utilizzato alcun mezzo nel periodo ivi indicato e quindi di non aver Cont mai sottoscritto alcun contratto, tanto da averne ottenuto l'annullamento da .
Quanto alle restanti fatture, eccepiva la falsità delle lettere di noleggio n. 25428917 del
15/12/2015 e n. 25123076 del 02/12/2015 nonché dei contratti n. 475425 del 09-05-2016 e n. 476862 del 16-05-2016 richiamati nella fattura n. RLR046484 del 26-06-2020 emessa per conguaglio chilometri, nella fattura n. RLR058469 del 30-07-2020 emessa per penale fine noleggio, e nella fattura n. RLR030343 del 18-02-2021 emessa per addebito bollo. Contro deduceva, inoltre, di essersi accorta, in seguito ad un controllo nell'area riservata del portale “my ald” che i contratti in suo possesso, realmente sottoscritti, differivano da quelli presenti nel portale sia per la data che per le condizioni contrattuali, quali la durata, i km totali, il canone mensile, circostanza per la quale già in sede stragiudiziale aveva inoltrato ad Cont
, prima direttamente poi anche tramite legale, richiesta di invio di copia di tutti i contratti sottoscritti tra le parti;
eccepiva, quindi, in questa sede la falsità del timbro e delle firme ivi apposte.
Contestava, inoltre, ad ALD la produzione nel procedimento monitorio delle sole condizioni generali del contratto, contenute nel contratto quadro e non dei singoli contratti relativi ai veicoli noleggiati.
L'opposta, nel costituirsi in giudizio, contestava integralmente l'avversa ricostruzione e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.
Respinta la richiesta di provvisoria esecutività del decreto, formulata dall'opposta, la causa, istruita in via documentale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, dopo lo spirare dei termini per la redazione di conclusionali e repliche, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata. Contro ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, secondo gli ordinari criteri di riparto previsti dall'art. 2697 c.c., applicabili anche al giudizio di opposizione a decreto Cont ingiuntivo, fornendo la prova di fatti modificativi ed estintivi della pretesa di che, per contro, non ha dimostrato l'esistenza del proprio credito.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, è volto a vagliare la fondatezza della pretesa fatta valere dalla parte opposta, attrice in senso sostanziale, sulla quale ricade la dimostrazione del fatto costitutivo del credito, che deve essere verificato in tutti i suoi elementi.
Tali principi impongono, invece, alla parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di formulare le proprie difese e contestazioni in maniera precisa, ponendo a fondamento della propria domanda fatti estintivi, impeditivi e modificativi. Contro Nel caso in esame, ha dato prova della non debenza dell'importo di cui alla fattura n.
718137 attraverso il deposito della e-mail del 19.09.2016 ricevuta dall'indirizzo “contenzioso con cui veniva comunicato, a seguito della contestazione mossa alla fattura CP_1 stessa (cfr. doc. 4 atto di citazione in opposizione), il suo annullamento. (cfr. doc. 5 atto di citazione in opposizione). Cont Tanto basta anche in considerazione del fatto che , non ha depositato alcun contratto relativo alla suddetta fattura, né in questo procedimento né in quello monitorio.
Quanto alle restanti fatture, - a fronte delle contestazioni relative ai contratti di noleggio siglati, depositati dall'opponente (cfr. docc. 7 e 8, 13° e 13b atto di citazione in opposizione) al fine di rilevarne la difformità tra quelli sottoscritti e quelli richiesti o reperiti sul portale- Contro la produzione della ha confermato la non corrispondenza per data, durata, km totali, canone mensile dei veicoli noleggiati indicati in fattura.
Parte opposta, tenuta alla dimostrazione del fatto costitutivo del credito in tutti i suoi elementi, al contrario, non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare l'esistenza del credito azionato.
Non ha puntualmente contestato le eccezioni della opponente e, soprattutto, non ha versato in atti i singoli contratti di noleggio “esecutivi” del contratto quadro - in atti fin dal monitorio-, indispensabili per corroborare le fatture poste a base della propria domanda,
In mancanza di tali lettere di offerta o contratti, unici documenti contenenti la disciplina specifica dei rapporti intercorsi tra le parti (momento di perfezionamento dei singoli noleggi, diritti ed obblighi, anche economici, tra le parti), il credito portato dalle fatture non può essere confermato in questa sede.
E' consolidato in giurisprudenza, d'altronde, il principio secondo il quale, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto… non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per
l'emissione del decreto, [costituire] fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
Prova che ALD non ha fornito.
Tanto basta per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo le tabelle vigenti, per le sole fasi del giudizio effettivamente svolte.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da ogni contraria istanza Parte_1 disattesa o assorbita
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 7650/2022, emesso dal
Tribunale di Roma in data 27.4.2022, nella causa recante R.G. N. 18775/22;
-condanna alla refusione, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 2.500,00 Parte_1 per compensi professionali oltre IVA e CPA e spese generali e rimborso delle spese di contributo unificato e notifica.
Così deciso in Roma il giorno 13 giugno 2025.
Il GOT
AO Giardina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII SEZIONE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa AO Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 56180 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f./p.i. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Mula, come da procura alle liti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Agrigento, Via S. Vito n.
2 e con elezione di domicilio digitale alla pec: Email_1
- opponente - E
, C.F. – P.IVA , rappresentata Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
e difesa dagli avv.ti Gianluca MASSIMEI e Stefano PADOVANI, ed elettivamente domiciliata in Bologna, via Della Beverara 19 e con elezione di domicilio digitale alla pec
, giusta procura in atti Email_2
- opposta–
OGGETTO: Noleggio – Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Si precisa che il presente procedimento è pervenuto a questo giudice dopo una precedente assegnazione in data 19.10.2022.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato,
[...]
