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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/05/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 67/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 11.1.2025 e notificato il 5.2.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Varese n.
920/2024, pubblicata il 24/10/2024 e notificata il 13.12.2024,
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliate in VIA CASTELFIDARDO N. 1/BIS C.F._2
21052 BUSTO ARSIZIO, presso lo Studio dell'avv. NEGRI MASSIMO, giusta delega in atti;
-APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. FOSSA CP_1 C.F._3
GIOVANNA e MAFFIOLI ANTONIA;
elettivamente domiciliato in LARGO GAETANO
GIARDINO 7 21052 BUSTO ARSIZIO, presso lo Studio dell'avv. FOSSA GIOVANNA, giusta delega in atti;
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 920/2024, pubblicata il
24/10/2024, in materia di “Occupazione senza titolo di immobile”.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 14 Per e : come da conclusioni rassegnate nel Parte_1 Parte_2
ricorso, di seguito riportate:
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, in sede di giudizio di merito di secondo grado, in accoglimento del sopra dispiegato atto di appello, riformare la sentenza impugnata nei capi e nei punti sopra indicati e resi oggetto delle relative censure per i motivi specificamente ad essi capi e punti riferiti e, per l'effetto, accogliere la domanda rassegnata nello scritto difensivo di risposta a suo tempo rassegnato:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare il ricorso avanzato in favore
Ricorrente odierno Appellato Sig. in quanto improponibile, inammissibile e/o nel CP_1
merito infondato, mandando con ciò assolte le Resistenti odierne Appellanti da ogni domanda in esso ricorso proposta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, compresa la fase di mediazione.”
Per : come da conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e CP_1
risposta, di seguito riportate:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: Preliminarmente ed ante omnia, rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza, siccome infondata per le ragioni esposte al superiore punto III, con ogni conseguente statuizione. In subordine, imporre idonea cauzione. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità ovvero la manifesta infondatezza dell'appello ex adverso proposto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
434 e 436 bis c.p.c. Nel merito, rigettare i motivi d'appello e le domande e conclusioni tutte con il medesimo formulate, stante la loro infondatezza in fatto ed in diritto. Per l'effetto, confermare la gravata sentenza n. 920/2024, resa dal Tribunale di Varese, Sez. Seconda Civile, il 24.10.24, pubblicata in pari data, a definizione del giudizio rubricato al R.G. n. 663/2021.
Sempre nel merito, disattesa ogni avversa domanda, dare comunque accoglimento alle domande svolte dall'appellato in prime cure, qui reiterate e ritrascritte, e pertanto: “Previ ogni opportuna declaratoria e provvedimento: Nel merito, in via principale: -. Rigettare le domande tutte, anche in via riconvenzionale, formulate dalle Resistenti in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, con non accettazione della rinuncia alle domande riconvenzionali dalle ST effettuata con Note scritte per l'udienza del 26.09.2023. -.
Accertato e dichiarato che le signore e occupano senza Parte_1 Parte_2
titolo alcuno a far tempo dal 01.10.2019 le unità immobiliari di proprietà del signor CP_1
site in Varese, Via Cantoreggio n. 36, per l'effetto condannare le ST a rilasciarle
[...]
pagina 2 di 14 libere e sgombere da persone e/o cose di loro appartenenza, rimettendo dette u.i. nella piena e legittima disponibilità del qui concludente e fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio. Condannare, conseguentemente ed altresì, le signore e Parte_1
al pagamento sia delle indennità di occupazione senza titolo sia delle spese Parte_2
ordinarie condominiali (per la quota di spettanza), a far tempo dal 01.10.2019, complessivamente ammontanti, sulla scorta della CTU in atti, quanto alle prime, alla data del
30.09.24, ad euro 49.465,20, quanto alle seconde, alla data del 15.06.2022, ad euro 5.514,36, oltre a quelle successive maturate e maturande sino all'effettivo rilascio, ovvero alla corresponsione della somma ritenuta di giustizia, se del caso, anche in via equitativa. Ciò oltre interessi al tasso legale dal dì del dovuto al saldo effettivo. Nel merito, in via subordinata: accertata e dichiarata la sussistenza, nella specie, dei presupposti ex art. 1809, c. 2, c.c., condannare le signore e alla restituzione immediata al Parte_1 Parte_2
Sig. delle unità immobiliari di proprietà del medesimo, site in Varese, Via CP_1
Cantoreggio n. 36, rilasciandole libere e sgombere da persone e/o cose di loro appartenenza, fissando, se del caso, un termine per la riconsegna. Condannare, conseguentemente ed altresì, le signore e al pagamento sia delle indennità di Parte_1 Parte_2
occupazione senza titolo sia delle spese ordinarie condominiali (per la quota di spettanza), dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo rilascio, nella misura di euro 824,00 mensili per le suindicate indennità (docc. 26, 50 e 51) e, in via forfettaria, di euro 150,00 mensili per le spese ordinarie condominiali (docc. da 19 a 23), ovvero alla corresponsione della somma ritenuta di giustizia, se del caso, anche in via equitativa. Ciò oltre interessi al tasso legale dal dì del dovuto al saldo effettivo. Nel merito, in via ulteriormente gradata: in ogni caso e per le ragioni illustrate nell'espositiva in atti, accogliere la domanda di restituzione avanzata dal signor per indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ovvero per reintegra in forma CP_1 specifica ex art. 2058 c.c.. Per l'effetto, condannare le Convenute, signore Parte_1
e all'immediato rilascio delle unità immobiliari, site in Varese, via
[...] Parte_2
Cantoreggio n. 36, di proprietà del signor , fissando, se del caso, un termine per CP_1
la riconsegna. Contestualmente, condannare le ST al pagamento sia delle indennità di occupazione senza titolo sia delle spese ordinarie condominiali (per la quota di spettanza) dal dì del dovuto e fino all'effettivo rilascio, nella misura di euro 824,00 mensili per le suindicate indennità (docc. 26, 50, 51 e 64) e, in via forfettaria, di euro 150,00 mensili per le spese ordinarie condominiali (docc. 19 a 23 e da 59 a 63), ovvero alla corresponsione della somma ritenuta di giustizia, se del caso, anche in via equitativa. Ciò oltre interessi al tasso legale dal dì del dovuto al saldo effettivo. In ogni caso: condannare le signore e Parte_1
pagina 3 di 14 al pagamento delle spese condominiali ordinarie (per la quota di spettanza), a Parte_2 far tempo dall'esercizio 1.4.14 – 31.3.15, ammontanti a complessivi euro 11.824,92, di cui euro
2.458,64 maturati a far tempo dal 01.10.2019 (docc. da 19 a 23), espunti gli anticipi già versati, pari ad euro 600,00 (doc. 16), ovvero alla corresponsione della somma ritenuta di giustizia, se del caso, anche in via equitativa. Ciò oltre interessi al tasso legale dal dì del dovuto al saldo effettivo. In via riconvenzionale, in principalità: previa ogni più opportuna declaratoria, anche se del caso in ordine alla conversione del rito, nella denegata eventualità di ingresso delle domande proposte in via riconvenzionale dalle Riesistenti, accertare e dichiarare, ex art. 949 cod. civ., l'inesistenza di alcun diritto dominicale sulle unità immobiliari, site in Varese, via
Cantoreggio n. 36, in capo alle signore e , essendo la Parte_1 Parte_2
proprietà da riconoscersi esclusivamente a favore del signor . Conseguentemente CP_1
condannare le signore e alla rimozione della situazione Parte_1 Parte_2
antigiuridica, mediante rilascio del compendio immobiliare di cui è causa. Sempre in via riconvenzionale, subordinata: per la denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande riconvenzionali delle Resistenti, condannare le signore e Parte_1
al pagamento, in solido tra loro ovvero, in subordine, per la quota di spettanza, Parte_2
al Sig. : a) della somma di euro 41.000,00, dalle ST ritenuta loro mutuata in CP_1
forza di negozio dissimulato di mutuo (artt. 1813 e 1815 cod. civ.), maggiorata degli interessi al tasso legale dal dì del dovuto al saldo effettivo;
b) della somma di euro 19.248,87, per le intere spese condominiali ordinarie fino a tutto l'esercizio 2020-2021; c) della somma di euro
