Articolo 61 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247
Articolo 60Articolo 62
Versione
2 febbraio 2013
Art. 61. Impugnazioni 1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilita', e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato e' iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della corte d'appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.
2. Il ricorso e' notificato al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.
3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.
Entrata in vigore il 2 febbraio 2013
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