Contro (di seguito anche proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 7650/2022, R.G. N. 18775/22, emesso dal Tribunale di Roma in data 27.4. 2022 con il quale le era stato ingiunto di pagare a (di Controparte_1
Cont seguito anche ) la somma di € 22.810,00 oltre interessi e spese della procedura.
Il provvedimento monitorio era stato richiesto ed ottenuto dall'odierna opposta per il Contro mancato pagamento di una serie di fatture emesse nei confronti di sulla base di un contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente.
L'opponente contestava la debenza delle somme ingiunte e di qualsivoglia debito verso la Cont
.
In particolare, quanto alla fattura n. 718137 del 30/03/2016, deduceva di averla sempre contestata per non aver utilizzato alcun mezzo nel periodo ivi indicato e quindi di non aver Cont mai sottoscritto alcun contratto, tanto da averne ottenuto l'annullamento da .
Quanto alle restanti fatture, eccepiva la falsità delle lettere di noleggio n. 25428917 del
15/12/2015 e n. 25123076 del 02/12/2015 nonché dei contratti n. 475425 del 09-05-2016 e n. 476862 del 16-05-2016 richiamati nella fattura n. RLR046484 del 26-06-2020 emessa per conguaglio chilometri, nella fattura n. RLR058469 del 30-07-2020 emessa per penale fine noleggio, e nella fattura n. RLR030343 del 18-02-2021 emessa per addebito bollo. Contro deduceva, inoltre, di essersi accorta, in seguito ad un controllo nell'area riservata del portale “my ald” che i contratti in suo possesso, realmente sottoscritti, differivano da quelli presenti nel portale sia per la data che per le condizioni contrattuali, quali la durata, i km totali, il canone mensile, circostanza per la quale già in sede stragiudiziale aveva inoltrato ad Cont
, prima direttamente poi anche tramite legale, richiesta di invio di copia di tutti i contratti sottoscritti tra le parti;
eccepiva, quindi, in questa sede la falsità del timbro e delle firme ivi apposte.
Contestava, inoltre, ad ALD la produzione nel procedimento monitorio delle sole condizioni generali del contratto, contenute nel contratto quadro e non dei singoli contratti relativi ai veicoli noleggiati.
L'opposta, nel costituirsi in giudizio, contestava integralmente l'avversa ricostruzione e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.
Respinta la richiesta di provvisoria esecutività del decreto, formulata dall'opposta, la causa, istruita in via documentale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, dopo lo spirare dei termini per la redazione di conclusionali e repliche, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata. Contro ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, secondo gli ordinari criteri di riparto previsti dall'art. 2697 c.c., applicabili anche al giudizio di opposizione a decreto Cont ingiuntivo, fornendo la prova di fatti modificativi ed estintivi della pretesa di che, per contro, non ha dimostrato l'esistenza del proprio credito.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, è volto a vagliare la fondatezza della pretesa fatta valere dalla parte opposta, attrice in senso sostanziale, sulla quale ricade la dimostrazione del fatto costitutivo del credito, che deve essere verificato in tutti i suoi elementi.
Tali principi impongono, invece, alla parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di formulare le proprie difese e contestazioni in maniera precisa, ponendo a fondamento della propria domanda fatti estintivi, impeditivi e modificativi. Contro Nel caso in esame, ha dato prova della non debenza dell'importo di cui alla fattura n.
718137 attraverso il deposito della e-mail del 19.09.2016 ricevuta dall'indirizzo “contenzioso con cui veniva comunicato, a seguito della contestazione mossa alla fattura CP_1 stessa (cfr. doc. 4 atto di citazione in opposizione), il suo annullamento. (cfr. doc. 5 atto di citazione in opposizione). Cont Tanto basta anche in considerazione del fatto che , non ha depositato alcun contratto relativo alla suddetta fattura, né in questo procedimento né in quello monitorio.
Quanto alle restanti fatture, - a fronte delle contestazioni relative ai contratti di noleggio siglati, depositati dall'opponente (cfr. docc. 7 e 8, 13° e 13b atto di citazione in opposizione) al fine di rilevarne la difformità tra quelli sottoscritti e quelli richiesti o reperiti sul portale- Contro la produzione della ha confermato la non corrispondenza per data, durata, km totali, canone mensile dei veicoli noleggiati indicati in fattura.
Parte opposta, tenuta alla dimostrazione del fatto costitutivo del credito in tutti i suoi elementi, al contrario, non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare l'esistenza del credito azionato.
Non ha puntualmente contestato le eccezioni della opponente e, soprattutto, non ha versato in atti i singoli contratti di noleggio “esecutivi” del contratto quadro - in atti fin dal monitorio-, indispensabili per corroborare le fatture poste a base della propria domanda,
In mancanza di tali lettere di offerta o contratti, unici documenti contenenti la disciplina specifica dei rapporti intercorsi tra le parti (momento di perfezionamento dei singoli noleggi, diritti ed obblighi, anche economici, tra le parti), il credito portato dalle fatture non può essere confermato in questa sede.
E' consolidato in giurisprudenza, d'altronde, il principio secondo il quale, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto… non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per
l'emissione del decreto, [costituire] fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
Prova che ALD non ha fornito.
Tanto basta per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo le tabelle vigenti, per le sole fasi del giudizio effettivamente svolte.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da ogni contraria istanza Parte_1 disattesa o assorbita
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 7650/2022, emesso dal
Tribunale di Roma in data 27.4.2022, nella causa recante R.G. N. 18775/22;
-condanna alla refusione, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 2.500,00 Parte_1 per compensi professionali oltre IVA e CPA e spese generali e rimborso delle spese di contributo unificato e notifica.
Così deciso in Roma il giorno 13 giugno 2025.
Il GOT
AO Giardina