3.946,79, per le spese condominiali straordinarie fino a tutto l'esercizio 2020-2021; d) della somma di euro 16.480,00, per l'affitto figurativo maturato per la quota di spettanza negli ultimi
10 anni. Oltre a quelle tutte successive maturate e maturande. Ovvero, condannarle alla corresponsione della somma ritenuta di giustizia, se del caso, anche in via equitativa. Ciò oltre interessi al tasso legale dal dì del dovuto al saldo effettivo. In via istruttoria: ammettere, se del caso, i capitoli di prova orale da 3 a 26, articolati nel Ricorso del 05.03.21 e nella Memoria in replica ex art. 416 c.p.c. dell'11.11.21. Ove necessario: a) emettere ordine di esibizione a carico delle Resistenti, ex art. 210 c.p.c., sia delle loro Certificazioni Uniche/dichiarazioni dei redditi, nonché dichiarazioni IVA e studi di settore, relative agli ultimi tre anni, sia ancora delle domande presentate dalla Sig.ra per accedere ai “ristori” erogati (anche Parte_2
in forma di crediti di imposta) dalla normativa emergenziale covid-19 in favore della categoria imprenditoriale di appartenenza (parrucchiera); b) ammettere CTU diretta ad accertare il valore della quota parte di spettanza delle Resistenti delle spese condominiali ordinarie, a far tempo dall'esercizio di gestione 1.4.14 – 31.3.15 all'esercizio di gestione 2020/2021 (docc. da
pagina 4 di 14 19 a 23)”. Con il favore delle spese e competenze di ambedue i gradi di giudizio (inclusa la rifusione delle anticipazioni e delle spese di CTU, come delibato in prime cure), oltre spese generali (ex art. 2 D.M. n. 55/2014) ed accessori di legge (I.V.A. e C.P.A).”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.447 bis c.p.c., proposto nei confronti della madre e Parte_1
della sorella ha chiesto al Tribunale di Varese: di accertare e Parte_2 CP_1
dichiarare che le resistenti occupano senza titolo dall'1.10.2019 le unità immobiliari
(appartamento e box) site in via Cantoreggio 36, Varese;
di condannarle al rilascio degli immobili nella disponibilità del proprietario, fissando la data di esecuzione per rilascio, e al pagamento dell'indennità di occupazione e delle spese condominiali ordinarie, maturate a far data dal 1.10.2019 sino alla data del rilascio, oltre interessi legali;
in subordine, accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti ex art. 1809 co 2 c.c., condannare le resistenti alla restituzione immediata ad delle unità immobiliari di via Cantoreggio n. 36, CP_1
fissando, se del caso, un termine per la riconsegna, e condannare le occupanti al pagamento sia dell'indennità di occupazione senza titolo, sia delle spese ordinarie condominiali, nella misura di euro 824,00 mensili per la suindicata indennità e, in via forfettaria, di euro 150,00 mensili per le spese ordinarie condominiali;
in via ulteriormente subordinata, accogliere la domanda di restituzione avanzata da per indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ovvero per CP_1 reintegra in forma specifica ex art. 2058 c.c. e, per l'effetto, condannare le resistenti all'immediato rilascio delle unità immobiliari e al pagamento dell'indennità di occupazione e delle spese condominiali ordinarie maturate e maturande sino all'effettivo rilascio.
Il ricorrente ha affermato, a sostegno delle proprie domande: di essere proprietario esclusivo di due unità immobiliari in Varese, via Cantoreggio, 36, in forza di atto di cessione di quote del
28 luglio 2003 con il quale egli, già comproprietario per quota di 1/6, acquistava a titolo oneroso dalla madre e dalla sorella le rispettive quote, pari a Parte_1 Parte_2
complessivi 5/6 indivisi;
che, per acquistare dette unità immobiliari, contestualmente all'acquisto, egli stipulava un “Contratto unico di mutuo a dipendenti agevolato e Ordinario ipotecario fondiario”, comportante l'apertura di due linee di finanziamento per un totale di €
115.500,00; che, divenuto esclusivo proprietario delle predette unità immobiliari, nelle quali già risiedeva con le convenute, si accordava con queste ultime nel senso di consentire loro di fruire insieme a lui degli immobili, con contribuzione alle spese ordinarie, anche condominiali, in vista del reperimento da parte di madre e sorella di altro alloggio;
che, nel settembre 2004,
pagina 5 di 14 iniziava una convivenza con la compagna, presso l'appartamento dalla stessa locato, trasferendosi a vivere lì; che dall'unione con la compagna, che sposava nel 2006, nascevano due figlie;
che, a decorrere dal 2008, le convenute cessavano di pagare le spese condominiali ordinarie e il si vedeva costretto a farsi carico anche di queste, motivo per cui doveva Pt_2
chiedere al proprio datore di lavoro degli anticipi del TFR;
che, superata da parte della sorella una grave problematica cardiaca che l'aveva colpita, il ricorrente, a decorrere dal 2014, dava mandato ad un'agenzia immobiliare di vendere le unità immobiliari di via Cantoreggio 36, non potendo più sostenere, oltre alle spese dell'appartamento che conduceva in locazione con la sua famiglia, anche le spese ordinarie e straordinarie delle unità immobiliari di sua proprietà; che a causa della difficile congiuntura economica, la vendita non aveva luogo, cosicché il Pt_2
proponeva alla madre e alla sorella un utilizzo congiunto dell'immobile da parte dei due nuclei, ottenendo però un rifiuto;
che nel maggio 2019 chiedeva infine alle convenute la restituzione delle unità immobiliari;
che queste ultime, per mezzo del proprio difensore, riconoscevano di abitare l'immobile di proprietà esclusiva del ricorrente e assumevano di occuparlo in forza di rapporto di detenzione qualificata, ma rifiutavano la restituzione, allegando di versare in stato di bisogno.
Si sono costituite le sig.re e chiedendo il rigetto del ricorso, Parte_1 Parte_2
perché inammissibile e infondato. In via riconvenzionale, le convenute hanno chiesto dichiararsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'artt. 1418 e 2744 c.c., la nullità dell'atto di cessione di quote immobiliari stipulato tra le parti, trattandosi di vendita simulata, con dissimulata funzione di garanzia correlata ad un'illecita disposizione commissoria. In via alternativa o subordinata, hanno chiesto accertarsi la nullità della cessione per simulazione assoluta, con ogni conseguenza di legge in ordine alle domande del ricorrente.
Le convenute hanno precisato: di aver ereditato dal defunto un'attività di Persona_1
parrucchiere, gravata da debiti, per far fronte ai quali la doveva vendere un immobile Parte_1
e concedere in garanzia ipotecaria l'immobile di via Cantoreggio, per ottenere un mutuo;
che nel 2000 veniva acceso un nuovo mutuo ipotecario, sempre con concessione in garanzia dell'immobile oggetto di causa;
che, non riuscendo a pagare i ratei e per evitare di sacrificare l'immobile, le parti decidevano di sfruttare l'opportunità per (impiegato CP_1
bancario) di ottenere un mutuo a condizioni agevolate, con la cui provvista sarebbero state saldate le posizioni debitorie dell'attività; che pertanto ricorrente e resistenti stipulavano un atto di cessione simulata di quote, non intendendo realmente trasferire la proprietà del bene;
che il otteneva a titolo di mutuo l'importo di € 115.500,00 e il giorno seguente la somma di € Pt_2
pagina 6 di 14 41.000,00 veniva accreditata sul conto corrente dell'attività di parrucchiere delle sigg.re e e utilizzata per pagare le rate insolute del precedente finanziamento. Parte_1 Pt_2
Le convenute, sulla base di queste premesse, hanno affermato che l'atto di cessione di quote costituiva una vendita con funzione di garanzia correlata a disposizione commissoria e che l'azione di rilascio dell'immobile oggetto di causa costituiva escussione del patto commissorio.
Il Giudice di primo grado ha sentito i testi e dato ingresso a ctu per accertare il valore locatizio del bene e l'ammontare delle spese condominiali ordinarie arretrate.
Con note scritte sostitutive dell'udienza del 7.9.2023, il legale delle convenute ha “rinunciato alle proprie domande riconvenzionali di accertamento della simulazione e del contratto
(commissorio) in frode alla legge, ritenendole superflue ai fini dell'adempimento del mandato difensivo, riservandosi di radicarle e coltivarle, necessariamente, in altro promuovendo giudizio”; infatti “non essendoci prova (validamente spendibile) del titolo obbligatorio di godimento dell'immobile non può esserci neppure prova dell'obbligazione di ri-trasferimento per inefficacia o intervenuta scadenza di quel titolo, requisito essenziale per l'accoglimento dell'azione personale in restituzione”.
