Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/01/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5633/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILEFAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Costanza Teti Presidente Relatore
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5633/2024 promossa da:
nata in [...] il [...] CF: Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. Roberto Bonardi C.F._1
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] CF: CP_1
, con il patrocinio dell'avv. Natalia Rubino C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra Parte_1 ed il Sig. ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del CP_1
Comune di Padenghe sul Garda di procedere alla annotazione della sentenza al numero 9, parte II, serie C, anno 2008 del Registro Atti di Matrimonio del
Comune di Padenghe sul Garda;
collocamento prevalente presso l'abitazione paterna determinando i modi e tempi della loro presenza presso ciascuno dei genitori e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
c) stabilire a carico della Sig.ra un assegno di mantenimento pari Parte_1 ad € 150,00 mensili in favore di ciascun figlio, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, nonché le spese relative alla scuola calcio del figlio e ai costi di trasporto da e per Per_1
gli allenamenti;
d) stabilire tempi e modalità della presenza dei suddetti figli minori presso i nonni.
Vinte le spese di giudizio.”
Per parte resistente:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:
a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato l' 08.05.2008 in
Moldova, registrato in USC di Varnita, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Padenghe sul Garda al numero 9, Parte II, Serie C con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padenghe di procedere alla trascrizione della sentenza e con ulteriore annotazione nei Comuni di residenza;
b) disporre l'affido esclusivo dei figli , e al padre con Per_1 Per_2 Per_3
il quale già risiedono in Padenghe sul Garda, Via Levrini n. 17, confermando, quanto alle modalità di frequentazione, le condizioni della separazione e dunque la madre potrà vedere liberamente i figli sulla base delle indicazioni che verranno fornite dai Servizi Sociali e nel rispetto della volontà dei minori.
c) porre a carico della sig.ra l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento dei 3 figli con il versamento dell'importo mensile di € 200,00 per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie così come individuate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia. Disporre che l'assegno unico venga percepito al 100% dal sig. CP_1 d) disporre che i Servizi Sociali competenti per i Comuni di Padenghe sul Garda
(luogo di residenza del padre) e Moniga d/ Garda (luogo di residenza della madre) provvedano a attivare e/o proseguire un servizio di monitoraggio.
Spese di lite compensate.”
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 08.05.2024 premesso che in data Parte_1
08.05.2008 in Moldavia aveva contratto matrimonio civile con CP_1
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Padenghe sul Garda) e che dall'unione erano nati i tre figli (05.12.2009), (07/09/2011) e Per_1 Per_2
(25/04/2013), tutti minorenni, deduceva che con sentenza Persona_4
692/2023 il Tribunale di Brescia in data 09.02.2023 aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e chiedeva pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio. Chiedeva, altresì, confermarsi l'affidamento esclusivo dei tre figli al padre (come già in essere da previsione dell'accordo di separazione di cui alla sentenza n 2247/2023 del Tribunale di Brescia) e disporre a proprio carico l'obbligo di versare a titolo di contributo per il mantenimento mensile € 150,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie e le spese per la scuola calcio del figlio . Per_1
Con comparsa di costituzione depositata in data 08.11.2024 si costituiva in giudizio che, nulla opponendo alla domanda di scioglimento del CP_1
matrimonio, aderiva alla domanda di affido esclusivo dei tre figli a sé e chiedeva disporsi a carico della ricorrente, quale genitore non collocatario, l'obbligo di versare a titolo di mantenimento la somma di € 200,00 al mese per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie e incaricare i servizi sociali competenti ad attivare un servizio di monitoraggio.
All'udienza di comparizione delle parti del 10.12.2024 dopo ampia discussione, le parti trovano il seguente accordo: “oltre ai € 450 mensili per i tre figli (€ 150 per ciascun figlio), verserà € 300,00 all'anno a titolo di contributo Parte_1 per l'abbonamento di trasporto per , previa esibizione del documento di Per_1
spesa. Per le spese straordinarie, le parti si impegnano a documentarle e a chiederne il relativo rimborso. Rinunciano, inoltre, ad altre pretese sul pregresso delle spese straordinarie.” Il giudice, preso atto dell'accordo tra le parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*****
Anzitutto, la domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
infatti, essendo trascorso un tempo superiore ad un anno mesi dalla data di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 1, legge n. 55/2015, deve ritenersi, alla luce delle deduzioni di entrambe le parti, che la comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita.
Da tale statuizione deriva l'ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Padenghe sul Garda di procedere alla trascrizione della sentenza.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni concordate dalle parti sono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori della coppia, che si è omesso di sentire perché l'audizione sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità e anche in considerazione della tenera età delle figlie e Per_2 Per_3
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso, a spese compensate, disponendo altresì la prosecuzione, in via amministrativa e per la durata massima di anni due, delle attività di monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
CP_1
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Padenghe sul Garda (Bs) di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 9, Parte II, serie C, dell'anno 2008);
- dispone quanto all'affidamento dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità all'accordo delle parti come riportato in epigrafe;
- dispone che i Servizi Sociali del Comuni di Padenghe sul Garda (luogo di residenza del padre) e Moniga del Garda (luogo di residenza della madre) provvedano a attivare e/o proseguire, in via amministrativa, un servizio di monitoraggio a sostegno del nucleo famigliare per la durata massima di anni due con invito a comunicare tempestivamente eventuali situazioni di potenziale pregiudizio per i minori alla competente Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni;
- compensa per intero le spese processuali.
Si comunichi all' . Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 23.1.2025.
Il Presidente Estensore
Costanza Teti