Con sentenza n. 920/2024 pubblicata il 24.10.2024 e notificata il 13.12.2024, il Tribunale di
Varese ha qualificato la rinunzia delle convenute quale rinunzia agli atti, avendo il legale delle stesse dichiarato di voler riproporre le domande di simulazione in separato giudizio;
non avendo il ricorrente accettato la predetta rinunzia, il Giudice l'ha dichiarata priva di effetto e ha preso in esame le domande riconvenzionali, rigettandole per difetto assoluto di prova. Ritenuto invece provato l'atto di cessione di quote immobiliari e il contratto di comodato precario tra le parti, il
Giudice ha condannato le convenute all'immediato rilascio dei beni e al versamento della somma di € 50.124,73 a titolo di indennità di occupazione e di € 5.514,36 a titolo di spese condominiali ordinarie arretrate.
Con ricorso depositato l'11.1.2025, e hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese per i seguenti motivi:
1) Quanto al capo della sentenza intitolato “Delle domande riconvenzionali delle parti”, per: violazione e falsa applicazione dell'art. 306 c.p.c. ed erronea qualificazione della rinuncia alle domande riconvenzionali;
omessa statuizione sull'intervenuta rinuncia alle domande riconvenzionali e conseguente omessa dichiarazione di cessazione della materia del contendere sull'oggetto delle stesse domande.
Il Tribunale avrebbe infatti errato nel qualificare la rinunzia delle convenute quale rinunzia agli atti (inefficace perché non accettata dal ricorrente), anziché quale rinunzia alle domande e pagina 7 di 14 sarebbe incorso in vizio di ultrapetizione, esaminando nel merito delle domande in realtà rinunziate.
2) Quanto al capo della sentenza intitolato “Della domanda di restituzione delle unità immobiliari site in Varese, via Cantoreggio, 36” e più specificatamente a quanto espresso a pag. 9, da rigo 14 a rigo 15 (“Né infine, le circostanze che le convenute hanno riferito a sostegno dell'esistenza della dedotta simulazione sono comunque dotate di valore indiziario”), per: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.; violazione dell'art. 360 n. 3) c.p.c. per errata interpretazione delle norme sulla prova;
vizio di motivazione o comunque contraddittorietà nella valutazione complessiva degli indizi.
Il Tribunale avrebbe errato nel negare valore indiziario dell'assenza di una effettiva volontà traslativa e dell'esistenza di un accordo simulatorio a tutte le circostanze dedotte in atti dalle convenute (esiguità del prezzo della cessione di quote, mancata prova dell'effettivo e totale versamento di tale prezzo, versamento di parte dell'importo sul conto bancario intestato all'attività artigianale, ecc.).
Le appellanti hanno pertanto richiesto alla Corte, “in riforma della sentenza impugnata: in via incidentale, senza pretesa alcuna di giudicato e senza che tale richiesta sia da intendersi come riproposizione di una esplicita domanda di accertamento dell'intervenuta simulazione tra le parti, perché già rinunciata in primo grado”, di qualificare “correttamente il valore indiziario delle circostanze addotte dalle appellanti quanto all'avvenuta stipula dell'atto di cessione del
28.07.2003, anche ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.”.
3) Quanto al capo della sentenza intitolato “Della domanda di restituzione delle unità immobiliari site in Varese, via Cantoreggio, 36” e più specificamente a quanto espresso a pag. 11 da rigo 19 a rigo 21 (“Ciò che conta è che il comodatario possa conseguire la detenzione della cosa e servirsi della stessa (cfr. Cass. N. 1293/2003), che è quanto si
è verificato nel caso di specie”) e a pag. 11, da rigo 22 a rigo 27 (“Infatti, nell'atto di cessione di quote immobiliari stipulato il 28 luglio 2003 è espressamente dichiarato che il ricorrente, che ha acquistato a titolo oneroso le quote delle convenute, viene immesso nel possesso delle quote cedutegli, ma è pacifico che lo stesso, divenuto proprietario e possessore delle unità immobiliari de quibus ha acconsentito che la sorella e la madre, che già abitavano negli immobili per cui è causa, permanessero negli stessi – così mantenendone la sola detenzione – e se ne servissero”), per: violazione, erronea e/o falsa applicazione dell'art. 360 n. 3) c.p.c., dell'art. 1476 c.c., degli artt. 1141 e 1146
pagina 8 di 14 c.c., dell'art. 1803 c.c. e dell'art. 2729 c.c.; manifesta illogicità della giustificazione e dell'assetto motivazionale della decisione.
Il Tribunale sarebbe incorso in violazione e falsa applicazione delle citate norme, laddove ha ritenuto provata la traditio propria del contratto di comodato, il trasferimento di proprietà e possesso degli immobili in capo all'acquirente - con retrocessione del precedente compossesso delle appellanti in detenzione qualificata.
4) Quanto al capo della sentenza intitolato “Della domanda di restituzione delle unità immobiliari site in Varese, via Cantoreggio, 36”, per: violazione e falsa applicazione degli artt. 360, n. 5 c.p.c.; 116 c.p.c.; 2697 e 2729 c.c.; “omessa considerazione, ai fini del decidere, dei risultati dell'escussione testimoniale;
omessa illustrazione del percorso motivazionale circa il prevalere del ricorso ad una presunzione (peraltro erronea in diritto), quale fondamento del decidere rispetto alla totale e mancata considerazione dei risultati esitati dall'escussione testimoniale”.
Il Tribunale avrebbe errato nel valutare le dichiarazioni dei testi escussi, testi che hanno potuto solo riportare quanto loro riferito dal ricorrente e che non hanno pertanto fornito alcuna idonea conferma dell'esistenza di un contratto di comodato tra e le convenute. Perfino CP_1
la sig.ra moglie del ha dichiarato di non sapere nulla degli accordi intercorsi tra CP_2 Pt_2
il marito, la suocera e la cognata, fornendo con tale dichiarazione implicita conferma dell'inesistenza di un contratto di comodato (ad avviso della difesa delle appellanti, infatti, non
è ipotizzabile che la moglie non sapesse nulla di tale contratto - ove esistente -, stante il rapporto di coniugio con il e quindi la sua vicinanza all'oggetto della prova). Pt_2
5) Quanto al capo di condanna delle resistenti al risarcimento del danno per indennità di occupazione e di condanna alle spese di lite, per: “violazione e falsa applicazione degli artt. 360, n. 3) e 5) c.p.c.; 116 c.p.c.; 2697 e 2729 c.c.; travisamento per omissione di una prova decisiva ai fini del decidere”.
Il Tribunale avrebbe errato nel condannare le resistenti al versamento dell'indennità di occupazione e al rimborso delle spese condominiali ordinarie, avendo erroneamente ritenuta raggiunta la prova del presupposto di tale condanna (ossia dell'esistenza di un titolo negoziale venuto a scadenza - il contratto di comodato tra le parti - titolo in realtà rimasto indimostrato).
Per tutti i motivi esposti, le appellanti hanno chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, l'integrale riforma della sentenza stessa, con rigetto di tutte le domande formulate in primo grado da e con rifusione delle spese di entrambi i CP_1
gradi di giudizio.
pagina 9 di 14 Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza di primo grado.
L'appellato ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, in quanto non individuerebbe in modo chiaro i punti contestati della sentenza di primo grado e non confuterebbe con chiarezza le argomentazioni del primo giudice.
Nel merito, ha rilevato l'infondatezza dei motivi di appello, evidenziando - quanto alla pretesa mancanza di prova dell'esistenza di un contratto di comodato - che il doc. 30 di parte ricorrente forniva piena ammissione da parte delle resistenti del fatto che la proprietà delle unità immobiliari fosse stata trasferita al e del fatto che madre e sorella continuassero ad abitare Pt_2
gli immobili, stante l'accordata disponibilità di quest'ultimo.
Ha poi precisato che le allegazioni delle appellanti circa il loro possesso esclusivo e uti dominus delle unità immobiliari dovevano ritenersi inammissibili, avendo ad oggetto fatti nuovi, non dedotti nel corso del giudizio di primo grado.
Il primo Giudice non aveva del resto male interpretato le norme codicistiche in materia di trasferimento della proprietà e di traditio del bene;
le appellanti avevano infatti mantenuto una relazione materiale con i beni immobili ceduti, ma era mutato il titolo che stava alla base del potere di fatto sulla cosa e ora detenevano i beni quali comodatarie.
All'udienza del 16.4.2025 le parti hanno discusso la causa e, all'esito, il Collegio, previa camera di consiglio, ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo.
Va premesso che l'appello proposto dalle sig.re e deve ritenersi ammissibile, Parte_1 Pt_2
individuando il ricorso introduttivo con sufficiente chiarezza i motivi di impugnazione, le parti della sentenza di primo grado che si intendono contestare e le censure nella ricostruzione dei fatti, nell'interpretazione delle norme e nell'iter argomentativo del primo giudice.
Ciò posto, l'appello è parzialmente fondato e può essere accolto nei soli limiti di seguito indicati.
Il primo motivo di appello è fondato e deve essere accolto.
Deve infatti escludersi che le parti convenute (odierne appellanti), con le note scritte depositate in data 7.9.2023, intendessero rinunziare (parzialmente) agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.
Le parti convenute, tramite il loro difensore, hanno infatti chiaramente espresso, in termini inequivoci, la volontà di rinunziare alle domande riconvenzionali e tale rinunzia è dipesa dalla strategia difensiva prescelta. Il legale di ha precisato di Controparte_3 Parte_2 rinunziare alle domande riconvenzionali, “ritenendole superflue ai fini dell'adempimento del mandato difensivo”. Difatti, secondo la difesa delle convenute/appellanti,“non essendoci prova
(validamente spendibile) del titolo obbligatorio di godimento dell'immobile non può esserci
pagina 10 di 14 neppure prova dell'obbligazione di ri-trasferimento per inefficacia o intervenuta scadenza di quel titolo, requisito essenziale per l'accoglimento dell'azione personale in restituzione”.
Avendo le parti rinunziato in modo chiaro e inequivoco alle domande, non può attribuirsi diverso contenuto alla loro dichiarazione di rinunzia, per il solo fatto che le stesse abbiano riservato la riproposizione delle medesime domande in separato giudizio, senza considerare che la rinunzia alla domanda comporta l'estinzione dell'azione rinunziata.
Secondo costante giurisprudenza, a differenza della rinunzia all'azione (ossia all'intera pretesa azionata), la rinunzia ad una parte delle originarie domande rientra tra i poteri del difensore, quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass. 4837/2019; 33761/2019; 28146/2013). La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione; non richiede inoltre formule sacramentali e può essere anche tacita. Detta rinuncia va riconosciuta sia quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento della parte e la volontà di proseguire nella domanda proposta e si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande. Essa determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte (che è di converso richiesta per la rinuncia agli atti del giudizio) l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. La rinuncia espressa o tacita alla domanda rientra fra i poteri del difensore, soggetto tecnicamente qualificato, distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio (che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte).
Accolto il primo motivo di appello, resta assorbito il secondo. Avendo infatti le parti convenute/odierne appellanti rinunziato alle domande riconvenzionali, le stesse non hanno alcun titolo nel richiedere che la Corte valuti diversamente rispetto al Tribunale, “in via incidentale” e “senza pretesa alcuna di giudicato”, il valore indiziario delle circostanze dedotte in primo grado al fine di provare l'assenza di una volontà traslativa delle parti, quanto all'atto di cessione di quote del 28.7.2003, e l'esistenza di un accordo simulatorio.
I restanti motivi di appello sono infondati.
Il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto la prova/mancanza di prova della stipulazione di un contratto di comodato precario.
Secondo le appellanti, il Tribunale avrebbe errato nel considerare provato il rapporto di comodato precario, in assenza di una traditio delle unità immobiliari e in assenza di prova del trasferimento in capo al di proprietà e possesso delle unità stesse. Il Tribunale avrebbe Pt_2
inoltre errato nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali, posto che nessuno dei testi era pagina 11 di 14 stato in grado di confermare la stipulazione di un contratto di comodato tra le parti (neppure la moglie del persona che avrebbe dovuto avere piena cognizione dei fatti, facendo parte Pt_2
della famiglia).
Sul punto è sufficiente rilevare che anche la sola documentazione versata in atti fornisce piena prova del trasferimento da parte delle sig.re e a della proprietà e Parte_1 Pt_2 CP_1
del possesso esclusivo uti dominus delle unità immobiliari di via Cantoreggio 36.
Da un lato, è stato prodotto (doc. 4) l'atto di cessione al delle quote di proprietà Pt_2
immobiliare (5/6) già facenti capo alla madre e alla sorella, atto che specifica all'art. 5 che
è immesso nel possesso di quanto cedutogli a partire dalla data del rogito. CP_1
Dall'altro lato, è stata prodotta missiva del 19.6.2019 del legale delle appellanti (doc. 30), nella quale viene pacificamente riconosciuto il diritto di proprietà esclusiva di sugli CP_1
immobili oggetto del contendere e la circostanza che madre e sorella abitano tali immobili, in virtù di un accordo con lo stesso. Si riportano di seguito alcuni stralci della missiva:
Dalla documentazione in atti emerge inoltre che ha esercitato il pieno possesso CP_1 sulle unità immobiliari di via Cantoreggio, costituendo sulle stesse un'ipoteca volontaria a favore della banca mutuante (doc. 9), provvedendo al pagamento delle rate di mutuo, partecipando alle assemblee condominiali, provvedendo al pagamento delle spese condominiali
(la sig.ra ha provveduto al versamento delle spese condominiali ordinarie solo nei Parte_1
primi anni, da quanto emerge dalla documentazione in atti - doc. 16 - e dal tenore degli stessi scritti difensivi), conferendo mandato a due agenzie immobiliari per la vendita dell'intera proprietà degli immobili (docc. 24 e 25).
Ciò posto, la documentazione in atti fornisce conferma del fatto che le appellanti sono rimaste a vivere nelle unità immobiliari di via Cantoreggio 36, in virtù di un contratto di comodato precario concluso con contratto che può pacificamente essere concluso CP_1
verbalmente o per fatti concludenti.
pagina 12 di 14 Quanto alla consegna del bene, la giurisprudenza ha chiarito che il contratto di comodato ha natura reale e si perfeziona con la consegna della cosa;
per essa, tuttavia, “non è necessaria la traditio materiale, quando il bene è già nella disponibilità del comodatario” (così Cass.
25222/2015).
La giurisprudenza ha chiarito, in tema di comodato, che lo stesso “è definito legislativamente all'art. 1803 c.c. come un contratto, essenzialmente gratuito, col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Sulla base di questa definizione, la dottrina ha posto in evidenza tre fondamentali requisiti del comodato: la realtà, l'unilateralità, la gratuità” (Cass. 8548/2008).
Nel caso di specie, è pacifico che l'immobile fosse già nella disponibilità anche delle sig.re e e pertanto non è stata necessaria una materiale traditio dopo la cessione delle Parte_1 Pt_2
quote. E' pacifico che le appellanti abbiano continuato a servirsi delle unità immobiliari gratuitamente, per anni (le unità immobiliari sono ancora oggi occupate dalle appellanti), e che, con la stipula del contratto abbiano assunto l'obbligo di custodire e conservare le unità immobiliari, per poi restituirle al proprietario a semplice richiesta dello stesso (art. 1810 c.c.).
In questo quadro probatorio documentale e considerate le ammissioni delle convenute/appellanti, appare del tutto inconferente ai fini del decidere l'esito dell'espletata istruttoria orale, come appare irrilevante che la teste abbia dichiarato di non sapere nulla CP_2
degli accordi tra il marito, la madre e la sorella (dichiarazione peraltro credibile, anche considerato che tali accordi furono conclusi prima che il intraprendesse la relazione di Pt_2
convivenza con la futura moglie).
Anche l'ultimo motivo di appello è infondato.
Secondo le appellanti, il Tribunale avrebbe errato nel condannarle al versamento dell'indennità di occupazione e al rimborso delle spese condominiali ordinarie, stante la mancata prova del presupposto di tale condanna, ossia dell'esistenza di un titolo negoziale venuto a scadenza (il contratto di comodato tra le parti).
Premesso che deve ribadirsi che è stata fornita piena prova della sussistenza di un contratto di comodato tra le parti venuto poi a scadenza, è evidente che anche laddove le appellanti si fossero servite per anni degli immobili di via Cantoreggio senza titolo alcuno, le stesse dovrebbero comunque versare al proprietario l'indennità di occupazione sine titulo e le spese connesse al godimento dei beni.
pagina 13 di 14 Per tutti i motivi esposti, l'appello deve essere accolto solo con riferimento al primo motivo, dovendosi dichiarare rinunziate dalle convenute le domande riconvenzionali svolte in primo grado, con conseguente parziale riforma, sul punto, della sentenza impugnata che deve essere per il resto confermata, stante l'infondatezza dei restanti motivi di appello.
Le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico delle appellanti, considerata la loro prevalente soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e applicati i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase di trattazione (senza attività istruttoria) e decisionale (svoltasi in un'unica udienza).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Varese n. 920/2024, pubblicata il 24/10/2024, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, dichiara rinunziate le domande riconvenzionali proposte in primo grado dalle appellanti;
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) condanna le appellanti a rifondere alla controparte le spese di lite del presente grado che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 6.734,00 per compensi, di cui €
2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva, €
1.523,00 per la fase di trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in Milano il 16/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 11.1.2025 e notificato il 5.2.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Varese n.
920/2024, pubblicata il 24/10/2024 e notificata il 13.12.2024,
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliate in VIA CASTELFIDARDO N. 1/BIS C.F._2
21052 BUSTO ARSIZIO, presso lo Studio dell'avv. NEGRI MASSIMO, giusta delega in atti;
-APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. FOSSA CP_1 C.F._3
GIOVANNA e MAFFIOLI ANTONIA;
elettivamente domiciliato in LARGO GAETANO
GIARDINO 7 21052 BUSTO ARSIZIO, presso lo Studio dell'avv. FOSSA GIOVANNA, giusta delega in atti;
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 920/2024, pubblicata il
24/10/2024, in materia di “Occupazione senza titolo di immobile”.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 14 Per e : come da conclusioni rassegnate nel Parte_1 Parte_2
ricorso, di seguito riportate:
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, in sede di giudizio di merito di secondo grado, in accoglimento del sopra dispiegato atto di appello, riformare la sentenza impugnata nei capi e nei punti sopra indicati e resi oggetto delle relative censure per i motivi specificamente ad essi capi e punti riferiti e, per l'effetto, accogliere la domanda rassegnata nello scritto difensivo di risposta a suo tempo rassegnato:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare il ricorso avanzato in favore
Ricorrente odierno Appellato Sig. in quanto improponibile, inammissibile e/o nel CP_1
merito infondato, mandando con ciò assolte le Resistenti odierne Appellanti da ogni domanda in esso ricorso proposta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, compresa la fase di mediazione.”
Per : come da conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e CP_1
risposta, di seguito riportate:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: Preliminarmente ed ante omnia, rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza, siccome infondata per le ragioni esposte al superiore punto III, con ogni conseguente statuizione. In subordine, imporre idonea cauzione. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità ovvero la manifesta infondatezza dell'appello ex adverso proposto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
434 e 436 bis c.p.c. Nel merito, rigettare i motivi d'appello e le domande e conclusioni tutte con il medesimo formulate, stante la loro infondatezza in fatto ed in diritto. Per l'effetto, confermare la gravata sentenza n. 920/2024, resa dal Tribunale di Varese, Sez. Seconda Civile, il 24.10.24, pubblicata in pari data, a definizione del giudizio rubricato al R.G. n. 663/2021.
Sempre nel merito, disattesa ogni avversa domanda, dare comunque accoglimento alle domande svolte dall'appellato in prime cure, qui reiterate e ritrascritte, e pertanto: “Previ ogni opportuna declaratoria e provvedimento: Nel merito, in via principale: -. Rigettare le domande tutte, anche in via riconvenzionale, formulate dalle Resistenti in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, con non accettazione della rinuncia alle domande riconvenzionali dalle ST effettuata con Note scritte per l'udienza del 26.09.2023. -.
Accertato e dichiarato che le signore e occupano senza Parte_1 Parte_2
titolo alcuno a far tempo dal 01.10.2019 le unità immobiliari di proprietà del signor CP_1
site in Varese, Via Cantoreggio n. 36, per l'effetto condannare le ST a rilasciarle
[...]
pagina 2 di 14 libere e sgombere da persone e/o cose di loro appartenenza, rimettendo dette u.i. nella piena e legittima disponibilità del qui concludente e fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio. Condannare, conseguentemente ed altresì, le signore e Parte_1
al pagamento sia delle indennità di occupazione senza titolo sia delle spese Parte_2
ordinarie condominiali (per la quota di spettanza), a far tempo dal 01.10.2019, complessivamente ammontanti, sulla scorta della CTU in atti, quanto alle prime, alla data del
30.09.24, ad euro 49.465,20, quanto alle seconde, alla data del 15.06.2022, ad euro 5.514,36, oltre a quelle successive maturate e maturande sino all'effettivo rilascio, ovvero alla corresponsione della somma ritenuta di giustizia, se del caso, anche in via equitativa. Ciò oltre interessi al tasso legale dal dì del dovuto al saldo effettivo. Nel merito, in via subordinata: accertata e dichiarata la sussistenza, nella specie, dei presupposti ex art. 1809, c. 2, c.c., condannare le signore e alla restituzione immediata al Parte_1 Parte_2
Sig. delle unità immobiliari di proprietà del medesimo, site in Varese, Via CP_1
Cantoreggio n. 36, rilasciandole libere e sgombere da persone e/o cose di loro appartenenza, fissando, se del caso, un termine per la riconsegna. Condannare, conseguentemente ed altresì, le signore e al pagamento sia delle indennità di Parte_1 Parte_2
occupazione senza titolo sia delle spese ordinarie condominiali (per la quota di spettanza), dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo rilascio, nella misura di euro 824,00 mensili per le suindicate indennità (docc. 26, 50 e 51) e, in via forfettaria, di euro 150,00 mensili per le spese ordinarie condominiali (docc. da 19 a 23), ovvero alla corresponsione della somma ritenuta di giustizia, se del caso, anche in via equitativa. Ciò oltre interessi al tasso legale dal dì del dovuto al saldo effettivo. Nel merito, in via ulteriormente gradata: in ogni caso e per le ragioni illustrate nell'espositiva in atti, accogliere la domanda di restituzione avanzata dal signor per indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ovvero per reintegra in forma CP_1 specifica ex art. 2058 c.c.. Per l'effetto, condannare le Convenute, signore Parte_1
e all'immediato rilascio delle unità immobiliari, site in Varese, via
[...] Parte_2
Cantoreggio n. 36, di proprietà del signor , fissando, se del caso, un termine per CP_1
la riconsegna. Contestualmente, condannare le ST al pagamento sia delle indennità di occupazione senza titolo sia delle spese ordinarie condominiali (per la quota di spettanza) dal dì del dovuto e fino all'effettivo rilascio, nella misura di euro 824,00 mensili per le suindicate indennità (docc. 26, 50, 51 e 64) e, in via forfettaria, di euro 150,00 mensili per le spese ordinarie condominiali (docc. 19 a 23 e da 59 a 63), ovvero alla corresponsione della somma ritenuta di giustizia, se del caso, anche in via equitativa. Ciò oltre interessi al tasso legale dal dì del dovuto al saldo effettivo. In ogni caso: condannare le signore e Parte_1
pagina 3 di 14 al pagamento delle spese condominiali ordinarie (per la quota di spettanza), a Parte_2 far tempo dall'esercizio 1.4.14 – 31.3.15, ammontanti a complessivi euro 11.824,92, di cui euro
2.458,64 maturati a far tempo dal 01.10.2019 (docc. da 19 a 23), espunti gli anticipi già versati, pari ad euro 600,00 (doc. 16), ovvero alla corresponsione della somma ritenuta di giustizia, se del caso, anche in via equitativa. Ciò oltre interessi al tasso legale dal dì del dovuto al saldo effettivo. In via riconvenzionale, in principalità: previa ogni più opportuna declaratoria, anche se del caso in ordine alla conversione del rito, nella denegata eventualità di ingresso delle domande proposte in via riconvenzionale dalle Riesistenti, accertare e dichiarare, ex art. 949 cod. civ., l'inesistenza di alcun diritto dominicale sulle unità immobiliari, site in Varese, via
Cantoreggio n. 36, in capo alle signore e , essendo la Parte_1 Parte_2
proprietà da riconoscersi esclusivamente a favore del signor . Conseguentemente CP_1
condannare le signore e alla rimozione della situazione Parte_1 Parte_2
antigiuridica, mediante rilascio del compendio immobiliare di cui è causa. Sempre in via riconvenzionale, subordinata: per la denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande riconvenzionali delle Resistenti, condannare le signore e Parte_1
al pagamento, in solido tra loro ovvero, in subordine, per la quota di spettanza, Parte_2
al Sig. : a) della somma di euro 41.000,00, dalle ST ritenuta loro mutuata in CP_1
forza di negozio dissimulato di mutuo (artt. 1813 e 1815 cod. civ.), maggiorata degli interessi al tasso legale dal dì del dovuto al saldo effettivo;
b) della somma di euro 19.248,87, per le intere spese condominiali ordinarie fino a tutto l'esercizio 2020-2021; c) della somma di euro
3.946,79, per le spese condominiali straordinarie fino a tutto l'esercizio 2020-2021; d) della somma di euro 16.480,00, per l'affitto figurativo maturato per la quota di spettanza negli ultimi
10 anni. Oltre a quelle tutte successive maturate e maturande. Ovvero, condannarle alla corresponsione della somma ritenuta di giustizia, se del caso, anche in via equitativa. Ciò oltre interessi al tasso legale dal dì del dovuto al saldo effettivo. In via istruttoria: ammettere, se del caso, i capitoli di prova orale da 3 a 26, articolati nel Ricorso del 05.03.21 e nella Memoria in replica ex art. 416 c.p.c. dell'11.11.21. Ove necessario: a) emettere ordine di esibizione a carico delle Resistenti, ex art. 210 c.p.c., sia delle loro Certificazioni Uniche/dichiarazioni dei redditi, nonché dichiarazioni IVA e studi di settore, relative agli ultimi tre anni, sia ancora delle domande presentate dalla Sig.ra per accedere ai “ristori” erogati (anche Parte_2
in forma di crediti di imposta) dalla normativa emergenziale covid-19 in favore della categoria imprenditoriale di appartenenza (parrucchiera); b) ammettere CTU diretta ad accertare il valore della quota parte di spettanza delle Resistenti delle spese condominiali ordinarie, a far tempo dall'esercizio di gestione 1.4.14 – 31.3.15 all'esercizio di gestione 2020/2021 (docc. da
pagina 4 di 14 19 a 23)”. Con il favore delle spese e competenze di ambedue i gradi di giudizio (inclusa la rifusione delle anticipazioni e delle spese di CTU, come delibato in prime cure), oltre spese generali (ex art. 2 D.M. n. 55/2014) ed accessori di legge (I.V.A. e C.P.A).”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.447 bis c.p.c., proposto nei confronti della madre e Parte_1
della sorella ha chiesto al Tribunale di Varese: di accertare e Parte_2 CP_1
dichiarare che le resistenti occupano senza titolo dall'1.10.2019 le unità immobiliari
(appartamento e box) site in via Cantoreggio 36, Varese;
di condannarle al rilascio degli immobili nella disponibilità del proprietario, fissando la data di esecuzione per rilascio, e al pagamento dell'indennità di occupazione e delle spese condominiali ordinarie, maturate a far data dal 1.10.2019 sino alla data del rilascio, oltre interessi legali;
in subordine, accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti ex art. 1809 co 2 c.c., condannare le resistenti alla restituzione immediata ad delle unità immobiliari di via Cantoreggio n. 36, CP_1
fissando, se del caso, un termine per la riconsegna, e condannare le occupanti al pagamento sia dell'indennità di occupazione senza titolo, sia delle spese ordinarie condominiali, nella misura di euro 824,00 mensili per la suindicata indennità e, in via forfettaria, di euro 150,00 mensili per le spese ordinarie condominiali;
in via ulteriormente subordinata, accogliere la domanda di restituzione avanzata da per indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ovvero per CP_1 reintegra in forma specifica ex art. 2058 c.c. e, per l'effetto, condannare le resistenti all'immediato rilascio delle unità immobiliari e al pagamento dell'indennità di occupazione e delle spese condominiali ordinarie maturate e maturande sino all'effettivo rilascio.
Il ricorrente ha affermato, a sostegno delle proprie domande: di essere proprietario esclusivo di due unità immobiliari in Varese, via Cantoreggio, 36, in forza di atto di cessione di quote del
28 luglio 2003 con il quale egli, già comproprietario per quota di 1/6, acquistava a titolo oneroso dalla madre e dalla sorella le rispettive quote, pari a Parte_1 Parte_2
complessivi 5/6 indivisi;
che, per acquistare dette unità immobiliari, contestualmente all'acquisto, egli stipulava un “Contratto unico di mutuo a dipendenti agevolato e Ordinario ipotecario fondiario”, comportante l'apertura di due linee di finanziamento per un totale di €
115.500,00; che, divenuto esclusivo proprietario delle predette unità immobiliari, nelle quali già risiedeva con le convenute, si accordava con queste ultime nel senso di consentire loro di fruire insieme a lui degli immobili, con contribuzione alle spese ordinarie, anche condominiali, in vista del reperimento da parte di madre e sorella di altro alloggio;
che, nel settembre 2004,
pagina 5 di 14 iniziava una convivenza con la compagna, presso l'appartamento dalla stessa locato, trasferendosi a vivere lì; che dall'unione con la compagna, che sposava nel 2006, nascevano due figlie;
che, a decorrere dal 2008, le convenute cessavano di pagare le spese condominiali ordinarie e il si vedeva costretto a farsi carico anche di queste, motivo per cui doveva Pt_2
chiedere al proprio datore di lavoro degli anticipi del TFR;
che, superata da parte della sorella una grave problematica cardiaca che l'aveva colpita, il ricorrente, a decorrere dal 2014, dava mandato ad un'agenzia immobiliare di vendere le unità immobiliari di via Cantoreggio 36, non potendo più sostenere, oltre alle spese dell'appartamento che conduceva in locazione con la sua famiglia, anche le spese ordinarie e straordinarie delle unità immobiliari di sua proprietà; che a causa della difficile congiuntura economica, la vendita non aveva luogo, cosicché il Pt_2
proponeva alla madre e alla sorella un utilizzo congiunto dell'immobile da parte dei due nuclei, ottenendo però un rifiuto;
che nel maggio 2019 chiedeva infine alle convenute la restituzione delle unità immobiliari;
che queste ultime, per mezzo del proprio difensore, riconoscevano di abitare l'immobile di proprietà esclusiva del ricorrente e assumevano di occuparlo in forza di rapporto di detenzione qualificata, ma rifiutavano la restituzione, allegando di versare in stato di bisogno.
Si sono costituite le sig.re e chiedendo il rigetto del ricorso, Parte_1 Parte_2
perché inammissibile e infondato. In via riconvenzionale, le convenute hanno chiesto dichiararsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'artt. 1418 e 2744 c.c., la nullità dell'atto di cessione di quote immobiliari stipulato tra le parti, trattandosi di vendita simulata, con dissimulata funzione di garanzia correlata ad un'illecita disposizione commissoria. In via alternativa o subordinata, hanno chiesto accertarsi la nullità della cessione per simulazione assoluta, con ogni conseguenza di legge in ordine alle domande del ricorrente.
Le convenute hanno precisato: di aver ereditato dal defunto un'attività di Persona_1
parrucchiere, gravata da debiti, per far fronte ai quali la doveva vendere un immobile Parte_1
e concedere in garanzia ipotecaria l'immobile di via Cantoreggio, per ottenere un mutuo;
che nel 2000 veniva acceso un nuovo mutuo ipotecario, sempre con concessione in garanzia dell'immobile oggetto di causa;
che, non riuscendo a pagare i ratei e per evitare di sacrificare l'immobile, le parti decidevano di sfruttare l'opportunità per (impiegato CP_1
bancario) di ottenere un mutuo a condizioni agevolate, con la cui provvista sarebbero state saldate le posizioni debitorie dell'attività; che pertanto ricorrente e resistenti stipulavano un atto di cessione simulata di quote, non intendendo realmente trasferire la proprietà del bene;
che il otteneva a titolo di mutuo l'importo di € 115.500,00 e il giorno seguente la somma di € Pt_2
pagina 6 di 14 41.000,00 veniva accreditata sul conto corrente dell'attività di parrucchiere delle sigg.re e e utilizzata per pagare le rate insolute del precedente finanziamento. Parte_1 Pt_2
Le convenute, sulla base di queste premesse, hanno affermato che l'atto di cessione di quote costituiva una vendita con funzione di garanzia correlata a disposizione commissoria e che l'azione di rilascio dell'immobile oggetto di causa costituiva escussione del patto commissorio.
Il Giudice di primo grado ha sentito i testi e dato ingresso a ctu per accertare il valore locatizio del bene e l'ammontare delle spese condominiali ordinarie arretrate.
Con note scritte sostitutive dell'udienza del 7.9.2023, il legale delle convenute ha “rinunciato alle proprie domande riconvenzionali di accertamento della simulazione e del contratto
(commissorio) in frode alla legge, ritenendole superflue ai fini dell'adempimento del mandato difensivo, riservandosi di radicarle e coltivarle, necessariamente, in altro promuovendo giudizio”; infatti “non essendoci prova (validamente spendibile) del titolo obbligatorio di godimento dell'immobile non può esserci neppure prova dell'obbligazione di ri-trasferimento per inefficacia o intervenuta scadenza di quel titolo, requisito essenziale per l'accoglimento dell'azione personale in restituzione”.
Con sentenza n. 920/2024 pubblicata il 24.10.2024 e notificata il 13.12.2024, il Tribunale di
Varese ha qualificato la rinunzia delle convenute quale rinunzia agli atti, avendo il legale delle stesse dichiarato di voler riproporre le domande di simulazione in separato giudizio;
non avendo il ricorrente accettato la predetta rinunzia, il Giudice l'ha dichiarata priva di effetto e ha preso in esame le domande riconvenzionali, rigettandole per difetto assoluto di prova. Ritenuto invece provato l'atto di cessione di quote immobiliari e il contratto di comodato precario tra le parti, il
Giudice ha condannato le convenute all'immediato rilascio dei beni e al versamento della somma di € 50.124,73 a titolo di indennità di occupazione e di € 5.514,36 a titolo di spese condominiali ordinarie arretrate.
Con ricorso depositato l'11.1.2025, e hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese per i seguenti motivi:
1) Quanto al capo della sentenza intitolato “Delle domande riconvenzionali delle parti”, per: violazione e falsa applicazione dell'art. 306 c.p.c. ed erronea qualificazione della rinuncia alle domande riconvenzionali;
omessa statuizione sull'intervenuta rinuncia alle domande riconvenzionali e conseguente omessa dichiarazione di cessazione della materia del contendere sull'oggetto delle stesse domande.
Il Tribunale avrebbe infatti errato nel qualificare la rinunzia delle convenute quale rinunzia agli atti (inefficace perché non accettata dal ricorrente), anziché quale rinunzia alle domande e pagina 7 di 14 sarebbe incorso in vizio di ultrapetizione, esaminando nel merito delle domande in realtà rinunziate.
2) Quanto al capo della sentenza intitolato “Della domanda di restituzione delle unità immobiliari site in Varese, via Cantoreggio, 36” e più specificatamente a quanto espresso a pag. 9, da rigo 14 a rigo 15 (“Né infine, le circostanze che le convenute hanno riferito a sostegno dell'esistenza della dedotta simulazione sono comunque dotate di valore indiziario”), per: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.; violazione dell'art. 360 n. 3) c.p.c. per errata interpretazione delle norme sulla prova;
vizio di motivazione o comunque contraddittorietà nella valutazione complessiva degli indizi.
Il Tribunale avrebbe errato nel negare valore indiziario dell'assenza di una effettiva volontà traslativa e dell'esistenza di un accordo simulatorio a tutte le circostanze dedotte in atti dalle convenute (esiguità del prezzo della cessione di quote, mancata prova dell'effettivo e totale versamento di tale prezzo, versamento di parte dell'importo sul conto bancario intestato all'attività artigianale, ecc.).
Le appellanti hanno pertanto richiesto alla Corte, “in riforma della sentenza impugnata: in via incidentale, senza pretesa alcuna di giudicato e senza che tale richiesta sia da intendersi come riproposizione di una esplicita domanda di accertamento dell'intervenuta simulazione tra le parti, perché già rinunciata in primo grado”, di qualificare “correttamente il valore indiziario delle circostanze addotte dalle appellanti quanto all'avvenuta stipula dell'atto di cessione del
28.07.2003, anche ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.”.
3) Quanto al capo della sentenza intitolato “Della domanda di restituzione delle unità immobiliari site in Varese, via Cantoreggio, 36” e più specificamente a quanto espresso a pag. 11 da rigo 19 a rigo 21 (“Ciò che conta è che il comodatario possa conseguire la detenzione della cosa e servirsi della stessa (cfr. Cass. N. 1293/2003), che è quanto si
è verificato nel caso di specie”) e a pag. 11, da rigo 22 a rigo 27 (“Infatti, nell'atto di cessione di quote immobiliari stipulato il 28 luglio 2003 è espressamente dichiarato che il ricorrente, che ha acquistato a titolo oneroso le quote delle convenute, viene immesso nel possesso delle quote cedutegli, ma è pacifico che lo stesso, divenuto proprietario e possessore delle unità immobiliari de quibus ha acconsentito che la sorella e la madre, che già abitavano negli immobili per cui è causa, permanessero negli stessi – così mantenendone la sola detenzione – e se ne servissero”), per: violazione, erronea e/o falsa applicazione dell'art. 360 n. 3) c.p.c., dell'art. 1476 c.c., degli artt. 1141 e 1146
pagina 8 di 14 c.c., dell'art. 1803 c.c. e dell'art. 2729 c.c.; manifesta illogicità della giustificazione e dell'assetto motivazionale della decisione.
Il Tribunale sarebbe incorso in violazione e falsa applicazione delle citate norme, laddove ha ritenuto provata la traditio propria del contratto di comodato, il trasferimento di proprietà e possesso degli immobili in capo all'acquirente - con retrocessione del precedente compossesso delle appellanti in detenzione qualificata.
4) Quanto al capo della sentenza intitolato “Della domanda di restituzione delle unità immobiliari site in Varese, via Cantoreggio, 36”, per: violazione e falsa applicazione degli artt. 360, n. 5 c.p.c.; 116 c.p.c.; 2697 e 2729 c.c.; “omessa considerazione, ai fini del decidere, dei risultati dell'escussione testimoniale;
omessa illustrazione del percorso motivazionale circa il prevalere del ricorso ad una presunzione (peraltro erronea in diritto), quale fondamento del decidere rispetto alla totale e mancata considerazione dei risultati esitati dall'escussione testimoniale”.
Il Tribunale avrebbe errato nel valutare le dichiarazioni dei testi escussi, testi che hanno potuto solo riportare quanto loro riferito dal ricorrente e che non hanno pertanto fornito alcuna idonea conferma dell'esistenza di un contratto di comodato tra e le convenute. Perfino CP_1
la sig.ra moglie del ha dichiarato di non sapere nulla degli accordi intercorsi tra CP_2 Pt_2
il marito, la suocera e la cognata, fornendo con tale dichiarazione implicita conferma dell'inesistenza di un contratto di comodato (ad avviso della difesa delle appellanti, infatti, non
è ipotizzabile che la moglie non sapesse nulla di tale contratto - ove esistente -, stante il rapporto di coniugio con il e quindi la sua vicinanza all'oggetto della prova). Pt_2
5) Quanto al capo di condanna delle resistenti al risarcimento del danno per indennità di occupazione e di condanna alle spese di lite, per: “violazione e falsa applicazione degli artt. 360, n. 3) e 5) c.p.c.; 116 c.p.c.; 2697 e 2729 c.c.; travisamento per omissione di una prova decisiva ai fini del decidere”.
Il Tribunale avrebbe errato nel condannare le resistenti al versamento dell'indennità di occupazione e al rimborso delle spese condominiali ordinarie, avendo erroneamente ritenuta raggiunta la prova del presupposto di tale condanna (ossia dell'esistenza di un titolo negoziale venuto a scadenza - il contratto di comodato tra le parti - titolo in realtà rimasto indimostrato).
Per tutti i motivi esposti, le appellanti hanno chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, l'integrale riforma della sentenza stessa, con rigetto di tutte le domande formulate in primo grado da e con rifusione delle spese di entrambi i CP_1
gradi di giudizio.
pagina 9 di 14 Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza di primo grado.
L'appellato ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, in quanto non individuerebbe in modo chiaro i punti contestati della sentenza di primo grado e non confuterebbe con chiarezza le argomentazioni del primo giudice.
Nel merito, ha rilevato l'infondatezza dei motivi di appello, evidenziando - quanto alla pretesa mancanza di prova dell'esistenza di un contratto di comodato - che il doc. 30 di parte ricorrente forniva piena ammissione da parte delle resistenti del fatto che la proprietà delle unità immobiliari fosse stata trasferita al e del fatto che madre e sorella continuassero ad abitare Pt_2
gli immobili, stante l'accordata disponibilità di quest'ultimo.
Ha poi precisato che le allegazioni delle appellanti circa il loro possesso esclusivo e uti dominus delle unità immobiliari dovevano ritenersi inammissibili, avendo ad oggetto fatti nuovi, non dedotti nel corso del giudizio di primo grado.
Il primo Giudice non aveva del resto male interpretato le norme codicistiche in materia di trasferimento della proprietà e di traditio del bene;
le appellanti avevano infatti mantenuto una relazione materiale con i beni immobili ceduti, ma era mutato il titolo che stava alla base del potere di fatto sulla cosa e ora detenevano i beni quali comodatarie.
All'udienza del 16.4.2025 le parti hanno discusso la causa e, all'esito, il Collegio, previa camera di consiglio, ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo.
Va premesso che l'appello proposto dalle sig.re e deve ritenersi ammissibile, Parte_1 Pt_2
individuando il ricorso introduttivo con sufficiente chiarezza i motivi di impugnazione, le parti della sentenza di primo grado che si intendono contestare e le censure nella ricostruzione dei fatti, nell'interpretazione delle norme e nell'iter argomentativo del primo giudice.
Ciò posto, l'appello è parzialmente fondato e può essere accolto nei soli limiti di seguito indicati.
Il primo motivo di appello è fondato e deve essere accolto.
Deve infatti escludersi che le parti convenute (odierne appellanti), con le note scritte depositate in data 7.9.2023, intendessero rinunziare (parzialmente) agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.
Le parti convenute, tramite il loro difensore, hanno infatti chiaramente espresso, in termini inequivoci, la volontà di rinunziare alle domande riconvenzionali e tale rinunzia è dipesa dalla strategia difensiva prescelta. Il legale di ha precisato di Controparte_3 Parte_2 rinunziare alle domande riconvenzionali, “ritenendole superflue ai fini dell'adempimento del mandato difensivo”. Difatti, secondo la difesa delle convenute/appellanti,“non essendoci prova
(validamente spendibile) del titolo obbligatorio di godimento dell'immobile non può esserci
pagina 10 di 14 neppure prova dell'obbligazione di ri-trasferimento per inefficacia o intervenuta scadenza di quel titolo, requisito essenziale per l'accoglimento dell'azione personale in restituzione”.
Avendo le parti rinunziato in modo chiaro e inequivoco alle domande, non può attribuirsi diverso contenuto alla loro dichiarazione di rinunzia, per il solo fatto che le stesse abbiano riservato la riproposizione delle medesime domande in separato giudizio, senza considerare che la rinunzia alla domanda comporta l'estinzione dell'azione rinunziata.
Secondo costante giurisprudenza, a differenza della rinunzia all'azione (ossia all'intera pretesa azionata), la rinunzia ad una parte delle originarie domande rientra tra i poteri del difensore, quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass. 4837/2019; 33761/2019; 28146/2013). La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione; non richiede inoltre formule sacramentali e può essere anche tacita. Detta rinuncia va riconosciuta sia quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento della parte e la volontà di proseguire nella domanda proposta e si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande. Essa determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte (che è di converso richiesta per la rinuncia agli atti del giudizio) l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. La rinuncia espressa o tacita alla domanda rientra fra i poteri del difensore, soggetto tecnicamente qualificato, distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio (che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte).
Accolto il primo motivo di appello, resta assorbito il secondo. Avendo infatti le parti convenute/odierne appellanti rinunziato alle domande riconvenzionali, le stesse non hanno alcun titolo nel richiedere che la Corte valuti diversamente rispetto al Tribunale, “in via incidentale” e “senza pretesa alcuna di giudicato”, il valore indiziario delle circostanze dedotte in primo grado al fine di provare l'assenza di una volontà traslativa delle parti, quanto all'atto di cessione di quote del 28.7.2003, e l'esistenza di un accordo simulatorio.
I restanti motivi di appello sono infondati.
Il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto la prova/mancanza di prova della stipulazione di un contratto di comodato precario.
Secondo le appellanti, il Tribunale avrebbe errato nel considerare provato il rapporto di comodato precario, in assenza di una traditio delle unità immobiliari e in assenza di prova del trasferimento in capo al di proprietà e possesso delle unità stesse. Il Tribunale avrebbe Pt_2
inoltre errato nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali, posto che nessuno dei testi era pagina 11 di 14 stato in grado di confermare la stipulazione di un contratto di comodato tra le parti (neppure la moglie del persona che avrebbe dovuto avere piena cognizione dei fatti, facendo parte Pt_2
della famiglia).
Sul punto è sufficiente rilevare che anche la sola documentazione versata in atti fornisce piena prova del trasferimento da parte delle sig.re e a della proprietà e Parte_1 Pt_2 CP_1
del possesso esclusivo uti dominus delle unità immobiliari di via Cantoreggio 36.
Da un lato, è stato prodotto (doc. 4) l'atto di cessione al delle quote di proprietà Pt_2
immobiliare (5/6) già facenti capo alla madre e alla sorella, atto che specifica all'art. 5 che
è immesso nel possesso di quanto cedutogli a partire dalla data del rogito. CP_1
Dall'altro lato, è stata prodotta missiva del 19.6.2019 del legale delle appellanti (doc. 30), nella quale viene pacificamente riconosciuto il diritto di proprietà esclusiva di sugli CP_1
immobili oggetto del contendere e la circostanza che madre e sorella abitano tali immobili, in virtù di un accordo con lo stesso. Si riportano di seguito alcuni stralci della missiva:
Dalla documentazione in atti emerge inoltre che ha esercitato il pieno possesso CP_1 sulle unità immobiliari di via Cantoreggio, costituendo sulle stesse un'ipoteca volontaria a favore della banca mutuante (doc. 9), provvedendo al pagamento delle rate di mutuo, partecipando alle assemblee condominiali, provvedendo al pagamento delle spese condominiali
(la sig.ra ha provveduto al versamento delle spese condominiali ordinarie solo nei Parte_1
primi anni, da quanto emerge dalla documentazione in atti - doc. 16 - e dal tenore degli stessi scritti difensivi), conferendo mandato a due agenzie immobiliari per la vendita dell'intera proprietà degli immobili (docc. 24 e 25).
Ciò posto, la documentazione in atti fornisce conferma del fatto che le appellanti sono rimaste a vivere nelle unità immobiliari di via Cantoreggio 36, in virtù di un contratto di comodato precario concluso con contratto che può pacificamente essere concluso CP_1
verbalmente o per fatti concludenti.
pagina 12 di 14 Quanto alla consegna del bene, la giurisprudenza ha chiarito che il contratto di comodato ha natura reale e si perfeziona con la consegna della cosa;
per essa, tuttavia, “non è necessaria la traditio materiale, quando il bene è già nella disponibilità del comodatario” (così Cass.
25222/2015).
La giurisprudenza ha chiarito, in tema di comodato, che lo stesso “è definito legislativamente all'art. 1803 c.c. come un contratto, essenzialmente gratuito, col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Sulla base di questa definizione, la dottrina ha posto in evidenza tre fondamentali requisiti del comodato: la realtà, l'unilateralità, la gratuità” (Cass. 8548/2008).
Nel caso di specie, è pacifico che l'immobile fosse già nella disponibilità anche delle sig.re e e pertanto non è stata necessaria una materiale traditio dopo la cessione delle Parte_1 Pt_2
quote. E' pacifico che le appellanti abbiano continuato a servirsi delle unità immobiliari gratuitamente, per anni (le unità immobiliari sono ancora oggi occupate dalle appellanti), e che, con la stipula del contratto abbiano assunto l'obbligo di custodire e conservare le unità immobiliari, per poi restituirle al proprietario a semplice richiesta dello stesso (art. 1810 c.c.).
In questo quadro probatorio documentale e considerate le ammissioni delle convenute/appellanti, appare del tutto inconferente ai fini del decidere l'esito dell'espletata istruttoria orale, come appare irrilevante che la teste abbia dichiarato di non sapere nulla CP_2
degli accordi tra il marito, la madre e la sorella (dichiarazione peraltro credibile, anche considerato che tali accordi furono conclusi prima che il intraprendesse la relazione di Pt_2
convivenza con la futura moglie).
Anche l'ultimo motivo di appello è infondato.
Secondo le appellanti, il Tribunale avrebbe errato nel condannarle al versamento dell'indennità di occupazione e al rimborso delle spese condominiali ordinarie, stante la mancata prova del presupposto di tale condanna, ossia dell'esistenza di un titolo negoziale venuto a scadenza (il contratto di comodato tra le parti).
Premesso che deve ribadirsi che è stata fornita piena prova della sussistenza di un contratto di comodato tra le parti venuto poi a scadenza, è evidente che anche laddove le appellanti si fossero servite per anni degli immobili di via Cantoreggio senza titolo alcuno, le stesse dovrebbero comunque versare al proprietario l'indennità di occupazione sine titulo e le spese connesse al godimento dei beni.
pagina 13 di 14 Per tutti i motivi esposti, l'appello deve essere accolto solo con riferimento al primo motivo, dovendosi dichiarare rinunziate dalle convenute le domande riconvenzionali svolte in primo grado, con conseguente parziale riforma, sul punto, della sentenza impugnata che deve essere per il resto confermata, stante l'infondatezza dei restanti motivi di appello.
Le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico delle appellanti, considerata la loro prevalente soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e applicati i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase di trattazione (senza attività istruttoria) e decisionale (svoltasi in un'unica udienza).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Varese n. 920/2024, pubblicata il 24/10/2024, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, dichiara rinunziate le domande riconvenzionali proposte in primo grado dalle appellanti;
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) condanna le appellanti a rifondere alla controparte le spese di lite del presente grado che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 6.734,00 per compensi, di cui €
2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva, €
1.523,00 per la fase di trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in Milano il 16/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
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